(Pubblicità dell'attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)
(23) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del 18 ottobre 2016, resa esecutiva con D.P. n. 1623 del 18 ottobre 2016.
(24) Con deliberazione attuativa del 20 giugno 2012, il Collegio dei Questori ha stabilito che "l'accesso di cui al comma 5-quater dell'articolo 79 del Codice dei contratti pubblici si esercita previa richiesta formulata con almeno ventiquattro ore di anticipo e con modalità tali da garantire la previa identificazione delle persone che dovranno accedere alle sedi della Camera".