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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 agosto 2026
721.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE REFERENTE

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2026.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda, quindi, che alle ore 10 del 31 luglio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che sono state presentate 531 proposte emendative (vedi allegato 1).
  In proposito, rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Fa presente che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Ricorda che il provvedimento reca misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. In particolare, il decreto-legge, oltre a contenere disposizioni finalizzate al recepimento del predetto Patto, reca norme volte a innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, ad adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della Corte di giustizia europea in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, a risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni, a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari, a intervenire sulla permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, ad assicurare il funzionamento degli uffici del giudice di pace, a consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso gli uffici giudiziari, a garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti in materia di ragionevole durata del processo e a disciplinare i termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai.
  Alla luce dei suddetti criteri, comunica che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Gianassi 5.8, che ripristina i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e Pag. 22le relative procure della Repubblica nel distretto di Corte di appello dell'Aquila;

   D'Orso 5.01, che ripristina vari uffici giudiziari nel distretto di Corte di appello dell'Aquila, nonché nei circondari dei tribunali di Napoli, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Livorno;

   D'Orso 5.02, che proroga al 31 dicembre 2027 l'operatività delle sezioni distaccate insulari di tribunale temporaneamente ripristinate;

   Rosato 5.03, che prevede disposizioni volte a rendere necessario, anche a fini di procedibilità, l'istituto della mediazione;

   Gianassi 6.01, che destina ulteriori risorse all'Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, per interventi a favore del personale e per il miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;

   Bonafè 6.02, che destina ulteriori risorse all'Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia per interventi a favore del personale e per il monitoraggio dell'efficiente destinazione delle risorse;

   Bonafè 6.03, che autorizza uno stanziamento finalizzato al compenso del lavoro straordinario del personale appartenente alla polizia penitenziaria;

   Gianassi 6.04, che autorizza un incremento delle dotazioni dei programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione, finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dei procedimenti civili e penali e di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale;

   Gianassi 6.05, volto ad introdurre il patrocinio a spese dello Stato nei casi di negoziazione assistita relativi a procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e alimenti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014;

   gli identici Bonafè 8.02 e Zaratti 8.03 e l'analogo D'Orso 8.04, che autorizzano il Ministero della giustizia a realizzare progressioni verticali in deroga e ad assumere 1.150 unità nel triennio 2026-2028 e che istituiscono una nuova indennità per il personale penitenziario e minorile e avviano il negoziato per la dirigenza penitenziaria;

   Ziello 8.05, che sostituisce il vigente divieto di travisamento parziale inasprendo le pene e punendo anche chi costringe altri;

   Boschi 9.6, che prevede la presentazione alle Camere di una relazione sull'adeguatezza del numero e della distribuzione territoriale delle sedi notarili rispetto alla domanda di prestazioni notarili, al fine di una eventuale revisione della disciplina di accesso alla professione;

   Bonafè 9.01, volto ad abrogare la norma che dispone la riduzione dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per finalità di contenimento della spesa;

   gli analoghi Cafiero De Raho 9.02, 9.03 e 9.04, volti a modificare l'articolo 270 del codice di procedura penale al fine di consentire l'utilizzo di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, ove risultino rilevanti e indispensabili, oltre che per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, anche per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi o collegati a quelli per i quali sono state originariamente disposte, ovvero di reati per i quali le intercettazioni sono ammesse ai sensi dell'articolo 266, comma 1, del medesimo codice di rito;

   Gianassi 9.05, che impone al notaio specifici obblighi di verifica negli atti su Pag. 23immobili usucapiti senza giudicato, delimitandone la responsabilità risarcitoria, anche retroattivamente;

   Ziello 12.01, che subordina l'accesso di cittadini extra-UE a prestazioni assistenziali, di sicurezza sociale ed edilizia pubblica alla dimostrazione documentale (attestata e legalizzata dal Paese d'origine) dell'assenza di immobili o redditi all'estero negli ultimi 5 anni, e a un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sull'assenza di beni mobili registrati di valore (auto, natanti) sopra soglie minime;

   Ziello 12.03, che apporta modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza italiana;

   Colucci Alfonso 13.01, che consente il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori entrati regolarmente in Italia a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso ma che non abbiano potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro;

   Penza 15.27, che modifica i requisiti di anzianità per il passaggio da viceprefetto aggiunto a viceprefetto;

   Ascari 15.01, che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per far fronte ai carichi di lavoro degli sportelli unici per l'immigrazione in relazione al rilascio dei nulla osta al lavoro e al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

   Ascari 15.02, che, sia pure con la finalità di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, istituisce un fondo per la stabilizzazione di tutto il personale impiegato presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

   Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 11.10. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 11.30.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana odierna.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune delle proposte emendative presentate. Nel far presente che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è scaduto oggi alle ore 11.10, comunica che sono state presentate quattro richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità.
  Avverte, quindi, che la presidenza, a seguito del supplemento di istruttoria effettuato, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative Rosato 5.03, Ziello 8.05, 12.01 e 12.03, in relazione alle quali è stata presentata la richiesta di riesame.
  Dato conto delle sostituzioni, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, invita la relatrice, onorevole Kelany, a esprimere il parere sulle medesime proposte emendative.

Pag. 24

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento.

  Il sottosegretario Paolo BARELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.1, lo sottoscrive e sottolinea l'inaccettabilità di una prassi parlamentare ormai consolidata in base alla quale, a seguito dell'espressione del parere contrario della relatrice e del Governo sulla totalità delle proposte emendative presentate, risulta sostanzialmente preclusa la discussione delle questioni attinenti al merito del provvedimento, rendendo pertanto inutile qualsiasi tentativo di collaborazione da parte delle forze di opposizione al miglioramento del testo del provvedimento in esame. Si domanda quindi, e domanda alle altre forze di opposizione, se abbia senso partecipare a lavori parlamentari che sono destinati a non avere alcuna efficacia.
  La preannunciata posizione della questione di fiducia sul provvedimento, a suo avviso, rappresenterà la definitiva violazione dei principi che dovrebbero informare ogni fase dell'attività parlamentare. Al riguardo, auspicando una decisa presa di posizione da parte della presidenza della Commissione, riterrebbe preferibile il ricorso del Governo alla reiterazione del decreto-legge, piuttosto che un tale svilimento delle prerogative parlamentari e, di riflesso, dei diritti dei cittadini.
  Augurandosi che, in ogni caso, il tempo ridotto a disposizione per un esame compiuto delle proposte emendative presentate possa essere proficuamente utilizzato per un confronto sul merito delle medesime, illustra gli emendamenti Zaratti 1.1 e D'Orso 1.2, simili, a suo avviso, dal punto di vista contenutistico. Richiamando, quindi, i contenuti dell'articolo 1 del provvedimento in esame, contesta la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge per introdurre una riforma organica e ordinamentale della disciplina dell'accesso alla professione forense, stante l'assenza, con riferimento a tale materia, del requisito della straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Ritiene, a questo riguardo, che un iter legislativo ordinario avrebbe consentito un più accurato esame della materia, arricchito altresì dal coinvolgimento attivo dei principali attori del settore della giustizia.
  Anticipando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Zaratti 1.1, chiarisce che esso, essendo preordinato all'eliminazione di una delle due prove scritte dell'esame per l'accesso alla professione forense, è in grado di semplificare l'intera procedura d'esame, focalizzando l'attenzione sulla dimensione pratica dello stesso.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.1, giudica gravemente lesivo dei principi democratici e delle prerogative dei singoli parlamentari – e, in particolare, di quelli di opposizione – il metodo adottato nell'esame del provvedimento, in quanto, a fronte di numerosi emendamenti presentati, la relatrice e il rappresentante del Governo non hanno mostrato alcuna disponibilità al confronto sui relativi contenuti, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative.
  L'impossibilità di intavolare una discussione costruttiva durante ogni esame di decreti-legge in seconda lettura, a suo avviso, contribuisce a consolidare il fenomeno istituzionale noto con l'espressione «monocameralismo di fatto». Per tale motivo, sostiene che la Commissione, per il tramite del presidente Pagano, dovrebbe contestare pubblicamente l'eccessiva compressione dei tempi di lavoro, che non permette un adeguato esame del provvedimento.
  Critica, altresì, l'assenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza che, in base all'articolo 77 della Costituzione, deve fondare il ricorso del Governo alla decretazione d'urgenza. Nello specifico, il decreto in esame, introducendo, all'articolo 1, nuove disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato e attuando – ancorché in modo solo parziale e inadeguato – il Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, risulta assolutamente privo, a suo avviso, del carattere di urgenza,Pag. 25 nonché di omogeneità contenutistica. Evidenzia, a tale proposito, che l'eterogeneità e la natura delle materie trattate dal decreto-legge avrebbero dovuto condurre a una sua assegnazione in sede referente anche alla Commissione Giustizia.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.1, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi precedentemente intervenuti, stigmatizzando la totale assuefazione parlamentare alla prassi dell'abuso della decretazione d'urgenza posta in essere dal Governo e al connesso fenomeno del monocameralismo di fatto.
  Rivolgendosi al rappresentante del Governo, e richiamando il dettato dell'articolo 77 della Costituzione circa i requisiti dei decreti-legge, chiede formalmente quali motivazioni di necessità e urgenza siano poste alla base dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che, essendo relativo all'accesso alla professione di avvocato, avrebbe dovuto a suo avviso essere trattato nell'ambito di un iter legislativo ordinario.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, sottolinea l'eterogeneità dei temi trattati dal provvedimento in esame, ricordando come esso, recando anche misure urgenti in materia di giustizia, a rigore avrebbe dovuto essere esaminato dalle Commissioni riunite I e II.
  Nel sottolineare l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, determinata dall'imminente scadenza del decreto-legge, giudica disfunzionale il metodo con cui si procede alla semplificazione e all'accelerazione delle diverse fasi dell'iter legislativo.
  Ritiene, inoltre, che la ripetuta modifica della disciplina relativa all'accesso alla professione forense, che da anni genera incertezza tra gli aspiranti avvocati, evidenzia l'assenza di una logica coerente nella formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame. A suo avviso, alla base di tale articolo vi sarebbero, piuttosto, gli interessi economici delle scuole di formazione forense.
  Osserva, infatti, che nella disciplina previgente, introdotta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il mantenimento dell'obbligo di frequenza di un corso di formazione della durata di diciotto mesi trovava giustificazione nella previsione di un'unica prova scritta finale ai fini dell'abilitazione. L'introduzione di una seconda prova, prevista dal decreto-legge in esame, renderebbe invece, a suo giudizio, priva di adeguata giustificazione la permanenza di tale obbligo, ritenendo più coerente prevedere, alternativamente, un percorso formativo obbligatorio accompagnato da una sola prova ovvero un sistema basato su più prove in assenza dell'obbligo di frequenza di tale percorso formativo.
  Sostiene, pertanto, che il mantenimento dell'obbligo di formazione determini un vantaggio economico per le scuole private, destinato a tradursi in un significativo incremento delle iscrizioni ai relativi corsi.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.1 e associandosi alle considerazioni già svolte dai colleghi intervenuti in precedenza, lamenta la compressione delle prerogative parlamentari derivante dai ristretti tempi di esame del provvedimento, sostenendo che la Commissione e i suoi componenti siano di fatto ridotti a un ruolo meramente formale.
  Osserva, infatti, che, qualora uno dei due rami del Parlamento trattenga a lungo l'esame di un decreto-legge, l'altro ramo si trova costretto a svolgere un esame fortemente compresso, con conseguente limitazione della possibilità di approfondire il contenuto del provvedimento, a discapito delle prerogative dei parlamentari e, in ultima analisi, dei cittadini, tanto più quando si tratta di materie particolarmente complesse e rilevanti, come quella oggetto del decreto-legge in esame.
  Critica, quindi, l'esiguità del tempo riservato all'esame in Commissione, rilevando che esso si è sostanzialmente concentrato in un'unica giornata e soltanto negli intervalli non dedicati ai lavori dell'Assemblea con votazioni. Osserva che, considerata la scadenza del decreto-legge, fissata per il prossimo 11 agosto, sarebbe stato possibile programmare le tempistiche Pag. 26della sua adozione in modo tale da assicurare, nella programmazione dei lavori parlamentari, spazi più ampi per l'esame del provvedimento, assicurando così un pieno coinvolgimento del Parlamento.
  Pur dichiarandosi consapevole dell'impossibilità di modificare l'organizzazione dei lavori, invita anche i gruppi di maggioranza a denunciare tale situazione, osservando che la compressione delle prerogative parlamentari non riguarda soltanto le opposizioni, ma anche i parlamentari di maggioranza, che pur sostenendo il Governo costituiscono un soggetto istituzionale diverso da quest'ultimo.
  Ritiene, inoltre, che sia stata costruita dalla maggioranza una rappresentazione fuorviante dell'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e sull'asilo del 14 maggio 2024, presentata – a scopo propagandistico – come una svolta significativa, laddove il decreto-legge in esame, a suo avviso, non recepisce alcuni profili pur rilevanti imposti dalla disciplina europea. Sostiene, infine, che l'ordinamento nazionale non sia ancora adeguatamente predisposto alla concreta attuazione della summenzionata normativa europea.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.1.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.2, osserva che esso interviene sulla disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, con particolare riferimento al numero delle prove previste.
  Rileva come l'attuale gestione dell'esame presenti rilevanti criticità organizzative, dovute anche all'elevato numero di candidati, richiamando, a titolo esemplificativo, la propria esperienza di esame presso il distretto di Napoli, caratterizzata dalla presenza di migliaia di partecipanti. Ritiene, pertanto, che sia necessaria una riforma complessiva e di più ampio respiro, anche rispetto alle modalità di svolgimento e di gestione della procedura d'esame.
  Osserva, inoltre, che, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il sistema adottato aveva consentito uno svolgimento più rapido delle procedure, mentre la disciplina previgente comportava tempi di correzione delle prove scritte estremamente lunghi. Tale situazione, a suo avviso, costringeva i candidati a iscriversi alla sessione successiva d'esame senza conoscere l'esito di quella precedente, contribuendo così all'aumento del numero complessivo dei partecipanti.
  Nel sottolineare che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento non appaiono sorrette dai necessari requisiti costituzionali di necessità e urgenza, ricorda, tra l'altro, come quest'anno sia stata approvata la delega in materia di riforma dell'ordinamento forense, che avrebbe potuto costituire, a suo avviso, l'occasione più adeguata per prevedere una procedura di selezione per l'accesso alla professione forense organica e razionale. Giudica, quindi, il decreto-legge in esame un intervento normativo frettoloso, ritenendo che esso configuri una soluzione intermedia tra la disciplina introdotta durante l'emergenza epidemiologica e quella prevista dalla legge n. 247 del 2012, senza che risulti chiaro il criterio alla base di tale impostazione, anche con riguardo alla scelta di prevedere due prove scritte.
  Ricorda, infine, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti riferiti all'intero contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, compresi quelli concernenti le modalità di composizione della commissione esaminatrice.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nel suo precedente intervento ha richiesto delucidazioni al rappresentante del Governo in merito alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento in esame e chiede, pertanto, se il sottosegretario Barelli intenda fornire una risposta al riguardo.

  Il sottosegretario Paolo BARELLI, rispondendo ai rilievi formulati dall'onorevole Fornaro, pur riconoscendo la diversità di vedute tra maggioranza e opposizione sul punto, afferma che il decreto-legge in Pag. 27esame soddisfa i requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.
  Richiama, al riguardo, la relazione illustrativa del provvedimento, alla quale rinvia anche per le ulteriori motivazioni poste a fondamento dell'intervento normativo, evidenziando come tra queste vi sia anche l'esigenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, al fine di adeguare le modalità di selezione dei candidati alle competenze e alle conoscenze richieste per l'esercizio della professione in tempo utile per lo svolgimento degli esami di Stato previsti per l'anno 2026, anche considerando i previsti tempi di attuazione della delega in materia di riforma dell'ordinamento forense.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.2.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto che l'onorevole Zaratti sottoscrive l'emendamento Boschi 1.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.3.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.4, richiama gli orientamenti della dottrina costituzionalistica per contestare le argomentazioni svolte dal sottosegretario Barelli in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge in esame, in quanto esso introduce, all'articolo 1, una riforma di carattere organico e ordinamentale dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.
  Illustrando l'emendamento in esame, evidenzia l'importanza del diritto societario quale settore del più ampio diritto commerciale – che disciplina anche la figura dell'imprenditore e i relativi rapporti contrattuali – nonché della materia della crisi d'impresa, oggi regolata organicamente dal decreto legislativo n. 14 del 2019, ossia il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
  Osserva che la proposta emendativa in analisi è volta ad adeguare i contenuti dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense all'evoluzione del quadro normativo ordinamentale, al fine di assicurare una preparazione dei candidati maggiormente rispondente alle esigenze dell'attività economica e d'impresa.
  Esprime, quindi, rammarico per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sulla proposta emendativa in esame, rilevando come tale parere non sia stato accompagnato da un'adeguata motivazione né da un confronto nel merito. Ritiene che, soprattutto con riferimento a emendamenti di carattere tecnico, sarebbe opportuno un approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, anche al fine di valorizzarne il ruolo.
  Invita pertanto i componenti della Commissione ad approvare l'emendamento, ovvero a esplicitare le ragioni di un eventuale voto contrario.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.4, fa presente che esso amplia il novero delle materie tra cui il candidato può scegliere nella risposta del terzo quesito dell'esame orale per l'accesso alla professione forense, includendovi il diritto societario e il diritto della crisi d'impresa. Osserva che si tratta di ambiti specialistici frequentemente richiesti nell'attività degli studi legali operanti in specifici settori.
  Sottolinea, pertanto, che l'emendamento non ha carattere pretestuoso, ma che anzi è volto ad adeguare i contenuti dell'esame di Stato alle effettive esigenze professionali.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.4, nel dichiarare di non condividere le considerazioni del sottosegretario Barelli circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza con riguardo alle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento, segnala, a onore di cronaca, come sia stato da poco approvato definitivamente dal Senato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Dal momento che entrambi i provvedimenti intervengono sulla disciplina dello svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della Pag. 28professione forense, si domanda per quale ragione l'Esecutivo e la maggioranza non abbiano inteso affrontare in modo unitario le questioni relative al suddetto esame di abilitazione.

  Filiberto ZARATTI (AVS), richiamate le riflessioni della collega Bonafè, esprime il proprio rammarico per le argomentazioni – a suo giudizio non del tutto convincenti – addotte dal sottosegretario Barelli in relazione all'urgenza delle misure contenute nell'articolo 1 del provvedimento. Evidenziando, poi, come alla questione dell'urgenza si sommi il problema dell'eterogeneità – a suo avviso inconfutabile – dei contenuti del decreto-legge in esame, chiede sul punto spiegazioni al rappresentante del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.4.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che i commissari del gruppo del Partito democratico hanno sottoscritto l'emendamento Ciani 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 1.5.

  Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Bonafè 1.6, che, al pari del successivo emendamento D'Orso 1.7, mira ad estendere il contenuto delle materie oggetto della prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, al fine di arricchire il bagaglio culturale e la competenza professionale degli aspiranti avvocati. In particolare, in relazione alla materia del diritto internazionale, sottolinea l'importanza di uno specifico riferimento tanto all'ambito processuale, oltre che sostanziale, quanto all'ambito privato, oltre che pubblico. Considera, infatti, fondamentale promuovere la cultura del diritto internazionale, anche alla luce di talune discutibili decisioni e prese di posizione dell'attuale Esecutivo. In questo senso, richiamando le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro degli esteri, Antonio Tajani – secondo cui il diritto internazionale varrebbe «fino a un certo punto» – afferma che il diritto internazionale deve invece valere sempre, pena la negazione della sua stessa essenza.

  Filiberto ZARATTI (AVS), unendosi alle considerazioni del collega Alfonso Colucci, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Bonafè 1.6, nonché sul successivo emendamento D'Orso 1.7, i quali, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.8, mirano a specificare i caratteri propri del diritto internazionale. In questo senso, facendo presente come il suo gruppo dedichi una particolare attenzione alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, ritiene che gli aspiranti avvocati debbano esser messi nelle condizioni di poter esercitare la professione legale con la più ampia visione e consapevolezza giuridica possibile.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.6, condivide l'idea – già espressa dai colleghi che l'hanno preceduta – che, per lo svolgimento della prova orale dell'esame di Stato, un semplice richiamo alla fondamentale materia del diritto internazionale sia troppo generico. A suo avviso occorre, invece, sensibilizzare sempre più i giovani avvocati circa l'importanza di tale branca del diritto, specialmente in questa fase storica, in cui, a livello internazionale, sembrano prevalere i rapporti di forza sul diritto. Sottoscrive, infine, l'emendamento D'Orso 1.7.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.6.

  Carmela AURIEMMA (M5S), nell'illustrare l'emendamento D'Orso 1.7, richiamate le argomentazioni sostenute dai colleghi che l'hanno preceduta, sostiene come l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense abbia altresì lo scopo di valutare le competenze acquisite nel corso della pratica svolta dai candidati. A questo riguardo, nel ricordare come il dirittoPag. 29 internazionale sia caratterizzato da branche specifiche e nell'evidenziare come molti studi legali cerchino avvocati con una formazione specialistica, ritiene che la prova orale dell'esame di Stato debba essere strutturata in modo da tener conto delle competenze professionali acquisite dai candidati nel corso della pratica forense.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 1.7, Zaratti 1.8 e D'Orso 1.9.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 1.10, volto alla soppressione del criterio valutativo della «dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione», che, a suo giudizio, finirebbe per aumentare la discrezionalità delle sottocommissioni d'esame in modo eccessivo e poco rispettoso del percorso formativo dei candidati. Nel ricordare, peraltro, come l'opacità delle valutazioni delle sottocommissioni d'esame sia stata indicata come una delle principali criticità dell'attuale disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, auspica la soppressione del suddetto criterio valutativo.

  Carmela AURIEMMA (M5S), ricollegandosi alle considerazioni della collega Baldino circa l'ampliamento dei margini di discrezionalità delle sottocommissioni d'esame, aggiunge come il criterio valutativo relativo alla dimostrazione della conoscenza di tecniche di persuasione potrebbe avere senso in relazione alla sola attività forense espletata nelle aule dei tribunali e non sia perciò funzionale a valutare le competenze acquisite da tutti i candidati, tenuto conto del fatto che, specialmente negli studi legali di maggiori dimensioni, vi sono spesso uffici dedicati esclusivamente ad attività di studio e consulenza.

  Alfonso COLUCCI (M5S), richiamate le argomentazioni delle colleghe Baldino e Auriemma, critica la vaghezza del menzionato criterio valutativo, i cui contenuti andrebbero a suo giudizio precisati. Domandandosi su quali manuali gli aspiranti avvocati possano apprendere le tecniche di persuasione, ritiene infatti che tale criterio sia indeterminato e soggettivo, generico e fumoso, presenti un carattere più psicologico che tecnico-giuridico e finisca per ampliare indebitamente la discrezionalità delle sottocommissioni d'esame. Sostiene, piuttosto, come, nell'interesse generale – data la rilevanza costituzionale della funzione esercitata dall'avvocatura – si debba valorizzare la conoscenza tecnica degli istituti giuridici da parte degli aspiranti avvocati.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.10, si rammarica per non aver presentato un emendamento soppressivo dell'intero comma 4 dell'articolo 1, nella convinzione che i criteri valutativi ivi indicati siano sbagliati, se non ultronei, banali o generici. Temendo pertanto che la loro introduzione possa aumentare la discrezionalità delle sottocommissioni d'esame, nonché la disomogeneità nella valutazione dei candidati tra le diverse sottocommissioni, auspica che il Governo o la relatrice, onorevole Kelany, possano farsi promotori di un emendamento chirurgico che tenga conto delle criticità evidenziate.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.10, consapevole del fatto che tutte le proposte emendative in esame verranno respinte dalla Commissione, tenta di dare il proprio contributo in vista della fase attuativa del decreto-legge, nella quale auspica che il Governo tenga conto delle criticità evidenziate dalle opposizioni rispetto alla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
  In particolare, con riguardo ai criteri di valutazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, se, da un lato, comprende il senso del riferimento alle tecniche di argomentazione – oggetto di studio fin dai tempi della Grecia antica –, dubita fortemente del riferimento alle tecniche di persuasione come criterio di valutazione del candidato, in quanto a suo giudizio esso aumenta in modo significativo e indebito la discrezionalità delle sottocommissioni d'esame. DomandandosiPag. 30 peraltro su quali testi i candidati potrebbero studiare al fine di apprendere tali tecniche, invita il Governo a definire in modo molto più puntuale il citato criterio di valutazione.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.10.

  Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sugli identici emendamenti 1.11 a sua prima firma e Gianassi 1.12, che tentano di risolvere la delicata e annosa questione delle difformità di giudizio tra le sottocommissioni d'esame. Nell'osservare, infatti, come sia ben noto che la difficoltà dell'esame di abilitazione per l'accesso alla professione forense varia a seconda del distretto di Corte d'appello in cui si svolge – in relazione alla maggiore o minore «severità» del relativo ordine forense –, ritiene che si debba porre un argine a una tale disomogeneità di trattamento, non più accettabile in un Paese civile, anche al fine di tutelare i diritti degli esaminandi. Per queste ragioni, si dichiara sorpreso e sconvolto per il parere contrario espresso sull'emendamento in esame dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12, sottoscrive il primo dei due.
  Ricollegandosi ai precedenti interventi – relativi al problema della difforme applicazione dei criteri valutativi nelle sottocommissioni esaminatrici distrettuali presso ciascuna Corte di appello – ricorda anche le criticità connesse alla possibilità di conseguire il titolo di avvocato all'estero, sostenendo prove semplificate rispetto a quelle previste nell'ordinamento interno. Ciò crea effetti distorsivi tra cui, in particolare, una diseguaglianza tra coloro che aspirano alla professione forense, dato che è possibile accedere a tale strada alternativa e semplificata solo per quei candidati che dispongono delle risorse economiche necessarie per intraprendere detto percorso all'estero.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12, sottolinea che si tratta di questioni di estrema importanza e si associa a quanto detto dai colleghi intervenuti in precedenza. In particolare, condivide le osservazioni del collega Zaratti relative alle disparità di trattamento esistenti tra le diverse sottocommissioni nel valutare le prove d'esame per il conseguimento del titolo d'avvocato. Pur riconoscendo l'importanza dell'autonomia delle articolazioni territoriali di ciascun ordine professionale, afferma, tuttavia, l'importanza di una uniformità di giudizio nella valutazione dei requisiti per l'accesso al titolo. Tale aspetto è, infatti, essenziale affinché i candidati percepiscano che la prova d'esame è svolta in modo coerente ed equo in tutte le sedi. Al contrario, le difformità su tale aspetto danneggiano sia i candidati che l'immagine della categoria professionale nel suo complesso. Questa problematica – a differenza delle altre oggetto del decreto – è l'unica che effettivamente richiederebbe un intervento urgente da parte del Governo e sottolinea che l'emendamento in discussione è privo di qualsivoglia carattere ideologico, intervenendo esso, invece, su un profilo che dovrebbe essere, a suo avviso, trasversalmente condiviso tra le diverse forze politiche.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12, ritiene si tratti di emendamenti di buon senso e auspica che – qualora non vengano recepiti in questa sede – le modifiche proposte possano essere prese in considerazione nell'ambito dell'attuazione della legge delega per la riforma dell'ordinamento forense di recente approvata in via definitiva dal Senato.
  È infatti essenziale, a suo avviso, evitare che ci siano disparità di trattamento tra i candidati nell'accesso alla professione forense.

  Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12 e si associa alle osservazioni dei colleghi già intervenuti, in particolare a quelle formulate dal deputato Zaratti, il quale ha denunciato il problema della disparitàPag. 31 di trattamento degli aspiranti avvocati nelle diverse sedi d'esame. Evidenzia come tale disparità crei una grave ingiustizia, soprattutto per coloro che superano l'esame in sedi in cui la valutazione della commissione è comunemente ritenuta meno severa, i quali ottengono quindi un titolo formalmente uguale agli altri, ma sostanzialmente considerato meno prestigioso.
  Auspica che la proposta emendativa in esame possa essere accolta, dato che si tratta di una modifica volta a salvaguardare la meritocrazia, valore di cui questo Governo si è fatto portatore promuovendo, tra l'altro, la modifica della denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito. Diversamente, bisognerebbe concludere che l'attenzione alla meritocrazia del Governo è meramente propagandistica, non traducendosi in azioni concrete. Esprime, infatti, perplessità non tanto per il parere contrario espresso dal Governo in questa sede – dettato evidentemente dall'esigenza di concludere rapidamente i lavori parlamentari – bensì per il parere contrario espresso su un emendamento di identico contenuto nel corso dei lavori in Senato, in prima lettura, in cui vi sarebbero stati i tempi per effettuare questa modifica.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12, condivide le perplessità dei colleghi sulle disparità di trattamento nelle valutazioni delle prove dell'esame per l'accesso alla professione forense, sottolineando come, anche in questo ambito, gli spostamenti dei candidati da una sede ad un'altra – assimilabili metaforicamente a un flusso migratorio – siano frutto di una diseguaglianza esistente tra i soggetti coinvolti nell'esame per l'accesso alla professione forense. Evidenzia, inoltre, come ciò non dovrebbe sorprendere, dato che i flussi migratori sono un fenomeno spesso connesso con il verificarsi di ingiustizie e con disparità territoriali, come recentemente emerso anche dalle vicende verificatesi a Ceuta, da egli brevemente ricordate.
  Afferma, inoltre, che questi emendamenti si ricollegano al tema della genericità dei criteri di valutazione, affrontato nei precedenti interventi. La proposta, oggetto degli emendamenti in esame, per cui il Ministro della giustizia adotta delle griglie nazionali di valutazione e parametri di punteggio predeterminati per ciascun criterio di valutazione, è volta, infatti, a garantire l'uniformità di giudizio tra le diverse sottocommissioni, riducendone la discrezionalità.
  Questo aspetto si lega anche all'emendamento Giuliano 1.17, che individua criteri di valutazione maggiormente dettagliati.
  A nome del suo gruppo, ribadisce, infine, che questi emendamenti sono volti a garantire che i criteri di selezione della classe forense consentano di scegliere i candidati più qualificati e di evitare spostamenti tra i distretti di Corte d'appello meramente strumentali a beneficiare di criteri di valutazione delle prove d'esame più o meno stringenti.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Gianassi 1.12.

  Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 1.13, rilevando che la proposta di prevedere un obbligo di motivazione del mancato superamento della prova, ancorato a specifici criteri di valutazione, è volta a tutelare la posizione dei candidati che, in caso di bocciatura, possono più agevolmente motivare l'eventuale ricorso.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.13, ribadisce che l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense è stato oggetto di numerose riforme negli ultimi anni. Una delle criticità ancora irrisolte è, però, proprio quella della mancanza di motivazione espressa nei verbali di correzione delle prove d'esame, aspetto che inficia la trasparenza della decisione e l'efficacia degli strumenti di tutela in sede giurisdizionale a disposizione dei candidati. Prendendo atto della scelta di intervenire sulla materia attraverso la decretazione d'urgenza, invita quanto meno il Governo e la maggioranza Pag. 32a provvedere alla correzione di tale criticità.

  Matteo MAURI (PD-IDP), ricollegandosi ai precedenti interventi sull'emendamento D'Orso 1.13, aggiunge che la motivazione all'interno dei verbali di correzione delle prove d'esame riveste anche significativa importanza sotto il profilo pedagogico, dato che consente al candidato non promosso – e che ha intenzione di sostenere nuovamente l'esame – di comprendere dove occorra migliorare la sua preparazione.
  Dichiara, quindi, il proprio stupore per il parere contrario espresso dal Governo su tale proposta nel corso dell'esame in Senato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 1.13 e D'Orso 1.14.

  Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 1.15. La ratio della proposta è evitare che vi siano conflitti d'interesse nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense. Negli ultimi anni si è, infatti, creato un business legato a corsi di preparazione tenuti da operatori privati, il cui successo è anche determinato dal numero di iscritti che poi riesce effettivamente a superare le prove d'esame. L'emendamento dunque – nel prevedere che i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni siano tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle relative funzioni nei confronti dei candidati con i quali abbiano intrattenuto, nei dodici mesi precedenti, rapporti continuativi di docenza o formazione nell'ambito di corsi di preparazione all'esame di Stato – è volto a prevenire indebite interferenze nel corso della valutazione delle prove.
  Esprime, quindi, perplessità per il parere contrario – non motivato – della relatrice e del Governo su tale emendamento, che persegue esigenze di trasparenza ed equità nello svolgimento dell'esame.
  Rimarca, infine, la sua contrarietà rispetto alle modalità con cui stanno procedendo i lavori per la conversione del decreto in esame, le quali precludono la possibilità di un reale dibattito sui temi oggetto del provvedimento. Ritiene che ciò rappresenti una sconfitta non solo per il singolo parlamentare, ma anche per la Commissione nel suo complesso e per il Parlamento, comportando una grave lesione di principi fondamentali della Costituzione.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Giuliano 1.15, denuncia i rischi connessi alle interferenze tra le scuole di formazione e la partecipazione alle commissioni esaminatrici. Sottolinea che tali scuole svolgono un ruolo importante nella formazione degli aspiranti avvocati, in quanto consentono di sviluppare una conoscenza trasversale di tutte le materie oggetto delle prove, che non è invece garantita dalla pratica forense che solitamente conduce a una specializzazione in un singolo ambito disciplinare. È, però, estremamente importante evitare che, in tali realtà, sorgano conflitti di interessi.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.15.

  Nazario PAGANO, presidente, non essendovi obiezioni, interrompe l'esame delle proposte emendative al provvedimento, al fine di svolgere una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, volto a definire l'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 3 agosto 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 33

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 2987-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti e l'emendamento 1.600 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 2987-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2026, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
  Al riguardo, in qualità di relatore, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Emendamenti C. 2670-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate in Assemblea al provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, l'articolo aggiuntivo 17.0601 della Commissione e la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0600 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 2670-A, recante «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo».
  Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 127/2026: Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
C. 3043 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge si compone di 3 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 dispone misure processuali urgenti per l'inagibilità della sede giudiziaria di Bolzano a seguito dell'evento verificatosi in data 16 luglio 2026, consistente nel crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile. In particolare, il comma 1 dispone il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dinanzi al tribunale di Bolzano tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, ad eccezione delle udienze regolarmente tenutesiPag. 34 prima del 24 luglio 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 2 prevede poi, per il medesimo periodo, anche la sospensione dei termini processuali, dalla quale sono esclusi, ai sensi del comma 3, taluni procedimenti connotati da motivi di urgenza o indifferibilità. Il comma 4 esclude dalla sospensione dei termini delle indagini preliminari i procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Il comma 5 dispone che, nei procedimenti penali i cui termini processuali sono stati sospesi e le cui udienze, fissate nel periodo intercorrente tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, sono state rinviate d'ufficio, restano sospesi, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare. Il comma 6 prevede che, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, non si conteggi il periodo tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026 (per i procedimenti rinviati), né il periodo 16 luglio-30 settembre 2026 (per i procedimenti con termini sospesi). Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano in deroga alle norme sulla sospensione feriale ordinaria dei termini.
  Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento è interamente riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Per quanto attiene al rispetto di altri princìpi costituzionali, fa presente che la misura della sospensione dei processi – che ha come esplicita finalità quella di sospendere, temporaneamente, l'ordinario esercizio della funzione giurisdizionale – si relaziona con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e sul diritto di difesa, nonché con i princìpi generali relativi alla funzione giurisdizionale e alla ragionevole durata del processo e sul principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione.
  Al riguardo, rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 1969), la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del pubblico ministero e sull'esercizio dell'attività giurisdizionale e, inoltre, riguardando la totalità dei cittadini della zona colpita dall'evento, non determina alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.
  Con riferimento poi alla sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 1, comma 5, evidenzia come essa interagisca con i princìpi costituzionali di legalità in materia penale e di irretroattività della legge penale sfavorevole, sanciti dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, segnala che la Corte costituzionale, oltre ad affermare la natura sostanziale della prescrizione in materia penale, tale da rientrare nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 115 del 2018, ordinanza n. 24 del 2017, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006), ha chiarito altresì che la sospensione del termine di prescrizione del reato rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del codice penale, che, essendo norma anteriore alle condotte contestate agli imputati nei relativi giudizi, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020). Pertanto, l'effetto sospensivo della prescrizione deve essere ricondotto esclusivamente all'articolo 159 del codice penale, quale conseguenza della sospensione dei procedimenti disposta per legge, norma anteriore alla commissione del reato e, Pag. 35perciò, conforme all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che il testo in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 3 marzo 2026 e quindi, il 22 luglio 2026, dal Senato, che vi ha apportato modifiche. Ricorda, altresì, che il secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento prevede che: «i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera». Segnala quindi che il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 17 febbraio 2026, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Prima di passare all'illustrazione di tali modifiche, rammenta altresì che l'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
  Fa quindi presente che il disegno di legge C. 2713, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, prevedeva – all'articolo 1 – modifiche al citato articolo 35, comma 1. In particolare, al comma 1, lettera a), stabiliva che il Governo dovesse esercitare la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177 del 2024, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, «anche mediante la redazione di un nuovo codice». Al comma 1, lettera b), interveniva poi sul termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di ciascun decreto legislativo, disponendone la proroga da sessanta a novanta giorni. Al comma 1, lettera c), disponeva infine la proroga – da centoventi a centocinquanta giorni – del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari dovesse scadere nei quaranta giorni antecedenti la scadenza della delega medesima ovvero successivamente. L'articolo 2 prevedeva invece l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla relativa pubblicazione.
  Segnala quindi che il Senato, nel corso dell'esame del testo trasmesso dalla Camera, ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge, estendendo ulteriormente – da diciotto a ventidue mesi – il termine per l'esercizio della delega ai fini della redazione del nuovo codice della strada, che viene pertanto differito al 14 ottobre 2026.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva dello Stato, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, alla Pag. 36materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», di cui alla lettera h).
  Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004.
  Segnala, inoltre, che nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un profilo prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Emendamenti C. 2987-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, i subemendamenti 0.1.600.1, 0.1.600.2, 0.1.600.3, 0.1.600.4 e 0.1.600.5, all'emendamento 1.600 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 2987-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2026, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
  Al riguardo, in qualità di relatore, segnala come tali subemendamenti non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 20.

Disposizioni in materia di cinema.
C. 2360-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Michelotti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1 riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 2360 e abb., recante «Disposizioni in materia di cinema».Pag. 37
  Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 20.05.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli.

  La seduta comincia alle 20.05.

DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana odierna.

  Riccardo DE CORATO, presidente, ricorda che nella precedente seduta antimeridiana la Commissione ha votato fino all'emendamento Giuliano 1.15. L'esame delle proposte emendative riprenderà, quindi, dall'emendamento Giuliano 1.16. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che un membro della Commissione è impegnato in una seduta della Giunta per il Regolamento, evidenzia come le condizioni di esame del provvedimento non siano certo le migliori, tenuto altresì conto dei tempi molto ristretti per l'esame delle proposte emendative.
  Per altro verso, osservando come possa rendersi opportuna un'interlocuzione con la relatrice, onorevole Kelany, chiede alla presidenza chi svolga le relative funzioni, dal momento che la stessa relatrice risulta sostituita per la seduta in corso.

  Riccardo DE CORATO, presidente, fa presente che in assenza della relatrice, le relative funzioni sono assunte dalla presidenza della Commissione.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, al pari della collega Bonafè, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di lavorare al meglio sul provvedimento in esame, data la concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento.
  Chiede, quindi, quale sia l'intendimento della maggioranza circa la prosecuzione dei lavori della Commissione.

  Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riguardo alla questione delle sostituzioni, sollevata dalla collega Bonafè, rileva come non vi siano profili di criticità e come, pertanto, la Commissione sia nelle condizioni di proseguire senza alcun problema i propri lavori. Per quanto concerne, invece, il quesito posto dall'onorevole Baldino, fa presente che le modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione sono state trattate e definite nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, svoltasi nella mattinata odierna e che in quella sede è stato deciso, in particolare, è stato deciso di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato alla relatrice entro le ore 10 di domani, martedì 4 agosto.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), in assenza della relatrice, onorevole Kelany, chiede al presidente di illustrare quali siano le ragioni di merito a fondamento del parere contrario espresso dalla relatrice medesima sull'emendamento Giuliano 1.16.

  Riccardo DE CORATO, presidente, fa presente che il parere sull'emendamento Giuliano 1.16 è contrario in considerazione degli approfondimenti istruttori svolti in merito.

Pag. 38

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara di ritenersi soddisfatto per la risposta fornita dal presidente.

  Vittoria BALDINO (M5S) interviene sull'emendamento Giuliano 1.16, che, al pari delle precedenti proposte emendative, è volto a tutelare i diritti dei candidati, favorendo il rispetto della parità di trattamento e la corretta valutazione degli elaborati. In questo senso, infatti, l'emendamento in esame prevede che sia assicurata, ove possibile, la rotazione degli incarichi nella nomina dei componenti delle commissioni e sottocommissioni d'esame.
  Ribadendo, poi, come la mancanza di trasparenza nelle valutazioni delle commissioni d'esame sia già stata indicata come una delle principali criticità delle attuali modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, non comprende le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice sulla proposta emendativa in esame. Ritiene, dunque, che si stia perdendo l'ennesima occasione di introdurre una disciplina puntuale dei casi di conflitto di interessi tra commissari d'esame e aspiranti avvocati.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.16.

  Vittoria BALDINO (M5S) riprende le proprie precedenti argomentazioni intervenendo sull'emendamento Giuliano 1.17, che intende assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato attraverso l'introduzione di griglie nazionali di valutazione. Nel sottolineare come la definizione di criteri di valutazione certi e misurabili vada a beneficio dei diritti dei candidati, limitando la discrezionalità delle commissioni d'esame, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Giuliano 1.17 e gli identici emendamenti Bonafè 1,18 e Zaratti 1.19.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 1.20, volto a soddisfare legittime esigenze di trasparenza, mediante la previsione del diritto di accesso dei candidati, anche con modalità telematiche, a elaborati, schede di valutazione e verbali relativi al proprio esame. Constatando come anche in questo caso la relatrice abbia espresso un parere contrario, evidenzia la mancanza della volontà politica di tutelare i candidati, obbligati ad affrontare calvari burocratici per accedere alla documentazione concernente le proprie prove d'esame.

  Matteo MAURI (PD-IDP), unendosi alle considerazioni della collega Baldino in merito all'emendamento Giuliano 1.20, osserva come il diritto di accesso alla documentazione relativa all'esame dei candidati debba essere riconosciuto sia nell'interesse generale, per una maggiore trasparenza delle procedure di esame, sia nell'interesse degli stessi candidati, che hanno il diritto di sapere in quali errori siano incorsi e su quali aspetti debbano migliorare.
  Rilevando, oltretutto, come sia in atto un significativo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, dichiara di non comprendere quali siano le ragioni per negare l'accesso digitale alla suddetta documentazione da parte degli aspiranti avvocati, che ottimizzerebbe altresì il lavoro delle amministrazioni interessate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 1.24, volto a prevenire quanto avvenuto con la riforma dell'esame di abilitazione del 2012 – oggetto di proroga per ben tredici anni – attraverso la previsione di un rinvio della prima applicazione della disciplina contenuta nel provvedimento in esame, per dare a tutti i soggetti istituzionali interessati il tempo di prepararsi adeguatamente all'attuazione della nuova riforma.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.24.

Pag. 39

  Riccardo DE CORATO, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Boschi 1.25; s'intende vi abbia rinunciato.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra gli identici emendamenti Gianassi 1.26 e Zaratti 1.28, che dispongono – a suo giudizio in modo del tutto ragionevole – una sorta di «clausola di opzione» a tutela degli aspiranti avvocati che si siano preparati a sostenere un esame di abilitazione diverso da quello che, nel giro di pochi mesi, sarebbero chiamati a sostenere, dato che il provvedimento in esame non contempla una disciplina transitoria.
  Ritiene, pertanto, che sia stato un errore esprimere un parere contrario sulle citate proposte emendative, che a suo avviso potevano essere oggetto di una eventuale riformulazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 1.26 e Zaratti 1.28 e l'emendamento Giuliano 1.29.

  Riccardo DE CORATO, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Boschi 2.1; s'intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 2.2.

  Riccardo DE CORATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 2.3; s'intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.4.

  Riccardo DE CORATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 2.5; s'intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.6.

  Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive gli emendamenti Zaratti 2.7 e 2.8.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 2.7 e 2.8 e Bonafè 2.9.

  Matteo MAURI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Boschi 2.11 e ne illustra il contenuto. Evidenzia, in particolare, come tale proposta emendativa sia volta a favorire la trasparenza rispetto alla gestione governativa di ingenti risorse pubbliche, a beneficio dell'opinione pubblica e del Parlamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 2.11, Cafiero De Raho 3.1, Gianassi 3.2, Cafiero De Raho 3.3, Bonafè 3.4, Ascari 3.5 e 3.6.

  Riccardo DE CORATO, presidente, prende atto dell'assenza della presentatrice dell'emendamento Boschi 4.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Giuliano 4.2, fa presente che esso, al fine di poter consentire una piena comprensione della reale efficacia del decreto in esame sul sistema giudiziario, prevede che entro il 30 giugno 2027 il Consiglio superiore della magistratura trasmetta al Ministro della giustizia e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento in esame, con particolare riguardo alla funzionalità, alla mobilità e all'organizzazione degli uffici giudiziari.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 4.2 e D'Orso 5.1.

  Riccardo DE CORATO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamentoPag. 40 Zaratti 5.3; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 5.2, ricorda che l'articolo 5 del provvedimento in esame è volto al potenziamento della magistratura onoraria, introducendo disposizioni relative all'organizzazione degli uffici del Giudice di pace.
  A tale riguardo, chiarisce che, a suo avviso, l'emendamento in esame è necessario all'effettivo funzionamento del processo civile telematico, prevedendo l'adozione, da parte del Ministero della giustizia, di un piano di adeguamento delle infrastrutture di connettività digitale degli uffici del Giudice di pace.
  In conclusione, sottolinea la necessità di prevedere risorse adeguate a sostenere realmente la digitalizzazione delle amministrazioni del settore giudiziario.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 5.2, pur condividendo l'obiettivo del decreto in esame di attribuire rilevanti funzioni agli uffici del Giudice di pace in una logica di efficientamento del sistema giudiziario, sottolinea la scarsa capacità delle dotazioni strumentali delle amministrazioni dei tribunali di far fronte alle esigenze concrete e, dunque, di raggiungere il testé ricordato obiettivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 5.2.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 5.4 a sua prima firma, chiarisce come esso sia volto a sanare le disparità di trattamento tra i magistrati onorari entrati in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 e quelli confermati che abbiano optato per il regime di esercizio non esclusivo delle funzioni. A tale riguardo, l'emendamento in esame prevede, infatti, l'equiparazione del trattamento economico tra le figure testé ricordate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 5.4, D'Orso 5.5, 5.6 e 5.7.

  Riccardo DE CORATO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 6.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 6.2 e 6.3.

  Riccardo DE CORATO, presidente, prende atto dell'assenza della presentatrice dell'emendamento Boschi 6.4; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 6.5 e 6.6.

  Riccardo DE CORATO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Zaratti 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 6.06.

  Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ascari 8.1 e rileva che tale emendamento si colloca nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale amministrativo e degli addetti all'Ufficio per il processo in materia di trasformazione digitale e sicurezza informatica.
  A tal proposito, ricorda che il Governo e l'attuale maggioranza hanno più volte modificato, tra l'altro, il codice penale. A suo avviso, prevedere programmi di formazione permanente – come quelli proposti dall'emendamento in esame – sarebbe coerente con tale intensa attività normativa svolta in materia penale. Dichiara che si sarebbe aspettato, quindi, un atteggiamento di apertura su tale punto e che le spese relative a tali iniziative di formazione andrebbero considerate un investimento piuttosto che un costo.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ascari 8.1, sottolinea che si tratta di una proposta molto pertinente e opportuna. Condivide quanto osservato dal collega Mauri, in relazione all'esigenza di formazione connessa alle recenti modifichePag. 41 in materia penale, e aggiunge che tale esigenza emerge anche per quanto attiene alla trasformazione digitale, ambito su cui sia la società stessa, che i vincoli del PNRR, impongono che i soggetti coinvolti abbiano le competenze necessarie per un corretto utilizzo degli strumenti digitali.
  Evidenzia che con tale emendamento si prevedono anche le risorse finanziarie per un'effettiva attuazione di quanto proposto, ribadendo come invece interventi normativi non sorretti da adeguati stanziamenti non abbiano alcuna utilità.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 8.1.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ascari 8.2, sostiene che esso, pur non essendo stato presentato dal suo gruppo, è pienamente condivisibile, in quanto è preordinato a garantire la trasparenza e l'efficienza della concreta applicazione delle disposizioni relative al potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia, e perciò dovrebbe godere dell'appoggio della maggioranza e del Governo.
  Evidenzia, quindi, che al fine di ottimizzare e migliorare l'impostazione di fondo del provvedimento, l'emendamento in analisi prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette disposizioni in materia di digitalizzazione, indicando gli interventi realizzati, le risorse impegnate e quelle ancora disponibili, il grado di avanzamento della digitalizzazione e della sicurezza informatica degli uffici e le eventuali criticità riscontrate.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 8.2, ripercorre il contenuto dell'articolo 8 del decreto in esame, che stanzia consistenti risorse dal 2026 al 2034 al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. Con la proposta emendativa in esame si prevede l'obbligo per il Ministro della giustizia di trasmettere annualmente una relazione alle Camere al fine di rendere conto delle modalità concrete di utilizzo delle predette risorse.
  Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni di chiusura del Governo e della maggioranza su tale punto, prendendo atto della mancata condivisione delle esigenze di trasparenza sottese alla proposta emendativa in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 8.2.

  Riccardo DE CORATO, presidente, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 9 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 21.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 720 del 30 luglio 2026:

   a pagina 22, prima colonna, alla quattordicesima riga, sopprimere la parola: «(FDI)»;

   a pagina 23, prima colonna, dopo la quinta riga, aggiungere la seguente: «La Commissione inizia l'esame del provvedimento»;

   a pagina 24, prima colonna, alla diciassettesima riga, sostituire la parola: «Segnalo» con la seguente: «Segnala»;

   a pagina 24, prima colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire la parola: «Passo» con la seguente: «Passa»;

   a pagina 24, seconda colonna, alla quarantaduesima riga, sostituire le parole: «Mi soffermo» con le seguenti: «Si sofferma».