SEDE REFERENTE
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.
La seduta comincia alle 12.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2026.
Maria Cristina CARETTA, presidente, avverte, che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.6, di cui è cofirmatario, ne richiama la finalità, ovvero sostituire integralmente l'articolo 1 del testo base, che modifica il titolo della legge n. 157 del 1992, includendovi il riferimento al rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.
Si tratta di un importante riferimento perché – ricorda – l'articolo 9 della Costituzione è stato modificato nel 2022 per affermare con forza la centralità della tutela dell'ambiente, anche in una prospettiva intergenerazionale, garantendo, al tempo stesso, che lo Stato e non le singole regioni si chiamato a svolgere un ruolo centrale nella tutela e conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. In riferimento a ciò ritiene inaccettabile che vi sia un numero di piani faunistici venatori pari al numero delle stesse regioni italiane!
Stigmatizza, infine, il mancato coinvolgimento nella predisposizione del provvedimento in esame delle associazioni ambientaliste e faunistico venatorie, contrariamentePag. 196 a quanto accadde nel 1992 con l'approvazione della legge n. 157.
Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.6, di cui è cofirmataria, ricorda che quest'ultimo è finalizzato a prevedere che la legge che disciplina la tutela della fauna e che regola l'attività venatoria sia pienamente coerente con l'attuale quadro costituzionale.
Nel ricordare che, con la riforma costituzionale del 2022, è stato inserito tra i principi fondamentali della Carta costituzionale la tutela dell'ambiente e della biodiversità, rimarca come l'articolo 1 del testo in esame introduca la nozione di «gestione» della fauna selvatica, anteponendola a quella della «tutela». Questo rappresenta una radicale modifica valoriale, in quanto attribuisce la primazia alla gestione ed allo sfruttamento del patrimonio di fauna selvatica, a dispetto di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, che all'articolo 1, nel testo attualmente vigente, la definisce «patrimonio indisponibile dello Stato».
Sottolinea, quindi, come il richiamo nel titolo di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione serve proprio per contrastare un intervento normativo, come quello in esame, che contrasta con la tutela dell'ambiente ed assegna alle «tradizioni» un ruolo che giustifica l'ampliamento dell'esercizio venatorio.
Infine, richiama le riflessioni del professor Paolo Maddalena, Vicepresidente emerito della Corte costituzionale e insigne giurista, secondo il quale il provvedimento all'esame di questa Commissione è in palese contrasto con la Costituzione, in quanto amplia le aree e le specie cacciabili, allunga i tempi del calendario venatorio ed elimina i limiti attualmente vigenti sull'uso dei richiami vivi.
Carmen DI LAURO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.6, cui è cofirmataria, ricorda che esso mira, sostituendo il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad introdurre il riferimento all'articolo 9 della Costituzione.
Si tratta di un importante riferimento che consente di ampliare lo stesso concetto di responsabilità pubblica. Ricorda, infatti, come la portata normativa dell'articolo 9 della Costituzione si traduca in una chiara indicazione al legislatore ordinario ad adottare scelte che guardino, con lungimiranza, alla preservazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, al fine di tramandare tale patrimonio alle nuove generazioni. Sottolinea, quindi, come ciò rappresenti un monito alla politica affinché non limiti l'orizzonte delle proprie azioni alla immediatezza del presente.
Osserva, altresì, come la protezione del predetto patrimonio, così come la scelta di destinare risorse adeguate alla ricerca, debbano essere concepite come un investimento volto a migliorare la qualità della vita della collettività e, in prospettiva, delle nuove generazioni.
Evidenzia, altresì, come la sopracitata disposizione della Costituzione, nel presidiare la tutela del patrimonio del Paese, non costringa in alcun modo il decisore pubblico ad attestarsi su posizioni di sostanziale immobilismo, richiedendo, di converso, che il dinamismo impresso dallo sviluppo della società si esprima in equilibrio rispetto alla necessità di salvaguardare i diritti e tutelare le vita.
Ritiene, quindi, che i princìpi sanciti dall'articolo 9 assumano una valenza estremamente attuale, in quanto esprimono una visione del Paese incentrata sull'idea che la bellezza sia un valore che richiede un'assunzione di responsabilità ai fini della sua tutela e promozione. Sottolinea, ancora, come il patrimonio culturale e di conoscenze che permea il tessuto civile e sociale rappresenti un bene pubblico di straordinario significato; il compito principale di chi è chiamato governare una comunità – sottolinea – deve pertanto essere quello di custodirlo e preservarlo per le future generazioni.
Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.6, evidenzia come tale proposta emendativa abbia il merito di richiamare il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione che, a suo dire, non si limita ad una enunciazione di principio, ma presenta una valenza e un Pag. 197significato sostanziali nell'orientare le scelte del legislatore.
Ricorda, al riguardo, i diversi episodi di maltrattamento di animali di cui si è avuto notizia in questi ultimi mesi, evidenziando, in merito, come solo negli ultimi anni e con estrema fatica si sia andata consolidata nel tessuto sociale una sempre maggiore sensibilità nei riguardi degli animali. Richiama sul tema la massima, attribuita a Mahatma Gandhi, secondo cui la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali.
Segnala, in particolare, come, al fine di legittimare la pratica venatoria, si sia associata la figura del cacciatore a quella di un «bioregolatore», prospettazione che costituisce, in vero, a suo giudizio, un mero artificio, volto semplicemente a conferire un certo grado di legittimazione all'attività di caccia senza che questa abbia nulla a che fare con la determinazione dell'equilibrio dell'ecosistema.
Sul punto ritiene che, diversamente dall'impostazione politica della maggioranza e del Governo, l'esercizio dell'attività venatoria andrebbe invece circoscritta in modo significativo, anche in considerazione del fatto che la stessa rappresenta profili di indubbio pericolo anche per l'uomo.
Purtroppo – ribadisce – la scelta di promuovere l'attività venatoria, nonostante quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione, è solo il frutto di scelte volte alla tutela di interessi di natura economica portati avanti da taluni specifici gruppi di interesse.
Sottolinea, pertanto, come il ruolo di bioregolatore sia già svolto in natura dagli animali stessi, ricordando, tra l'altro, la presenza in Italia di 3.500 lupi, esemplari che, in quanto predatori, hanno un ruolo centrale in chiave di regolazione dell'equilibrio della fauna selvatica.
Ribadisce, infine, come da parte del proprio gruppo di appartenenza verrà portata avanti con determinazione una battaglia per contrastare gli interventi normativi di cui si propone l'adozione.
La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 1.6.
Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario, sottolinea come la predetta proposta emendativa intenda sostituire l'articolo 1 della proposta di legge in discussione, operando una riscrittura del titolo della legge n. 157 del 1992 in modo da richiamare il riconoscimento del diritto alla vita, alla libertà e alla dignità della fauna selvatica omeoterma.
Ricorda, pertanto, come tra gli animali più colpiti dalla pratica venatoria figurino numerose specie di uccelli.
Segnala, sul punto, come da più parti sia stato sottolineato che la diffusione di alcune specie animali come quella dei piccioni sia annoverata tra le cause principali dell'imperversare della sporcizia nei contesti urbani e del rischio di sviluppo di malattie anche tra gli esseri umani.
Considera, quindi, essenziale che sia ribadito oltre che nel dibattito pubblico anche nel linguaggio normativo la necessità di tutelare il diritto alla vita e alla libertà delle specie animali, che non devono più poter essere uccise per attività di carattere meramente ludico. Aggiunge, ancora, come il tema in questione ponga in evidenza il confronto tra due diverse concezioni del rapporto tra l'uomo e il resto dell'ecosistema animale, dove il primo viene ancora visto come dominatore del resto dell'ecosistema.
Conclude evidenziando come, nel momento in cui entrano in gioco taluni valori fondamentali, quali la tutela della vita e della libertà di tutte le specie, sarebbe opportuno agire con equilibrio e cautela, individuando, quale parametro di riferimento, la ricerca soluzioni equilibrate basate sul più ampio consenso possibile.
Alessandro CARAMIELLO (M5S), nel chiedere ai presentatori di poter sottoscrivere l'emendamento Borrelli 1.7, concorda con la riscrittura dell'articolo 1 della proposta di legge in questione operata dalla proposta emendativa, in quanto focalizzata sulla necessità di tutelare il diritto alla vita e alla libertà della fauna selvatica omeoterma.
Ricorda come dal 1992 ad oggi il numero di licenze di caccia rilasciate abbia conosciuto una diminuzione significativa e che si sia registrata nell'opinione pubblica Pag. 198una notevole evoluzione del modo con cui la caccia sia percepita. Difficilmente, rileva, essa può ancora essere giustificata per ragioni di mero carattere ludico.
Rammenta che l'equilibrio dell'ecosistema già prevede la presenza di animali bioregolatori, che proprio per questo richiedono di essere difesi, ritenendo, pertanto, che la gestione di eventuali problematiche legate alla eccessiva diffusione di talune specie animali vada affrontata seguendo un approccio fondato su protocolli scientifici adeguati. Le soluzioni, invece, proposte con il provvedimento in esame sono totalmente inadeguate ed incapaci di affrontare adeguatamente la questione relativa all'equilibrio tra la fauna selvatica e l'uomo.
Ricorda, peraltro, come, con riferimento al testo in esame, siano state presentate diverse proposte emendative, il cui contenuto giudica condivisibile, da parte di esponenti di Forza Italia e che alcune associazioni faunistico-venatorie hanno espresso contrarietà alla proposta di modifica della legge n. 157 del 1992 all'esame della Commissione.
Carmen DI LAURO (M5S), nel chiedere ai presentatori di poter sottoscrivere l'emendamento Borrelli 1.7, muove le proprie riflessioni domandandosi quale sia il valore che attribuiamo alla vita. A seconda delle risposte, ritiene che vi saranno soluzioni legislative diverse, più o meno rispettose di tale fondamentale valore.
Ricorda, inoltre, che, con la riforma costituzionale del 2022, per la prima volta, con un cambiamento radicale di paradigma, gli animali sono divenuti oggetto di tutela costituzionale.
Sottolinea in particolare il valore del principio di libertà, la cui limitazione determina una riduzione di biodiversità, insieme con quello di dignità degli animali che non è un concetto «ideologico», considerato ormai pacifico e scientificamente provato che essi sono dotati di capacità cognitive complesse.
Richiama in particolare una citazione del filosofo Jeremy Bentham, il quale si chiedeva se gli animali potessero soffrire; in caso affermativo, riteneva evidente che la sofferenza non potesse essere ignorata.
Ricorda, infine, come la caccia non possa essere giustificata in relazione alle «tradizioni» in quanto non tutte le tradizioni, alla luce delle evoluzioni della società e dell'etica, sono accettabili.
Susanna CHERCHI (M5S), nel chiedere ai presentatori di poter sottoscrivere l'emendamento Borrelli 1.7, afferma che il previsto riconoscimento del diritto alla vita e del diritto alla libertà riguarda la fauna selvatica ma anche le persone alle quali questi diritti rischiano di essere sottratti, perché i boschi e le montagne diventerebbero una sorta di zona preclusa alle persone «normali», ossia quelle che sentono il bisogno e la voglia di stare in mezzo alla natura senza la smania di uccidere.
Sviluppa alcune considerazioni sulla evidente pericolosità dell'attività venatoria, in particolare per le persone diverse da quelli che la praticano: a tal proposito, richiama il dato complessivo che è quello che registra, dal 2007 al 2025, 462 morti, con una media di 26 morti all'anno.
Rimarca, infine, l'argomento dell'empatia degli animali con gli esseri umani e ricorda che gli animali hanno addirittura capacità intellettive, citando, ad esempio, il caso del polpo.
La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 1.7.
Maria Cristina CARETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 4 agosto 2026.
La seduta termina alle 13.25.
COMITATO DEI NOVE
Lunedì 3 agosto 2026.
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Emendamenti C. 2670-A.
Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.