Lunedì 3 agosto 2026. – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.
La seduta comincia alle 20.07.
Comunicazioni del Presidente.
Lorenzo FONTANA, Presidente, rivolge anzitutto un benvenuto al deputato Casu, chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento.
Precisa poi di aver convocato questa riunione in relazione ad una questione insorta in seno alla Giunta per le autorizzazioni.
Inizia ripercorrendo i fatti. In data 26 maggio 2026 è pervenuta alla Camera un'istanza con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva di essere autorizzata ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'on. Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento». Come successivamente precisato dalla stessa Procura di Roma, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, l'istanza in questione andava intesa come finalizzata al sequestro della corrispondenza di un parlamentare ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, Cost. e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, così come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. La richiesta riguarda, in particolare, le comunicazioni – inviate e ricevute dall'on. Delmastro Delle Vedove, che non risulta indagato – che sono conservate nel telefono cellulare appartenente a un soggetto sottoposto a indagini in corso di svolgimento.
Ricorda che la Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 giugno, dell'8, 14, 16 e 22 luglio 2026, presentando all'Assemblea una relazione (doc. IV, n. 4-A), con la quale si propone di negare l'autorizzazione richiesta. Sono state presentate due relazioni di minoranza. L'esame in Assemblea è stato previsto per la seduta del 30 luglio 2026. In pari data, dunque successivamente alla conclusione dell'iter in Giunta, la stessa autorità giudiziaria ha trasmesso una nota contenente alcune considerazioni sull'iter del documento, recando in allegato un dischetto con materiale depositato dalla difesa dell'indagato, riguardante le suddette comunicazioni che coinvolgevano l'on. Delmastro. La Presidenza della Camera ha immediatamente trasmesso tale nota e gli allegati al Presidente della Giunta per le autorizzazioni per le valutazioni di competenza di quest'ultima. Nella medesima giornata si è riunito l'ufficio di presidenza della Giunta: a conclusione dello stesso, il Presidente dell'organo ha assunto la decisione di disporre l'accesso agli atti allegati alla suddetta nota, da parte dei membri della Giunta, a partire dalle ore 10 del giorno successivo.
Fa presente che, sempre il 30 luglio i deputati Iaia, Pittalis, Cavandoli e Romano, componenti della Giunta per le autorizzazioni, hanno scritto al Presidente della CameraPag. 4 ricordando che, nonostante il parere contrario espresso dai gruppi di maggioranza, il Presidente della Giunta per le autorizzazioni ha ritenuto di rendere ostensibile ai componenti della Giunta stessa la messaggistica allegata alla nota del Procuratore della Repubblica e chiedendo che, prima di consentire l'accesso ad essa, si potesse pronunciare la Giunta per il Regolamento, trattandosi di materiale «del quale si disconosce l'autenticità» e facendo il tema «riferimento a questioni particolarmente delicate che attengono alle prerogative parlamentari della Camera». La Presidenza della Camera ha quindi indirizzato, in pari data, al Presidente della Giunta per le autorizzazioni una lettera con cui, valutando che la questione posta presentasse tratti di particolare delicatezza e novità tali da rendere necessario un approfondimento da parte della Giunta per il Regolamento, comunicava di ritenere opportuno convocare tale organo prima che fosse dato seguito alla suddetta decisione del Presidente della Giunta per le autorizzazioni Dori. E gli chiedeva di trasmettere ogni opportuno elemento di valutazione posto alla base della sua decisione iniziale.
Ricorda che il Presidente Dori, la mattina del 31 luglio, chiedeva al Presidente della Camera di trasmettergli «la comunicazione formale con la quale ha dato indicazioni agli uffici di Giunta per le autorizzazioni di non collaborare nel fornire l'accesso ai membri della Giunta alla documentazione ...inviata sul caso Delmastro». A tale comunicazione il Presidente della Camera ha risposto che «le decisioni del Presidente della Camera sono quelle contenute nella lettera che Le ho inviato ieri sera e a cui gli uffici della Camera si conformano ai sensi degli articoli 8 e 67 Reg. Camera».
Successivamente, nella giornata del 31 luglio, perveniva la nota del Presidente Dori in cui, citando alcuni precedenti, richiamava la prassi consolidata sulla conoscibilità degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alla Giunta per le autorizzazioni limitata ai soli membri della Giunta, prassi alla quale non gli risultavano precedenti contrari; precisava, inoltre, di aver assunto le proprie determinazioni in coerenza con la decisione, all'esito della riunione della Conferenza dei Capigruppo del 30 luglio, di rinvio dell'esame del doc. IV, n. 4 alla Giunta ai fini di un ulteriore approfondimento, ritenendo la decisione sull'ostensibilità degli atti allegati alla nota del Procuratore funzionale all'attività della Giunta medesima, non avendo la Presidenza della Camera, all'atto dell'invio della documentazione, fornito alcuna precisazione.
Segnala poi che questa mattina il Presidente Dori, con una nuova nota, ha chiesto di poter accedere egli stesso, «secondo le consuete forme di segretezza, alla documentazione contenuta nel cd inviato in allegato alla lettera del Procuratore della Repubblica di Roma e trasmessa dal Presidente della Camera al Presidente della Giunta», non essendo mai stato posto, nelle interlocuzioni con il Presidente della Camera, alcun limite all'accesso da parte del Presidente della Giunta e ritenendo che il rinvio alla Giunta per il Regolamento «si riferisce esclusivamente alla decisione di rendere accessibile la documentazione agli altri membri della Giunta e quindi riguarda solo questi ultimi e non il suo Presidente».
Aggiunge, infine, che con una ulteriore nota pervenuta in data odierna (e inviata anch'essa alla Giunta per le autorizzazioni), il Procuratore della Repubblica, nel confermare le argomentazioni e le richieste già oggetto delle sue precedenti note, ha informato che l'on. Delmastro ha depositato presso la procura – inviandole tramite PEC – le comunicazioni nella sua disponibilità riguardanti la messaggistica da lui conservata sulla vicenda.
Al riguardo, anche con riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente della Giunta Dori, ritiene di dover fare alcune precisazioni. Il Presidente della Camera, ricevuta la nota del Procuratore, non avrebbe potuto fare altro che trasmetterla all'organo competente nel merito, venendo meno, diversamente, ai suoi obblighi istituzionali. Non risulta infatti che il Presidente della Camera abbia mai trattenuto degli atti provenienti dall'autorità giudiziaria prima di trasmetterli all'organo competente, né che Pag. 5si sia incaricato di interloquire autonomamente e preliminarmente con l'autorità giudiziaria per chiarirne la natura o altri aspetti dubbi. Del resto, se ciò avesse fatto nel caso di specie, avrebbe sottratto alle prerogative dell'organo competente – la Giunta per le autorizzazioni – la valutazione complessiva, anche per le questioni preliminari, di ogni aspetto relativo ai contenuti della nota e al trattamento dei relativi allegati, fatto che sarebbe stato particolarmente grave stanti i caratteri di complessità e di novità assoluta della fattispecie, nella quale sono coinvolti e nella quale concorrono diversi principi e valori di ordine costituzionale e cioè le prerogative costituzionali dei parlamentari ex articolo 68 Cost., la segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 Cost. e il diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost.
Segnala che la trasmissione al Presidente della Giunta per le autorizzazioni della missiva del Procuratore era finalizzata, invece, proprio ad attivare tutte le valutazioni di competenza della Giunta per le autorizzazioni in relazione alla peculiarità e complessità della fattispecie, del resto palesata – per quel che risulta – proprio dal dibattito svoltosi nella sede dell'ufficio di presidenza del 30 luglio, in cui è emersa, secondo quanto riportato nella citata lettera dei deputati Iaia, Pittalis, Cavandoli e Romano, la contrarietà della maggioranza alla decisione del Presidente Dori. Non sarebbe quindi conforme al vero (come pure in qualche sede affermato) che l'ufficio di presidenza abbia condiviso l'indirizzo del Presidente.
Ritiene che vada al riguardo considerato che sulla questione specifica che involge il tema oggi all'esame si è sviluppata una recentissima giurisprudenza costituzionale – a partire dalla sentenza n. 170 del 2023 – che lascia ancora margini interpretativi sull'applicazione dei principi da essa enunciati. Da qui la cautela che non può non ispirare la condotta del Presidente della Camera che, anche alla luce del dibattito svoltosi in sede di ufficio di presidenza della Giunta per le autorizzazioni, ha ritenuto necessario un approfondimento per la valutazione dei profili costituzionali, procedurali e processuali, conformemente agli obblighi imposti alla Presidenza ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento e dai quali è conseguita l'applicazione dell'articolo 67 del medesimo Regolamento nei rapporti con gli uffici della Camera e fra questi ultimi e i deputati interessati. Peraltro, gli atti posti in essere dal Presidente della Camera sono evidentemente di tipo interlocutorio e non si ispirano ad alcuna valutazione politica ma esclusivamente a quella logica di cautela istituzionale che non precostituisce alcun esito finale.
Inoltre, al fine di ricondurre la decisione assunta dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni all'ambito dei suoi poteri non possono valere i precedenti da lui richiamati, ovviamente ben noti alla Presidenza della Camera e inconferenti rispetto alla questione specifica. Si tratta infatti di pronunce in cui sono stati in passato individuati i criteri e le modalità di ostensione ai membri della Giunta degli atti relativi alle domande di autorizzazione ad acta o di insindacabilità o a richieste di elevazione di conflitti di attribuzione ad essa sottoposte, tenendo conto del fatto che si trattava, appunto nei casi richiamati dal Presidente Dori, e a differenza del caso in esame, della necessità di tenere in considerazione la tutela del segreto istruttorio. In tali casi la questione concerneva, infatti, la gestione del segreto istruttorio e si riferiva ad atti processuali già selezionati dall'autorità giudiziaria e da questa utilizzati per l'adozione di provvedimenti processuali.
Ciò posto, ritiene che la questione sulla quale la Giunta per il Regolamento deve oggi pronunciarsi non può certamente attenere ad una valutazione di merito del tema, estraneo alle competenze della Giunta per il Regolamento. Oggetto della attenzione della Giunta è, invece, la specifica situazione, più procedurale, che si è riscontrata, e cioè la trasmissione, a ridosso della decisione finale della Camera sulla richiesta di autorizzazione – sulla quale la Giunta per le autorizzazioni aveva già concluso l'iter istruttorio con la presentazione della relazione all'Assemblea – della copia di una documentazione depositata dalla difesaPag. 6 di una delle persone sottoposte ad indagine e relativa a messaggi intercorsi tramite WhatsApp fra lo stesso indagato e il deputato. L'esigenza del chiarimento della Giunta per il Regolamento sorge – come prima accennato – dal carattere del tutto inedito della tipologia di documentazione allegata alla nota del Procuratore, la quale non consiste in atti formati dalla medesima autorità giudiziaria, ma in una documentazione prodotta dalla difesa di un terzo, parte nel procedimento penale, e attinente alla corrispondenza intercorsa tra l'indagato e un parlamentare, corrispondenza che – come è noto – l'autorità giudiziaria non può neppure scaricare prima dell'autorizzazione parlamentare, né trasmettere nella sua integralità. Tale documentazione, anche in quanto prodotta dalla parte, non è asseverata formalmente nella sua autenticità, costituendo un documento di parte il cui contenuto riguarda proprio, secondo la descrizione riportata nella nota del Procuratore, quelle comunicazioni in relazione alle quali è stata avanzata la domanda di autorizzazione a procedere alla Camera: quest'ultima, infatti, è proprio finalizzata, «una volta formata copia della memoria del dispositivo in sequestro, ad accedere e prendere cognizione delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate a e provenienti dall'on. Andrea Delmastro Delle Vedove e ad acquisire le medesime agli atti del procedimento» (doc. IV, n. 4), comunicazioni peraltro non allegate alla domanda.
Reputa evidente che il documento trasmesso in allegato alla nota del Procuratore costituisce una tipologia di documentazione del tutto peculiare, la cui visione è sottoposta a particolari cautele ai sensi della citata giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170 del 2023, e non è dunque assimilabile alle integrazioni documentali che pure l'autorità giudiziaria nel passato ha in qualche caso inoltrato successivamente alla richiesta iniziale. Queste caratteristiche di significativa innovatività, che si presentano in un quadro di oggettiva incertezza e indeterminatezza processuale e procedimentale, e dunque l'assenza di precedenti del tutto sovrapponibili, non collocano l'atto in questione in un tracciato di regole e di valutazioni consolidate dell'organo istruttorio. In particolare, la tipologia peculiare dell'atto allegato alla nota del Procuratore, come da questo descritto, attiene al tema della corrispondenza dei parlamentari nelle diverse forme consentite dalla moderna tecnologia, sul quale – come ha detto – si sta definendo una giurisprudenza costituzionale particolarmente articolata e complessa in particolare in relazione alla accessibilità della corrispondenza del parlamentare prima dell'autorizzazione del Parlamento.
Dunque, posto che, a suo avviso, affidare alla Giunta per il Regolamento la soluzione di merito non sarebbe opportuno in quanto definirebbe un precedente in cui un organo decide su questioni di competenza di un altro, svuotandone di fatto i poteri, quello che appare necessario approfondire in questa sede è l'individuazione, all'interno della Giunta per le autorizzazioni, in quanto sede competente nel merito, di quale sia l'organo cui spetta delineare il percorso procedurale per dare seguito alla comunicazione in questione, a partire dalla valutazione preliminare circa la stessa presa in considerazione del materiale inviato, nonché circa l'eventuale trattamento da riservare ad esso: se cioè debba essere il Presidente della Giunta, in quanto titolare di funzioni di garanzia del buon andamento dei lavori dell'organo, ovvero la Giunta nel suo complesso, anche considerando gli aspetti di novità e delicatezza della questione. In via generale, non vi è al riguardo dubbio sul fatto che, coerentemente con i principi generali dell'ordinamento che governano le decisioni degli organi parlamentari, possa essere rimessa alla Giunta per le autorizzazioni la deliberazione sulle modalità di trattamento procedurale di atti ad essa trasmessi e circa il loro regime di pubblicità, come del resto è anche accaduto nella prassi parlamentare.
Resta fermo che spetterebbe comunque alla Giunta, una volta definita, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la presa in considerazione o meno del materiale pervenuto, valutare il seguito procedurale della nota del Procuratore, stabilendoPag. 7 anche se essa possa rifluire o meno nell'iter relativo al documento IV, n. 4.
Nel primo caso, quello cioè della presa in considerazione, si tratterebbe poi di rimettere alla potestà della Giunta la richiesta all'Assemblea di deliberare, attraverso gli ordinari strumenti procedurali, il rinvio alla Giunta medesima della domanda di autorizzazione a procedere, onde riportare la Giunta nella condizione di legittimazione all'istruttoria della domanda, atteso che – a differenza di quanto il Presidente Dori scrive nella sua lettera – né la Conferenza dei Capigruppo, né l'Assemblea hanno deliberato il rinvio della domanda di autorizzazione alla Giunta, ma solo il rinvio dell'esame.
Nel secondo caso, quello cioè in cui la Giunta decidesse che non ci sono motivazioni per riaprire l'istruttoria e dunque per prendere in considerazione il materiale pervenuto, l'esame della domanda di autorizzazione a procedere potrebbe avere luogo anche celermente in Assemblea. In questo secondo caso, non riaprendosi alcuna fase istruttoria, gli esiti di quella precedente – e cioè le relazioni, sia di maggioranza che di minoranza – non sarebbero modificabili.
Fa presente che resterebbe comunque ferma la possibilità per la Giunta per le autorizzazioni di dar corso ad una specifica riflessione, autonoma e distinta, avente ad oggetto in via generale le complesse problematiche poste da tale tipologia di atti.
Sottopone dunque alla riflessione dei membri della Giunta queste considerazioni e li invita a pronunciarsi.
Federico FORNARO dichiara di voler raccogliere lo spirito e le sollecitazioni provenienti dalle comunicazioni del Presidente affinché la discussione sia improntata alla cautela istituzionale cui egli ha fatto riferimento.
Per procedere in tal modo, occorre, dunque, a suo avviso, astrarsi e prescindere dallo specifico riferimento al caso concreto e ragionare in termini generali, rispetto ai quali coglie l'elemento di novità rappresentato dalla necessità di individuare un punto di equilibrio tra diversi principi e valori costituzionali coinvolti, richiamati dal Presidente stesso e che attengono alla tutela delle prerogative parlamentari di cui all'articolo 68 Cost, alla tutela della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni di cui all'articolo 15 Cost. e – per la prima volta a quanto gli risulta – alla tutela del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 Cost.
Ciò premesso, dunque, non è, a suo avviso, in discussione la prerogativa della Giunta per le autorizzazioni di determinarsi, secondo il principio di maggioranza, in ordine al completamento degli atti istruttori di sua competenza, portando dunque a compimento la sua funzione ausiliaria rispetto alle deliberazioni finali di competenza dell'Assemblea, né è in discussione il richiamo all'applicazione dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 170 del 2023, e cioè che sia necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'acquisizione dei messaggi inviati o ricevuti da un parlamentare con le moderne tecnologie comunicative e che sono equiparati alla corrispondenza quanto a garanzie costituzionali.
Ciò su cui intende, invece, obiettare è che in questa sede si possa predeterminare una sorta di pre-giudizio relativo al regime di accessibilità dei componenti della Giunta rispetto agli atti ad essa trasmessi.
Partendo dall'espressa disposizione regolamentare di cui all'articolo 18-bis è desumibile, a suo avviso, un principio di ordine generale, la cui derogabilità non è consentita da nessuna norma regolamentare, e cioè che una volta inviati alla Giunta gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, questi debbano essere conosciuti dai suoi componenti, secondo modalità di accesso variabili in relazione al regime di segretezza che li assiste, ma comunque accessibili alla visione e alla conoscenza dei membri della Giunta.
E del resto come potrebbe la Giunta pervenire ad una deliberazione consapevole, se i suoi componenti non possono nemmeno avere cognizione degli atti sottoposti alla sua valutazione? Soltanto quando tale cognizione sia garantita, sarà possibile per l'organo assumere le deliberazioni di sua competenza.Pag. 8
Paventa dunque il rischio che mettere in discussione questa logica significhi innestare valutazioni di tipo esclusivamente politico, dalle quali in sostanza verrebbe a dipendere di volta in volta la decisione sull'accessibilità o meno degli atti da parte dei componenti della Giunta, la quale sostanzialmente potrebbe venire a coincidere con l'appartenenza o meno alla maggioranza di turno. Ma la preclusione della conoscenza di atti rimessi alla Giunta ai suoi componenti soprattutto si tradurrebbe in una lesione delle loro prerogative, e con esse, in definitiva, la lesione delle prerogative dell'organo nel suo complesso.
Ribadisce di non voler contestare la legittimazione della maggioranza a decidere e ad esercitare le prerogative che la forza dei numeri le consente, ma ciò non può avvenire a detrimento delle prerogative dei singoli componenti di poter prendere cognizione degli atti. Se ciò venisse negato ravvisa il rischio di un'estensione generalizzata ed indifferenziata ed in qualsiasi contesto e a qualsiasi fattispecie delittuosa, anche quella che maggiormente potrebbe ripugnare alla generalità dei consociati, di una copertura preliminare che renderebbe sostanzialmente impossibile una valutazione specifica.
Nel rinnovare la sua valutazione circa l'impossibilità di precludere la cognizione documentale ai membri della Giunta per le autorizzazioni perché nessuna norma regolamentare consente tale preclusione, dichiara di non potere quindi condividere, alla luce delle ragioni da lui esposte, le soluzioni prospettate dal Presidente.
Valentina D'ORSO desidera avviare il suo ragionamento da un punto delle comunicazioni del Presidente che le appare carico di significato: il Presidente ha, infatti, ricordato che una volta pervenuta alla Camera la nota del Procuratore della Repubblica, questa non poteva non essere da lui trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni. Ma ciò è avvenuto in quanto i destinatari finali di tale comunicazione dell'autorità giudiziaria sono gli stessi componenti dell'organo – cioè la Giunta per le autorizzazioni – che è chiamato a valutare ed istruire le richieste che ad esso sono rimesse ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea.
Una volta dunque deferita alla Giunta la documentazione inviata dall'Autorità giudiziaria, la riunione dell'Ufficio di presidenza della Giunta che si è svolta non aveva il potere di effettuare alcuna valutazione, ma solamente quello di definire le modalità organizzative per consentire ai membri della Giunta l'accesso e la cognizione di quella documentazione che l'Autorità giudiziaria ha inteso proprio mettere a disposizione dei componenti per le valutazioni conseguenti.
Tutti i precedenti attestano in modo inequivoco questo principio di assoluta conoscibilità degli atti da parte dei deputati che compongono la Giunta; anzi, ciò che è venuto in discussione in passato è semmai il caso contrario nel quale il Presidente della Giunta è stato interpellato dal Presidente della Camera per valutare l'estensione del perimetro della conoscibilità degli atti oltre la cerchia dei soli componenti dell'organo.
Se si inibisse la conoscenza degli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica, si ricadrebbe poi in un caso di trasmissione inutiliter data, che neutralizzerebbe la finalità giuridica per la quale quella trasmissione è stata disposta e cioè porre a conoscenza dei componenti della Giunta quei documenti che sono nella disponibilità dell'autorità giudiziaria e che proprio a tale fine li ha trasmessi.
Ribadisce dunque di non ravvisare alcuna ragione per discostarsi dalla prassi costantemente e univocamente seguita, per la quale gli atti sono sempre conoscibili dai membri della Giunta e ciò che può variare sono le modalità, più o meno assistite da vincoli di riservatezza, con le quali questi possono accedere a tali atti. In sostanza si tratta solo di aspetti organizzatori che non mettono in discussione il principio base di generale conoscibilità degli atti; in tal senso rammenta che anche in occasione dell'esame della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere per reati ministeriali legata al caso Almasri i deputati che appartengono alla Giunta non hanno avuto alcuna limitazione all'accesso Pag. 9alla documentazione trasmessa, ivi compresa quella proveniente dai servizi di sicurezza della Repubblica, con il solo vincolo della segretezza legato a questa tipologia di atti.
Conclusivamente esprime l'avviso che le prerogative parlamentari debbano essere sempre ritenute prerogative funzionali e non possano essere considerate in alcun modo scudi personali, e che la loro applicazione nel caso di specie verrebbe a compromettere un diritto costituzionalmente tutelato di terzi, quale il diritto di difesa.
Sara KELANY dichiara preliminarmente di concordare con un unico aspetto desumibile dal ragionamento della collega D'Orso e cioè che non debba essere la Giunta per il Regolamento ad assumere determinazioni di merito in ordine alla questione trattata, mentre nello spirito dell'intervento svolto dal collega Fornaro, desidera soffermarsi proprio sul tema del bilanciamento e dell'equilibrio tra i diversi valori costituzionali coinvolti. A questo proposito osserva quindi che, a suo avviso, l'accesso ai documenti inviati dal Procuratore realizzerebbe istantaneamente e automaticamente una violazione delle prerogative di cui all'articolo 68 Cost. e del principio costituzionale di cui all'articolo 15 Cost, senza tuttavia al contempo consentire la realizzazione del diritto alla difesa.
E dunque il quesito che, a suo avviso, si deve correttamente formulare è chiedersi quale finalità si realizzi con l'ostensione della documentazione. A questo quesito non può sfuggire la Giunta per le autorizzazioni alla quale spetta dunque la valutazione nel caso concreto.
Nazario PAGANO dichiara di aver ascoltato i colleghi con attenzione e ritiene che i temi in esame vadano trattati ed approfonditi con molta delicatezza, vertendosi su prerogative che, come ricordato dal Presidente, sono presidiate anche da principi di natura costituzionale.
Ritiene che assumere un approccio superficiale, o addirittura di parte, sia particolarmente pericoloso, specie considerato, per quanto ha potuto apprendere, che non vi sono precedenti su fattispecie della stessa natura.
Per quanto riguarda il tema della competenza, gli appare evidente, come del resto già indicato dal Presidente, che la Giunta per il Regolamento non possa prendersi la responsabilità di assumere alcuna determinazione nel merito, istituzionalmente rimessa ad altro organismo.
Osserva che le modalità e, in particolare, la tempistica, che a suo giudizio fanno riflettere, con le quali i nuovi elementi informativi sono giunti alla Camera complicano ulteriormente il giudizio, rendendo più difficile assumere le necessarie decisioni con la dovuta serenità.
Conclude ritenendo che occorre esprimersi nel senso che sia la Giunta per le autorizzazioni a decidere, in sede plenaria, se assumersi o meno la responsabilità di acquisire documentazione su questioni relative a persona non sottoposta a indagine.
Federico FORNARO, ad integrazione del precedente intervento, ritiene che non vi sia dubbio sul fatto che la decisione finale sulla proposta se autorizzare o meno l'utilizzo della documentazione trasmessa dalla Procura spetti alla Giunta per le autorizzazioni, e che pertanto non possa essere questo l'oggetto del dibattito. Invita, piuttosto, a soffermarsi su un principio generale che ritiene non possa non essere osservato, ovvero che occorre conoscere per poter deliberare. Osserva che, accettando quanto proposto si finirebbe, in linea teorica, per impedire ai componenti, o meglio a una parte dei componenti della Giunta, quella minoritaria, in quanto tale necessariamente soccombente, di disporre di un completo corredo informativo; si stabilirebbe, inoltre, a priori, che vi sono atti che non possono essere conosciuti dalla Giunta, nonostante non vi sia alcuna disposizione del Regolamento, né tanto meno di legge, o sentenza della Corte Costituzionale, a sancirlo. Ricorda che, in esito all'attività istruttoria la Giunta potrà sempre proporre all'Aula di non concedere l'autorizzazione richiesta, fermo restando che per poter consentire ai componenti di formarsi un'opinione compiuta, questi ultimi devono essere messi nella condizione di conoscere Pag. 10cosa sia stato trasmesso dalla Procura, sia pure con i limiti di segretezza definiti dalla Giunta.
Ribadisce il fatto che non gli risulta vi sia mai stata una votazione o sia mai stato emesso un parere sull'accessibilità o meno ai componenti della Giunta degli atti che sono pervenuti dalla Procura; rammenta che nel caso Almasri, in particolare, è stato deciso di sottoporre a un ulteriore livello di segretezza la documentazione pervenuta dai servizi di sicurezza della Repubblica, mentre nel corso dei lavori della Commissione d'inchiesta sul caso Moro, nel caso in cui fossero stati trasmessi documenti con il vincolo della segretezza da altri organi dello Stato, ai commissari veniva consentito l'accesso senza possibilità di estrarre copia, di effettuare fotografie, e in presenza di personale.
Adduce, a conferma, il fatto che anche nell'ambito dei lavori del COPASIR il Comitato non decide se un atto ricevuto possa essere o meno conosciuto dai componenti, ritenendosi sufficiente la deterrenza legata al rischio di incorrere in significative pene detentive in caso di violazione dell'obbligo di riserbo tramite diffusione dei contenuti.
Paventa il rischio che, nel caso in esame, laddove si ritengano sussistenti condizioni per negare l'accesso e quindi per negare il diritto di conoscenza ai membri, si determini una lesione delle prerogative parlamentari, consegnando, oltretutto, le chiavi di controllo dell'attività della Giunta alla maggioranza, che le ha già in ogni caso, dato che la proposta finale da sottoporre all'Aula è pur sempre soggetta al principio maggioritario; ricorda, infatti, che all'esito dell'istruttoria condotta si stava per arrivare in Aula con una proposta della Giunta contraria all'autorizzazione e due relazioni di minoranza, ma pur sempre dopo che erano state fatte valutazioni basate sulla conoscenza degli atti.
A suo giudizio non potrebbe negarsi in modo automatico l'accesso, considerato quanto previsto dall'articolo 18-bis, secondo il quale il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, senza che sia previsto dal Regolamento alcuno spazio di valutazione.
Paragona la valutazione di ricevibilità degli atti trasmessi alla valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti in sede referente, la quale non è sottoposta al vaglio della maggioranza, spettando ogni decisione al presidente di Commissione, e non certo all'ufficio di presidenza, secondo un criterio di maggioranza.
Ritiene, pertanto, che poiché il Regolamento non conferisce al Presidente della Camera questo tipo di valutazioni, sia evidente che tutti gli atti vadano non solo trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni, ma anche resi conoscibili a tutti i componenti della medesima; avverte che, in caso contrario, si darebbe la percezione di volersi arrogare il diritto di conferire uno scudo totale, estensibile potenzialmente a qualunque fattispecie di reato, dagli effetti peraltro non generalizzati, essendo legato all'appartenenza o meno alla maggioranza di turno del soggetto interessato.
Stigmatizza la possibilità che l'accesso alla conoscenza degli atti possa essere sottoposta a una logica di maggioranza, e invita pertanto a una riflessione in merito, ravvisando il rischio di infliggere una grave lesione all'autorevolezza della Giunta per le autorizzazioni e all'istituzione Camera in sé.
Francesca GHIRRA premette che si è in presenza di un caso piuttosto complesso, in relazione al quale ritiene sia stata ineccepibile la ricostruzione fattuale fornita dal Presidente nelle sue comunicazioni, mentre esprime riserve sulle successive precisazioni fornite, per le quali ritiene piuttosto di aderire ai ragionamenti proposti dai colleghi Fornaro e D'Orso.
In particolare, si chiede se riguardo alla pur peculiare e inedita tipologia di documentazione trasmessa dalla Procura di Roma, caratterizzata dal fatto di essere stata prodotta dalla difesa di un soggetto terzo coinvolto in un procedimento penale, vi siano dei precedenti specifici di diniego di conoscibilità ai membri della Giunta, successivamente all'avvenuta trasmissione da parte del Presidente della Camera.Pag. 11
Ritiene, in proposito, che, se tali documenti sono stati trasmessi alla Camera, e di seguito assegnati alla Giunta per le autorizzazioni, ciò è stato fatto per consentire a quest'ultima un approfondimento dell'istruttoria; opina che, laddove tale approfondimento non fosse stato ritenuto necessario, il Presidente della Camera avrebbe potuto dichiarare comunque conclusa l'istruttoria.
Le pare che sia stato, da questo punto di vista, doveroso, da parte del Presidente della Giunta, nel momento in cui tale documentazione gli veniva affidata, decidere che tali atti fossero messi a disposizione dei componenti, i quali, a suo giudizio, nel rispetto dei vincoli in materia di segretezza, hanno il dovere di verificarne i contenuti, per poter poi avere elementi sufficienti a esprimere un giudizio destinato all'Aula.
Ribadisce la richiesta, precedentemente formulata, di indicare eventuali precedenti di diniego di accesso agli atti ai componenti. Ritiene, in ogni caso, che nel momento in cui la Giunta è entrata in possesso di tale documentazione, le determinazioni circa l'accessibilità dei contenuti non possano essere prese a maggioranza, onde evitare il rischio di creare pericolosi precedenti.
Valentina D'ORSO, intervenendo per una precisazione, ribadisce che alla trasmissione alla Giunta per le autorizzazioni di un qualsiasi documento non può che conseguire la conoscibilità dello stesso da parte dei suoi componenti: si tratta di un assunto logico, che non può essere qui confutato! Aggiunge poi che, seguendo il percorso prefigurato, si determinerebbe di fatto, a danno di una parte dei componenti della Giunta per le autorizzazioni, che saranno schiacciati da una decisione presa a maggioranza, un vero e proprio impedimento a svolgere la propria funzione di componenti della Giunta e dunque ad esercitare il proprio ruolo e le proprie prerogative, con un precedente suscettibile di estensioni generalizzate e idoneo a generare potenzialmente una vera e propria paralisi dell'organo, ai cui componenti, a maggioranza, potrà in qualunque momento essere resa inaccessibile la documentazione che correda le richieste sottoposte al suo esame.
In sostanza, si viene a determinare il rischio di un vero e proprio esautoramento dell'organo, con buona pace della sua natura di garanzia che si intendeva rafforzare con le recentissime riforme del Regolamento! E con danno, da ultimo, financo dei poteri del Presidente della Camera, che i componenti della Giunta per le autorizzazioni nomina direttamente!
A ciò si aggiunga la preoccupazione che la decisione odierna della Giunta per il Regolamento possa rendere del tutto disfunzionale il lavoro della Giunta per le autorizzazioni in quanto prevedere che essa, a colpi di maggioranza, possa decidere dell'ostensibilità degli atti ai propri membri, equivale a generare il rischio che l'organo venga chiamato sistematicamente a decisioni capillari su questi aspetti, a danno della sua attività ordinaria.
Tutto ciò dovrebbe semmai indurre ad affidare una qualunque decisione preliminare sulla ostensibilità degli atti al Presidente della Giunta per le autorizzazioni, e non alla maggioranza, in analogia del resto con le previsioni regolamentari che affidano ai Presidenti delle Commissioni, e non alla maggioranza, il vaglio sull'ammissibilità degli emendamenti.
Invita dunque tutti i membri della Giunta per il Regolamento a un supplemento responsabile di riflessione.
Lorenzo FONTANA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene a questo punto di poter riassumere le conclusioni del dibattito, da sottoporre al voto della Giunta, nel senso:
1) che è escluso che la Giunta per il Regolamento possa sostituirsi alla Giunta per le autorizzazioni nell'assumere determinazioni in ordine al merito delle questioni ad essa sottoposte relativamente ad una nota pervenuta dall'autorità giudiziaria in data 30 luglio scorso e trasmessa dalla Presidenza della Camera alla suddetta Giunta per le autorizzazioni «per le valutazioni di competenza» dell'organo medesimo;
2) per quanto riguarda invece il percorso procedurale relativo al materiale trasmessoPag. 12 dall'autorità giudiziaria in allegato alla suddetta nota, che sia la Giunta per le autorizzazioni, nella sua sede plenaria, alla luce dell'assoluta novità della questione, ad assumere ogni valutazione relativa alla sua presa in considerazione o meno, anche ai fini della presa visione dello stesso nonché delle conseguenti determinazioni in ordine al percorso procedurale relativo all'iter del doc. IV, n. 4.
Dopo che Federico FORNARO ne ha chiesto la votazione per parti separate e dopo che Lorenzo FONTANA, Presidente, ha dato nuovamente lettura del testo delle conclusioni, Federico FORNARO comunica di rinunciare alla votazione per parti separate.
Lorenzo FONTANA, Presidente, anche in considerazione di quanto rappresentato nella discussione, tiene a sottolineare di aver esplicitamente specificato, nel testo delle conclusioni che sarà ora sottoposto al voto della Giunta, che l'assunzione della odierna decisione è circoscritta alla specifica questione insorta, e in particolare alla tipologia di atti di cui si tratta, proprio in quanto caratterizzati da assoluta novità. Pone quindi in votazione il testo di cui ha precedentemente dato lettura.
La Giunta approva le conclusioni del Presidente.
La seduta termina alle 21.22.