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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2026
718.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 54

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Pag. 55

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federauto.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Massimo ARTUSI, presidente di Federauto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Francesco BILLARI, rettore dell'Università Bocconi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Ernst&Young Italia.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Marco DAVIDDI, consigliere delegato di Ernst&Young Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Alessandro FONTANA, direttore del Centro Studi di Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI, per formulare quesiti e osservazioni.

  Alessandro FONTANA, direttore del Centro Studi di Confindustria, risponde ai quesiti posti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 18.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del Pag. 56disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, la cui finalità, come esplicitato nella relazione illustrativa che lo accompagna, è la riforma del vigente ordinamento professionale, risalente al decreto legislativo n. 139 del 2005, così da conseguire l'obiettivo di rendere la professione «più attuale e competitiva e in grado di attrarre i giovani, che negli ultimi anni si sono allontanati da essa».
  Ricorda che il provvedimento è qualificato come «collegato alla manovra di finanza pubblica» dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) relativo all'anno 2025 nonché richiamato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
  Quanto ai suoi contenuti, riferisce che l'articolo 1 conferisce la delega avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La norma esplicita la finalità di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali. Il comma 2 dispone circa il procedimento di esercizio della delega e il comma 3 prevede che lo schema di decreto legislativo, che deve essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, prevedendo altresì, ove necessario, il meccanismo dello «scorrimento del termine». Il comma 4, esercitata la delega nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, conferisce una delega di carattere integrativo e correttivo da esercitare nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega principale.
  L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Tra di essi ne ricorda alcuni. La lettera a) impegna il Governo a riorganizzare le attività che costituiscono oggetto della professione, anche al fine di un riordino delle disposizioni vigenti che – secondo quanto riportato nell'Analisi tecnico-normativa che correda il provvedimento – compongono un quadro normativo particolarmente frammentario. In base a tale criterio e principio direttivo, la nuova disciplina dovrà individuare le attività riservate dalla legge ai dottori commercialisti ed esperti contabili rispetto ad altre che possono invece essere svolte anche da appartenenti ad altre professioni regolamentate o non organizzate.
  La lettera b) delega il Governo a prevedere una disciplina organica volta a regolamentare l'esercizio in forma associata o in forma societaria della professione rinviando, oltre che alle specifiche disposizioni del codice civile, a quanto disposto in materia dalla legge per le professioni ordinistiche (legge n. 183 del 2011) e dalla legge forense per la professione di avvocato (legge n. 247 del 2012).
  Le lettere d) e d-bis), come risultanti dall'approvazione di emendamenti in sede referente, dettano principi e criteri direttivi in materia di regole per la fissazione del compenso. La pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale deve essere libera ma comunque proporzionata alla prestazione. Si prevede, inoltre, che i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge che essi siano aggiornati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  Evidenzia che vengono poi dettati principi e criteri direttivi relativamente all'accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dell'ordine, alle modalità di svolgimento del procedimento elettorale, alle dimensioni degli ordini territoriali, alla durata del mandato, alla disciplina in materia di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale, all'aggiornamento delle competenze dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in considerazione delle modifiche intervenute nel tempo, alla revisione della disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente prevedendo, in particolare, che costituiscano cause Pag. 57di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale nonché di presidente di regione o di provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti o di sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti (nuova lettera m) come modificata in sede referente), alla materia disciplinare, alla previsione di una disciplina concernente le ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale. La lettera s) prevede che la nuova disciplina dei procedimenti elettorali si applichi alle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto delegato.
  La lettera p) delega il Governo a predisporre una disciplina organica in materia di specializzazione degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo. Tale disciplina potrà anche essere contenuta in provvedimenti attuativi, da adottare su proposta del Consiglio nazionale, evitando la moltiplicazione di sotto-albi o di elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche.
  Ricorda poi che ai sensi della lettera q), nell'esercizio della delega il Governo dovrà prevedere alla revisione della disciplina del tirocinio per l'iscrizione all'Albo, assicurando la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari.
  Fa quindi presente che la lettera r) prevede la possibilità di introdurre una specifica disciplina in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività con oneri a carico del Consiglio nazionale restando fermo l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.
  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che il decreto delegato provveda altresì alle necessarie abrogazioni e contenga disposizioni di coordinamento.
  L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Fabio PIETRELLA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
C. 2957, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, riferisce sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dell'Accordo e espone in sintesi i suoi contenuti.
  Fa innanzitutto presente che l'Accordo ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza. Ricordo che, come risulta dalla Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4), nel 2025 il Kuwait è risultato il primo Paese di destinazione delle esportazioni italiane di materiali d'armamento, con autorizzazioni concesse per il valore di 2,591 miliardi di euro.Pag. 58
  Composta da un preambolo e da 14 articoli, ricorda che l'intesa enuncia innanzitutto i suoi scopi, i principi che informano la cooperazione militare e indica nei Ministeri della difesa delle due Parti le Autorità competenti per la sua attuazione (articoli 1-3). A seguire vengono individuate le aree e le modalità della cooperazione bilaterale, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'Accordo (articolo 4). Ulteriori disposizioni regolano lo scambio di armamenti (articolo 5), gli aspetti sulla sicurezza delle informazioni classificate (articolo 6), la gestione di situazioni straordinarie (articolo 7), i profili finanziari dell'intesa (articolo 8) e le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 9). L'Accordo disciplina inoltre le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10), dispone che la sua attuazione avvenga in conformità con le norme di diritto internazionale (articolo 11), reca norme per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali (articolo 12), e contempla la possibilità di stipulare ulteriori intese attuative (articolo 13).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, riferisce che questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri in quantifica in 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. Il medesimo articolo 3 specifica altresì che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 (approvvigionamento reciproco di materiali, danni causati alla Parte ospitante dal personale dell'altra nel corso di una missione e modifiche da apportare dell'intesa), dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 Schlein e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 2360 e abb. recante «Disposizioni in materia di cinema».
  Illustrando brevemente i suoi contenuti, osserva che il provvedimento, che consta di dodici articoli distribuiti in due Capi, contiene alcuni ambiti di interesse per la X Commissione, sui quali concentra la relazione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Il Capo I reca princìpi generali e norme sulla governance e riforma. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, qualificando il cinema e l'audiovisivo come componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale e come strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello Pag. 59sviluppo dell'intera filiera, nonché di rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro. Sono assicurate stabilità normativa, certezza dei procedimenti, pluralismo culturale, sostenibilità industriale e tutela delle professionalità. Le politiche pubbliche sono adottate nel rispetto, tra l'altro, dei princìpi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità, concorrenza leale, neutralità tecnologica e tutela della produzione indipendente. L'intervento pubblico garantisce l'equilibrio tra sostegno automatico e selettivo, incentivi fiscali e contributi a fondo perduto, esigenze industriali e obiettivi culturali, nonché tra mercato interno e apertura internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e mercati digitali. Sono inoltre promossi l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, con garanzie di trasparenza e tutela dei titolari dei diritti, e il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa.
  L'articolo 2 istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo quale organo permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle relative politiche pubbliche.
  L'articolo 3 istituisce, dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge n. 220 del 2016. Tra i compiti e le funzioni dell'Agenzia di interesse della Commissione figurano: i programmi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo; la collaborazione tra gli operatori; la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante intese con università ed enti di ricerca; la raccolta e la pubblicazione dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera; il coordinamento delle politiche per l'attrazione di produzioni internazionali; e l'istituzione dell'osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al settore. L'Agenzia coordina altresì le attività formative e predispone, con le Film Commission e il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, un piano triennale fondato sulla domanda dell'industria e sull'applicazione delle innovazioni tecnologiche.
  L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
  Per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione, il comma 2 individua, tra gli altri, i princìpi e criteri direttivi contenuti nelle lettere b), l), m), r), t), v), gg), oo) e ss): b) introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei contributi, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative; l) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese; m) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, Pag. 60delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese; r) potenziare i sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi; t) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese nel territorio nazionale; v) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale; gg) rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale; oo) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo; a tal fine, prevedere il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenere la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta medesimo concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire la competitività internazionale delle imprese italiane; ss) rafforzare la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche.
  Il comma 3 dispone che i decreti legislativi abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle con essi incompatibili e rechino le opportune disposizioni di coordinamento, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
  L'articolo 5 modifica la disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2028, alle imprese di esercizio cinematografico Pag. 61siano concessi incentivi nella forma di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale, destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi individuati dalla disposizione.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 in materia di sostegno alla produzione indipendente, prevedendo specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi in favore delle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti. I criteri di valutazione devono premiare l'effettiva assunzione del rischio di impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera; può essere inoltre disposto l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo. Il comma 2 stabilisce, tra gli altri, i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, in favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, comprese le operazioni di anticipazione di contributi e di crediti pubblici e di liquidazione a fronte di cessione dei crediti commerciali; b) prevedere che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia riferita a una specifica operazione finanziaria, abbia una durata limitata, di norma pari a trentasei mesi prorogabili, e copra una quota non superiore all'80 per cento di ciascuna esposizione debitoria, escludendo, in ogni caso, dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera h); c) stabilire che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02, del 20 giugno 2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); d) prevedere per le microimprese e per le piccole e medie imprese l'applicazione di un premio ridotto ovvero la gratuità della garanzia pubblica di cui alla lettera a), nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ovvero nell'ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE e della comunicazione della Commissione europea 2013/C 332/01, del 15 novembre 2013, relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale; f) prevedere, mediante le opportune modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti.
  Il Capo II concerne le tutele del lavoro e gli ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo. In particolare: l'articolo 8 riguarda le tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo; l'articolo 9 reca deleghe al Governo per la revisione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi; l'articolo 10 istituisce il Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica; l'articolo 11 prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti Pag. 62cinematografici e audiovisivi; l'articolo 12, infine, reca disposizioni concernenti l'inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni sulla verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale del presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), Matteo Zoppas, sull'andamento del commercio italiano con l'estero e le sue prospettive.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 19.25.