Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 79

(Pubblicità dell'attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)

  1. L'attività amministrativa della Camera dei deputati si svolge secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e secondo criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle norme in tema di protezione dei dati personali dallo stesso deliberate, nonché di eventuali esigenze di riservatezza rilevate da tale organo.
  2. La pubblicità delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle competenze di cui al presente regolamento è assicurata attraverso il Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo criteri definiti dallo stesso Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1.
  3. La pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori è assicurata con le seguenti modalità:
    1. le autorizzazioni di spesa per lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione nel sito internet della Camera, con aggiornamento semestrale, dell'elenco allegato alla relazione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera a) (23);
    2. le restanti deliberazioni sono pubblicate, anche per estratto, sul Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo i criteri di cui al comma 1.
  4. Alle autorizzazioni di spesa deliberate dal Comitato per la sicurezza è data pubblicità con le forme stabilite al comma 3, lettera a).
  5. I deputati in carica hanno accesso ai contratti stipulati dall'Amministrazione della Camera e all'Albo dei fornitori e degli appaltatori. Tale diritto non può avere ad oggetto una serie generalizzata o indistinta di atti o documenti.
  6. Il Presidente della Camera, l'Ufficio di Presidenza, i deputati Questori e il Segretario generale hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi.
  7. In relazione alle procedure di selezione del contraente si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sul differimento e l'esclusione del diritto di accesso e sul divieto di divulgazione in vigore per i contratti dello Stato (24).

(23) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del 18 ottobre 2016, resa esecutiva con D.P. n. 1623 del 18 ottobre 2016.

(24) Con deliberazione attuativa del 20 giugno 2012, il Collegio dei Questori ha stabilito che "l'accesso di cui al comma 5-quater dell'articolo 79 del Codice dei contratti pubblici si esercita previa richiesta formulata con almeno ventiquattro ore di anticipo e con modalità tali da garantire la previa identificazione delle persone che dovranno accedere alle sedi della Camera".