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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2026
716.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 luglio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Emendamenti C. 2670-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti al disegno di legge C. 2670-A, recante «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo».
  A tal proposito, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta sulle medesime proposte emendative.

Pag. 5

  Il Comitato approva la proposta nulla osta.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2987 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame è composto da 16 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali (Capo I, articoli da 1 a 7), disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 (Capo II, articoli da 8 a 13) e disposizioni finanziarie urgenti (Capo III, articoli da 14 a 16).
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica la legge annuale per la concorrenza 2021, stabilendo che la procedura di gara per l'affidamento del contratto Intercity debba essere avviata entro il 31 dicembre 2026 e che il contratto servizio possa essere affidato con uno o più lotti. Il comma 2 proroga di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa, con relative coperture, pari a 50,2 milioni di euro, con risorse ripartite tra gli esercizi 2026 e 2029, per consentire la realizzazione delle opere compensative nei Comuni interessati dai cantieri del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.
  L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare, stabilendo che la realizzazione di tali attività è affidata alla società Sogin S.p.a. e il loro svolgimento è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione, da parte della predetta società, del piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
  L'articolo 3 dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy, delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 4 proroga al 31 agosto 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese, al fine di realizzare investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle strutture ricettive.
  L'articolo 5 prevede disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici attraverso la previsione della nomina di un commissario straordinario che provveda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori.
  L'articolo 6 reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Nello specifico, il comma 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoriaPag. 6 concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 2 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. L'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026. Per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale. In tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo comma 2 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata (del trattamento di CISOA) relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale, sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  L'articolo 7 dispone che la società «Giubileo 2025» prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.
  L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico, prevedendo differenti modalità di implementazione in base al tipo di amministrazione. Al comma 1 si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, «Riforma delle norme di contabilità pubblica», a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l'esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. Il comma 2 stabilisce che le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottino un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico, da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano fermi gli obblighi vigenti di trasmissione delle informazioni contabili, stabiliti dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale. Il comma 3 dispone che gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale adottano il sistema contabile economico patrimoniale unico compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta. Il comma 4 prevede che le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguino schemi e contenuti del bilancio di previsione o budget Pag. 7alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio. Si prevede, infine, per gli enti del Servizio sanitario nazionale – al fine di garantire omogeneità all'intero comparto – l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico, nonché per l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema medesimo.
  L'articolo 9 disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l'esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla citata Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione e non avrà più sole finalità conoscitive. Nel dettaglio, il comma 1 sancisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza sia composto di tre elementi, già predisposti dall'apposita Struttura di governance istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Ragioneria generale dello Stato: il Quadro Concettuale, gli standard contabili ITAS e il Piano dei conti multidimensionale. Il comma 2 demanda l'adozione dei principi e regole contabili a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'anno precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. Il comma 3 prevede una ridefinizione della predetta Struttura di governance del sistema contabile economico patrimoniale unico in competenza presso il Ministro dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, da effettuare mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prevede, da un lato, che – qualora le specificità delle attività svolte lo richiedano – possano essere previste, con i decreti ministeriali di cui al comma 2, voci di ulteriore dettaglio di poste economiche o patrimoniali per singole Amministrazioni o comparti e, dall'altro lato, che per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 tali decreti siano adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del predetto nuovo modello contabile: in particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.
  L'articolo 11 disciplina l'assetto organizzativo del programma di formazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute a definire, con cadenza almeno triennale, nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, al fine di rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico.
  L'articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del citato sistema contabile economico patrimoniale unico in competenza, nelle more dell'entrata in vigore definitiva entro l'esercizio finanziario 2030, ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento in esame. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della «fase pilota» elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all'entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti Pag. 8dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 prevede che si provveda all'aggiornamento dei modelli utilizzati per la prima sperimentazione sull'esercizio 2025. Il comma 3 prevede la facoltà di definire, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della «fase pilota» sia per le amministrazioni escluse. Il comma 4 stabilisce l'istituzione – su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile (ARCONET) ed entro il 30 giugno 2027 – di specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.
  L'articolo 13 introduce l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 – con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010) – le stime dell'accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.
  L'articolo 14 prevede una copertura finanziaria, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021-2027», relativa all'attuazione di uno specifico criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE sull'intelligenza artificiale, di cui alla legge n. 132 del 2025. Tale criterio prevede, in particolare, l'introduzione di «percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale». Conseguentemente, modifica la clausola di invarianza finanziaria già prevista a legislazione vigente per l'esercizio, nel suo complesso, della suddetta delega, facendo salva la copertura finanziaria prima indicata.
  L'articolo 15 prevede il differimento, al 1° ottobre 2026, dell'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro, provvedendo altresì alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto differimento.
  L'articolo 16, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto, pertanto, è in vigore dal 27 giugno 2026.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alle materie «grandi reti di trasporto e navigazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.
  A tal riguardo, ricorda che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva statale della competenza in materia di «tutela della concorrenza», pur non attribuendo integralmente gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  Con riferimento alla materia «grandi reti di trasporto e navigazione», ricorda altresì che, con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato che sussistono consistenti ostacoli al trasferimento delle funzioni – in particolare di quelle legislative – relative a tale materia. Quanto alla delimitazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha avuto modo di affermare che l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione deve ritenersi corrisponderePag. 9 alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato a ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. La giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi.
  Segnala, poi, che il provvedimento in esame è altresì riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie «difesa e Forze armate» (articolo 2, concernente la disattivazione del reattore nucleare della Marina militare), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (con riferimento all'articolo 7), «previdenza sociale» (in relazione all'articolo 6, che prevede integrazioni salariali per eventi climatici eccezionali), «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 13 che prevede che l'ISTAT produca stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche) e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (articolo 2, riguardante la gestione dei rifiuti radioattivi, e articolo 7, quanto ai profili di tutela dei siti di interesse storico, artistico e archeologico), tutte ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettere d), g), o), r) e s), della Costituzione.
  Sottolinea, infine, che talune norme sono riconducibili alla materia «istruzione» (articolo 14, riguardante i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021-2027»), di competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia del turismo (articolo 4, in materia di realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale), rientrante nella potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.
  A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 8, comma 4, dispone che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'attuazione del nuovo sistema contabile è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, mentre l'articolo 9, comma 4, prevede che i decreti relativi alle amministrazioni territoriali siano adottati sentita la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni.
  Per quanto concerne, invece, il rispetto degli altri princìpi costituzionali, in merito all'affidamento alla società Sogin S.p.A. della realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS-1 G. Galilei» della Marina militare (articolo 2, comma 1), richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento, ricordando che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di «leggi-provvedimento», che l'elevazione a Pag. 10livello legislativo di una disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale, ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, imponendosi, in ogni caso, la necessità di valutare «il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo», con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come «luogo elettivo di composizione degli interessi», che non possono essere interamente sacrificati nella «successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto». Potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di approfondire la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR. In particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo in esame demandano ad appositi decreti ministeriali la disciplina e le modalità di svolgimento di tale sperimentazione, che per gli enti territoriali e i loro enti strumentali può essere adottata, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, «anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011», e individua altresì l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Tali disposizioni, pertanto, appaiono incidere sul sistema delle fonti del diritto. A tale proposito, segnala che non esiste una norma di rango costituzionale che espressamente sancisce il principio di gerarchia delle fonti del diritto; tale principio può ritenersi, tuttavia, riconducibile al principio di legalità inteso in senso costituzionale, in forza del quale ogni fonte del diritto può produrre validamente effetti giuridici solo nelle forme, con le procedure e nei limiti di competenza che una fonte ad essa sovraordinata – in ultima istanza la Costituzione – le attribuisce. A livello costituzionale, il fondamento del rapporto di sovraordinazione gerarchica della Costituzione e delle leggi costituzionali sulla legge ordinaria è rinvenibile nell'articolo 134 della Costituzione, che attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni. Quanto al rapporto tra norma di rango primario e norma di rango secondario, una specifica disposizione in merito è rappresentata dall'articolo 4 delle Preleggi, il quale, al primo comma, stabilisce che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
  Peraltro, con riferimento alla possibilità, mediante i medesimi decreti ministeriali, di adeguare gli allegati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 – parti integranti di una fonte di rango primario – è utile ricordare la recente sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur con riguardo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava a un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti normativi di rango primario, in quanto integrante un meccanismo «intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti». La formulazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), potrebbe pertanto essere approfondita alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, tenuto anche conto che, mediante l'adeguamento disposto dai decreti ministeriali menzionati – fonti di natura secondaria – si interverrebbe, in modo diretto e frammentario, su un atto di natura primaria, quali sono gli allegati al decreto legislativo.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

Pag. 11

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 luglio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.
C. 398 Rossello.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente, in premessa, come le persone anziane, lungi dall'essere un peso nella nostra società, costituiscano un cardine portante della stessa, fornendo un grande e silenzioso contributo sociale, sostenendo, ad esempio, i figli nella crescita e cura dei nipoti e assicurando una forma di welfare familiare che di frequente sopperisce, in modo determinante, alle carenze dello Stato nell'erogazione di determinati servizi pubblici, come certificato dall'ISTAT. Richiama, poi, i princìpi sanciti dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 25 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
  Passando all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge in esame, fa presente che il provvedimento si compone di 5 articoli, il primo dei quali istituisce l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane, con la finalità di assicurare a queste ultime la piena attuazione e la tutela dei propri diritti. Il medesimo articolo 1 richiama alcune importanti disposizioni a cui il provvedimento si ispira, tra cui gli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché le norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
  Segnala che, proprio come accaduto per l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'Autorità di cui al provvedimento in esame possiede alcune caratteristiche – tra cui i requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza richiesti per ricoprire il ruolo di Garante, nonché la particolare procedura di nomina dello stesso – che la rendono suscettibile di essere inquadrata tra le Autorità amministrative indipendenti, ossia tra quelle organizzazioni che, essendo sottratte all'influenza politica del Governo, sono in grado di svolgere con indipendenza e qualificazione tecnica le funzioni di controllo e regolazione a tutela di interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale.
  L'articolo 2 reca disposizioni concernenti la nomina, i requisiti e le cause di incompatibilità del Garante. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che esso viene nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità ed esperienza nell'ambito delle problematiche sociali, sanitarie ed economiche della terza età, nel settore geriatrico e nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane.
  Il comma 2 indica in quattro anni la durata del Garante, specificando la possibilità di una sola riconferma. Inoltre, sono elencate le cause di incompatibilità con il ruolo di Garante che sussistono per l'intera durata dell'incarico. In particolare, il Garante, a pena di decadenza, non può: svolgere alcuna attività professionale o di consulenza; essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi Pag. 12natura o rivestire cariche elettive. Il medesimo comma precisa, inoltre, che, ove sia dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, il Garante è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
  Il comma 3 dispone che le regioni istituiscono gli uffici del garante regionale dei diritti delle persone anziane, al cui coordinamento provvede l'Ufficio del Garante. A tale proposito, le regioni determinano le modalità per la nomina e per la durata in carica del garante regionale e degli eventuali soggetti da esso delegati e l'indennità di carica ad esso spettante. Inoltre, il comma 4 specifica che, qualora non sia ancora istituito, in ciascuna regione le attività di competenza del garante regionale sono svolte da uno o più soggetti delegati dal Garante. Fa presente che il citato comma 4, nel richiamare il garante regionale, opera un rinvio al comma 2 dell'articolo 1: tuttavia, il garante regionale trova fondamento nel comma 3 dell'articolo in esame. Si valuti quindi, a tal proposito, l'opportunità di un coordinamento.
  Il comma 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del compenso spettante al Garante. Infine il comma 6 pone le spese di funzionamento del Garante e del suo Ufficio a carico del bilancio dello Stato e sottopone il rendiconto della gestione finanziaria del citato Ufficio al controllo della Corte dei conti.
  L'articolo 3 disciplina e dettaglia le funzioni del Garante, che sono le seguenti: promuovere l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli altri strumenti internazionali volti a promuovere e tutelare i diritti delle persone anziane; promuovere la diffusione di alcuni indici – tra cui parità di accesso ai servizi, libertà di scelta, livello di salute e adeguati standard di vita – relativi ai diritti delle persone anziane e monitorarne l'effettiva applicazione: assicurare forme di consultazione delle persone anziane e delle associazioni del Terzo settore attive nei settori dell'assistenza e dell'inclusione, nonché la collaborazione con le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela della terza età operanti in Italia e all'estero, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati impegnati nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone anziane; trasmettere al Governo e alle Camere segnalazioni e osservazioni in merito alle iniziative ritenute opportune per garantire la piena promozione e tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento agli indici dei diritti di cui alla lettera b); esprimere pareri al Governo in merito ai progetti di atti normativi d'iniziativa governativa in materia di diritti delle persone anziane; concorrere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone anziane e vigilare sul relativo rispetto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; promuovere, in ambito nazionale, iniziative volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane; intervenire nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali qualora siano accertate omissioni o inosservanze nell'esercizio delle rispettive competenze, proporre agli organi regionali e provinciali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative e, in caso di perdurante inerzia, informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni previste; attuare interventi di sostegno e di tutoraggio a tutela delle persone anziane; denunciare all'autorità competente i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio o in ragione delle proprie funzioni, suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio ai danni delle persone anziane; segnalare agli organi regionali e provinciali competenti eventuali fattori di rischio o di pregiudizio per le persone anziane, dei quali venga a conoscenza, anche su segnalazione dei soggetti interessati, di associazioni o di organizzazioniPag. 13 non governative operanti nell'ambito cui i fatti si riferiscono; riferire annualmente alle Camere sull'attività mediante una relazione da presentare entro il 30 ottobre di ogni anno, in cui segnalare le iniziative, anche di carattere normativo, ritenute opportune per accrescere il benessere delle persone anziane, per valorizzare il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di volontariato operanti in loro favore delle persone anziane e per promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
  Il comma 2 sancisce l'autonomia e l'indipendenza del Garante, che è chiamato ad esercitare le funzioni e i compiti previsti dal presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
  Ai sensi del comma 3, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali di cui all'articolo 2, ove istituiti, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali in materia di politiche attive a favore delle persone anziane. A tal proposito, fa presente che, attualmente, in alcune regioni, sono già istituiti garanti regionali dei diritti delle persone anziane. In particolare, si tratta delle seguenti regioni: Sicilia, Lombardia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Umbria e, da ultimo, il Lazio (proposta di legge regionale n. 187, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 8 luglio).
  Il comma 4 riconosce al Garante la facoltà sia di segnalare alle autorità competenti le situazioni di disagio che richiedano l'adozione di misure di protezione, sia di trasmettere alla procura della Repubblica competente le notizie relative ad abusi di rilevanza penale o suscettibili di dar luogo a iniziative rientranti nelle sue attribuzioni. Resta ferma la finalità di tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane.
  L'articolo 4, al comma 1, istituisce l'Ufficio dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane, quale organismo di supporto al Garante e posto alle sue dipendenze, composto da un massimo di 20 dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio. Il personale deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche del Garante. Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni sull'organizzazione dell'Ufficio, il luogo della sede e la disciplina delle spese. A tal proposito, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge in esame individua in Roma la sede dell'Autorità medesima.
  Infine, l'articolo 5, composto da 2 commi, prevede e disciplina gli strumenti delle segnalazioni e dei reclami. Si prevede, in particolare, che al Garante possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse segnalazioni, anche mediante numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, nonché reclami concernenti violazioni o rischi di violazione dei diritti delle persone anziane (comma 1). Il Garante disciplina, con propria determinazione, le modalità e le procedure per la presentazione delle segnalazioni e dei reclami ferme restando le competenze dei servizi territoriali (comma 2).
  In conclusione, ringrazia l'onorevole Rossello, ricordando come ella, già nella scorsa legislatura, si fosse fatta promotrice di una proposta di legge di contenuto analogo, la quale venne sottoscritto anche da Silvio Berlusconi e fu sostenuta dall'intero gruppo di Forza Italia. In qualità di relatore, si rivolge ai colleghi manifestando la propria disponibilità alla più ampia collaborazione sul provvedimento in esame, auspicando che si possa pervenire alla stesura condivisa di un testo legislativo di qualità.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 23 luglio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

Audizione informale di Alessandro Negri, ricercatore in diritto e religione, di Pierluigi Consorti, professore di diritto e religione presso l'Università di Pisa, in videoconferenza, e di Marco Ventura, professore di diritto ecclesiastico presso l'Università di Siena, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1385 Iezzi, C. 2562 Kelany e C. 2702 Bordonali, recanti «Disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.35.