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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 88

(Organismo paritetico)

  1. Le controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione dei lavoratori possono, a richiesta del lavoratore interessato, essere deferite in prima istanza all'Organismo paritetico costituito ai sensi del comma 2.
  2. È costituito, per le finalità indicate nel comma 1, un Organismo paritetico composto da:
    1. due membri designati dal Datore di lavoro;
    2. due membri designati dalle organizzazioni sindacali del personale della Camera dei deputati, a rotazione, in modo che, entro il periodo di rinnovo dell'Organismo paritetico, tutte le organizzazioni sindacali siano state rappresentate.
  3. L'Organismo paritetico ha durata quinquennale.