SEDE CONSULTIVA
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barelli.
La seduta comincia alle 13.50.
Sull'ordine dei lavori.
Maria Anna MADIA (IV-CR) osserva che, a causa di un ritardo nell'avvio della seduta della Commissione e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea previsto tra soli nove minuti, risulta impossibile esaminare i punti all'ordine del giorno della Commissione della seduta odierna. Invita pertanto a una riflessione sull'opportunità di svolgere la seduta, evidenziando come l'esiguo tempo a disposizione impedisca lo svolgimento delle attività che si sarebbero potute concludere qualora la Commissione fosse iniziata all'orario stabilito.
Piero DE LUCA (PD-IDP), unendosi alle considerazioni svolte dalla collega Madia, chiede il rinvio della seduta per le medesime ragioni, sottolineando come l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea non consenta di dedicare il tempo necessario all'esame di atti di primaria rilevanza. Evidenzia l'opportunità che i componenti della Commissione possano disporre, in particolare, per tempo del testo del parere relativo all'atto del Governo n. 418 per valutarlo adeguatamente, rimarcando la necessità di rispettare i passaggi formali previsti e di procedere al deposito del testo che sarà posto in votazione nei termini regolamentari.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE) fa presente che la maggioranza è pronta a procedere nei lavori e che l'unico elemento in discussione riguarda una riformulazione della proposta di parere sull'Atto del Governo n. 418, da lei elaborata, volta a migliorare il testo alla luce della disciplina costituzionale e nazionale. A tal fine, si dichiara pronta a formulare una modesta variazione della predetta proposta di parere che consenta di superare ogni polemica, che illustra brevemente. Ritiene che tale modifica sia idonea a risolvere le problematiche sollevate.
Piero DE LUCA (PD-IDP) ribadisce la necessità di garantire un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, avvertendo che le dinamiche o le eventuali divisioni interne alla maggioranza non devono incidere negativamente sulle attività dell'organo parlamentare, e rivendicando il diritto dei gruppi di opposizione di prendere visione per tempo del nuovo testo di parere.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, alla luce dell'orientamento maggioritario Pag. 201della Commissione, ritiene di procedere con la trattazione dei numerosi punti previsti all'ordine del giorno della seduta odierna, considerata anche l'esigenza di rendere i pareri nei termini temporali richiesti dalle rispettive Commissioni di merito.
DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, illustra il disegno di legge C. 3053, recante conversione in legge del decreto-legge n. 100 del 2026, in materia di giustizia e di prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea il 14 maggio 2024. Evidenzia che il decreto-legge è stato presentato al Senato, che ne ha approvato il disegno di legge di conversione il 30 luglio 2026 senza apportarvi modificazioni. Per cinque dei dieci atti legislativi che compongono il Patto — la direttiva sull'accoglienza e i regolamenti sulle procedure di asilo, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, sugli accertamenti alle frontiere esterne e sull'Eurodac — il termine per il recepimento o l'attuazione nell'ordinamento nazionale è scaduto proprio il 12 giugno scorso, data di adozione del decreto-legge in esame.
Rammenta che il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo ha impresso una profonda riforma alle politiche dell'Unione in materia di gestione dei flussi migratori e di accoglienza, superando il previgente assetto ordinamentale incentrato sul cosiddetto «regolamento Dublino III».
L'articolato pacchetto normativo, composto da una direttiva e nove regolamenti, persegue tre direttrici fondamentali: l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di frontiera, l'introduzione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria e la definizione di un quadro strutturato per la gestione delle situazioni di crisi. A completamento del quadro delle fonti eurounitarie, oltre alla direttiva e ai quattro regolamenti il cui termine per il recepimento o l'attuazione è scaduto il 12 giugno, il Patto si compone del regolamento (UE) 2024/1347 in materia di qualifiche, del regolamento (UE) 2024/1350 sul reinsediamento, del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, del regolamento (UE) 2024/1352 recante modifiche volte ad assicurare la coerenza riguardo agli accertamenti alle frontiere e, infine, del regolamento (UE) 2024/1359 volto a disciplinare le situazioni di crisi e di forza maggiore.
In merito al recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, ricorda che, nella relazione illustrativa, il Governo precisa che il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario allo scopo di adottare, prima della scadenza del citato termine di recepimento e attuazione, le disposizioni idonee ad assicurare una prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e che, pertanto, il decreto non esaurisce gli ulteriori interventi normativi necessari alla sua completa attuazione.
Sul punto, richiama la Comunicazione della Commissione europea sullo stato di avanzamento nell'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, COM(2026) 196, dell'8 maggio 2026, nella quale si sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune ancora esistenti, con particolare attenzione alle procedure e alle infrastrutture indispensabili per il pieno funzionamento del Patto. Come indica la Comunicazione, le principali riforme nazionali, che includono l'operatività del nuovo sistema Eurodac, l'avvio delle procedure obbligatorie di accertamento e di frontiera, la ridefinizione dei criteri di competenza in materia di asilo e i correlati adeguamenti normativi, avrebbero dovuto essere completate entro il mese di giugno 2026. Nella terza relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Patto, la Commissione europea ha riconosciuto i progressi compiuti dagli Stati membri, evidenziando al Pag. 202contempo la necessità di ulteriori sforzi, in particolare per rendere pienamente operativi Eurodac, le strutture e le procedure di frontiera, le misure contro la fuga e i movimenti secondari e le garanzie giuridiche previste dal nuovo quadro europeo.
Sottolinea inoltre che gli ulteriori interventi legislativi si renderanno necessari non soltanto per completare l'attuazione del Patto, ma anche per tenere conto dell'adozione di ulteriori atti normativi dell'Unione europea volti a rendere ulteriormente operativo, nonché a rafforzare e integrare, il quadro del Patto stesso.
Ricorda, al riguardo, la proposta di regolamento sui rimpatri, adottata in prima lettura dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026 recependo l'accordo definito con il Consiglio in seno al trilogo e in via di approvazione definitiva da parte del Consiglio. Il nuovo regolamento prevede infatti la creazione di un sistema comune europeo di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi presenti illegalmente nell'Unione, che imporrà un'ulteriore revisione del quadro normativo nazionale in materia, sul quale intervengono diverse disposizioni del decreto al nostro esame. Ricorda altresì, al riguardo, che su tale proposta questa Commissione ha adottato, l'11 giugno 2025, un documento recante valutazione conforme ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
Analogamente, occorrerà adeguare il quadro normativo e applicativo nazionale ai regolamenti (UE) 2026/463 e 2026/464, relativi rispettivamente al concetto di Paese terzo sicuro e all'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.
Rileva inoltre che potranno incidere sull'ulteriore adeguamento del quadro normativo nazionale — soprattutto con riferimento al nuovo regolamento sui rimpatri — anche gli esiti di alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
In particolare, sono state presentate lo scorso 23 aprile le conclusioni dell'Avvocato generale Emiliou nella causa C-414/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione relativamente alla convalida del trattenimento di due migranti trasferiti in Albania. L'Avvocato generale ha ritenuto che il diritto dell'Unione non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale che disponga il trattenimento in strutture ubicate in uno Stato terzo di un cittadino extra-UE soggetto a procedure di rimpatrio, a condizione che siano garantiti i diritti e le garanzie previsti dal diritto dell'Unione in materia di asilo e rimpatri, tra cui il diritto all'assistenza legale, alla vita familiare e all'accesso a un tempestivo riesame giurisdizionale.
Sulla stessa materia sono state presentate l'11 giugno scorso le conclusioni dell'Avvocata generale Medina nell'ambito di un procedimento aperto da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma in merito all'interpretazione della normativa dell'Unione vigente con riferimento al Protocollo Italia-Albania e della relativa normativa nazionale di attuazione, nelle cause riunite C-706/25 e C-707/25. Anche in tal caso, le conclusioni sostengono che gli Stati membri abbiano la facoltà di situare centri per il trattenimento al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione di assicurare il rispetto integrale delle condizioni e delle garanzie previste dal diritto dell'Unione nell'organizzazione e nella gestione di tali centri.
Segnala altresì, per la particolare rilevanza che assume ai fini delle competenze di questa Commissione, la causa C-553/24, avente ad oggetto l'annullamento del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, promossa per la prima volta da un Parlamento nazionale, su richiesta di una minoranza, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati. Nelle conclusioni presentate il 4 giugno 2026, l'Avvocato generale ha ritenuto fondate le ragioni di un intervento normativo a livello dell'Unione nella materia, rilevando che il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a confutare tale conclusione per violazione del principio di sussidiarietà.
Resta inteso che le conclusioni degli Avvocati generali non vincolano la Corte di giustizia, alla quale spetta la decisione definitiva sulle questioni richiamate.Pag. 203
In sostanza, risulta pienamente fondata la scelta del Governo di procedere con decreto-legge all'adozione di una prima serie di misure necessarie per la tempestiva attuazione del Patto europeo, demandando a una seconda fase il completamento dell'intervento organico di riforma della normativa nazionale in materia.
Ciò premesso, passa quindi all'esame dei contenuti del provvedimento. Per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 2 reca disposizioni urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo in modo puntuale sulla tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e sui tempi di pagamento delle spese di giustizia per le intercettazioni.
In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della tutela cautelare in materia di proprietà industriale, attraverso l'integrale riscrittura dell'articolo 132, comma 4, del Codice della proprietà industriale, stabilendo che, qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito dalla legge, ovvero venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, o si sia estinto successivamente al suo avvio, i provvedimenti cautelari siano dichiarati inefficaci qualora, entro trenta giorni, la parte destinataria presenti istanza per la relativa declaratoria.
Come si ricava dalla documentazione di supporto, tale intervento normativo è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 aprile 2026 relativa alla causa C-132/25, M.M. Ristorazione contro Villa Ramazzini, nella quale la Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/48/CE la prassi legislativa e interpretativa italiana della cosiddetta strumentalità attenuata, che consentiva ai provvedimenti cautelari anticipatori, come le inibitorie, di mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell'instaurazione di un giudizio di merito. La Corte ha stabilito che tali misure, pur nella loro natura anticipatoria, restano strumenti provvisori che non possono trasformarsi in provvedimenti definitivi senza un accertamento pieno, garantendo al convenuto il diritto di ottenerne la revoca qualora l'attore non promuova l'azione di merito.
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge modifica la disciplina della tutela cautelare nel settore del diritto d'autore, provvedendo alla sostituzione integrale del comma 4 dell'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si tratta di un intervento normativo volto a conformare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/48/CE, la cosiddetta direttiva Enforcement, che stabilisce un quadro normativo comune per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione europea, imponendo agli Stati membri di predisporre misure, procedure e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi, recependo anche in questo settore i medesimi principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza resa nella causa C-132/25.
Il comma 4 del medesimo articolo 2 interviene sul Testo unico delle spese di giustizia per risolvere la procedura di infrazione n. 2021/4037, relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La novella riformula l'articolo 168-bis del suddetto Testo unico al fine di accelerare e semplificare le procedure di liquidazione dei compensi dovuti per il noleggio delle apparecchiature e per i servizi funzionali alle intercettazioni telefoniche e ambientali, di cui all'articolo 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L'articolo 10, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, novella in più parti il decreto legislativo n. 142 del 2015, incidendo sui documenti rilasciati al richiedente, sulle restrizioni alla libera circolazione, sui presupposti e sulle modalità del trattenimento, sulle misure alternative allo stesso e sull'accesso all'attività lavorativa.Pag. 204
Nello specifico, la lettera a) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, introducendo una nuova disciplina dei documenti rilasciati allo straniero, che si articola lungo le diverse fasi della procedura di asilo. Al momento della registrazione della domanda, la questura o la polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo provvisorio che contiene la fotografia, le generalità dichiarate e il codice unico d'identità ottenuto tramite fotosegnalamento, valido ai fini del riconoscimento personale fino alla fase successiva. Nel caso in cui il richiedente sia trattenuto o detenuto, all'atto della formalizzazione della domanda la questura rilascia un apposito attestato nominativo idoneo all'identificazione, rimandando il rilascio del documento validato dalla prefettura alla fine del periodo di trattenimento. Una volta formalizzata la domanda, il richiedente riceve un documento validato dalla prefettura conforme ai requisiti dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1348, che ne attesta lo status e il diritto di soggiornare nel territorio nazionale. Viene inoltre prevista la possibilità per la questura di rilasciare un documento di viaggio straordinario, limitato nel tempo e nello scopo, unicamente in presenza di gravi ragioni umanitarie o motivi imperativi che richiedano la presenza dello straniero in un altro Stato.
La lettera b) modifica l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo del 2015, relativamente al domicilio del richiedente. La novella sostituisce il riferimento alla dichiarazione del richiedente in merito al proprio domicilio o residenza «da riportare nella domanda di protezione internazionale» con quello alla dichiarazione «resa al momento della registrazione della domanda», così da rispettare la nuova scansione procedimentale, che distingue tra presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
La lettera c), novellando il suddetto decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2024/1346, introduce il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, disposto dal prefetto, in casi specifici, nei confronti del richiedente protezione internazionale, anche con eventuale obbligo di segnalazione della presenza, nonché il relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e la disciplina del rischio di fuga. Rispetto alla conformità alla normativa europea, va segnalata la previsione contenuta nel comma 3 del nuovo articolo 5-quater, il quale stabilisce che la violazione del provvedimento di autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico e dell'eventuale obbligo di segnalazione possa essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, qualora continui a sussistere il rischio di fuga. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1346 appare limitare il presupposto del trattenimento in esame, ferma restando la sussistenza del rischio di fuga, al caso in cui il richiedente non abbia rispettato l'autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico, non contemplando invece l'ipotesi in cui il richiedente abbia violato l'obbligo di segnalazione. In proposito, ritiene di non formulare osservazioni, tenuto conto che la mancata segnalazione costituisce, a mio avviso, un elemento che può essere oggetto di valutazione e non comporta un automatismo.
La lettera d) modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, vengono ampliate le fattispecie di esclusione dal trattenimento, introducendo il divieto di disporre la misura sulla base della sola nazionalità del richiedente o per il mero assoggettamento alle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/1351. Contestualmente, si disciplina il rilascio dell'attestato nominativo in favore del richiedente trattenuto all'atto della formalizzazione della domanda. Sotto il profilo logistico, il novero delle strutture idonee al trattenimento viene esteso alle aree di frontiera designate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, mentre, sul piano sostanziale, si procede all'aggiornamento dei presupposti del trattenimento stesso, con specifico riferimento alla presentazione di una domanda reiterataPag. 205 in fase di esecuzione dell'allontanamento e alla ridefinizione dei criteri sintomatici del rischio di fuga, per i quali si opera un rinvio recettizio al nuovo articolo 5-sexies. Inoltre, il correlato obbligo informativo in capo alle autorità viene esteso anche ai doveri di collaborazione gravanti sullo straniero ai fini della sua identificazione. Infine, la novella introduce l'obbligo di motivazione espressa circa l'inapplicabilità delle misure alternative al trattenimento, devolvendo la competenza funzionale in materia di convalida e proroga dalla Corte d'appello al giudice territorialmente competente per la convalida del trattenimento e rimodulando il termine di proroga in termini di flessibilità e proporzionalità rispetto alla durata della specifica procedura applicata.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina il trattenimento del richiedente protezione internazionale nell'ambito della procedura di frontiera. In particolare, la disposizione adegua l'ordinamento interno alle prescrizioni dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, subordinando l'operatività della misura di limitazione della libertà personale alla previa verifica dell'inapplicabilità delle misure alternative al trattenimento di cui all'articolo 6-quater, ora introdotto nel medesimo decreto legislativo. Sotto il profilo temporale, viene stabilito un limite massimo di durata del trattenimento pari a dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda di asilo, disciplinando espressamente i conseguenti effetti giuridici derivanti dall'inutile decorso di tale termine perentorio.
L'articolo 10, comma 1, lettera f), inserisce il nuovo articolo 6-quater all'interno del decreto legislativo n. 142 del 2015, volto a disciplinare le misure alternative al trattenimento applicabili al richiedente protezione internazionale, allo straniero sottoposto alla specifica procedura di frontiera e al richiedente asilo soggetto alla procedura di determinazione dello Stato membro competente.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 interviene sulla disciplina concernente l'accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. Nello specifico, il termine dilatorio di attesa per l'avvio dell'attività lavorativa viene prolungato dagli attuali sessanta a novanta giorni. Contestualmente, l'inizio del decorso di tale periodo viene riferito alla formalizzazione della domanda di asilo, in luogo della mera presentazione della stessa.
L'articolo 11 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1348, il cosiddetto regolamento procedure, novellando a tal fine il decreto legislativo n. 25 del 2008, attuativo della direttiva previgente.
In particolare, tra l'altro, si prevede una distribuzione tra le commissioni territoriali, le questure e la polizia di frontiera in ordine alla fase prodromica dell'esame della domanda; l'Unità Dublino è ridefinita Unità AMMR, Asylum and Migration Management Regulation; per assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera, si prevede la possibilità di istituire ulteriori sezioni delle commissioni territoriali fino a un massimo di ventiquattro; viene stabilito il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per alcuni casi specifici; viene adeguata la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal regolamento (UE) 2024/1348, che prevede le fasi della presentazione, registrazione e formalizzazione; vengono introdotti nuovi articoli nell'ambito del decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di procedure di asilo di frontiera; vengono aggiornati i criteri di rigetto della domanda per manifesta infondatezza e inammissibilità e si interviene sulla disciplina della domanda reiterata inammissibile.
Con riferimento ai termini di adozione della decisione sulla domanda, la lettera i) del comma 1 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008, estendendo l'esame in via prioritaria ai casi Pag. 206previsti dall'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento procedure, nonché ai richiedenti con esigenze particolari, all'esito di una valutazione individuale. La successiva lettera m) introduce il nuovo articolo 28-bis.1, che stabilisce in quattro settimane dalla registrazione della domanda il termine entro il quale la commissione territoriale adotta la decisione quando è applicata la procedura accelerata di frontiera.
Viene inoltre inserita la lettera b-quater) al comma 1 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, includendo nel catalogo delle pronunce di competenza della commissione territoriale le nuove fattispecie di inammissibilità declinate dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento europeo sulle procedure, quali l'intervenuta individuazione di un Paese terzo sicuro o di primo asilo per il richiedente, salvo palese impossibilità di riammissione, il già avvenuto riconoscimento della protezione da parte di un altro Stato membro, la ricollocazione sicura disposta da un organo di giustizia penale internazionale o, infine, l'avvenuta ricezione di un provvedimento di rimpatrio, qualora la domanda di protezione sia stata presentata oltre il termine di sette giorni lavorativi senza la sopravvenienza di nuovi elementi rilevanti.
Viene inoltre introdotto il nuovo comma 4-ter all'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008. La disposizione prevede che, nell'ambito della procedura di frontiera, il richiedente in possesso di un documento di viaggio valido possa chiedere al questore, prima dell'esecuzione del respingimento, un termine per la partenza volontaria, anche tramite programmi di rimpatrio volontario assistito. Tale facoltà è concessa solo in assenza delle cause impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349, quali il rischio di fuga, il rigetto della domanda alla frontiera per manifesta infondatezza o la sussistenza di un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
Sempre nell'ambito dell'articolo 11, sono apportate modifiche alla disciplina concernente le procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale, intervenendo in particolare sui termini per la proposizione e il deposito del ricorso. Si dispone, peraltro, che la proposizione del ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria sospenda, in via generale, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvi i casi in cui il richiedente non abbia diritto di rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento procedure. Si interviene inoltre sui tempi relativi alla fase decisoria sull'istanza di autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato italiano e viene soppresso il reclamo alla Corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva.
L'articolo 12, ai commi 1 e 2, lettere da a) ad e), dispone l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1356, relativo agli accertamenti di frontiera nei confronti dei cittadini di Paesi terzi. Tali procedure, svolte alla frontiera esterna, nei punti di crisi collocati nei luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito ovvero, nei casi previsti, all'interno del territorio nazionale, comprendono la verifica dell'identità, i controlli di sicurezza e il fotosegnalamento. A tal fine, è previsto il fermo dello straniero per un massimo di settantadue ore, soggetto a comunicazione al procuratore della Repubblica e a convalida del giudice di pace.
Il comma 2, lettera b), numero 7, introduce un nuovo comma 4-ter all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Testo unico sull'immigrazione, prevedendo che, qualora i predetti accertamenti non siano conclusi entro il termine di settantadue ore previsto per il relativo fermo, si applichi la misura dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico introdotta dal già esaminato articolo 10.
Il comma 2, lettera c), aggiunge il nuovo articolo 10-quater al Testo unico sull'immigrazione, il cui comma 8 stabilisce che la convalida del fermo per accertamenti comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti per un periodo massimo di settantadue ore, decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Tale termine massimo di permanenza si colloca nell'ambito Pag. 207del quadro europeo delineato dall'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1356, che prefigura il completamento degli accertamenti svolti all'interno del territorio nazionale entro tre giorni dal rintraccio ed entro sette giorni per le procedure svolte alla frontiera.
L'articolo 12 amplia inoltre le ipotesi configuranti il rischio di fuga ai fini dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. Infine, le lettere f) e g) del comma 2 rimodulano la disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri.
L'articolo 13 reca le disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, istitutivo del nuovo sistema Eurodac. La norma prevede il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione biometrica delle impronte e delle immagini facciali e il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, individuando presso il Dipartimento della pubblica sicurezza il punto di accesso nazionale. L'attuazione delle specifiche disposizioni europee in materia di autorità competenti, modalità di accesso e sicurezza è demandata a decreti interministeriali, dei quali viene fissato il termine di adozione, mentre si introduce una clausola di coordinamento per i rinvii normativi al previgente regolamento Eurodac.
L'articolo 14 reca modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riconducendo a tali sezioni la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e su ulteriori misure restrittive, precedentemente attribuita alla Corte d'appello, e generalizzando la composizione monocratica del tribunale nelle controversie devolute alle sezioni specializzate.
L'articolo 15 autorizza il Ministero dell'interno a potenziare l'organico delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nel biennio 2027-2028, con l'obiettivo di rafforzare e velocizzare lo svolgimento delle procedure di frontiera. Questo incremento di personale risponde direttamente alle nuove disposizioni europee, in particolare al regolamento (UE) 2024/1348, che introduce una procedura comune per l'esame delle domande di asilo nell'Unione, e alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione europea del 5 agosto 2024, che assegna a ogni Stato membro un obiettivo specifico per la gestione delle procedure di frontiera obbligatorie. Per l'Italia tale obiettivo è quantificato in 16.032 domande da esaminare con procedura di frontiera nel periodo giugno 2026-giugno 2027 e in 24.048 domande nel periodo giugno 2027-ottobre 2027. Per soddisfare questi requisiti, il Ministero è autorizzato ad assumere a tempo determinato 240 funzionari e 77 assistenti, per un totale di 317 unità. Tali inserimenti potranno essere effettuati tramite concorso pubblico, scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure attraverso contratti di somministrazione di lavoro tramite agenzie interinali.
L'articolo 16 dispone l'istituzione di un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, operanti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. La misura è finalizzata ad accelerare la definizione dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026, ad esclusione di quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda, e a sostenere la capacità degli uffici giudiziari chiamati a gestire il contenzioso derivante dall'attuazione del nuovo quadro europeo.
L'articolo 17 detta infine la disciplina transitoria. In sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, nonché la registrazione e la formalizzazione della domanda, che si considera formalizzata personalmentePag. 208 dal richiedente al momento della registrazione. Al momento della registrazione è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido sei mesi e rinnovabile fino alla decisione sulla domanda. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla loro conclusione, fermo restando che il tribunale decide in composizione monocratica in tutti i procedimenti.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, osserva che il provvedimento in esame si qualifica come un tassello fondamentale e coerente per una prima attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, dimostrando la chiara volontà di allineare rigorosamente l'ordinamento nazionale alle nuove sfide comuni nella gestione dei flussi migratori e nella tutela dei diritti fondamentali.
Rilevata, peraltro, la compatibilità delle disposizioni esaminate con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Piero DE LUCA (PD-IDP) stigmatizza il ricorso allo strumento del decreto-legge su una materia di estrema complessità quale quella dell'immigrazione e dell'asilo, rilevando altresì come la discussione si inserisca in un contesto caratterizzato da una continua strumentalizzazione del fenomeno migratorio. Intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia quindi come la Commissione sia ormai fuori dai margini temporali necessari, essendo la convocazione dell'Assemblea imminente. Lamentando la mancata tempestività nell'avvio della seduta, rappresenta l'impossibilità di proseguire l'esame e formula formale richiesta di sospensione e rinvio dei lavori a una seduta da tenersi al termine delle votazioni in Aula.
Maria Anna MADIA (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla Presidenza circa i limiti temporali entro i quali la Commissione sia facoltizzata a proseguire la propria attività in concomitanza con la convocazione dell'Assemblea.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, chiarisce che la Commissione può proseguire i propri lavori fino all'effettivo inizio delle votazioni.
Piero DE LUCA (PD-IDP) rivendica con fermezza il diritto dei deputati di partecipare appieno ai lavori dell'Assemblea.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che si procederà alla votazione del parere sul provvedimento in esame.
Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara che il proprio Gruppo non intende partecipare alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
DL 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 3045 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Il decreto-legge risponde a due esigenze urgenti e distinte: contenere gli effetti che la crisi dei mercati internazionali, connessa al perdurare del conflitto in Medio Oriente, produce sul prezzo dei carburanti; e assicurare la continuità operativa degli stabilimenti dell'ex Ilva, presidio della siderurgia nazionale, nelle more della procedura Pag. 209di cessione dei compendi aziendali. Si tratta, in entrambi i casi, di una risposta nazionale a una pressione esterna.
In merito al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, recante disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto, al comma 1 ridetermina in riduzione, per il periodo dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, fissandola nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi di euro al litro rispetto all'aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri. Il comma 2 ridetermina nella medesima misura di 532,90 euro per mille litri, per il corrispondente periodo, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, con una riduzione di 8,45 centesimi di euro al litro rispetto all'aliquota di 617,40 euro per mille litri vigente a inizio anno. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028.
A ciò si aggiunge un effetto ulteriore: la riduzione dell'accisa incide anche sulla base imponibile IVA, determinando un abbattimento del prezzo finale alla pompa superiore al valore nominale della riduzione. Tale effetto di trascinamento è stimato dal Governo, secondo quanto riportato nel dossier, in un ulteriore risparmio di 3 centesimi al litro per il periodo compreso tra il 28 luglio e il 6 agosto 2026.
Sottolinea che non si tratta di un intervento episodico. La riduzione disposta dal decreto in esame si inserisce in una sequenza continuativa di misure adottate dall'inizio della crisi energetica, il cui onere complessivo per l'anno 2026 è quantificato dal dossier dei Servizi Studi in 1.697,5 milioni di euro. Evidenzia che si tratta di un metodo, prima ancora che una misura: a tale sequenza concorre, tra gli altri strumenti, il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, che consente di destinare alla riduzione dell'accisa le maggiori entrate IVA derivanti dal rialzo del prezzo internazionale del greggio, come avvenuto da ultimo con il decreto ministeriale del 27 luglio 2026.
Ricorda che ai sensi del predetto articolo 44, paragrafo 5, del citato regolamento europeo, gli sgravi fiscali sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva, fra i quali, ad esempio, i rifiuti organici provenienti dalla raccolta domestica o determinate frazioni di biomassa.
I commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 confermano la proroga per il mese di luglio 2026 del credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività di trasporto di merci e di persone, nonché delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, elevando il limite massimo di spesa da 300 a 322 milioni di euro per l'anno 2026. L'intervento tutela un comparto essenziale per la logistica nazionale e per la tenuta delle catene di approvvigionamento, che dell'aumento del prezzo del gasolio subisce l'impatto più diretto e immediato.
L'articolo 2, recante disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale, autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire direttamente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale e in un'unica soluzione, un finanziamento oneroso fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026.
Evidenzia che tale intervento, da attuarsi nelle more della procedura di vendita in corso, risponde alle indifferibili e urgenti esigenze di garantire la funzionalità degli impianti siderurgici di ILVA S.p.A. e si colloca nel quadro della disciplina europea Pag. 210sugli aiuti di Stato e di quanto già stabilito dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026. Precisa che si tratta di un finanziamento a titolo oneroso e soggetto a restituzione, che il decreto fissa entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali: non un contributo a fondo perduto, ma uno strumento ponte a tutela della continuità produttiva e, con essa, del patrimonio industriale e occupazionale, per il tempo necessario a portare a termine la procedura di cessione. Segnalo, in proposito, che il terzo periodo del comma 1 richiama l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025, il quale prevede a sua volta la restituzione entro sei mesi dall'erogazione: appare opportuno un chiarimento sul coordinamento fra i due termini.
Sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, osserva in via preliminare che, essendo il settore siderurgico attualmente escluso dall'ambito di applicazione degli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, la Commissione ha valutato la misura direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, pur tenendo conto dei medesimi orientamenti. Osserva, altresì, che la decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 ha autorizzato un prestito di salvataggio per un importo massimo complessivo di 390 milioni di euro, entro il quale gli importi autorizzati dalle disposizioni nazionali, pari complessivamente a 349,5 milioni di euro, si collocherebbero, secondo la ricostruzione del dossier, con un margine residuo di circa 40 milioni di euro. Sotto il profilo quantitativo, l'importo complessivo si mantiene dunque entro il massimale già autorizzato in sede europea. Il dossier ricorda peraltro che, secondo il comunicato della Commissione, il prestito è remunerato a un tasso di mercato ed è limitato a una durata di sei mesi, al termine della quale l'Italia si è impegnata a presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione ovvero prove del rimborso. Ritiene nondimeno opportuno che sia assicurato il costante monitoraggio della capienza del massimale autorizzato e del rispetto del limite temporale su cui la decisione della Commissione europea si fonda, anche in considerazione del fatto che l'articolo 2 non riproduce testualmente la clausola di subordinazione contenuta nell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2025.
L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dall'incremento di 19,9 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica per il 2027 si provvede, quanto a 105,8 milioni di euro per il 2026, mediante le risorse derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate ai pertinenti programmi; quanto a 19,9 milioni di euro per il 2027, mediante le maggiori entrate attese dalle disposizioni in materia di accisa; quanto a 0,9 milioni di euro per il 2028, mediante riduzione del medesimo Fondo. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante la riduzione di tre autorizzazioni di spesa: 20 milioni di euro relativi al credito d'imposta in favore delle piccole imprese e delle microimprese giovanili operanti nei comuni montani, 51,5 milioni di euro relativi al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico e 29 milioni di euro relativi al Fondo per il trasferimento tecnologico. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il 28 luglio 2026.
In conclusione, sulla base della disamina svolta, non rinvenendo profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, ferma restando l'opportunità di assicurare il chiarimento e il monitoraggio dei profili richiamati, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Piero DE LUCA (PD-IDP) censura con forza la decisione della Presidenza di non disporre la sospensione della seduta, definendola una vera e propria forzatura procedurale che lede le prerogative dei deputati, laddove sarebbe stato doveroso interrompere tempestivamente i lavori della CommissionePag. 211 per garantire la partecipazione all'Assemblea e consentire un'adeguata valutazione e un approfondito esame del provvedimento.
Rileva come sia ormai evidente la volontà della maggioranza di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento, precludendo un reale approfondimento del testo e per tale ragione preannuncia che il gruppo del Partito Democratico abbandonerà la seduta e non parteciperà ai lavori della Commissione.
Maria Anna MADIA (IV-CR), associandosi alle considerazioni svolte dal collega De Luca, annuncia che anche il gruppo Italia Viva abbandonerà la seduta e non prenderà parte ai lavori della Commissione.
(I deputati Madia e De Luca abbandonano i lavori della Commissione).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, si rammarica per la decisione delle opposizioni di abbandonare la seduta, prendendone atto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.
C. 2956 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.
Rileva innanzitutto che si tratta di un accordo misto, stipulato congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi singoli Stati membri, che include materie di competenza concorrente.
La relazione illustrativa precisa che la firma dell'Accordo di Partenariato Economico (APE) fra l'UE e la Costa d'Avorio si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou del 2000, che disciplina le relazioni fra l'UE e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'Accordo di Cotonou prevede, infatti, la stipula di Accordi di Partenariato Economico (APE), vale a dire di intese finalizzate a sostenere i Paesi ACP, le loro economie e la loro partecipazione al commercio internazionale, garantendo altresì il rispetto di quanto stabilito in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
In questo contesto, l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), dall'altra, hanno siglato un APE regionale il 30 giugno 2014. Tuttavia, l'entrata in vigore in via provvisoria di tale accordo sarà possibile solo una volta che l'APE sarà stato firmato da tutti i Paesi africani coinvolti (attualmente, la Nigeria è l'unico Paese della regione a non averlo firmato) e ratificato da due terzi degli stessi. Nelle more dell'adozione dell'APE regionale con l'Africa occidentale, sono quindi entrati in applicazione provvisoria gli APE interinali nel frattempo negoziati, come quello in esame con la Costa d'Avorio.
L'intesa, approvata dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009 e ratificata dal Parlamento ivoriano il 12 agosto 2016, viene applicata in via provvisoria, limitatamente alle parti che rientrano nelle competenze esclusive dell'UE, dal 2016. Allo stato attuale, sono tre gli Stati membri dell'UE che, oltre all'Italia, non hanno ancora provveduto alla ratifica: Belgio, Estonia e Paesi Bassi.Pag. 212
Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di due Allegati e di un Protocollo.
Nell'ambito del Titolo I (articoli 1-2) vengono precisati i suoi obiettivi: permettere alla Costa D'Avorio di beneficiare di un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, rafforzare le relazioni esistenti fra le Parti su basi di solidarietà e reciproco interesse, nonché promuovere una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale.
Il Titolo II (articoli 3-9) reca norme sul partenariato per lo sviluppo; il Titolo III (articoli 10-43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci; il Titolo IV (articolo 44) verte sui servizi, investimenti e regole connesse al commercio; il Titolo V (articoli 45-67) disciplina le modalità di composizione delle controversie; il Titolo VI (articoli 68-70) reca le eccezioni generali e, infine, il Titolo VII (articoli 71-82) enuclea le disposizioni istituzionali, generali e finali.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, non riscontrando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barelli.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile.
Atto n. 418.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2026.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, nel richiamare le considerazioni già svolte nella relazione, evidenzia come, a seguito di ulteriori confronti con i gruppi di maggioranza, intende operare una lieve modifica riferita alla lettera b) delle osservazioni contenute nella proposta di parere già depositata nel corso della precedente seduta, riformulando pertanto la sua proposta di parere (vedi allegato 4). Rileva come sul medesimo testo siano state sollevate riserve di approfondimento intese a pervenire a una posizione ampiamente condivisa, anche in ragione della particolare delicatezza della materia e considerato che si tratta della prima trasposizione nell'ordinamento nazionale di un principio di così rilevante portata. Evidenzia che la scelta di rendere disponibile una proposta di parere favorevole corredata da taluni rilievi è stata intesa proprio a consentire a ciascun gruppo di manifestare la propria posizione, stigmatizzando le ricostruzioni della stampa relative a un suo presunto isolamento e ricordando come la XIV Commissione si sia sempre distinta per la capacità di individuare proficue soluzioni tecniche, forte delle proprie competenze nelle materie della giustizia e degli affari internazionali.
Ricorda altresì come il Segretario nazionale del proprio partito abbia fornito indicazioni chiare nel senso di conformarsi agli orientamenti della Commissione europea e come, unitamente al capogruppo, sia stato espresso pieno sostegno al lavoro svolto, Pag. 213tenendo conto delle osservazioni formulate nella proposta di parere già depositata e del positivo recepimento di gran parte di esse da parte della I e della II Commissione. Rileva infine la presenza del rappresentante del Governo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Paolo Barelli, intervenuto per offrire un contributo tecnico volto a definire un'interpretazione condivisa, ed avverte che, rispetto alla proposta di parere depositata agli atti, si rende necessario unicamente modificare la formulazione di cui alla lettera b) delle osservazioni, di cui dà lettura, al fine di ricomprendere, con riferimento all'articolo 8, l'opportunità di attribuire il potere autorizzativo a un magistrato, in linea con la giurisprudenza europea in materi di trattamento dei dati personali.
Sottolinea come tale osservazione, così modificata, in conformità al dettato costituzionale, comprende in sé ogni tipologia di intervento a seconda delle specifiche esigenze di adozione del provvedimento più idoneo.
Auspica quindi che il proprio apporto tecnico abbia potuto concorrere a dirimere una vicenda definita incresciosa e determinata prevalentemente da ragioni di natura politica.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Atto n. 415.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologiche attive e autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, in attuazione dell'articolo 28 della legge di delegazione europea 2024.
Evidenzia che il provvedimento si inserisce nel più ampio sistema delineato dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e persegue l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e della sicurezza alimentare attraverso un approccio armonizzato alla programmazione, all'esecuzione e alla valutazione dei controlli sui residui.
Sottolinea che, sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione europea, lo schema appare coerente con le finalità e con l'impianto dei regolamenti europei di riferimento, provvedendo all'aggiornamento delle disposizioni nazionali necessarie per l'attuazione della nuova disciplina unionale.
In particolare, il superamento del precedente sistema dei controlli basato sul Piano nazionale residui e l'introduzione del Piano nazionale di controllo, articolato secondo criteri di analisi del rischio, recepiscono l'evoluzione del quadro normativo europeo verso modelli di vigilanza maggiormente integrati, dinamici e fondati su evidenze scientifiche.
Osserva che il provvedimento risulta altresì coerente con gli indirizzi perseguiti dall'Unione europea nell'ambito della Strategia Farm to Fork, che individua nella sicurezza delle produzioni agroalimentari, nella riduzione dei rischi sanitari e nel rafforzamento della tracciabilità lungo l'intera filiera alcuni degli strumenti fondamentali per garantire sistemi alimentari sostenibili e sicuri.
Le disposizioni concernenti i controlli sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi assumono inoltre particolare rilievo alla luce del principio di reciprocità Pag. 214delle condizioni di produzione e della crescente attenzione delle istituzioni europee verso il cosiddetto Level Playing Field (parità delle condizioni concorrenziali), volto ad assicurare che le produzioni importate rispettino standard sanitari e di sicurezza equivalenti a quelli richiesti agli operatori dell'Unione.
Ricorda che il provvedimento si colloca altresì nel quadro dell'approccio One Health, progressivamente consolidatosi nelle politiche dell'Unione europea, che riconosce la stretta interconnessione tra salute umana, salute animale e tutela dell'ambiente. In tale prospettiva, il rafforzamento dei controlli sui residui di medicinali veterinari e sulle sostanze vietate contribuisce non soltanto alla protezione dei consumatori, ma anche alla prevenzione dei rischi sanitari emergenti e al contrasto di fenomeni quali l'antimicrobico-resistenza.
Con riguardo ai più recenti sviluppi del quadro normativo europeo di settore, segnala che la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di regolamento volta a istituire una «Legge europea sulle biotecnologie», attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione, che interviene anche sul regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari. Tra gli aspetti di maggiore interesse figurano la semplificazione del quadro applicabile ai medicinali veterinari contenenti organismi geneticamente modificati, l'introduzione di strumenti di sperimentazione normativa (cosiddette «regulatory sandboxes»), il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la previsione di incentivi allo sviluppo di medicinali innovativi destinati alla prevenzione ed al trattamento delle zoonosi. L'esame della proposta, che è sottoposta alla procedura legislativa ordinaria, è deferito alla Commissione salute pubblica (SANT) e alla Commissione industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo che lo scorso 16 giugno hanno presentato un progetto di relazione («draft report») sulla proposta. Ricorda altresì che presso la Camera, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione, che il 17 giugno 2026 ha approvato un documento recante una valutazione conforme. Si ricorda, infine, che la proposta è stata presentata contestualmente alla revisione della disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro e alla proposta di direttiva relativa all'immissione in commercio di MGM (microrganismi geneticamente modificati) e il trattamento di organi destinati al trapianto.
Evidenzia come, pur non incidendo direttamente sulle disposizioni oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, tali iniziative confermano la tendenza dell'ordinamento dell'Unione verso una crescente integrazione tra politiche di sicurezza alimentare, salute animale, innovazione biotecnologica e rafforzamento della governance europea in materia sanitaria.
Venendo al contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento e ne definisce l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. In particolare, la disposizione dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 28 della legge 13 giugno 2025, n. 91, provvedendo ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644.
L'articolo 2 dispone, al comma 1, un rinvio espresso e sistematico alle definizioni contenute nella normativa unionale e nazionale di settore, richiamando, in particolare, i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento (UE) 2017/625, il regolamento delegato (UE) 2022/1644, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 e il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218. Il comma 2 introduce, inoltre, definizioni ulteriori funzionali all'attuazione del presente decreto, tra cui quelle di Piano nazionale residui (PNR), di Laboratorio nazionale di riferimento designato per i residui di sostanze farmacologicamente attive (individuato nell'Istituto superiore di sanità), di attività di Extrapiano e sistema informatico NSIS/RaDISAN.
L'articolo 3 disciplina l'articolazione del PNR nelle sue diverse componenti, nonché la possibilità di programmare attività di Pag. 215Extrapiano e l'obbligo di pianificazione e rendicontazione mediante il sistema NSIS/RaDISAN.
L'articolo 4 individua nel Ministero della salute l'autorità centrale competente per la predisposizione, l'organizzazione e il coordinamento del PNR e disciplina le relative funzioni, nonché l'istituzione e la composizione del Gruppo residui.
L'articolo 5 disciplina le modalità di esecuzione delle attività di campionamento e analisi nell'ambito del PNR, in coerenza con il quadro normativo nazionale e unionale vigente.
L'articolo 6 disciplina le procedure da seguire per l'individuazione, la comunicazione e la gestione della non conformità, garantendo la protezione della salute pubblica, la salute alimentare e la conformità con la normativa unionale.
L'articolo 7 reca modifiche e abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, per adeguarsi ai regolamenti UE più recenti che disciplinano direttamente la materia.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In considerazione di quanto esposto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Atto n. 430.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che lo schema di decreto in titolo reca disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Lo schema di decreto si compone di 28 articoli suddivisi in dieci titoli.
Il Titolo I apre il testo con le regole dedicate al lavoro dipendente, in particolare modificando la normativa sui familiari a carico (articolo 1) e aggiornando le regole relative all'uso di veicoli aziendali anche ad uso personale (articolo 2.
L'articolo 3 (Titolo II) introduce un'imposta sostitutiva del 26 per cento sui guadagni derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta (inclusi i bonus edilizi) effettuati dai lavoratori autonomi.
Il Titolo III affronta invece il reddito d'impresa in modo più articolato: l'articolo 4 è volto a riordinare e chiarire i confini fiscali del settore agricolo, specificando quando un'attività genera un reddito agrario «puro» e quando invece si trasforma in reddito d'impresa, l'articolo 5 introduce una profonda semplificazione e allineamento tra la contabilità di bilancio e la determinazione delle imposte (IRES e IRAP), l'articolo 6 consente il riallineamento straordinario delle divergenze contabili-fiscali maturate fino al 2023 ed esistenti al termine del periodo d'imposta 2025, con l'opzione di esercitare, nella dichiarazione dei redditi 2026, il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027.
Gli articoli 7 e 8 intervengono sulla delicata disciplina del riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), ponendo un freno alle operazioni elusive e semplificando gli adempimenti straordinari.
L'articolo 9 introduce una norma di salvaguardia per i conferimenti di partecipazioni tra imprese residenti che generano minusvalenze, applicando il principio del Pag. 216realizzo controllato per limitare l'emersione di perdite fiscali fittizie.
In tema di fiscalità internazionale, l'articolo 10 prevede la possibilità, per una società italiana che incorpora una società dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), di portare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali della società estera fusa e l'articolo 11 modifica la disciplina sull'imposizione minima globale (decreto legislativo n. 9 del 2023) per allineare l'Italia ai più recenti standard e regimi semplificati decisi dall'OCSE/G20.
L'articolo 12 estende i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive, consentendo tali operazioni entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto o di ricezione della fattura.
Il Titolo VI del provvedimento racchiude l'intero blocco dedicato alla disciplina dell'accertamento fiscale, sviluppandosi attraverso norme specifiche contenute negli articoli dal 13 al 21. Evidenzia che, nel contesto della recente riforma e del continuo riordino del sistema tributario (che include interventi chiave come la riforma dell'accertamento e i correttivi fiscali), questo gruppo di articoli mira a rendere i controlli più efficienti, a potenziare il dialogo preventivo con il contribuente e a ridefinire le procedure di rettifica dei redditi.
In tema di revisione della disciplina sui redditi finanziari, l'articolo 22 introduce una misura fiscale di forte impatto per la previdenza complementare transfrontaliera, portando l'aliquota della ritenuta d'acconto dall'11 al 20 per cento sui dividendi e sugli utili societari corrisposti dall'Italia a specifiche entità estere e l'articolo 23 introduce un inasprimento fiscale per chi sceglie di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni in società ed enti situati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
L'articolo 24 fa rinvio al testo unico delle imposte sui redditi per la corretta qualificazione delle attività svolte dagli enti non commerciali e dalle organizzazioni del terzo settore.
L'articolo 25 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa utilizzare i file delle fatture elettroniche anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali.
L'articolo 26 introduce delle modifiche al testo unico delle accise, in particolare per quanto riguarda le istituzioni che si occupano di assistenza ai disabili e gli esercenti di officine elettriche.
Gli articoli 27 e 28 contengono solo disposizioni finali.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, poiché non si ravvisano disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
Atto n. 431.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione della relatrice Rossello, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260, relativa al recupero e alla confisca dei beni, sostituendo integralmente l'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.
Evidenzia che l'atto in esame è adottato in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), il cui allegato A, n. 11, menziona la direttiva già richiamata, delegando quindi il Governo ad adottare, secondo le procedure Pag. 217dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per il relativo recepimento. Poiché non sono previsti criteri direttivi specifici per la direttiva in questione, si applicano i principi e i criteri generali stabiliti dall'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012.
Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel quadro d'azione dell'Unione europea per contrastare la criminalità organizzata e i reati gravi attraverso il potenziamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei singoli Stati membri e la cooperazione transfrontaliera nel contrasto alla criminalità organizzata. L'obiettivo è reperire, individuare, congelare, confiscare e gestire efficacemente i beni strumentali, i proventi di reati o i beni derivanti da attività criminali, secondo il principio dissuasivo per cui il crimine non deve produrre vantaggi economici. Le misure delineate rientrano nell'ambito del «procedimento in materia penale», secondo il concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ricomprende anche i procedimenti di prevenzione, assumendo rilievo per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1805 sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca. La direttiva definisce inoltre le nozioni di provento e di beni strumentali del reato, compatibili con le definizioni fatte proprie dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionale, e circoscrive il proprio campo di applicazione minimo ai reati gravi previsti dall'articolo 2, per i quali l'ordinamento interno prevede già forme di confisca diretta, per equivalente o estesa.
Tanto premesso, osserva che le modifiche introdotte dal presente decreto sono volte esclusivamente a colmare i residui ambiti non ancora disciplinati dalla normativa vigente, adeguando l'ordinamento interno alle prescrizioni della direttiva e introducendo, ove necessario, disposizioni di coordinamento e armonizzazione. In tale quadro, assume particolare rilievo il coordinamento previsto con riferimento ai beni costituiti da cripto-attività, con specifico riguardo alla gestione di tali asset nelle fasi del sequestro e della confisca, come disciplinato dal Titolo IV, articolo 11, dello schema di decreto.
Quanto alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato, essa è finalizzata ad assicurare che l'autore dell'illecito subisca, sul piano economico, una perdita corrispondente a quella che deriverebbe dalla confisca diretta dei beni specificamente individuati dalla legge. Tale misura risponde all'esigenza di evitare che il reo possa continuare a beneficiare delle utilità connesse a tali beni, qualora li abbia sottratti alla pretesa ablatoria dello Stato.
Dalla natura sanzionatoria riconosciuta tanto alla confisca dei beni strumentali quanto alla confisca di denaro o di altri beni di valore equivalente discende la necessità di assoggettare tali misure al principio di proporzionalità. Tale principio trova fondamento negli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, negli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché nelle previsioni della direttiva, in particolare nel Considerando 27.
Segnala che non è stato ritenuto necessario introdurre modifiche in attuazione dell'articolo 15 della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire la confisca anche nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non abbia potuto proseguire per specifiche ragioni, quali la malattia dell'indagato o dell'imputato, la fuga, il decesso ovvero la maturazione di un termine di prescrizione inferiore a quindici anni successivamente all'avvio del procedimento. In proposito, occorre anzitutto rilevare che l'ordinamento italiano consente in ogni caso la prosecuzione del procedimento in ipotesi di fuga dell'indagato o dell'imputato, per cui non si configura l'ipotesi considerata nella direttiva.
Inoltre, il considerando 30 della direttiva lascia intendere che l'operatività della disposizione presupponga l'intervenuta pronuncia di una sentenza, ancorché non definitiva, mentre l'articolo 1 della medesima Pag. 218direttiva si limita a imporre l'adozione di norme minime. Sotto tale profilo, osserva che, per i reati commessi successivamente al gennaio 2020, l'ordinamento interno prevede che la prescrizione cessi di decorrere dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 161-bis del codice penale. Esso consente, altresì, di adottare una pronuncia in ordine alla confisca dei beni anche nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione, nonché in presenza di amnistia, ai sensi dell'articolo 578-bis del codice di procedura penale. Con riguardo, invece, al decesso del reo o alle condizioni di incapacità che impediscono la prosecuzione del procedimento, la scelta di non intervenire trova giustificazione nella radicale incompatibilità tra l'applicazione di confische aventi natura sanzionatoria o punitiva e le predette situazioni. Diversamente, con riferimento alle confische a finalità ripristinatoria, come avviene nelle ipotesi di improcedibilità, l'ordinamento già consente l'apprensione dei beni nell'ambito delle misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Evidenzia inoltre che il considerando 45 impone di dare attuazione alla direttiva in conformità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha individuato precisi limiti alla possibilità di disporre la confisca in assenza di condanna. Sotto questo profilo, rileva come non sia stato ritenuto necessario introdurre ulteriori disposizioni di coordinamento con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di presunzione di innocenza, in quanto la giurisprudenza nazionale già richiede che il giudice accerti gli elementi costitutivi del reato anche in assenza di condanna. Tale impostazione risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva, secondo cui la confisca presuppone che l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni strumentali, i proventi o gli altri beni da confiscare derivino dal reato in questione ovvero siano ad esso collegati, direttamente o indirettamente, anche nei casi in cui sia decorso il termine di prescrizione.
Ricorda che la Corte costituzionale, citando il paragrafo 129 della sentenza Episcopo e Bassani c. Italia, sottolinea che «la Corte EDU si è detta, peraltro, consapevole del crescente ricorso – sia ai sensi dell'ordinamento giuridico interno che a livello internazionale – a forme di confisca non basate su una condanna, confermando il convincimento che la protezione offerta dal secondo aspetto dell'art. 6, paragrafo 2, CEDU non deve essere interpretata in modo da precludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei procedimenti penali al fine di disporre confische, purché non attribuiscano all'interessato la responsabilità penale».
Rammenta altresì che la sentenza Nealon e Hallam c. Regno Unito della Grande Camera fissa i seguenti utili principi: a) indipendentemente dal fatto che il procedimento penale si sia concluso con un proscioglimento, nei procedimenti successivi collegati, i tribunali non devono attribuire una responsabilità penale al ricorrente (paragrafo 168); b) la tutela offerta dall'articolo 6, paragrafo 2, nel suo secondo aspetto CEDU non impedisce ai tribunali nazionali, in procedimenti successivi – in cui esercitano una funzione diversa da quella del giudice penale, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto interno – di occuparsi degli stessi fatti decisi nel precedente procedimento penale, a condizione che così facendo non imputino responsabilità penale alla persona interessata (paragrafo 169); c) una persona che è stata assolta o nei cui confronti è stato archiviato un procedimento penale rimarrà soggetta alla normale applicazione delle norme nazionali in materia di prova e di standard di prova al di fuori dei processi penali (paragrafo 169). In applicazione dei principi esposti dalla Grande Camera, la Corte costituzionale con la sentenza citata richiama il giudice nazionale alla valutazione e al linguaggio compatibile con la presunzione d'innocenza: «il linguaggio utilizzato da chi adotta la decisione è di importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione stessa e della sua motivazione con l'art. 6, paragrafo 2, CEDU. Ritiene che si debba tenere conto, a tale riguardo, della Pag. 219natura e del contesto del particolare procedimento in cui sono state effettuate le dichiarazioni contestate, al fine di determinarne il vero significato, fermo che anche l'uso di un linguaggio infelice può non integrare una violazione della norma convenzionale». Dunque, alla luce di tali considerazioni, non si è ravvisata la necessità di alcuna implementazione, anche con riferimento alla confisca di prevenzione, che può avere ad oggetto condotte per le quali non è intervenuta condanna «sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale».
Venendo al contenuto specifico del provvedimento, segnala in sintesi i profili di interesse per l'esame di questa Commissione, rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.
L'articolo 1, composto da un unico comma, definisce l'oggetto dello schema di decreto legislativo, individuandolo nell'attuazione della direttiva (UE) 2024/1260, la quale – come detto – stabilisce norme minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni nell'ambito dei procedimenti in materia penale.
L'articolo 2 introduce una serie di modifiche al codice penale, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1260 con riguardo alla confisca dei beni strumentali al reato, alla confisca estesa e alla confisca nei confronti di terzi.
L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, che impone l'adozione delle misure necessarie a consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare anche successivamente a una condanna penale definitiva o all'esito di un procedimento di confisca, apporta alcune modifiche al codice di procedura penale.
L'articolo 7 inserisce nell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione il comma 4-quater, prevedendo, per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale, la confisca obbligatoria del prodotto, del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna o patteggiamento, salvo che tali beni appartengano a persona estranea al reato. Qualora la confisca diretta non risulti possibile, è disposta la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità del condannato. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1260, è finalizzato a neutralizzare i vantaggi economici derivanti da condotte delittuose caratterizzate da elevato allarme sociale e dalla capacità di determinare l'accumulazione e il reimpiego di ingenti capitali illeciti. La novella mira, pertanto, a rafforzare l'effettività della risposta dell'ordinamento, assicurando che la funzione sanzionatoria e ripristinatoria della confisca operi in modo sistematico rispetto ai patrimoni illecitamente accumulati attraverso il traffico di migranti.
L'articolo 10 introduce nel testo unico delle spese di giustizia l'istituto della «vendita prima della confisca» con riferimento ai beni sequestrati esposti a rischio di deterioramento ovvero a custodia antieconomica. La disposizione disciplina il relativo procedimento nel rispetto del contraddittorio e stabilisce che il vincolo cautelare si trasferisca sulla somma ricavata dalla vendita, la quale è accantonata fino alla definitività del provvedimento. Tale intervento, adottato in attuazione degli articoli 21 e 23, nonché del considerando n. 43, della direttiva (UE) 2024/1260, introduce una disciplina generale volta a consentire l'alienazione anticipata dei beni sottoposti a sequestro penale.
L'articolo 11 modifica il codice antimafia al fine di disciplinare la vendita dei beni sottoposti a sequestro prima della confisca definitiva, nei casi in cui essi siano esposti a rischio di deterioramento ovvero comportino rilevanti diseconomie di gestione. La disposizione recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1260, che richiede agli Stati membri di consentire la vendita anticipata dei beni deteriorabili o soggetti a rapido deprezzamento, di quelli la cui conservazione risulti eccessivamente onerosa, nonché di quelli che richiedano particolari costi di conservazione sproporzionati o specifiche competenze gestionali. In tale quadro, il considerandoPag. 220 n. 40 della medesima direttiva riconduce tale facoltà agli strumenti volti a preservare il valore economico dei beni e ad assicurarne una gestione efficiente.
L'articolo 12 prevede che, nell'ambito del sequestro preventivo avente ad oggetto strumenti finanziari digitali, trovino applicazione le modalità di costituzione dei vincoli stabilite dagli articoli 9 e 11 del «decreto FinTech». La disposizione introduce, inoltre, una specifica fattispecie di sequestro preventivo relativa alle cripto-attività e ne disciplina le modalità di esecuzione. In particolare, la lettera b) del comma 1, mediante l'inserimento della nuova lettera e-ter) nell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989, include tra le ipotesi di sequestro preventivo quella avente ad oggetto le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA).
L'articolo 13 inserisce le cripto-attività – come individuate dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 5), del predetto regolamento MiCA – nel catalogo dei beni suscettibili di confluire nel Fondo Unico Giustizia ai fini dell'esecuzione del sequestro.
L'articolo 15 pone in capo al Ministero della giustizia l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione europea i dati statistici relativi ai sequestri e alle confische, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260. La norma è pertanto finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi europei in materia di raccolta e comunicazione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, nonché delle relative richieste rilevati, secondo la disciplina anche di natura secondaria vigente, dal Ministero della giustizia, nonché il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale e il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
In conclusione, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.05.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0).
COM(2026) 504 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, rileva che la proposta di regolamento in esame (cosiddetta proposta Chips Act 2.0) è volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di semiconduttori stabilita dal regolamento (UE) 2023/1781 (cosiddetto regolamento sui chip o Chips Act).
Rammenta che la proposta è stata presentata dalla Commissione il 17 luglio come parte integrante di un pacchetto di misure sulla cosiddetta «sovranità tecnologica», adottato allo scopo di rafforzare la capacità dell'Unione di sviluppare, produrre e controllare le tecnologie critiche, requisito essenziale per garantire sicurezza economica, competitività industriale e autonomia strategica nel lungo periodo. Il pacchetto contiene anche un'altra proposta di regolamento (cosiddetto CADA, al momento disponibile solo in lingua inglese) sullo sviluppo del cloud e dell'IA.
Ricorda preliminarmente che i chip o semiconduttori rappresentano il DNA della tecnologia moderna: sono elementi essenziali per i dispositivi elettronici correnti, Pag. 221come smartphone e automobili, ma anche per i satelliti e le attrezzature militari avanzate. La loro tecnologia è essenziale per la transizione verde. Nel complesso, per via del ruolo cruciale che svolgono, sono divenuti una componente imprescindibile di qualsiasi politica industriale.
L'intervento normativo in esame – e sostituisce il regolamento (UE) 2023/1781 sui semiconduttori (cosiddetto «Chips act»), adottato in reazione alle perturbazioni della catena di approvvigionamento globale provocate dalla pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di rendere l'UE leader nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell'imballaggio di chip avanzati e ridurre così il suo grado di dipendenza dai Paesi terzi per gli approvvigionamenti. Il regolamento mira in particolare a raddoppiare la quota di mercato mondiale dell'UE nel settore dei semiconduttori, passando dal 10 per cento ad almeno il 20 per cento entro il 2030.
Il nuovo regolamento ha un obiettivo davvero importante e strategico: rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e affrontare e prevenire le dipendenze suscettibili di minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori a livello di Unione.
Un obiettivo quindi condivisibile, che deve essere perseguito con determinazione, ma anche con estrema urgenza. Osserva, infatti, come sia ben noto il fatto che è vitale per l'Unione europea avere il controllo della catena del valore dei semiconduttori in tutte le sue fasi chiave, dalla progettazione alla produzione, fino alla commercializzazione, a maggior ragione di questi tempi, alla luce, cioè, del mutato scenario geopolitico internazionale e dell'evoluzione tecnologica, in particolare dello sviluppo dell'IA e della domanda di calcolo avanzato. Si tratta di avere il controllo su un fattore che incide profondamente sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione.
Evidenzia come anche il rapporto Draghi sia stato chiarissimo: l'Europa deve ridurre il rischio di dipendenze strategiche e migliorare le proprie capacità nei semiconduttori, concentrandosi sui segmenti della catena di fornitura in cui ha o può sviluppare un vantaggio competitivo, e per farlo deve anche avere il coraggio di istituire un bilancio comune per i semiconduttori.
Ritiene quindi opportuno fornire alcuni dati che testimoniano la crescente importanza dei semiconduttori e la contestuale posizione di fragilità in cui si trova l'Europa. Anzitutto, i semiconduttori rappresentano il terzo prodotto più commercializzato al mondo, dopo il petrolio e i veicoli, e si prevede che il mercato crescerà fino a raggiungere i 1.600 miliardi di dollari entro il 2030. La struttura della domanda è soggetta ad una trasformazione profonda: i chip destinati all'IA e al calcolo ad alte prestazioni crescono a tassi annui compresi tra il 17 e il 29 per cento e si prevede che le sole categorie IA e computing supereranno il 70 per cento del mercato complessivo entro il 2030. Queste tendenze hanno implicazioni dirette per l'Unione dove il 96 per cento degli AI chip venduti al suo interno nel 2024 proveniva da fornitori statunitensi. La domanda mondiale di semiconduttori più che raddoppierà entro il 2035.
Circa la produzione mondiale, essa rimane fortemente concentrata in poche aree geografiche: Cina, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti controllano congiuntamente l'87 per cento della capacità produttiva globale.
La dipendenza dell'Unione non si esaurisce nella fase di produzione dei semiconduttori ma si estende anche negli input necessari per fabbricarli. Infatti, anche qualora volesse espandere rapidamente la propria capacità produttiva, l'Europa si troverebbe a dipendere da paesi extra Unione per quasi tutti i materiali e le sostanze chimiche indispensabili.
Osserva dunque che in questo quadro la posizione dell'UE nella catena del valore mondiale appare strutturalmente fragile. La quota dell'Unione nella catena del valore dei semiconduttori è ben lontana dall'obiettivo del 20 per cento e senza investimenti rapidi e ingenti la Corte dei conti europea prevede che essa scenderà al di sotto del 5 per cento, mettendo ulteriormentePag. 222 a repentaglio la sua competitività industriale e autonomia tecnologica.
Prima di illustrare i principali contenuti della proposta al nostro esame, fornisce qualche informazione in merito al lavoro istruttorio condotto dalla Commissione europea prima della sua presentazione.
In primo luogo, la Commissione europea ha proceduto a un riesame del regolamento vigente ai sensi dell'articolo 40 dello stesso. Dal riesame è emerso che il Chips Act è sicuramente servito da catalizzatore per un approccio coordinato dell'Unione ai semiconduttori, rafforzando le capacità di ricerca e innovazione, garantendo l'accesso a infrastrutture tecnologiche, istituendo un quadro per la capacità di fabbricazione e un meccanismo di preparazione e risposta alle crisi in vista di potenziali perturbazioni, ma una serie di carenze strutturali e sfide persistenti limitano la sua efficacia nel rispondere all'evoluzione delle esigenze industriali ed economiche europee. Segnala sinteticamente le principali: la transizione dallo sviluppo tecnologico alla diffusione industriale su larga scala non ha finora superato la fase iniziale; la limitata disponibilità di capitale privato e le caratteristiche strutturali dei mercati finanziari limitano la crescita e l'espansione delle imprese dell'Unione nel settore dei semiconduttori; la capacità dell'UE di anticipare, monitorare e rispondere alle perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori rimane insufficiente; l'accelerazione dell'integrazione delle tecnologie digitali avanzate, in particolare l'IA, ha ulteriormente messo in luce la dipendenza da un numero limitato di fornitori esterni, una capacità di produzione interna insufficiente e la frammentazione tra gli Stati membri.
In secondo luogo, la Commissione europea ha effettuato una valutazione d'impatto che ha preso in considerazione tre opzioni strategiche, compreso il proseguimento dell'attuazione del regolamento sui chip in vigore senza alcuna modifica. L'opzione scelta, secondo la valutazione, genererà benefici economici, tecnologici e strategici rispetto allo scenario di riferimento: sono previsti impatti positivi sulle PMI, in quanto l'industria dei semiconduttori si basa su una rete di PMI altamente specializzate lungo l'intera catena del valore, creazione di posti di lavoro altamente qualificati e riduzione degli oneri amministrativi. Circa i costi, la valutazione distingue tra costi pubblici, che riguardano principalmente l'aumento degli impegni di finanziamento dell'UE e nazionali a favore di progetti strategici, il sostegno a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e le strutture di governance, e costi per il settore privato, che derivano principalmente dai requisiti di partecipazione e dagli obblighi di condivisione delle informazioni, concepiti per essere proporzionati e dai quali le PMI sono in larga misura esentate. Nel complesso, sostiene la Commissione europea, i benefici attesi in termini di competitività, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento superano i costi a medio e lungo termine.
In terzo luogo, la Commissione europea informa di aver consultato i portatori di interessi e che dalle consultazioni è emerso un ampio sostegno a favore di un approccio rafforzato a livello di UE. In particolare, i fabbricanti di semiconduttori, i fornitori di apparecchiature e materiali e le imprese cosiddette «fabless» di progettazione (ossia le imprese che progettano ma non fabbricano) sostengono un coordinamento maggiore e un accesso migliore a infrastrutture condivise. Le PMI, le start-up e le scale-up sottolineano l'importanza delle misure sul versante della domanda. I riscontri degli Stati membri sostengono il rafforzamento del coordinamento ed evidenziano la necessità di migliorare la sicurezza e la preparazione alle crisi delle catene di approvvigionamento. I portatori di interessi sottolineano altresì la necessità di una strategia chiara dell'UE volta a mantenere l'apertura nella cooperazione a livello internazionale.
Tutto ciò premesso, viene quindi all'illustrazione dei principali contenuti della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti. In linea generale, il Chips Act 2.0 mantiene la struttura del Chips Act ma interviene su alcuni Pag. 223elementi di quest'ultimo che, a giudizio della Commissione europea, hanno funzionato meno bene e che necessitano di essere modificati o rafforzati.
Anzitutto, l'iniziativa «Chip per l'Europa 2.0» proseguirà e svilupperà ulteriormente l'attuale iniziativa «Chip per l'Europa» con l'obiettivo generale di sviluppare le capacità tecnologiche su larga scala e sostenere le relative attività di ricerca e innovazione lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori dell'UE al fine in particolare di:
rafforzare la sovranità tecnologica, la sicurezza economica, la resilienza, la prosperità, l'indispensabilità e la competitività industriale dell'Unione;
stimolare la domanda di semiconduttori dell'Unione;
consentire l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia;
contribuire al conseguimento della transizione verde e digitale, nonché a posti di lavoro di qualità nell'ecosistema dei semiconduttori e affrontare i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la cybersicurezza.
L'iniziativa «Chip per l'Europa 2.0» perseguirà i 5 obiettivi operativi attuali più uno nuovo, ossia la costruzione e il rafforzamento di capacità avanzate di progettazione, prototipazione e diffusione industriale per le tecnologie dei circuiti integrati fotonici in tutta l'Unione. La proposta introduce nell'ambito dell'iniziativa anche il concetto di «grandi sfide» che si concentreranno sullo sviluppo, l'integrazione e la diffusione industriale di semiconduttori promettenti e critici e delle relative tecnologie di importanza fondamentale per l'Unione.
L'attuazione dell'iniziativa continuerà ad essere affidata principalmente all'impresa comune «Chip» istituita a norma del regolamento vigente.
L'articolo 8 della proposta contiene disposizioni sugli acceleratori della domanda stabilendo che la Commissione e gli Stati membri stimolano l'adozione di semiconduttori progettati o fabbricati all'interno dell'Unione, in particolare in mercati chiave quali il cloud, l'industria automobilistica, aeronautica, delle telecomunicazioni, della difesa. Gli acceleratori della domanda sono attuati dall'alleanza industriale per i semiconduttori che attua altresì il forum della domanda di cui all'articolo 9. L'articolo 10 contiene inoltre misure per agevolare la formazione di accordi transfrontalieri di appalto congiunto tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.
Sottolinea che la proposta in esame introduce strumenti pratici dedicati a stimolare la domanda, assenti nel regolamento vigente, quali gli acceleratori della domanda, il forum della domanda e le disposizioni sugli appalti per l'innovazione nel settore dei chip.
In secondo luogo, la proposta stabilisce il quadro per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori che possono ricevere sostegno pubblico, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno.
Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovranno fornire capacità «prime nel loro genere» nell'Unione e contribuire all'indispensabilità, alla resilienza, alla prosperità, alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Dovranno essere realizzate da imprese interne e dimostrare che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da ridurre la dipendenza della catena di approvvigionamento. Dovranno tra l'altro soddisfare una serie di requisiti, tra cui avere un chiaro impatto positivo, con effetti di ricaduta che vadano oltre l'impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione a medio e lungo termine, garantire di non essere soggette all'applicazione extraterritoriale di obblighi di servizio pubblico imposti da Paesi terzi, investire nell'Unione nell'innovazione continua e sostenere la riserva di talenti dell'Unione. La Commissione europea deciderà se concedere, su domanda di una singola impresa o di un consorzio di Pag. 224più imprese, lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori.
La Commissione europea potrà inoltre riconoscere come strategici i progetti all'interno della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione o in un Paese terzo che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
apportano un valore aggiunto dell'UE significativo contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di interesse comune dell'Unione;
sono realizzati da imprese interne;
dimostrano che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da ridurre la dipendenza della catena di approvvigionamento da imprese non interne e da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
presentano un'evidente dimensione transfrontaliera;
contribuiscono alla resilienza e alla solidità prosperità della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione;
contribuiscono a rafforzare la sovranità tecnologica e la leadership tecnologica dell'Unione.
La Commissione europea, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, designerà i progetti strategici, mediante decisione.
Ricorda che il regolamento vigente distingue due tipologie di impianto ammissibili al sostegno pubblico – impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE – entrambe qualificabili come «impianti primi nel loro genere» con procedura di riconoscimento ad hoc. La proposta in esame supera questa dicotomia e introduce un impianto concettuale più ampio, imperniato, come già ribadito, su due nuove categorie, ossia le «iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori» e i «progetti strategici», che richiedono tra l'altro valore aggiunto UE, dimensione transfrontaliera e riduzione delle dipendenze da imprese «non interne». Sia le iniziative europee che i progetti strategici dovranno essere realizzati da «imprese interne», un requisito assente nel regolamento vigente.
La proposta contiene disposizioni molto rilevanti anche per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. In particolare, gli Stati membri dovranno designare uno sportello unico che funga da punto di contatto unico per il progetto, al fine di agevolare e coordinare il trattamento delle domande in modo efficiente, trasparente e tempestivo (45+30 giorni per la completezza della domanda) e trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento di tali impianti. In particolare, la durata complessiva delle procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrà superare il periodo definito di 12 mesi dalla presentazione di una domanda completa, fatti salvi termini più brevi fissati dagli Stati membri. Rispetto al regolamento vigente, che si limitava a richiedere un trattamento «il più rapido possibile», la proposta introduce quindi un termine massimo vincolante di 12 mesi, nonché uno sportello unico nazionale obbligatorio con termini procedurali precisi (45+30 giorni per la completezza della domanda).
Segnala che apposite misure sono definite per assegnare il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori. Il marchio potrà essere assegnato a seguito di una domanda (comprendente anche un piano di investimenti) presentata da un'autorità regionale e dovrà essere esplicitamente approvato dallo Stato membro interessato. Le regioni riconosciute potranno aderire a una rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori, che consenta loro di condividere conoscenze, stringere alleanze e amplificare il loro impatto in tutta l'Unione. Il piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori dovrà include una descrizione della regione, compresa la sua portata geografica, e una serie di elementi circostanziati descritti nell'articolato Pag. 225della proposta. Rispetto al regolamento vigente è nuova l'introduzione di un marchio regionale corredato da un «piano di investimenti» e da una rete dedicata di scambio di buone pratiche.
La proposta si concentra poi sulle misure volte ad aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento, in particolare per gli appalti pubblici di infrastrutture critiche e in determinati settori dell'economia individuati come settori a rischio. In particolare – e in estrema sintesi – le amministrazioni aggiudicatrici potranno richiedere «dichiarazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento» negli appalti pubblici relativi a infrastrutture critiche, con possibilità per la Commissione europea di individuare i «settori a rischio» e imporre misure di attenuazione (doppio approvvigionamento, costituzione di scorte, diversificazione, valutazione del rischio), misure nuove rispetto al regolamento vigente.
Si prospetta un meccanismo per il monitoraggio coordinato della catena del valore dei semiconduttori e per rispondere alle perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori, che si ripercuotono sul corretto funzionamento del mercato interno. In particolare definisce un sistema completo di mappatura strategica per il settore dei semiconduttori dell'UE, concepito per individuare le vulnerabilità, le dipendenze e le esigenze future al fine di aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento. La Commissione europea, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrà condurre un'analisi approfondita degli aspetti critici e dovrà elaborare e aggiornare regolarmente un elenco di indicatori di allerta precoce (ad esempio strozzature nell'approvvigionamento, impennate della domanda o tensioni geopolitiche). Viene anche istituita una nuova piattaforma tra imprese (Business-to-Business-B2B) relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
Rileva che specifiche norme sono dettate per attivare la fase di crisi dei semiconduttori e specifica le misure di emergenza che possono essere utilizzate per rispondere alla crisi. Ci sarà una fase preventiva che passerà a una fase superiore, quella di crisi, soltanto se saranno soddisfatte 2 condizioni: 1) gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento che causano carenze significative; 2) gravi impatti su settori critici che minacciano la stabilità sociale, economica o della sicurezza. La fase di crisi durerà fino a 12 mesi, con possibili proroghe laddove giustificate. Le disposizioni che disciplinano l'attivazione della fase di crisi rimangono invariate rispetto a quelle stabilite nel regolamento vigente, in quanto ritenute idonee allo scopo.
Fa presente, inoltre, che apposite misure sono apprestate per affrontare le crisi dei semiconduttori nell'Unione: la Commissione europea potrà chiedere alle imprese della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dati sulla produzione e sulle perturbazioni e potrà obbligare i fabbricanti di semiconduttori a dare priorità agli ordini relativi a prodotti critici per le crisi rispetto a contratti esistenti. Inoltre l'articolo 43 introduce gli acquisti comuni, nel contesto dei quali la Commissione europea fungerà da acquirente centrale per più Stati membri che si trovano ad affrontare carenze gravi.
Infine la proposta:
definisce il quadro per il proseguimento delle attività del Consiglio europeo dei semiconduttori, che vede ampliarsi i propri compiti rispetto al regolamento vigente, e l'alleanza industriale per i semiconduttori:
sottolinea l'obbligo di tutte le parti di rispettare la riservatezza delle informazioni aziendali sensibili e dei segreti commerciali;
stabilisce norme in materia di sanzioni e ammende in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, subordinatamente ad appropriate salvaguardie;
abroga il regolamento vigente, stabilendo che continuerà ad applicarsi agli Pag. 226impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE cui è stato concesso tale status per il periodo di durata dello stesso o per il periodo di tempo applicabile.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è la stessa utilizzata per il regolamento che intende abrogare e sostituire, ossia l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto solo un intervento a livello UE può conseguire in modo efficace gli obiettivi fissati poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di essi. Le azioni proposte si concentrano, a giudizio della Commissione europea, su settori in cui l'azione a livello dell'UE costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari.
Circa la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che essa è intesa a rafforzare quelle parti dell'ecosistema dei semiconduttori che contribuiscono maggiormente alla resilienza della catena di approvvigionamento dell'Unione.
Segnala che particolare rilevanza ai fini dell'esame della proposta assume il fatto che la stessa attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa. Si riferisce, tra l'altro, ai poteri delegati concessi alla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I sulle azioni sostenute dall'iniziativa «Chip per l'Europa 2.0» nonché di aggiornare le descrizioni tecnologiche e i settori tecnologici indicativi elencati nell'allegato II per tenere conto dei cambiamenti tecnologici e degli sviluppi del mercato pertinenti per il settore dei semiconduttori o al fine di modificare l'allegato III sugli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione del regolamento e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire i suoi obiettivi. O, ancora, ai poteri esecutivi assegnati alla stessa per individuare i «settori critici» di cui agli allegati V e VI, decidere di assegnare il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori e attivare una fase di crisi. Occorre in particolare valutare, acquisendo l'avviso del Governo, se l'ambito e la portata di tali disposizioni sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale dei poteri delegati o esecutivi.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Lituania e Svezia, dal Senato ceco, dal Bundestag e dal Bundesrat tedeschi. Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
Propone, per meglio apprezzare i contenuti del pacchetto sulla sovranità digitale richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, di Confindustria e i principali portatori di interessi coinvolti. Ciò tenendo conto anche del termine per la verifica di sussidiarietà sulla proposta Chips Act 2.0, che sarà presto indicato, mentre non è stata ancora trasmessa la proposta CADA.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Lunedì 3 agosto 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti.
Atto n. 420.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Atto n. 428.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 720 del 30 luglio 2026, a pagina 65, prima colonna, ottava riga, la parola «rinvio» è sostituita dalla seguente «conclusione».