SEDE CONSULTIVA
Giovedì 6 agosto 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni in materia di cinema.
Testo unificato C. 2360 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2026 e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI fa presente che le proposte emendative 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500 presentate dalla Commissione Cultura nella giornata di oggi a seguito della riunione del Comitato dei nove, anche attraverso misure volte a chiarire profili di carattere ordinamentale, consentono, nel loro complesso, il superamento delle criticità di carattere finanziario evidenziate con riferimento al testo del provvedimento nella seduta del 4 agosto 2026.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, alla luce di quanto assicurato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati il testo unificato delle proposte di legge C. 2360 e abb.-A, recante disposizioni in materia di cinema e gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500 della Commissione;
preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che le proposte emendative presentate dalla Commissione Cultura, anche attraverso misure volte a chiarire profili di carattere ordinamentale, consentono, nel loro complesso, il superamento delle criticità di carattere finanziario evidenziate con riferimento al testo del Pag. 8provvedimento nella seduta del 4 agosto 2026,
esprime sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
siano approvati gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500 della Commissione».
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che, oltre agli emendamenti della Commissione, già esaminati, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala che occorre acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:
Tassinari 3.100, che è volta ad includere le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica tra gli enti del cui personale l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo può avvalersi in posizione di comando, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e comunque per un numero non superiore a quaranta unità. Al riguardo, per quanto il predetto avvalimento di personale è configurato in termini facoltativi, ritiene tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento alle eventuali ricadute in termini di operatività delle istituzioni AFAM, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 3;
Grippo 3.103, che prevede che, nell'ambito del coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali, che l'articolo 3, comma 3, individua tra i compiti attribuiti all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, possa essere istituita una procedura amministrativa prioritaria per il rilascio dei visti d'ingresso e dei titoli di soggiorno in favore degli artisti, dei tecnici e delle maestranze impiegati nelle produzioni cinematografiche e audiovisive, comprese le coproduzioni e le produzioni internazionali. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori aggravi a carico delle pubbliche amministrazioni;
Piccolotti 3.101, che prevede che il personale tecnico o altamente qualificato che può essere assunto dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del comma 10 dell'articolo 3, oggetto di modifica, sia reclutato con rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato qualora le motivate esigenze siano di natura congiunturale, e non già esclusivamente a tempo determinato, come al momento stabilito dal testo del provvedimento. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nei limiti delle risorse stanziate dal comma 15 dell'articolo 3, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 3;
Grippo 3.104, che prevede che agli oneri relativi al personale e alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo si provveda, oltre alle modalità già indicate nel testo del comma 11 dell'articolo 3, anche Pag. 9mediante una quota delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, di cui si prevede la diretta attribuzione alla medesima Agenzia, in misura tale che, tenuto conto delle risorse trasferite dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo già previste dal testo del provvedimento, le spese complessive di organizzazione e funzionamento non eccedano l'8 per cento delle entrate annualmente attribuite all'Agenzia stessa ai sensi del predetto articolo 13. Evidenzia che la proposta emendativa specifica, altresì, che la destinazione diretta all'Agenzia di una quota dei versamenti IRES e IVA costituisce una diversa allocazione delle entrate tributarie già previste a legislazione vigente e non determina nuovi o maggiori obblighi tributari a carico dei soggetti passivi. Al riguardo, rammenta preliminarmente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione complessiva del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, finalizzato al finanziamento di interventi nei predetti settori, è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, in specifici settori di attività puntualmente individuati dalla predetta disposizione. Tanto premesso, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta medesima, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 3;
Grippo 3.105, che incrementa di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 15 dell'articolo 3, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Grippo 3.106 che prevede che la destinazione diretta all'Agenzia di una quota dei versamenti IRES e IVA costituisce una diversa allocazione delle entrate tributarie già previste a legislazione vigente e non determina nuovi o maggiori obblighi tributari a carico dei soggetti passivi. Al riguardo, rammenta preliminarmente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione complessiva del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, finalizzato al finanziamento di interventi nei predetti settori, è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, in specifici settori di attività puntualmente individuati dalla predetta disposizione. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta medesima, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 3;
Grippo 3.0100 che, nel sostituire integralmente l'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Fondo per gli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, prevede, fra l'altro, che il Fondo sia alimentato mediante l'attribuzione diretta all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo dell'11 per cento dei versamenti a Pag. 10titolo di IRES e IVA derivanti anche dai seguenti settori, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal citato articolo 13: fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta; fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video; distribuzione, commercializzazione e intermediazione digitale di opere e contenuti cinematografici e audiovisivi; vendita e intermediazione di pubblicità diffusa mediante servizi di media audiovisivi, piattaforme per la condivisione di video o servizi di accesso a contenuti audiovisivi; fornitura di interfacce online che consentono l'accesso, la condivisione, la distribuzione o la monetizzazione di contenuti cinematografici e audiovisivi destinati al pubblico situato nel territorio dello Stato. Si prevede inoltre che il complessivo livello annuale di finanziamento del Fondo non può essere inferiore a 500 milioni di euro e, qualora le entrate attribuite direttamente all'Agenzia risultino inferiori a tale importo, la differenza è trasferita all'Agenzia a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura, prevedendo altresì che le entrate eccedenti il predetto importo restano integralmente acquisite al Fondo e non comportano una corrispondente riduzione dei finanziamenti a esso destinati. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in commento, tanto con riferimento all'ampliamento dei settori il cui gettito a titolo IRES e IVA verrà in parte attribuito all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, quanto con riferimento alla idoneità del meccanismo di compensazione finanziaria individuato dalla proposta emendativa, a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura, nel caso in cui le entrate attribuite direttamente alla predetta Agenzia risultino inferiori all'importo di 500 milioni;
Varchi 4.100, che introduce nell'ambito della delega conferita al Governo dall'articolo 4 ulteriori principi e criteri direttivi volti, tra l'altro, a promuovere il riequilibrio territoriale, lo sviluppo industriale e l'occupazione nel settore cinematografico e audiovisivo nelle regioni del Mezzogiorno, nonché a promuovere l'istituzione di poli di formazione professionale e accademica decentrati nel Mezzogiorno, dedicati alle professioni tecniche e digitali del cinema. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, che reca altresì il rinvio al meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 4;
Grippo 4.110, che introduce, al comma 2 dell'articolo 4, un ulteriore principio e criterio direttivo, relativamente alla delega conferita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, avente ad oggetto il rafforzamento di meccanismi di incentivo fiscale volti a far crescere gli investimenti nazionali e internazionali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, che reca altresì il rinvio al meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 4;
Tassinari 4.101, che modifica i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 dell'articolo 4, prevedendo, con riferimento alla lettera ii), che, nell'ambito della promozione dei partenariati con le sale cinematografiche, siano coinvolte anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e, con riferimento alla lettera ss), che il rafforzamento della formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie del settore cinematografico si attui anche mediante accordi con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti di ricerca. Al riguardo, reputa Pag. 11necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa, con particolare riguardo alla previsione di accordi con università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca per il rafforzamento della formazione del personale, possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, che reca altresì il rinvio al meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 4;
Grippo 4.112 che, sostituendo interamente dell'articolo 4, comma 2, della lettera ss), prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, il rafforzamento degli strumenti di sostegno alla distribuzione, alla promozione e alla circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive, assicurando un adeguato equilibrio tra le misure destinate alla produzione e quelle rivolte alla successiva valorizzazione e diffusione delle opere e favorendone la diffusione attraverso i diversi canali di distribuzione e fruizione, nonché la presenza nei mercati e nei circuiti nazionali, europei e internazionali, nonché l'attuazione di politiche specifiche per rafforzare la distribuzione indipendente. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, che reca altresì il rinvio al meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ferme restando le valutazioni in precedenza formulate, con riferimento al testo del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione dello stesso articolo 4;
Piccolotti 11.101, che modifica il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativamente all'accesso all'indennità di discontinuità, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2023, per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, estendendo, in particolare, tale accesso anche ai lavoratori che, seppur iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, svolgono un'attività la cui tipologia contrattuale sia qualificata da strutturale discontinuità e le cui prestazioni e mansioni afferiscano comunque al settore dello spettacolo. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, ove si consideri, in particolare, che la stessa appare suscettibile di determinare un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti rispetto a quanto già previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a);
Grippo 12.100, che incrementa, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, in quanto, sulla base degli elementi allo stato disponibili e delle valutazioni Pag. 12formulate rispetto al testo del provvedimento, le medesime proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli emendamenti Tassinari 3.100 e 4.101 e dell'emendamento Grippo 4.110, rispetto ai quali si riserva di fornire il parere di propria competenza al fine di valutarne più compiutamente gli effetti finanziari.
Per le medesime ragioni, si riserva altresì di esprimere il proprio parere sugli emendamenti Grippo 4.107 e 4.111, non segnalati dalla relatrice.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, nonché dell'esigenza manifestata dalla stessa di approfondire le valutazioni su talune proposte emendative, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 2360 e abb.-A, recante disposizioni in materia di cinema, contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione degli emendamenti 3.100, 4.101, 4.107, 4.110 e 4.111;
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 3.101, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.0100, 4.100, 4.112, 11.101 e 12.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI concorda con la proposta di parere della relatrice.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene ingiustificato il parere contrario espresso sugli emendamenti Piccolotti 3.101 e 11.101, sottolineando come sarebbe opportuno un loro accantonamento al pari di quanto proposto con riferimento agli emendamenti Tassinari 3.100 e 4.101, nonché agli emendamenti Grippo 4.107, 4.110 e 4.111. Fa presente che, in mancanza di un accantonamento delle citate proposte emendative, il proprio gruppo si esprimerà in senso contrario sulla proposta di parere riferita agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, nel rilevare che il testo ora all'esame della Commissione Bilancio è il frutto di uno sforzo unanime profuso sia dai gruppi di maggioranza sia da quelli di opposizione, esprime un ringraziamento anche ai componenti della Commissione Bilancio per il grande lavoro svolto. Confermando di dover esprimere un parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 3.101 e 11.101, evidenzia che l'esame presso la Commissione Cultura si è svolto in un clima costruttivo e privo di contrasti e auspica che anche in questa Commissione, chiamata ad esprimersi in sede consultiva, si mantenga un tono sereno.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ad eccezione degli emendamenti Tassinari 3.100 e 4.101 e degli emendamenti Grippo 4.107, 4.110 e 4.111.
La seduta termina alle 13.55.