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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 200.000
Articolo 63

(Varianti in corso d'opera)

  1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dalle disposizioni in vigore per i contratti di lavori dello Stato. Nel caso in cui gli interventi superino le condizioni ed i limiti previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa obbligatoria sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 61 del presente regolamento.
  2. Qualora, per uno dei casi previsti, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, previo parere del referente del progetto e sentito il progettista, trasmette al Servizio competente allo svolgimento dell'intervento la proposta di redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi e specificando tempi e costi aggiuntivi.
  3. Le perizie di variante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, sono sottoposte all'organo competente all'approvazione della spesa, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti.
  4. Negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, previo accertamento della loro copertura finanziaria attraverso le somme a disposizione della direzione dei lavori per imprevisti comprese nel quadro economico ovvero, ove ne sia stato autorizzato l'utilizzo, attraverso le eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. Le perizie di variante approvate sono trasmesse al Servizio Amministrazione.
  5. Le perizie di variante di cui ai commi 3 e 4, nonché gli interventi in aumento di cui al comma 6, sono oggetto di atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 7.
  6. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e che abbiano copertura nelle somme a disposizione della direzione lavori.