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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 48

(Accertamento della regolare esecuzione)

  1. Le forniture di beni e servizi la cui prestazione costituisce oggetto di contratti stipulati dall'Amministrazione sono soggette ad accertamento della regolare esecuzione.
  2. L'accertamento della regolare esecuzione in corso d'opera può essere previsto per prestazioni che comportino pluralità di interventi, diversi per specie o modalità temporali di esecuzione. L'accertamento in corso d'opera è obbligatorio nelle ipotesi in cui il completamento dell'intervento impedisca l'accertamento tecnico od economico di singole parti dello stesso.
  3. Le operazioni per l'accertamento della regolare esecuzione consistono nell'esame, nelle verifiche e nelle prove tecniche necessarie ad accertare la rispondenza delle forniture alle prescrizioni del contratto, nei riscontri di misura e prezzo, nell'esame di eventuali riserve e nella redazione delle relative certificazioni.
  4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, si procede alla redazione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 49 e 50.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese indicate nell'articolo 26 e nell'articolo 45, comma 2, fatto salvo quanto previsto in materia di lavori. In tali casi si provvede mediante attestazione di regolarità sui documenti giustificativi.