TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 283 di Martedì 23 aprile 2024

 
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INTERROGAZIONI

A)

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha introdotto la riforma del processo civile, ha disposto delle modifiche relative ai consulenti tecnici del giudice;

   il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dettaglio, ha inserito nel decreto regio 18 dicembre 1941, n. 1368, l'articolo 24-bis, secondo il quale è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Ministero della giustizia;

   in attuazione al citato decreto legislativo, è stato adottato il decreto interministeriale 4 agosto 2023, n. 109, che detta le disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando, oltre alle categorie previste dall'articolo 13, comma 3, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, ulteriori categorie professionali ricadenti nell'albo dei consulenti tecnici di ufficio, nonché i relativi settori di specializzazione di ciascuna categoria citata;

   in particolare, nell'allegato A del decreto, parte integrante dello stesso, è riportato l'elenco delle categorie dell'albo e le relative categorie di specializzazioni, che, tuttavia, presenta delle gravi mancanze relative a importanti figure professionali che fino a quel momento hanno proceduto all'iscrizione all'albo presso il proprio tribunale di competenza;

   da un lato, infatti, non viene fatta menzione della figura del pedagogista, dall'altro è erroneamente utilizzata la definizione «educatore professionale», dicitura ormai non più attuale e fuorviante;

   con la riforma delle professioni educative del 2005, infatti, sono state individuate le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico (L19) ed educatore professionale socio-sanitario (L/SNT);

   nonostante quanto previsto dalla riforma di settore, nel decreto interministeriale le figure di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non sono contemplate, dando spazio alla sola e fumosa figura di «educatore professionale»;

   ugualmente, nello stesso allegato non risulta inserita la figura del pedagogista, figura professionale che raccoglie tanti professionisti, dotati di specifica laurea magistrale, che si occupano di tematiche sociali preminenti, come l'educazione, la pedagogia, la genitorialità, nonché di soggetti deboli come minori e persone in difficoltà;

   diversamente dalla situazione attuale, prima dell'adozione del decreto n. 109 del 2023, i pedagogisti potevano accedere direttamente al tribunale di competenza e chiedere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, pagando la relativa quota di iscrizione. Si tratta di un numero importante di professionisti già da tempo iscritti all'albo che hanno regolarmente pagato la propria quota e che adesso si trovano in una situazione di preoccupante stallo;

   il mancato inserimento di tali categorie tra quelle compatibili con il ruolo di consulente tecnico di ufficio comporta un danno non solo alle stesse, ma anche e soprattutto al lavoro dei giudici che non possono più richiedere la loro consulenza, rinunciando così a figure altamente qualificate e cruciali per alcune casistiche processuali –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative di competenza volte a rivedere l'attuale elenco dell'allegato A del decreto interministeriale 4 agosto 2023, n. 109, affinché anche le figure di professionisti pedagogisti, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari possano essere specificatamente contemplate, accedendo di fatto all'elenco dei consulenti tecnici di ufficio.
(3-00929)

(22 gennaio 2024)

B)

   SARRACINO e BORRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   ha destato scalpore e sconcerto il video registrato da un telefonino e che ha avuto vasto eco mediatico, in cui alcuni detenuti del carcere di Poggioreale di Napoli si sono esibiti in una serie di deliranti affermazioni;

   si tratta di un episodio di assoluta gravità e non affatto derubricabile a semplice atto di goliardia;

   la domanda è come sia possibile che all'interno di un istituto penitenziario come Poggioreale possano girare liberamente dei telefonini;

   il video pone oggettivamente una serie di inquietanti interrogativi sui mancati controlli e sui rischi connessi a questi collegamenti;

   suddetto sconcerto è stato ben rappresentato da una serie di riflessioni pubblicate anche a mezzo stampa, in particolare quella di don Maurizio Patriciello sul quotidiano Avvenire –:

   se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e se e quali iniziative abbia adottato con urgenza per verificare l'accaduto e per individuare le responsabilità e la causa dei mancati controlli, al fine di scongiurare il ripetersi di tali episodi e di evitare un rischio di emulazione, rafforzando le misure di sicurezza e gli organici della polizia penitenziaria in servizio presso tale struttura.
(3-01158)

(23 aprile 2024)
(ex 5-01236 del 3 agosto 2023)

C)

   CASO, ORRICO e FEDE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   dal recente rapporto Istat «L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – anno 2022-2023», nell'anno scolastico 2022/2023 sono aumentati gli alunni con disabilità di circa il 7 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 338 mila unità, pari al 4,1 per cento degli iscritti totali;

   sebbene anche gli insegnanti di sostegno continuino ad aumentare, grazie anche al piano di potenziamento di 25 mila cattedre in più sul sostegno in tre anni voluto dall'ex Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dai dati emerge che il 30 per cento dei circa 228 mila insegnanti non ha una formazione specifica, ma viene selezionato, spesso con ritardo, dalle graduatorie per le supplenze per far fronte alla carenza di figure specializzate;

   il quadro fornito dal rapporto dell'istituto di statistica, già di per sé preoccupante, si aggrava aggiungendo il dato relativo alla continuità didattica: nell'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, salendo al 62,1 per cento alle medie e raggiungendo la percentuale del 75 per cento nelle scuole dell'infanzia. Il 9 per cento ha addirittura cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell'anno scolastico;

   per quanto concerne, invece, gli strumenti didattici a supporto degli alunni con disabilità finalizzati a facilitarne il processo di apprendimento, non sempre l'offerta soddisfa la domanda: il 7,3 per cento degli studenti non dispone di questa strumentazione, ma ne avrebbe bisogno e, a livello territoriale, la carenza di strumenti didattici si riduce al 5,9 per cento al Nord, mentre aumenta nel Mezzogiorno (8,7 per cento);

   più di una scuola su quattro (nel Mezzogiorno una scuola su tre) definisce insufficiente la dotazione di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità e, tra gli ordini scolastici, la scuola primaria ne risulta maggiormente sprovvista, con solo il 31 per cento delle scuole con postazioni sufficienti. A ciò si aggiunge la scarsa diffusione della formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche, in quanto solo in una scuola su quattro tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso specifico di formazione e aggiornamento in materia; per quanto concerne i livelli di partecipazione alle gite scolastiche che prevedono il pernottamento, i numeri sono decisamente bassi: solo il 23 per cento degli alunni frequentanti la scuola primaria vi partecipa e il dato si riduce drasticamente nella scuola dell'infanzia, con solo il 6 per cento dei partecipanti;

   la mancanza di fondi e la carenza di insegnanti specializzati non permettono a circa la metà degli alunni con disabilità di partecipare alle attività extra-didattiche organizzate nel corso dell'orario scolastico, come i laboratori artistici, il teatro e altro, mentre, sebbene la partecipazione all'attività motoria sia molto diffusa (il 92 per cento), solo il 21 per cento degli alunni con disabilità prende parte a attività sportive diverse da quelle rientranti nel piano della didattica curriculare;

   sono ancora molte le barriere fisiche presenti nelle scuole: la mancanza di un ascensore rappresenta la barriera più diffusa (50 per cento), mentre il 35 per cento delle scuole sono sprovviste di servo scale interno, bagni a norma (26 per cento) o rampe interne (24 per cento): in totale, soltanto il 40 per cento delle scuole risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria –:

   quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di superare le problematiche evidenziate e garantire la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
(3-01160)

(23 aprile 2024)
(ex 5-02035 del 20 febbraio 2024)

D)

   TRAVERSI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'editoria periodica si trova già in un momento di difficoltà a causa degli aumenti della carta e delle spese tipografiche, ma la mancanza di rispetto dei tempi di consegna da parte di Poste italiane rischia di portare alla chiusura di tante «voci» libere che garantiscono la pluralità dell'informazione. Da fonti stampa si apprende di gravissimi ritardi e disagi dovuti al servizio postale non soltanto dal Piemonte o dalla Liguria, ma da tutta Italia. Le redazioni locali ricevono continuamente lamentele degli utenti per i ritardi negli inoltri postali, soprattutto nel settore delle stampe periodiche. Situazioni di disagio che vanno a sommarsi ad altre inefficienze del servizio postale ordinario, ritardi che, nel caso dei periodici, superano di gran lunga il mese dalla data di spedizione;

   questo continuo disservizio rischia di portare alla chiusura tante «voci» indipendenti che, in un periodo difficile per l'editoria, continuano nell'opera di informazione, soprattutto grazie al volontariato giornalistico;

   il problema non riguarda soltanto le piccole «testate» periodiche, inviate in abbonamento postale da associazioni sociali, culturali, sportive e ricreative, ma anche riviste diocesane, se non addirittura importanti periodici che vengono pubblicati da decenni, come Famiglia cristiana, Frate Indovino o la rivista San Francesco;

   si registrano addirittura mancati ricevimenti dei periodici da parte degli abbonati e questo rappresenta una violazione di quegli elementari diritti di libertà di stampa e di informazione di una nazione che vuol dirsi civile e democratica;

   è fondamentale ribadire che se il cittadino paga un «servizio», gli editori chiedono alle Poste italiane il rispetto delle regole e dei tempi –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per avviare azioni che migliorino e rendano realmente performante e puntuale il servizio di Poste italiane.
(3-01068)

(13 marzo 2024)

E)

   TONI RICCIARDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il deposito di brevetti di invenzioni redatti dai ricercatori afferenti alle università è nota di merito e rappresenta la capacità di una ricerca di essere motore di innovazione e sviluppo. Ma spesso i ricercatori delle università rendono pubbliche le conclusioni delle proprie ricerche tramite articoli scientifici o comunicazioni nei convegni anziché provvedere a brevettare le stesse, sia per esigenze di tempo, sia per la mancanza di strutture di supporto alla presentazione delle domande di brevetto;

   la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l'articolo 3 ha interamente sostituito l'articolo 65 del medesimo codice, ribaltando l'approccio relativamente alla titolarità delle invenzioni;

   ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 65, quando il rapporto di lavoro intercorreva con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore era titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore;

   il citato articolo 3 della legge n. 102 del 2023 stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione industriale, fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore;

   sul piano procedurale, il comma 2 del citato articolo 65 stabilisce che l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali;

   ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 65, la struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. I sei mesi sono prorogati, per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza;

   ad opinione dell'interrogante, il termine di sei mesi intercorrente tra la comunicazione da parte dell'inventore e il deposito della domanda di brevetto da parte della struttura di appartenenza risulta essere eccessivo, in particolare per ricerche competitive;

   inoltre, qualora l'inventore non richieda il brevetto, la struttura di appartenenza si priverebbe della possibilità di essere proprietaria del brevetto stesso –:

   se ad avviso del Ministro interrogato il termine di sei mesi che può intercorrere tra la richiesta di deposito di un brevetto da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza e il deposito del brevetto medesimo non debba considerarsi eccessivo e se, ai fini della semplificazione normativa, non ritenga utile adottare iniziative volte a modificare la citata legge, prevedendo che sia sufficiente la comunicazione dell'invenzione da parte dell'inventore per depositare la domanda di brevetto, senza attendere l'autorizzazione della struttura di appartenenza.
(3-01159)

(23 aprile 2024)
(ex 5-01788 del 9 gennaio 2024)

F)

   COLOMBO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il litio ha un alto valore commerciale con un prezzo che può raggiungere gli ottantamila euro la tonnellata. L'Italia possiede notevoli riserve e giacimenti del prezioso minerale. Nonostante ciò, esso non è estratto, pur essendo un componente essenziale per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici e all'accumulo dell'energia prodotte da fonti rinnovabili, come il solare e l'eolico, ed è un componente fondamentale per la produzione di apparecchi vitali come i pacemaker. Più in generale, è utilizzato in importanti settori produttivi, come quello chimico, medico e metallurgico;

   la transizione energetica in atto ha fatto incrementare significativamente la sua domanda. Ciò potrebbe causare al sistema produttivo nazionale un rischio di dipendenza dalle importazioni, rischiando di innescare processi speculativi come già avvenuto per gli idrocarburi. La stessa Presidente della Commissione europea ha dichiarato che il litio, assieme alle altre terre rare, vedrà crescere la sua domanda di ben cinque volte entro il 2030;

   naturalmente il processo di estrazione del litio richiede un'accorta pianificazione e l'adozione di politiche sostenibili per garantirne l'estrazione in sicurezza;

   ad avviso dell'interrogante, l'Italia dovrebbe avviare un percorso finalizzato a realizzare l'estrazione controllata, sicura e sostenibile del litio, assicurando al sistema produttivo una maggiore autonomia, necessaria per rafforzare l'economia nazionale, creando nuovi posti di lavoro e garantendo lo sviluppo di una nuova e autonoma catena di produzione del valore in ambito energetico e tecnologico;

   è auspicabile che ciò avvenga in modo chiaro, con il coinvolgimento diretto e informato dei cittadini delle comunità locali interessate dall'attività estrattiva, elaborando progetti che prevedano l'adozione di tecnologie all'avanguardia, estremamente sicure per l'uomo e rispettose dell'ambiente. A tal fine apparirebbe utile prevedere forme di collaborazione con aziende private specializzate nel settore estrattivo, le quali potrebbero garantire un patrimonio consolidato costituito dalle specifiche conoscenze in tale ambito, fornendo la collaborazione tecnica e l'esperienza necessaria per la realizzazione di un modello di estrazione del litio innovativo, economicamente conveniente per la nazione e rispettoso dei più alti standard di sicurezza –:

   se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano valutare l'opportunità di utilizzare i giacimenti di litio esistenti in Italia, promuovendo la ricerca e l'adozione di tecnologie innovative per l'estrazione in sicurezza e il suo riciclo, al fine di massimizzare l'efficienza nella produzione di batterie e, più in generale, per utilizzarlo nelle varie applicazioni produttive nazionali che necessitano di questo minerale.
(3-01161)

(23 aprile 2024)
(ex 5-02236 del 4 aprile 2024)

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