SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.
Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice Lucaselli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il progetto di legge, che deriva dall'unificazione delle proposte di legge C. 2360, C. 2578, C. 2731, C. 2794 e C. 2969, reca deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo.
Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 2 istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo quale organo permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche in materia di cinema e audiovisivo, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, a cui, ai sensi del comma 2, sono attribuite funzioni di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo. Evidenzia che il suddetto Forum è composto da otto esperti del settore di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura, e da ulteriori otto componenti nominati dal medesimo Ministro, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo. Rammenta che è previsto che, ai sensi del comma 6, ai componenti del Forum, che restano in carica tre anni, non spettino gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che, ai sensi del comma 7, presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura. Evidenzia inoltre che il comma 8 prevede che con decreto del Ministro della cultura sia disciplinato il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum e che ai sensi del comma 9, all'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda che, ai sensi del comma 10, a decorrere dalla data del primo insediamento del Forum è abrogato l'articolo 11 Pag. 40della legge n. 220 del 2016, che ha istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Ciò stante, rileva che la disciplina dell'istituendo Forum è sostanzialmente sovrapponibile, a quella dell'attuale Consiglio superiore del cinema e dall'audiovisivo. Sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i profili finanziari, tuttavia, si rilevano alcune differenze rispetto alla disciplina vigente giacché, mentre a legislazione vigente si prevede espressamente che le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la norma in esame si limita invece a prevedere una più generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente articolo. Ricorda inoltre che, mentre a legislazione vigente si prevede che ai componenti del Consiglio superiore non spettino gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, tale eccezione non viene invece prevista dalla norma in esame nei confronti dei componenti del Forum. In questo quadro, ritiene che si potrebbe quindi valutare l'opportunità di modificare le disposizioni relative al Forum per uniformarle a quelle previste dalla legislazione vigente per il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, soprattutto per quanto riguarda le spese di funzionamento del nuovo organismo, anche in considerazione del fatto che presso lo stesso opererà, così come previsto per il Consiglio superiore, dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 220 del 2016, una segreteria tecnica formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce che ai componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo, istituito ai sensi del precedente comma 1, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e che il successivo comma 9 stabilisce che all'attuazione del medesimo articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto rappresentato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni circa la formulazione delle predette disposizioni, salva l'opportunità di specificare, al predetto comma 9, che tale clausola di invarianza finanziaria si riferisce alle amministrazioni pubbliche interessate.
Osserva, poi, che l'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, alla quale sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ad esclusione delle funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive. Rammenta che, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, e il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nonché da due membri supplenti. Ricorda che è, inoltre, previsto che un decreto del Ministro della cultura disciplini il trasferimento all'Agenzia di parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Rileva che è, altresì, prevista, ai sensi del comma 10, la facoltà per l'Agenzia di assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e merito, nonché di avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a quaranta unità, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre Pag. 41amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca. Segnala che, ai sensi del comma 11, agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali. Salvo quanto stabilito dalle citate previsioni, rileva che le norme rinviano alla disciplina generale applicabile alle agenzie, di cui agli articoli 8, in materia di ordinamento, e 9, in materia di personale e dotazione finanziaria, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come sancito dal comma 14. Ai fini dell'attuazione del complesso delle disposizioni in esame, rammenta che è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e che ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 15, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Sottolinea che l'attuazione delle summenzionate previsioni è demandata ad un decreto del Ministro della cultura e che è previsto che, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni ad essa affidate per effetto delle medesime previsioni siano esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura, ai sensi del comma 16.
Al riguardo, rileva che, attesa l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle norme in esame, ritiene anzitutto necessario acquisire dal Governo puntuali elementi informativi volti a verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni contenute nell'articolo in esame. Evidenzia che dovrebbe, tra l'altro, essere chiarito se l'Agenzia, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi degli immobili e delle dotazioni strumentali attualmente nella disponibilità della Direzione generale cinema e audiovisivo o, comunque, del Ministero della cultura in condizioni di neutralità finanziaria, oppure se la stessa dovrà provvedere ad acquisire tali beni avvalendosi della predetta autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione degli oneri, che, peraltro, il testo non indica espressamente, la disposizione in esame non si configura alla stregua di una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi a indicare le risorse a valere sulle quali si potrà provvedere all'attuazione delle citate misure in materia di personale. Ciò posto, nel rilevare il carattere aleatorio degli introiti eventualmente incamerabili per effetto della stipula dei contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali o con soggetti privati, ritiene che andrebbe in ogni caso acquisita dal Governo un'indicazione in merito ai capitoli di spesa concretamente incisi dalla riduzione delle risorse finalizzate a sostenere i costi di personale e di funzionamento della predetta Agenzia. Ritiene, inoltre, che andrebbe meglio chiarito il coordinamento intercorrente tra il comma 11 dell'articolo 3 e le disposizioni di cui al successivo comma 15, dal momento che quest'ultimo reca un'autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 finalizzata all'attuazione complessiva del medesimo articolo 3, nel cui ambito sono ricomprese anche le citate misure in materia di personale. Al riguardo, ritiene peraltro che, ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in rapporto alle spese autorizzate dai provvedimenti legislativi dovrebbero essere espressamente indicati gli interventi cui le stesse risultano associate. Ciò posto, rileva che, il citato comma 15 provvede agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. A tale ultimo proposito, rammenta che il citato Pag. 42Fondo è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 59.778.543 euro per l'anno 2026 e di 60.778.543 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Al riguardo, evidenzia peraltro che la norma istitutiva del Fondo oggetto di riduzione recava un vincolo di destinazione, consistente nel finanziamento delle specifiche finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge n. 190 del 2014, previo riparto da operare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ancorché nel tempo il Fondo sia stato utilizzato per assicurare la copertura finanziaria anche di oneri non strettamente riconducibili alle predette finalità. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca un chiarimento volto a escludere che dalla prevista riduzione del Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del provvedimento in esame.
Segnala che l'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Rammenta che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Sottolinea che, ove il Governo, nell'attuazione della delega in parola, intenda esercitare la facoltà di avvalersi del Consiglio di Stato per la formulazione dei predetti schemi, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese ai sensi del comma 4. Rileva che, infine, è previsto che l'adozione dei citati decreti legislativi debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso in cui tali decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 come sancito al comma 5. Ciò stante, rileva che alcuni princìpi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega in argomento concernono interventi promozionali e di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi: la lettera f), che prevede di adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale lettera; la lettera o), che prevede il sostegno alla filmografia di genere; la lettera bb), che richiede di promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso l'adozione di politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi; la lettera cc), che richiede di adottare interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione; la lettera nn), che richiede l'adozione di misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e Pag. 43all'attrazione di investimenti esteri, prevedendo a tal fine il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenerne la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta concedibile a ciascuna impresa.
Tutto ciò considerato, pur tenendo conto che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui trattasi, ove determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica che, da un lato, chiarisca se il rinvio alla disposizione contabile testé citata sia giustificato dalla complessità della materia trattata che non rende possibile procedere, in questa sede, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, dall'altro lato, fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la compatibilità dei princìpi e criteri direttivi previsti con il vincolo di invarianza finanziaria di cui al comma 5, al fine di escludere che da taluni di essi possano derivare oneri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il primo periodo del comma in commento, prevedendo che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il testo attuale sembrerebbe invece limitare l'ambito di applicazione della citata clausola di invarianza finanziaria alla sola fase di adozione dei decreti delegati e non anche a quella attuativa degli stessi. Sul punto considera comunque opportuno richiedere l'avviso del Governo. Rileva peraltro che le disposizioni di cui al successivo articolo 7, comma 1, del presente provvedimento, che reca la delega per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo, per quanto potenzialmente suscettibili di implicare effetti di carattere finanziario, risultano viceversa sprovviste di disposizioni di carattere finanziario.
Riguardo all'articolo 5, evidenzia che le norme, modificando l'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in luogo del credito d'imposta ivi previsto, dispongono la concessione a beneficio delle imprese di esercizio cinematografico, a decorrere dall'anno 2028, di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale. Sottolinea che è, altresì, precisato che i menzionati contributi sono destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti specifici interventi per il funzionamento, la realizzazione e il ripristino di sale cinematografiche nonché gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico. Rileva inoltre che l'entità dei predetti contributi è definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche. Evidenzia infine che costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente. Rileva, inoltre, che le norme affidano ad un decreto del Ministro della cultura la disciplina delle modalità dell'erogazione delle risorse, nonché delle condizioni per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica. Al riguardo, considerato che il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, configurato dalla norma in esame come contributo diretto, viene finanziato congiuntamente ad altri interventi previsti dalla medesima legge a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e Pag. 44nell'audiovisivo istituito dall'articolo 13 della medesima legge, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di differenziare i contributi disciplinati dalla presente norma, non più erogati sotto forma di crediti di imposta, dagli altri contributi finanziati a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. In questo quadro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 13, il Ministro della cultura provvede al riparto del predetto Fondo fra tutte o alcune tipologie di contributi previsti dalla legge stessa, stabilendo altresì i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla Sezione II, tra cui anche quelle dell'articolo 17, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di intervenire anche su tale disciplina di riparto, al fine di coordinarla con le modifiche introdotte al citato articolo 17, in modo da assicurare che i nuovi contributi siano erogati nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente previsti a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 7, evidenzia preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare, nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi, decreti legislativi finalizzati all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti. Fa inoltre presente che gli schemi dei predetti decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Al riguardo, rileva che alcuni princìpi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in esame appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Segnala, in particolare, che il comma 2, lettere a), c) e d), prevede la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, a favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, ivi incluse le operazioni di anticipazione di contributi e crediti pubblici nonché di smobilizzo dei crediti commerciali, prevedendo altresì che la garanzia sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, ad esclusione delle microimprese e per le piccole e medie imprese per le quali si dispone l'applicazione di un premio ridotto, ovvero la gratuità della garanzia.
Fa presente altresì che la successiva lettera f) del comma 2 prevede di introdurre, mediante le necessarie modifiche alla legge n. 130 del 1999, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione di settore, ivi compresa la legge n. 220 del 2016, nonché crediti e proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, escludendo espressamente l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.
Ciò stante, nel rilevare che la norma di delega risulta priva di una clausola di invarianza finanziaria riferita ai decreti legislativi da adottare nell'esercizio della stessa, considerata la mancanza di una relazione tecnica, evidenzia la necessità acquisire elementi di informazione in ordine alla possibile onerosità di taluni princìpi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi.
Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria, sottolinea preliminarmente che le norme in esame istituiscono, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, la Commissione valutatrice con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Al riguardo, chiarisce che la Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle commissioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016 e che è composta da venti esperti Pag. 45di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, individuati tra varie figure professionali, la cui nomina è disposta dal vertice dell'Agenzia. Nell'ambito delle specifiche disposizioni concernenti la formazione di tale Commissione, rammenta, tra l'altro, come sia previsto che gli esperti che intendano far parte della Commissione presentino annualmente la loro candidatura presso l'organismo di gestione dei contributi e che le candidature vengano esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo. Inoltre, precisa che a ciascun componente della Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, fa presente che la definizione delle modalità applicative delle presenti disposizioni è demandata ad un decreto del Ministro della cultura.
Al riguardo, rileva che le norme in esame, pur prevedendo che la Commissione valutatrice subentri nelle funzioni già assegnate alle commissioni di cui ai sopracitati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, non effettuano i necessari coordinamenti normativi con le richiamate disposizioni della predetta legge per quanto riguarda i profili di carattere finanziario. In particolare sottolinea che le norme in esame, limitandosi a prevedere che i compensi spettanti alla Commissione di valutazione gravino sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, appaiono suscettibili di determinare una duplice imputazione di oneri riferibili allo svolgimento delle stesse funzioni, posto che sul Fondo stesso, in mancanza di una norma che ne disponga il definanziamento, continuerebbero a gravare, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, anche le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 26 e 27 della legge medesima, riferite alle due commissioni a cui dovrebbe subentrare la Commissione di nuova istituzione. Ciò posto, suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre un'apposita autorizzazione di spesa a fronte degli oneri, complessivamente pari a 700 mila euro annui, derivanti dalla corresponsione del compenso di 35 mila euro a ciascuno dei venti commissari, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, pari, rispettivamente, a 500 mila euro annui e a 200 mila euro annui. A suo avviso, peraltro, tali risorse risulterebbero sufficienti alla copertura degli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni ai componenti della Commissione, ma non dei rimborsi spese previsti dalle norme, che appaiono pertanto suscettibili di determinare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Con riferimento al Comitato selezionatore delle candidature, rileva infine che le norme, pur non dettando alcuna prescrizione in merito al trattamento retributivo dei suoi cinque componenti, non escludono tuttavia che agli stessi possano essere erogati corrispettivi comunque denominati o rimborsi di spese.
Evidenzia, poi, che l'articolo 9 prevede che alle erogazioni dei benefici economici disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del presente provvedimento, in quanto destinate alla realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura, e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, non si applichino le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025. Precisa che tale previsione si applica anche alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione. Inoltre, chiarisce che nei menzionati casi l'Agente della riscossione restituisce le Pag. 46somme ricevute all'amministrazione che ne ha disposto il versamento e l'amministrazione erogante provvede alla liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario. Evidenzia come, ai sensi del comma 4, la restituzione delle predette somme non determini l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei citati contributi e dei benefìci economici. Al riguardo, rileva che la disposizione, incidendo sulle modalità e sui tempi di riscossione dei crediti erariali e di altri crediti affidati all'Agente della riscossione, potendone comportare un rallentamento, potrebbe determinare effetti negativi sull'andamento delle entrate previste a legislazione vigente. In merito a tale profilo, segnala pertanto la necessità di acquisire elementi di informazione, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi.
Per quanto concerne l'articolo 10, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i lavoratori subordinati e autonomi, compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo siano obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente. Inoltre, specifica che le disposizioni prevedono altresì che le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie siano garantite a tutti gli iscritti al Fondo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l'assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi. Chiarisce che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi. Al riguardo, osserva che le disposizioni, ampliando la platea di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, appaiono suscettibili di determinare, da un lato, un incremento delle entrate contributive del Fondo considerando quelle versate dai nuovi soggetti ad esso iscritti in base alle norme in commento e dai relativi datori di lavoro e, dall'altro lato, l'aumento delle prestazioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sotto forma di pensioni e integrazioni al reddito, anche per effetto di quanto previsto dal successivo articolo 11. Ciò stante, considerata la mancanza di una relazione tecnica a corredo delle norme in esame, a suo avviso appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che dall'attuazione delle norme stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo, nonché all'armonizzazione e alla razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri con le modalità ivi previste. Al riguardo, osserva che alcuni dei princìpi e criteri, nel cui rispetto devono essere adottati i decreti legislativi, appaiono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica in quanto la loro applicazione dovrebbe comportare un incremento della platea dei soggetti aventi diritto al beneficio, anche considerando l'ampliamento delle iscrizioni al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo derivante dal precedente articolo 10, del numero delle prestazioni erogate o del relativo importo. In particolare, fa riferimento: all'accesso all'indennità per l'universalità dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, senza che risultino indicate le precisazioni e le preclusioni vigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 175 del 2023; alla previsione per i lavoratori autonomi di tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata, di cui al comma 1, lettera b); al riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente, anziché di un terzo, a quelle accreditate nel Fondo pensionePag. 47 lavoratori dello spettacolo nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, di cui al comma 1, lettera c); all'erogazione dell'indennità giornaliera in misura percentuale superiore rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, raddoppiando altresì anche l'importo massimo erogabile, di cui al comma 1, lettere e) ed f); al riconoscimento della contribuzione figurativa senza la conferma del limite retributivo previsto a legislazione vigente, di cui al comma 1, lettera g); all'erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente o di contratto di lavoro a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa, di cui al comma 1, lettera h); al divieto di cumulo dell'indennità, limitato ai periodi indennizzabili per la maternità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria, di cui al comma 1, lettera i); alla determinazione, per i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS, di cui al comma 1, lettera m); allo stanziamento delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità in oggetto, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di cui al comma 1, lettera o).
A fronte di tali princìpi e criteri direttivi, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva che il principio e criterio direttivo indicato al comma 1, lettera l), potrebbe invece comportare maggiori entrate contributive, dal momento che prevede l'innalzamento dall'1 per cento all'1,01 per cento dell'aliquota sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del contributo specifico e che non sembra riproposto per i datori di lavoro lo sgravio dello 0,30 per cento, ossia dall'1,4 per cento all'1,1 per cento, sul contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge n. 92 del 2012, applicato ai rapporti di lavoro subordinato, previsto a legislazione vigente dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023. Ciò premesso, pur rilevando che a legislazione vigente le prestazioni per l'indennità di discontinuità, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023, sono riconosciute nell'ambito di specifici limiti di spesa, a presidio dei quali è previsto un apposito meccanismo di salvaguardia, evidenzia la necessità, in assenza di relazione tecnica, di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli eventuali oneri complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, anche al fine di verificare la capienza delle risorse da utilizzare a copertura, posto che la disposizione si limita ad individuare la fonte di copertura degli oneri, senza tuttavia quantificarne l'ammontare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe per la revisione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e riordino dei relativi ammortizzatori sociali, conferite al Governo ai sensi del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare che la disposizione non provvede a quantificare gli oneri derivanti dalla delega conferita, per quanto attiene alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, rileva che le disposizioni da ultimo citate si riferiscono, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritti sui capitoli 3073 e 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, rammenta che i predetti capitoli recano, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari, con riferimento al capitolo 3073, a 59.778.543 euro per l'anno 2026 e a 60.778.543 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e, con riferimento al capitolo 3076, a 172.760.865 euro per l'anno Pag. 482026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028. Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, segnala che la formulazione della norma, non recando la puntuale determinazione degli oneri oggetto di copertura né la puntuale imputazione degli stessi a ciascuno dei due soprarichiamati Fondi, non consente di verificare la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.
Per quanto concerne l'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, istituiscono un Fondo di solidarietà, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le modalità ivi indicate. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, ivi prevista, del Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socio-economica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato con riferimento all'articolo 11, comma 2, per quanto attiene agli elementi informativi circa le dotazioni iniziali del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, ribadisce che, anche in questo caso, la formulazione della norma, stante la mancata indicazione circa la ripartizione degli oneri da imputare a ciascuno dei due differenti Fondi per ognuna delle annualità interessate, non consente di verificare la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che, ai fini di una puntuale analisi degli effetti finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame, è necessario che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze possano svolgere un'adeguata attività istruttoria, per la quale, quindi, si rende necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Al riguardo, nel segnalare che, i predetti uffici hanno provveduto a richiedere tale relazione tecnica all'amministrazione competente, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti previa acquisizione e verifica della predetta relazione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime il proprio sconcerto per quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rammentando che in ordine al provvedimento in esame, di iniziativa delle forze di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, in sede di predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, ha stabilito che la proposta di legge in discussione fosse esaminata dall'Assemblea nel corso di questa settimana. Osserva, al riguardo, che la richiesta avanzata dal sottosegretario Freni, determinando un sostanziale rinvio dell'esame del provvedimento, sconfessa le decisioni adottate nella predetta Conferenza dei presidenti di Gruppo. Osserva, peraltro, che, ove si dovesse accogliere il rinvio prospettato poc'anzi, l'articolazione dei lavori che ne deriverebbe vedrebbe l'espunzione dell'unico provvedimento allo stato previsto e sostenuto dai gruppi di opposizione, nonostante, peraltro, la notevole mole di provvedimenti che l'Assemblea è chiamata a discutere. Ricorda, peraltro, che lo stesso Ministro della cultura avrebbe rappresentato che le problematiche inizialmente sollevate in merito alla proposta di legge sarebbero, in realtà, state superate. Invita, quindi, il Governo a rispettare quanto convenuto tra le diverse forze politiche in ordine alla prosecuzione dell'iter del provvedimento, rivolgendo altresì un appello al presidente della Commissione affinché si faccia garante del rispetto delle prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rispondere alle osservazioni della deputata Guerra, ricorda come in più di un'occasione l'esigenza di disporre un rinvio dell'esame di una proposta di legge di iniziativaPag. 49 parlamentare, in ragione della necessità di acquisire le relazione tecnica, si è posta anche con riguardo a provvedimenti di iniziativa di deputati della maggioranza, a riprova del fatto che la richiesta avanzata dal Governo non denota in alcun modo la volontà di ostacolare le prosecuzione dell'esame del provvedimento.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che si dovrebbe valutare la possibilità di non procedere al rinvio a settembre dell'esame del provvedimento, acquisendo la relazione tecnica in una prossima seduta della Commissione, consentendo, in ogni caso, che la discussione in Assemblea possa proseguire nella giornata di giovedì 6 agosto. Rileva, criticamente, come, per effetto del possibile rinvio dell'esame della proposta di legge in questione, nel calendario dei lavori delle prossime sedute non vi sarebbe alcun provvedimento di iniziativa dei gruppi di opposizione.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare come l'organizzazione dei lavori parlamentari non rientri tra le prerogative del Governo, che partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti dei Gruppi potendo fornire esclusivamente indicazioni relativamente agli argomenti di interesse, ritiene che, in merito alla proposta avanzata dal deputato Grimaldi, non vi siano, in termini assoluti, ragioni ostative. Fa tuttavia presente che la proposta di legge in esame presenta numerosi profili di natura finanziaria che, stante la loro complessità, meritano opportuni approfondimenti istruttori. Pur manifestando la disponibilità del Governo a proseguire l'esame del provvedimento, senza quindi disporre alcun rinvio dell'esame in Assemblea, chiarisce tuttavia che tale disponibilità non può in alcun modo tradursi in una garanzia da parte dell'Esecutivo circa la possibilità di depositare, in tempi strettissimi, una relazione tecnica positivamente verificata, fermo restando, peraltro, che compito del Ministero dell'economia e delle finanze è, esclusivamente, quello di verificare la relazione tecnica, essendo, invece, la sua predisposizione rimessa alle amministrazioni competenti.
Tanto premesso, ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile rinviare al mese di settembre il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di fornire tutti gli elementi che consentano di addivenire ad un'approvazione del provvedimento, che sarebbe, di fatto, preclusa in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) giudica del tutto insoddisfacente l'atteggiamento della maggioranza e del Governo che non si sono dimostrate in grado di assicurare il dovuto coordinamento e le necessarie interlocuzioni tra le diverse sedi, formali e informali, cui si è fatto affidamento nel momento in cui sono state assunte tutte le necessarie determinazioni per l'individuazione della corretta articolazione dei lavori dell'Assemblea per i mesi di luglio e agosto. Rammenta, inoltre, le diverse problematiche sorte nel corso dell'esame di taluni provvedimenti di interesse dello stesso Governo e della maggioranza, richiamando, in particolare, la discussione in Assemblea del decreto-legge n. 107 del 2026 e sottolinea che, nonostante le suddette criticità incontrate nel corso dei lavori fossero ascrivibili ad errori imputabili al Governo e alla dialettica con le forze della maggioranza, la condotta tenuta dai gruppi di opposizione si è sempre dimostrata leale e collaborativa. Rammenta, inoltre, come, nella definizione del calendario vigente, la decisione di procedere all'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, e del disegno di legge C. 2788, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica, sia stata frutto della ferma volontà della maggioranza.
Ciò posto, ritiene che, a fronte del quadro testé delineato, non possa ritenersi tollerabile che l'unico provvedimento di interesse delle forze di opposizione sia sostanzialmente espunto dall'ordine del giorno, nonostante gli accordi presi.
Nel merito, inoltre, richiamando quanto osservato dal sottosegretario Freni circa le asserite problematiche sottese al provvedimento,Pag. 50 ritiene necessaria una descrizione più puntuale dei profili sollevati.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare come in nessun caso da parte del Governo vi sia stato il tentativo di ostacolare l'attuazione delle decisioni assunte in merito alla programmazione dei lavori parlamentari, sottolinea, tuttavia, come nel merito, il tema in questione attenga all'effettiva possibilità di poter esprimere, da parte del Governo, un parere favorevole in ordine ai profili finanziari del provvedimento, superando le criticità riscontrate.
Al riguardo, nel rispondere ai rilievi formulati dalla deputata Roggiani, segnala, in primo luogo, le diverse problematiche che il provvedimento presenta in ordine alla corretta definizione della platea dei beneficiari delle disposizioni relative alle tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo e, quindi, della relativa quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica e all'individuazione dei mezzi di copertura finanziaria.
Osserva, quindi, come, la possibilità di portare avanti l'esame dei provvedimenti iscritti nel calendario definito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo non può prescindere dalla risoluzione di tutte le criticità di carattere finanziario che caratterizzano i provvedimenti medesimi.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel ribadire come siano state fornite diverse rassicurazioni alle forze di opposizione, anche da parte del Ministro della cultura, in ordine al superamento delle criticità inizialmente rilevate in relazione al provvedimento, propone che, in ogni caso, sia convocata una seduta della Commissione per la giornata di domani, prevedendo all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge in discussione, eventualmente dedicando la suddetta seduta a una puntuale verifica e valutazione delle problematiche rilevate, ferma restando la possibilità di sconvocare la suddetta seduta, ove emerga l'imprescindibile necessità di disporre comunque il rinvio ipotizzato dell'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ritiene preferibile che l'eventuale convocazione di una seduta della Commissione sia disposta all'esito delle verifiche svolte dal sottosegretario Freni circa la possibilità di acquisire una relazione tecnica positivamente verificata entro una tempistica tale da consentire la prosecuzione dell'esame del provvedimento nel corso della presente settimana.
Marco GRIMALDI (AVS) si rivolge al rappresentante del Governo per avere puntuali informazioni circa l'effettivo quadro delle tempistiche concernenti l'istruttoria del provvedimento, chiedendo, in particolare, se la relazione tecnica sia stata già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che ne ha, tuttavia, ravvisato taluni profili problematici o se la predetta relazione non sia nemmeno pervenuta presso gli uffici del Ministero.
Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la richiesta di relazione tecnica è stata trasmessa da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che, allo stato, non risulta che la relazione tecnica sia stata ancora inviata ai predetti uffici.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, con la massima sollecitudine, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, con la massima sollecitudine, di una relazione tecnica sul provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.20.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Atto n. 430.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2026.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (Atto n. 430);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le disposizioni dell'articolo 2, in materia di tassazione degli accessori e degli allestimenti delle auto aziendali, non determinano effetti finanziari negativi, in quanto le fattispecie relative agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI non risultano disciplinate dalla normativa fiscale vigente e, pertanto, non sono suscettibili di incidere sul gettito già acquisito o comunque considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
per quanto concerne il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsto dall'articolo 3, il fatto che i crediti d'imposta acquistati a partire dall'anno 2024 sono diventati fiscalmente rilevanti ha reso del tutto antieconomico il loro acquisto, se non a titolo di compenso professionale, da parte di soggetti con attività di dimensioni contenute e non naturalmente propensi a investimenti di liquidità più propri di imprese finanziarie e, pertanto, i casi di acquisto di crediti d'imposta estranei all'attività d'impresa sono del tutto trascurabili;
in particolare, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito assume rilevanza nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione delle singole rate, secondo il piano di fruizione rateale previsto dalla normativa che disciplina il medesimo credito d'imposta;
in tale contesto, considerato che il costo di acquisto del credito d'imposta è certamente superiore alla rata annuale del valore nominale del credito utilizzabile in compensazione, nell'ipotesi in cui il contribuente, per applicare l'imposta sostitutiva ai differenziali positivi sui crediti acquistati già a decorrere dal 2024, decida di presentare la dichiarazione integrativa, riprendere a tassazione il costo di acquisto del credito già portato in deduzione e versare l'imposta sostitutiva sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, le Pag. 52disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno positivo;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la previsione secondo cui i costi relativi ai piani di stock option sono deducibili solo al momento della consegna ai beneficiari degli strumenti e in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari comporta un aumento della base imponibile, cui conseguono effetti finanziari positivi prudenzialmente non stimati, in ciascun anno, con riferimento ai piani effettuati nell'anno medesimo, ai quali non corrispondono effetti negativi negli anni successivi;
le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), nel prevedere l'imputazione contabile per competenza dei contributi relativi a studi e ricerche corrisposti dallo Stato, configurano un mero anticipo della tassazione, senza modificare il criterio di imputazione per competenza dei costi con riferimento ai quali i contributi stessi sono erogati;
ai fini della stima degli effetti finanziari dell'articolo 11, volto al recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale, è stato adottato prudenzialmente il criterio dell'utilizzo medio pari alla metà della soglia, sia con riferimento all'imposta minima integrativa, sia per quanto riguarda l'imposta minima nazionale, tenendo conto che, in base ai dati osservati relativi ai versamenti, l'applicazione della misura è risultata sensibilmente inferiore rispetto alla previsione iniziale contenuta nel decreto legislativo n. 209 del 2023;
alle modifiche relative agli ulteriori regimi semplificati, di cui al medesimo articolo 11, non sono imputati effetti negativi in termini di minor gettito, alla luce dell'analisi dei versamenti effettuati nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026, nonché della valutazione dell'assetto societario dei gruppi interessati che hanno effettuato tali versamenti, dalla quale non si rilevano effetti riconducibili alle modifiche introdotte;
l'ampliamento del termine entro il quale il soggetto passivo IVA può esercitare il diritto alla detrazione, nonché quello entro il quale deve registrare le fatture ricevute, previsto dall'articolo 12, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, tenuto conto che il mancato esercizio del diritto alla detrazione nei termini comporta che l'IVA diventi un costo per l'impresa e, pertanto, tale fattispecie potrebbe verificarsi solo in caso di errore da parte del contribuente nella registrazione contabile delle operazioni, fermo restando che il predetto allungamento dei termini non è suscettibile di incidere su tale margine di errore;
le disposizioni dell'articolo 16, recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, non sono suscettibili di determinare apprezzabili effetti temporali sugli incassi rispetto alla rateazione prevista a seguito della definizione degli accertamenti con adesione, in quanto, sebbene la rateazione dei versamenti da effettuare a seguito di comunicazione di rischi pregressi sia dilazionata in un periodo di tempo più lungo, il versamento delle rate ha avvio in un momento precedente rispetto a quanto avviene a seguito della definizione di un accertamento con adesione;
le disposizioni dell'articolo 17, laddove individuano il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento nel quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rivestono carattere meramente ricognitivo della prassi operativa già adottata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e non determinano, pertanto, criticità in ordine alle attività di controllo formale delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2023, che saranno avviate, come da programma, alla fine del corrente anno;
Pag. 53le disposizioni dell'articolo 22, relative all'aumento dell'aliquota sulla ritenuta dei dividendi corrisposti a fondi pensione europei, operano in coerenza con i criteri di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 111 del 2023, che prevedono, tra l'altro, l'armonizzazione della disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria;
in tale quadro, considerato che attualmente i fondi pensione esteri sono tassati, sul dividendo di fonte nazionale, con una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari all'11 per cento, mentre i fondi pensione italiani sono tassati sul risultato di gestione annuale maturato con aliquota pari al 20 per cento, l'allineamento delle due aliquote di imposta è diretto ad armonizzare la tassazione dei redditi finanziari della previdenza complementare;
le disposizioni dell'articolo 23, che prevedono la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute in società ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in assenza di disposizioni speciali relative alla decorrenza, si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fermo restando che, nel caso in cui tale data ricadesse già nell'anno 2026, si determinerebbero per la medesima annualità effetti positivi, prudenzialmente non considerati dalla relazione tecnica;
per quanto concerne la determinazione della base imponibile utilizzata ai fini della stima degli effetti finanziari di cui al medesimo articolo 23, la composizione dei versamenti tra contribuenti che hanno effettuato il pagamento in unica soluzione e contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzazione è stata effettuata in proporzione ai dati osservati a consuntivo nelle annualità passate;
le novelle introdotte dal comma 1, lettera a), dell'articolo 26, recante disposizioni in materia di accise, rivestono natura essenzialmente ricognitiva e rispondono a finalità di chiarezza e certezza normativa, essendo volte a superare i dubbi interpretativi manifestati da alcuni operatori del settore, e non determinano pertanto alcun ampliamento dell'ambito soggettivo o oggettivo del regime applicabile, limitandosi a confermare il trattamento fiscale già riconosciuto in base alla disciplina vigente, senza produrre effetti negativi per la finanza pubblica;
le novelle introdotte dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 26 rispondono principalmente a esigenze di coordinamento e razionalizzazione del quadro normativo vigente, senza introdurre nuovi presupposti impositivi o alterare il trattamento fiscale già applicabile alle fattispecie interessate;
rilevata l'esigenza di ricomprendere nel novero degli oneri valutati, di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 27, anche quelli derivanti nell'anno 2041 dagli articoli 10 e 11, nonché di adeguare gli importi indicati dalla lettera a) del medesimo comma 2, al fine di allinearli, nell'anno 2041 e a decorrere dall'anno 2042, alle maggiori entrate che la relazione tecnica ascrive complessivamente agli articoli 6, 22 e 23,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 27, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: “21,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042” con le seguenti: “21,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041”;
alla lettera a), sostituire le parole: “8,48 milioni di euro” con le seguenti: “30,1 milioni di euro” e le parole: “4,38 milioni di euro” con le seguenti: “26 milioni di euro”».
Pag. 54Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2026.
Il sottosegretario Federico FRENI, a integrazione dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 10 settembre 2025, conferma, innanzitutto, gli elementi di risposta già forniti nella nota in precedenza depositata con riferimento agli articoli 1, 5, 7, 17, comma 1, 22, comma 3, e 23, comma 1, lettera b), n. 1 del provvedimento in esame. Quanto all'articolo 8 del provvedimento, pur confermando gli elementi di risposta già forniti, fa presente l'esigenza di aggiornare le decorrenze ivi previste per l'applicazione delle relative disposizioni. Segnala, inoltre, l'esigenza che la disposizione di cui all'articolo 11, relativa alla partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, sia attualizzata modificando le date di decorrenza e la stima degli oneri sulla base dei più recenti dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Evidenzia che si renderà necessario aggiornare anche le decorrenze indicate agli articoli 12 e 13 con riferimento all'applicazione dei nuovi regimi ivi previsti. Sottolinea altresì come occorra aggiornare la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, unitamente alla stima degli effetti finanziari sulla base dei dati più aggiornati.
Con riferimento all'articolo 30, ferme le modifiche già ipotizzate, fa presente come sarebbe opportuno precisare che, nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilità, l'entità dell'incremento del fondo appositamente istituito possa essere stabilita, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nel disegno di legge di bilancio, al fine di tener conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle regioni in termini di miglioramento di efficienza, fermo restando che eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito IRPEF eccedenti l'importo del medesimo Fondo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Evidenzia, in proposito, come verranno introdotti meccanismi di monitoraggio, al fine di tener conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, onde eventualmente procedere, pur sempre nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione.
Osserva come, in relazione all'articolo 31 del provvedimento, il Governo provvederà ad aggiornare decorrenze e dotazioni, valutando la possibilità di incrementare la misura della compartecipazione allo 0,92 per cento per l'anno 2027 e allo 0.97 per cento a decorrere dall'anno 2028, adeguando conseguentemente l'ammontare del fondo costituito dal comma 2 dell'articolo 31.
Rileva, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, utilizzato per finalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, 15, 30 e 31 dello schema di decreto in esame, recherà in ogni caso le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce della prospettata rideterminazione quantitativa e temporale degli oneri derivanti dal provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Pag. 55tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Atto n. 276);
considerato che:
nella riunione del 29 luglio 2026, il Consiglio dei ministri, preso atto della mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, di proseguire nell'esercizio della delega sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 luglio 2026;
talune disposizioni contenute nello schema di decreto trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari risultano superate, in quanto medio tempore sono entrate in vigore disposizioni che recano analoghi contenuti;
in particolare, i contenuti delle disposizioni dell'articolo 4, relative alla definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, sono stati ripresi dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge di bilancio per l'anno 2026;
i contenuti dell'articolo 25, recante modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, sono stati ripresi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026;
le modifiche all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, apportate dall'articolo 28, comma 3, dello schema di decreto sono state introdotte dall'articolo 1, comma 677, della legge di bilancio per l'anno 2026;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali potranno provvedere alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, volte al potenziamento delle forme di collaborazione tra i medesimi enti territoriali e i contribuenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio dei propri bilanci, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni ordinariamente svolte dalle predette amministrazioni pubbliche;
il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere al funzionamento delle Commissioni previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come novellato dall'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, anche considerando che le attività di segreteria delle predette Commissioni saranno comunque assicurate da personale dipendente presso il medesimo Ministero;
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che reca novelle all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, in materia di pagamento dei tributi locali, non è suscettibile di determinare effetti sulle previsioni di entrata riferite ai medesimi enti locali già scontate nell'ambito degli andamenti tendenziali dei rispettivi bilanci, dal momento che le citate disposizioni, fatta eccezione per le previsioni relative alle fattispecie residuali della riscossione del canone mercatale e dei parcheggi, rivestono carattere meramente ricognitivo;
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, che prevedono, nell'ambito delle attività di riscossione dei tributi regionali, la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il Pag. 56debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli scontati nei bilanci dei rispettivi enti impositori, anche in relazione alle regioni che non abbiano già adottato un'apposita disciplina legislativa nella materia, ferma restando la facoltà per queste ultime di intervenire ulteriormente con propria legge, ai sensi del successivo comma 6, anche ipotizzando, alla luce delle proprie realtà territoriali e delle casistiche registrate, un diverso piano di rateizzazione a favore del contribuente, che dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dell'equilibrio del bilancio regionale;
occorre aggiornare i termini di decorrenza delle disposizioni in materia di accertamento esecutivo per i tributi regionali di cui all'articolo 8;
occorre aggiornare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, in materia di incentivazione della partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, adeguando la stima degli oneri ad esse associati, sulla base dei più recenti dati disponibili, e la relativa copertura finanziaria;
occorre aggiornare i termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13;
all'articolo 15, comma 1, appare necessario aggiornare la decorrenza dell'efficacia delle novelle ivi previste all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, in materia di semplificazione del pagamento della tassa automobilistica regionale, adeguando la stima degli oneri ad esse associati, sulla base dei dati più aggiornati, e la relativa copertura finanziaria;
le modifiche apportate dall'articolo 17 del presente schema di decreto all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, relativamente all'interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita, sono applicabili con riferimento ai soli veicoli che circolano sulle strade e non anche agli autoscafi;
la cooperazione tra le regioni e il gestore del pubblico registro automobilistico, prevista dall'articolo 22, comma 3, dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento all'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate dal gestore del registro, dal momento che la predetta cooperazione ha carattere meramente facoltativo, considerato che, in conformità al richiamato articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni potranno continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche in via autonoma;
il Fondo di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 3, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà operativo a decorrere dall'anno 2027, considerato che la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi del comma 1 del medesimo capoverso, dovrà essere attribuita alle regioni a decorrere dall'anno 2027 contestualmente all'avvenuta soppressione dei trasferimenti statali;
il predetto Fondo, oltre a garantire le regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario indicate al citato comma 3 del medesimo capoverso, è altresì destinato all'assegnazione annuale in favore delle medesime regioni, sulla base dei criteri stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di quote del Fondo stesso volte a garantire forme di perequazione;
la dotazione del Fondo nell'anno 2027 dovrà essere pari alla misura della compartecipazione IRPEF fissata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da garantire alle regioni a statuto ordinario l'ammontare dei trasferimenti soppressi, mentre per gli anni successivi, anche al fine di tener conto della Pag. 57dinamicità correlata al gettito IRPEF, la disposizione in esame prevede espressamente un incremento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
peraltro, appare necessario prevedere che, nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilità, l'entità dell'incremento del predetto Fondo possa essere stabilita, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nel disegno di legge di bilancio, al fine di tener conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle regioni in termini di miglioramento di efficienza;
il citato importo annuo di 50 milioni di euro risulta compatibile con gli equilibri di finanza pubblica ed è volto a tener conto della possibile dinamica positiva del gettito IRPEF per gli anni successivi al 2027, fermo restando che il comma 5 del predetto capoverso Art. 2 prevede un monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 4;
in tale contesto, all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 3, occorre precisare che eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito IRPEF eccedenti l'importo del Fondo di cui al primo periodo del medesimo comma 3, come eventualmente rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato;
analogamente, all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 5, appare opportuno specificare che, in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui al medesimo comma 5 e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IRPEF, si potrà procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione dell'aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF attribuita alle regioni ai sensi del comma 1 del medesimo capoverso;
ai fini di una maggiore chiarezza del perimetro applicativo della nuova disciplina, all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 2, occorre individuare puntualmente i trasferimenti statali oggetto di soppressione a decorrere dall'anno 2027, con indicazione dei relativi importi;
in particolare, la soppressione dovrà riguardare le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, pari a 424 milioni di euro annui, delle somme per l'erogazione gratuita di libri di testo, pari a 110 milioni di euro annui, delle somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, pari a 34 milioni di euro annui, e delle somme a titolo fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, pari a 5.259,6 milioni di euro annui;
alla luce di tale previsione, dovrebbe essere conseguentemente modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo che dall'anno 2028 potranno essere soppressi, previa loro individuazione tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, nonché i trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza o, ancora, quelli destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni, con esclusione dei trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 549 del 1995;
l'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 4, affida alle amministrazioni statali il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale, con lo scopo di garantire un sistema di governance tale da assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e il rispetto dei parametri indicati, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno provvedere alle predette attività di coordinamento e monitoraggioPag. 58 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento alle novelle apportate all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dall'articolo 30, comma 1, lettera e), numero 7), del presente schema di decreto e, in particolare, alle modalità di determinazione delle risorse derivanti dalla compartecipazione delle regioni al gettito IRPEF, il Fondo di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 3, una volta decorsi tre anni di operatività transitoria del Fondo medesimo, verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi standard, o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio delle capacità fiscali, fermo restando che, in ogni caso, le modalità con cui verranno determinate le singole quote di compartecipazione IRPEF saranno disciplinate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi ai due fondi perequativi;
all'articolo 31, comma 1, appare necessario aggiornare a decorrere dall'anno 2027 l'istituzione in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di una compartecipazione al gettito IRPEF;
in tale contesto, si ritiene opportuno incrementare la misura della compartecipazione allo 0,92 per cento per l'anno 2027 e allo 0,97 per cento a decorrere dall'anno 2028, adeguando conseguentemente l'ammontare del fondo costituito dal comma 2 dell'articolo 31;
l'incremento del predetto fondo in misura pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 risulta compatibile con gli equilibri di finanza pubblica ed è volto a tener conto della possibile dinamica positiva del gettito IRPEF per gli anni successivi al 2029, fermo restando che il comma 5 del medesimo articolo 31 prevede un monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione dei precedenti commi da 1 a 4, finalizzato a valutare, per gli esercizi successivi, eventuali rimodulazioni, tramite l'adozione di appositi provvedimenti legislativi, dell'aliquota di compartecipazione in base agli andamenti di finanza pubblica e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, utilizzato per finalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, 15, 30 e 31 dello schema di decreto in esame, reca in ogni caso le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce della prospettata rideterminazione quantitativa e temporale degli oneri derivanti dal provvedimento;
rilevata l'opportunità di:
modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), prevedendo, a fini di coordinamento interno, la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, quarantasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;
specificare che la novella di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), numero 1), dello schema di decreto si riferisce al solo primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011;
prevedere espressamente, all'articolo 30, comma 1, lettera e), numero 7), la soppressione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, come novellato dal presente schema di decreto, tenuto conto della prevista confluenza delle risorse del medesimo Fondo nei fondi perequativi di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;
Pag. 59analogamente a quanto evidenziato dal Governo in merito all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 3, precisare, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 31, che eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del Fondo di cui al comma 2 restino acquisite al bilancio dello Stato;
preso atto con favore che il Governo, nell'ambito del confronto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ha manifestato la disponibilità a:
istituire un fondo in favore delle regioni a statuto ordinario finalizzato a concorrere alle riduzioni delle risorse statali in loro favore disposte dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
istituire un tavolo tecnico con il compito di studiare le modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione dei medesimi enti a tributi erariali;
segnalata l'esigenza che, al fine di assicurare una più completa valutazione degli effetti finanziari del provvedimento adottato in via definitiva, anche alla luce delle modifiche introdotte rispetto al testo trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione tecnica riferita al testo definitivo del provvedimento in esame sia trasmessa a fini conoscitivi alle Camere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
provveda il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, a:
1) sopprimere le disposizioni contenute nello schema di decreto trasmesso alle Camere che risultano superate a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni che recano analoghi contenuti;
2) aggiornare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, in materia di incentivazione della partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, nonché la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, in materia di semplificazione del pagamento della tassa automobilistica regionale, adeguando la stima degli oneri ad esse associati e la relativa copertura finanziaria;
3) aggiornare le decorrenze indicate all'articolo 8, con riferimento alle disposizioni in materia di accertamento esecutivo per i tributi regionali, e agli articoli 12 e 13, con riferimento all'applicazione dei nuovi regimi ivi previsti;
4) aggiornare le decorrenze indicate dalle disposizioni dell'articolo 31, in materia di istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e le città metropolitane, valutando in tale contesto l'opportunità di incrementare l'aliquota della predetta compartecipazione, adeguando conseguentemente la stima degli effetti finanziari delle medesime disposizioni;
e con le seguenti osservazioni:
1) ai fini di una più puntuale formulazione del testo, valuti il Governo l'esigenza di:
a) precisare all'articolo 17, comma 1, lettera d), dello schema di decreto che il secondo periodo del quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 è soppresso;
b) chiarire espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, lettera b), numero 1), dello schema di decreto si riferiscono al primo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
Pag. 602) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulle disposizioni dell'articolo 30 dello schema di decreto, che recano novelle al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale, al fine di:
a) aggiornare i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi;
b) procedere alla puntuale individuazione dei trasferimenti statali considerati ai fini della definizione dell'aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF attribuita alle regioni a statuto ordinario, ferma restando la possibilità di prevedere la soppressione di ulteriori trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, di conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio di competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni, con carattere di generalità e di permanenza;
c) introdurre meccanismi che, anche alla luce dell'andamento del gettito, consentano di rideterminare, oltre all'aliquota della compartecipazione IRPEF delle regioni, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2021, come sostituito dall'articolo 30 dello schema di decreto, garantendo in ogni caso il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
d) precisare che eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 30, come risultante dalle eventuali rimodulazioni, restano acquisite al bilancio dello Stato;
e) specificare, all'articolo 30, comma 1, lettera e), numero 7), capoverso comma 8-bis, che, decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, il predetto fondo sia soppresso e le relative risorse confluiscano nell'ambito dei fondi perequativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011;
3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, finanziamenti volti a concorrere alla compensazione delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
4) valuti il Governo l'opportunità di approfondire, anche attraverso l'istituzione di uno specifico tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti dei comuni, presupposti e modalità di intervento che consentano di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni attraverso la compartecipazione a tributi erariali;
5) valuti il Governo l'opportunità di precisare, nell'articolo 31, che eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 31 restano acquisite al bilancio dello Stato».
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), rivolgendosi alla presidenza, chiede se, come prospettato nella seduta di ieri, sia stata presa in considerazione la possibilità di procedere a un ciclo di audizioni ai fini del successivo esame del provvedimento, anche in ragione della mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiarisce che la possibilità di tenere un ciclo di audizioni non è stata ritenuta praticabile in considerazione dell'andamento dei lavori parlamentari e dell'approssimarsi della scadenza per l'esercizio della delega.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel prendere atto di quanto rappresentato dalla presidenza, evidenzia, tuttavia, che sarebbe stato comunque opportuno procedere allo svolgimento di audizioni che consentissero di acquisire le valutazioni degli enti territoriali sulle modifiche prospettate al testo del provvedimento. Venendo al merito dello Pag. 61schema di decreto, fa presente che, nonostante le numerose problematiche che affliggono il provvedimento in esame, nel corso del proprio intervento si soffermerà sulle criticità che afferiscono in particolare agli aspetti concernenti le modalità per l'attribuzione delle risorse pubbliche finalizzate ad assicurare il funzionamento del trasporto pubblico locale. Evidenzia, al riguardo, che gli interventi delineati nel provvedimento in discussione, che, nella fattispecie, comporteranno la fiscalizzazione delle risorse destinate alle regioni, determineranno, quale effetto ultimo, l'attribuzione di un ammontare di risorse che giudica insufficiente al fine di provvedere alle predette esigenze. In particolare, segnala che le risorse ivi previste sono pari a 5,3 miliardi di euro a carico del bilancio dello Stato cui si aggiunge un ammontare di pari valore a titolo di compartecipazione delle regioni.
Ciò posto, rileva, peraltro, che tale mutamento di paradigma, ossia il passaggio da un sistema che prevede il trasferimento di risorse a un meccanismo incentrato sulla loro fiscalizzazione, sarà, in prospettiva, seguito anche con riferimento ad altri settori, quali, quello dei servizi erogati nel campo del sociale nonché agli interventi in ambito scolastico.
Fa presente, sul punto, come tale impostazione denoti la volontà del Governo di non affrontare le carenze strutturali del settore del trasporto pubblico locale, continuando a prevedere lo stanziamento di risorse largamente insufficienti, evidenziando, altresì che le scelte allocative operate prescindono da una qualsivoglia analisi dei reali fabbisogni del sistema degli enti locali. Sottolinea, peraltro, che si tratta di risorse che non presentano vincoli di destinazione, mettendo conseguentemente a rischio l'effettiva prestazione dei servizi. Avverte, quindi, che il risultato di tale impostazione normativa è quello di rendere sempre più difficoltosa la garanzia dei fabbisogni standard nel settore.
Stigmatizza, infine, la linea fin qui seguita dal Governo che, dopo un significativo lasso di tempo in cui è mancata qualsiasi iniziativa al fine di dare attuazione alla delega, interviene in prossimità della sua scadenza, mediante l'adozione di un provvedimento che presenta numerosi aspetti problematici e che, pertanto, ha incontrato l'opposizione, in primis, proprio l'opposizione del sistema degli enti locali. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come la proposta di parere formulata dal relatore sullo schema di decreto in esame recepisca sostanzialmente le modificazioni che il Governo ha sottoposto alla Conferenza unificata e sulle quali non è stata raggiunta l'intesa, rilevando come tale elemento sia stato determinante in ordine alla decisione del proprio gruppo di presentare la propria proposta alternativa di parere. A tal riguardo, nel ricordare che tali proposte di modifica, nella loro versione integrale, sono state trasmesse agli enti territoriali nella medesima data in un cui la Conferenza unificata si sarebbe dovuta esprimere sul provvedimento, lamenta come, con le stesse modalità, il Governo e la maggioranza stiano ora forzando il Parlamento a pronunciarsi su un testo oggetto di rilevanti proposte di modifica, senza alcun approfondimento, e senza la possibilità di procedere all'audizione dei soggetti coinvolti, al solo fine di poter svolgere l'esame definitivo del decreto legislativo oggetto del presente schema nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per la giornata odierna.
Nell'illustrare quindi la proposta alternativa di parere sullo schema di decreto presentata dal gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista (vedi allegato 1), evidenzia preliminarmente come l'aspetto più problematico, sul piano sistematico, di questo provvedimento sia la mancata attuazione del federalismo fiscale.
Osserva quindi, in primo luogo, come uno dei profili più delicati del provvedimento concerne la fiscalizzazione dei trasferimenti statali a regioni ed enti locali. Al riguardo, pur rilevando come ad oggi non sia ancora del tutto chiaro quali saranno i trasferimenti che verranno effettivamente soppressi, rappresenta come, a fronte di un importo di trasferimenti da fiscalizzare valutatoPag. 62 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una cifra superiore a 10 miliardi di euro, la relazione illustrativa allegata al provvedimento individui trasferimenti potenzialmente interessati per un valore assai inferiore, costituiti quasi interamente dai trasferimenti relativi al Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Su tale aspetto, richiama le rilevanti criticità già segnalate dalla deputata Roggiani, osservando altresì come la fiscalizzazione così come congegnata dal provvedimento determini il venir meno del vincolo di destinazione che insiste sul Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale sin dalla sua istituzione nel 2013, con il rischio che tali risorse, una volta affluite ai bilanci regionali senza vincolo di destinazione, potrebbero non essere integralmente trasferite ai comuni. A tal riguardo, ricorda le criticità già sperimentate nel periodo 2008-2012, quando il finanziamento del settore era basato su compartecipazioni fiscali prive di vincolo e parte delle risorse venne utilizzata per finalità diverse. Reputa, quindi, necessario che venga salvaguardato un settore che assicura servizi fondamentali per i cittadini, rilevando il rischio che la perdita di una fonte di finanziamento nazionale certa, pluriennale e legislativamente vincolata al trasporto pubblico possa compromettere la programmazione dei servizi e determinare il concreto rischio di una riduzione dell'offerta, di un aumento delle tariffe e di un ulteriore ampliamento dei divari territoriali nell'accesso alla mobilità pubblica.
Nel rilevare, inoltre, come il testo proposto si limiti a sostituire la previsione di una addizionale con una compartecipazione al gettito, ribadisce la criticità, a suo avviso, più rilevante di questo provvedimento che risiede nella mancata dinamicità dell'ammontare delle entrate riconosciute agli enti territoriali, che impedisce una vera e propria fiscalizzazione dei trasferimenti. Osserva come tale criticità sia stata rilevata da tutti i soggetti coinvolti, rappresentando come la maggioranza e il Governo in tal senso abbiano del tutto fallito il loro obiettivo, dando vita ad un sistema privo delle caratteristiche principali dell'autonomia fiscale e con elementi di fortissima centralizzazione.
Ritiene inoltre particolarmente preoccupanti alcune disposizioni di cui si prospetta l'introduzione, che incidono direttamente e in senso riduttivo su entrate proprie dei comuni relative a tributi minori, rilevando come tali riduzioni siano suscettibili di determinare un minor gettito per i bilanci comunali privo di quantificazione e di alcuna forma di compensazione, in contrasto con il criterio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), della legge n. 111 del 2023, che impone di assicurare le opportune compensazioni di gettito. In tale quadro, rappresenta, su un piano più generale, come le rilevantissime modifiche contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, avrebbero dovuto essere corredate di una relazione tecnica.
Tutto ciò considerato, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo allo schema di decreto in esame ritenendo che, nel complesso, lo stesso attribuisca alle autonomie territoriali responsabilità amministrative e finanziarie crescenti senza assicurare corrispondenti entrate autonome, dinamiche e prevedibili, accentri nello Stato le decisioni fondamentali sulla misura e sull'evoluzione delle risorse, indebolisca le garanzie poste a tutela del finanziamento del trasporto pubblico locale, rinvii l'effettivo rafforzamento dell'autonomia comunale e non offra risposte adeguate alla condizione finanziaria delle province e delle città metropolitane, delineando un modello che si allontana, anziché avvicinarsi, dai princìpi di autonomia, responsabilità, territorialità e perequazione stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Marco GRIMALDI (AVS), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia come una delle problematica più evidenti del provvedimento riguardi il finanziamento del trasporto pubblico locale, rispetto al quale lo schema di decreto, nel prevedere una sostituzione dell'attuale Fondo nazionale con una compartecipazione regionale all'IRPEF, fa venir Pag. 63meno il vincolo di destinazione che dal 2013 garantisce che le risorse stanziate siano utilizzate esclusivamente per il finanziamento dei servizi di trasporto. In proposito, evidenzia come tale meccanismo rischi di compromettere l'erogazione di un servizio ai cittadini, determinando, fra l'altro, una perdita per il fondo di circa 240 milioni di euro. In tale quadro segnala come la fiscalizzazione prevista dallo schema di decreto trasformerebbe invece le risorse del trasporto pubblico locale in una compartecipazione tributaria, lasciando alle regioni maggiore autonomia nella gestione delle risorse, con un conseguente rischio che le medesime risorse vengano utilizzate per finalità diverse dall'erogazione dei servizi in favore della cittadinanza.
Segnala altresì l'esigenza che nei rapporti tra cittadini, imprese ed enti territoriali siano garantiti criteri uniformi, controlli efficaci e garanzie uguali su tutto il territorio nazionale.
Ritiene, inoltre, che costituisca un elemento fonte di forti preoccupazioni il fatto che dall'anno 2027 si preveda, in luogo di un'addizionale, una compartecipazione all'IRPEF, prevedendo la possibilità di una rideterminazione annuale dell'aliquota affinché le risorse corrispondano all'ammontare dei trasferimenti soppressi per i livelli essenziali delle prestazioni, prevedendo tuttavia che le eventuali somme eccedenti restino acquisite al bilancio dello Stato. Ritiene che tale meccanismo rappresenti dei trasferimenti mascherati, riproducendo di fatto il meccanismo di finanziamento del Fondo sanitario nazionale.
Rappresenta, infine, come lo schema di decreto mantenga l'addizionale regionale IRPEF quale oggetto della perequazione delle risorse non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle capacità fiscali, ritenendo tale previsione incoerente con il nuovo impianto normativo proposto, tenuto conto che quest'ultimo prevede che il gettito della compartecipazione regionale IRPEF sia la nuova fonte di finanziamento delle spese non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso non ritiene corretto calcolare l'ammontare delle differenze di capacità fiscale e quindi dei trasferimenti perequativi sulla base di un altro gettito, quale quello dell'addizionale regionale IRPEF.
Nel rilevare, quindi, come le criticità dello schema di decreto in esame siano ben più numerose di quelle evidenziate, lamenta l'impossibilità di svolgere un serio approfondimento del provvedimento, ritenendo che sarebbe stato invece necessario esaminarlo con maggiore attenzione, dedicandovi il tempo occorrente per affrontare i numerosi temi controversi segnalati dagli enti territoriali coinvolti.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai deputati dell'opposizione che lo hanno preceduto, ritiene che sia inopportuno deliberare su un provvedimento di così ampia portata in tempi così ristretti, evidenziando come l'esame del testo sia rimasto a lungo fermo non per volontà dei gruppi di opposizione, ma a causa delle esigenze del Governo di individuare una sintesi al proprio interno.
Osserva quindi come il provvedimento, così come strutturato, rischi di determinare squilibri tra i diversi livelli di governo, privando gli enti territoriali di risorse fondamentali in assenza di un'adeguata compensazione. Segnala, a titolo esemplificativo, l'articolo 26 dello schema di decreto in esame, riguardante la semplificazione dell'imposta municipale propria, evidenziando come lo stesso articolo non preveda alcuna forma di compensazione per coprire il minor gettito per i comuni. In tal senso lamenta l'assenza di informazioni adeguate che diano conto dei reali effetti del provvedimento sulla finanza degli enti locali.
Evidenzia, inoltre, come tra le proposte di modifica presentate alla Conferenza unificata e confluite nelle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore si faccia riferimento all'istituzione di un tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali. In proposito ritiene che tale previsione sia la prova più manifesta dell'incompletezza del provvedimento, dal momento che, diversamente,Pag. 64 non vi sarebbe stata alcuna necessità di istituire tale organismo.
Nel contestare quindi il metodo seguito per l'esame del provvedimento, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel dichiarare di condividere i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico e in precedenza illustrata dalla deputata Guerra, richiama l'attenzione su un aspetto che giudica politicamente essenziale, evidenziando che il voto con il quale la Commissione si accinge oggi a deliberare sulla proposta di parere formulata dal relatore certifica plasticamente il fatto che il Governo ha definitivamente archiviato ogni pretesa, sia pure velleitaria, di attuare nel nostro Paese un reale federalismo fiscale e un'effettiva autonomia finanziaria degli enti decentrati.
Osserva infatti come, dopo il fallimento della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in buona parte dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la maggioranza parlamentare si appresti ad approvare una proposta di parere su un testo sul quale non è stata raggiunta la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base di un impianto normativo, imposto dal Governo, chiaramente improntato ad una scelta di carattere statalista e centralista, destinata tuttavia a incidere direttamente sui bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, con la posizione contraria degli stessi enti territoriali.
Rileva, inoltre, come il provvedimento in esame disegni nella sostanza un meccanismo di finanziamento degli enti decentrati rispetto al quale, da un lato, non risultano assolutamente assicurati adeguati strumenti di perequazione e, dall'altro, non vengono sufficientemente precisati i criteri di erogazione e destinazione delle risorse, la cui determinazione resta peraltro affidata all'adozione di futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritiene, pertanto, che il complesso delle disposizioni in esame determinerà inevitabilmente un ulteriore depauperamento dei bilanci degli enti territoriali, comprimendo al contempo anche lo spazio di manovra per eventuali interventi di alleggerimento del prelievo fiscale stabiliti a livello nazionale, pena la necessità per gli stessi enti territoriali, e in particolare per i comuni, di elevare il livello di tassazione nei confronti dei propri contribuenti.
In conclusione, nel ritenere che con il presente schema di decreto il Governo stia operando una decisa retromarcia rispetto ai proclami, tante volte pubblicamente professati, relativi all'introduzione nel nostro Paese una reale autonomia finanziaria e fiscale in capo agli enti territoriali, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, reputa che il provvedimento all'esame della Commissione rappresenti un testo tecnicamente ben congegnato, che finalmente introduce nell'ordinamento giuridico del nostro Paese un primo intervento organico e strutturale relativo al tema della fiscalità territoriale, sebbene i suoi effetti non siano immediatamente percepibili dalla pubblica opinione, diversamente da quanto accadrebbe, ad esempio, nel caso di provvedimenti legislativi volti ad una riduzione diretta della tassazione.
Evidenzia, tuttavia, la necessità che si proceda tempestivamente all'adozione dei decreti attuativi previsti a vario titolo dal testo del provvedimento, completando altresì, con successivi interventi normativi, l'articolato percorso intrapreso nella direzione di un'effettiva e sempre maggiore autonomia finanziaria degli enti territoriali.
Ida CARMINA (M5S) esprime netta contrarietà rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, evidenziando che lo schema in esame non realizza un vero e proprio federalismo fiscale né tantomeno una effettiva autonomia finanziaria degli enti territoriali,Pag. 65 risolvendosi piuttosto nel conferimento di maggiori poteri e risorse in favore di quegli stessi enti che di fatto già ne dispongono, a discapito di regioni, città metropolitane, province e comuni caratterizzati da una minore capacità fiscale. Ritiene, pertanto, che da tale assetto conseguirà inevitabilmente l'impossibilità per questi ultimi enti di continuare a garantire livelli adeguati nell'erogazione dei servizi pubblici.
Osserva, inoltre, che tutto ciò avviene nell'ambito di un impianto normativo fortemente connotato da una forte impronta centralistica, per di più adottato nonostante la decisa contrarietà da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.
Ritiene, altresì, discutibile, la previsione, all'articolo 33 dello schema di decreto, di una clausola di invarianza finanziaria connessa all'attuazione del provvedimento, dal momento che, con ogni probabilità, solo le amministrazioni degli enti territoriali dotate di congrue risorse umane, strumentali e finanziarie potranno far fronte allo svolgimento dei relativi adempimenti, mentre i tanti enti locali in condizioni di dissesto finanziario, ad esempio, non saranno evidentemente in grado di provvedervi, in assenza del necessario reclutamento di personale.
Segnala, infine, il permanere di una problematica oggettiva legata all'efficacia delle procedure di riscossione dei tributi da parte degli stessi enti locali, nonché la grave inadeguatezza dei meccanismi di perequazione previsti dallo schema di decreto in esame. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Silvio LAI (PD-IDP), nel dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprime profonda perplessità sui contenuti del provvedimento all'esame della Commissione, che appare decisamente inadeguato rispetto all'obiettivo, pubblicamente dichiarato in più occasioni dal Governo, dell'attuazione di un efficace sistema di federalismo fiscale. Evidenzia, infatti, che l'unica utilità del provvedimento sembrerebbe, piuttosto, essere quella di precostituire uno strumento da sbandierare a scopo meramente propagandistico.
In particolare, evidenzia come l'impianto complessivo dello schema di decreto comporti una progressiva centralizzazione a livello statale delle risorse finanziarie, dal momento che, da un lato, si propone di mantenere acquisite all'erario le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione delle regioni a statuto ordinario nonché delle province e delle città metropolitane delle predette regioni al gettito IRPEF eccedenti gli importi dei fondi di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 31, e che, dall'altro, l'attribuzione agli enti territoriali di compartecipazioni al gettito IRPEF si configura ancora, nella sostanza, alla stregua di un mero trasferimento statale.
Osserva, tuttavia, che tale disegno normativo renderà assai difficoltoso per i medesimi enti territoriali mantenere gli attuali livelli nell'erogazione dei servizi pubblici, dal momento che, con ogni probabilità, le regioni più sviluppate dal punto di vista economico e infrastrutturale potranno beneficiare di ulteriori risorse rispetto a quelle attualmente stanziate, mentre le regioni meno avvantaggiate potranno disporre, nella migliore delle ipotesi, delle stesse risorse di cui godono oggi, sia pure a fronte di un ampliamento delle funzioni che saranno chiamate a svolgere.
Rileva altresì che, per effetto delle disposizioni di cui al presente schema di decreto, potranno verificarsi serie criticità nel settore del trasporto pubblico locale, le cui risorse, come dapprima bene evidenziato dalla deputata Guerra, non saranno peraltro più assistite da uno specifico vincolo di destinazione.
Segnala quindi, al riguardo, come i territori con minore capacità fiscale difficilmente potranno evitare di ridurre drasticamente l'erogazione dei servizi in materia di trasporti, laddove il diritto al mantenimento della propria esistenza nel luogo in cui si vive e si lavora presenta sempre più una rilevanza pari a quella di altri diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, quali quelli allo studio e alla salute.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto delle perplessità espresse negli interventi dei deputati dei gruppi di opposizione che l'hanno preceduta, osserva tuttavia come qualsiasi intervento di riforma strutturale richieda un certo lasso di tempo per essere concretamente attuato, ricordando, ad esempio, che la disciplina della cosiddetta autonomia differenziata è giunta oltre venti anni dopo la revisione del Titolo V della Costituzione e che con lo schema di decreto in esame si avvia a compimento un percorso cominciato oltre quindici anni fa con la legge delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009.
Rileva, peraltro, che, sebbene il provvedimento in discussione non sia del tutto esente da aspetti meritevoli di successivi approfondimenti in chiave migliorativa, in via generale ogni intervento di riforma di carattere strutturale, come quello ora all'esame della Commissione, richiede di essere a un certo punto tradotto in puntuali disposizioni di legge, in quanto, altrimenti, si rischierebbe di rinunciare definitivamente al raggiungimento degli obiettivi fondamentali che sottostanno il medesimo intervento di riforma.
Richiama quindi l'attenzione sul principio cardine su cui poggia lo schema di decreto in esame, ossia quello di una accresciuta responsabilità degli amministratori pubblici, i quali, proprio in forza del maggior potere decisionale ad essi riconosciuto nella logica propria del federalismo fiscale, saranno sempre più chiamati ad utilizzare le risorse finanziarie sulla base di appropriate scelte allocative.
In tale contesto, ritiene che gli enti territoriali con minori capacità fiscali potranno in ogni caso beneficiare degli appositi meccanismi di perequazione finanziaria, mentre per quanto concerne il settore del trasporto pubblico locale, anche a prescindere dalle concrete modalità attuative che verranno individuate, l'obiettivo primario rimane quello di ottimizzare l'impiego delle risorse allo scopo disponibili.
In conclusione, nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ribadisce che il provvedimento in esame, per quanto non in grado di risolvere da subito tutte le varie problematiche connesse all'attuazione del federalismo fiscale, costituisce tuttavia un primo, imprescindibile passo del percorso nella direzione di un'effettiva autonomia finanziaria degli enti territoriali diversi dallo Stato.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere formulata dal relatore, risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 10.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.10.
DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge C. 3053, approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'UnionePag. 67 europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
Segnala che il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che, durante l'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota tecnica in risposta alle osservazioni ivi formulate. Evidenzia, inoltre, che la Commissione Bilancio del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 7 luglio 2026 ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento, nel presupposto che l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sia esercitata compatibilmente con la disponibilità, negli anni successivi al 2028, delle occorrenti risorse umane e finanziarie.
Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari.
Rileva, innanzitutto, che l'articolo 2 reca la disciplina per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo sulla tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e sulla disciplina del pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica nell'ambito delle attività di giustizia. In particolare, evidenzia che essa modifica l'articolo 132 del decreto legislativo n. 30 del 2005 e l'articolo 162-bis della legge n. 633 del 1941, sostituendo i rispettivi commi 4 e introducendo un nuovo regime di efficacia dei provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rispetto alla disciplina previgente, che escludeva per tali provvedimenti la perdita di efficacia conseguente al mancato avvio o all'estinzione del giudizio di merito, segnala che la novella prevede che essi siano dichiarati inefficaci, su istanza della parte destinataria da presentare entro trenta giorni, qualora il giudizio di merito non sia instaurato nei termini previsti ovvero si estingua successivamente al suo avvio. È inoltre dettata una disciplina transitoria per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del decreto in esame, prevedendo, in caso di ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la rimessione in termini per l'inizio del giudizio di merito, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Segnala inoltre che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Evidenzia che la norma interviene, inoltre, sull'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disciplinando il procedimento di pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003. A tal fine prevede la presentazione della richiesta di pagamento al pubblico ministero al termine delle prestazioni, stabilisce il termine di trenta giorni per la liquidazione da parte del pubblico ministero, modifica la disciplina della comunicazione e dell'efficacia del decreto di pagamento distinguendo la fase delle indagini preliminari da quella successiva, disciplina i tempi di fatturazione e di pagamento, prevedendo un indennizzo percentuale in caso di ritardo. Rileva che la norma estende inoltre, in quanto compatibile, tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria, l'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 e adegua i riferimenti normativi e la rubrica dell'articolo. Segnala che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede con le modalità ivi previste. Rileva che, secondo la relazione tecnica, dal punto di vista finanziario, ad eccezione delle disposizioni concernenti il procedimento di pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in Pag. 68quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare. Rileva quindi, con riferimento alle citate disposizioni, che la relazione tecnica rappresenta che la disposizione comporta un onere per l'amministrazione stimato in euro 1.070.695 a decorrere dall'anno 2027. Al riguardo, non formula osservazioni sui commi da 1 a 3, prendendo atto della rassicurazione fornita circa la possibilità di provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rileva, inoltre, che la relazione tecnica si limita a quantificare gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo e non anche quelli derivanti dal riconoscimento degli interessi nella misura degli interessi legali di mora, come se la corresponsione di tali interessi sia già prevista a legislazione previgente. Peraltro, anche con riferimento alla corresponsione degli interessi, rileva che il Governo, in un'ulteriore nota istruttoria depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, relativa ad alcune proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 che poi non sono state approvate, ha segnalato la necessità di intervenire ulteriormente sull'articolo 168-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, «al fine di rendere praticabili senza limitazioni le ulteriori garanzie di tutela offerte dal diritto dell'Unione», in particolare rinviando al decreto legislativo n. 192 del 2012 anche per quanto attiene alla misura degli interessi e al rimborso forfettario nei confronti del prestatore del servizio, in caso di ritardo del pagamento. In proposito, ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di informazione volti a esplicitare le ragioni per le quali non sia provveduto a quantificare l'onere per interessi e a confermare che la formulazione del testo del provvedimento risulti comunque pienamente compatibile con il diritto dell'Unione europea. Infine, ritiene che dovrebbero essere evidenziati i possibili effetti di cassa derivanti dall'eventuale accelerazione nei pagamenti che ragionevolmente dovrebbe determinarsi per effetto dell'introduzione della presente disciplina, posto che la norma secondo quanto riferito dalla relazione tecnica è espressamente finalizzata ad accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese.
Osserva poi che l'articolo 8, al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, autorizza la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026 e di euro 17.500.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Segnala che per la manutenzione e l'assistenza specialistica è altresì autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027 e rileva che le disposizioni provvedono quindi alla copertura degli oneri che derivano dalle predette autorizzazioni di spesa. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica fornisce una disaggregazione dei costi, distinta tra oneri di natura corrente e oneri di natura capitale, senza tuttavia fornire i dati e le ipotesi sottostanti alla loro definizione. In particolare, la tabella riassuntiva relativa agli oneri di natura corrente prevede spese relative alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, limitate al triennio 2027-2029, e quelle relative all'assistenza, il cui importo, contenuto in 2,5 milioni di euro nel triennio 2027-2029, si amplia a 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2030. Inoltre, relativamente alle spese di natura capitale, osserva che per la continuità dei data lake sono previsti oneri riferiti soltanto alle annualità 2026, per 6,5 milioni di euro, e 2027, per 7 milioni di euro. Su tali aspetti, pur rilevando che gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti, ritiene necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, anche con particolare riferimento alla dinamica temporale degli oneri di conto capitale.
In merito all'articolo articolo 11, comma 1, lettere da a) a p), rileva che le disposizioni in esame sono volte ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) Pag. 692024/1348, che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. In particolare, viene modificata la procedura interna che disciplina il suddetto riconoscimento rimodulando le competenze dell'esame della domanda tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera. Vengono, inoltre, previsti alcuni adempimenti in capo al Ministero dell'interno, relativamente all'elaborazione di specifiche linee guida e di criteri per l'individuazione delle zone di frontiera e di transito. Rileva che, con riferimento alle Commissioni territoriali, le modifiche prevedono in particolare la possibilità di istituire una o più sezioni delle medesime Commissioni, fino ad un massimo di 24, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Riguardo ai relativi oneri, segnala che la relazione tecnica rinvia a quanto riportato in merito all'articolo 15, affermando che lo stesso è finalizzato al potenziamento delle medesime Commissioni territoriali nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Ciò premesso, nel rinviare alle considerazioni formulate con riferimento al successivo articolo 15, ritiene tuttavia utile acquisire dati ed elementi specifici di valutazione volti a verificare che gli aggravi amministrativi per le Commissioni in questione siano comunque sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, come integrate dal provvedimento in esame. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti alle questure, agli uffici di polizia di frontiera e al Ministero dell'interno, segnala che la relazione tecnica si limita sostanzialmente a confermare che gli stessi saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Pur prendendo atto di tale conferma, ritiene anche in tal caso opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica. Rileva che si prevede altresì che, nel caso di procedura di frontiera, il richiedente, se in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e qualora non vi siano circostanze impeditive, possa chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso l'attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire elementi volti ad assicurare che i suddetti rimpatri possano essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998. Inoltre, considerato che la nuova procedura relativa alla richiesta di protezione internazionale appare suscettibile di modificare la permanenza media dei soggetti interessati nell'ambito delle strutture eventualmente predisposte a tale scopo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti che potrebbero derivarne a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 11, comma 1, lettere da q) a s), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sul decreto legislativo n. 25 del 2008, relativamente alla disciplina concernente le procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le novelle intervengono sulla procedura alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e dell'eventuale impugnazione del relativo provvedimento, inclusa quella riguardante il riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti sottoposti alla procedura di frontiera. Segnala che la relazione tecnica, per quanto riguarda gli adempimenti richiesti alle questure, agli uffici di polizia di frontiera e al Ministero dell'interno, conferma che agli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne il Ministero dell'interno, in particolare, nel rinviare a quanto già argomentato all'articolo 10 sulle attività amministrative connesse alla gestione delle fasi iniziali del procedimento, precisa che la relazione tecnica evidenzia che le attività informatiche saranno espletate a cura dell'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione anche attraversoPag. 70 il contratto già in essere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda infine i trasferimenti dei richiedenti tra strutture, riferisce che le relative procedure sono già previste a legislazione vigente e gli eventuali costi logistici rientrano nelle ordinarie attività di gestione del sistema di accoglienza. Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni già espresse con riferimento all'articolo 10, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione specifici volti ad assicurare che gli aggravi amministrativi per i soggetti pubblici interessati siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, come già rilevato a proposito delle precedenti lettere da a) a p) del comma 1 dell'articolo in esame, inerenti alle modifiche apportate alla procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale, considerato che le procedure relative all'impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale appaiono suscettibili di modificare la permanenza media dei soggetti interessati nell'ambito delle strutture eventualmente predisposte a tale scopo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti che potrebbero derivarne a carico della finanza pubblica. Infine, relativamente alla soppressione del comma 17-bis all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinava la cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale, segnala che la relazione tecnica afferma che la soppressione di cui trattasi è motivata dal fatto che la disciplina di cui al comma abrogato non è più compatibile con la corrispondente disciplina del regolamento procedure. Ciò stante, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti ad escludere che la nuova disciplina comporti effetti negativi per la finanza pubblica conseguenti al mantenimento del patrocinio pubblico nei confronti dei soggetti a cui venga rigettata l'istanza di sospensione, posto che, precedentemente, nei confronti degli stessi soggetti era prevista invece la cessazione del gratuito patrocinio ai sensi del menzionato comma 17-bis, ora abrogato.
Fa presente, poi, che l'articolo 12 reca disposizioni volte all'attuazione, nell'ordinamento interno, del regolamento (UE) 2024/1356, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, e del regolamento (UE) 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera. Fa presente che il comma 1 dell'articolo in esame precisa, innanzitutto, le competenze in merito agli accertamenti da compiere nei confronti dei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. Segnala che le norme intervengono, inoltre, sul decreto legislativo n. 286 del 1998, recante testo unico sull'immigrazione, disponendo, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi di snellimento delle attività di screening nei casi in cui lo straniero possa essere trasferito in altri Stati membri in virtù di accordi o intese bilaterali ovvero negli altri casi ivi previsti, ai sensi del comma 2, lettera a), numero 1), e la disciplina della concessione, da parte del questore, di un termine per la partenza volontaria dello straniero, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 1998, nel caso in cui lo stesso sia destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera a), numero 5).
Evidenzia, inoltre, che le norme dispongono la previsione ai sensi della quale lo straniero rintracciato in occasione di attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare sia condotto presso appositi punti di crisi allestiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, e sottoposto agli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del citato regolamento (UE) 2024/1356, nonché alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e Pag. 71segnaletico, chiarendo altresì che l'accesso ai summenzionati luoghi per l'esecuzione dei predetti accertamenti non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera b), numero 1). Fa presente che viene, inoltre, previsto che, ai fini degli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ovvero della verifica che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo, dandone immediata comunicazione al procuratore della Repubblica e chiedendo, entro quarantotto ore decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera, la convalida al giudice di pace, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Evidenzia che è, altresì, previsto che le summenzionate operazioni di accertamento si concludano in ogni caso entro il termine massimo di settantadue ore dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle citate autorità e che il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti costituisce pericolo di fuga, per cui, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i predetti punti di crisi, centri o strutture analoghe ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b), numeri 4) e 5), dell'articolo in esame.
Segnala che è, inoltre, prevista la sottoposizione ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 anche allo straniero rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro, nonché allo straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale, ai sensi del comma 2, lettera b), numeri 6) e 7). Viene, inoltre, introdotta la disciplina del procedimento di convalida del fermo per accertamenti, che prevede, tra l'altro, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la possibilità, da parte del giudice, di nominare un interprete nonché la possibilità di svolgere l'udienza anche mediante collegamento audiovisivo, ai sensi del comma 2, lettera c), nonché previsto il supporto, da parte del Sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del testo unico sull'immigrazione, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi del comma 2, lettera d). Osserva che viene, inoltre, prevista la disciplina del procedimento del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti adottati sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento oppure delle misure alternative nonché del ricorso contro la decisione sul provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico introdotte dal precedente articolo 10, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera f). Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 12 prevede, infine, che agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato, valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede con le modalità ivi previste. Fa presente che la relazione tecnica fornisce elementi di informazione volti ad assicurare che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività che ne derivano possono essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente, ad esclusione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di convalida del fermo per accertamenti, precisando che la procedura introdotta consente di escludere che per ciascun fermo si apra automaticamente una pratica di patrocinio a spese dello Stato, in quanto i casi di reclamo restano ridotti e sporadici proprio in virtù del rispetto dei termini relativi alle fasi antecedenti a quella giurisdizionale.Pag. 72
In particolare, rileva che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguarderebbe il 27 per cento dei casi sottoposti all'autorità giurisdizionale nel 2026, pari a circa 4.300 ammissioni su una capacità adeguata indicata dalla normativa europea per l'Italia in 16.032 domande a decorrere da giugno 2026 e il 36 per cento dei casi a decorrere dal 2027, pari a circa 8.600 ammissioni su una capacità adeguata annua di 24.048 domande, con un importo da liquidare pari a 807 euro, comprensivo di IVA e CPA, per ogni richiedente per le tre fasi di giudizio. Ne consegue una stima di onere complessivo quantificato in euro 3.500.000 nel primo anno e in euro 7.000.000 a partire dal secondo anno. Ciò stante, ritiene necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di informazione in merito al comma 2, lettera a), numero 5), che introduce il comma 2-septies all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede che, nel caso in cui la domanda dello straniero sia stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera, il questore conceda un termine per la partenza volontaria dello straniero, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di chiarire a quanto ammontino le risorse disponibili destinate ai citati programmi di rimpatrio ai sensi comma 7 del medesimo articolo 14-ter e se le stesse risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale incremento delle partenze volontarie che potrebbe determinarsi per effetto dell'attuazione della presente disposizione. Ritiene, inoltre, necessario acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo in merito al comma 2, lettera b), numeri 6) e 7), con riferimento alle modalità con cui saranno svolti i controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di escludere che da tali controlli possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nonché in ordine al comma 2, lettera c), con particolare riguardo alle percentuali di ammissione al gratuito patrocinio ipotizzate dalla relazione tecnica e alle ragioni per le quali tale percentuale sia stata considerata crescente all'aumentare delle domande da esaminare, dal 27 per cento nel 2026 al 36 per cento nel 2027.
Rileva poi che l'articolo 15 autorizza, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 657.211 per il 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione, ai sensi del comma 2. Fa presente che la relazione tecnica precisa che gli importi autorizzati per il 2026, pari a euro 657.211, sono riferiti alle procedure di reclutamento concorsuale, mentre quelli riferiti al 2027 e al 2028, pari a euro 19.645.764 per ciascuno dei medesimi anni, concernono il trattamento complessivo, fondamentale ed accessorio, gli oneri per prestazioni di lavoro straordinario e buoni pasto da riconoscere alle summenzionate unità di personale, nonché i gettoni di presenza previsti per la partecipazione da parte dei funzionari alle sedute delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, e fornisce un quadro articolato dei dati e dei parametri utilizzati nella quantificazione degli importi della spesa autorizzata. Prendendo atto di tale quadro complessivo, come integrato nel corso dell'esame al Senato, ritiene che andrebbe comunque acquisita una valutazione ulteriore volta a confermare la prudenzialità della stima con specifico riferimento agli oneri retributivi, alla luce del dato testuale della disposizione che consente di utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine. Rileva che in tale eventualità, pur considerando che non si Pag. 73ricorrerebbe allo strumento della procedura concorsuale andrebbe, comunque, fornita la stima degli oneri per il mark-up da riconoscere all'agenzia di somministrazione di lavoro, al fine di poter valutare l'effettiva sostenibilità della relativa spesa nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2.
Osserva che l'articolo 16 istituisce un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, al fine di una più celere definizione dei procedimenti di competenza delle predette sezioni pendenti alla data dell'11 giugno 2026. Segnala che viene, inoltre, disciplinata la composizione dei predetti uffici, prevedendo che agli stessi siano assegnati almeno tre giudici onorari di pace e che viene, tra l'altro, stabilito che i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio siano destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo in esame, disponendo, inoltre, che ai medesimi giudici onorari sia assicurata adeguata formazione, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, di cui ai commi da 1 a 8. Fa presente che viene, inoltre, autorizzato il Ministero della giustizia a procedere, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, di personale assunto ai sensi dell'articolo 11, in materia di addetti all'Ufficio per il processo, e dell'articolo 13, in materia di personale non dirigenziale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, del decreto-legge n. 80 del 2021, prevedendo che la proroga sia limitata al personale che, alla data del 30 settembre 2026, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi e che i criteri di individuazione delle predette unità siano stabiliti con decreto ministeriale. A tal fine, rileva che i commi 9 e 10 dell'articolo in esame autorizzano la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, provvedendo alle relative coperture. Con riferimento ai commi da 1 a 8 dell'articolo 16, evidenzia che la relazione tecnica afferma che le disposizioni definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde a criteri di efficienza e di miglioramento della distribuzione di carichi di lavoro. Inoltre, fa presente che la relazione tecnica rappresenta che la formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della stessa. Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, osserva che andrebbero, tuttavia, acquisiti ulteriori elementi e dati volti a verificare che la composizione minima dei nuovi uffici per il processo stralcio, a ciascuno dei quali la norma dispone che vengano assegnati almeno tre giudici onorari di pace, possa essere garantita con le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal successivo articolo 18 del provvedimento in esame. Ritiene, altresì, opportuno che vengano forniti ulteriori dati ed elementi di informazione al fine di assicurare che le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della Scuola superiore della magistratura siano idonee a garantire l'adeguata formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale prevista dalle disposizioni in esame.
Con riferimento ai commi 9 e 10 dell'articolo 16, fa presente che la relazione tecnica fornisce le quantificazioni in base alle quali è determinato l'onere previsto per la predetta proroga dei contratti di Pag. 74lavoro a tempo determinato, pari ad euro 19.740.396 per l'anno 2026. Al riguardo, pur non formulandosi informazioni alla luce dei dati e degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la quantificazione dell'importo della spesa autorizzata, al fine di escludere eventuali effetti finanziari derivanti da contenziosi, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dal provvedimento possa comportare il superamento dei limiti di durata stabiliti dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea applicabile, considerato che la norma non prevede alcuna prescrizione per il decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di individuazione delle unità di personale interessate dalla proroga volta ad escludere tale eventualità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che l'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione del comma 4 dell'articolo 2, recante modifiche all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, volte al riconoscimento di un indennizzo percentuale calcolato sulla somma dovuta in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica, è stata commisurata agli effettivi fabbisogni di spesa derivanti dall'attuazione della predetta misura.
Segnala, inoltre, che le predette disposizioni di cui all'articolo 2, che risultano funzionali a risolvere la procedura di infrazione n. 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non sono suscettibili di alterare il profilo della spesa in termini di cassa considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Rileva, quindi, che gli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale autorizzati dall'articolo 8, finalizzati al potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia, costituiscono limiti massimi di spesa e risultano congrui rispetto ai fabbisogni previsti.
Chiarisce, poi, che il complesso delle disposizioni dell'articolo 11, che introduce una nuova disciplina comune per il riconoscimento della protezione internazionale in attuazione del regolamento UE 2024/1348, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che le Commissioni territoriali, le questure, gli uffici di polizia di frontiera e le altre strutture del Ministero dell'interno coinvolte potranno sostenere i compiti ad essi attribuiti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei posti disponibili nelle strutture preposte, senza ampliarne la capacità.
Assicura, altresì, che l'eventuale attivazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito cui potranno accedere, in presenza di determinati requisiti, i soggetti richiedenti la protezione internazionale, ai sensi delle novelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), sarà attuata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento dei citati programmi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che sono costituite dalle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del medesimo testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e dalle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.
Evidenzia, quindi, che la soppressione, da parte dell'articolo 11, comma 1, lettera r), numero 10), delle disposizioni che prevedevano la cessazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato nei confronti dei soggetti per i quali fosse rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale incaricata dell'esame delle domande per il riconoscimento della protezione internazionale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non incidendo sulle previsioni delle spese relative al riconoscimento del gratuito patrocinio considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche Pag. 75in considerazione della circostanza che alle disposizioni abrogate non erano stati ascritti effetti finanziari positivi.
Precisa, inoltre, che l'eventuale attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito, ai quali, ai sensi della novella di cui articolo 12, comma 2, lettera a), numero 5), potrà accedere lo straniero in presenza di determinati requisiti, sarà attuata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento dei citati programmi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che sono costituite dalle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del medesimo testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e dalle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.
Avverte, altresì, che i controlli preliminari dello stato di salute di cui al comma 2, lettera b), numeri 6) e 7), del medesimo articolo 12 saranno effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che sono riconducibili a quelle ordinariamente svolte nei confronti dei cittadini stranieri sottoposti ad accertamenti, al fine di verificare la necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica.
Fa, poi, presente che la quantificazione degli oneri connessi alle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, di cui al medesimo articolo 12, è stata effettuata sulla base di criteri prudenziali, ipotizzando un andamento crescente della percentuale di ammissione in corrispondenza di un aumento atteso delle domande da esaminare.
Rileva, inoltre, che la composizione minima dei nuovi uffici per il processo stralcio, istituiti dal comma 1 dell'articolo 16 presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, a ciascuno dei quali saranno assegnati almeno tre giudici onorari di pace, potrà essere garantita con le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 18, e che la Scuola superiore della magistratura potrà assicurare la formazione dei giudici onorari di pace assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 16, comma 1, nell'ambito dei corsi di formazione organizzati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
Osserva, infine, che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato disposta dall'articolo 16, comma 9, dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei limiti di durata dei predetti contratti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, non essendo prevista alcuna deroga a tali limiti.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3053, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 100 del 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione del comma 4 dell'articolo 2, recante modifiche all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, volte al riconoscimento di un indennizzo percentuale calcolato sulla somma dovuta in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica, è stata commisurata agli effettivi fabbisogni di spesa derivanti dall'attuazione della predetta misura;
le predette disposizioni di cui all'articolo 2, che risultano funzionali a risolvere la procedura di infrazione n. 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamentoPag. 76 nelle transazioni commerciali, non sono suscettibili di alterare il profilo della spesa in termini di cassa considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
gli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale autorizzati dall'articolo 8, finalizzati al potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia, costituiscono limiti massimi di spesa e risultano congrui rispetto ai fabbisogni previsti;
il complesso delle disposizioni dell'articolo 11, che introduce una nuova disciplina comune per il riconoscimento della protezione internazionale in attuazione del regolamento UE 2024/1348, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che le Commissioni territoriali, le questure, gli uffici di polizia di frontiera e le altre strutture del Ministero dell'interno coinvolte potranno sostenere i compiti ad essi attribuiti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei posti disponibili nelle strutture preposte, senza ampliarne la capacità;
l'eventuale attivazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito cui potranno accedere, in presenza di determinati requisiti, i soggetti richiedenti la protezione internazionale, ai sensi delle novelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), sarà attuata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento dei citati programmi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che sono costituite dalle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del medesimo testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e dalle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione;
la soppressione, da parte dell'articolo 11, comma 1, lettera r), numero 10), delle disposizioni che prevedevano la cessazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato nei confronti dei soggetti per i quali fosse rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale incaricata dell'esame delle domande per il riconoscimento della protezione internazionale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non incidendo sulle previsioni delle spese relative al riconoscimento del gratuito patrocinio considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che alle disposizioni abrogate non erano stati ascritti effetti finanziari positivi;
l'eventuale attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito, ai quali, ai sensi della novella di cui articolo 12, comma 2, lettera a), numero 5), potrà accedere lo straniero in presenza di determinati requisiti, sarà attuata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento dei citati programmi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che sono costituite dalle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del medesimo testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e dalle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione;
i controlli preliminari dello stato di salute di cui al comma 2, lettera b), numeri 6) e 7), del medesimo articolo 12 saranno effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che sono riconducibili a quelle ordinariamente svolte nei confronti dei cittadini stranieri sottoposti ad accertamenti, al fine di verificare la necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica;
la quantificazione degli oneri connessi alle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, di cui al medesimo articolo 12, è stata effettuata sulla base di criteri prudenziali, ipotizzando un andamento crescente della percentuale di ammissione in corrispondenza di un aumento atteso delle domande da esaminare;
Pag. 77la composizione minima dei nuovi uffici per il processo stralcio, istituiti dal comma 1 dell'articolo 16 presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, a ciascuno dei quali saranno assegnati almeno tre giudici onorari di pace, potrà essere garantita con le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 18;
la Scuola superiore della magistratura potrà assicurare la formazione dei giudici onorari di pace assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 16, comma 1, nell'ambito dei corsi di formazione organizzati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017;
la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato disposta dall'articolo 16, comma 9, dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei limiti di durata dei predetti contratti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, non essendo prevista alcuna deroga a tali limiti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Albano circa la possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di assicurare l'attuazione del complesso delle disposizioni recate dall'articolo 11, volte a introdurre una nuova disciplina comune per il riconoscimento della protezione internazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, osserva tuttavia come, in sede di esame presso questa Commissione di proposte emendative presentate dal suo gruppo parlamentare in riferimento a precedenti provvedimenti d'urgenza in materia di immigrazione, analogamente volte a introdurre specifiche disposizioni di carattere procedurale relative alle richieste di protezione internazionale, il Governo abbia sistematicamente espresso un orientamento contrario, adducendo quale pretesto l'assenza di una relazione tecnica in grado di accertare i profili finanziari delle medesime proposte emendative.
In proposito, ribadisce pertanto l'esigenza che siano adottati criteri di valutazione uniformi e oggettivi che prescindano, a fronte di contenuti tra loro sostanzialmente assimilabili, dalla provenienza delle iniziative legislative dallo schieramento di maggioranza o di opposizione, al fine di prevenire disparità di trattamento palesemente arbitrarie nella verifica dei relativi effetti finanziari.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), con specifico riguardo alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato instaurati presso il Ministero della giustizia, disposta dall'articolo 16, comma 9, pur prendendo positivamente atto del fatto che tale proroga, come dichiarato dalla rappresentante del Governo, dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ritiene che sarebbe comunque opportuno riflettere attentamente sullo spreco di risorse finanziarie pubbliche insito nel reiterato e generalizzato ricorso a tale modalità di prosecuzione dei contratti di lavoro in essere presso le pubbliche amministrazioni, che impedisce la stabilizzazione dei rapporti di lavoro di personale dotato della necessaria formazione e di una adeguata esperienza, determinando una inevitabile perdita di efficacia delle attività amministrative.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine alla possibile quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, con particolare riferimento al previsto ampliamento delle strutture utilizzabili per il trattenimento dei soggetti richiedenti protezione internazionale, tra cui vengono incluse quelle appositamente allestite in prossimità delle frontierePag. 78 esterne, dal momento che ritiene inverosimile che, come asserito dalla relazione tecnica, all'attuazione delle predette disposizioni possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo considerare le disposizioni medesime come aventi carattere meramente ordinamentale o procedurale e, pertanto, prive dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che dovrebbero connotare le norme contenute nei decreti-legge.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Grimaldi, chiarisce che la relazione tecnica, in relazione alla lettera d), dell'articolo 10, comma 1, afferma che la norma riformula i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale e che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di trattenimento sono svolte all'interno delle strutture esistenti e, in particolare, i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, già finanziate a legislazione vigente, nell'ambito dell'espletamento di compiti istituzionali già esercitati e con l'utilizzo delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla lettera e) del medesimo comma 1, ricorda che la relazione tecnica chiarisce che si tratta di attività già ordinariamente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente e conseguentemente dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento, infine, alla lettera f), che individua le misure alternative al trattenimento, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento a quelle previste in tema di rimpatrio dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la relazione tecnica afferma che sotto il profilo finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure saranno adottate nell'ambito dell'espletamento delle ordinarie attività di istituto mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 2225 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Pag. 79Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.25.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
Atto n. 431.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la direttiva 2014/42/UE. Ricorda che lo schema è adottato in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, il cui allegato A, al n. 11, contempla la citata direttiva (UE) 2024/1260.
Rileva inoltre che la delega opera secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Al fine di comprovare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 16 del provvedimento, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in relazione ai procedimenti per reati presupposto previsti d'ora innanzi ai fini dell'applicazione della confisca, fornendo i dati delle sentenze registrate negli ultimi anni relativamente ai reati indicati dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8. Andrebbe altresì acquisita, a suo avviso, conferma dell'adeguatezza delle risorse investigative necessarie per svolgere le attività di ricerca dei beni prodromiche all'esecuzione delle confische.
Anche per quanto riguarda l'estensione dei poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui agli articoli 3 e 4, osserva che andrebbe confermato che esso potrà svolgere i nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.
In merito all'articolo 14, segnala che andrebbero fornite più precise indicazioni circa le risorse nel bilancio di Equitalia giustizia S.p.A. dedicate ai servizi di Information Comunication Technology che dovranno consentire alla stessa Equitalia giustizia S.p.A. di attivare specifici servizi dedicati per la custodia, la tracciabilità e il controllo delle cripto-attività sequestrate.
Con riferimento all'articolo 15, prende atto che le attività di rilevazione e trasmissione dei dati e di gestione di flussi informativi si innestano su procedure già esistenti e saranno attuabili, quindi, senza Pag. 80nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel depositare agli atti una nota predisposta dal Ministero della giustizia (vedi allegato 2), chiarisce che, sulla base dei dati estratti dall'annuario statistico 2025 della Corte di Cassazione penale, recante il riepilogo relativo al triennio 2023-2025 dei procedimenti iscritti per le principali tipologie di reato interessate dalle disposizioni degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto, ai fini della stima della potenziale platea dei procedimenti suscettibili di essere interessati dall'intervento normativo in esame, sono stati applicati coefficienti di incidenza differenziati in relazione a ciascuna categoria di reato, individuati secondo un criterio di valutazione prudenziale della diffusione delle specifiche fattispecie all'interno della corrispondente macro-categoria statistica, da cui si desume una stima complessiva nel numero di 3.200 nuove ipotesi di confisca rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.
Fa presente, poi, che le strutture investigative esistenti risultano idonee a garantire le attività di ricerca dei beni propedeutiche all'esecuzione delle predette confische, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16.
Conferma, altresì, che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà provvedere ai nuovi compiti ad esso affidati dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sottolinea che, con riferimento all'attuazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società Equitalia giustizia S.p.A. risultano appostate specifiche risorse afferenti ai servizi di Information and Communication Technology, funzionali all'attivazione, da parte della medesima società, di specifici presìdi tecnologici da destinare anche alla custodia, alla tracciabilità e al controllo delle cripto-valute oggetto di sequestro.
Chiarisce, in particolare, nel conto economico della predetta società, nell'ambito della voce «Costi per servizi», con riferimento ai servizi ICT risulta iscritto, al 31 dicembre 2025, un importo complessivo pari a euro 2.188.202, con un incremento di circa il 25 per cento rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2024.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, propone la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto n. 431);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
sulla base dei dati estratti dall'annuario statistico 2025 della Corte di Cassazione penale, recante il riepilogo relativo al triennio 2023-2025 dei procedimenti iscritti per le principali tipologie di reato interessate dalle disposizioni degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto, ai fini della stima della potenziale platea dei procedimenti suscettibili di essere interessati dall'intervento normativo in esame, sono stati applicati coefficienti di incidenza differenziati in relazione a ciascuna categoria di reato, individuati secondo un criterio di valutazione prudenziale della diffusione delle specifiche fattispecie all'interno della corrispondente macro-categoria statistica, da cui si desume una stima complessiva nel numero di 3.200 nuove ipotesi di confisca rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento;
le strutture investigative esistenti risultano idonee a garantire le attività di ricerca dei beni propedeutiche all'esecuzione delle predette confische, nel rispetto Pag. 81della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16;
il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà provvedere ai nuovi compiti ad esso affidati dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
con riferimento all'attuazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società Equitalia giustizia S.p.A. risultano appostate specifiche risorse afferenti ai servizi di Information and Communication Technology (ICT), funzionali all'attivazione, da parte della medesima società, di specifici presìdi tecnologici da destinare anche alla custodia, alla tracciabilità e al controllo delle cripto-valute oggetto di sequestro;
in particolare, nel conto economico della predetta società, nell'ambito della voce “Costi per servizi”, con riferimento ai servizi ICT risulta iscritto, al 31 dicembre 2025, un importo complessivo pari a euro 2.188.202, con un incremento di circa il 25 per cento rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2024,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
Ida CARMINA (M5S) fa presente, anche alla luce dei chiarimenti del Governo, dai quali si desume una stima complessiva di 3.200 nuove ipotesi di confisca, che, pur a fronte del previsto incremento del numero di interventi che le forze dell'ordine saranno tenute ad adottare, non sono previsti né incentivi né, in generale, risorse ulteriori funzionali a garantire l'attuazione delle predette attività investigative, nonostante le criticità che caratterizzano da anni le dotazioni organiche delle forze dell'ordine. Osserva, anzi, che la previsione di una clausola di invarianza riferita all'attuazione del provvedimento testimonia la mancanza di volontà da parte del Governo di tradurre i previsti interventi normativi in misure che abbiano una efficacia reale ai fini della tutela della sicurezza e della legalità.
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Atto n. 425.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni volte al recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Fa presente che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025 che, all'articolo 22, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle sopra citate fonti normative europee. Segnala che il comma 3 del citato articolo 22 specifica che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri Pag. 82per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento. Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.
La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 4 agosto 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 717 del 27 luglio 2026, a pagina 49, seconda colonna, dalla ventiduesima alla venticinquesima riga, le parole da: «, la parola:» fino a: «“, terzo comma,”» sono soppresse.