ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 29 luglio 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.
La seduta comincia alle 20.55.
Disposizioni in materia di cinema (Testo unificato C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato, C. 2794 Grippo e C. 2969 Latini).
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 2360 e abbinate e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; essa è sottoposta al parere del Comitato in ragione della presenza di alcune disposizioni recanti deleghe legislative;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 3, al comma 7, prevede che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo sia composto da cinque membri di cui due sono designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e un ulteriore dal Forum del cinema e dell'audiovisivo; il medesimo comma precisa che ciascuna proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando se anche la proposta di designazione del componente individuato in sede di Conferenza permanente si intende sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari;
alcuni principi di delega di cui all'articolo 4, comma 2, sembrano piuttosto indicare degli oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, Pag. 4lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; si richiamano, in particolare, le lettere a) (relativo alla costituzione di un Polo nazionale del cinema e dell'audiovisivo), f) (in tema di adozione di un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale), m) (concernente il sostegno alle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico), o) (in tema di sostengo alla filmografia di genere), v) (in materia di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva), dd) (relativo alla valorizzazione dell'immagine cinematografica quale patrimonio culturale immateriale), pp) (in tema di adozione di iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission), ss) (concernente la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane) e uu) (in tema di formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie audiovisive e cinematografiche);
il medesimo articolo 4, comma 2, prevede, alla lettera g), un decreto ministeriale, senza peraltro precisare il Ministro titolare, del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura “non regolamentare” come “atti dall'inqualificabile natura giuridica” (sentenza n. 116 del 2006);
per quanto riguarda poi le successive lettere s), t) e hh), in tema di semplificazione, razionalizzazione ovvero coordinamento di discipline normative, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quelle che sembrano essere prefigurate dalle lettere menzionate, concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021);
poiché inoltre l'articolo 9, comma 1, alla lettera n), appare prefigurare, in sede di attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni, consentendo al Governo di modificare “ove necessario” l'articolo 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947 (concernente l'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisandone la portata normativa;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 2, che istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo, al comma 10, dispone la soppressione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 220 del 2016, assegnandone contestualmente le relative attribuzioni all'istituito Forum; ai fini di un miglior coordinamento normativo con la legge soprarichiamata, recante le attribuzioni del Consiglio superiore, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata in forma di novella del predetto articolo 11;
il richiamato articolo 4, al comma 4, prevede, inoltre, al primo periodo, che gli schemi dei decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato; il periodo successivo dispone che i medesimi schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere adottato; la formulazione della disposizione potrebbe perciò essere approfondita, conformemente alla “esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, precisando che la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo Pag. 5avvenga successivamente all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente nonché dell'espressione del parere del Consiglio di Stato, come peraltro già avvenuto in precedenti testi normativi di iniziativa governativa fra cui, da ultimo, l'A.C. 1716 (delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale);
la formulazione dell'articolo 7, recante la delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo, potrebbe essere approfondita prevedendo, analogamente alle altre deleghe recate dal medesimo provvedimento, la previa sottoposizione degli schemi di decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, particolarmente opportuno – pur se non obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 l. 400 del 1988, non avendo la delega durata ultra-biennale – attesa la rilevanza della disciplina in esame, che contempla, peraltro, forme di garanzia pubblica;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 3, comma 7, precisando se anche la proposta di designazione del componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo individuato in sede di Conferenza permanente si intende sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari;
dell'articolo 4, comma 2:
lettere a), f), m), o), v), dd), pp), ss), uu), alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;
lettera g), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di decreti di natura “non regolamentare” nonché specificando il Ministro titolare dell'iniziativa;
lettere s), t) e hh), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di deleghe di semplificazione normativa;
dell'articolo 9, comma 1, lettera n), precisando la portata normativa del principio e criterio direttivo recato dalla disposizione;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 2, comma 10, riformulando la disposizione in forma di novella dell'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, al fine di assicurare l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;
l'articolo 7, prevedendo la previa sottoposizione degli schemi di decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 20.58.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.
La seduta comincia alle 20.58.
Comunicazioni del Presidente.
Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che è in distribuzione il rapporto sull'attività del Comitato nel quarto turno di presidenza, turno nel quale la presidenza è stata ricoperta dalla deputata Barzotti. Il rapporto, disponibile anche sul sito internet della Camera, nella pagina dedicata al Comitato per la legislazione, contiene un'analisi dei pareri resi nel turno di presidenza e dei principali parametri di valutazione del Comitato.
La seduta termina alle 21.