SEDE CONSULTIVA
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di domani e che, pertanto, la Commissione di merito ha chiesto di ricevere oggi stesso i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, in considerazione dei tempi ristretti di esame, chiede alla presidenza di essere autorizzata a depositare la relazione introduttiva sul provvedimento, specificando che essa, nelle ultime ore, è già stata messa a disposizione dei colleghi della Commissione tramite la sua pubblicazione sull'applicativo Geocom.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la relazione introduttiva sia svolta oralmente e non solo depositata. Sottolinea, infatti, come questa sia la prima occasione per la Commissione di confrontarsi sul testo del provvedimento, che certamente presenta una serie di profili di notevole interesse per la Commissione medesima.
A tal proposito, ritiene quanto meno anomalo che il provvedimento – recante in buona parte misure in materia di giustizia – sia stato assegnato in sede referente alla Pag. 117sola Commissione I Affari costituzionali e non, invece, alle Commissioni riunite I e II.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda di aver egli stesso comunicato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presumibile assegnazione alle Commissioni riunite, tuttavia basata sulla sola considerazione che ciò era avvenuto al Senato.
Ritiene che occorra semplicemente prendere atto che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni permanenti compete alla Presidenza della Camera.
Comprendendo il senso della richiesta della collega D'Orso, invita quindi la relatrice a procedere allo svolgimento della relazione introduttiva.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, fa presente che la sua relazione si soffermerà principalmente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, il primo dei due capi di cui è composto il decreto (articoli da 1 a 9) riguarda disposizioni urgenti in materia di giustizia.
Preliminarmente, sottolinea che il Senato, in sede di conversione del decreto-legge, non ha apportato modifiche al testo originario.
Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 introduce una nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, applicabile già alla sessione 2026, con contestuale abrogazione delle previgenti disposizioni della legge professionale n. 247 del 2012.
L'esame è ricondotto a un unico modello selettivo, composto da due prove scritte e da una prova orale.
Le prove scritte consistono nella redazione di un parere motivato su di una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale su un caso pratico proposto tra le medesime materie, sempre a scelta del candidato. Nel corso degli scritti è consentita unicamente la consultazione dei codici annotati con la giurisprudenza.
La prova orale si svolge come colloquio e si articola nella soluzione di un caso pratico di carattere sostanziale e processuale in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, penale e amministrativo.
Inoltre, sempre nell'ambito della prova orale, è prevista la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione europea o tributario, a scelta del candidato;
Infine, è prevista la risposta ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Resta ferma la composizione mista della commissione centrale e delle sottocommissioni distrettuali, formate da avvocati cassazionisti, magistrati e professori universitari o ricercatori. Vengono, inoltre, esplicitamente indicati i criteri di valutazione delle prove.
Con riguardo alla disciplina dell'esame di accesso alla professione forense, si ricorda che è stata ormai approvata definitivamente – ed è in corso di pubblicazione – la legge di delega per la riforma dell'ordinamento forense che, all'articolo 2, lettera bb), detta i principi e i criteri direttivi concernenti la riforma di tale esame.
La disciplina in esame è conforme ai suddetti principi e criteri direttivi quanto alle prove scritte e alla prova orale e con l'unica differenza che, nella delega si prevede che tra le possibili le materie oggetto di uno dei tre quesiti figura il diritto internazionale privato e processuale e il diritto ecclesiastico.
L'articolo 2 detta misure urgenti di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi europei e per la risoluzione di procedure di infrazione operando su due fronti: la stabilità delle misure cautelari in materia di proprietà intellettuale e i tempi di pagamento delle prestazioni connesse alle intercettazioni.
Con i commi 1 e 2 sono novellate le disposizioni del codice della proprietà industrialePag. 118 e la legge sul diritto d'autore al fine di recepire i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-132/25. Per effetto delle citate novella, le misure cautelari in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore perdono efficacia ove il giudizio a cognizione piena non sia introdotto entro il termine perentorio assegnato dal giudice – o, in difetto, entro venti giorni lavorativi ovvero trentuno giorni di calendario – nonché in caso di estinzione del medesimo giudizio.
Conseguentemente, è soppresso il regime della cosiddetta «strumentalità attenuata», in forza del quale misure inibitorie e provvedimenti anticipatori conservavano efficacia a tempo indeterminato, anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito, dando luogo a una «stabilizzazione» ritenuta dal giudice europeo non compatibile con la direttiva 2004/48/CE.
Il comma 3 introduce una disciplina transitoria destinata a salvaguardare il legittimo affidamento di chi abbia conseguito la tutela cautelare prima dell'entrata in vigore del decreto.
Il comma 4 è, invece, diretto al superamento della procedura di infrazione n. 2021/4037, concernente i ritardi strutturali nei pagamenti per il noleggio degli apparati destinati alle intercettazioni telefoniche e ambientali. La norma riformula l'articolo 168-bis del testo unico delle spese di giustizia, prevedendo una scansione procedimentale abbreviata che obbliga il pubblico ministero ad adottare il decreto di liquidazione nel termine di trenta giorni dall'istanza dell'avente diritto.
Il comma 5 assicura l'effettività dell'intervento autorizzando, a copertura di tali indennizzi, la spesa di 1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027.
L'articolo 3 dispone un complesso di proroghe nel settore giustizia.
Il comma 1 novella l'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. legge Nordio), differendo al 28 febbraio 20207 l'efficacia delle disposizioni che attribuiscono al giudice per le indagini preliminari, in composizione collegiale, la competenza a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il precedente termine veniva a scadenza il 25 agosto 2026.
Nella relazione illustrativa si giustifica tale intervento alla luce della necessità di completamento della copertura degli organici presso i tribunali dei capoluoghi di distretto.
Il comma 2 sposta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale le intercettazioni sono effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Nella relazione illustrativa, tale rinvio è reputato indifferibile per portare a termine la migrazione e il consolidamento delle infrastrutture digitali in ambiente cloud, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione del PNRR.
Il comma 3, infine, rinvia di un ulteriore anno l'efficacia delle disposizioni istitutive del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la cui operatività è pertanto fissata al 17 ottobre 2027.
L'articolo 4 interviene sul periodo massimo di permanenza dei magistrati giudicanti nel medesimo ufficio o nelle medesime funzioni, disciplinato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006.
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per tutti i magistrati la cui permanenza massima nell'incarico scada anteriormente a tale data.
Il comma 2 modifica invece in via strutturale il regime ordinario, introducendo un meccanismo che permette di differire di dodici mesi le nuove assegnazioni quando i magistrati da trasferire per scadenza del termine superino un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro; in tali ipotesi il differimento riguarda in via prioritaria i magistrati con minore anzianità nelle funzioni o nella posizione ricoperta. È inoltre ridotto da sei a tre mesi il termine per la presentazione della domanda di trasferimento da parte dei magistrati interessati dalla scadenza.
L'articolo 5 apporta modifiche puntuali al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, al fine di rafforzare l'organizzazione degli uffici del giudice di pace e di garantire continuità alle riforme della magistratura onoraria.Pag. 119
La lettera a) del comma 1 novella l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, ampliando le attribuzioni del presidente del tribunale quale coordinatore dell'ufficio del giudice di pace del circondario: mentre la disciplina previgente ne circoscriveva i compiti alla vigilanza e alla sorveglianza, la nuova formulazione gli riconosce espressamente il potere di adottare ogni provvedimento occorrente ad assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio.
È altresì aggiunto il comma 1-bis, che abilita il presidente, sentito il dirigente amministrativo, a disporre l'applicazione temporanea di personale amministrativo tra il tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario, agevolando la gestione di situazioni di urgenza o di improvvisa scopertura di organico.
La lettera b) del comma 1 posticipa di un ulteriore anno – dal 31 ottobre 2026 al 31 ottobre 2027 – l'entrata in vigore delle disposizioni che estendono la competenza civile del giudice di pace alle controversie in materia di beni mobili di valore fino a 30.000 euro e al risarcimento del danno da circolazione stradale fino a 50.000 euro.
Nella relazione illustrativa si giustifica tale intervento con la necessità di evitare che un notevole trasferimento di contenzioso dai tribunali ordinari avvenga in assenza delle indispensabili condizioni di organico e delle necessarie determinazioni ministeriali.
L'articolo 6 reca disposizioni urgenti volte a potenziare la funzionalità dell'ufficio per il processo (UPP). L'innovazione di maggior rilievo consiste nell'estensione dell'ambito di operatività dell'ufficio anche ai tribunali per i minorenni, ai tribunali di sorveglianza e agli uffici di sorveglianza.
Quanto ai compiti degli addetti, è previsto che il personale stabilizzato sia impiegato, in via ordinaria, in attività di supporto diretto al magistrato, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione di bozze di provvedimenti; l'assegnazione ad altri compiti di supporto all'ufficio è ammessa soltanto in ipotesi di urgente e comprovata necessità, al fine di non disperdere la professionalità specifica acquisita nel tempo dagli addetti.
L'articolo 7 modifica la disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, intervenendo sull'articolo 5-sexies della cosiddetta «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001).
La disposizione posticipa al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione occorrente al pagamento degli indennizzi in favore dei creditori di somme liquidate nel corso del 2022, per i quali, in assenza dell'intervento, la decadenza si sarebbe perfezionata l'8 agosto 2026. Il decreto uniforma dunque i termini decadenziali per l'intera platea gestita dal sistema PintoPaga, evitando – come si evince dalla relazione illustrativa – che un numero rilevante di soggetti perda il diritto al pagamento per mancata conoscenza del nuovo adempimento procedimentale.
L'articolo 8 stanzia risorse per la prosecuzione della digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia.
L'articolo 9 interviene in materia di responsabilità professionale dei notai, prevedendo che – fermo restando il vigente termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di conoscibilità del danno – l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non sia più esperibile qualora siano decorsi 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione.
Nel Capo II, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, si segnala che l'articolo 12 disciplina il fermo dello straniero per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac.
Al riguardo, la procedura prevede che l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero della durata massima di 72 ore, da comunicare al procuratore della Repubblica e con convalida del giudice di pacePag. 120
Inoltre il medesimo articolo 12 modifica la disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento. Prevede inoltre risorse per il patrocinio a spese dello Stato degli stranieri coinvolti nei procedimenti.
L'articolo 14 amplia le competenze delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, attribuendo loro i procedimenti relativi alla convalida e proroga del trattenimento dei richiedenti asilo, alle misure alternative al trattenimento e ai reclami contro specifici provvedimenti prefettizi. Si stabilisce che tali sezioni giudichino sempre in composizione monocratica.
L'articolo 16 istituisce un apposito ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, finalizzato ad accelerare la definizione dei ricorsi contro le decisioni sulle domande di protezione internazionale. È disciplinata la composizione di tali uffici, a ciascuno dei quali sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei suddetti procedimenti, sulla base di criteri stabiliti dal provvedimento di assegnazione, e ai quali è assicurata altresì un'adeguata formazione nelle materie relative alla protezione internazionale. La norma prevede inoltre il rafforzamento dell'ufficio per il processo mediante la proroga di contratti del personale di supporto.
Infine, l'articolo 17 stabilisce che la disciplina previgente si applica ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati in data anteriore al 12 giugno 2026. Tuttavia, il tribunale decide in composizione monocratica in tutti i procedimenti.
Tanto premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto nettamente contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice. Motiva tale contrarietà con ragioni sia di metodo sia di merito.
Quanto alle prime, stigmatizza la prassi – che teme vada sempre più consolidandosi – di svolgere ed esaurire l'esame di un provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta. Tale metodo di lavoro, sempre censurabile, diventa del tutto inaccettabile quando sia all'attenzione della Commissione un provvedimento di così forte impatto.
Inoltre, esprime forti critiche sul veicolo normativo prescelto: si tratta, a suo avviso, di un decreto-legge fortemente eterogeneo, che unisce disposizioni prive di una ratio comune, per molte delle quali è difficile riconoscere la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.
Quanto alle argomentazioni di merito, sottolinea in primo luogo come con il provvedimento in esame il Governo si sia trovato a dover rimediare ad alcune disfunzioni della giustizia che sono state create dalle sue stesse riforme degli ultimi anni.
Si riferisce, in particolare, all'articolo 3, che differisce l'efficacia delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'esame delle misure cautelari custodiali. Una misura che il suo gruppo, già al momento della sua presentazione, al di là delle valutazioni di merito, ha denunciato come difficilmente realizzabile allo stato attuale e in assenza di significativi aumenti delle piante organiche, e che diviene del tutto impraticabile nei tribunali piccoli e medi, nei quali la costituzione dei collegi sarebbe resa estremamente difficile dalla disciplina in materia di incompatibilità.
Inoltre, con riferimento alla disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, ricorda di aver più volte rilevato le difficoltà che avrebbero potuto incontrare i candidati nelle more del completamento della riforma dell'ordinamento forense. È da tempo chiaro, infatti, che tale riforma non avrebbe potuto vedere la luce in tempi compatibili con la sessione d'esame di quest'anno. Eppure, a fronte di questa situazione, con il presente provvedimento, il Governo invece di confermare le modalità di esame degli ultimi anni – che pure Pag. 121avevano dato buona prova – decide di prevedere una nuova disciplina che verosimilmente sarà adottata solamente per la prossima sessione e che evidentemente danneggia coloro i quali hanno già iniziato la preparazione dell'esame, nell'aspettativa che esso fosse confermato come negli anni precedenti.
Infine, preferisce non soffermarsi, in quanto non di stretta competenza della Commissione, sulle modalità di recepimento del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, che si limita in questa sede a denunciare come assolutamente disastroso.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.
Condivide con la collega D'Orso le problematiche sollevate in ordine alle modalità di lavoro. Evidenzia, infatti, come alla Commissione sia ora richiesto di esprimere un parere sul provvedimento solo pochi minuti dopo averne avviato l'esame. Ancor di più, critica la scelta stessa di adottare un decreto-legge sulle materie afferenti alla giustizia, sulle quali occorrerebbe sempre optare per il procedimento legislativo ordinario. Tale scelta è oltretutto aggravata dalla già nota intenzione del Governo di porre in Assemblea la questione di fiducia, dopo averlo fatto già in prima lettura al Senato.
Tale iter, di fatto, impedirà di modificare, anche in minima parte, il testo del decreto in sede di sua conversione e ciò nonostante nel corso dell'esame presso il Senato fossero state presentate proposte emendative anche da parte di esponenti della maggioranza.
È il caso, ad esempio, delle norme che disciplinano la prossima sessione di esame per l'abilitazione alla professione forense, rispetto alle quali la maggioranza sembrava fortunatamente intenzionata ad ascoltare le forti critiche provenienti dai soggetti interessati. Auspica che il rappresentante del Governo possa, già in questa fase di esame, fornire delucidazioni e, in particolare, chiarire se sia intenzione dell'Esecutivo intervenire successivamente a stretto giro su questa disciplina.
In ordine alla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari, si compiace del fatto che il Ministro Nordio, dopo aver dimostrato in più occasioni di esserne estremamente convinto al punto di farne quasi una battaglia personale, ha dovuto infine riconoscere che aveva ragione il Partito Democratico nel denunciarne fin da subito la sua difficile attuazione.
Infine, sottolinea che il provvedimento, nel limitarsi al mero rinvio della costituzione dei nuovi tribunali per le persone, i minori e la famiglia, non propone alcuna soluzione al problema della giustizia minorile. Si tratta di un settore che vive una gravissima carenza di personale di magistrati e di operatori, che è stata tragicamente peggiorata dalle politiche repressive di questo Governo che – tra tutte il decreto Caivano – di fronte al problema delle devianze giovanili conoscono solamente la risposta carceraria. Anche su questo auspica che il Governo comunichi eventuali iniziative da assumere il prima possibile
Devis DORI (AVS) dichiara il voto convintamente contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere della relatrice. Evidenzia, infatti, come il decreto-legge contenga un insieme di norme varie e non armonizzate e ciò, evidentemente, in totale contrasto con il requisito dell'omogeneità dei decreti-legge.
Riservandosi di intervenire puntualmente nel prosieguo dell'esame in Assemblea su ciascuna delle numerose criticità, si concentra in questa sede sulla disciplina contenuta all'articolo 1 circa le modalità di svolgimento del prossimo esame di abilitazione alla professione forense.
In particolare, definisce tale disciplina come un «forte schiaffo» per tutti quei praticanti avvocati che, confidando nella riproposizione delle modalità di esame degli ultimi anni, prorogata di anno in anno, hanno affrontato un certo studio e una certa preparazione. Costoro si trovano ora, a distanza di pochi mesi dallo svolgimento delle prove, a dover fare i conti con nuove modalità di esame e ciò, evidentemente, Pag. 122costituisce un danno illegittimo o, quanto meno, un pessimo esempio di legislazione.
Ciro MASCHIO, presidente, condivide le valutazioni espresse dai colleghi in ordine alla delicatezza della disciplina in esame e si dichiara convinto che saranno tematiche oggetto di attenzione della Commissione anche nei prossimi mesi.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
DL 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 3045 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 30 luglio scorso il relatore, Palombi, ha svolto la relazione introduttiva.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.