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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2026
719.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.25.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 2987-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2987-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti».
  Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Emendamenti C. 2670-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 2670-A, recante «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo».
  Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.
C. 2508.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il testo della proposta di legge in esame si compone di 6 articoli, due dei quali aggiunti nel corso dell'esame in sede referente.
  In particolare, segnala che l'articolo 1, modificato in sede referente, al comma 1 individua la Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile – ossia il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano – nel 9 luglio di Pag. 55ogni anno, indicando le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. Il comma 2 prevede poi la possibilità, per lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, i centri per l'impiego e i servizi sociali, di promuovere attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione e a rischio di esclusione sociale e di coloro che non studiano né svolgono attività lavorativa, di tirocinio o di apprendistato. Il comma 3 precisa, infine, che la Giornata non determina gli effetti civili della festività pubblica ai sensi della legge n. 260 del 1949.
  Segnala, poi, che l'articolo 2, modificato in sede referente, riguarda la promozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per lo sport e i giovani, di campagne di comunicazione, anche sulle reti sociali telematiche e nei luoghi di aggregazione giovanile, e di progetti sociali volti a: contrastare l'inattività dei giovani che non studiano né svolgono attività lavorativa, di tirocinio o di apprendistato (comma 1, lettera 0a), aggiunta in sede referente); contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico e universitario (lettera a), modificata in sede referente); rafforzare il raccordo tra i percorsi di formazione e il mercato del lavoro (lettera b)); valorizzare la partecipazione sociale giovanile anche attraverso il volontariato, la cittadinanza attiva e l'imprenditorialità sociale (lettera c)); diffondere tra i giovani la conoscenza dei diritti dei lavoratori ai fini della loro emancipazione sociale e della realizzazione della loro persona (lettera c-bis), aggiunta in sede referente); promuovere, nell'ambito dei programmi e dei bandi finanziati con risorse nazionali o dell'Unione europea, criteri di premialità e di priorità a favore dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione, nel rispetto dei princìpi di riconoscimento del merito e di efficacia e sostenibilità degli interventi (lettera c-ter), aggiunta in sede referente); contrastare la povertà minorile in riferimento a coloro che vivono in nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta o relativa (lettera c-quater), aggiunta in sede referente). Il comma 2 contempla, inoltre, la possibilità, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle campagne e dei progetti di cui al comma 1.
  Evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 2-bis, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, promuova l'integrazione dei sistemi informativi esistenti (comma 1), al fine di ridurre la frammentazione informativa, favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego e di rafforzare la responsabilizzazione individuale dei giovani nei percorsi di crescita personale e professionale (comma 2, lettere da a) a c)), nell'ottica di garantire l'utilizzo efficace e trasparente delle risorse destinate al finanziamento delle politiche giovanili nonché di assicurare ai giovani l'accesso chiaro, semplice e immediato alle misure previste in loro favore finanziate con risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 3, modificato in sede referente, fa presente che il comma 1 prevede la promozione di attività di orientamento e formazione in occasione di tale giornata nazionale. Si tratta, in particolare, attività didattiche, laboratori tematici e percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in collaborazione con le istituzioni territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i rappresentanti del mondo del lavoro. Il comma 2 dispone che i centri per l'impiego e gli sportelli informativi dedicati ai giovani organizzino – nella settimana in cui cade il 9 luglio – giornate informative, incontri di orientamento individuale e collettivo, seminari e simulazioni di colloqui di lavoro, con Pag. 56il coinvolgimento delle imprese, delle agenzie formative accreditate e degli enti del Terzo settore operanti sul territorio. Il comma 2-bis, aggiunto in sede referente, stabilisce, infine, che i medesimi centri per l'impiego, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore, di fondazioni, di associazioni di categoria e di soggetti privati accreditati, al fine di fornire servizi di orientamento, accompagnamento e supporto ai giovani per l'accesso alle misure di finanziamento e alle politiche attive del lavoro già previste dalla normativa vigente.
  Sottolinea che l'articolo 3-bis, inserito in sede referente, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di presentare alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure a favore dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, in cui si evidenziano i risultati conseguiti in termini di formazione e di inserimento lavorativo, l'impatto delle misure a favore dei giovani sul tessuto produttivo e le eventuali proposte di razionalizzazione e di miglioramento degli interventi.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento – prevedendo l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale – è riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva statale.
  Con riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione delle attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani vulnerabili e inattivi, delle campagne di comunicazione e dei progetti sociali finalizzati al contrasto dell'inattività giovanile, della dispersione scolastica e alla sensibilizzazione dei giovani sulla partecipazione sociale giovanile e sulla conoscenza dei diritti dei lavoratori, nonché alla promozione delle attività didattiche, dei laboratori tematici e dei percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, assume rilievo, altresì, la materia «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, in merito alla facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere le predette attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo, assume rilievo, altresì, la materia «istruzione», anch'essa riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In questo senso, evidenzia che in tali materie la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo cui lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Peraltro, relativamente alla materia «istruzione», segnala che le suddette iniziative – che possono essere promosse anche dalle regioni, dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche e universitarie in occasione della Giornata nazionale – non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Infine, con riferimento alla promozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti al fine, tra l'altro, di favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego (articolo 2-bis)), fa presente che il provvedimento in esame risulta riconducibile anche alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazionePag. 57 statale, regionale e locale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e a quella della «formazione professionale», ascritta alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.
  Sul punto, ricorda che in tema di istruzione e formazione professionale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi», mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza, né in altre competenze regionali, la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.
  Ciò premesso, stante il concorso tra una materia di competenza esclusiva statale (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale) e una materia di competenza esclusiva regionale (formazione professionale), pur rilevando come la disposizione di cui all'articolo 2-bis sia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa statale, fa presente che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attività di promozione dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Gentile, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, è composto di tre articoli.
  In particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali. L'articolo reca altresì la procedura di adozione del decreto legislativo e delle eventuali disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di esercizio della delega. In particolare, si tratta di principi e criteri direttivi in materia di: individuazione delle attività riservate (lettera a)): esercizio della professione in forma associata o in forma societaria (lettera b)); regime delle incompatibilità nell'esercizio della professione (lettera c)); criteri di pattuizione del compenso professionale e aggiornamento dei parametri per la relativa determinazione (lettere d) e d-bis)); accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali e disciplina del relativo sistema elettorale e delle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni dei Pag. 58predetti organi (lettere e) e f)); revisione delle classi dimensionali degli ordini territoriali (lettera g)); durata del mandato dei consigli e degli altri organi nazionali e territoriali (lettera h)); cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali (lettera i)); aggiornamento delle competenze dei predetti consigli in considerazione delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione (lettera l)); revisione delle cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali (lettera m)); revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti (lettera n)); ipotesi di cancellazione dall'albo professionale (lettera o)); disciplina organica in materia di specializzazione (lettera p)); disciplina del tirocinio, prevedendo anche la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari (lettera q)); forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile (lettera r)); tempi di applicazione della nuova disciplina dei procedimenti elettorali (lettera s)). Il comma 2 prevede che il decreto delegato abroghi le disposizioni oggetto di riordino con esso incompatibili e adotti le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «professioni», attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento a tale materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.
  Evidenzia che il provvedimento appare, altresì, riconducibile, con riferimento a taluni specifici principi e criteri direttivi, alle materie «tutela della concorrenza» (relativamente alla riserva delle attività professionali), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (in merito a elezioni, composizione, mandato, nonché decadenza degli organi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali), «giurisdizione e norme processuali» (con riferimento alla revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti) e «ordinamento civile» (con riguardo all'esercizio della professione in forma associativa o societaria, al compenso professionale, all'assicurazione per responsabilità civile e alle incompatibilità di rilievo civilistico), tutte ascritte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
C. 2957 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, segnala, in premessa, che l'Accordo ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza.Pag. 59
  Fa quindi presente che l'intesa è composta da un preambolo e da 14 articoli.
  In particolare, rileva che l'articolo 1 reca una serie di definizioni rilevanti ai fini dell'Accordo oggetto di ratifica e l'articolo 2 enuncia gli scopi dell'intesa, mentre l'articolo 3 individua i principi che informano la cooperazione militare tra le due Parti e indica nei rispettivi Ministeri della difesa le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 4 individua, poi, le aree e le modalità della cooperazione bilaterale, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'Accordo.
  Gli articoli da 5 a 9 regolano, rispettivamente, lo scambio di armamenti tra le due Parti, gli aspetti concernenti la sicurezza delle informazioni classificate, la gestione di situazioni straordinarie, i profili finanziari dell'intesa e le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante.
  L'articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, mentre l'articolo 11 dispone che l'attuazione dell'Accordo avviene in conformità con le norme di diritto internazionale.
  L'articolo 12 reca norme per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali e, infine, l'articolo 13 contempla la possibilità di stipulare ulteriori intese attuative e l'articolo 14 reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e durata dell'Accordo.
  Passando all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Evidenzia, poi, che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo in 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. Ferma restando la previsione del comma 1, il comma 2 reca, per il resto, una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 specifica che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo (approvvigionamento reciproco di materiali, danni causati alla Parte ospitante dal personale dell'altra nel corso di una missione e modifiche da apportare all'intesa), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, nel premettere che il testo unificato in esame si compone di 12 articoli, suddivisi in 2 Capi, fa presente che il Capo I – «Princìpi generali, governance e riforma» – è costituito dagli articoli da 1 a 7.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della proposta di legge, consistente nella disciplina, da un lato, del settore del cinema e dell'audiovisivoPag. 60 quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale, nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e, dall'altro lato, del rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.
  Evidenzia poi che l'articolo 2, comma 1, istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo quale sede permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell'elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo. I commi 2 e 3 stabiliscono le funzioni del Forum, che è tenuto, in particolare, a: svolgere attività di consulenza e supporto strategico al Ministero della cultura e alla costituenda Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, nonché attività di analisi del settore e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche; avanzare proposte sugli indirizzi di settore; esprimere pareri sugli atti normativi e amministrativi generali ed effettuare un monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. I commi da 4 a 8 disciplinano la composizione di tale organo – sedici membri nominati dal Ministro della cultura, otto esperti del settore (due dei quali designati dalla Conferenza unificata) e otto rappresentanti delle categorie professionali e associative del settore designati dalle medesime associazioni di settore – la nomina del presidente, la durata triennale dell'incarico, svolto a titolo gratuito, e l'adozione di un regolamento interno. Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione dell'articolo in esame. Secondo quanto previsto dal comma 10, infine, a decorrere dal primo insediamento del Forum è soppresso il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, le cui funzioni sono trasferite al nuovo organismo.
  L'articolo 3, comma 1, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo quale ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui sono devolute, ai sensi del comma 2, le funzioni oggi esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, restando riservate al Ministero le funzioni di indirizzo politico e di vigilanza strategica e ispettiva. I commi 3 e 4 individuano analiticamente i compiti dell'Agenzia – tra i quali la progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, ivi inclusa la gestione dei fondi pubblici di settore, il coordinamento delle iniziative statali, regionali ed europee, la promozione dell'internazionalizzazione, la raccolta e la pubblicazione di dati economici e occupazionali, l'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al settore, la formazione professionale e il coordinamento delle Film Commission –, mentre i commi da 5 a 8 individuano i relativi organi (direttore, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti), disciplinandone nomina, composizione, durata e regime di incompatibilità. Al riguardo, segnala che il comma 6 prescrive il previo parere della Conferenza unificata per la nomina del direttore dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, mentre il comma 7 prevede la designazione da parte della Conferenza Stato-regioni di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, sentite le Film Commission regionali. I commi da 9 a 16 regolano, inoltre, il trasferimento – da disporre con decreto ministeriale – all'Agenzia di parte del personale della Direzione generale del Ministero, entro il limite del 60 per cento degli organici, le modalità di reclutamento di ulteriore personale tecnico e di comando, le fonti di finanziamento e l'adozione dello statuto entro novanta giorni, Pag. 61prevedendo le necessarie disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Il comma 2 reca un ampio numero di principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Il comma 3 dispone che i suddetti decreti legislativi abroghino espressamente le disposizioni oggetto di riordino o con essi incompatibili e, per altro verso, che contengano disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il comma 4 disciplina, poi, la procedura di adozione dei medesimi decreti, che prevede la proposta del Ministro della cultura, il concerto tra i Ministri competenti, l'intesa in sede di Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con riferimento a tali decreti il comma 5 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Gli articoli 5 e 6 intervengono sulla legge n. 220 del 2016 (Disposizioni del cinema e dell'audiovisivo). Nello specifico, l'articolo 5, con una modifica all'articolo 17 della citata legge n. 220, sostituisce, a decorrere dal 2028, il credito d'imposta con contributi diretti, non soggetti a imposizione fiscale, alle imprese di esercizio cinematografico, destinate al funzionamento delle sale, alla realizzazione di nuove sale e schermi, al ripristino delle sale inattive e agli interventi di ristrutturazione, adeguamento tecnologico e riconversione funzionale. La misura dei contributi segue criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell'impresa beneficiaria, con maggiorazioni per le sale storiche e priorità per le domande relative a territori (province e città metropolitane) a bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente. Le modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 6 modifica, invece, l'articolo 26 della medesima legge, prevedendo – con il nuovo comma 4.1 – che i decreti di riparto dei contributi selettivi introducano specifiche misure di premialità e quote riservate in favore delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, con criteri di valutazione che privilegino l'effettiva assunzione del rischio d'impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative dei diritti di sfruttamento dell'opera, consentendo altresì l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti. In particolare, il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega.
  Passando all'illustrazione del Capo II – «Tutele del lavoro e ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo» – costituito dagli articoli da 8 a 12, fa presente che l'articolo 8 stabilisce l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), istituito presso l'INPS, dei lavoratori subordinati e autonomi operanti nel settore dello spettacolo, a prescindere dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente, garantendo le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie a tutti gli iscritti indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, e rinviando, ai fini della contribuzione, alla disciplina vigente in materia di minimali e massimali contributivi.
  L'articolo 9, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazionePag. 62 e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori. Il comma 2 definisce i principi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega.
  L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo di solidarietà con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a sostegno della fragilità socio-economica della comunità artistica e delle maestranze dello spettacolo, demandando a un successivo decreto del Ministro del lavoro, di intesa con il Ministro dell'economia e sentito l'INPS, la definizione della platea dei beneficiari e delle modalità di erogazione delle risorse.
  L'articolo 11, comma 1, istituisce, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo che gestisce i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi cui concedere tali contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. I commi da 2 a 4 disciplinano la composizione di tale Commissione, formata da venti esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico e audiovisivo, selezionati annualmente tramite candidature, vagliate da un comitato selezionatore, costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo, che redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari, nel rispetto dell'equilibrio di genere e delle diverse professionalità. I commi da 5 a 10 disciplinano, altresì, la durata annuale dell'incarico di membro della Commissione, gli obblighi dichiarativi in materia di incompatibilità, procedimenti pendenti e conflitto di interessi, i criteri di valutazione basati sulla qualità artistica e sul valore culturale dei progetti, e il compenso annuo dei componenti. Il comma 11 dispone, infine, che con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – siano stabilite le modalità attuative dell'articolo in esame.
  L'articolo 12, infine, esclude le erogazioni di contributi, sovvenzioni e altri benefici economici disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, in quanto destinate a finalità di interesse pubblico di promozione della cultura e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, dall'applicazione delle verifiche di inadempimento degli obblighi tributari previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, dalla relativa data di applicazione, dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025. A tal fine, viene previsto un apposito regime transitorio per le verifiche, i procedimenti amministrativi, le procedure di pignoramento presso terzi e i relativi giudizi già avviati alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, stabilendo la restituzione, entro trenta giorni, delle somme trattenute dall'agente della riscossione e la loro liquidazione al beneficiario nei trenta giorni successivi, fermi restando i controlli sulla sussistenza dei requisiti e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero in caso di irregolarità o frode.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, lettera ff)), «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (in particolare, articoli 4, comma 2, lettere mm) e oo), 5, 6 e 7 con riferimento ai criteri di accesso e all'innalzamento del credito d'imposta, ai contributiPag. 63 diretti e selettivi, alle misure di premialità e agli strumenti di accesso al credito), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articoli 2, 3 e 11, istitutivi rispettivamente del Forum del cinema e dell'audiovisivo, dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo e della Commissione di valutazione), «giurisdizione e norme processuali» (articolo 12, relativamente alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi), «ordinamento civile» (articoli 3, comma 9, e 7, con riguardo ai rapporti di lavoro del personale trasferito all'Agenzia e alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti), «previdenza sociale» (articoli 8, 9 e 10, relativamente al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, all'Indennità di discontinuità e al Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica), «opere dell'ingegno» (articolo 4, comma 2, lettere v) e qq), riguardanti il contrasto alla pirateria, la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore) e «tutela dei beni culturali» (articolo 4, comma 2, lettera ee), concernente l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di emergenza conservativa), ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g), l), o), r), s), della Costituzione.
  Segnala, infine, che vengono in rilievo anche le materie «istruzione» (articolo 4, comma 2, lettera cc), in merito ai percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione) e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» (articoli 3, comma 3, lettera l), e 4, comma 2, lettere rr) e uu), riferiti alla disciplina dell'intelligenza artificiale), rientranti nell'alveo delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia del «turismo» (articolo 4, comma 2, lettera t), con riferimento alla razionalizzazione e alla semplificazione della normativa in materia di cineturismo e di autorizzazioni alle riprese), attribuita alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.
  A fronte di questo intreccio di competenze, rileva che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 4, lettera a), che prevede la designazione da parte della Conferenza unificata di due degli otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo che compongono il Forum del cinema e dell'audiovisivo; all'articolo 3, comma 6, che prescrive il previo parere della Conferenza unificata per la nomina del direttore dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo; all'articolo 3, comma 7, che prevede la designazione da parte della Conferenza Stato-regioni di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, sentite le Film Commission regionali – al riguardo, segnala che, ai sensi del medesimo comma 7, ciascuna proposta di nomina a membro del consiglio di amministrazione, ivi inclusa quella di spettanza della Conferenza Stato-regioni, è soggetta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali possono procedere all'audizione della persona designata; all'articolo 4, comma 4, che richiede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
  Ciò premesso, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti di accesso, dei parametri per il calcolo dell'entità dei contributi diretti alle imprese di esercizio cinematografico (da assegnare prioritariamente per interventi localizzati in province e città metropolitane connotate da bassa densità di schermi cinematografici), nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorsePag. 64 e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica. In particolare, sottolinea che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce della riconducibilità della materia coinvolta – promozione e organizzazione di attività culturali – alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. In particolare, potrebbe prevedersi la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 16.15.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 2987-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame dell'ulteriore proposta emendativa presentata in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'articolo aggiuntivo 13.0600 della Commissione Bilancio, riferito al disegno di legge C. 2987-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti».
  Al riguardo, segnala come tale proposta emendativa non presenti criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere su di essa nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 712 del 15 luglio 2026:

   a pagina 13, prima colonna, dopo la ventiquattresima riga, aggiungere le seguenti parole: «(Seguito esame congiunto e rinvio)»;

   a pagina 13, seconda colonna, dopo la sedicesima riga, aggiungere le seguenti parole: «(Seguito esame congiunto e rinvio)»;

   a pagina 14, prima colonna, dopo la terza riga, aggiungere le seguenti parole: «(Seguito esame congiunto e rinvio)».