TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 378 di Venerdì 8 novembre 2024

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» prevede, all'articolo 16, che: «Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero»;

   l'ultima relazione trasmessa al Parlamento risale al 12 settembre 2023 e contiene i dati relativi all'anno 2021, ed è dal 1978 che non si registra un ritardo simile;

   la pubblicazione del 2023 dunque fa riferimento ai due anni precedenti, con un ritardo che non consente di avere un quadro aggiornato della situazione relativa all'attuazione della legge n. 194 del 1978; il ritardo nella pubblicazione non consente neanche di avere un quadro esaustivo sulla situazione dei consultori la cui progressiva riduzione del numero e dell'operatività sta di fatto sottraendo l'unico e fondamentale presidio che consente alle persone di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza;

   la riduzione dei consultori limita fortemente anche la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza farmacologica e alla contraccezione d'emergenza, riduzione che, unita all'altissimo tasso dell'obiezione di coscienza del personale sanitario nel nostro Paese, di fatto, frappone ostacoli rilevanti all'accesso sicuro all'interruzione volontaria di gravidanza;

   i numeri dell'obiezione di coscienza comportano, infatti, in alcune regioni e in alcuni territori, un'obiezione di struttura, in aperta violazione dell'articolo 9 della legge n. 194 che invece imporrebbe alle strutture sanitarie comunque di garantire l'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza con personale non obiettore;

   i dati evidenziano, a giudizio degli interpellanti, un'insopportabile sperequazione regionale ed anche una difficoltà ulteriore nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza per le persone con background migratorio;

   secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, la carenza di informazioni adeguate è un ostacolo all'esercizio del diritto di aborto libero, sicuro, gratuito; per accesso alle informazioni si intende sia la raccolta e la diffusione di dati da parte delle istituzioni preposte al rilevamento dei servizi, sia la disponibilità di strumenti di orientamento ai servizi;

   si ritiene dunque fondamentale avere dati aggiornati e aperti che consentano di rilevare anche i dati all'interno delle singole regioni e dei singoli territori, distinguendo opportunamente le tipologie di interruzione volontaria di gravidanza effettuate –:

   quando abbia intenzione di presentare al Parlamento, senza alcun ulteriore ritardo, le relazioni obbligatorie prescritte dalla legge n. 194 del 1978 con i dati del 2022 e del 2023;

   se ritenga di dover adottare le necessarie iniziative volte a rendere disponibili i dati sull'interruzione di gravidanza in formato aperto, realizzando un sito Internet del Ministero della salute esplicitamente dedicato ai servizi per l'interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione, con informazioni e mappe dei servizi chiare e aggiornate in tempo reale, in più lingue e con un numero verde per le richieste di interruzione volontaria di gravidanza che risponda almeno 12 ore al giorno per orientare chi con urgenza cerca una interruzione volontaria di gravidanza.
(2-00470) «Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Francesco Silvestri».

(5 novembre 2024)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, aveva precisato che, quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo tra imprese (Ati/Rti), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna, e non devono essere a carico esclusivo della mandataria;

   tuttavia, questo principio è stato a lungo disapplicato dalle stazioni appaltanti (generalmente enti pubblici territoriali), che – per prassi consolidata – pretendevano dalle imprese mandanti consorziate in Ati/Rti che la fatturazione delle prestazioni fosse «accentrata» in capo alla sola capogruppo mandataria (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione);

   dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata una prassi operativa che, per quanto non rispettosa del predetto principio di diritto, ha comportato la fatturazione «accentrata», da parte della mandataria capogruppo alle stazioni appaltanti, dell'intera prestazione dedotta nell'appalto, su loro richiesta;

   in forza di tale prassi, le imprese mandanti hanno fatturato, in regime Iva ordinario, le proprie prestazioni alla capogruppo mandataria, che ha fatturato l'intera prestazione di servizi resa (da essa stessa e dalle imprese mandanti) alla stazione appaltante, con conseguente integrale assolvimento dell'Iva da parte di quest'ultima e applicazione del regime dello «split payment» (articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

   in molti casi, quindi, si è trattato di operazioni con regimi Iva non omogenei (applicandosi il regime Iva ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e il cosiddetto split payment, con assolvimento dell'Iva da parte della stazione pubblica appaltante, sulle fatture ricevute dalla mandataria capogruppo);

   l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le imprese consorziate avrebbero dovuto fatturare separatamente la propria quota di esecuzione del servizio esclusivamente alla stazione appaltante e ha iniziato a contestare l'indebita detrazione dell'Iva operata dalle mandatarie sulle fatture emesse nei loro confronti dalle mandanti (anche laddove l'imposta fosse stata integralmente assolta dagli enti pubblici territoriali che avevano ricevuto le fatture dalle mandatarie, in regime di split payment, per le intere prestazioni rese, e laddove le mandanti avessero esercitato la rivalsa Iva nei confronti delle mandatarie e l'avessero regolarmente versata all'Erario, per la quota di lavori di propria competenza);

   le imprese mandanti e mandatarie e le stazioni appaltanti, che non hanno operato secondo il principio di diritto indicato dall'Agenzia delle entrate, rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale rispetto a diverse contestazioni, anche in caso di assolvimento del tributo, sia pure in modo non conforme al principio;

   peraltro, se l'Agenzia delle entrate contestasse alla capogruppo mandataria l'indebita detrazione dell'Iva addebitata dalle imprese mandanti consorziate in Ati, per garantire la neutralità dell'imposta, sarebbe comunque obbligata al rimborso della stessa alle mandanti (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), a seguito della rivalsa operata dalla mandataria dopo aver effettuato il pagamento (articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), dal momento che l'Agenzia può incassare l'Iva una volta sola, in relazione al flusso di fatturazione in questione –:

   al fine di evitare molti possibili contenziosi dall'esito incerto e lungo, nonché molteplici e inutili adempimenti da parte delle imprese coinvolte, delle stazioni appaltanti e dell'Agenzia delle entrate (volti a ripristinare il corretto flusso di fatturazione, garantendo al contempo la «neutralità» dell'Iva), se non ritenga che debba essere adottata, quantomeno per il periodo 2018-2023 (sino alla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 2024, che ha chiarito i dubbi sull'applicazione del principio di diritto predetto, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti), una soluzione improntata a criteri di ragionevolezza, laddove non siano ravvisabili comportamenti frodatori e sia stato verificato l'avvenuto assolvimento del tributo – sia pure con modalità non corrette – tramite il versamento dell'Iva da parte delle imprese mandanti (sulle fatture emesse, in regime ordinario, nei confronti della mandataria, limitatamente alle prestazioni dalle stesse rese, nell'ambito dell'appalto) e delle stazioni appaltanti (sulle fatture emesse, in regime di split payment, dalla mandataria, per la totalità delle prestazioni rese dalle imprese consorziate in Ati, nei confronti della stazione appaltante);

   se, nello specifico, per semplificare il ripristino della neutralità dell'Iva, non ritenga opportuno prevedere, in assenza di danno erariale e di comportamenti frodatori dei soggetti coinvolti, l'eventuale applicazione di una sanzione fissa (analogamente a quella prevista nei casi di errata applicazione del reverse charge, dove sia verificato l'assolvimento sia pure non corretto del tributo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle imprese mandanti partecipanti all'Ati e alla impresa mandataria capogruppo, a fronte della detrazione dell'Iva operata sulle fatture erroneamente emesse dalle mandanti nei suoi confronti (anziché nei confronti delle stazioni appaltanti), facendo salva la medesima detrazione dell'Iva indebitamente addebitatale dalle mandanti, previa verifica che la stessa sia stata integralmente assolta e versata all'Erario e che la mandataria capogruppo abbia fatturato alla stazione appaltante anche le prestazioni eseguite dalle mandanti.
(2-00449) «De Palma, Battilocchio».

(8 ottobre 2024)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   la competenza in materia doganale è di esclusiva pertinenza dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);

   il principio della libera circolazione delle merci, cardine del mercato interno dell'Unione europea, è garantito dall'articolo 28 del Tfue, che vieta i dazi doganali all'importazione e all'esportazione tra Stati membri e tutte le misure di effetto equivalente;

   il regolamento UE 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea, è stato adottato anche con l'obiettivo principale di semplificare le procedure doganali per agevolare i flussi commerciali e favorire un commercio più rapido ed efficiente tra gli Stati membri;

   il decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione europea e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», introduce una revisione del regime sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

   l'obiettivo principale del decreto legislativo n. 141 del 2024 è la semplificazione delle procedure doganali e il rafforzamento del controllo e della legalità delle operazioni doganali, attraverso un sistema di prevenzione delle frodi;

   una delle principali anomalie normative introdotte dal decreto legislativo citato, riguarda l'assimilazione dell'Iva ai «diritti di confine», in netta controtendenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione italiana che nella sentenza n. 24788 del 2024 ha sancito che l'Iva all'importazione non deve essere calcolata all'interno delle soglie sanzionatorie, non rappresentando, per l'appunto, un diritto di confine;

   il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2024 appare sproporzionato, prevedendo sanzioni penali per comportamenti che potrebbero essere affrontati con strumenti meno invasivi e più equilibrati. Tale regime potrebbe rallentare le operazioni economiche, aumentando i contenziosi e bloccando l'attività degli operatori economici;

   le nuove disposizioni rischiano di impattare negativamente non solo sugli spedizionieri, ma sull'intera filiera logistica, coinvolgendo armatori, terminalisti e soggetti della produzione e commercializzazione dei beni, con potenziali ritardi nella gestione dei prodotti e l'aumento dei tempi necessari per l'accertamento di eventuali ipotesi di frode;

   si teme che tale scenario possa spingere le imprese a dirottare i traffici verso Paesi che adottano normative doganali più flessibili e un sistema sanzionatorio più proporzionato, mettendo a rischio la competitività dell'Italia nel commercio internazionale –:

   quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per garantire che le disposizioni del decreto legislativo n. 141 del 2024 si accordino pienamente con il principio della libera circolazione delle merci ex articolo 28 Tfue, assicurando che non ostacolino le operazioni di import/export, in linea con gli obiettivi di semplificazione del Codice doganale dell'Unione europea.
(2-00458) «Lupi, Semenzato».

(15 ottobre 2024)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 stanzia 1,2 miliardi di euro per l'apertura di 60.000 posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026;

   il bando prevede un contributo economico di 19.966,66 euro per posto letto, oltre ad agevolazioni fiscali e a un regime semplificato per il cambio di destinazione d'uso degli immobili. Una residenza da 60 posti riceverebbe dunque oltre 1.197.999,6 euro;

   uno studentato privato, classificato come residence alberghiero, ottiene lo status di servizio privato di interesse pubblico e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia), i costruttori sono esentati dal pagamento del costo di costruzione;

   attualmente, molti studentati sono stati costruiti attraverso convenzioni con i comuni di appartenenza. In cambio di tariffe convenzionate, i comuni offrono ulteriori agevolazioni, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi volumetrici e la possibilità di riscatto a fine convenzione;

   dal report «Il business degli studentati» emerge che, a Milano, alcuni studentati riescono a richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dalle convenzioni, senza violarle formalmente. Questo avviene mediante l'aggiunta di spese obbligatorie per servizi non essenziali, come l'accesso a una palestra, la possibilità di ospitare persone, o l'assegnazione di camere singole o situate ai piani alti;

   è stato documentato dal report che la differenza tra il canone convenzionato e il prezzo effettivo, nella città di Milano, può arrivare in alcuni casi fino al 100 per cento; situazioni simili sono riscontrabili in altre città italiane dove si registra in ogni caso un aumento dei prezzi per le residenze universitarie che poi contribuiscono ad aumentare il costo medio degli affitti;

   in questo modo, gli studentati realizzati tramite convenzioni pubbliche finiscono per applicare tariffe di mercato, o addirittura superiori, trasformandosi in residenze private accessibili solo a studenti provenienti da famiglie benestanti, piuttosto che in strutture destinate a garantire il diritto allo studio;

   il bando prevede unicamente che il 30 per cento dei posti letto debba essere riservato a studenti a basso reddito, mentre il restante 70 per cento può essere offerto a una tariffa inferiore del 15 per cento rispetto ai prezzi di mercato –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per garantire che i fondi del Pnrr destinati alla costruzione di studentati siano effettivamente impiegati per promuovere il diritto allo studio, assicurando che i prezzi degli alloggi non vengano aumentati oltre la tariffa stabilita tramite l'introduzione di servizi accessori non essenziali.
(2-00468) «Quartapelle Procopio, Sarracino, Madia, Scotto, Scarpa, Ubaldo Pagano, Bakkali, Evi, Amendola, Tabacci, De Micheli, Berruto, Cuperlo, Barbagallo, Forattini, Manzi, Boldrini, Marino, Merola, Prestipino, Iacono, De Luca».

(4 novembre 2024)

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