INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 16.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-05689 Carotenuto: Iniziative di carattere strutturale, come l'introduzione di un salario minimo legale, volte a invertire la rotta della stagnazione salariale, al fine di contrastare la perdita di potere d'acquisto della retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Pag. 182Aggiunge che l'attuale Governo ha introdotto un taglio strutturale del cuneo fiscale pari a 10 miliardi di euro, mentre il precedente si era limitato a un taglio di soli 2 miliardi non strutturali.
Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, tiene a puntualizzare che del precedente Governo facevano parte non solo le attuali opposizioni ma anche il partito del sottosegretario Durigon. Nel riconoscere sul piano statistico i dati occupazionali a cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, afferma che il problema è legato però al fatto che lavorare non corrisponde a vivere dignitosamente come, invece, garantito dalla Costituzione.
Nel riferire che una larga fetta della popolazione, seppur con un lavoro, vive in una condizione prossima alla povertà, un fatto estremamente grave, osserva che la decontribuzione e il taglio del cuneo fiscale tanto decantati sono misure tampone e, in quanto tali, non risolutive.
Accoglie quindi con soddisfazione il confronto con le parti sociali, avviato nell'ultimo periodo dal Governo, ricordando, tuttavia, che il 10 per cento della popolazione è sempre più ricco mentre il 40 per cento della popolazione italiana ha perso sempre più la propria ricchezza, un problema, a suo avviso, creato dalla maggioranza di Governo che, invece, professa il successo del proprio operato.
Ricorda quindi la dichiarazione, di qualche anno fa, dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, secondo cui l'Italia ha scelto di mantenere i salari bassi come strumento per favorire la concorrenza, una dichiarazione ritenuta grave e da censurare.
In merito, sottolinea come occorra, come peraltro avviene in altri Paesi dell'Unione europea, introdurre anche in Italia il salario minimo legale, una misura in grado di generare effetti positivi anche sul piano della crescita.
Biasima, quindi, la diversa scelta operata dalla maggioranza, che ha operato a favore dei contratti pirata e dei sindacati gialli, nonostante le predette percentuali incoraggianti.
Annuncia, in conclusione, che una volta al Governo, l'Italia vedrà un'inversione di tendenza, con l'introduzione del salario minimo legale, anche con riguardo al contrasto dei salari bassi.
5-05690 Giaccone: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali presso le società di call center Tecnocall e Mediacom, con sede ad Asti, evitando licenziamenti e perdita di posti di lavoro.
Tiziana NISINI, presidente, in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Tiziana NISINI, presidente, replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, anche a nome dell'onorevole Giaccone primo firmatario dell'interrogazione, chiede al Governo di continuare a tenere alta l'attenzione sulla situazione evidenziata, particolarmente sentita, a livello locale, nel territorio dei comuni di Asti, Ivrea e Torino.
Auspica quindi che la proprietà possa tenere un atteggiamento diverso rispetto al passato e che l'azione del Governo sia attenta, come è sempre stato, anche con l'introduzione di strumenti alternativi, in grado di dare risposte ai tanti lavoratori in difficoltà.
5-05691 Scotto: Iniziative volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio produttivo dello stabilimento Pfizer di Catania.
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.
Pag. 183Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel ringraziare, prende atto della risposta del Governo, aspettando, alla prova dei fatti, l'esito degli impregni presi. Contesta il fatto che il rappresentante del Governo non abbia speso adeguate parole sul piano di rilancio dello stabilimento e si dice preoccupato delle scelte aziendali di Pfizer, in particolare della scelta di delocalizzare una parte della produzione in Cina, degli scarsi investimenti per il sito di Catania, dei licenziamenti e della chiusura dei reparti, della mancata valorizzazione delle competenze tecniche dei lavoratori, che appare particolarmente frustrante per gli stessi. Annuncia che il suo gruppo manterrà un atteggiamento incalzante sulla questione. Stigmatizza l'atteggiamento, tenuto anche dalla stampa, volto a sminuire le potenzialità del sito produttivo. Evidenzia l'importanza di un'azione di rilancio per valorizzare le maestranze locali. Invita il Governo a intraprendere ogni sforzo utile in tal senso, anche con il sostegno del Parlamento.
Tiziana NISINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.45.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 16.45.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Atto n. 433.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Tiziana NISINI, presidente, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Atto del Governo n. 433).
Avverte, ai fini della programmazione dell'iter del provvedimento, che il termine per l'espressione del prescritto parere, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, scadrebbe il 9 settembre prossimo. Tuttavia, come convenuto la scorsa settimana in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preso atto dell'esigenza condivisa dai gruppi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento e considerata anche la sospensione dei lavori per la pausa estiva, è stata chiesta al Governo la disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare prima dell'adozione definitiva dell'atto, concedendo alle Commissioni competenti di Camera e Senato due settimane in più per esprimere il parere rispetto al termine prescritto dalla norma di delega. Il Governo ha poi comunicato per le vie brevi di accordare alle Commissioni competenti una proroga di due settimane rispetto al predetto termine per l'espressione del prescritto parere.
Al riguardo, ricorda che il termine per l'esercizio della delega in oggetto scade il 2 novembre prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 2 dicembre 2026.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Malagola, a illustrare il contenuto del provvedimento.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/Pag. 1842831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali».
La disciplina di delega è posta dagli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024); in particolare, il suddetto articolo 11 ha stabilito specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali (ove inerenti) posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di atti normativi dell'Unione europea. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega scade il 2 novembre 2026 e che sullo schema di decreto legislativo in esame deve ancora essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione della disciplina in esame, includendo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, come definite dal successivo articolo 3, che, a prescindere dalla sede di stabilimento delle stesse, determinino l'organizzazione e le modalità di esecuzione del lavoro svolto sul territorio nazionale, anche in modalità da remoto o in rete. Il suddetto riferimento generale a tutti i lavoratori è poi oggetto di specificazione nell'articolo 3, che distingue tra «persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali» e «lavoratore delle piattaforme digitali», contraddistinto da un rapporto di lavoro subordinato.
L'articolo 4 pone il principio che, nell'ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, i prestatori di lavoro aventi rapporto contrattuale con intermediari hanno diritto alle stesse tutele (previste dalla presente disciplina) dei prestatori aventi rapporto contrattuale con la piattaforma.
Precisa quindi che l'articolo 5 estende, con decorrenza dal 2 dicembre 2026, l'applicabilità, nell'ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, della presunzione legale – salvo prova contraria – di rapporto di lavoro subordinato, già prevista, nella disciplina vigente, con riferimento ai lavoratori (cosiddetti rider) di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni (lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali). L'articolo reca inoltre norme integrative sulla suddetta presunzione.
L'articolo 6 stabilisce un complesso di divieti di trattamenti di dati personali dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; i divieti sono posti: per le piattaforme di lavoro digitali che utilizzano sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati, o sistemi automatizzati che assumono o supportano decisioni che incidono in qualche modo sui soggetti summenzionati; per l'eventuale intermediario. Per le violazioni di tali divieti, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo, per le piattaforme di lavoro digitali e per i relativi intermediari, di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, sentiti le persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma medesima e i loro rappresentanti; per l'ipotesi di violazione di tale obbligo, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Osserva quindi che i commi da 1 a 6 dell'articolo 8 stabiliscono, a carico delle piattaforme di lavoro digitali e degli eventuali intermediari, gli obblighi di informazione sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, da adempiere nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante tali piattaforme, dei rappresentanti delle medesime persone e, su richiesta, nei confronti delle autorità giudiziarie e amministrative competenti; il comma 3 prevede altresì che le suddette piattaforme comunichino ai soggetti che svolgano un lavoro mediante le stesse alcuni dati identificativi ad esse inerenti. I commi 9 e 10 recano le norme sanzionatorie per l'inadempimento dei suddetti obblighi.Pag. 185 I commi 7 e 8 prevedono, in favore delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, il diritto alla portabilità dei dati personali – comprese valutazioni e recensioni – generati attraverso le relative prestazioni di lavoro.
I commi da 1 a 3 e 5-6 dell'articolo 9 disciplinano, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la supervisione umana sui sistemi di monitoraggio automatizzati e sui sistemi decisionali automatizzati e la valutazione dell'impatto delle decisioni adottate o supportate dai medesimi sistemi; le procedure di supervisione umana e di valutazione devono garantire sia la possibilità di rifiuto o di modifica, da parte dei soggetti che svolgono tali attività, di ogni decisione assunta dal sistema sia l'intervento correttivo dei medesimi soggetti nel caso in cui emerga (nell'ambito del sistema) un rischio elevato di azioni di natura discriminatoria o una violazione dei diritti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali. La valutazione dà luogo anche ad un rapporto, avente cadenza almeno biennale. I commi da 8 a 11 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento degli obblighi summenzionati. Il comma 4 pone norme di tutela lavoristica in favore dei soggetti che svolgono la suddetta attività di supervisione umana e di valutazione, prevedendo anche una relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 7 sancisce la nullità di ogni atto che non sia adottato da un essere umano e che comporti la limitazione, la sospensione, la risoluzione o la cessazione del rapporto contrattuale di una persona che svolga un lavoro tramite piattaforma digitale, o la chiusura dell'account del medesimo prestatore di lavoro o altra misura che arrechi a questi un pregiudizio equivalente; il comma 12 commina la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Con riferimento alle sanzioni di cui ai commi da 8 a 12, il comma 13 prevede, per alcune ipotesi, il raddoppio dei limiti minimi e massimi.
Fa poi presente che l'articolo 10 concerne, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la disciplina dei chiarimenti e del riesame umano, relativi alle decisioni adottate o supportate da sistemi decisionali automatizzati, le quali incidano sul rapporto contrattuale o sulle condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. I commi da 1 a 3 prevedono il diritto a una spiegazione, in forma scritta, da parte della piattaforma o dell'eventuale intermediario, oltre all'obbligo di designazione (a prescindere da richieste di spiegazioni) di una persona di contatto, facilmente raggiungibile da parte dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; la risposta deve essere fornita entro quindici giorni dalla richiesta ovvero, nel caso delle decisioni richiamate dal comma 4, entro il giorno medesimo in cui la decisione acquista efficacia. Ai sensi dei commi 5 e 6, nel caso di richiesta di riesame umano di una decisione, entro quattordici giorni deve essere fornita la risposta scritta o, nel caso in cui la decisione violi i diritti del prestatore di lavoro, deve essere adottata la rettifica della medesima decisione; la piattaforma ha anche l'obbligo di adozione delle misure correttive necessarie per evitare reiterazioni di decisioni illegittime (comma 8). I commi 7, 9 e 10 recano disposizioni di natura finale. I commi da 11 a 16 disciplinano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo in oggetto.
Segnala inoltre che l'articolo 11 richiede, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, che le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari valutino i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati, anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro o di quelle connesse all'eventuale ricorso al lavoro intermediato, e adottino adeguate misure di prevenzione e protezione. Queste ultime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, devono concernere anche la prevenzione e il contrasto delle violenze e molestie sul lavoro. Il successivo comma 2 richiede che le piattaforme di lavoro digitali attivino canali di segnalazione interni, sulla base di modelli adeguati e tali da garantire, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dei soggetti interessati, del Pag. 186contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L'articolo 13 prevede che gli obblighi di consultazione e informazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dalla disciplina generale vigente, concernano anche i casi di introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o di modifiche sostanziali al loro utilizzo. In alcune ipotesi, le spese relative all'eventuale ricorso, da parte dei rappresentanti, ad un consulente esperto sono a carico della piattaforma. Nel caso di mancanza di rappresentanti, le informazioni in oggetto sono rese ai lavoratori.
Rileva quindi che l'articolo 14 stabilisce gli obblighi di informazione, a carico delle piattaforme di lavoro digitali, nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; tali obblighi sono adempiuti mediante trasmissione telematica al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL (l'accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti deve essere assicurato mediante modalità telematiche dedicate). Tali informazioni concernono i dati numerici, anche disaggregati, sulle persone che svolgono in modo non occasionale lavoro mediante la piattaforma, le condizioni generali lavorative stabilite da quest'ultima, l'elenco degli eventuali intermediari con cui la piattaforma abbia un rapporto contrattuale. Il comma 4 stabilisce le cadenze degli obblighi informativi, ferma restando la possibilità – nei termini specificati dal presente articolo – di ulteriori richieste da parte delle autorità competenti o dei rappresentanti; tali richieste possono concernere anche le informazioni relative alla durata media dell'attività, al numero medio settimanale di ore di lavoro e al reddito medio derivante dall'attività delle persone che lavorano non occasionalmente tramite la piattaforma digitale (comma 1, lettera c)).
L'articolo 15 demanda a un decreto ministeriale la definizione di disposizioni tecniche in merito alle trasmissioni oggetto dell'articolo precedente. Al riguardo, il successivo articolo 27, comma 2, reca una norma transitoria per il periodo antecedente all'efficacia del decreto ministeriale.
Osserva che, ai sensi dell'articolo 16, le piattaforme di lavoro digitali devono assicurare alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali l'accesso a canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci, che consentano la comunicazione sia tra le medesime persone sia tra le stesse e i rispettivi rappresentanti. L'articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento del suddetto obbligo.
L'articolo 17 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinino effetti sfavorevoli nei confronti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali, o dei loro rappresentanti, che abbiano presentato un reclamo alla piattaforma di lavoro digitale o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente provvedimento.
Rileva poi che l'articolo 18 vieta il licenziamento e qualsiasi altro trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che siano conseguenza dell'esercizio dei diritti previsti dal presente provvedimento. È a carico della piattaforma l'onere di provare che tali atti o trattamenti non sono dovuti al suddetto esercizio di diritti (tale criterio non si applica ai procedimenti penali e a quelli nei quali l'accertamento dei fatti sia riservato all'autorità giudiziaria o amministrativa). In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di adozione di misure equivalenti al licenziamento, il prestatore può chiedere alla piattaforma i relativi motivi, con obbligo di risposta per iscritto entro sette giorni.
I commi 1 e 2 dell'articolo 19 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e le altre autorità competenti cooperino, scambiando le informazioni pertinenti, comprese quelle ottenutePag. 187 nell'ambito di ispezioni e indagini, al fine di garantire l'applicazione del presente decreto e della determinazione del corretto status lavorativo delle persone svolgenti attività su piattaforma digitale. Il successivo comma 3 concerne la cooperazione delle autorità nazionali con le autorità degli altri Stati membri, anche mediante l'eventuale supporto dell'Autorità europea del lavoro.
Osserva altresì che l'articolo 20 fa salva l'applicazione delle norme sui sistemi di intelligenza artificiale, comprese le disposizioni sulle autorità competenti e quelle sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (categoria in cui rientrano, in linea di massima, tutti i sistemi di intelligenza artificiale operanti in ambito lavoristico).
Il comma 1 dell'articolo 21 richiama il criterio generale (per il profilo sanzionatorio) per l'ipotesi in cui un'azione od omissione determini più violazioni della medesima disposizione. Il successivo comma 2 specifica che per le violazioni per le quali il presente schema commina sanzioni di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro si applica la procedura di diffida, qualora le medesime violazioni siano sanabili.
Fa quindi presente che l'articolo 22 reca alcune novelle nella disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le novelle inseriscono alcuni riferimenti generali alle piattaforme di lavoro digitali, in simmetria con le previsioni di cui al precedente articolo 11, e includono le relative misure di prevenzione e protezione nell'ambito degli oggetti della riunione aziendale annuale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.
L'articolo 23, novellando il decreto legislativo n. 81 del 2015, coordina la disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali introdotta dal presente schema di decreto con quella già vigente in materia, in particolare con riferimento ai cosiddetti rider, e attribuisce all'Osservatorio permanente il compito di monitorarne l'applicazione.
L'articolo 24, novellando l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, estende alle piattaforme digitali gli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori e dei relativi rappresentanti concernenti l'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati previsti dalla normativa sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
L'articolo 25, novellando l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, adegua la disciplina delle comunicazioni obbligatorie che devono essere rese nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro alle definizioni introdotte dal presente schema di decreto e coordina gli obblighi informativi relativi al lavoro mediante piattaforme digitali.
Infine, l'articolo 26 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 27 dispone che il presente schema di decreto entri in vigore il 2 dicembre 2026 e reca altresì alcune disposizioni transitorie.
In conclusione, tiene ad evidenziare che si tratta di un provvedimento di frontiera del mercato del lavoro, tutto rivolto al futuro. Auspica quindi un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, volto ad un approfondimento delle questioni da poter inserire nella proposta di parere soprattutto per tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori in questione. Ricorda al riguardo che il provvedimento affronta temi di notevole rilevanza per i medesimi lavoratori come la protezione dei dati personali, la salute e sicurezza sul lavoro, gli obblighi di informazione sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, il riesame umano delle decisioni adottate o supportate da sistemi decisionali automatizzati, il licenziamento e qualsiasi altro trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali adottato per finalità ritorsive, l'applicabilità della presunzione legale – salvo prova contraria – di rapporto di lavoro subordinato, già prevista, nella disciplina vigente, con riferimento ai rider, anche tenendo conto che nel mondo del lavoro attuale la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo appare talvolta complessa e non univoca. Ritiene quindi di notevole importanza l'approfondimento delle questioni sopra menzionate anche mediante i Pag. 188contributi che potranno essere forniti dallo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) condivide l'invito del relatore ad un lavoro comune in vista della predisposizione della proposta di parere che affronti le maggiori criticità del lavoro mediante piattaforme digitali, recependo le istanze che non sono state fino ad oggi accolte dal Governo volte a migliorare la vita dei lavoratori in questione, come la CIG climatica. Ritiene quindi che andrebbe fatto un approfondimento, con un lavoro condiviso, sulla trasparenza delle scelte delle piattaforme mediante algoritmo che si abbattono sui lavoratori e sul corretto inquadramento come lavoratori subordinati delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ciò che invece non è stato fatto nell'ambito dell'approvazione del decreto-legge sul cosiddetto salario giusto.
Dario CAROTENUTO (M5S), nel riferire che il suo gruppo ha depositato una mozione e una risoluzione sulla medesima materia, osserva come siano ben note le posizioni politiche del gruppo medesimo.
Dichiara quindi che il suo gruppo è pronto al confronto, nella consapevolezza che il lavoro mediante piattaforme digitali, affrontato dal provvedimento in esame, è avviato a diventare il lavoro del futuro.
Riferisce quindi della propria convinzione di dover continuare a mettere l'essere umano al centro del dibattito, venendo prima i diritti delle persone e dei lavoratori e poi quelli legati ai servizi del consumatore.
Riafferma, in conclusione, che il suo gruppo è pronto al confronto con le altre forze politiche per discutere delle materie oggetto dello schema di decreto in esame.
Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 4 agosto 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.05.