SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.40.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, osserva che la XIV Commissione esamina, per il parere da rendere alla V Commissione, il disegno di legge C. 3005, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, e del disegno di legge C. 3006, che reca l'assestamentoPag. 243 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, con particolare riferimento, limitatamente alle parti di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario corrente (Tabella n. 2).
Con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato, ricorda che il provvedimento rappresenta lo strumento con cui il Governo, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, riferisce al Parlamento i risultati della gestione del bilancio dello Stato.
Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 35 e 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica), segnala che il documento si suddivide in due parti distinte: il conto del bilancio, volto a evidenziare le risultanze effettive della gestione finanziaria, ossia le entrate riscosse e le spese sostenute rispetto agli stanziamenti autorizzati dalle Camere, e il conto generale del patrimonio, finalizzato a registrare le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e delle passività statali.
Evidenzia che al medesimo Rendiconto generale è altresì unita una Nota integrativa riferita a ciascun Ministero, diretta a illustrare analiticamente i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e delle uscite, strutturata in modo da consentire un raffronto diretto con le analoghe Note allegate al bilancio di previsione.
Gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e sono riferiti rispettivamente alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate.
Nello specifico, l'articolo 1 illustra i risultati di gestione concernenti le entrate di competenza dell'esercizio 2025, accertate, versate, rimaste da versare e da riscuotere, evidenziando un totale di accertamenti di entrate per 1.188,1 miliardi di euro.
L'articolo 2 riporta i risultati di gestione sulle spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, registrando un valore complessivo di impegni di spese per 1.170,9 miliardi di euro.
L'articolo 3 evidenzia – a seguito di accertamenti di entrate per 1.188,1 miliardi di euro e di impegni di spese per 1.170,9 miliardi di euro – un avanzo della gestione di competenza nel Rendiconto dell'esercizio 2025 di 17,2 miliardi di euro.
L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, la quale, nel Rendiconto 2025, presenta un disavanzo di 437,5 miliardi di euro.
L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 17 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste».
L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato. Nell'esercizio 2025 il conto espone attività per un totale di 1.083,6 miliardi di euro e passività per 4.144,6 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2025 di 3.060,5 miliardi.
L'articolo 7 dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.
Fa presente che, nel rendiconto generale dello Stato per l'anno 2025, tra le Missioni che presentano gli aumenti percentuali più rilevanti rispetto al 2024 figura la Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, che presenta un incremento dell'8,2 per cento rispetto agli impegni del 2024 (equivalente a più 2,8 miliardi).
Venendo all'illustrazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 (C. 3006), disciplinato all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ricorda che l'atto provvede ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma non può contenere norme innovative della legislazione vigente né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Ricorda altresì che con il disegno di legge di assestamento possono dunque proporsi unicamente modifiche alla Sezione II della legge di bilancio.
Sottolinea che il disegno di legge di assestamento propone infatti l'aggiornamento per l'anno 2026 delle previsioni di Pag. 244entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa, in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica 2026 dello scorso aprile.
Pertanto, il disegno di legge di assestamento in esame aggiorna le previsioni di bilancio per l'anno in corso, nel rispetto: del livello massimo del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa, come indicato nella legge di bilancio per il 2026; degli obiettivi programmatici contenuti dei documenti di finanza pubblica; del percorso di spesa netta contenuto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB).
In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una variazione positiva del saldo netto da finanziare di circa 5,4 miliardi di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio. La variazione è dovuta: a una proposta di aumento delle entrate finali per oltre 9,3 miliardi di euro, legata alla previsione di una evoluzione positiva delle entrate tributarie ed extratributarie, a una proposta di aumento delle spese finali per quasi 3,95 miliardi di euro.
Come emerge dalla Relazione tecnica, l'effetto complessivo delle variazioni del disegno di legge di assestamento – considerando le proposte sul lato delle entrate (con effetti migliorativi, in termini di indebitamento, per 1,8 miliardi) e sul lato delle spese (aumentate, in termini di indebitamento, di un importo corrispondente) – risulta neutrale per quanto riguarda l'indebitamento netto.
Per quanto riguarda nello specifico la spesa netta, l'introduzione di nuove spese determina un incremento dell'indicatore che non risulta compensato dalle maggiori entrate previste dal provvedimento in esame, in quanto tali entrate sono di natura non discrezionale. Di conseguenza, l'effetto complessivo equivale a un aumento della spesa netta rispetto alla variazione già prevista del medesimo tasso su base annua.
Osserva che la Relazione tecnica fa presente che la Commissione europea nella raccomandazione specifica per Paese indirizzata all'Italia – pubblicata il 3 giugno 2026 nell'ambito del Pacchetto di primavera 2026 – ha attestato un tasso di variazione della spesa netta per il 2026, pari all'1,4 per cento, inferiore rispetto a quello previsto dal Governo nel DFP dello scorso aprile, pari all'1,6 per cento. Conseguentemente, la crescita della spesa netta prevista per il 2026 è inferiore al tasso massimo di crescita indicato per il medesimo anno nel PSB (pari all'1,6 per cento).
Dalla Relazione tecnica si evince, altresì, che tale differenza è dovuta principalmente a una diversa metodologia di quantificazione degli impatti delle misure di entrata discrezionali e, in particolare, all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del drenaggio fiscale (fiscal drag). L'adozione di tale orientamento comporta una revisione anche per i tassi di variazione dell'indicatore relativi agli anni 2024 e 2025, che segnalano una crescita dell'aggregato di spesa più contenuta rispetto a quanto indicato nel DFP, attestandosi rispettivamente a -2,1 per cento e a +1,5 per cento, a fronte di una stima di -1,9 per cento e +1,9 per cento nel DFP.
Evidenzia pertanto che, secondo tali nuove quantificazioni dei tassi di variazione della spesa netta, il saldo cumulato del conto di controllo registra un netto miglioramento rispetto alle stime che il Governo aveva presentato ad aprile. La Commissione europea prevede infatti che nel triennio 2024-2026 la spesa netta in Italia crescerà complessivamente di appena lo 0,8 per cento, un dato che si colloca ampiamente al di sotto del limite massimo raccomandato a livello europeo.
Segnala che questo margine di sicurezza consente di assorbire agevolmente l'incremento di spesa netta di 1,8 miliardi di euro – pari a circa lo 0,2 per cento del PIL – derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, confermando la piena compatibilità con il percorso di spesa netto stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il 2026.
Nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla corposa documentazione predisposta dagli Uffici della Camera e del Senato, formula su ciascuno dei due disegni Pag. 245di legge una proposta di relazione favorevole, di cui dà lettura (vedi allegati 1 e 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2025 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per il 2026, come formulate dal relatore.
La Commissione nomina altresì il deputato Giglio Vigna quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad una inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 2577, quindi all'esame della proposta di legge C. 362.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento in esame, composto da quattro articoli suddivisi in due Capi, conferisce al Governo la delega per riformare l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (Capo I) e la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (Capo II).
Come emerge dalla relazione illustrativa e dalla documentazione predisposta a cura degli Uffici, il disegno di legge delega, che intende rilanciare, rinnovare e semplificare lo strumento dell'amministrazione straordinaria delle grandi crisi d'impresa, è volto, da un lato, a condurre ad unità le due discipline vigenti (decreto legislativo n. 270 del 1999 e decreto-legge n. 347 del 2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni), onde evitare incertezza e possibile incoerenza nella normativa stratificatasi nel tempo; dall'altro ad innovare la disciplina dell'amministrazione straordinaria, in modo da adattarla all'evoluzione avvenuta sia a livello nazionale che sovranazionale.
A tal proposito, la relazione ricorda l'introduzione a livello unionale della direttiva 2019/1023/UE (cosiddetta direttiva insolvency), recante una generale revisione degli istituti che consentono di affrontare le situazioni di insolvenza o, comunque, di crisi dell'impresa, da cui è derivata, a livello nazionale, l'adozione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 2022, che contiene alcune significative innovazioni rispetto alla previgente legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Vengono menzionate inoltre la direttiva 2014/59/UE, «BRRD», relativa alle crisi bancarie, e la direttiva 2009/138/CE, «Solvency II», afferente al settore assicurativo.
Fatte queste premesse, limitatamente ai profili di competenza della Commissione, rinviando per una illustrazione più dettagliata alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega per riformare, entro dodici mesi, l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con l'obiettivo di innovare, razionalizzare e semplificare la normativa vigente.
Evidenzia quindi le diverse importanti iniziative dell'Unione europea volte ad armonizzare la gestione delle crisi e dei mercati finanziari, messe in luce dalla documentazione di supporto ai fini dell'esame del provvedimento.
Ricorda innanzitutto la proposta di direttiva sull'insolvenza presentata dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022, mirata a consentire interventi tempestivi attraverso l'avvicinamento delle norme nazionali.Pag. 246 Tale proposta prevede l'introduzione della procedura di pre-pack, che consente di negoziare la vendita dell'impresa prima dell'avvio formale della procedura di insolvenza per velocizzare il realizzo dei proventi, e la possibilità di istituire comitati dei creditori per rafforzarne il coinvolgimento e la tutela. Su questo testo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 19 novembre 2025.
Sempre in materia finanziaria, il 24 maggio 2023 la Commissione europea ha proposto una modifica alla direttiva Solvency II, inserita nel pacchetto investimenti al dettaglio e oggetto di un accordo provvisorio co-legislativo raggiunto il 18 dicembre 2025, per migliorare la trasparenza informativa a vantaggio degli investitori, fermo restando l'obbligo per le compagnie assicurative di valutare internamente i rischi e la solvibilità.
Ricorda, infine, che nel quadro dell'integrazione dei mercati finanziari, la Commissione europea ha proposto un regolamento che abroga la direttiva sul carattere definitivo del regolamento, nota come direttiva SFD, per ridurre le incertezze legate al suo recepimento nazionale. Questa direttiva tutela la stabilità sistemica escludendo alcune norme nazionali in caso di insolvenza di un partecipante, garantendo così la definitività dei pagamenti, l'esecutività delle compensazioni e la protezione delle garanzie prestate, oltre a chiarire la legge applicabile nei contesti transfrontalieri.
L'articolo 4, al comma 1, conferisce al Governo una delega legislativa – da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame – per riformare integralmente la vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, attualmente regolata dal decreto legislativo n. 220 del 2002 e da alcune disposizioni del codice civile. La delega dovrà essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali consistenti nel riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, dell'ordinamento dell'Unione europea e della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 del medesimo articolo detta principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, precisando che restano ferme le competenze di Banca d'Italia e della BCE sulle banche di credito cooperativo e quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle imprese sociali.
Ai sensi della lettera a) del comma 2, si prevede estendere la finalità della consulenza e dell'assistenza che tramite la revisione si fornisce agli organi di direzione e di amministrazione degli enti cooperativi. In particolare si dispone che la consulenza e l'assistenza siano rivolte, oltre che alla fase del monitoraggio della gestione, anche alla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, limitatamente alla sostenibilità sociale e ai princìpi di organizzazione democratica della società cooperativa.
Come si ricava dalla documentazione, rammenta che tra le nuove tematiche con cui si deve raffrontare l'aggiornamento della revisione cooperativa vi è la valutazione dei cosiddetti indicatori ESG – Environmental, Social e Governance – che rappresentano i tre indicatori fondamentali utilizzati per valutare la sostenibilità anche in ambito imprenditoriale, visto quanto disposto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – direttiva (UE) 2022/2464), che impone appunto un graduale obbligo di reporting di sostenibilità alle imprese, definendone il contenuto e gli standard da utilizzare per rendere la comunicazione affidabile e comparabile e facendo sì che l'informativa di sostenibilità sia collocata all'interno della relazione sulla gestione e non in un documento a se stante, al fine di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non.
Come rilevato nella relazione illustrativa, la modifica proposta dal disegno di legge delega assume un ruolo rilevante sollecitando le cooperative, anche non direttamente interessate dalla citata direttiva (UE) 2022/2464, a riflettere sulla propria missione in chiave sostenibile, assicurandonePag. 247 così una maggiore virtuosità, oltre che la necessaria legittimità.
Rileva inoltre che la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità è attualmente sottoposta a revisione considerato che il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura su una proposta di modifica della Commissione europea, recependo l'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio, che dovrà pertanto adottare definitivamente l'atto. Il nuovo testo approvato dal Parlamento prospetta una riduzione delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità mediante l'esenzione delle aziende fino a 1.000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 450 milioni di euro. La proposta intende apportare modifiche anche alla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDD) per, tra le altre cose, semplificare una selezione di obblighi relativi al dovere di diligenza.
Ricorda peraltro che la proposta è stata esaminata presso la Camera dei deputati ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, dalla Commissione Politiche dell'UE, che nella seduta del 15 maggio 2025, ha approvato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché coerente con la base giuridica individuata.
In conclusione, non riscontrando profili di criticità in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.
Filippo SCERRA (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione, che introduce disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, mira a garantire lo sviluppo dei centri storici attraverso la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, salvaguardandoli dal rischio di degrado e incuria che affligge molte città italiane.
Per quanto attiene ai profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 1, nel richiamare i princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi» o «direttiva Bolkestein»), disciplina un regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali di vicinato e artigianali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia di alcuni obiettivi di interesse generale, quali la tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.
Rinviando per ulteriori approfondimenti al dossier predisposto dagli Uffici, si limita a ricordare che il legislatore europeo ha infatti considerato necessario stabilire principi quadro di semplificazione amministrativa comuni per tutti gli Stati membri, a partire dalla limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile, alla luce del principio di proporzionalità, di non discriminazione, e di necessità, e dall'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte Pag. 248delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine.
In relazione alle finalità del provvedimento indicate nell'articolo in esame, ricorda che, nell'ambito della disciplina europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi, di cui alla sopra menzionata direttiva 2006/123/CE, i regimi autorizzatori per l'esercizio delle attività economiche rivestono dunque un carattere residuale, ma «motivi imperativi di interesse generale» possono giustificare talune restrizioni fra le quali, appunto, l'applicazione di regimi di autorizzazione (si veda, specificamente, il considerando numero 56).
Ritiene quindi utile, al fine di valutare la compatibilità unionale della proposta di legge in esame, soffermarsi sulla nozione di motivi imperativi di interesse generale. La direttiva definisce, all'articolo 4, i motivi imperativi di interesse generale come i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Ancora, il considerando numero 40 chiarisce che la nozione di «motivi imperativi di interesse generale», progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia e che potrebbe continuare ad evolvere, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del Trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.
Evidenzia, in questa prospettiva, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame può considerarsi coerente con il quadro normativo europeo sopra richiamato, in quanto prevede un regime autorizzatorio giustificato dal perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale espressamente riconosciuti dal legislatore europeo come legittime ragioni di deroga al principio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
In conclusione, poiché il provvedimento appare pienamente coerente con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.50.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prenotazione multimodale e che abroga il regolamento (CE) n. 80/2009.
COM(2026) 231 final.
Pag. 249
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di biglietti ferroviari.
COM(2026) 232 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/782 per quanto riguarda la protezione dei passeggeri con biglietti unici.
COM(2026) 233 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 giugno 2026.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, nel ringraziare gli Uffici per il supporto fornito nell'istruttoria propedeutica all'esame del presente provvedimento e i soggetti auditi per i contributi conoscitivi forniti, formula una proposta di documento (vedi allegato 5), di cui illustra i contenuti.
Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di documento formulata dalla relatrice.
Filippo SCERRA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di documento formulata dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE.
COM(2026) 311 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore Candiani, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di regolamento in esame prospetta la riforma del sistema di autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz (gigahertz) mediante l'introduzione di una nuova procedura comparativa per la selezione degli operatori e la centralizzazione a livello dell'Unione dell'autorizzazione a utilizzare tale banda nell'intero territorio dell'UE.
Sottolinea che la disciplina vigente, fondata sulla decisione n. 626/2008/CE di cui la proposta dispone l'abrogazione, prevede che il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nei rispettivi territori nazionali sia di competenza degli Stati membri sulla base di disposizioni comuni stabilite a livello europeo. Pertanto, si delinea un significativo accentramento di competenze oggi esercitate a livello nazionale.
Sottolinea come non si tratta di mettere in discussione l'utilità di un coordinamento europeo in un settore per sua natura transfrontaliero e strategico. Occorre tuttavia assicurare che tale coordinamento non si traduca automaticamente in una generalizzata sostituzione delle competenze nazionali, soprattutto quando vengono in rilievo la sicurezza, la gestione di una risorsa scarsa come lo spettro radio e la tutela degli interessi industriali degli Stati membri.
Ricorda preliminarmente che la banda 2 GHz per gli MSS comprende due sotto-bande dello spettro radio armonizzate a livello mondiale ed è, per le sue caratteristiche tecniche, particolarmente importante per la diffusione di servizi satellitari Pag. 250Direct-to-Device (D2D) innovativi, vale a dire servizi che consentono la connessione diretta tra uno smartphone e i satelliti in orbita e garantiscono la continuità della connettività tra le infrastrutture terrestri (reti in fibra ottica, 5G o 6G) e spaziali.
Considerato che i diritti d'uso attribuiti sulla base del quadro giuridico vigente scadranno nel maggio 2027 e che la connettività satellitare rappresenta un elemento essenziale della sovranità tecnologica dell'Unione, la Commissione europea ritiene necessario aggiornare la disciplina per allinearla agli attuali obiettivi strategici, anche alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, nonché per eliminare la frammentazione e l'incertezza normativa derivanti dalle differenze tra le discipline vigenti a livello nazionale in materia di autorizzazione.
Osserva che la proposta si inserisce nella più ampia azione della Commissione europea volta a rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione dando seguito alle raccomandazioni contenute nel rapporto Draghi, che segnalava la necessità di reagire ad un contesto geopolitico instabile aumentando la sicurezza e riducendo le dipendenze, in particolare nei settori tecnologico, industriale e della difesa.
Evidenzia che l'obiettivo di ridurre le dipendenze tecnologiche dell'Europa è pienamente condivisibile. Esso dovrebbe tuttavia tradursi anche in un concreto rafforzamento delle capacità produttive e tecnologiche presenti negli Stati membri, evitando che il richiamo alla sovranità europea determini soltanto un trasferimento di poteri amministrativi verso il livello sovranazionale.
A tal riguardo sottolinea che attualmente i due operatori che detengono le licenze per l'utilizzo della banda 2 GHz per gli MSS nell'Unione sono entrambi statunitensi e che gli Stati Uniti hanno recentemente assegnato la loro banda MSS a beneficio di un operatore americano.
Il rafforzamento dell'autonomia europea appare dunque necessario anche alla luce delle politiche adottate dai nostri principali partner, che tendono legittimamente a tutelare le proprie capacità industriali e tecnologiche. Analoga attenzione dovrebbe essere riservata dall'Unione alla crescita degli operatori europei ed alla piena valorizzazione delle filiere nazionali, compresa quella italiana.
È da considerare, inoltre, che la proposta in esame anticipa, con riferimento alla banda 2 GHz per gli MSS, l'impostazione che il Digital Networks Act (DNA) prospetta per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite nell'Unione o in più di uno Stato membro, ossia l'introduzione di un regime autorizzatorio accentrato a livello di Unione che comprenda la concessione di diritti d'uso dello spettro a condizioni armonizzate.
Ricorda ai colleghi che, in relazione alla proposta DNA, lo scorso 4 giugno la XIV Commissione ha adottato, al termine dell'esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, un documento recante una valutazione conforme, pur rilevando che numerose previsioni determinano una compressione non adeguatamente giustificata di ambiti che dovrebbero rimanere di competenza nazionale.
Nel documento si osservava che la significativa riduzione delle prerogative nazionali con specifico riferimento allo spettro satellitare potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, senza tenere adeguatamente conto delle specificità industriali e geopolitiche.
Ritiene che tale orientamento mantenga piena validità anche nell'esame della proposta odierna: una maggiore integrazione europea è sostenibile quando rafforza la capacità degli Stati membri di agire insieme, non quando ne riduce le competenze senza che sia dimostrata l'effettiva necessità di trasferirle integralmente alla Commissione europea.
Non avendo ad oggi acquisito gli intendimenti del Governo in relazione alla proposta in esame, segnala che nei seguiti sulla proposta DNA il Governo italiano ha sostenuto la necessità di preservare le prerogative degli Stati membri nella gestione dello spettro satellitare e nel rilascio delle autorizzazioni, evitando forme di centralizzazione suscettibili di incidere sulle competenze nazionali. L'Esecutivo ha inoltre Pag. 251affermato che l'Italia intende difendere la competenza nazionale sulla gestione delle risorse frequenziali e sui relativi proventi.
Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea, richiama quindi sinteticamente i principali contenuti della proposta.
In primo luogo, la Commissione europea propone di ripartire i diritti d'uso dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS come segue:
un terzo per la fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro destinato all'uso governativo, ad esempio per le comunicazioni critiche, la sicurezza e il settore militare, i cui servizi devono essere forniti da un operatore dell'Unione che dovrà garantire l'integrazione del sistema con le capacità attuali e future di IRIS2 (l'infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite dell'Unione);
due terzi per la fornitura di sistemi MSS dedicati all'uso commerciale, come i servizi Direct to Device per i dispositivi mobili, nell'ambito di due distinte categorie di richiedenti: 1) operatori europei che fanno il loro ingresso nel mercato; 2) operatori stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo.
Segnala che l'articolo 5 prevede che la Commissione europea possa, nelle procedure relative alla fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro e di un sistema MSS commerciale da parte di un nuovo entrante dell'Unione, adottare un atto delegato per estendere i requisiti di ammissibilità, a determinate condizioni, ai richiedenti di Paesi geograficamente vicini. Tale previsione assume particolare rilievo, poiché consente di estendere mediante atto delegato l'accesso a procedure originariamente riservate a operatori dell'Unione.
In secondo luogo, essa prevede un'autorizzazione a livello di Unione, rilasciata dalla Commissione europea, per l'uso della banda 2 GHz per i sistemi MSS in tutti gli Stati membri, per una durata di vent'anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta per una durata ed a condizioni analoghe. I proventi derivanti dall'uso delle frequenze sono destinati al bilancio dell'Unione. Si tratta di una scelta non marginale, poiché riguarda risorse derivanti dalla gestione dello spettro, tradizionalmente riconducibili agli Stati membri. Evidenzia che occorrerà quindi verificare che l'eventuale destinazione europea dei proventi sia adeguatamente giustificata e non determini una sottrazione di risorse nazionali priva di una corrispondente e verificabile utilità per i territori e per i sistemi industriali interessati.
Infine si prevede che la Commissione europea possa decidere, su richiesta degli attuali titolari, di prorogare per due anni i diritti d'uso attualmente in vigore al fine di garantire la continuità dei servizi offerti.
La Commissione europea sostiene che la proposta in esame si fondi sulle opzioni strategiche vagliate nell'ambito della valutazione di impatto elaborata per il DNA. Evidenzia pertanto che tale scelta si inserisce in un andamento ricorrente nel corso dell'attuale legislatura europea, suscettibile di limitare la disponibilità, per i Parlamenti nazionali, degli elementi necessari a valutare pienamente gli effetti delle misure prospettate, nel caso di specie derivanti dal trasferimento alla Commissione europea di competenze autorizzatorie, di vigilanza e di riscossione dei contributi economici.
Un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali non rappresenta un ostacolo all'efficacia dell'azione europea, ma una condizione della sua legittimità e della sua aderenza alle realtà economiche, industriali e territoriali degli Stati membri.
Si ripropone pertanto il tema del rispetto dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, già sollevato più volte dalla XIV Commissione e, da ultimo, anche dall'Assemblea della Camera nella risoluzione approvata lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzituttoPag. 252 che la proposta risulta fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni satellitari.
Segnala tuttavia che, considerata l'incidenza della proposta sulla gestione dello spettro, sulla sicurezza delle comunicazioni governative, sui proventi derivanti dai diritti d'uso e sui poteri delle autorità nazionali, potrebbe essere opportuno verificare se tale articolo costituisca una base giuridica sufficiente per tutte le componenti della disciplina prospettata.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in considerazione dell'intrinseca natura transfrontaliera delle reti e dei servizi satellitari, nonché della frammentazione delle normative nazionali che inciderebbe negativamente sulla diffusione e sulla qualità del servizio, oltre che sul livello complessivo di investimenti effettuati dagli operatori.
Sul piano del valore aggiunto, l'Esecutivo europeo ritiene che solo un intervento a livello dell'UE possa favorire un'armonizzazione normativa e un'accelerazione della diffusione di reti satellitari paneuropee. Il valore aggiunto europeo non può tuttavia essere desunto dalla sola natura transfrontaliera del servizio. Deve essere dimostrato, per ciascuna competenza trasferita, che l'azione degli Stati membri, anche se coordinata sulla base di criteri comuni, non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi perseguiti.
Con riferimento, invece, al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per allineare il quadro normativo alle priorità strategiche attuali dell'Unione e che l'adozione di un regolamento anziché di una decisione mira a garantire l'armonizzazione del mercato unico e l'attribuzione di poteri alla Commissione europea.
Ritiene tuttavia che, alla luce anche della mancanza di una valutazione di impatto autonoma, specificamente riferita alla proposta e alle conseguenze dell'accentramento prospettato, nel corso dell'esame sarà necessario valutare accuratamente se risultati analoghi possano essere conseguiti mediante una procedura comune di selezione accompagnata da autorizzazioni nazionali rilasciate sulla base di criteri armonizzati.
Una soluzione di questo tipo consentirebbe di coniugare l'esigenza di un quadro europeo uniforme con il mantenimento di un ruolo effettivo degli Stati membri nella gestione dello spettro, nella tutela della sicurezza nazionale e nella valorizzazione delle rispettive capacità industriali. A suo avviso, è questa la direzione nella quale dovrebbe orientarsi un'Unione europea capace di agire con maggiore forza senza trasformare ogni esigenza di coordinamento in un nuovo accentramento di competenze.
Tale assetto corrisponde, nelle sue linee essenziali, all'opzione 3 esaminata nella valutazione d'impatto del DNA, che avrebbe mantenuto in capo agli Stati membri il rilascio dei diritti d'uso e l'applicazione delle sanzioni. Occorrerà pertanto approfondire le ragioni per le quali la Commissione ritiene insufficiente questa alternativa meno incisiva sulle competenze nazionali.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che il suo esame risulta avviato dai Parlamenti di Finlandia, Lituania e Svezia, dal Senato ceco e dal Bundestag tedesco. Tuttavia, nessuna di tali assemblee ha segnalato finora di avere individuato profili rilevanti ai fini del controllo di sussidiarietà o informazioni specifiche da condividere.
Considerata la complessità e la rilevanza della proposta, nonché la necessità di approfondirne aspetti fondamentali, l'ampiezza dei poteri delegati e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea, l'incidenza sulle competenze nazionali in materia di gestione dello spettro e la destinazione dei proventi derivanti dai diritti d'uso, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e l'acquisizione dell'orientamento del Governo.Pag. 253
In particolare, evidenzia che potrebbe risultare utile acquisire il contributo del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della difesa, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia spaziale italiana, dei principali operatori industriali nazionali del settore satellitare e delle associazioni rappresentative dei comparti dello spazio, della difesa, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali.
Tali approfondimenti potrebbero consentire alla Commissione di accertare se la proposta realizzi un equilibrio adeguato tra la necessaria dimensione europea dell'intervento e il rispetto delle prerogative degli Stati membri, nonché se essa offra effettive garanzie per la sicurezza, la competitività e la partecipazione dell'industria italiana alla futura infrastruttura satellitare europea. Ricorda da ultimo che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 9 ottobre 2026.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile.
Atto n. 418.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione della relatrice Rossello, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5, della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 («AI Act»), attraverso, in particolare, l'introduzione di una disciplina per lo sviluppo e l'utilizzo di modelli di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia, e in particolare ai fini dell'identificazione biometrica, nonché l'introduzione di disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale e di disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi.
Evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame interviene infatti in un settore interessato da una recente e significativa evoluzione del quadro normativo dell'Unione europea, rappresentata in particolare dal citato regolamento (UE) 2024/1689. Con particolare riferimento alle disposizioni dello schema relative all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività di polizia, il diritto dell'Unione presta specifica attenzione all'esigenza di coniugare efficacia dell'azione pubblica, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, rappresentata dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa ai trattamenti effettuati a fini di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.
Sempre nell'ambito dei recenti sviluppi del quadro normativo europeo, ricorda che il 29 giugno 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha definitivamente adottato la proposta di regolamento volta a razionalizzare e semplificare alcune norme in materia di IA, parte del cosiddetto pacchetto Digital Omnibus (Omnibus VII). Si ricorda inoltre Pag. 254che la suddetta proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che ha adottato, il 24 febbraio 2026, un documento recante una valutazione di conformità.
Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, per la cui dettagliata illustrazione si rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che il provvedimento è suddiviso in tre titoli, recanti rispettivamente: disposizioni concernenti l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia (Titolo I, articoli da 1 a 10), disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiali e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi (Titolo II, articoli da 11 a 20) e disposizioni finali (Titolo III, articoli 21 e 22).
Il Titolo I si compone di tre capi, recanti, rispettivamente, disposizioni generali (Capo I, articoli 1 e 2), disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, addestramento, formazione, sperimentazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia (Capo II, articoli da 3 a 6) e disposizioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività di polizia per l'etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di dati biometrici, per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione o di protezione e per il riconoscimento facciale a posteriori a fini di contrasto dei reati (Capo III, articoli da 7 a 10).
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del Titolo I, specificando che le relative disposizioni concernono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, con riferimento alle specifiche funzioni espletate, in conformità delle norme e dei principi del regolamento IA e della legge n. 132 del 2025. Si prevede, in particolare, che l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza umana e trasparenza, già previsti dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2025. Al comma 3 si specifica, infine, che le disposizioni di cui al Titolo I non determinano il sorgere di nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività e finalità di polizia.
L'articolo 2 reca le definizioni necessarie all'applicazione del decreto, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle definizioni indicate dalla legge n. 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale e dal regolamento (UE) 2024/1689.
L'articolo 3 delinea i criteri generali per l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, prevedendo che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale (IA) avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025. Tali attività devono essere orientate al perseguimento della funzionalità e dell'affidabilità operativa dei sistemi destinati ad essere utilizzati dalle forze di polizia.
Gli output dei sistemi di IA sono qualificati come strumenti di supporto all'attività e alle decisioni umane, che restano nella responsabilità degli operatori di polizia; l'utilizzo dei medesimi deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. Per i sistemi di IA ad alto rischio, le Forze di polizia devono assicurare che la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1689 e che il personale preposto possieda le Pag. 255necessarie competenze e formazione per prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.
Il trattamento dei dati personali — inclusi le «categorie particolari di dati personali», i «dati operativi sensibili» e i «dati relativi a condanne penali e reati» nella disponibilità delle Forze di polizia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi generali — deve essere svolto nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (che ha recepito la direttiva (UE) 2016/680). Le attività in commento sono comunque svolte senza nuovi obblighi rispetto a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/1689, ferme restando le esclusioni previste dal medesimo regolamento.
L'articolo 4 disciplina le forme di collaborazione che le Forze di polizia possono instaurare, nell'ambito di progetti di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e convalida di sistemi, modelli o dispositivi di IA, con università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, inclusi soggetti in house o a totale partecipazione pubblica, fermo restando il rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Per questa via, l'articolo apre all'innovazione tramite partenariati, ma pone dei limiti chiari su dati operativi sensibili e proprietà dei modelli, evitando esternalizzazioni incontrollate di informazioni critiche.
Con specifico riguardo al trattamento dei dati personali, sono escluse la condivisione e la messa a disposizione di dati operativi sensibili a favore dei partner, ed è vietato che gli stessi acquisiscano o utilizzino, anche indirettamente e per finalità commerciali o diverse da quelle di polizia, sistemi, risorse hardware o software, modelli o dispositivi addestrati con dati operativi sensibili. Gli accordi di collaborazione devono inoltre disciplinare espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati, sui modelli, sui dati di addestramento e sui software, nel rispetto del codice della proprietà industriale e della normativa di settore, garantendo in ogni caso alle Forze di polizia la titolarità dei modelli addestrati su dati operativi sensibili.
L'articolo 5 costituisce la base giuridica, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'AI Act e del decreto legislativo n. 51 del 2018, per il trattamento di dati personali – incluse le categorie particolari e i dati relativi a reati – da parte delle Forze di polizia all'interno degli «spazi di sperimentazione normativa» («regulatory sandboxes») in materia di intelligenza artificiale. La partecipazione delle Forze di polizia ai suddetti spazi è finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla prova di sistemi di IA, in particolare ad alto rischio, destinati alle attività e finalità di polizia, nel rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali, nonché delle condizioni previste dall'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento UE sull'IA.
Viene previsto il raccordo con le Autorità nazionali per l'IA (AGID e ACN), ferma restando la titolarità e la responsabilità esclusiva delle Forze di polizia per il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli operativi sensibili. Infine, si prevede che con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di coordinamento tra lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 57 del regolamento IA e il trattamento di dati personali – incluse le categorie particolari e i dati relativi a reati – da parte delle Forze di polizia all'interno degli «spazi di sperimentazione normativa».
Ricorda che lo sviluppo e l'impiego di strumenti di IA nell'azione di contrasto alla criminalità costituisce uno dei punti fondamentali della nuova proposta di regolamento (COM(2026)580 final) relativa ad Europol, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto. La proposta punta a rafforzare ulteriormente il mandato dell'Agenzia, potenziandone l'azione quale polo informativo, operativo nonché come centro tecnologico e dell'innovazione, affinché vengano messe a disposizione degli Stati membri capacità avanzate, competenze specialistiche e strumenti operativi. Pag. 256In quest'ottica, prevede l'utilizzo da parte di Europol di un ambiente di sviluppo e sperimentazione, che deve essere conforme ai requisiti relativi agli spazi di sperimentazione normativa per l'AI fissati dall'articolo 57 dell'AI Act.
Si prevede altresì che Europol sostenga gli Stati membri sia nel rafforzamento delle competenze specialistiche sia nell'impiego efficace delle capacità avanzate condivise, sviluppate sia sul versante delle tecnologie emergenti – compresa l'intelligenza artificiale, le indagini digitali, l'intelligence del tipo open source e la decrittazione e il trattamento dei dati – sia su quello delle metodologie operative rilevanti per la cooperazione transfrontaliera delle autorità di contrasto, compresi i metodi di prevenzione della criminalità e le procedure investigative.
L'articolo 6 prevede che le Forze di Polizia provvedano ad attivare, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza artificiale applicata all'attività di polizia, che assicurino il raggiungimento di risultati formativi minimi nel rispetto dell'articolo 4 del regolamento IA. Tra questi, rileva la «consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a fini di polizia, con specifico riferimento alla disciplina di cui al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51».
Nell'ambito del Capo III del Titolo I, l'articolo 7 disciplina l'utilizzo di sistemi di IA per l'etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti lecitamente per finalità di polizia. In conformità al regolamento IA, tale attività è consentita su dati acquisiti secondo la normativa vigente, purché non sia finalizzata a trarre inferenze o deduzioni su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale delle persone fisiche. Deve inoltre essere strumentale ad attività di comparazione, ricerca o altre attività espletate esclusivamente per finalità di polizia, non può rappresentare l'unico fondamento di decisioni che determinano effetti giuridici nei confronti di persone fisiche, e il titolare deve adottare misure idonee a prevenire il reimpiego dei dati per finalità incompatibili.
Il trattamento dei dati personali deve considerare, per l'adempimento degli obblighi del regolamento IA, la classificazione dei sistemi di IA e gli orientamenti della Commissione europea sull'attuazione pratica del medesimo regolamento, e deve essere svolto in conformità al decreto legislativo n. 51 del 2018.
L'articolo 8 disciplina l'utilizzo da parte delle Forze di polizia di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi pubblici. L'uso è limitato alla prevenzione di minacce specifiche e imminenti per la vita o l'incolumità fisica, attacchi terroristici, o alla ricerca di persone scomparse e vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. La norma fa salvo quanto previsto dall'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dallo schema di decreto in esame, distinguendo la prevenzione dall'accertamento del reato in sede di indagine, e circoscrive l'impiego alla ricerca mirata o alla conferma dell'identità. Il confronto biometrico avviene tramite archivi adeguati a ciascuna finalità, derivabile da banche dati già in uso alle Forze di polizia ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti nell'attività di polizia, vietando categoricamente l'uso di banche dati alimentate mediante tecniche di scraping non mirato o l'uso di archivi costituiti in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il procedimento prevede che la richiesta relativa all'utilizzo di sistemi di IA sia formulata dal questore, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero dai responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, ed è rivolta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca.Pag. 257
Sul punto, rammenta che la direttiva (UE) 2016/680, recepita con il decreto legislativo n. 51 del 2018, indica le condizioni per la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. A tal proposito ricorda che con la sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito che tali limitazioni devono essere interpretate conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale impone il rispetto del principio di proporzionalità. In forza di tale principio, come afferma la Corte di giustizia, «qualora l'accesso ai dati personali da parte delle autorità nazionali competenti comporti il rischio di un'ingerenza grave [...] nei diritti fondamentali dell'interessato, è essenziale che tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente».
L'autorizzazione deve riferirsi a uno specifico evento o al tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quindici giorni, prorogabili dal pubblico ministero con decreto motivato per ulteriori periodi di quindici giorni, al permanere delle condizioni e deve recare la delimitazione dell'area territoriale e l'indicazione delle persone interessate e ricercate. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA, relative alla natura e gravità della situazione e alle conseguenze dell'uso sui diritti e sulle libertà delle persone. Sul punto, ricorda che il regolamento europeo richiede che l'autorizzazione provenga da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente con una decisione vincolante, requisito rispettato dall'articolo 8 in commento, che infatti attribuisce la competenza a concedere la predetta autorizzazione al procuratore della Repubblica.
Nei casi d'urgenza, ove vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, l'impiego può essere avviato su disposizione dei soggetti indicati, previa comunicazione al pubblico ministero e con l'obbligo di trasmettere la richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore per la successiva convalida. In caso di inosservanza delle condizioni o di mancata autorizzazione, l'uso del sistema è immediatamente interrotto, tutti i dati e gli output sono cancellati e i risultati ottenuti in violazione non possono in ogni caso essere utilizzati; infine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226, comma 5, delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
L'articolo 9 detta le garanzie procedurali che accompagnano l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.
In conformità a quanto previsto dal regolamento IA, viene imposto al titolare del trattamento di completare, in via preventiva, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima di utilizzare i sistemi per le finalità di cui all'articolo 8 dello schema di decreto o all'articolo 359-ter del codice di procedura penale.
Si prescrive, inoltre, la registrazione automatica di ogni utilizzo in appositi file di log non modificabili, contenenti i dati indicati dal regolamento IA. I file di log sono conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione e resi accessibili esclusivamente alle autorità competenti per finalità di verifica della liceità del trattamento, di controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale. La conservazione quinquennale dei log resta dunque distinta dai termini di conservazione dei dati trattati, che continuano a seguire la disciplina di settore stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. Dopo l'utilizzo, in conformità al regolamento IA, deve essere effettuata la notifica al Garante per la protezione dei dati personali. La notifica è subordinata al nulla osta preventivo dell'autorità giudiziaria competente, che può differirlo, in presenza di specifiche esigenze di segretezza, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. Essa contiene le informazioni essenziali sull'autorizzazione rilasciataPag. 258 e sul risultato conseguito, senza includere dati operativi sensibili. In caso di più attivazioni nello stesso contesto operativo o di utilizzi omogenei, la notifica può essere effettuata in forma periodica e cumulativa, ferma restando la necessità del nulla osta preventivo.
Infine, si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, l'individuazione, in relazione all'uso dei sistemi per le finalità dell'articolo 8 dello schema di decreto o dell'articolo 359-ter del codice di procedura penale, l'individuazione dei requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza, comprese le soglie operative, e delle modalità di monitoraggio periodico delle prestazioni, con particolare riguardo alla rilevazione e mitigazione di bias o effetti discriminatori. Il medesimo decreto definirà le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento e per impedire accessi illeciti ai dati, le informazioni che il titolare è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione circa le caratteristiche tecniche del sistema, i risultati delle verifiche di accuratezza e i meccanismi di gestione degli errori, nonché le modalità di esecuzione della notifica e gli ulteriori adempimenti conformi al regolamento IA.
L'articolo 10 disciplina l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza con tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori basate su IA per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Si prevede in particolare la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza con componenti di intelligenza artificiale per consentire l'attivazione successiva di tecnologie di riconoscimento facciale, con un intervallo di tempo tale da non configurare una identificazione biometrica remota in tempo reale ai sensi della normativa europea.
L'utilizzo di tali tecnologie è ammesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del regolamento IA, esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, al solo fine dell'identificazione delle persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore o dell'ufficiale di polizia giudiziaria che procede.
A tal riguardo, evidenzia che, ai sensi del citato articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del regolamento IA, fatta salva la direttiva (UE) 2016/680, nell'ambito di un'indagine finalizzata alla ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per la commissione di un reato, il deployer – ovvero una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità – di un sistema di IA ad alto rischio per l'identificazione biometrica remota a posteriori è tenuto a richiedere, per l'uso di tale sistema, un'autorizzazione, ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, a un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, ad eccezione dell'ipotesi in cui tale sistema è utilizzato per l'identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato.
Altro aspetto rilevante riguarda l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza disciplinati dal comma 3 dell'articolo 10, ora in esame, per l'accesso delle persone a luoghi o ad eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Tale impiego comporta, infatti, il trattamento automatizzato dei dati biometrici rilevati dalle immagini del volto delle persone che accedono a tali luoghi o eventi, con memorizzazione locale nella base di dati di riferimento per il confronto biometrico a posteriori, unitamente, senza l'impiego di tali tecnologie di IA, ai corrispondenti dati anagrafici e, in caso di posto assegnato, il relativo identificativo, ottenuti mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso. La norma stabilisce inoltre che, in caso di commissione di un fatto di reato, l'utilizzo dei predetti sistemi di videosorveglianza con l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale determina il trattamento automatizzato dei dati biometrici estratti dalle immagini del volto delle personePag. 259 da identificare in quanto indiziate di aver commesso il reato, ai fini del confronto biometrico a posteriori con i dati biometrici e anagrafici presenti nella suddetta base di dati di riferimento.
Sotto tali profili, la formulazione del comma 3 del presente articolo richiede approfondimenti in ordine alla sua compatibilità con il quadro normativo europeo L'estensione del riconoscimento facciale a posteriori ai contesti di accesso a luoghi o eventi, qualora fosse ancorata a esigenze di ordine e sicurezza pubblica di latitudine non ben delimitata, potrebbe infatti prestarsi a mutare la natura del trattamento biometrico da strumento eccezionale a misura ordinaria di vigilanza. Osserva che tale impostazione potrebbe determinare una forma di sorveglianza biometrica diffusa, difficilmente conciliabile con i principi cardine di necessità, proporzionalità e salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione e suscita dubbi perché, a differenza delle restanti disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, non trova una corrispondenza specifica con disposizioni del Regolamento IA, e suscita dubbi rispetto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del medesimo Regolamento IA, il quale vieta «l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso».
Proseguendo con l'esame dell'articolo 10, viene inoltre espressamente stabilito il divieto di basare esclusivamente sui risultati del riconoscimento facciale decisioni con effetti giuridici negativi sulla persona, nonché il divieto assoluto di attivare sistemi di IA per finalità di identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con uno specifico reato o procedimento penale, come previsto dal citato articolo 26, paragrafo 10, del regolamento IA.
Per quanto concerne la tutela dei dati personali, il titolare del trattamento è individuato nel Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto a effettuare preventivamente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a consultare il Garante. I dati memorizzati nella base di dati di riferimento sono cancellati automaticamente dopo sette giorni, mentre i log delle operazioni di trattamento, non modificabili, sono conservati per cinque anni per finalità di verifica, controllo interno o nell'ambito di un procedimento penale.
Un apposito decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante, definirà entro tre mesi le modalità di trattamento, le misure di sicurezza e gli adempimenti a carico del titolare. Infine, i gestori dei luoghi o gli organizzatori degli eventi sono individuati quali soggetti abilitati all'installazione dei sistemi, da concedere in comodato d'uso gratuito alla Questura che ne assume la totale disponibilità.
Nell'ambito del Titolo II, l'articolo 11 opera un mero rinvio alle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento IA.
L'articolo 12 attua il principio e criterio direttivo recato dal comma 5, lettera b), della norma di delega, introducendo nel codice penale il nuovo articolo 437-bis, il quale contempla due distinte fattispecie penali a presidio dei sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio.
La prima fattispecie punisce la condotta di carattere omissivo consistente nella mancata adozione delle misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento del sistema lungo tutto il suo ciclo di vita — comprendente progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale — nonché la mancata adozione delle prescritte misure di sorveglianza umana.
La cornice edittale per tale condotta omissiva è diversamente graduata a seconda della natura del pericolo concreto cagionato: il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni se dall'omissione deriva un concreto pericolo alla vita o all'incolumità pubblica o individuale, ovvero con la reclusione da due a otto anni qualora il pericolo concreto riguardi l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Osserva, in proposito, come la messa in Pag. 260pericolo dell'incolumità pubblica risulti astrattamente riconducibile a entrambi i limiti edittali previsti.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto è punibile, oltre che per dolo, anche a titolo di colpa grave, caso in cui opera una riduzione della pena da un terzo a un sesto. Questa scelta di limitare la punibilità ai soli casi di colpa grave risponde a un'esigenza di proporzionalità, volta a circoscrivere la sanzione penale alle macroscopiche violazioni delle regole di diligenza, evitando così di criminalizzare ogni scostamento dagli standard tecnici in un dominio tecnologico in rapida evoluzione e caratterizzato dalla compresenza di standard nazionali, unionali e internazionali.
La seconda fattispecie, introdotta sempre dall'articolo 437-bis, configura invece il reato di alterazione illecita dei sistemi, punendo la condotta attiva del soggetto terzo che, non essendo coinvolto nelle attività di gestione o sviluppo e non potendo quindi agire lecitamente sul sistema di IA ad alto rischio, lo modifichi.
Anche in questo caso la sanzione è graduata in relazione al pericolo concreto generato, prevedendo la reclusione da due a sei anni nell'ipotesi di messa in pericolo della vita o dell'incolumità individuale, e da tre a dieci anni qualora sia messa in pericolo l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Tale fattispecie si configura come una necessaria previsione di chiusura del sistema sanzionatorio, diretta a evitare aree di impunità nei casi in cui il pericolo concreto derivi da una manipolazione attiva ed esterna del sistema, giustificando sul piano logico un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle condotte meramente omissive.
L'articolo 13 dà attuazione al criterio di delega relativo alla regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, introducendo nel codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, rubricato «Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale».
Il nuovo articolo consente l'impiego di tali sistemi con specifiche cautele. Sotto il profilo oggettivo, l'utilizzo è limitato ai procedimenti per i delitti indicati dall'allegato II del Regolamento UE 2024/1689 per i quali sia prevista nell'ordinamento interno la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Sotto il profilo finalistico, lo strumento è ammesso per confermare l'identificazione o effettuare la ricerca mirata e la localizzazione di una persona indiziata di tali reati, nonché per la ricerca di un latitante destinatario di una misura cautelare coercitiva o di un ordine di carcerazione non sospeso per i medesimi delitti. In queste ipotesi, la localizzazione avviene mediante il confronto biometrico in tempo reale con i dati memorizzati in una banca dati di riferimento. Lo strumento è inoltre utilizzabile a tutela delle persone offese, per la ricerca di specifiche vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale.
Il procedimento autorizzatorio per l'impiego di tali sistemi nelle operazioni investigative prevede, in via ordinaria, la richiesta del pubblico ministero e il decreto motivato del giudice per le indagini preliminari. Nei casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre direttamente l'attività, salvo convalida del GIP nelle quarantotto ore successive; in situazioni di eccezionale urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere direttamente, con obbligo di comunicazione al pubblico ministero entro ventiquattro ore e successiva convalida del giudice entro quarantotto ore. Evidenzia come tale procedura, incentrata sul binomio PM-GIP, trovi applicazione anche per la ricerca dei latitanti.
L'autorizzazione giudiziale è subordinata alle valutazioni di necessità e proporzionalità prescritte dal regolamento europeo, parametri che si applicano anche nei casi di urgenza in cui il provvedimento provvisorio è adottato dal pubblico ministero. Infine, si prevede una rigorosa sanzione processuale: in caso di inosservanza dei presupposti o delle procedure autorizzatorie, i risultati ottenuti sono affetti da inutilizzabilità, con il conseguente obbligo di cancellazione di tutti i dati personali, Pag. 261risultati e output acquisiti, salvo che costituiscano corpo del reato.
L'articolo 14 è volto a consentire il sequestro preventivo dei contenuti online generati con sistemi di intelligenza artificiale.
L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina concernente la responsabilità amministrativa degli enti, ricomprendendo tra i cosiddetti reati presupposto le fattispecie di «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi» (articolo 437-bis del codice penale) e di «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale» (articolo 612-quater del codice penale), regolando inoltre le sanzioni applicabili agli enti nel caso di commissione dei suddetti reati.
L'articolo 16 definisce l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme processuali introdotte per agevolare l'accertamento della responsabilità civile derivante dall'impiego di sistemi algoritmici. Tale disposizione stabilisce che la disciplina contenuta nel successivo articolo 17, relativa alle modalità di accesso agli elementi di prova, trovi applicazione in tutte le controversie volte a ottenere il risarcimento del danno cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, comprendendo sia le fattispecie di responsabilità contrattuale sia quelle di natura extracontrattuale.
Stabilisce inoltre che, in caso di violazione degli obblighi prescritti dal regolamento IA, trova applicazione sia il meccanismo agevolativo previsto dall'articolo 18, con riguardo all'onere della prova, sia la previsione di non esclusione della responsabilità per il solo fatto che il sistema di IA sia invece di per sé conforme al citato regolamento.
Prevede altresì che restano salve le disposizioni contenute nell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e delle norme di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2024/2853, al fine di non pregiudicare l'accesso a quelle forme di tutela già previste.
Introduce infine il foro aggiuntivo del consumatore presso la propria residenza o domicilio, correggendo l'asimmetria informativa e logistica tra utente individuale e fornitore del sistema.
L'articolo 17 introduce un meccanismo di esibizione delle prove volto a superare l'asimmetria informativa nei contenziosi relativi ai sistemi di IA, consentendo al giudice di ordinare l'accesso a documenti e dati tecnici pertinenti in possesso del convenuto o di un terzo. L'attivazione di tale strumento è subordinata alla condizione che il danneggiato presenti fatti e prove sufficienti a dimostrare la verosimiglianza e la plausibilità della propria domanda risarcitoria. La norma individua le principali categorie di documentazione e dati tecnici rilevanti oggetto di possibile esibizione, focalizzandosi in particolare sui registri di attività, sul sistema di gestione dei rischi, sulla documentazione tecnica e sulle misure di sorveglianza umana previste per i sistemi di IA ad alto rischio, imponendo il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dei segreti commerciali. Sono inoltre previste conseguenze processuali e sanzioni in caso di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, al fine di garantire l'effettività della tutela risarcitoria.
L'articolo 18 introduce una presunzione relativa del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e il danno lamentato dal soggetto leso.
L'articolo 19 stabilisce il principio secondo cui l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa unionale e l'eventuale possesso di una certificazione di conformità rilasciata ai sensi del medesimo regolamento non costituiscono, di per sé, una causa di esclusione della responsabilità del fornitore o del deployer.
Come specificato nella relazione illustrativa, «la norma opera una netta distinzione tra il piano della compliance regolatoria preventiva e il piano del risarcimento del danno, garantendo che i presidi di sicurezza amministrativa non si trasformino in un meccanismo di immunità sostanziale in sede giudiziaria»
L'articolo 20 introduce l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa Pag. 262di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile per i danni cagionati nell'utilizzo di sistemi di IA, disciplinando la comunicazione preventiva dei dati della polizza e uniformando i termini di prescrizione per garantire simmetria ed effettività alle tutele risarcitorie.
L'articolo 21 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, allo scopo di pervenire ad un parere quanto più mirato e approfondito possibile, tenendo conto della rilevanza delle disposizioni e delle finalità del provvedimento in esame, e considerato che nella scorsa riunione l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori e rappresentanti qualificati e dei settori interessati, si riserva di formulare una proposta di parere in seguito allo svolgimento di codesta attività conoscitiva.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 luglio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.
Audizione informale di Nicola Lupo, professore ordinario di diritto delle Assemblee Elettive presso l'Università LUISS Guido Carli, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace (COM(2026) 380 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.
Audizione informale di Federica Paolucci, assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Baffi Research Centre, Università Bocconi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (atto n. 418).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.
Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Paolo Micozzi, professore di Informatica Giuridica al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (atto n. 418).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.
Audizione informale di rappresentanti della rete per i diritti umani digitali (RDUD), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale Pag. 263per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (atto n. 418).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.
Audizione informale, in videoconferenza, di Laura Carrer, giornalista, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (atto n. 418).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.