SEDE CONSULTIVA
Giovedì 30 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 9.
Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione, costituito da un solo articolo, è volto a disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale, nonché ad istituire l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, nuovo soggetto istituzionale cui attribuire specifici compiti e funzioni al fine di rafforzare e sviluppare le arti e l'industria del cinema e dell'audiovisivo, nonché ad ampliare la crescita della fruizione e della domanda delle Pag. 66opere e dei prodotti cinematografici e audiovisivi.
Con riferimento al contenuto del provvedimento, limitatamente ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 2, prevede che le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto della diversità culturale europea, mentre al comma 3 si prevede che l'intervento pubblico garantisce l'equilibrio strutturale, tra le altre esigenze, anche tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale operando nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e mercati digitali.
L'articolo 2, recante istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo, quale organo permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore cinematografico e audiovisivo, nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo, stabilisce, alla lettera d) del comma 3, che esso contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale.
L'articolo 4 indica i principi e i criteri direttivi nel rispetto dei quali devono essere adottati i decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Tra questi, segnala quelli di cui alla lettera ff) del comma 2, che prevedono di favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, nonché alla lettera oo), laddove si prevede, nel quadro dell'adozione di misure volte al rafforzamento del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del suddetto settore, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea.
Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, modifiche alla disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico e modifiche all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla produzione indipendente.
L'articolo 7, recante delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, prevede che la garanzia pubblica sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato o, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008, che definisce i criteri per l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ora articoli 107 e 108 del TFUE, agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
Alla lettera d) del comma 2 si prevede per le microimprese e per le piccole e medie imprese l'applicazione di un premio ridotto ovvero la gratuità della garanzia pubblica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, ovvero nell'ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE e della comunicazione della Commissione europea 2013/C 332/01, del 15 novembre 2013.
In conclusione, poiché il provvedimento appare pienamente coerente con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 67 Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, illustra la proposta di legge C. 2628, con la quale, come si afferma nella relazione tecnica, «s'intende riformare la disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, per renderla conforme ai principi del diritto europeo e a quelli espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalle giurisdizioni superiori sia nazionali che sovranazionali».
Il provvedimento in esame è composto da tre articoli.
L'articolo 1 contiene l'oggetto e disciplina il procedimento della delega.
Con riguardo alla regolamentazione delle professioni, ricorda che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. In attuazione della citata direttiva, il decreto legislativo n. 142 del 2020 prevede una procedura dettagliata inerente alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità che compete ai soggetti regolatori, i quali devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. In proposito, secondo quanto riportato nell'AIR allegata al provvedimento in esame, «l'intervento normativo si pone in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità delle restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione, la trasparenza e la non discriminazione nelle procedure di accesso alle cariche elettive e la tutela dei consumatori attraverso forme adeguate di assicurazione professionale. La riforma, infatti, intende adeguare l'ordinamento professionale al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza delle giurisdizioni sovranazionali, come espressamente indicato nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.».
L'articolo 2, comma 1, lettere da a) a h), detta principi e criteri direttivi in materia di individuazione delle attività riservate, esercizio della professione in forma associata o in forma societaria, incompatibilità, compenso, sistema elettorale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consigli dell'ordine territoriali, dimensione degli ordini territoriali e durata del mandato.
Nello specifico, il legislatore delegato è chiamato ad individuare, attraverso un'attività ricognitiva delle funzioni svolte da dottori commercialisti ed esperti contabili, nei vari ambiti in cui si esplica il loro operato, le attività specificamente loro riservate dalla legge rispetto ad attività che, pur collocandosi nei citati ambiti, possono essere svolte da appartenenti ad altre professioni regolamentate o a professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4 del 2013. Segnala che proprio la delimitazione degli ambiti di competenza riservati a dottori commercialisti ed esperti contabili a fronte di altre professionalità operanti nel medesimo settore è alla base di una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 2024), con la quale la Corte non ha ritenuto fondate le censure sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento, oltre che all'articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra le due categorie professionali, nonché sotto il profilo della lesione alla libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione), anche alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, valutando non irragionevole la scelta del legislatore di affidare tale compito ai soli iscritti ad un albo professionale in considerazione del fatto che solo questi ultimi, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza dei rispettivi ordini di competenza, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità.
L'articolo 2, comma 1, lettere da i) a s), reca principi e criteri direttivi in materia di incompatibilità, procedure di sostituzione, decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigliPag. 68 degli ordini territoriali, disposizioni in materia disciplinare, cancellazione dall'albo, specializzazione, tirocinio, forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile. Il comma 2 prevede che il decreto delegato abroghi le disposizioni oggetto di riordino con esso incompatibili e adotti le necessarie disposizioni di coordinamento.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, poiché il provvedimento appare pienamente coerente con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 9.10.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 30 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 9.10.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile.
Atto n. 418.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2026.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, nell'illustrare i contenuti della proposta di parere da lei formulata (vedi allegato 3), esprime un ringraziamento per essere stata nominata relatrice di un atto così complesso e innovativo. Evidenzia come l'atto riguardi un tema che suscita diffusa attenzione, trattandosi anche di una materia per molti versi nuova, relativa all'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività di polizia e sui profili di responsabilità penale e civile, argomenti sui quali è in corso un dibattito e si stanno svolgendo riflessioni. Sottolinea che circa dieci giorni fa ha reso disponibile ai colleghi la bozza della propria relazione, svolta nella scorsa seduta, e che colleghi deputati hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Rammenta che si è tenuto un ciclo di audizioni e sono stati acquisiti contributi scritti che hanno evidenziato criticità a livello sistematico, delle quali ha tenuto conto nella redazione della proposta di parere da lei formulata: in merito alle problematiche evidenziate nella proposta taluni deputati di maggioranza hanno ora chiesto di svolgere ulteriori audizioni integrative.
Conclude affermando che, qualora non sussistano ragioni di urgenza, non ha obiezioni a svolgere audizioni integrative.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, fa presente che vi sono i tempi anche per procedere al voto sul provvedimento all'inizio della settimana seguente. Avverte inoltre che nella mattinata di oggi è giunta una proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del Partito Democratico, sottoscritta anche dal gruppo di Italia Viva.
Maria Anna MADIA (IV-CR) afferma la necessità che lo schema di decreto legislativo in esame venga correttamente adeguato alla normativa europea, sottolineando come non si tratti di una richiesta delle sole opposizioni, bensì di tutti gli esperti auditi in Commissione. Evidenzia come vi sia stato un consenso unanime degli esperti sul fatto che si tratti di un testo pericoloso, recante diversi e gravissimi punti critici, i quali vanno dalla possibilità di utilizzare i dati facciali biometrici alla possibilità di impiegare, in taluni casi, questi dati biometrici a posteriori senza alcuna autorizzazione, fino a giungere a una vera e propria identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione dell'interessato, e a disciplinarne la conservazione con una formulazione assolutamente vaga.Pag. 69
Dichiara che è sempre un piacere lavorare con l'onorevole Rossello, la quale ha messo in luce il fatto che si tratta di una materia delicatissima e nuova, che nessuno può pertanto avere la presunzione di conoscere approfonditamente: proprio per questo ritiene necessario un dialogo aperto e privo di pregiudizi.
Rileva quindi che, benché in linea generale ritenga sempre preferibile svolgere approfondimenti ulteriori, tuttavia, alla luce di quanto avvenuto nella giornata di ieri al Senato, ove è stato votato un parere assolutamente acritico rispetto alle problematiche che si stanno mettendo in luce su una materia delicatissima, realizzando una vera e propria forzatura senza alcuna discussione, la circostanza che oggi si tenti di rinviare l'espressione di un parere (sul quale avrebbe votato contro, ma che comunque riconosce mettere in luce l'esistenza di aspetti critici che il Governo deve approfondire) sia un fatto grave sul piano politico.
Ribadisce quindi che sta ora avvenendo un fatto politicamente grave, non con riferimento alla serietà del lavoro che viene portato avanti nella XIV Commissione, bensì rispetto a quanto avvenuto al Senato e denunciato dal collega senatore Filippo Sensi. In conclusione, poiché si sta discutendo di diritti inalienabili che in uno Stato democratico dovrebbero essere messi in discussione solo in presenza di fatti di reato gravi, unicamente sotto la piena supervisione della magistratura e non in assenza di autorità preposte che ne determinino le possibilità di utilizzo, ritiene che sia necessario procedere a questa votazione nella giornata di oggi.
Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'ottica dello spirito collaborativo con il quale si conducono i lavori nella Commissione, esprime ringraziamento nei confronti delle onorevoli Rossello e Madia per aver seguito in prima persona tutte le audizioni e l'iter istruttorio svolto sul provvedimento in esame.
Manifesta forte preoccupazione rispetto all'impianto del provvedimento, il quale va ben oltre l'adeguamento alla normativa unionale che, in quanto recata da un regolamento europeo, risulta già direttamente applicabile, richiedendo agli Stati nazionali un mero adeguamento dell'ordinamento interno per taluni aspetti. Evidenzia l'esistenza di numerosi passaggi critici, come già sottolineato dall'onorevole Madia, in particolare con riferimento agli articoli 8 e 10. Nello specifico, richiama l'utilizzo preventivo e non successivo dei dati acquisiti in tempo reale — diversamente da quanto richiesto dal regolamento europeo — e la possibilità di procedere senza l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria terza, in difformità dalle prescrizioni del regolamento europeo medesimo e da quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione. Evidenzia altresì come l'articolo 10 consenta quella che ritiene una schedatura di massa, comprensiva della localizzazione, al sussistere di presupposti individuati in modo generico e prescindendo da una valutazione di concreto rischio per l'ordine pubblico — ad esempio in prossimità di stadi o concerti —, elemento che definisce motivo di allarme e che dovrebbe preoccupare tutti indistintamente, non avendo tale questione un colore politico. Rileva infatti che l'impatto di tale regolamentazione nei prossimi anni riguarderà tutti i cittadini, come pure i figli, i nipoti e la libertà di ciascuno.
In questo contesto, pur dichiarando la sua disponibilità di principio a svolgere un ulteriore approfondimento, segnala tuttavia che a suo avviso non vi sono i necessari margini temporali.
Rileva inoltre che l'esistenza di un dibattito politico all'interno della maggioranza testimonia la presenza di una discussione libera e seria su una materia di tale rilevanza, ma afferma che sia comunque necessario raggiungere una sintesi nell'immediato, non potendo la Commissione esimersi dall'esprimere il proprio parere su un atto di così fondamentale importanza: ciò costituirebbe infatti un'inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti dei deputati dell'opposizione, rimarcando come lo spirito costruttivo trovi un limite invalicabile nella necessità di pronunciarsi sul Pag. 70provvedimento e di tutelare la dignità dei componenti della XIV Commissione.
Illustra indi i contenuti della proposta alternativa di parere (vedi allegato 4), presentata dal proprio Gruppo, la quale offre uno strumento di riflessione che — analogamente a quanto avvenuto poc'anzi per la proposta di legge sul cinema — potrebbe essere condiviso anche dalla maggioranza.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, rende brevi precisazioni circa i tempi di esame del provvedimento, evidenziando le ragioni per le quali sussistono i termini affinché la Commissione si esprima nella giornata di lunedì 3 agosto.
Antonio GIORDANO (FDI) rileva che la circostanza che non sia tassativo esprimere il parere nella giornata odierna e la circostanza che la Commissione possa sicuramente richiedere lo svolgimento di un'ulteriore audizione dimostrano che non vi sia motivo di parlare di mancanza di rispetto nei confronti dei gruppi di opposizione; evidenzia al contrario la necessità di rispettare chi manifesti la volontà di svolgere un approfondimento su una materia così sensibile, evitando di speculare politicamente sulla legittima esigenza di taluni componenti di procedere a un ulteriore esame.
Piero DE LUCA (PD-IDP) obietta che la richiesta, da parte della maggioranza, di ulteriori audizioni dopo la formulazione, da parte della relatrice di maggioranza, di una proposta di parere, che teneva conto della conclusione del ciclo di audizioni già svolto, mette in luce che la questione odierna non riguarda tanto la necessità di ulteriori audizioni quanto piuttosto un problema di intesa politica all'interno della maggioranza stessa. Chiede quindi di chiarire entro quali tempistiche potrebbe svolgersi un ulteriore ciclo di audizioni.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che se la relatrice rappresenta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, occorra tenerne debitamente conto.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE) chiarisce che la proposta di parere da lei formulata è favorevole, con talune osservazioni, e che, da parte di colleghi di maggioranza, vi sono state richieste di brevi approfondimenti relativamente a tale parere, il cui orientamento, ribadisce, resta favorevole. Evidenzia come lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di arricchire l'impostazione iniziale, negando che lo svolgimento di un approfondimento condiviso e in tempi ristretti debba essere interpretato quale questione politica.
Sottolinea come si tratti piuttosto di una materia che necessita di approfondimenti di carattere tecnico, in ragione della sua particolare delicatezza.
Stefano CANDIANI (LEGA), rileva che prevedibilmente, sia nella seduta odierna sia in una ipotetica seduta futura, l'opposizione voterebbe comunque contro la proposta della relatrice, e ciò tanto più che un Gruppo di opposizione ha formulato una proposta alternativa di parere. Da ciò deriva che lo svolgimento di un'ulteriore audizione e un breve rinvio nell'espressione del parere non sarebbero suscettibili di modificare le posizioni politiche delle opposizioni, bensì potrebbero, ipoteticamente, al più concorrere a mettere maggiormente a punto taluni elementi della proposta di parere della relatrice.
Maria Anna MADIA (IV-CR) ritiene che l'onorevole Rossello stia svolgendo un ragionamento corretto, rilevando come sia opportuno svolgere un approfondimento in più anziché uno in meno. Evidenzia tuttavia la necessità di non prescindere dal contesto generale: nello specifico, richiama il fatto che il Governo abbia deciso di intervenire su una materia estremamente delicata mediante uno strumento quale il decreto legislativo, il che comporta una contrazione del ruolo vincolante del Parlamento, in quanto l'Esecutivo, optando per un decreto delegato, si assume di fatto la responsabilità di legiferare in maniera del tutto indipendente su una materia complessa e innovativa.
Sottolinea inoltre di non poter ignorare il contesto complessivo, considerato che la dinamica non si esaurisce all'interno della Pag. 71sola XIV Commissione. Riconosce che, pur nella diversità delle posizioni politiche, la Commissione lavora in modo proficuo e serio alla luce delle audizioni svolte; evidenzia tuttavia l'impossibilità di prescindere da quanto accaduto nella giornata di ieri al Senato, evento che definisce di estrema gravità. In tale sede, infatti, l'opposizione chiedeva esattamente ciò che in data odierna viene sollecitato dalla maggioranza — ossia di prendere atto della delicatezza della materia per procedere ad audizioni e approfondimenti —, mentre la risposta del Senato è stata quella di proseguire speditamente.
Stigmatizza pertanto la battuta d'arresto verificatasi, rilevando come nella proposta di parere della maggioranza, pur a fronte di una valutazione favorevole, siano comunque posti in luce aspetti da approfondire. Rileva che sarebbe grave se ciò venisse considerato lesivo delle prerogative dell'Esecutivo, laddove semmai gli approfondimenti svolti nella XIV Commissione dovrebbero trovare ascolto presso tutte le Commissioni impegnate nell'esame del provvedimento.
In conclusione, osserva come l'onorevole Rossello intenda collaborare in modo costruttivo e come la sua impostazione avesse a suo avviso un senso preciso, prendendo tuttavia atto del fatto che altrove stia avvenendo l'esatto contrario, elemento che ritiene doveroso evidenziare anche nei confronti dei propri elettori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, premettendo di aver assistito, sulla materia su cui verte il provvedimento in esame, a complessi dibattiti presso il Consiglio d'Europa, in merito alla richiesta di prendere maggior tempo e di riaggiornarsi alla seduta di lunedì, dichiara di rimettersi a quanto espresso dalla relatrice.
Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita a prendere atto del fatto che l'unica Commissione che non voterà nella giornata odierna la proposta di parere è la XIV, diversamente da quanto previsto, e ciò non per una ragione di natura tecnica, bensì per una motivazione strettamente politica ossia l'essere stati posti dei rilievi che si intendono eliminare.
Sottolinea come all'interno della maggioranza non vi sia accordo nel rilevare tali criticità, ragione per cui l'atto in esame rappresenta l'unico parere su cui si registra una spaccatura nella maggioranza stessa, essendo l'unico nel quale sono stati messi in luce profili critici. Evidenzia come le opposizioni abbiano rilevato ulteriori e numerose criticità determinate dal testo, al di là di quella di principio relativa alla scelta di legiferare mediante decreto legislativo su una materia così complessa, anziché ricorrere a un progetto di legge che avrebbe consentito alla Camera un esame articolo per articolo su temi attinenti alle libertà fondamentali.
Reputa inutile differire i lavori ove ciò abbia il solo fine di espungere i rilievi sollevati dalla relatrice, aggiungendo che le opposizioni non mancheranno di rimarcare quella che definisce una mancanza di rispetto nei confronti dei deputati di minoranza.
Invita pertanto provocatoriamente ad espungere immediatamente le osservazioni, e a porre in votazione una proposta di parere favorevole senza rilievi, evidenziando tuttavia che rimarrà l'onta per cui l'unica Commissione a non pronunciarsi, a seguito dell'articolato ciclo di audizioni svolto, è proprio quella che avrebbe dovuto esprimersi per prima. In conclusione, rileva come nel parere della XIV Commissione si sarebbe potuto indirizzare l'orientamento delle altre Commissioni, svolgendo un lavoro propedeutico rispetto agli altri organi parlamentari, il che avrebbe rappresentato un'attività istruttoria effettiva e autentica.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE) ribadisce la richiesta di rinviare alla giornata di lunedì l'esame del provvedimento, al fine di concedere ai colleghi di maggioranza il tempo occorrente per svolgere tutti i necessari approfondimenti. Evidenzia inoltre come, nella sua veste di relatrice, la formulazione di una sintesi comprensiva di tali aspetti e suggerimenti rappresenti un approccio del tutto naturale.
Pag. 72Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) concorda sull'opportunità di disporre un rinvio, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel rimarcare la necessità di tener conto del previsto andamento dei lavori parlamentari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali.
Atto n. 416.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame attua i principi e i criteri di delega specifici per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, in materia di rating ambientale, sociale e di governance, contenuti all'articolo 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025). Esso introduce inoltre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), e ad alcune disposizioni del codice civile, così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026.
Ricorda preliminarmente che il rating ESG (Environmental, Social e Governance) esprime una valutazione sintetica del profilo ambientale, sociale e di governance di un'impresa o di uno strumento finanziario, considerando l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità. Si tratta di valutazioni tutt'altro che neutre: esse incidono sulle scelte degli investitori e, per questa via, sull'accesso delle imprese ai capitali. È questa una delle ragioni concrete che rendono necessario l'intervento normativo.
Rileva altresì che il regolamento (UE) 2024/3005 introduce un quadro normativo organico volto a garantire integrità, trasparenza, comparabilità e indipendenza delle attività di rating ambientale, sociale e di governance nell'Unione europea, con il duplice obiettivo, da un lato, di assicurare l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari, prevenendo fenomeni noti come greenwashing e social washing; dall'altro, di tutelare investitori e consumatori, favorendo il corretto funzionamento del mercato interno e sostenendo l'agenda europea per la finanza sostenibile.
Con riferimento alle iniziative legislative europee in relazione al regolamento sui rating ESG, segnala che nell'ambito del pacchetto per la piena integrazione dei mercati finanziari (cosiddetto pacchetto MISP, ossia Market Integration and Supervision Package), la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a sviluppare ulteriormente l'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione europea. Tale proposta interviene direttamente sulla disciplina dei rating ESG: l'articolo 14, infatti, ne modifica diverse disposizioni per razionalizzare e allineare il quadro procedurale di vigilanza ed esecuzione al nuovo modello orizzontale europeo. Rileva che né il Parlamento europeo né il Consiglio dell'UE hanno ancora adottato i rispettivi mandati negoziali sulla proposta. Sul punto ricorda inoltre che la Commissione Politiche dell'UE della Camera dei deputati ha esaminato la proposta per verificarne la conformità al principio di sussidiarietà, approvando lo Pag. 73scorso 11 marzo un parere motivato. In tale sede, è stato evidenziato come talune misure appaiano carenti sotto il profilo della motivazione in merito a necessità e valore aggiunto dell'intervento, traducendosi in una ripartizione non razionale delle competenze di vigilanza tra il livello europeo e quello nazionale.
Sempre nel contesto degli sforzi dell'Unione in materia di finanza sostenibile, la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di regolamento volta a modificare il regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento SFDR, ossia Sustainable Finance Disclosure Regulation), al fine di renderne le disposizioni maggiormente proporzionate. La proposta mira, tra l'altro, a introdurre un sistema di classificazione tripartito, basato su differenti livelli di ambizione, per i prodotti finanziari che dichiarano di rispettare i fattori ESG.
Sotto il profilo dell'iter legislativo di quest'ultima proposta, il Consiglio dell'Ue ha già adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno 2026 per l'avvio dei negoziati interistituzionali. Presso la Camera dei deputati, la Commissione Politiche dell'Ue ha concluso l'esame per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà adottando, lo scorso 11 marzo, un documento recante una valutazione di conformità.
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, segnala che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2024/3005 lo schema di decreto legislativo introduce nel TUF il nuovo articolo 4-bis.1, con il quale si individua la Consob quale autorità competente a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal medesimo regolamento in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG.
Le altre modifiche al TUF previste dall'articolo 1 dello schema costituiscono correzioni di rinvii interni e modifiche di coordinamento rese necessarie dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 47 del 2026 in attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali.
Segnala, in particolare, che il comma 1, lettera g), dell'articolo 1 dello schema apporta una modifica di coordinamento all'articolo 90-ter del TUF, in tema di autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading: la competenza è attribuita alla Consob, sentita la Banca d'Italia (in luogo di «d'intesa con» la Banca d'Italia), per allineare il comma 4, lettera a), a quanto già previsto dal comma 1, lettera a), della medesima disposizione.
L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo n. 47 del 2026 al fine di correggere meri refusi e riferimenti normativi.
L'articolo 3 corregge alcuni refusi contenuti nelle disposizioni del codice civile, come modificate dal decreto legislativo n. 47 del 2026.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
In considerazione di quanto esposto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Atto n. 421.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, osserva che lo schema di decreto Pag. 74in esame reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (anche noto come AI Act) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Evidenzia in via preliminare che lo schema di decreto legislativo in esame interviene in un settore interessato da una recente e significativa evoluzione del quadro normativo europeo. Il 29 giugno 2026 il Consiglio dell'Unione europea, convenendo con la posizione del Parlamento europeo in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha definitivamente adottato il regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, denominato «Omnibus digitale sull'IA». L'atto, firmato l'8 luglio, risulta ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Ricorda peraltro che sulla proposta originaria della Commissione europea, esaminata congiuntamente alle altre proposte presentate nell'ambito del pacchetto «Omnibus VII», la Commissione Politiche dell'Unione europea ha adottato, il 24 febbraio 2026, un documento recante una valutazione di conformità.
Passando all'esame del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una illustrazione più approfondita, segnala innanzitutto che lo schema di decreto si compone di 51 articoli suddivisi in 5 Capi.
Nell'ambito del Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, facendo rinvio alla disciplina nazionale ed europea sull'intelligenza artificiale.
Nell'ambito del Capo II, recante poteri delle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, gli articoli 2 e 3 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione dello schema di decreto e i principi ispiratori del decreto, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono la governance italiana per l'AI Act, affidando, rispettivamente, all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) il ruolo di autorità di notifica per l'autorizzazione degli organismi di certificazione e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e alle autorità di settore (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, Garante Privacy) i compiti di vigilanza del mercato.
L'articolo 6 prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN, nello svolgimento delle sue funzioni di punto di contatto unico, pubblichi sul proprio sito istituzionale le modalità con le quale è contattabile, mentre l'articolo 7 disciplina le modalità di cooperazione tra le autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento IA (AgID, ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy) e tra queste e altri soggetti, quali le autorità IA degli altri stati membri, università ed enti di ricerca, autorità di tutela dei diritti umani e la Guardia di finanza.
L'articolo 8 reca misure di coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, mentre l'articolo 9 disciplina le modalità di collaborazione tra l'Agenzia della cybersicurezza nazionale e le Autorità del settore finanziario nonché tra tali autorità, in materia di esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato.
L'articolo 10 conferisce all'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN) i poteri di vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020.
L'articolo 11 disciplina gli atti di indirizzo che le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le autorità del settore finanziario possono adottare. L'articolo 12 disciplina invece la composizione e le funzioni del Comitato di coordinamento in materia di IA, istituito presso la Presidenza del Consiglio, prevedendo, tra l'altro, che il Comitato possa fornire indirizzi unitari alle forme di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti in materia di IA.
L'articolo 13 disciplina i poteri dell'AgID nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionalePag. 75 di notifica, mentre l'articolo 14 attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la competenza per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche, in attuazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.
L'articolo 15 disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi di cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è titolare, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato nei sistemi di IA. L'articolo 16 statuisce invece che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sia l'autorità di vigilanza competente per i sistemi di IA.
L'articolo 17 disciplina i poteri di vigilanza delle Autorità del settore finanziario nei confronti degli istituti finanziari vigilati.
L'articolo 18 reca disposizioni in materia di reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'articolo 19 reca i principi generali riguardanti le disposizioni sanzionatorie. Nell'ambito delle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 20 disciplina i poteri sanzionatori conferiti all'AgID in qualità di Autorità nazionale di notifica ai sensi del regolamento IA, mentre l'articolo 21 individua, attraverso il richiamo ad una disposizione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, i destinatari delle sanzioni per le ipotesi di violazione delle disposizioni previste dal Capo contenente la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.
L'articolo 22 reca disposizioni in materia di misure sanzionatorie non pecuniarie, mentre l'articolo 23 specifica le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento IA.
L'articolo 24 disciplina il procedimento sanzionatorio. Nell'articolo 25 viene invece disciplinata la procedura contabile per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
L'articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale, affidandone la vigilanza all'AgID e all'ACN.
L'articolo 27 reca la disciplina della gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, mentre l'articolo 28 dispone l'istituzione di un Gruppo operativo cui sono affidati l'istruttoria di ammissibilità e la selezione dei progetti dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
L'articolo 29 prevede che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono stipulare accordi al fine di favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale. Fornisce inoltre un elenco esemplificativo e non vincolante di soggetti con cui è possibile stipulare tali accordi. Viene disciplinato il ruolo di supervisione di AgID sulla cooperazione con gli organismi notificati e si consente allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota.
L'articolo 30 disciplina, da un lato, l'istituzione, la gestione e il funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA rispetto allo Spazio di sperimentazione italiano e, dall'altro, il coordinamento con altri spazi di sperimentazione. L'articolo 31 disciplina invece gli adempimenti legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA.
L'articolo 32 apporta al decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di cybersicurezza, le necessarie modifiche di coordinamento conseguenti all'attribuzione, effettuata dal precedente articolo 5, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni di vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale. L'articolo 33 dispone in merito all'integrazione della composizione del Comitato Fintech.
L'articolo 34 stabilisce che le diverse attività di coordinamento operativo e informativo tra le istituzioni coinvolte, nonché gli scambi di informazioni regolati da appositi accordi e protocolli d'intesa, previsti dal provvedimento in esame, avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, in conformità alla normativa posta a garanzia della protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.Pag. 76
Come si ricava dalla documentazione di supporto, con riferimento all'impiego di sistemi di IA e tutela dei dati personali, richiama quanto stabilito dal Considerando n. 10 del regolamento UE 2024/1689. Quest'ultimo, in particolare, dispone che tale regolamento non mira a pregiudicare l'applicazione del vigente diritto dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali (regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725, nonché direttiva (UE) 2016/680), inclusi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare la conformità con tali strumenti. Con riguardo al rapporto tra la disciplina degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e la tutela dei dati personali, l'articolo 57 del regolamento IA, al paragrafo 10, prescrive che le autorità nazionali competenti garantiscano il coinvolgimento, all'interno dello spazio di sperimentazione, delle autorità nazionali per il trattamento dei dati personali, nei limiti dei loro compiti e poteri, qualora i sistemi di IA innovativi comportino il trattamento di dati personali. L'articolo 59, invece, dispone che nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possano essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo, dell'addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni individuate dalla stessa norma.
Il Capo III è dedicato alla disciplina dell'intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione e contiene i seguenti articoli: l'articolo 35, che disciplina l'introduzione dell'intelligenza artificiale nel sistema scolastico; l'articolo 36, che contiene misure per contrastare l'emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale; l'articolo 37, che dispone in materia di formazione dei docenti e degli studenti in tema di intelligenza artificiale; l'articolo 38, recante alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; l'articolo 39, che definisce le attività del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione; l'articolo 40, che introduce norme di tutela del lavoratore relative ai processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale.
In particolare, il comma 3 del presente articolo 40 prevede l'obbligo del datore di lavoro di informare in via preventiva il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Sul punto, ricorda che riguardo alla disciplina dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2024/1689, prima dell'installazione o dell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio sul luogo di lavoro, i datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del medesimo sistema; tali informazioni sono fornite conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione europea e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Proseguendo con l'esame del Capo III, rileva che l'articolo 41 reca disposizioni relative alla formazione in materia di intelligenza artificiale (IA) all'interno del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca; l'articolo 43 introduce disposizioni per la valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy; l'articolo 44 è volto a precisare il contenuto degli obblighi formativi per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, riconosciuti come «ad alto rischio» dall'AI Act; l'articolo 45 introduce, nell'ambito della formazione professionale, specifici percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; l'articolo 46 disciplina l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla determinazione dei compensi professionali; l'articolo 47 attribuisce al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il compito di promuovere e coordinare iniziative circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario;Pag. 77 l'articolo 48 reca norme in materia di formazione relativa all'intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina – ECM – e della formazione manageriale in sanità.
Nell'ambito del Capo IV, recante disposizioni in materia di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici, l'articolo 49 novella l'articolo 98 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), che disciplina la tutela dei segreti commerciali, mentre l'articolo 50 contiene disposizioni di carattere processuale.
Il Capo V (articoli 51, 52 e 53) contiene le disposizioni finali.
In conclusione, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.
Atto n. 422.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame interviene per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 che modifica il regolamento (UE) 2019/881 (noto come Cybersecurity Act) al fine di estendere il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti.
Evidenziare che il quadro normativo dell'Unione europea in materia di cibersicurezza è attualmente oggetto di una più ampia revisione. La Commissione europea ha infatti presentato un pacchetto di misure volto a rafforzare la resilienza digitale, facendo della cibersicurezza una leva strategica per proteggere le catene di approvvigionamento e consolidare l'autonomia dell'Unione.
Tale pacchetto si articola, in particolare, in due proposte legislative: una proposta di regolamento intesa ad abrogare il regolamento (UE) 2019/881 e ad adottare il cosiddetto Cybersecurity Act 2.0 e una proposta di direttiva che modifica la direttiva NIS 2, al fine di introdurre misure di semplificazione e garantirne l'allineamento con il medesimo Cybersecurity Act 2.0.
Ricorda che, sotto il profilo dell'esame parlamentare, le due proposte europee sono state esaminate, per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla Commissione Politiche dell'UE della Camera dei deputati. Il 6 maggio 2026, la Commissione ha approvato un documento recante una valutazione conforme, pur evidenziando come la proposta di regolamento presenti profili di conformità soltanto parziale rispetto al principio di proporzionalità.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1, attuando una delega contenuta nella legge di delegazione europea per il 2025, estende ai servizi di sicurezza gestiti il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea, l'articolo in esame novella in più punti il decreto legislativo n. 123 del 2022.
L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 35, commi 4 e 5, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.
L'articolo 3 novella il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2021 (articolo recante la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.Pag. 78
Alla luce di quanto esposto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere (vedi allegato 7).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Atto n. 423.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da tre articoli, è diretto a dare attuazione alla direttiva UE 2024/2389 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Più nel dettaglio, in recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/2839, segnala che l'articolo 1 del provvedimento abroga il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 94 del 2001, relativo agli alimenti e ai loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. Viene così soppresso l'obbligo, finora posto a carico del Ministero della salute, di trasmettere alla Commissione europea le metodologie analitiche impiegate per la rilevazione di tali trattamenti, nonché i dati annuali relativi ai controlli svolti negli impianti di irradiazione e nella fase di commercializzazione dei prodotti.
L'articolo 2 del provvedimento, composto da un unico comma, interviene sul decreto legislativo n. 262 del 2002, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Nello specifico: la lettera a) del comma 1 abroga l'articolo 13, che poneva a carico del fabbricante o del suo mandatario l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Commissione europea i dati sulle emissioni acustiche, determinando così una significativa semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi; la lettera b) abroga conseguentemente la relativa disposizione sanzionatoria di cui al comma 9 dell'articolo 15, prevista per l'inadempimento dei citati obblighi di comunicazione.
L'articolo 3, infine, reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
Atto n. 424.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, Pag. 79sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
Il provvedimento attua la direttiva UE 2024/1069 contro le cosiddette strategic lawsuits against public participation (SLAPP), ossia le domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), anche nota come «direttiva antislapp», in attuazione della legge di delegazione europea 2025 e introduce tutele concrete, tra cui un iter accelerato per le istanze, il diritto all'impugnazione, il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, l'obbligo di cauzione per il promotore, il rimborso delle spese per la vittima. Evidenzia che la protezione si estende oltre i confini nazionali sia sul piano internazionale, grazie a tutele specifiche contro procedimenti e decisioni arbitrarie emesse da Paesi terzi, sia attraverso una definizione molto ampia di questione transfrontaliera. Un caso viene infatti considerato transfrontaliero a meno che entrambe le parti abbiano il domicilio nello stesso Stato del tribunale adito e ogni altro elemento rilevante della vicenda sia localizzato esclusivamente in quel territorio.
L'adozione della direttiva è stata accompagnata dalla raccomandazione (UE) 2022/758 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani da procedimenti manifestamente infondati o abusivi. La raccomandazione, priva di efficacia vincolante, prospetta un ambito più ampio rispetto alla direttiva, anche con riferimento ai casi interamente nazionali, e invita gli Stati membri a intervenire, tra l'altro, su formazione degli operatori, assistenza, sensibilizzazione e raccolta dei dati.
Segnala innanzitutto che il 15 luglio scorso la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 per il mancato recepimento della «direttiva antislapp».
Lo schema di decreto è strutturato in 4 Capi che racchiudono 18 articoli.
Soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione, rinviando per gli ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala innanzitutto che l'articolo 1, composto da un solo comma, stabilisce la finalità di attuazione della direttiva (UE) 2024/1069, introducendo difese e strumenti legali a salvaguardia di persone ed enti che subiscono iniziative giudiziarie manifestamente infondate o abusive in ragione della loro partecipazione pubblica.
L'articolo 2 fornisce una chiara descrizione delle definizioni sulle quali si fonda l'intera disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2024/1069, quali «partecipazione pubblica», «questione di interesse pubblico», «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica».
L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione oggettivo e territoriale della disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo, in attuazione agli articoli 2 e 5 della direttiva (UE) 2024/1069.
L'articolo 4 tutela il diritto del convenuto al rimborso delle spese legali e al risarcimento danni, ferma restando la possibilità per le parti di concludere un accordo.
L'articolo 5 consente ad associazioni ed enti impegnati nella tutela dei diritti civili e della partecipazione pubblica di schierarsi al fianco del convenuto all'interno del processo, entrando in causa a suo supporto, purché ci sia il suo preventivo consenso.
L'articolo 6 del decreto introduce i termini del procedimento per il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate attuate nei confronti del convenuto in ragione della partecipazione pubblica. La norma, articolata in quattro commi, prevede termini stringenti di costituzione per il deposito dell'istanza (comma 1-2), l'obbligo di notifica per il contraddittorio (comma 3) e l'onere di specifica motivazione a carico del convenuto (comma 4).
L'articolo 7 disciplina lo svolgimento e i tempi della fase istruttoria dell'incidente di rigetto anticipato. La norma attua l'obbligo Pag. 80di «trattamento accelerato» previsto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1069, bilanciando la rapidità processuale con il rispetto del principio del contraddittorio.
L'articolo 8 definisce il procedimento celere e informale per la decisione immediata sull'istanza di rigetto e l'articolo 9 estende la disciplina al procedimento cautelare.
L'articolo 10 introduce la facoltà per il giudice di imporre all'attore, su istanza del convenuto, una cauzione in denaro tramite deposito giudiziario; l'articolo 11 regolamenta la sospensione del giudizio principale in caso di impugnazione della sentenza sul rigetto anticipato; l'articolo 12 delinea il regime di impugnazione delle sentenze incidentali di rigetto anticipato, dando attuazione all'obbligo sancito dall'articolo 13 della direttiva UE 2024/1069 e l'articolo 13 definisce le sanzioni e le misure riparatorie.
L'articolo 14 disciplina le tutele in favore di soggetti residenti in Italia che abbiano ricevuto un procedimento giudiziario abusivo volto a inibire la partecipazione pubblica, avviato, fuori dalla UE, da un soggetto non residente nell'Unione europea.
Il capo IV contiene quattro articoli che riguardano soltanto disposizioni transitorie e finali.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea e lo schema di decreto in esame è anche volto a prevenire la prosecuzione dell'iter di una procedura di infrazione per mancato recepimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte, rispettivamente, del Gruppo Partito Democratico (vedi allegato 10) e del Gruppo M5S (vedi allegato 11), che saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Raffaele BRUNO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo M5S.
Piero DE LUCA (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo PD-IDP.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Atto n. 425.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. Evidenzia che il provvedimento in esame discende dalla delega di cui all'articolo 22 della legge di delegazione europea 2024 (n. 91 del 2025) e traspone nell'ordinamento nazionale il pacchetto normativo europeo sull'European Single Access Point «ESAP», composto dal regolamento (UE) 2023/2859, dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869.
Si tratta di atti – adottati nel dicembre 2023 nell'ambito della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e della Pag. 81transizione digitale – che istituiscono una piattaforma europea unica per l'accesso centralizzato, gratuito e facilmente fruibile alle informazioni rese pubbliche ai sensi della normativa dell'Unione europea rilevante per i servizi finanziari e non, i mercati dei capitali e la sostenibilità relativamente a società, emittenti, intermediari e operatori di mercato, favorendo la trasparenza, la comparabilità delle informazioni e contribuendo all'integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione.
Il sistema ESAP non crea nuovi obblighi di comunicazione per le imprese, ma punta a raccogliere in un unico portale le informazioni che sono già pubbliche per legge. Per farlo funzionare, le norme europee prevedono che specifici «organismi di raccolta» nazionali o unionali ricevano i dati dai soggetti obbligati e li inviino all'ESAP usando formati e metadati standard. Il decreto italiano si allinea a questa impostazione: individua quali sono le autorità nazionali che devono raccogliere i dati e stabilisce le regole tecniche per far dialogare i loro sistemi con la piattaforma europea.
Venendo al contenuto del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che lo schema di decreto si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 reca le definizioni di punto di accesso unico europeo (ESAP) e i soggetti tenuti alle informazioni.
L'articolo 2, comma 1, modifica il decreto legislativo n. 142 del 2005 e introduce l'ESAP ovvero il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, nei casi di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.
Nel comma 2 dell'articolo 2 vengono previsti specifici obblighi di informazione a carico di vari soggetti coinvolti e individuati gli organismi di raccolta, elencando le relative specificità.
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2030, le imprese sono tenute a rendere accessibili, tramite l'ESAP, le informazioni relative alle sanzioni amministrative e ai provvedimenti adottati in caso di violazioni e irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.
Il comma 4 dell'articolo 2 introduce delle modifiche al codice delle assicurazioni private (CAP) per quanto attiene alle informazioni da rendere accessibili tramite l'ESAP da parte delle imprese assicurative e delle ultime società controllanti italiane.
Nel comma 5 dell'articolo 2 si evidenziano le stesse informazioni che devono essere rese disponibili da parte dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e le società che gestiscono fondi pensione aperti, mentre il comma 6 è riferito alle stesse incombenze a carico degli enti crediti autorizzati ad emettere obbligazioni bancarie garantite.
L'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di grandi dimensioni e PMI quotate, le società madri di un gruppo di grandi dimensioni e le società figlie e succursali di società madri extraeuropee dovranno rendere accessibili, tramite l'ESAP, la documentazione riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità. A tal fine, si individuano gli organismi di raccolta delle informazioni da trasmettere all'ESAP e vengono fissati altresì i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i metadati a corredo di tali informazioni.
L'articolo 4 stabilisce che dal 10 gennaio 2030 dovranno essere accessibili tramite l'ESAP due specifiche tipologie di informazioni bancarie e di vigilanza: la prima riguarda i provvedimenti sanzionatori legati alle violazioni delle norme sull'accesso all'attività creditizia e sulla vigilanza prudenziale di banche e imprese di investimento; la seconda interessa i dati identificativi delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale e nazionale. Per attuare questa disposizione, la Banca d'Italia viene nominata organismo di raccolta ufficiale con il compito di centralizzare e trasmettere all'ESAP tutte queste informazioni relativePag. 82 ai soggetti sotto la sua diretta vigilanza.
A partire dal 10 gennaio 2030, l'articolo 5 impone la disponibilità tramite ESAP di informazioni pubbliche relative a sostegno finanziario, sanzioni e procedure di risoluzione per banche e SIM. La Banca d'Italia è designata come organismo di raccolta per trasmettere tali dati all'ESAP per i soggetti vigilati.
L'articolo 6 introduce, a partire dal 10 gennaio 2030, specifici obblighi di trasmissione per rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni relative alle imprese di investimento.
L'articolo 7 assegna alla Consob il ruolo di organismo di raccolta per le informazioni richieste dai regolamenti modificati dall'UE, secondo le scadenze europee. Nello specifico, a partire dal 10 luglio 2026, l'autorità italiana dovrà gestire e trasmettere all'ESAP i dati relativi alle posizioni corte nette sul capitale azionario.
L'articolo 8 dispone che, entro il 9 gennaio 2028 ovvero entro il 9 gennaio 2030 (secondo le singole previsioni applicabili) sia notificata all'ESMA la designazione degli organismi di raccolta per garantire l'accesso alle informazioni tramite ESAP.
L'articolo 9 stabilisce che ogni persona giuridica soggetta agli obblighi di trasmissione verso l'ESAP debba preventivamente dotarsi di un codice identificativo LEI (Legal Entity Identifier), allineandosi perfettamente all'approccio europeo, che punta a standardizzare l'identificazione dei soggetti per garantire la massima uniformità dei dati inseriti nella piattaforma.
L'articolo 10 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
Alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere (vedi allegato 12).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
Atto n. 426.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, osserva che il provvedimento in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (anche nota come direttiva sul «diritto alla riparazione» o right to repair), che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), che detta all'articolo 4 princìpi e criteri direttivi specifici.
In merito al contenuto del provvedimento, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per una illustrazione più approfondita, segnala che l'articolo 1, al comma 1, lettera a), introduce nel codice del consumo il nuovo titolo II-bis, il cui articolo 127-bis delimita il campo di applicazione alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetti che si verificano al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi della garanzia legale.
Gli articoli successivi sull'obbligo di riparazione e le relative informazioni si applicano esclusivamente ai beni per i quali gli atti dell'Unione europea, elencati nel nuovo allegato II-decies, prevedono specifiche di riparabilità, lasciando impregiudicate le disposizioni sul test di proporzionalità per la regolamentazione delle professioni.
L'articolo 127-ter reca le definizioni mediante un rinvio dinamico al regolamento europeo 2024/1781, tra cui quelle di riparazione, fabbricante, importatore e ricondizionamento, mentre rinvia internamente al codice del consumo per le nozioni di Pag. 83consumatore, venditore e supporto durevole, così da garantire continuità interpretativa ed evitare sovrapposizioni.
L'articolo 127-quater disciplina il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che i riparatori possono fornire al consumatore su supporto durevole prima della conclusione del contratto. Tale modulo è gratuito, salve talune eccezioni e previa informazione al consumatore, e fissa in modo vincolante le condizioni della riparazione che non possono essere modificate per trenta giorni.
L'articolo 127-quinquies introduce l'obbligo di riparazione in capo al fabbricante, e in via subordinata agli altri soggetti della catena di distribuzione per i prodotti extra-europei, relativamente ai beni con specifiche europee di riparabilità, salvo impossibilità. La riparazione deve avvenire gratuitamente o a prezzo e tempi ragionevoli, con facoltà di fornire beni sostitutivi temporanei o ricondizionati. Vengono inoltre previsti l'obbligo di offrire parti di ricambio a prezzi ragionevoli, la pubblicazione dei prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie su siti ad accesso libero, il divieto di clausole o soluzioni tecniche che ostacolino la riparazione o l'uso di pezzi compatibili e il divieto di rifiutare il servizio solo perché il bene è stato precedentemente riparato da terzi, garantendo la libertà del consumatore di scegliere il riparatore.
L'articolo 127-sexies impone la trasparenza informativa gratuita sui servizi di riparazione, mentre gli articoli 127-septies e 127-octies disciplinano la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, ad accesso gratuito e aperta alla registrazione facoltativa di riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione, con il Ministero delle imprese e del made in Italy individuato come punto di contatto e monitoraggio.
L'articolo 127-novies prevede la pubblicazione nei siti istituzionali di sezioni dedicate ai diritti dei consumatori e l'articolo 127-decies sancisce l'imperatività delle norme, comminando la nullità di protezione per eventuali patti derogatori a danno del consumatore. Infine, l'articolo 127-undecies affida l'accertamento delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro, i cui proventi vanno in parte a un fondo destinato a favorire il rispetto degli obblighi.
Proseguendo nell'esame del testo, osserva che le lettere da b) ad h) del comma 1 dell'articolo 1 intervengono in modo significativo sulla disciplina della garanzia legale di conformità nel codice del consumo. Nello specifico, la riparabilità viene espressamente inserita tra i requisiti di conformità del bene che il consumatore può legittimamente attendersi.
Viene inoltre stabilito che, qualora il difetto sia risolto tramite riparazione, il periodo di responsabilità del venditore è esteso una sola volta di ulteriori dodici mesi, con il contestuale obbligo per il venditore di informare preventivamente il consumatore sia su questo prolungamento sia sul suo diritto di scelta tra riparazione e sostituzione.
In merito alle modalità operative, si conferma che i rimedi restano gratuiti, tempestivi e privi di notevoli inconvenienti, introducendo la possibilità per il venditore di offrire in prestito un bene sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato, e di adempiere all'obbligo di sostituzione con un bene ricondizionato su espressa richiesta dell'acquirente.
Sul piano dei controlli e delle competenze, si accentra in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'accertamento delle violazioni in materia di garanzie, superando la precedente competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy per garantire una risposta amministrativa uniforme e coerente con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
Viene integrato infine l'elenco delle disposizioni tutelabili tramite azioni rappresentative, garantendo piena tutela giurisdizionale. In conclusione, la lettera i) introduce gli allegati tecnici II-novies e II-decies, recanti rispettivamente il modello del modulo europeo di informazione e il dettaglio delle categorie di beni soggette alle specifiche europee di riparabilità, spaziando dagliPag. 84 elettrodomestici e dispositivi elettronici fino agli apparecchi per il riscaldamento domestico, ai telefoni e ai mezzi con batterie per il trasporto leggero.
L'articolo 2 dello schema di decreto istituisce presso il MIMIT l'Osservatorio nazionale sulla riparazione, con compiti di raccolta dei dati sulla consistenza e sulle tendenze del settore e le criticità riscontrate da consumatori e imprese, nonché di analisi e diffusione delle buone pratiche.
L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 4 la consueta clausola di invarianza finanziaria.
In considerazione di quanto esposto, considerato che lo schema di decreto legislativo in esame si limita ad operare la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1799 e non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 13).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Atto n. 427.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/ 1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 recepisce la direttiva UE 2024/2810, introducendo regole di trasparenza sulle azioni a voto plurimo per le PMI quotate nei mercati di crescita. La norma, in linea con la legge di delegazione europea 2024, conferisce alla Consob il potere di regolamentare le informazioni dovute agli investitori.
L'articolo 2 adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809 che modifica il regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR) in materia di abusi di mercato, concentrandosi sulle sanzioni amministrative in linea con i principi della legge di delega europea. L'intervento si inserisce nel contesto del pacchetto di norme europee «Listing Act», insieme di provvedimenti volti a semplificare l'accesso ai mercati per le PMI, e si coordina con il decreto legislativo n. 86 del 2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811.
L'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, vincolando l'attuazione delle nuove norme all'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni pubbliche coinvolte devono pertanto gestire gli adempimenti senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 85
L'articolo 4 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 14).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 9.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 30 luglio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 715 del 22 luglio 2026, a pagina 249, prima colonna:
ventitreesima riga, le parole: «Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata» sono soppresse;
dopo la trentatreesima riga, aggiungere il seguente periodo: «Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata».