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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 36

(Messa fuori uso, alienazione e permute dei beni mobili)

  1. La messa fuori uso di beni mobili inventariati è disposta con deliberazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento d'acquisto.
  2. L'eventuale alienazione, permuta o altra destinazione del bene dismesso è deliberata dall'organo competente all'adozione del provvedimento di acquisto che ne stabilisce contestualmente le condizioni e le modalità.
  3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone giuridiche aventi scopo di lucro ovvero a persone fisiche.