SEDE REFERENTE
Giovedì 6 agosto 2026. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 11.45.
Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Invita quindi i relatori a svolgere la relazione introduttiva del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole De Corato, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 3076, recante disposizioni in materia di protezione civile, già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo originario presentato dal Governo. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, faccio presente che il provvedimento si compone di 8 articoli, a fronte dei 7 articoli del testo originariamente presentato al Senato.
Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali siano istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché degli altri enti e Agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Il medesimo comma stabilisce, poi, Pag. 3che al personale appartenente alle predette sezioni contrattuali si applicano le disposizioni del disegno di legge in commento e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 2 dell'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone quindi che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge in commento, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate: a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi dei successivi articoli 3 e 5; b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'onnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi degli articoli 2 e 4.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede, infine, che le disposizioni del disegno di legge in commento si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.
Il successivo comma 2 dispone che, al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito, prima del riferimento alle attività di emergenza, il riferimento anche alle attività di previsione e prevenzione.
Il comma 3 prevede, poi, che al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.
Infine, il comma 4 prevede che la disciplina e l'importo delle indennità di cui ai commi precedenti siano definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la contrattazione collettiva può operare anche in deroga al principio dell'onnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.
Il successivo comma 2 stabilisce che la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.
Infine, il comma 3 dispone che il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di Pag. 4ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce, altresì, la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 4 disciplina il trattamento economico dei dirigenti di protezione civile. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che al personale dirigenziale di protezione civile appartenente alla specifica sezione contrattuale di cui all'articolo 1 spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una ulteriore indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. Il comma 2 rimette alla contrattazione collettiva, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, la definizione della disciplina e dell'importo della suddetta indennità per particolari funzioni.
L'articolo 5 disciplina il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che al personale rientrante nella sezione contrattuale per il personale dirigenziale sia garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali originati da ragioni di servizio.
L'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività. Nel dettaglio il nuovo articolo 42-bis – come modificato nel corso dell'esame al Senato – prevede che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile istituito con direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, siano elaborate linee guida recanti, da un lato, la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e, dall'altro, raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Il nuovo articolo 42-ter – come modificato dal Senato – disciplina i profili di responsabilità penale colposa connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile. Rispetto al testo originario del comma 1, che limitava l'applicazione della norma esclusivamente ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, il testo approvato dal Senato amplia notevolmente l'ambito oggettivo della norma: mentre il testo originario confermava l'applicabilità delle pene ordinarie salvo deroghe specifiche, il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento riformula il comma come una clausola di non punibilità di portata generale legata al rispetto della diligenza codificata nelle linee guida e nelle prassi del settore. Il comma 2, come modificato dal Senato, definisce l'ambito soggettivo necessario per l'applicazione della disciplina sulla responsabilità penale. Il comma 3, anch'esso modificato dal Senato, introduce una specifica limitazione della responsabilità penale per i soggetti che operano nel sistema di protezione civile, stabilendo che il volontario risponde dei reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave. Il comma 4, nel testo approvato dal Senato, introduce un articolato catalogo di parametri valutativi, espressamente configurati come non tassativi, finalizzati all'accertamento e alla determinazione del grado della colpa penale nell'esercizio delle attività di protezione civile.
L'articolo 7 – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – stabilisce che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge con cadenza biennale.Pag. 5
L'articolo 8, infine, nel recare la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.50.