I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento e ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate sono cancellati. I residui delle spese in conto capitale nonché di quelle relative a lavori, forniture e servizi non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento e ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate sono cancellati.
In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
Nelle scritture dell'Amministrazione deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.