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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 47

(Dipendente responsabile per l'esecuzione del contratto)

  1. Per ogni contratto di servizi o forniture, il Capo del Servizio competente per l'attuazione dell'intervento nomina uno o più dipendenti responsabili dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per i contratti di lavori si applicano le disposizioni del capo III.
  2. Se l'intervento coinvolge la competenza di più Servizi, la nomina del dipendente responsabile o dei dipendenti responsabili avviene d'intesa fra questi.
  3. Il dipendente responsabile, sulla base delle disposizioni impartite dal Capo del Servizio, cui spetta, d'intesa con il Servizio Amministrazione, ogni decisione in merito ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ordine allo svolgimento del rapporto contrattuale:
    1. fornisce al Capo del Servizio gli elementi necessari per l'attestazione di congruità dell'offerta, se questa non è selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica;
    2. è responsabile per l'accettazione dei servizi e dei beni forniti;
    3. vigila sulla corretta esecuzione del contratto;
    4. cura i rapporti con il contraente durante l'esecuzione delle prestazioni, al fine di assicurare la conformità delle stesse alle prescrizioni contrattuali, sulla base delle disposizioni impartite dal Capo del Servizio;
    5. richiede agli enti previdenziali il documento unico di regolarità contributiva;
    6. predispone e sottoscrive i documenti, anche contabili, concernenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per quanto di propria competenza.