AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione APS, di CASE Italia e, in videoconferenza, dell'associazione Invece del ponte – Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto di Messina, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (Atto n. 424).
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.
Audizione informale di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (Atto n. 424).
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.20.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti (CNOG), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (Atto n. 424).
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.35.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 28 luglio 2026.
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Emendamenti C. 2961 Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 18.30.
Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica che il testo unificato è stato trasmesso dalla Commissione di merito giovedì 23 luglio e che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 31 luglio. Avverte, pertanto, che si procederà nella seduta odierna all'espressione del parere.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, segnala innanzitutto che il testo unificato, elaborato in seno ad un comitato ristretto della Commissione di merito, è stato il risultato di un lavoro condiviso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Esso è stato adottato all'unanimità dalla Commissione e non modificato in sede referente, avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.Pag. 18
Il cinema, come enunciato all'articolo 1, viene considerato quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana. In tale contesto, il provvedimento in esame vuole costituire «il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa».
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, si segnala principalmente uno tra i principi e criteri direttivi che corredano la delega al Governo di cui all'articolo 4, avente ad oggetto «la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo».
In particolare, il comma 2, lettera v), delega il Governo a rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale.
Altra disposizione di interesse si rinviene nell'articolo 11, che istituisce la Commissione chiamata a valutare le opere e i progetti cui concedere i contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
In particolare, si evidenzia la norma recata al comma 6, lettera b), ai sensi della quale, all'atto dell'insediamento, i componenti di tale Commissione devono dichiarare, tra le altre cose, l'assenza di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Come in altre precedenti occasioni, tuttavia, constata con rammarico come la Commissione sia chiamata ad avviare e a concludere l'esame di un provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta. Tali modalità di esame, che sono a suo avviso sempre più frequenti, dovrebbero essere solo eccezionali e non certo costituire una prassi consolidata. In tale modo, infatti, la Commissione non viene posta nelle condizioni di svolgere alcun adeguato approfondimento sul testo di legge, venendo completamente depotenziata la sua funzione consultiva.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, che è formulata su un provvedimento che – ricorda – essere stato promosso dal proprio gruppo presso la Commissione di merito.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
C. 2957 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che l'accordo ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza.
Esso si compone di un preambolo e di 14 articoli. Vengono enunciati innanzitutto i suoi scopi e i principi che informano la cooperazione militare, oltre che indicati nei Ministeri della difesa delle due Parti le Autorità competenti per la sua attuazione (articoli 1-3).
A seguire vengono individuate le aree e le modalità della cooperazione bilaterale, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'Accordo (articolo 4).Pag. 19
Ulteriori disposizioni regolano lo scambio di armamenti (articolo 5), gli aspetti sulla sicurezza delle informazioni classificate (articolo 6), la gestione di situazioni straordinarie (articolo 7), i profili finanziari dell'intesa (articolo 8) e le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 9).
L'Accordo disciplina inoltre le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10) e dispone che la sua attuazione avvenga in conformità con le norme di diritto internazionale (articolo 11).
Le disposizioni che più interessano la Commissione Giustizia si rinvengono nell'articolo 12, che reca norme per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali.
In particolare, si prevede che le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale e che nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.
Infine, è contemplata la possibilità di stipulare ulteriori intese attuative (articolo 13) e vengono dettate alcune disposizioni finali inerenti all'entrata in vigore, all'emendabilità e al rinnovo automatico dell'Accordo medesimo (articolo 14).
Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e quelle concernenti l'entrata in vigore.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo. Inoltre, con riferimento alle modalità di esame in sede consultiva, ribadisce le stesse considerazioni critiche testé sollevate sul provvedimento precedentemente esaminato in sede consultiva. Invita, quindi, la presidenza ad inserire anche il disegno di legge in esame nell'elenco dei provvedimenti esaminati in sede consultiva nel corso di un'unica seduta, di cui chiede il costante aggiornamento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 18.35.
SEDE REFERENTE
Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 18.35.
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 474 Bruno e C. 1382 Mollicone.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, già pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 luglio 2026.
La seduta termina alle 18.40.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 18.40.
Pag. 20Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
Atto n. 431.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 1° settembre 2026.
Quindi, in sostituzione del relatore Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta, sottolinea che la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91) e, dunque, tra le direttive per le quali l'articolo 1, comma 1, della citata legge conferisce una delega al Governo per il suo recepimento, senza dettare specifici principi e criteri direttivi.
Il termine di esercizio della delega è venuto a scadenza il 23 luglio 2026 ma – essendo tale termine precedente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi e dunque scadrà il 23 ottobre 2026, termine comunque antecedente a quello fissato dalla direttiva medesima per il suo recepimento da parte degli Stati membri (il 23 novembre 2026).
La Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 1° settembre 2026.
La citata direttiva dispone in materia di reperimento e identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni strumentali e dei proventi da reato nel quadro dei procedimenti in materia penale, con riferimento ad un elenco di ivi previsto.
Secondo la relazione illustrativa, l'ordinamento interno già contempla, per i reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, ipotesi di confisca in almeno una delle forme da essa previste (diretta, per equivalente o estesa). Pertanto, «le modifiche introdotte dal presente decreto mirano esclusivamente a colmare spazi residui non disciplinati dalla normativa vigente, adeguando il sistema interno alle prescrizioni della direttiva, nonché introducendo norme di coordinamento e armonizzazione ove necessarie».
Viceversa, la relazione illustrativa motiva la scelta di non introdurre disposizioni attuative dell'articolo 15 della direttiva, che prevede i casi di confisca non basata sulla condanna, per effetto del quale «gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca anche nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire» per specifiche ragioni.
La norma fa riferimento a condizioni soggettive (malattia dell'indagato o imputato; fuga dell'indagato o imputato; decesso dell'indagato o imputato) nonché alla prescrizione inferiore a 15 anni decorsi dopo l'avvio del procedimento penale.
Per quanto concerne la prescrizione, la motivazione espressa nella relazione risiede nella considerazione che occorra comunque che sia stata pronunciata una sentenza, ancorché non definitiva e, pertanto, la prescrizione cessa di decorrere (articolo 161-bis codice penale), e, in ogni caso, l'articolo 578-bis del codice di rito consente di pervenire ad una pronuncia sui beni confiscati anche ove sia maturata la prescrizione (oltre all'amnistia o all'indulto). Inoltre, anche rispetto al maturare del diverso termine di improcedibilità, l'articolo 578-ter del codice di procedura penale consente di pervenire ad una apprensione dei beni sequestrati, seppure nel contesto delle misure di prevenzione.
Con riguardo alle diverse situazioni soggettive dell'interessato, la relazione illustrativa evidenzia che l'ordinamento italiano consente sempre di procedere in caso fuga, e che la morte del reo o le condizioni di incapacità che impediscono di procedere, appaiono radicalmente incompatibili con la previsione di confische, salvo che nel contesto delle misure di prevenzione.
L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo.
L'articolo 2, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 240-bis del codice penale («Confisca in casi particolari»), in attuazione dell'articolo 14 della direttiva.Pag. 21
È così esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile effettuare la confisca allargata, al fine di ricomprendervi l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, di cui all'articolo 414-bis, nonché il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'articolo 635-quater.1 e il reato di frode informatica se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, di cui all'articolo 640-ter, secondo comma.
Inoltre, si inserisce nel medesimo articolo 240-bis la previsione che il giudice disponga la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa. Nella relazione illustrativa si specifica come sia necessario «provare non tanto che ogni singolo bene derivi direttamente dal reato oggetto della condanna, quanto che il patrimonio sia stato accumulato nel periodo in cui il soggetto manifestava una capacità criminale qualificata attraverso la commissione dei delitti presupposto indicati dall'articolo 240-bis del codice penale, così confermando la natura della confisca allargata quale misura fondata su una presunzione ragionevole di origine illecita del patrimonio sproporzionato».
Le lettere b) e c) introducono due nuovi articoli del codice penale, recanti due tipologie di confisca, rispettivamente la confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari (nuovo articolo 240-ter del codice penale) e la confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari (nuovo articolo 240-quater del codice penale).
I due tipi di confisca condividono i reati presupposto che ne giustificano l'applicazione (salvo poche eccezioni). Si tratta di un nutrito catalogo di delitti, solo in parte sovrapponibili a quelli ai quali si applica la confisca estesa di cui all'articolo 240-bis del codice penale.
In base al nuovo articolo 240-ter del codice penale la confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari riguarda beni o altre utilità del reo che abbiano un valore equivalente a quello dei beni strumentali (ovvero le cose che servirono o furono destinati a commettere il reato) qualora non sia stato possibile procedere alla confisca diretta degli stessi.
Il terzo comma introduce espressamente il criterio di proporzionalità, che si estrinseca nella prescrizione al giudice di tenere in considerazione, ai fini della determinazione dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, da un lato, la gravità del reato e, dall'altro, le condizioni economiche e patrimoniali del condannato.
Secondo il nuovo articolo 240-quater del codice penale, la confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari può essere disposta dal giudice qualora non sia stato possibile procedere alla confisca dei beni, non avendo l'imputato la disponibilità di beni di valore equivalente, nemmeno per interposta persona. In tal caso, il giudice può ordinare la confisca di beni trasferiti ad altri, estranei al delitto, al precipuo scopo di sottrarli alla confisca.
La confisca presso terzi è tuttavia possibile solo quando sia accertato che la persona cui il bene è stato trasferito fosse a conoscenza delle intenzioni elusive dell'imputato.
La lettera d) interviene sull'articolo 416 del codice penale, che punisce l'associazione per delinquere, introducendo un nuovo comma che rende obbligatoria la confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato o, quando questa non sia possibile, la confisca per equivalente. L'obbligatorietà della confisca sussiste quando l'associazione a delinquere è finalizzata alla commissione di reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni.
La lettera e) interviene invece sulla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale che punisce l'associazione per delinquere di tipo mafioso, inserendo un nuovo periodo al settimo comma che introduce espressamente la confisca per equivalente Pag. 22dei proventi qualora quella diretta non sia possibile. La norma precisa che la confisca può avere ad oggetto beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.
La lettera f) introduce la confisca obbligatoria dei beni strumentali per i reati elencati previsti dagli articoli da 600-bis a 602 del codice penale, integrando la disposizione attuale che già prevede la confisca obbligatoria con riguardo ai proventi del reato e, quando questa non sia possibile, la confisca per equivalente.
Merita segnalare, al riguardo, che nella relazione illustrativa si esplicita l'intento di introdurre la confisca obbligatoria dei beni strumentali «nei reati di grave sfruttamento sessuale dei minori» mentre alcune delle fattispecie delittuose richiamate non riguardano condotte illecite di natura sessuale a danno di minori.
Infine, la lettera g) dispone la confisca obbligatoria dei beni strumentali per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza e autoriciclaggio mediante l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 648-quater.
L'articolo 3, al comma 1, lettera a) integra l'articolo 371-bis, comma 1 del codice di procedura penale, che disciplina le attività di coordinamento affidate al procuratore nazionale antimafia. In particolare, la novella in esame dispone l'estensione dei poteri investigativi devoluti al suddetto procuratore nazionale anche al fine di individuare i beni da sottoporre a confisca.
La lettera b) inserisce un nuovo comma nell'articolo 430 del codice di procedura penale per attribuire al PM la facoltà di compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria e opera un coordinamento interno con il comma 2 del medesimo articolo.
Infine, la lettera c) inserisce il nuovo articolo 536-bis nel codice di rito in materia di confisca per equivalente. In particolare, la nuova norma stabilisce che nelle ipotesi in cui deve essere applicato l'istituto della confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna individua specificamente i beni di valore equivalente da sottoporre a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.
L'articolo 4 effettua un coordinamento normativo tra l'attuale disciplina e la nuova attribuzione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo del citato articolo 3, lettera a), del provvedimento in esame, ai fini dell'individuazione dei beni suscettibili di confisca in fase esecutiva.
L'articolo 5 inserisce nel codice civile il nuovo articolo 2635-quater, rubricato «Disposizioni patrimoniali». La nuova norma prevede che in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 2635 («Corruzione tra privati») o all'articolo 2635-bis («Istigazione alla corruzione tra privati») viene, comunque ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato, nonché delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, ai sensi dell'articolo 240, primo comma, del codice penale.
Va evidenziato, la riguardo che l'articolo 2635 prevede una misura minima della confisca per equivalente (che non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte) mentre l'articolo 2635-bis non reca alcuna previsione in merito.
L'articolo 6 modifica l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, estendendo la confisca obbligatoria alle «altre cose» strumentali impiegate per la commissione dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché rendendo applicabili ai suddetti reati e al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la confisca per equivalente dei beni strumentali e l'ablazione presso terzi consapevoli della finalità elusiva introdotti nel codice penale dall'articolo 2 del provvedimento in esame.
L'articolo 7 introduce il nuovo comma 4-quater nell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prevedere la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto dei reati di favoreggiamento dell'ingressoPag. 23 illegale, ovvero la confisca per equivalente.
L'articolo 8 modifica il testo unico ambientale, con l'obiettivo di potenziare gli strumenti di aggressione patrimoniale per i reati in materia di rifiuti caratterizzati da maggiore gravità e disvalore sociale.
Specificamente, le lettere a) e b) del comma 1 intervengono sugli articoli 255-bis e 255-ter del citato testo unico, disciplinanti rispettivamente l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e l'abbandono di rifiuti pericolosi. Ad entrambe le disposizioni è aggiunto un nuovo comma 4, il quale prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
La lettera c) novella l'articolo 259-bis, mutandone la rubrica in «Aggravante dell'attività d'impresa. Confisca» e disponendo che, qualora i reati siano commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o organizzata e risultino forieri di profitti rilevanti, consegua la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto del reato ovvero la confisca per equivalente.
L'articolo 9 interviene sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), introducendo il nuovo articolo 24-bis, rubricato «Correlazione temporale della confisca».
Tale nuovo articolo impone al tribunale l'obbligo di verificare, ai fini dell'applicazione della misura ablativa, la sussistenza di un nesso cronologico tra il momento dell'acquisizione dei beni e il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto proposto. Tale accertamento deve essere condotto tenendo conto delle circostanze del caso concreto e il provvedimento deve indicare specificamente gli elementi che fondano la correlazione temporale richiesta.
L'articolo 10 introduce nel testo unico delle spese di giustizia il nuovo articolo 151-bis, rubricato «Vendita prima della confisca», che può essere disposta dal giudice qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento ovvero qualora la loro conservazione determini rilevanti diseconomie, ossia costi di gestione sproporzionati rispetto al valore del bene stesso. Con la vendita il vincolo cautelare si trasferisce ovviamente dal bene alla somma ricavata,
La norma disciplina l'iter procedurale, le forme del contraddittorio e l'impugnabilità dell'ordinanza che dispone la vendita, dalla cui proposizione non discende l'effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento ablativo, a meno che il giudice non ravvisi, con decreto motivato, il rischio di un danno grave e irreparabile per l'interessato derivante dall'alienazione del cespite.
L'articolo 11 introduce anche nel codice antimafia l'omologo istituto della vendita pre-confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale.
In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 40 per estendere l'ipotesi di vendita anche ad altri beni diversi da quelli mobili e riconoscere la legittimazione a richiedere la vendita anche all'interessato, prevedendo però il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia dei beni confiscati e del pubblico ministero.
La norma richiama inoltre le disposizioni degli articoli 27 e 40-bis del medesimo codice antimafia – inserito dal provvedimento in esame per la vendita e gestione del bene e l'articolo 48, comma 5, per consentire l'applicazione delle regole sulle alienazioni dei beni immobili confiscati, ove compatibili con la fase cautelare.
La lettera b) introduce il nuovo articolo 40-bis che disciplina la vendita prima della confisca, nei casi in cui la loro conservazione determini il rischio di deterioramento ovvero rilevanti diseconomie. In questo caso il vincolo cautelare si trasferisca dal bene alla somma ricavata dalla vendita.
La disposizione assicura il contraddittorio consentendo all'interessato di essere sentito dal giudice di impugnare il provvedimento di destinazione alla vendita. La Corte d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, dunque immediatamente esecutivo, quando dalla vendita possa derivare Pag. 24grave e irreparabile danno per l'interessato.
L'articolo 12 introduce delle modifiche all'articolo 104 (rubricato «Esecuzione del sequestro preventivo») delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura civile, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
In sintesi, la disposizione stabilisce che nel sequestro preventivo avente ad oggetto strumenti finanziari digitali si applicano – data la particolare natura del bene – gli strumenti e le modalità di costituzione dei vincoli disciplinate dagli articoli 9 e 11 del Decreto FinTech (lettera a) del comma 1).
Inoltre, si introduce una nuova fattispecie di sequestro preventivo avente ad oggetto cripto-attività e si dettano le modalità di esecuzione della misura cautelare (lettera b) del comma 1).
L'articolo 14 istituisce presso il Fondo unico giustizia un servizio per la gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro. Si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, la definizione delle modalità tecniche di attuazione.
La relazione illustrativa afferma che tra le modalità di attuazione del servizio sono contemplate l'eventuale gestione diretta da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. ovvero l'avvalimento di un servizio di custodia prestato da un Crypto – Asset Service Provider (CASP) che presenti adeguati requisiti tecnici e di sicurezza, idonei a garantire l'affidabilità del servizio.
L'articolo 15 pone a carico del Ministero della giustizia l'obbligo di trasmettere ogni anno alla Commissione europea i dati statistici in materia di sequestri e confische, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260.
L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.45.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 714 del 21 luglio 2026, a pagina 64, seconda colonna, prima riga, la parola: «riprende» è sostituita dalle seguenti: «è ripresa».