ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.15.
Proposta di nomina del dottor Guido Stazi a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 141.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina scade il 4 agosto 2026 e che si è appena conclusa, congiuntamente con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'audizione del dottor Guido Stazi. Invita quindi il relatore, onorevole De Palma, a formulare una proposta di parere sulla proposta di nomina in esame.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Guido Stazi a Presidente della Consob.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ripercorre le modalità di votazione e dà conto delle missioni e delle sostituzioni.
La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.
Marco OSNATO, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti... 22
Votanti... 17
Astenuti... 5
Maggioranza... 9
Hanno votato sì... 17
Hanno votato no... 0
(La Commissione approva).
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Benvenuti Gostoli in sostituzione di Tremonti, Candiani, Centemero, Congedo, De Bertoldi, De Palma, Del Barba, Filini, Gebhard, Iaia in sostituzione di Giordano, Lovecchio in sostituzione di Rubano, Matteoni, Osnato, Rossi Fabrizio in sostituzione di Matera, Sala, Sottanelli, Testa.
Si sono astenuti i deputati: Alifano, D'Alfonso, Merola, Stefanazzi, Tabacci.
Marco OSNATO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.30.
Pag. 111Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, rammenta anzitutto che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che la Commissione Finanze è chiamata a esprimersi nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
Rammenta inoltre che la Commissione Giustizia ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 22 luglio 2026.
Segnala poi che il disegno di legge consta di tre articoli.
L'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, allo scopo di aggiornare, riordinare e semplificare i vari aspetti della citata professione per renderli maggiormente aderenti all'attuale contesto, oltre che per adeguarne i contenuti a quanto disposto in materia dalla legislazione europea e a quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
L'articolo 2, comma 1, alle lettere da a) a h), detta alcuni princìpi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo in sede di esercizio della delega, in materia di individuazione delle attività riservate, esercizio della professione in forma associata o in forma societaria, incompatibilità, compenso, sistema elettorale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consigli dell'ordine territoriali, dimensione degli ordini territoriali, durata del mandato.
In particolare, il legislatore delegato è chiamato a individuare, attraverso un'attività ricognitiva delle funzioni svolte da dottori commercialisti ed esperti contabili nei vari ambiti in cui si esplica il loro operato (tributario, aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario, crisi d'impresa), quali sono le attività specificamente loro riservate dalla legge rispetto ad attività che, pur collocandosi nei citati ambiti, possono essere svolte da appartenenti ad altre professioni regolamentate o a professioni non organizzate, ai sensi della legge n. 4 del 2013.
Si prevede inoltre l'adozione di una disciplina volta a regolamentare l'esercizio della professione in forma associata o in forma societaria; una disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, che escluda incompatibilità automatiche e preveda sistemi di controllo ex post, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell'Unione europea. Le norme prescrivono poi criteri direttivi specifici in materia di compenso, con libera pattuizione tra le parti, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali. Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto l'aggiornamento, con decreto del Ministro della giustizia, dei parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, ove previsti dalla legge.
Con riferimento alla revisione delle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consigli dell'ordine territoriali, vengono fissati due principi fondamentali: l'equità generazionale, attraverso la riduzione dell'anzianità di iscrizione all'albo necessaria per l'assunzione delle cariche elettive (attualmente sono necessari 5 anni di iscrizione per l'elettorato passivo); la parità di genere, mediante l'adozione di disposizioni specifiche nei regolamenti del Consiglio nazionale, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere o l'alternanza per sesso nella composizione della lista ovvero altre misure idonee.
Per quanto concerne le dimensioni degli ordini territoriali, se ne prevede la ridefinizionePag. 112 in base al numero degli iscritti; con riguardo alla composizione dei consigli dei medesimi ordini, deve essere stabilita una soglia minima di preferenze da ottenere per l'elezione dei componenti della minoranza all'interno del consiglio dell'ordine. Si mantiene sia l'attuale durata di 4 anni per il mandato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consigli degli ordini territoriali e degli altri organi nazionali e territoriali, sia il limite di non più di due mandati consecutivi. In ordine alle modalità operative del sistema elettorale del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali, si prevede l'introduzione del voto telematico a distanza.
L'articolo 2, comma 1, alle lettere da i) a s), reca princìpi e criteri direttivi in materia di incompatibilità, procedure di sostituzione, decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, nonché in ordine al disciplinare, cancellazione dall'albo, specializzazione, tirocinio, forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile.
In particolare, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a rivedere e razionalizzare la disciplina concernente le cause di incompatibilità e la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale e dei consigli territoriali; aggiornare le competenze dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale. Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che il Governo è tenuto a rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che costituiscano cause di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale nonché di presidente di regione o di provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti o di sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti. Inoltre, nell'esercizio della delega, l'Esecutivo è tenuto ad approntare misure per la revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare. Si prevede altresì una nuova disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'albo professionale.
Il Governo è poi delegato ad adottare una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, evitando la moltiplicazione di sotto-albi o di elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche. Inoltre l'Esecutivo è tenuto a rivedere la disciplina del tirocinio per l'iscrizione all'Albo e per l'esercizio della professione, prevedendo anche la possibilità dello svolgimento del tirocinio interamente durante il corso di studi magistrali. Ricorda che attualmente l'Albo è suddiviso in due distinte Sezioni, la A «Commercialisti» e la B «Esperti Contabili» e comprende due sezioni speciali, una dedicata ai professionisti comunitari che esercitano la professione in modo temporaneo ed occasionale e una alle società tra professionisti (ai sensi della legge n. 183 del 2011 e del decreto legislativo n. 34 del 2013). Le norme prevedono poi la possibilità per il Governo di introdurre una specifica disciplina sulle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo e con oneri a carico del Consiglio nazionale. Rimane fermo l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.
L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Alla luce di quanto rilevato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Enrica ALIFANO (M5S) dichiara l'astensione dal voto del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, motivata essenzialmente sulla base di tre ordini di ragioni.Pag. 113
In primo luogo, mette in evidenza come pur essendo previsto l'istituto dell'equo compenso, lo stesso – al contrario di quanto previsto nel testo originario – non sia corredato di una adeguata cornice normativa.
Osserva, inoltre, riprendendo le considerazioni svolte dalla collega D'Orso durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, come i criteri di delega – nel testo proposto dal Governo – siano eccessivamente ampi, specie per le attività riservate ai commercialisti in ambito tributario.
Infine, rileva la sussistenza di incertezze in ordine alla corretta qualificazione del reddito derivante dalla partecipazione a società tra professionisti, soprattutto ai fini dell'accesso ai regimi agevolativi.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara l'astensione dal voto del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 Schlein e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Virginio MEROLA (PD-IDP), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione Finanze è chiamata a esprimersi sul testo unificato delle proposte di legge C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato, C. 2794 Grippo e C. 2969 Latini, recante disposizioni in materia di cinema, adottato come testo base dalla VII Commissione nella seduta del 22 luglio 2026.
Il testo unificato si compone di 12 articoli, distinti in due capi.
Il Capo I, comprensivo degli articoli da 1 a 7, reca i princìpi generali (articolo 1), prevede l'Istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo (articolo 2) e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo (articolo 3).
L'articolo 4 contiene disposizioni di delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
Per quanto di interesse per la Commissione Finanze segnala, tra i princìpi e criteri direttivi di esercizio della delega individuati dal comma 2, la previsione in base alla quale la gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo dovrà essere affidata ad un intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (lettera h)).
Proseguendo nell'esame dei princìpi e criteri direttivi, rileva che è poi di competenza della Commissione Finanze è lettera i), secondo cui – nell'esercizio della richiamata delega – dovrà essere introdotta, a fini di trasparenza, la figura del responsabile per i crediti di imposta.
Evidenzia, inoltre, quale disposizione di interesse, quanto recato dalla letta l), che prevede l'introduzione di strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese. La lettera p) prevede, peraltro, l'introduzione di misure finalizzate ad accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili.
Per quanto di competenza della Commissione Finanze, evidenzia ancora che la lettera q) prevede che l'Esecutivo debba favorire inoltre l'accesso a strumenti finanziari destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraversoPag. 114 l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. Parallelamente, è richiesto di potenziare i sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e degli incentivi medesimi (lettera r)).
Di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 5, che, intervenendo sull'articolo 17 della legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), modifica la disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico, prevedendo, in luogo dei crediti d'imposta, l'introduzione di contributi diretti, non soggetti a tassazione e volti a favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, mediante interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico, il ripristino delle sale inattive nonché la realizzazione di nuove sale.
Ricorda che attualmente il richiamato articolo 17 della legge n. 220 del 2016, oggetto di modifica, riconosce alle imprese di esercizio cinematografico un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento. Alle medesime imprese, ai sensi del successivo articolo 18, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, è riconosciuto inoltre un credito d'imposta appositamente dedicato al potenziamento dell'offerta, nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di sostegno alla produzione indipendente.
Di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 7, recante la delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per il sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché per la cartolarizzazione dei crediti di tali imprese. Sono, quindi, enucleati i princìpi e criteri direttivi. Si prevede, in particolare, che gli strumenti di accesso al credito debbano essere calibrati sui cicli economici del settore e corredati, a determinate condizioni, di una garanzia pubblica in favore degli intermediari bancari e finanziari.
Il Capo II, costituito dagli articoli da 8 a 12, si occupa di tutele del lavoro e ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo. L'articolo 8 interviene in materia di tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo; l'articolo 9 reca deleghe al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e per l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi; l'articolo 10 istituisce il Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica; l'articolo 11 prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi.
Infine, per quanto di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 12 che prevede l'inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari recate dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 606 del 1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), confluite, da ultimo, nell'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e riscossione (di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33), la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027. Pag. 115I contributi sono erogati per la finalità di interesse pubblico di promozione della cultura e sono assoggettati a vincolo di destinazione, nonché a obbligo di rendicontazione; restano, pertanto, fermi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per la concessione, sulla destinazione delle somme e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero nei casi di irregolarità o frode. Il richiamato esonero si applica anche alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione.
Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Enrica ALIFANO (M5S) annuncia che il voto del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata dal relatore non può che essere favorevole. Rileva come il cinema sia un tassello importante della cultura italiana e veicolo della libertà di manifestazione del pensiero. Nel far presente che la delega conferita al Governo riguarda temi estremamente importanti, dà particolare rilievo agli incentivi previsti per gli esercizi cinematografici e per le sale cinematografiche che hanno chiuso. In proposito, facendo riferimento alla propria esperienza personale, cita il caso di Casagiove, cittadina in provincia di Caserta, che fino a non molto tempo fa ospitava uno storico cineclub; la sua chiusura ha determinato, a suo avviso, un forte impoverimento del tessuto culturale del territorio, che ha perso una struttura dotata di un forte valore attrattivo e promotrice di numerosi eventi culturali, cui partecipavano anche ospiti di rilievo internazionale. Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento è diretto proprio ad evitare che tali fenomeni di desertificazione culturale si verifichino.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.40.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che illustra (vedi allegato 3).
Enrica ALIFANO (M5S) rammenta che le misure del pacchetto legislativo unionale ESAP svolgono un'importante funzione di trasparenza nei confronti di cittadini e investitori, i quali potranno avere accesso a un ampio set informativo su imprese, enti pubblici e società del settore finanziario, che verranno messe a disposizione del pubblico tramite gli organismi di raccolta individuati ex lege.
Ritiene tuttavia che lo schema di decreto legislativo in esame, disponendo che le amministrazioni interessate adempiano agli obblighi ivi previsti con le risorse umane, Pag. 116strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sostanzialmente trasferisca i costi di attuazione della normativa ESAP sulle società e sugli enti coinvolti nella disclosure, nonché sulle camere di commercio. Per tali ragioni, preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Atto n. 427.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
Guerino TESTA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).
Enrica ALIFANO (M5S), pur riconoscendo che le norme unionali qui recepite contengono misure volte a facilitare la quotazione delle imprese e l'accesso delle stesse al mercato dei capitali, evidenzia tuttavia che lo schema di decreto legislativo presenta alcune criticità.
Sono anzitutto ampliati i compiti della Consob, soprattutto in rapporto alle attività di vigilanza e all'irrogazione di sanzioni, senza la previsione di adeguate risorse finanziarie per farvi fronte. Ritiene poi che il provvedimento non affronti alcune questioni che reputa essenziali, quali la protezione dei consumatori e il tema del rappresentante designato.
Alla luce di tali motivazioni, preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Atto n. 430.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
Marco OSNATO, presidente, avverte che è pervenuta l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui il provvedimento non era inizialmente corredato, e che pertanto la Commissione può esprimere il proprio parere.
Saverio CONGEDO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che illustra (vedi allegato 5).
Andrea DE BERTOLDI (LEGA) ringrazia il relatore per l'accoglimento dei rilievi relativi alla tassazione dei fringe benefits. Ritiene infatti che l'osservazione formulata alla lettera a) della proposta rispecchi pienamente gli orientamenti della maggioranza sulla green economy, settore da incentivare non con la creazione di nuovi oneri per cittadini e imprese, bensì introducendo ampie forme di agevolazione.
Sotto un diverso profilo richiama il tema del concordato preventivo biennale, ricordandoPag. 117 che, di fatto, la diffusione dell'istituto presso le società tra professionisti – così come presso le altre forme di esercizio di professioni in forma associata – è ostacolata dalla condizione che vi aderiscano tutti i membri della compagine. Invita quindi l'Esecutivo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rimuovere tale limite.
Enrica ALIFANO (M5S), pur manifestando apprezzamento per alcune disposizioni dello schema di decreto – tra cui l'articolo 26, che prevede la riduzione delle accise sul gas naturale impiegato nelle attività ricettive svolte dalle istituzioni che operano nell'assistenza delle persone fragili – ritiene tuttavia che il provvedimento presenti molte gravi criticità.
In particolare, critica il contenuto dell'articolo 11, relativo alla global minimum tax, affermando che l'effetto principale delle modifiche proposte è quello di azzerare l'imposizione sui grandi gruppi industriali statunitensi. Rammenta del resto che anche la Corte dei conti, nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello stato per l'anno 2025, ha sottolineato che l'imposta, nel suo primo anno di applicazione, ha generato un gettito effettivo di soli 46 milioni di euro a fronte di una previsione di 381 milioni.
Parimenti, rammenta che l'articolo 23 del provvedimento prevede l'applicazione di un'aliquota del 31 per cento per l'affrancamento delle partecipazioni societarie detenute in paesi black list; tale elemento, a suo parere, stride visibilmente con l'ordinaria tassazione sui redditi, ad aliquota progressiva che arriva fino al 43 per cento.
Critica poi l'operatività retroattiva della nuova tassazione dei fringe benefits, che prevede l'applicazione dell'incremento del 50 per cento anche per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
Esprime inoltre contrarietà alle disposizioni di cui all'articolo 3, che dispone l'applicazione di una flat tax ai differenziali positivi derivanti dalla cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.
Virginio MEROLA (PD-IDP) avverte di aver testé depositato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 6), preannunciando pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore. Stigmatizza in particolare – come già rilevato dalla collega Alifano – l'applicazione retroattiva delle modifiche alla tassazione dei fringe benefits, scelta politica che fa gravare sul lavoratore le scelte del datore di lavoro sull'età e sulla composizione del parco auto aziendale.
Pur riconoscendo che le disposizioni dell'articolo 24, in materia di IRAP per gli enti del Terzo Settore, hanno evitato alcuni aggravi per tali enti, rileva che il provvedimento di fatto non elimina il doppio binario fiscale per le realtà operanti nel sociale, che pur avendo un'alta intensità di personale non possono dedurre dall'imponibile il costo del lavoro, a differenza degli enti che operano nel settore profit.
Marco OSNATO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo PD-IDP sarà posta in votazione solo ove sia respinta la proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.
Marco OSNATO, presidente, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo PD-IDP, che non sarà pertanto posta in votazione.
La seduta termina alle 15.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene Pag. 118il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.55.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 3045 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente e relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
In qualità di relatore illustra il contenuto del provvedimento, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1, ai commi da 1 a 3, dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa sul gasolio viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi di euro per litro rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).
Le norme in esame dispongono poi, per il richiamato periodo, una riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dalle norme unionali: l'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata nella medesima misura di 532,90 euro per mille litri. Rispetto all'aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la riduzione è di 8,45 centesimi di euro al litro. Ricorda che le disposizioni si pongono in continuità con precedenti decreti-legge, emanati nel corso degli ultimi mesi e già esaminati da questa Commissione, che hanno previsto una riduzione delle accise sui carburanti, in misure diverse. Da ultimo, attraverso il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, il decreto ministeriale 27 luglio 2026 ha disposto, per i giorni del 28 e 29 luglio 2026, la medesima misura ridotta di accisa su tali prodotti, a valere sul maggior gettito dell'IVA nel mese di giugno derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio.
L'articolo 1, al comma 4, conferma la proroga per il mese di luglio 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, nonché delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Si prevede in particolare che tale credito d'imposta sia commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio 2026 (anziché da marzo a giugno 2026) rispetto al prezzo dei carburanti del mese di febbraio del medesimo anno.
L'articolo 2 autorizza un nuovo finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, su richiesta dell'organo commissariale e in unica soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
L'articolo 3 reca le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento.
L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta UfficialePag. 119 della Repubblica italiana, ovvero il 28 luglio 2026.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 30 luglio 2026, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nel pomeriggio di ieri.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 luglio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.