Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI
Articolo 72

(Controllo di risultato)

  1. Il controllo di risultato è svolto dal Servizio per il Controllo amministrativo ed è esercitato sulle attività dell'Amministrazione ricomprese nei programmi settoriali di cui all'articolo 7, comma 2, al fine di verificarne l'attuazione, in coerenza con gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione.
  2. Con circolare del Segretario generale sono individuati le modalità e i tempi con i quali i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo le informazioni e i dati necessari allo svolgimento del controllo di risultato.