Camera dei deputati

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Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati

Art. 2

(Esclusione dall'accesso)

  1. Il diritto di accesso è escluso:
    1. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
    2. nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
    3. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico- attitudinale relativi a terzi;
    4. nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attività amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale o in atto;
    5. nei confronti degli atti per i quali sia già stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna.
  2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.
  3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all'articolo 7.
  4. Il diritto di accesso è altresì escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare:
    1. la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle funzioni parlamentari;
    2. la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di cui siano concretamente titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1, comma 1, è comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. Con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere individuate categorie di documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.