Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 41

(Comunicazioni)

  1. Il Collegio dei Questori stabilisce quali informazioni concernenti le attività amministrative della Camera sono comunicate, anche tramite collegamenti informatici, agli organismi nazionali ai quali la legge attribuisce il compito di raccogliere ed elaborare dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.