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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2026
719.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la CommissionePag. 86 prosegue l'esame congiunto, in sede referente dei disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
  Avverte preliminarmente che tutte le Commissioni alle quali i provvedimenti erano assegnati in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza, che sono in distribuzione, e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere di competenza.
  Comunica, inoltre, che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.
  Passando all'esame del disegno di legge C. 3005, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, segnala che non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3005, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, segnala che anche con riferimento al disegno di legge C. 3006, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, non sono state presentate proposte emendative.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel richiamare i rilievi già formulati dalla deputata Guerra nel corso delle precedenti sedute della Commissione in cui si è svolto l'esame del disegno di legge in discussione, ribadisce la necessità che il Governo fornisca più puntuali delucidazioni di maggior dettaglio in merito all'effettiva imputabilità della riduzione del tasso di variazione della spesa netta, rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo DFP all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del fiscal drag nonché in merito all'incidenza quantitativa della componente imputabile alla mancata restituzione di tali risorse sul miglioramento dell'andamento dell'indicatore della spesa netta registratosi negli anni 2024 e 2025.
  Ricorda, infatti, come, in virtù del suddetto orientamento adottato dalla Commissione europea risultano disponibili per l'adozione di misure di politica economica, ivi compresi interventi di riduzione del cuneo fiscale, risorse pari a circa 7 miliardi di euro.

  Luigi MARATTIN (MISTO) ricorda, preliminarmente, che, in ordine alla tematica richiamata dalla deputata Roggiani, la relazione tecnica riferita al disegno di legge in discussione contiene un passaggio che fa espresso riferimento alla riconducibilità della riduzione del tasso di variazione della spesa netta per l'anno in corso, nonché di una revisione relativa agli anni 2024 e 2025, all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del fiscal drag e alla conseguente una revisione dei tassi di variazione relativi agli anni 2024 e 2025.
  Sul punto, chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se in seno all'Esecutivo vi sia una chiara contezza circa gli effetti dell'orientamento interpretativo assunto sul tema dalla Commissione europea, con particolare riguardo alla dimensione che riveste tale interpretazione anche rispetto ai contenuti e agli obiettivi stabiliti nel Patto di stabilità e crescita.
  Sottolinea, infatti, la rilevanza del tema in riferimento alle capacità di spesa dei singoli Stati membri e, quindi, alla possibilità di reperire le risorse necessarie al fine di dare attuazione alle rispettive politiche pubbliche. In proposito, evidenzia come, in virtù del suddetto orientamento, in presenza di un aumento dell'inflazione, ciascun Paese, ove non sia previsto un meccanismo di indicizzazione delle aliquote che neutralizzi gli effetti delle maggioriPag. 87 entrate derivanti dal predetto fenomeno inflazionistico, come nel caso dell'ordinamento italiano, potrebbe ricorrere al relativo incremento di gettito, destinando tali risorse ad interventi di spesa, come peraltro auspicato da molte forze politiche, senza, per questo, incidere sui rispettivi tassi variazione dell'indicatore della spesa netta definiti all'interno del Piano strutturale di bilancio.
  Al riguardo, fa presente come, di fatto, l'orientamento adottato dalla Commissione europea si traduca in una diversa metodologia di quantificazione degli impatti delle misure di entrata discrezionali, mai ipotizzata in passato, che consentirebbe agli Stati membri di utilizzare, per l'attuazione delle proprie politiche, non solo gli strumenti fino ad ora nella disponibilità dei governi, quali, in primis, la leva fiscale o una diversa modulazione della spesa pubblica, bensì anche il maggior gettito derivante dagli effetti dell'inflazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3006, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
  Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

  (Rinvio dell'esame).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, tenuto anche conto dell'esigenza di completare l'istruttoria del Governo sulle proposte emendative presentate, l'esame del testo del disegno di legge C. 2670-A e degli emendamenti ad esso riferiti, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, è rinviato a una seduta che sarà convocata nella mattinata di domani.

  La Commissione prende atto.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 2225 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dello scorso 22 luglio.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 88

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che la proposta di legge reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
  Nel segnalare che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati, in sede referente, dalla Commissione Attività produttive, rileva che l'articolo 2 consente ai comuni di individuare degli ambiti territoriali all'interno dei propri centri storici entro cui applicare prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, che possono anche vietare l'esercizio di alcune di esse, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, qualora risultino incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché della sicurezza e della salute pubblica. Al riguardo, considerato, da un lato, il carattere facoltativo della disposizione in esame, dall'altro, il fatto che essa dovrebbe essere necessariamente attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita non solo all'articolo 2, ma più in generale all'intero provvedimento, posto che l'articolo in esame risulta strettamente collegato ai successivi articoli del testo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire le valutazioni del Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge C. 2700, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca una delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Nel rilevare che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione Affari sociali, fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 9, una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, mentre un'ulteriore clausola di neutralità è contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed è specificamente riferita al principio di delega ivi indicato.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 3 del provvedimento, rileva che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, elencano princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo osserva nell'esercizio della delega per l'adozione di misure in favore del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale. Fa altresì presente che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, argomenta la neutralità finanziaria delle norme evidenziando che i principi e criteri direttivi sono finalizzati principalmente al riordino e coordinamento di disposizioni già vigenti, in particolare in materia di impiego dei medici in formazione specialistica e del personale sanitario e che essi operano nel rispetto dei limiti di spesa già previsti dalla legislazione vigente e dei tetti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale. In base a quanto affermato dalla relazione tecnica, evidenzia che il Governo è delegato ad adottare misure organizzative e procedurali, quali la flessibilità delle modalità di impiego, la semplificazione amministrativa,Pag. 89 la valorizzazione professionale, la disciplina dei vincoli di permanenza nelle aree disagiate, senza incidere sui trattamenti economici del personale. Rileva che i principi e criteri direttivi prevedono, inoltre, meccanismi premiali e di valorizzazione a carattere non monetario o basati su una rimodulazione di risorse già esistenti, nonché razionalizzazioni e semplificazioni idonee, nel medio-lungo periodo, anche a generare risparmi.
  Segnala che la relazione tecnica afferma infine che i principi e criteri direttivi chiariscono concetti già desumibili dall'ordinamento, come la qualificazione delle isole minori come aree disagiate, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi. In proposito, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle lettere a), b), c), e), f), g) e g-bis), fermo restando che, stante la complessità della materia trattata, una verifica puntuale della neutralità finanziaria delle disposizioni derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, potrà essere effettuata solo in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati.
  In merito invece alle disposizioni che prevedono l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti, di cui alla lettera d) dell'articolo in esame, nonché il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo, di cui alla lettera g-ter) dell'articolo in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione in merito alla possibilità che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività ad esse affidate, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 9.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva che le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, individuano i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per la valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario. Evidenzia che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, assicura che i criteri direttivi alle lettere a) e b) del comma 1, in materia di formazione del personale sanitario, saranno realizzati da AGENAS nell'ambito delle sue attività istituzionali, rimodulando l'attuale offerta formativa degli operatori nel settore sanitario, cosiddetta ECM, e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente che la medesima relazione tecnica evidenzia inoltre che non sono ascrivibili effetti finanziari alle lettere c) e d) del comma 1, relativi, rispettivamente, alla gestione dell'uso dell'intelligenza artificiale, qualificata come mera previsione di policy e all'aggiornamento dei criteri per la formazione manageriale del personale del Servizio sanitario nazionale.
  In proposito, non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, relativamente alla capacità di AGENAS di dare attuazione ai criteri di cui alle lettere a) e b) a invarianza di oneri, e considerato il carattere programmatico della lettera c) e quello ordinamentale della lettera d).
  Ciò stante rileva che, per quanto riguarda le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente che prevedono, tra l'altro, la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, ai sensi del comma 1, lettera c-bis), e la definizione di criteri per la realizzazione di un sistema integrato di collaborazione volto a promuovere l'esercizio fisico strutturato, sulla base di linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e validate dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi del comma 1, lettera d-ter), ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate, compreso l'Istituto superiore di sanità, che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, possano svolgere le attività ad esse affidate, nei tempi previsti, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,Pag. 90 in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 9.
  Per quanto concerne l'articolo 7-bis, rileva che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, consentono ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi commessi tra il 1° giugno 2021 e il 31 marzo 2022 di chiedere la reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – CCEPS, qualora tali fatti siano diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche su SARS-CoV-2 e relative terapie, della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili o del minore grado di esperienza e competenze del personale non specializzato impiegato nell'emergenza. Segnala che l'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame e che nei casi di radiazione conseguente a condanna per delitti non colposi, la reiscrizione è subordinata alla riabilitazione e l'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla stessa. Fa presente che in entrambi i casi è escluso ogni diritto a risarcimenti o indennizzi per il periodo di efficacia della radiazione dall'Albo.
  In proposito, osserva che, poiché l'iscrizione all'Albo professionale costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018, qualora il rapporto di lavoro sia cessato in conseguenza della radiazione dall'Albo, la reiscrizione prevista dalla disposizione in esame, in mancanza di diversa previsione normativa, dovrebbe far venir meno il presupposto che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
  Pertanto, considerato che la disciplina in esame non reca alcuna disposizione volta ad escludere che la reiscrizione all'Albo comporti effetti sui rapporti di lavoro cessati in conseguenza della radiazione, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di introdurre siffatta disposizione nel testo del provvedimento, posto che, in caso contrario, appare verosimile il verificarsi di contenziosi volti alla ricostituzione dei rapporti di lavoro cessati, con possibili oneri a carico della finanza pubblica ove si tratti di rapporti di lavoro instaurati con il Servizio sanitario nazionale.
  Con riferimento all'articolo 8, rileva che la norma in esame apporta talune modifiche alla legge n. 24 del 2017 con riferimento all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, ridefinendo i riferimenti cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie e, più nello specifico, attribuendo un rilievo paritetico, e non più meramente suppletivo, alle buone pratiche clinico-assistenziali rispetto alle raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge, fatte salve le specificità del caso concreto.
  Fa presente che l'articolo 8 del provvedimento modifica inoltre l'articolo 7 della citata legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, apportando modifiche meramente formali ai commi 1 e 5 e sopprimendo, al comma 3, la previsione secondo cui il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno cagionato, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi del citato articolo 5 e dell'articolo 590-sexies del codice penale, che viene interamente riformulato dall'articolo 7 del provvedimento in esame. Osserva come venga altresì introdotto un nuovo comma 3-bis, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa, o del grado di essa, nell'operato dell'esercente l'attività sanitaria si tenga conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell'esercente l'attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessitàPag. 91 della patologia o della concreta difficoltà dell'attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare e della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
  Al riguardo, ritiene necessario chiarire se siano stati valutati i possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo comma 3-bis dell'articolo 7, con particolare riferimento a un possibile incremento del contenzioso a fini risarcitori nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, nel caso in cui l'esclusione della colpa del sanitario sia motivata da carenze di risorse o organizzative dell'amministrazione stessa.
  Per quanto concerne, infine, i profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, fa presente che il comma 1 del citato articolo reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui all'articolo 1 del provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, potrebbe valutarsi, a suo avviso, la possibilità di modificarla al fine di prevedere che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti derivanti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
Atto n. 424.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è redatto in attuazione della delega prevista dall'articolo 6 della legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge n. 36 del 2026. Rileva che il comma 1 del citato articolo delega il Governo ad adottare, secondo le procedure dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Segnala che il comma 2 richiama i principi e criteri direttivi generali dell'articolo 32 della medesima legge e stabilisce, quale criterio specifico, che la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» sia definita sulla base della condizione negativa prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Evidenzia che il comma 3 della norma di delega stabilisce che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Pag. 92finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, con riferimento all'articolo 16, in relazione agli obblighi di raccolta delle sentenze e loro pubblicazione e all'elaborazione di statistiche da trasmettere alla Commissione europea, dal momento che la relazione tecnica assicura che per gli oneri connessi agli adempimenti in questione la relativa copertura avrà luogo nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio nella missione 6, programma 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione», a valere sugli stanziamenti già previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il triennio per 2026-2028 in riferimento ai capitoli n. 2301 e n. 7503, ritiene che andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, rispetto ai fabbisogni di spesa già programmati a carico dei medesimi stanziamenti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che gli adempimenti relativi alla raccolta delle sentenze, alla loro pubblicazione e all'elaborazione di statistiche da trasmettere alla Commissione europea, previsti dall'articolo 16 dello schema di decreto, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, e alla loro attuazione si provvederà mediante gli strumenti informatici e le banche dati già in uso all'amministrazione giudiziaria.
  Conferma altresì che le disponibilità finanziarie iscritte per il triennio 2026-2028 sui capitoli 2301 e 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia risultano adeguate all'espletamento dei sopracitati adempimenti, anche tenuto conto degli impegni già assunti o in corso di assunzione e dei fabbisogni di spesa programmati a legislazione vigente a valere sui medesimi capitoli.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (“azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”) (Atto n. 424);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che:

    gli adempimenti relativi alla raccolta delle sentenze, alla loro pubblicazione e all'elaborazione di statistiche da trasmettere alla Commissione europea, previsti dall'articolo 16 dello schema di decreto, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, e alla loro attuazione si provvederà mediante gli strumenti informatici e le banche dati già in uso all'amministrazione giudiziaria;

    le disponibilità finanziarie iscritte per il triennio 2026-2028 sui capitoli 2301 e 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia risultano adeguate all'espletamentoPag. 93 dei sopracitati adempimenti, anche tenuto conto degli impegni già assunti o in corso di assunzione e dei fabbisogni di spesa programmati a legislazione vigente a valere sui medesimi capitoli,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Atto n. 427.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al Testo unico di intermediazione finanziaria al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 e del regolamento (UE) 2024/2809. Evidenzia che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge di delegazione europea di cui alla legge n. 91 del 2025. Segnala che lo schema di decreto legislativo è composto di 4 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola generale di invarianza.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento in esame, rileva preliminarmente che le norme in esame, in attuazione dei principi e dei criteri di delega specifici per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni direttiva (UE) 2024/2810 e del regolamento (UE) 2024/2809, contenuti all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 91 del 2025, recano modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  Segnala che le novelle introdotte riguardano, tra l'altro, la procedura di ammissione alle negoziazioni di società con strutture a voto plurimo e modifiche alla disciplina sanzionatoria anche accessoria prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  Evidenzia che le norme, infine, recano una clausola generale di invarianza finanziaria e prevedono che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala che la relazione tecnica evidenzia che la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.
  Al riguardo, non formula osservazioni, in merito alle attività poste in capo alla Consob, posto che quest'ultima non rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In merito invece alla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente provvedimento ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che da essa possano derivare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita Pag. 94all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame alla disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le sanzioni irrogate dalla Consob non sono considerate nell'ambito delle predette previsioni in considerazione del loro carattere aleatorio, correlato, da un lato, alla sussistenza di azioni dolose o colpose che integrino le fattispecie sanzionabili, e, dall'altro, all'effettivo andamento dell'attività sanzionatoria da parte dell'Autorità.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (Atto n. 427);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame alla disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le sanzioni irrogate dalla Consob non sono considerate nell'ambito delle predette previsioni in considerazione del loro carattere aleatorio, correlato, da un lato, alla sussistenza di azioni dolose o colpose che integrino le fattispecie sanzionabili, e, dall'altro, all'effettivo andamento dell'attività sanzionatoria da parte dell'Autorità,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
Atto n. 426.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 95

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
  Rileva che la direttiva è assistita da una clausola di armonizzazione piena, all'articolo 3, che preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti e che la delega per il recepimento è conferita dalla legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge 17 marzo 2026, n. 36 che detta all'articolo 4 princìpi e criteri direttivi specifici.
  Nel segnalare che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica, si compone di quattro articoli e di due allegati, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.
  In relazione all'articolo 1, che reca modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per quanto concerne le attività del punto di contatto, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 127-octies del codice del consumo, ritiene che andrebbe in particolare confermato che le relative attività di monitoraggio possano essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.
  In merito all'articolo 2, che reca disposizioni sull'osservatorio nazionale sulla riparazione, relativamente ai compiti dell'Osservatorio di cui al comma 4, consistenti nel raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze, raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni e analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, ritiene che andrebbero espressamente quantificati gli oneri relativi al funzionamento della segreteria che sarà svolta dal Dipartimento mercato e tutela – Direzione generale consumatori e mercato, al fine di verificarne la sostenibilità con le sole risorse previste a legislazione vigente, come da clausola di invarianza espressa.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il Ministero delle imprese e del made in Italy potrà svolgere la funzione di punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, ai sensi dell'articolo 127-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1799, gli oneri per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione della piattaforma, anche per quanto riguarda la sezione nazionale, sono a carico della Commissione europea, e, pertanto, ai compiti di supporto affidati al medesimo Ministero, che saranno limitati alla fornitura dell'accesso alla sezione nazionale e all'assistenza alla Commissione per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Conferma inoltre che dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla riparazione di cui all'articolo 2 non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il comma 5 del medesimo articolo 2 esclude espressamente che per la partecipazione all'Osservatorio spettino gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e le funzioni di segreteria potranno essere assicurate dalla Direzione generale consumatori e mercato del Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Pag. 96

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto n. 426);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero delle imprese e del made in Italy potrà svolgere la funzione di punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, ai sensi dell'articolo 127-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1799, gli oneri per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione della piattaforma, anche per quanto riguarda la sezione nazionale, sono a carico della Commissione europea, e, pertanto, ai compiti di supporto affidati al medesimo Ministero, che saranno limitati alla fornitura dell'accesso alla sezione nazionale e all'assistenza alla Commissione per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla riparazione di cui all'articolo 2 non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il comma 5 del medesimo articolo 2 esclude espressamente che per la partecipazione all'Osservatorio spettino gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e le funzioni di segreteria potranno essere assicurate dalla Direzione generale consumatori e mercato del Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili;

   rilevata l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 5, primo periodo, in termini conformi alla prassi più comunemente seguita, assicurando la precettività della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta e prevedendone l'estensione alla finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato, in considerazione della circostanza che all'Osservatorio nazionale sulla riparazione partecipano rappresentanti di pubbliche amministrazioni non statali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 2, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Atto n. 415.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 97

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2026.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 28 luglio 2026, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e che, pertanto, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento, conferma che le amministrazioni competenti potranno provvedere all'effettuazione dei controlli previsti dal presente provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, dal momento che le relative attività rientrano integralmente tra i compiti istituzionali attribuiti a legislazione vigente al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome, alle aziende sanitarie locali, agli Istituti zooprofilattici sperimentali.
  Fa presente inoltre che la disposizione dell'articolo 3, comma 8, dello schema in esame, pur non riproducendo letteralmente l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2006, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del predetto schema, ne riprende sostanzialmente i contenuti, stabilendo che l'eventuale istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria debba aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (Atto n. 415);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le amministrazioni competenti potranno provvedere all'effettuazione dei controlli previsti dal presente provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, dal momento che le relative attività rientrano integralmente tra i compiti istituzionali attribuiti a legislazione vigente al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome, alle aziende sanitarie locali, agli Istituti zooprofilattici sperimentali;

    la disposizione dell'articolo 3, comma 8, dello schema in esame, pur non riproducendo letteralmente l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2006, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del predetto schema, ne riprende sostanzialmente i contenuti, stabilendo che l'eventuale istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria debba aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

Pag. 98

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Atto n. 428.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 27 della legge di delegazione europea 2024 di cui alla legge n. 91 del 2025, è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. Evidenzia inoltre che il regolamento (UE) 2022/1616 ha introdotto una disciplina organica e direttamente applicabile in materia di plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti, innovando in modo significativo il previgente quadro normativo.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 2, che istituisce la banca dati nazionale «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio», per quanto attiene ai profili di quantificazione, prende atto degli oneri indicati dalla relazione tecnica in relazione all'istituenda banca dati, che appaiono plausibili anche se riterrebbe auspicabile disporre di ulteriori elementi di dettaglio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto dei chiarimenti e delle assicurazioni forniti dalla relazione tecnica, osserva che il capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero della salute presentava per il 2026 una dotazione iniziale di 19,5 milioni di euro, successivamente incrementata a 24,8 milioni di euro di competenza e 26,8 milioni di euro di cassa e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 14 luglio 2026, risultano assunti impegni per 19,9 milioni di euro e disponibilità residue per 4,6 milioni di euro. Pur sottolineando che l'onere, pari a 20.000 euro, risulta molto contenuto, osserva che il tiraggio finora registrato sul capitolo in questione potrebbe porre problemi di sostenibilità nell'implementazione di ciascuno degli interventi già previsti su tale linea di finanziamento.
  Ritiene che andrebbero forniti maggiori chiarimenti anche sulle disponibilità attese sul capitolo 5010 dello stato di previsione del Ministero della salute, di cui si prevede l'utilizzo per 90.000 euro nel 2027 e per 20.000 euro nel 2028, anche alla luce della più limitata entità dello stanziamento, pari a quasi 687.000 euro in ragione d'anno, anche considerando il fatto che, ad oggi, risultano ancora disponibili soltanto 332.000 euro. Chiede, pertanto, conferma, soprattutto per il 2027, rispetto all'asserita assenza di pregiudizi a carico di altri interventi già previsti, anche se si tratta di Pag. 99misure caratterizzate da margini di modulabilità e, pertanto, riprogrammabili.
  Sempre sul punto, segnala che non sembra corrispondere al contenuto del dispositivo l'asserzione della relazione tecnica secondo cui l'articolo 4 del provvedimento in esame, novellando l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 2021, oltre ad estendere la platea degli operatori sottoposti ai controlli, «incrementa le tariffe», se non nel senso che il gettito potrebbe aumentare per effetto dell'aumento dei soggetti controllati. Rinvia comunque alle osservazioni riferite all'articolo 4.
  Sia per i profili di quantificazione che per quelli di copertura, ritiene che andrebbe poi valutata l'opportunità di esplicitarli nell'articolato, per i primi, in termini di tetto di spesa, riportandoli per ciascuna annualità e a regime, e, per i secondi, disponendo perlomeno un espresso ricorso alle risorse indicate dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 4, che reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, osserva che tra le nuove destinazioni delle tariffe, sia per la quota del 90 per cento assegnata alle ASL, sia per la quota del 2 per cento assegnata al Ministero della salute, vi è la banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, denominata «Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio», di cui al precedente articolo 2. In particolare, segnala che le risorse assegnate alle ASL sono finalizzate alla gestione e al funzionamento della banca dati, mentre le risorse assegnate al Ministero sono finalizzate all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione della medesima banca dati. Ciò premesso, ritiene che andrebbe fornita una quantificazione del gettito delle tariffe, fornendo anche dati storici e una stima dell'incremento di gettito derivante dal previsto incremento della platea dei soggetti inclusi nel sistema tariffario, illustrando le ipotesi su cui si fonda la stima. Inoltre, alla luce delle destinazioni delle tariffe previste dall'articolo in esame, ritiene che andrebbe fornita una quantificazione della parte delle risorse assegnate alle ASL e della parte delle risorse assegnate al Ministero che saranno destinate alla banca dati.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Atto n. 421.
(Rilievi alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che la facoltà per l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, dovrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51.
  Conferma che ai fini del coinvolgimento di università o centri di ricerca nel Gruppo operativo ai sensi dell'articolo 28, comma 2, occorre fare riferimento agli enti di cui all'articolo 43, comma 8, anziché all'articolo 45, comma 8, indicato per un mero refuso materiale, alla cui correzione si provvederàPag. 100 in sede di adozione definitiva del provvedimento.
  Evidenzia che, ai sensi del citato articolo 43, comma 8, i predetti enti saranno individuati solo successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, mediante l'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca previsto dalla medesima disposizione, che definirà altresì le modalità e i termini della loro collaborazione con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.
  Assicura che le modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema di decreto all'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicato come secondo periodo per un mero refuso, prevedono l'incremento di un'unità dei componenti del Comitato FinTech e non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, posto che la disposizione novellata già prevede che dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Conferma che l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del piano di formazione ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, a valere sulle risorse del Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027», nel limite di 100 milioni di euro, risulta congruo rispetto alle finalità perseguite dal medesimo piano di formazione. In particolare, l'ammontare del finanziamento è stato determinato considerando il costo standard definito dal pertinente regolamento delegato della Commissione europea, pari a circa 8.000 euro per ciascun modulo formativo, della durata di trenta ore, e, pertanto, il finanziamento autorizzato consentirà l'attivazione di circa 12.500 moduli formativi con una partecipazione media di una platea compresa tra 15 e 20 docenti per modulo e, quindi, il coinvolgimento nelle attività formative di circa 200.000 docenti.
  Fa presente inoltre che il suddetto piano di formazione sarà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2026/2027 e le relative attività saranno comunque concluse entro il 31 dicembre 2027.
  Assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà assicurare l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti nei sistemi informativi nazionali, prevista dal comma 4 dell'articolo 38, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2025, n. 82, che già permette alle pubbliche amministrazioni lo scambio dei dati, anche considerando che in data 8 ottobre 2025 i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e l'INPS hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'interscambio di dati in materia di formazione superiore, lavoro, formazione professionale e inclusione sociale, da attuare nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che la facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51.
  Segnala che l'assegnazione temporanea di personale appartenente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, prevista dall'articolo 43, comma 3, costituisce una facoltà che potrà essere attuata esclusivamente in presenza delle necessarie disponibilità nei rispettivi bilanci e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate, che provvederanno a disciplinare tutti gli aspetti relativi agli oneri finanziari connessi all'eventuale corresponsione del trattamentoPag. 101 economico accessorio spettante al predetto personale, nonché a individuare gli istituti giuridici da applicare in caso di assegnazione temporanea, nell'ottica di assicurare alle amministrazioni coinvolte una maggiore flessibilità organizzativa.
  Rappresenta che, in virtù del rinvio all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quantificazione degli oneri relativi all'eventuale corresponsione al predetto personale del trattamento economico accessorio previsto nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione sarà concretamente effettuata solo in occasione della predisposizione dei singoli protocolli di intesa e la relativa copertura finanziaria sarà individuata nell'ambito delle risorse assegnate a legislazione vigente alle citate Autorità nazionali.
  Evidenzia che, con specifico riferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i compensi di natura accessoria astrattamente attribuibili al personale assegnato temporaneamente, in ragione del profilo professionale o della posizione economica, sono riconducibili agli istituti disciplinati dagli articoli 101 e 107 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021, concernenti, rispettivamente, il premio di presenza e il compenso per lavoro straordinario, che non risultano, tuttavia, anch'essi allo stato predeterminabili in quanto strettamente collegati alla tipologia di personale che sarà temporaneamente assegnato.
  Assicura che l'esonero dagli obblighi didattici per i professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno assegnati temporaneamente, previa autorizzazione del rettore, presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il rettore dovrà preventivamente valutare, in sede di autorizzazione, se sussistano i presupposti per esonerare i professori e i ricercatori dalla didattica, dovendo in caso negativo negare l'autorizzazione. In tale contesto, segnala che, in caso di autorizzazione, il regolare svolgimento delle attività didattiche potrà essere assicurato mediante il personale docente già in servizio presso le università e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.
  Fa presente infine che la determinazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, dei parametri destinati a integrare i decreti ministeriali adottati ai fini della definizione dell'equo compenso per i professionisti iscritti agli ordini e collegi e per gli avvocati non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, tale rimodulazione non prefigura un incremento delle tariffe vigenti, dal momento che essa dovrebbe, al contrario, riflettere i guadagni di produttività e la riduzione dei tempi di esecuzioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, fermo restando che il conferimento degli incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni avverrà nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo destinate a legislazione vigente.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) sottolinea come, rispetto ai profili finanziari concernenti l'articolo 43 dello schema di decreto, con specifico riguardo alla facoltà di stipula, prevista in capo ad università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, di convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale nonché con riferimento all'assegnazione temporanea di personale appartenente ai predetti enti presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, nell'ambito dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo si sia correttamente fatto riferimento, in relazione all'attuazione delle predette disposizioni, non già all'assenza di oneri per la finanza pubblica bensì alla possibilità di utilizzo delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci dei suddetti enti. Ricorda, sul punto, come, in occasione dell'esame presso la Commissione Bilancio dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e Pag. 102civile, la Commissione abbia avuto modo di approfondire, solo a seguito di taluni rilievi formulati in tal senso dall'opposizione, proprio tale specifico profilo e che, in tale sede, sia stata necessaria una riformulazione dei rilievi oggetto della proposta di deliberazione del relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione (Atto n. 421);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la facoltà per l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, dovrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51;

    ai fini del coinvolgimento di università o centri di ricerca nel Gruppo operativo ai sensi dell'articolo 28, comma 2, occorre fare riferimento agli enti di cui all'articolo 43, comma 8, anziché all'articolo 45, comma 8, indicato per un mero refuso materiale, alla cui correzione si provvederà in sede di adozione definitiva del provvedimento;

    ai sensi del citato articolo 43, comma 8, i predetti enti saranno individuati solo successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, mediante l'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca previsto dalla medesima disposizione, che definirà altresì le modalità e i termini della loro collaborazione con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale;

    le modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema di decreto all'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicato come secondo periodo per un mero refuso, prevedono l'incremento di un'unità dei componenti del Comitato FinTech e non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, posto che la disposizione novellata già prevede che dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del piano di formazione ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, a valere sulle risorse del Programma nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027”, nel limite di 100 milioni di euro, risulta congruo rispetto alle finalità perseguite dal medesimo piano di formazione;

    in particolare, l'ammontare del finanziamento è stato determinato considerando il costo standard definito dal pertinente regolamento delegato della Commissione europea, pari a circa 8.000 euro per ciascun modulo formativo, della durata di trenta ore, e, pertanto, il finanziamento autorizzato consentirà l'attivazione di circa 12.500 moduli formativi con una partecipazione media di una platea compresa tra 15 e 20 docenti per modulo e, quindi, il coinvolgimento nelle attività formative di circa 200.000 docenti;

    il suddetto piano di formazione sarà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2026/2027 e le relative attività saranno comunque concluse entro il 31 dicembre 2027;

Pag. 103

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà assicurare l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti nei sistemi informativi nazionali, prevista dal comma 4 dell'articolo 38, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2025, n. 82, che già permette alle pubbliche amministrazioni lo scambio dei dati, anche considerando che in data 8 ottobre 2025 i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e l'INPS hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'interscambio di dati in materia di formazione superiore, lavoro, formazione professionale e inclusione sociale, da attuare nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    la facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51;

    l'assegnazione temporanea di personale appartenente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, prevista dall'articolo 43, comma 3, costituisce una facoltà che potrà essere attuata esclusivamente in presenza delle necessarie disponibilità nei rispettivi bilanci e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate, che provvederanno a disciplinare tutti gli aspetti relativi agli oneri finanziari connessi all'eventuale corresponsione del trattamento economico accessorio spettante al predetto personale, nonché a individuare gli istituti giuridici da applicare in caso di assegnazione temporanea, nell'ottica di assicurare alle amministrazioni coinvolte una maggiore flessibilità organizzativa;

    in virtù del rinvio all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quantificazione degli oneri relativi all'eventuale corresponsione al predetto personale del trattamento economico accessorio previsto nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione sarà concretamente effettuata solo in occasione della predisposizione dei singoli protocolli di intesa e la relativa copertura finanziaria sarà individuata nell'ambito delle risorse assegnate a legislazione vigente alle citate Autorità nazionali;

    con specifico riferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i compensi di natura accessoria astrattamente attribuibili al personale assegnato temporaneamente, in ragione del profilo professionale o della posizione economica, sono riconducibili agli istituti disciplinati dagli articoli 101 e 107 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021, concernenti, rispettivamente, il premio di presenza e il compenso per lavoro straordinario, che non risultano, tuttavia, anch'essi allo stato predeterminabili in quanto strettamente collegati alla tipologia di personale che sarà temporaneamente assegnato;

    l'esonero dagli obblighi didattici per i professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno assegnati temporaneamente, previa autorizzazione del rettore, presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il rettore dovrà preventivamente valutare, in sede di autorizzazione, se sussistano i presupposti per esonerare i professori e i ricercatori dalla didattica, dovendo in caso negativo negare l'autorizzazione;

    in tale contesto, in caso di autorizzazione, il regolare svolgimento delle attività didattiche potrà essere assicurato mediantePag. 104 il personale docente già in servizio presso le università e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

    la determinazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, dei parametri destinati a integrare i decreti ministeriali adottati ai fini della definizione dell'equo compenso per i professionisti iscritti agli ordini e collegi e per gli avvocati non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, tale rimodulazione non prefigura un incremento delle tariffe vigenti, dal momento che essa dovrebbe, al contrario, riflettere i guadagni di produttività e la riduzione dei tempi di esecuzioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, fermo restando che il conferimento degli incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni avverrà nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo destinate a legislazione vigente;

   rilevata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, contenuta nell'articolo 51 dello schema di decreto al fine di fare salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, che prevede l'utilizzo di risorse del Programma nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027” per la realizzazione di un piano di formazione per lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 28, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 45, comma 8, con le seguenti: articolo 43, comma 8, ;

   All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: terzo periodo;

   All'articolo 51, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.
Atto n. 422.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti. Rileva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2025 di cui alla legge n. 36 del 2026, è composto di quattro articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 4, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

Pag. 105

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Atto n. 423.
(Rilievi alle Commissioni VIII e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2839, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
  Rileva che lo schema di decreto è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge n. 36 del 2026, che, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla medesima legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della stessa legge e all'annesso allegato A, tra cui la citata direttiva (UE) 2024/2839.
  Evidenzia che i relativi schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  Fermo restando quanto previsto da taluni articoli della predetta legge n. 36 del 2026, segnala che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle citate deleghe, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe medesime.
  Rileva altresì che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Fa presente, infine, che il provvedimento in esame è composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 6 VM/90-P dell'Arma dei carabinieri a favore della Somali National Police Force.
Atto n. 429.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 106

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 16 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di sei veicoli VM/90-P dell'Arma dei Carabinieri in favore della Somali National Police Force.
  Segnala che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  In proposito, fa presente che lo schema di decreto interministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito, in favore della polizia federale somala, di sei veicoli VM/90-P dell'Arma dei Carabinieri.
  Al riguardo, rammenta che, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare, la cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
  Ciò posto, fa presente che nel dossier elaborato dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione. In particolare, il dossier segnala che la Repubblica federale di Somalia rientra tra i Paesi in via di sviluppo come stabilito dal Committee for Development Policy delle Nazioni Unite e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia hanno sottoscritto a Roma, in data 17 settembre 2013, un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, entrato in vigore in vigore il 25 luglio 2016, a durata illimitata. Evidenzia altresì che viene precisato che la cessione in argomento, che sarà verosimilmente finalizzata nell'arco di dodici mesi dalla firma del decreto interministeriale oggetto del presente schema, è volta a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze armate italiane e la polizia federale somala e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni della Repubblica federale di Somalia.
  Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, rileva che il dossier rappresenta che la cessione dei suddetti materiali d'armamento, per un valore complessivo di 170.755,32 euro, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della difesa.
  Segnala in particolare che il dossier evidenzia che i veicoli oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto si tratta di mezzi entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004, che appartengono a un segmento vetusto del parco dei veicoli, che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi, sia all'interno sia all'esterno del territorio nazionale e che, pertanto, nei teatri operativi qualificati ad alta o media intensità questi veicoli sono stati progressivamente sostituiti dai Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo «VTLM Lince». I citati veicoli VM/90-P, quindi, sono transitati in extra-organico rispetto all'esigenza dell'Arma e sono stati già dichiarati «fuori servizio» dall'Ispettorato logistico dell'Arma dei Carabinieri.
  Ciò posto, nel prendere atto di quanto rappresentato nel predetto dossier in merito al fatto che la cessione a titolo gratuito dei veicoli non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio della Difesa, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla sussistenza di eventuali oneri ulteriori connessi alla cessione dei predetti mezzi, riferibili, in particolare, al trasporto e alla consegna degli Pag. 107stessi. Per altro verso, reputa opportuno che il Governo confermi che, ancorché i mezzi ceduti siano già stati dichiarati «fuori servizio», la loro cessione non determini fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli già individuati a legislazione vigente in sede di programmazione degli stanziamenti di bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il trasporto e la consegna dei veicoli saranno assicurati mediante il ricorso a vettori già pianificati nell'ambito delle ordinarie attività logistiche della Difesa e, pertanto, non comporteranno l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Assicura inoltre che la cessione dei veicoli, già dichiarati «fuori servizio», non determinerà l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli individuati a legislazione vigente e non comporterà la richiesta di risorse ulteriori rispetto agli stanziamenti già previsti nell'ambito della vigente legge di bilancio.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 6 VM/90-P dell'Arma dei carabinieri a favore della Somali National Police Force (Atto n. 429);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il trasporto e la consegna dei veicoli saranno assicurati mediante il ricorso a vettori già pianificati nell'ambito delle ordinarie attività logistiche della Difesa e, pertanto, non comporteranno l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    la cessione dei veicoli, già dichiarati “fuori servizio”, non determinerà l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli individuati a legislazione vigente e non comporterà la richiesta di risorse ulteriori rispetto agli stanziamenti già previsti nell'ambito della vigente legge di bilancio,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla sostenibilità dei costi connessi al trasporto e alla consegna dei veicoli oggetto di cessione, ricordando, in particolare, come, in occasione dell'esame di schemi di decreto di contenuto analogo, il Governo abbia rappresentato che per il trasporto e la consegna dei beni oggetto di cessione si sarebbe provveduto nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio delle rispettive missioni di cooperazione e supporto.
  Osserva, pertanto, che nessun dato è mai stato fornito circa le effettive risorse disponibili, in relazione ai suddetti contratti, per le finalità sopracitate.
  Ritiene, quindi, che, in assenza dei predetti elementi informativi, non sia possibile verificare in modo puntuale se le risorse previste nell'ambito dei contratti sopracitati siano idonee a far fronte ai costi di trasporto e consegna dei beni ceduti, che, peraltro, costituiscono oneri privi di quantificazione. Ricorda, sul punto, come diversi siano i provvedimenti esaminati nel corso della presente legislatura dalla Commissione aventi ad oggetto la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento.
  Nel rilevare criticamente come, nel merito, tale tipologia di provvedimento si caratterizzi per la scelta di cedere ad altri Paesi beni che ben potrebbero essere destinati ad esigenze di natura interna, quali, ad esempio le attività di protezione civile, richiama, tuttavia, in coerenza con le prerogative proprie della Commissione, la necessità di approfondire i soprarichiamati aspetti problematici di carattere finanziario.

Pag. 108

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma quanto già evidenziato circa la piena sostenibilità degli adempimenti connessi al trasporto e alla consegna dei beni oggetti di cessione nell'ambito delle ordinarie attività logistiche della Difesa e dei relativi contratti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si dichiara del tutto insoddisfatto del riscontro fornito dalla sottosegretaria Albano, annunciando il proprio voto contrario sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 29 luglio 2026.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 2987-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.25.