TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 388 di Mercoledì 27 novembre 2024
MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
La Camera,
premesso che:
1) dal 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito, il 25 novembre di ogni anno, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al fine di invitare i Governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare, in quel giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave fenomeno della violenza contro le donne, da allora divenuta tristemente sempre più dilagante;
2) è fondamentale, specie nella giornata a ciò dedicata, dare seguito a tutti i livelli, all'opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini e le cittadine, poiché una più capillare diffusione della conoscenza costituisce l'arma in più per ridurre le differenze ed è al contempo un valido strumento di educazione ai diritti civili;
3) la violenza contro le donne è una violenza di genere, definita in tal modo per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di status che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e donne. Questa comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Rientrano in tale nozione la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, l'istigazione all'odio, arrivando a sfociare in episodi di femminicidio;
4) tuttavia, la violenza di genere, viene perpetrata anche senza atti criminali aventi rilevanza penale o nella forma più sfuggente della sopraffazione psicologica, limitando la capacità delle donne di godere appieno dei propri diritti e impedendo la piena realizzazione del cosiddetto empowerment femminile, che si basa sul riconoscimento della loro individualità e indipendenza economica e sociale. Inoltre, non possono non includersi anche le molteplici forme di violenza via Internet, tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online;
5) nel corso di 25 anni tanto è stato sicuramente fatto, specie in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori e delle donne vittime di violenza;
6) uno dei primi passi fondamentali nella lotta contro la violenza di genere è rappresentato dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu con la risoluzione n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967, che elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti;
7) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che ha creato un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
8) la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini/e e anziani/e, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;
9) nel nostro ordinamento, uno dei più recenti significativi interventi legislativi in materia è rappresentato dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto «Codice rosso» – adottato nel corso del Governo Conte I – allo scopo di porre un'efficace e immediato argine della violenza contro le donne, predisponendo strumenti per consentire allo Stato di intervenire con tempestività al fine di stroncare sul nascere l'azione criminosa, così da evitare che la stessa produca epiloghi nefasti;
10) il Codice rosso, infatti, è intervenuto sul codice penale, sul codice di procedura, sul cosiddetto codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario, al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere, mirando ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime;
11) segnatamente, la legge ha previsto anzitutto una corsia preferenziale riservata alle denunce per violenza di genere per assicurare priorità nella trattazione di questi casi, di guisa che, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero deve sentire la persona offesa che ha presentato denuncia, in modo da garantire un intervento immediato a tutela delle vittime. Il giudice penale ha poi l'obbligo – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
12) la legge ha anche introdotto nel codice penale quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo articolo 583-quinquies codice penale), punito con la reclusione da 8 a 14 anni; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, cosiddetto revenge porn, inserito all'articolo 612-ter codice penale, dopo il delitto di stalking, punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis codice penale), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
13) il Codice rosso ha altresì previsto modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) volte a inasprire la pena, introdurre una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, e a considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato;
14) il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra cui la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere;
15) con questa legge sono stati modificati anche il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) e i delitti di violenza sessuale (articoli 609-bis e successivi del codice penale) con un inasprimento delle pene e l'ampliamento del termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (da 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, ha rimodulato e inasprito le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
16) infine, con una modifica all'articolo 165 del codice penale, il Codice rosso ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ed ha previsto l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria;
17) con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro, ha modificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici come il braccialetto elettronico;
18) il Codice rosso ha avuto altresì un significativo impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari del Paese. Secondo il Grevio – organismo indipendente del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata – nel suo rapporto pubblicato nel gennaio 2020 la riforma italiana ha «contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido e in linea con i requisiti della convenzione in termini di rimedi di diritto civile e penale a disposizione delle vittime di violenza»;
19) una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge n. 134 del 2021, di riforma del processo penale, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere;
20) più di recente, ulteriori modifiche alla disciplina sono state apportate dal cosiddetto disegno di legge Roccella, che, tre le tante, ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell'autore del reato a programmi di prevenzione della violenza, nonché, l'arresto in flagranza differita per reati emersi attraverso strumenti elettronici, recependo un principio proposto già da tempo dal gruppo MoVimento 5 Stelle (nel progetto di legge a firma Ascari), che intende offrire strumenti più flessibili e tempestivi nella lotta alla violenza di genere;
21) dal punto di vista finanziario, un fondamentale passo è certamente rappresentato dal Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere, ai sensi del decreto-legge n. 93 del 2013, con ingenti stanziamenti a tal fine;
22) dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano si articola in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;
23) la disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'articolo 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha trasformato lo stesso da strumento «straordinario» a strumento «strategico» nel contrasto alla violenza sulle donne, affidando la relativa elaborazione al Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere in sede di Conferenza unificata. È stata altresì istituita una cabina di regia inter-istituzionale e un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
24) nonostante i risultati conseguiti a più livelli, i dati Istat raccolti di recente fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
25) l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
26) i dati del report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale aggiornato al 7 aprile 2024 evidenziano che: nonostante il trend in diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-7 aprile 2024, sono stati registrati 78 omicidi, con 28 vittime donne, di cui 26 uccise in ambito familiare/affettivo. Il report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
27) dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto di indirizzo – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
28) occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
29) per evitare epiloghi drammatici è necessario prevedere misure cautelative efficaci che, alle prime avvisaglie e segnalazioni di violenza, proteggano concretamente la donna e il suo nucleo familiare;
30) al riguardo, si ribadisce l'importanza della formazione obbligatoria per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale anche di polizia e carabinieri, magistrati/e, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, psicologi e psicologhe periti e tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;
31) le forze di polizia nella fase della denuncia devono, dunque, essere messe in condizione di riconoscere quali sono i momenti critici in cui si deve proteggere la donna, quando il rischio è troppo alto, e deve scattare l'allarme, perché le capacità di valutazione del rischio sono cruciali e su queste va posta assolutamente l'attenzione, perché chi accoglie la donna molestata che vuole denunciare deve essere adeguatamente preparato a riconoscere quei campanelli d'allarme, ormai codificati in veri e propri protocolli, che sono l'anticamera dell'escalation irrimediabile ai danni della donna e dei suoi figli;
32) in un'ottica di prevenzione, non si può trascurare, inoltre, l'importanza che rivestono i braccialetti elettronici: a tal riguardo, gli scriventi segnalano, ancora una volta, la necessità di risolvere la problematica connessa al corretto funzionamento dei suddetti dispositivi: recenti organi di stampa hanno tristemente raccontato di tre donne uccise in meno di un mese, a Torino, San Severo (Foggia), e l'ultima a Civitavecchia, nonostante gli uomini che le perseguitavano e le minacciavano di morte avessero il braccialetto elettronico alla caviglia;
33) già il 26 settembre 2024, in sede di risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Governo riconosceva «criticità riconducibili a connessione di rete», come «ai tempi di attivazione», e parlava di «soluzioni tecniche» che sarebbero state «richieste al fornitore»;
34) tali soluzioni appaiono sempre più necessarie, anche alla luce del fatto che il numero di apparecchi in circolazione è aumentato con l'entrata in vigore del disegno di legge Roccella: da novembre 2023, infatti, la misura viene applicata automaticamente nei casi dei cosiddetti «reati spia» (stalking e maltrattamenti);
35) il Ministro dell'interno ha già riferito circa l'attivazione, presso il Viminale, di un gruppo di lavoro interforze, con la partecipazione anche del Ministero della giustizia, che avrebbe individuato possibili soluzioni tecniche migliorative dei dispositivi, che sarebbero già state comunicate al fornitore, tra cui la predisposizione di linee guida per gli operatori delle forze di polizia preposto al sistema di monitoraggio delle segnalazioni;
36) tuttavia, appare evidente come i richiamati dispositivi utilizzati per monitorare soggetti pericolosi o sottoposti a misure restrittive presentino ancora numerosi malfunzionamenti, compromettendo la loro efficacia nel proteggere le vittime di violenza;
37) si consideri, altresì, che il sovraccarico di lavoro per le forze dell'ordine dovuto a falsi allarmi potrebbe distogliere dalla gestione di situazioni di reale emergenza;
38) non sembra che siano state adottate soluzioni efficaci, né dal Ministero competente, né dal soggetto fornitore, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, dispositivi fondamentali per garantire un monitoraggio efficace degli aggressori e scongiurare il consumarsi di epiloghi infausti per le donne denuncianti;
39) sotto altro profilo, è necessario creare una rete integrata tra diversi soggetti che operano nel settore del contrasto alla violenza di genere. In particolare è fondamentale promuovere dei protocolli tra le diverse istituzioni (Asl, Ordine degli psicologi, avvocati/e e procure) per proteggere le vittime del reato in condizioni di particolare vulnerabilità. In esecuzione di tali protocolli è importante l'istituzione di tavoli inter-istituzionali che si riuniscano periodicamente per affrontare le problematiche inerenti le persone vittime delle violenze. Inoltre è necessario promuovere la costituzione presso le procure di sportelli di ascolto delle vittime che può essere gestito dall'Ordine degli psicologi;
40) tuttavia, la chiave di volta della lotta alla violenza sulle donne non può che essere il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita dei nostri giovani, e insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti e le studentesse sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità. In tale contesto la figura dello/a psicologo/a scolastico/a deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie;
41) nella medesima direzione, non si può più prescindere dall'introduzione strutturale dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, considerando che – come dimostrato – la violenza sulle donne è innanzitutto un fenomeno strutturale e culturale e, pertanto, come tale va affrontato;
42) l'Italia è ormai uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole. In alcuni Paesi, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione affettiva e sessuale sono da decenni integrati nei piani di studi;
43) la scuola deve essere il luogo dove iniziare, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, a porre le basi per arginare questo fenomeno criminale e responsabilizzare il singolo individuo affinché sia in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini altrui;
44) la nostra società ha ancora una struttura fortemente patriarcale e la violenza di genere è alimentata da stereotipi e pregiudizi che pongono la donna in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo. Tali stereotipi condizionano pensieri e vite sin dall'infanzia, essendo presenti in fiabe, libri scolastici, sistemi educativi e nel linguaggio usato dai mass media. La decostruzione del sessismo non può dunque prescindere da una rivoluzione del linguaggio, perché la lingua non solo definisce, ma determina e con essa rappresentiamo la realtà: diffondiamo e assorbiamo la cultura. L'educazione affettiva e sessuale è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per promuovere una maggiore uguaglianza tra i generi in ogni settore della società e, di conseguenza, per prevenire la violenza di genere;
45) è ben noto, inoltre, che la violenza si manifesta anche online, e le ricerche evidenziano come l'odio in rete colpisca in modo particolare donne e ragazze. Perciò, la violenza digitale va considerata una forma di violenza di genere;
46) la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne, isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli e figlie. I bambini e le bambine che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità;
47) secondo il rapporto dell'Oms «Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese)», la violenza contro le donne rappresenta «un problema di salute di proporzioni globali enormi»;
48) a livello internazionale, il tema della parità di genere rientra anche tra gli obiettivi previsti dal programma d'azione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Sustainable development goals, (Sdg) – della durata di 15 anni (dal 2016 al 2030). Non si tratta, quindi, solo di tutelare un diritto umano fondamentale, ma è divenuta condizione necessaria per un mondo sostenibile. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l'umanità intera;
49) la risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ha evidenziato il permanere di alcune criticità in relazione al fenomeno. Nel documento è stato evidenziato, tra l'altro, che secondo l'indice sull'uguaglianza di genere a cura dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige), nessun Paese dell'Unione europea ha ancora conseguito la piena parità fra donne e uomini e, dato ancora più allarmante, quasi 10 anni dopo la sua approvazione, la Convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri e dall'Unione europea;
50) non può non segnalarsi in questa sede, inoltre, come attualmente nel mondo si contino 56 conflitti armati tra Stati. In ciascuno di essi, le donne, le bambine e i bambini sono le vittime più silenziose, mentre i loro corpi diventano veri e propri campi di battaglia, terreno di conquista, su cui sfogare la violenza della guerra. Lo stupro è utilizzato come arma di guerra da secoli, ma resta uno dei crimini meno riconosciuti. L'Italia e l'Unione europea devono porre in essere iniziative per prevenire la violenza sessuale legata ai conflitti e riconoscere a chi la subisce e ai bambini e alle bambine nati dagli stupri lo status di vittime civili della guerra;
51) l'attenzione delle istituzioni al tema della violenza di genere e verso i minori, un buon impianto normativo e le tutele legali già esistono, ma mancano le tutele operative, concrete e sostanziali, che siano adottate sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;
52) al riguardo, si segnala che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha proposto un intervento normativo (Atto Camera n. 603 Ascari) che, introducendo all'articolo 384 del codice di procedura penale il comma 1-bis, contempla un nuovo strumento a disposizione del pubblico ministero: il fermo di indiziato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori, disposto anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, quando vi sia il concreto rischio di reiterazione delle violenze, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice;
53) la gravità di cui sono espressione le condotte di violenza consumate all'interno dell'ambiente familiare nonché il pericolo di reiterazione giustificano l'eccezionalità di un tale strumento, necessario per arginare un comportamento dal rilevante disvalore sociale;
54) ad ottobre 2023 ha avuto inizio nella XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati l'esame della proposta di legge, sempre avanzata dal gruppo MoVimento 5 Stelle (Ascari), per l'inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro;
55) il suddetto atto si colloca tra gli interventi specifici per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne maltrattate e, in particolare, mira a modificare l'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, al fine di inserire anche le vittime di violenza di genere tra le categorie speciali a cui le aziende con più di 50 dipendenti devono riservare posti di lavoro;
56) la violenza economica è uno degli aspetti più subdoli della violenza di genere che annulla la libertà di azione delle donne. In molti casi le vittime di violenza non denunciano perché non hanno un reddito e dipendono dall'uomo violento. Questa situazione di fragilità economica le pone in uno stato di dipendenza relazionale che alimenta l'idea di non potercela fare da sole;
57) lo Stato deve offrire alle vittime di violenza di genere una strada per la libertà e questa passa dall'autosufficienza, dal lavoro e da un welfare funzionante,
impegna il Governo:
1) a non abbassare la guardia nel contrasto alla violenza di genere, monitorando gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte con la legge n. 168 del 2023, prevedendo altresì, per quanto di competenza, un monitoraggio periodico della corretta concreta applicazione del cosiddetto Codice rosso e della riforma Cartabia, rendendone pienamente edotta anche la Commissione parlamentare di inchiesta contro i femminicidi;
2) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad estendere la formazione obbligatoria per i magistrati e le magistrate inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e le avvocate, anche alla materia della violenza di genere, prevedendola allo stesso modo anche per gli assistenti sociali, i consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) e tutti gli operatori e le operatrici chiamati ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere, inclusi polizia e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario, stanziando all'uopo ulteriori risorse;
3) ad adottare iniziative volte ad incrementare, con il primo provvedimento utile, il sostegno ai centri antiviolenza e case rifugio, con destinazione immediata delle risorse allocate, per il supporto concreto e tempestivo delle vittime di violenza, nonché a incrementare tutti i finanziamenti per sostenere le misure volte al contrasto alla violenza contro le donne;
4) ad adoperarsi a tutti i livelli, anche normativo, per introdurre percorsi in modo sistemico e continuativo di istruzione primaria e secondaria, di educazione affettiva e sessuale, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per disporre di un alfabeto gentile delle emozioni, affinché siano in grado di riconoscere e contenere queste ultime, nonché a valutare l'inserimento all'interno delle scuole primarie e secondarie di percorsi di autodifesa personale;
5) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre in modo strutturato la figura dello psicologo scolastico, come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie, sempre più crescenti nella nostra società, nonché ad introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado il servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;
6) ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per finanziare il reddito di libertà alle donne vittime di violenza, aumentandone l'importo in modo adeguato a garantire un reale sostegno economico alle donne in un percorso verso l'autonomia a tutti i livelli;
7) ad intervenire a tutti i livelli per garantire con la massima celerità il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, considerando le criticità emerse in sede di tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno, riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione, scongiurando il verificarsi di ulteriori casi di femminicidi;
8) ad adottare iniziative normative volte al reinserimento professionale delle donne vittime di violenza, garantendo loro l'autonomia e l'indipendenza economica, anche attraverso il riconoscimento del fenomeno del cosiddetto freezing anche nei luoghi di lavoro, all'accelerazione del processo di empowerment femminile nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, dando concreta attuazione alla convenzione Ilo n. 190 «Contrasto alle molestie, molestie sessuali e violenze sul posto di lavoro», ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 2021, n. 4, rafforzando e implementando anche iniziative specifiche di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza e con disabilità e alle persone transgender, non-binary e gender non-conforming, volte a superare la discriminazione e gli ostacoli che incontrano nel corso dell'intero ciclo lavorativo;
9) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per estendere quanto attualmente previsto in materia di gratuito patrocinio per i minori nei casi di omicidio di uno dei genitori, anche ai genitori nei casi di omicidio di un figlio commesso dal partner o ex, nonché per estenderlo anche in sede civile a prescindere dai limiti reddituali;
10) a valutare l'adozione di iniziative normative volte ad una revisione completa della disciplina relativa agli affidi, mettendo al centro l'ascolto del minore, per scongiurare l'effetto di una vittimizzazione secondaria, contrastando l'allontanamento coatto dei minori quando ciò non sia davvero necessario;
11) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a modificare la legge n. 54 del 2006 in tema di bigenitorialità, affinché si accerti sempre la violenza o il rischio di pericolosità sociale di uno dei due genitori, nel momento in cui bisogna decidere il regime di affidamento per un minore, introducendo l'articolo 317-ter al codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica (legge cosiddetta Penati), per evitare il ripetersi di vicende come quella di Federico, ucciso nel 2009 dal proprio padre durante un incontro protetto;
12) ad adottare iniziative volte a istituire una banca dati aggiornata relativa al numero di bambini/e che vengono allontanati dalla famiglia di origine, specificandosi il luogo in cui si trovano, il progetto educativo e i relativi costi di quest'ultimo;
13) a favorire, per quanto di competenza, l'iter delle proposte di legge all'esame presso le Commissioni competenti in materia di contrasto alla violenza di genere, tra cui quella contro la violenza economica;
14) a prevedere – anche favorendo, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative parlamentari già esistenti sul tema – l'estensione fino a sei mesi della durata massima del congedo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere, per consentire alle stesse di partecipare e di usufruire pienamente e liberamente dei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, la cui durata può impegnare un periodo di tempo spesso superiore ai tre mesi previsti dalla normativa vigente;
15) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per equiparare i tempi di congedo di paternità e maternità e rendere finalmente concreta la parità di genere nella gestione familiare e nella vita lavorativa, in quanto è essenziale non solo per garantire la presenza di entrambi i genitori nei primi mesi di vita di un figlio, ma anche per contrastare le discriminazioni sul lavoro che tantissime donne sono ancora costrette ad affrontare, nonché per introdurre incentivi per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità;
16) ad adoperarsi a tutti i livelli per incidere sul lavoro precario e sul lavoro sottopagato delle donne, anche favorendo, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative parlamentari sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul salario minimo, specie delle donne;
17) ad adottare iniziative volte ad attribuire ulteriori funzioni all'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunità, tra cui la raccolta dei dati e il monitoraggio in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti collegati alla violenza di genere;
18) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, volte a sostenere, promuovere e monitorare a tutti i livelli l'applicazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite in tema di violenza contro le donne e custodia dei minori, con particolare focus sul divieto di utilizzo della sindrome da alienazione parentale (Pas/Ap), ossia la cosiddetta «alienazione parentale» o «comportamenti alienanti», terminologia e costrutti a parere dei firmatari del presente atto senza alcuna consistenza scientifica, utilizzati spesso come contro accusa alle denunce delle donne di violenza domestica e abusi sui minori;
19) ad adottare iniziative di carattere normativo, con il primo provvedimento utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica;
20) ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad apportare modifiche al codice di procedura penale, prevedendo una procedura d'urgenza relativamente all'applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza di genere o domestica;
21) ad adottare iniziative di carattere normativo per colmare la lacuna esistente in merito al diffondersi del fenomeno del cosiddetto deepfake, dotando il nostro ordinamento di mezzi idonei ed utili a neutralizzarne gli effetti, anche valutando di intervenire sul testo dell'articolo 612-ter del codice penale, disciplinante il delitto di revenge porn (introdotto con la legge n. 69 del 2019, nota come Codice rosso), ampliando le ipotesi criminose riconducibili al sopracitato delitto, e specificando come le immagini e i video oggetto della diffusione illecita non debbano essere necessariamente reali ma possano essere anche frutto di operazioni informatiche;
22) in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame;
23) ad adottare iniziative normative volte a introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale;
24) ad adottare opportune iniziative normative al fine di garantire l'esenzione sanitaria per le prestazioni collegate alla violenza subita e a prevedere un possibile rimborso delle spese legate al percorso psicologico che le donne dovranno intraprendere;
25) ad avviare tutte le iniziative utili volte a promuovere realmente e concretamente la non discriminazione nei confronti delle donne con disabilità e la loro inclusione sociale e nel mondo del lavoro;
26) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per favorire e incrementare il raccordo e lo scambio di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare;
27) a valutare l'opportunità di potenziare le iniziative destinate ai percorsi specifici psicologici di recupero in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
28) ad assumere le iniziative di competenza necessarie ad adottare a livello internazionale misure adeguate per prevenire torture e violenze sessuali su donne, bambine e bambini nei conflitti, riconoscendo, inoltre, lo status di vittime civili della guerra alle donne che subiscono violenze sessuali e ai bambini e alle bambine nati dagli stupri;
29) a promuovere negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni l'uso di un linguaggio non sessista, inclusivo ed equo al fine di scardinare gli stereotipi di genere e favorire il cambiamento sociale finalizzato al raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini;
30) ad adottare iniziative volte a finanziare, nel primo provvedimento utile, gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, in maniera tale che sia verificato che il percorso rieducativo presso il centro si sia concluso con esito positivo, anche in termini di prova di esclusione della recidiva.
(1-00355) «Ascari, Morfino, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Amato, Sergio Costa, Donno, Orrico, Quartini, Sportiello, Barzotti, Fede, Dell'Olio, Raffa, Di Lauro».
(4 novembre 2024)
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, definisce la violenza contro le donne «Ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»;
3) la violenza sulle donne si riscontra in ogni atto inserito nell'agire quotidiano che si basa e, a sua volta, determina differenze sociali ed economiche tra uomini e donne. Tale forma di violenza si differenzia dalla violenza domestica propriamente detta che è un concetto circoscritto all'ambito privato e che si inserisce nella quotidianità familiare; sin dalla loro fondazione, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo indispensabile per l'avanzamento e la difesa dei diritti delle donne. Sotto l'egida dell'Onu, viene fondata la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, che si occupa di promuovere la parità di genere e della stesura sia della Dichiarazione universale dei diritti umani sia della Convenzione sui diritti politici delle donne: primo strumento giuridico riguardante i diritti della donna che enuncia il diritto a votare, ad essere elette e a poter svolgere qualsiasi impiego pubblico; punto di svolta per il mondo femminile è l'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967: essa elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti; nell'ultimo decennio è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;
4) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;
5) la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno strutturale e diffuso e in allarmante crescita: dato che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento della parità di genere;
6) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che non è neppure più definibile quale situazione emergenziale, bensì quale fenomeno endemico e strutturale;
7) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, evidenzia come il legislatore, «in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica»;
8) la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza correlarla al tema della parità di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi che necessitano ancora di uno sforzo comune per essere pianamente raggiunti;
9) non a caso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a valere sul dispositivo Next generation EU, rappresenta l'occasione anche per recuperare i ritardi che penalizzano storicamente il nostro Paese. Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve promuovere le pari opportunità, con particolare attenzione al mondo del lavoro: la mobilitazione delle energie femminili, così come dimostrato da numerosi studi internazionali, è fattore dirimente per una reale ripresa economica del Paese e, per questo motivo, occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne al fine di liberarne tutto il potenziale inespresso;
10) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;
11) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche della violenza sulle donne, e dall'altro con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha poi introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere del giudice di comunicare rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito;
12) il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 in continuità con il piano precedente 2017-2020, è articolato in 4 assi (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) in analogia alla Convenzione di Istanbul. Il piano ha fatto proprie molte delle istanze avanzate dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, nella Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata, il 14 luglio 2020, che segnalava come prioritario e urgente «1) implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso un sistema di monitoraggio più efficace e potenziare la governance centrale del sistema»;
13) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;
14) precedentemente, un ulteriore passaggio da evidenziare è rappresentato dall'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», che ha modificato alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
15) altro fondamentale intervento del legislatore nazionale è rappresentato poi dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «Codice rosso»; la legge contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, quindi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
16) sulla base della mozione unitaria n. 1-00005, sottoscritta dalla gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione e discussa in questa Assemblea il 23 novembre 2022 nella seduta n. 13, il Governo si era impegnato ad assumere importanti e significative iniziative sia di carattere normativo che amministrativo volte a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne;
17) anche sulla scia del citato atto di indirizzo il Governo ha promosso il disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», che è stato approvato dal Parlamento con legge 9 dicembre 2023, n. 168, la cui adesione all'unanimità di tutto l'arco parlamentare ha dimostrato come su temi così importanti e sensibili si può, anzi si deve, operare con spirito unitario al di là delle contrapposizioni di parte;
18) la citata legge, già applicata in numerosissimi casi, rappresenta una risposta importante sia sul lato della prevenzione del fenomeno, che sul lato della maggiore efficienza della fase cautelare e processuale. Tra le principali misure giova evidenziare: a) il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento, vigilanza dinamica e altro) e loro applicazione ai cosiddetti «reati spia». In particolare si interviene sulla misura dell'ammonimento del questore e, inoltre, si prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza sulle donne o domestica; b) tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte della magistratura e per la conseguente eventuale applicazione delle misure preventive e cautelari; c) la previsione dell'arresto in flagranza differita; d) regole per favorire la specializzazione sul campo dei magistrati e la formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime; e) provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime; f) l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare anche fuori dei casi di flagranza; g) il rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa;
19) sotto altro versante, in ossequio agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul, si è impegnato il Governo a predisporre apposite linee guida nazionali per una formazione «adeguata e omogenea» degli operatori che entrano a contatto con le donne vittime di violenza;
20) a giorni sarà presentato il libro bianco per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza predisposto dal comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica, che rappresenta uno strumento essenziale per addivenire all'emanazione delle citate linee guida nazionali;
21) il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01294-A/007, impegnandosi ad istituire presso il Dipartimento per le pari opportunità un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle imprese e made in Italy e con il coinvolgimento delle associazioni di settore, per l'individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici funzionali allo scopo e delle relative modalità operative. Ciò al fine di rafforzare la prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
22) sulla scorta dell'entità dei fenomeni di violenza contro le donne, il fil rouge che unisce le svariate disposizioni in materia di contrasto a tale fenomeno va ravvisato nel privilegiare la dimensione della punizione/perseguimento, dimensione certamente rilevante, una dimensione che necessita di un affiancamento a una più compiuta attuazione degli altri pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione e politiche integrate. Certamente, ciò non significa che gli strumenti repressivi siano inutili, bensì che gli stessi debbano interagire con un sostanziale mutamento culturale, con un solido radicamento di valori di rispetto e riconoscimento e valorizzazione delle differenze di genere al fine di prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e, quindi, di arginarli;
23) le modifiche codicistiche sono certamente rilevanti e, in tal senso, pare importante incidere ulteriormente sulla conoscenza da parte della donna vittima di violenza dell'iter processuale a carico del suo persecutore, anche tramite la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di rito;
24) altra misura necessaria è quella del gratuito patrocinio in favore delle donne vittime di violenza in sede civile indipendentemente dal reddito. Alla luce delle nuove norme introdotte a contrasto della violenza contro le donne e domestica deve necessariamente trovare spazio l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, anche in sede civile, in ragione del fatto che ora l'azione di tutela delle vittime può essere svolta anche indipendentemente all'azione penale. Attualmente, l'esenzione è prevista unicamente agli orfani di femminicidio con la modifica dell'articolo 76, comma 4-quater del testo unico in materia di spese di giustizia: deve pertanto essere introdotta, quale ulteriore legittimo strumento di tutela per le vittime di violenza, volto altresì ad uniformare la garanzia di legge in entrambi i procedimenti;
25) parimenti essenziale è il tema della specializzazione sia della magistratura requirente, quanto di quella giudicante, al fine di garantire una risposta professionale adeguata alle specificità proprie tanto delle indagini, quanto dei processi nella delicatissima materia della violenza sulle donne;
26) non può non segnalarsi che gli interventi legislativi degli ultimi anni abbiano condotto ad un aumento esponenziale delle denunce da parte di donne che, anche grazie alle associazioni e ai gruppi di ascolto, vengono accolte e accompagnate nel processo di presa di coscienza che la violenza non è una condizione fisiologica e ordinaria, bensì un male da estirpare;
27) ciò nonostante, la denuncia costituisce solo un passo embrionale e di per sé non è risolutiva della problematica; invero, se l'aumento del numero di segnalazioni deve essere interpretato positivamente, non esclude il dovere irrinunciabile delle istituzioni di proseguire nel garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di che le maltratta, offende, sevizia, violenta e tormenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
28) pertanto, è evidente che a mancare non sia tanto l'attenzione delle istituzioni al tema o le tutele legali sul piano strettamente formale, data la presenza di molteplici fonti nazionali e sovranazionali che, nei diversi ambiti di intervento, dispongono l'uguaglianza di genere, quanto piuttosto tutele operative, concrete e sostanziali, adottate sinergicamente in base ad un piano che operi sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;
29) la violenza di genere costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia. L'Istat ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (6.788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subìto una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i partner attuali o gli ex partner: 2.800.000 donne ne sono state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del partner, ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti;
30) la complessità del fenomeno richiede una strategia integrata che si basi su un approccio multidimensionale, sistemico ed inter-istituzionale. Un'azione globale, che deve fondarsi su di una solida conoscenza delle problematiche e su un'approfondita analisi dei dati disponibili;
31) il numero 1522 e l'app YouPol sono stati potenziati e le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità sui canali televisivi e rilanciate sui social hanno rinforzato il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza;
32) il tema delle case rifugio è anche un altro dato importante, da celebrare nella Giornata contro la violenza sulle donne: secondo i dati raccolti quest'anno dall'Istat dicono che queste strutture, nella maggior parte dei casi, hanno un vero effetto salvifico per le donne che riescono a sfuggire alla violenza domestica. Sono hub di benessere, di salvezza, un modo per fuggire alla prigione creata solitamente da un uomo violento: il lavoro delle case rifugio è fondamentale proprio per il valore che apportano non solo sulla vita delle assistite ma anche sulla società;
33) secondo i dati Istat, nel 2020 sono 385 i centri antiviolenza attivi sul territorio nazionale, 104 in più rispetto a quelli presente nel 2017. Le case rifugio sono 450, quasi il doppio di quelle rilevate nel 2017 (232);
34) a livello territoriale, la maggiore concentrazione di case rifugio è al Nord, dove sono presenti il 60 per cento delle strutture di accoglienza (270 su 450); il Centro ne conta soltanto 52 (11,5 per cento), mentre al sud sono attive 70 case rifugio (15,5 per cento) e nelle Isole se ne contano 58 (1 per cento);
35) anche la maggioranza dei centri antiviolenza è presente al Nord, che ne conta 146, coprendo il 38 per cento del numero complessivo dei centri antiviolenza attivi in Italia. Il Centro conta 80 centri antiviolenza (20,8 per cento) mentre al sud sono attivi 121 centri antiviolenza (31,3 per cento del totale), a cui si sommano i 38 presenti nelle Isole (9,9 per cento);
36) il tasso di copertura, stimato come rapporto tra numero di strutture attive nel 2022 e la popolazione femminile al 1° gennaio 2022, è pari a 1,49 per 100.000 donne per le case rifugio e a 1,27 per 100.000 donne per i centri antiviolenza;
37) sempre sulla base dei dati Istat relativi al 2022, sia le case rifugio sia i centri antiviolenza sono raggiungibili h24 nella gran parte dei casi: il 91 per cento delle case rifugio e il 74,5 per cento dei centri antiviolenza. Inoltre, la grande maggioranza delle case (88,2 per cento) e tutti i centri antiviolenza hanno almeno un locale idoneo a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della privacy delle utenti;
38) è necessario potenziare tale sistema e renderlo omogeneo in tutte le aree del Paese, anche attraverso l'ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio con l'obiettivo di disporre di un quadro informativo puntuale sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte delle regioni;
39) non tutti i femminicidi sono prevedibili: molti si verificano non dove ci sono episodi di violenza fisica precedenti, ma dove c'è stata violenza psicologica. In questi casi è difficile prevenire con una migliore applicazione della legge e per questo si rende sempre più stringente l'esigenza di intervenire culturalmente con una sensibilizzazione a partire dalle nuove generazioni nelle scuole: una simile rivoluzione culturale passa per le parole, per il non ridere alle battute sessiste;
40) il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica; la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subìta e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'Istat con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subìte prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore;
41) sarebbe altresì opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva dell'educazione al rispetto nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale;
42) al pari dei sopra citati ambiti di intervento, nell'impegno contro la violenza sulle donne, riveste un ruolo di primo piano l'investimento sul lavoro e sulla valorizzazione dell'esperienza femminile: il sostegno all'indipendenza economica, quindi, come leva per contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di questa piaga sociale;
43) sono molteplici le politiche di incentivazione all'imprenditoria femminile, di decontribuzione per incoraggiare l'assunzione di lavoratrici e di conciliazione tra lavoro e famiglia messe in atto in favore dell'occupazione femminile, quali, a titolo esemplificativo, gli sgravi contributivi per chi assume donne, o il fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, promozione del codice di autodisciplina per le imprese per favorire l'occupazione delle donne, certificazione della parità di genere per le imprese, sgravi contributivi per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicato alle imprese femminili, incentivi per l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio;
44) tale impegno ha generato risultati concreti certificati dall'Istat. Al riguardo, i dati diffusi dall'istituto attestano che, rispetto al 2019, l'occupazione femminile ha registrato, nel 2023, una crescita di 2,3 punti, con un ulteriore incremento nel corso del 2024, dove, al secondo trimestre, il tasso di occupazione si attesta a 53,5 per cento, con un numero delle occupate pari a 10 milioni e 98 mila, quasi 500 mila occupate in più rispetto ad inizio 2022;
45) questo scenario mostra un quadro in evoluzione, con progressi significativi ma anche sfide ancora aperte e ostacoli da superare per garantire una piena parità di genere nel mondo del lavoro, che merita un impegno costante da parte di tutte le istituzioni, delle imprese e della società civile;
46) una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro limita anche la crescita economica di una nazione. Ridurre tale divario aiuta a diminuire i costi economici e sociali del Paese ed è un fattore rilevante per la crescita del Prodotto interno lordo, con un impatto positivo che secondo la Banca d'Italia arriva fino a 7 punti percentuali;
47) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è dunque il sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne, rivestono un ruolo estremamente importante;
48) dal punto di vista anche delle risorse impiegate, sono di rilievo gli interventi operati in sede di legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) sul fondo per le pari opportunità, che prevedono, tra le altre cose, un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2027 in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'incremento da 1 a 4 milioni di euro della quota del fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza sulle donne; il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, delle risorse del fondo destinate alla realizzazione di centri antiviolenza nei confronti delle donne; l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative;
49) a tutto ciò va aggiunta la disposizione prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, che ricomprende tra i nuclei familiari in condizione di svantaggio beneficiari del reddito di inclusione le donne vittime di violenza; questo, unito alla compatibilità con il nuovo reddito di libertà, rappresenta un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza economica e consentire una concreta prospettiva di emancipazione della donna;
50) la parità di genere è altresì un principio cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentando una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a giovani e Mezzogiorno. Concretamente, si promuove una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso:
a) interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile;
b) interventi indiretti o abilitanti, rivolti soprattutto al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile;
51) tra le azioni di riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vi è il Programma garanzia occupabilità lavoratori (Gol), che pone al centro i soggetti più fragili del mercato del lavoro, in particolare le donne. Il sistema di presa in carico del Programma garanzia occupabilità lavoratori, focalizzato su orientamento e formazione, offre alle donne disoccupate o in transizione occupazionale percorsi personalizzati per favorire il loro reinserimento lavorativo. Attraverso un accompagnamento mirato, il Programma garanzia occupabilità lavoratori promuove l'incremento di posti di lavoro femminili di qualità, in linea con le competenze e le aspirazioni delle donne coinvolte. Questo approccio contribuisce non solo a ridurre il divario di genere sul mercato del lavoro, ma anche a valorizzare il potenziale delle donne e a favorire una crescita economica più inclusiva;
52) sulla stessa linea di interventi si pone la riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato con riferimento alla spesa che promuove la parità di genere, secondo la previsione della riforma 1.13 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'articolo 51-bis del decreto-legge n. 13 del 2023 (cosiddetto «decreto-legge Pnrr-ter»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che appunto stabilisce che a decorrere dall'anno 2023 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
53) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti inoltre importanti specifici interventi, ma l'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti quali obiettivi trasversali nell'ambito di tutte le componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la parità di genere è stata assunta come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso, economica e sociale, delle donne;
54) per la prima volta l'Italia si è dotata di una Strategia nazionale per la parità di genere, che riprende i princìpi già definiti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020/2025 e che si concentra sui temi del lavoro, del welfare, dell'educazione e della promozione della leadership femminile, con un substrato di approccio culturale, di linguaggio, di rimozione degli stereotipi che è condizione necessaria di qualsiasi politica attiva sulla parità di genere;
55) nel complesso, l'impegno e lo sforzo trasversale delle forze politiche hanno portato l'Italia ad avere un buon impianto normativo in tema di violenza maschile sulle donne;
56) sul versante civile, la riforma prevista dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, grazie alle indicazioni e al lavoro svolto dalla Commissione sul femminicidio, ha ampliato il suo contenuto che attiene anche ai procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dalla famiglia, alle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento familiare;
57) con specifico riferimento alle donne vittime di violenza, si dà pieno riconoscimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. La riforma introduce, infatti, una novità importante: il pieno riconoscimento della violenza contro le donne anche nel processo civile, in primis nelle cause di separazione e divorzio;
58) sempre la riforma prevede che il consulente tecnico d'ufficio debba attenersi «ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica». In questo quadro giova evidenziare come la sindrome da alienazione parentale (Pas), non è riconosciuta dalla comunità scientifica e che la Corte di cassazione ha ribadito più volte che non si possono adottare provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico. Ma, nonostante ciò, è sempre più utilizzata, in sede giudiziale dalle consulenze tecniche d'ufficio (Ctu) quale causa per allontanare i minori principalmente dalle madri, definite alienanti, simbiotiche, malevole e manipolatrici, per il solo fatto di aver denunciato le violenze e dato avvio alla separazione dal partner violento;
59) pur in presenza di un quadro normativo avanzato e di misure di protezione importanti, queste ultime spesso non vengono applicate o non vengono applicate in maniera abbastanza tempestiva. Serve dunque una maggiore capacità di valutazione del rischio e di lettura della pericolosità delle situazioni in cui si trovano le donne;
60) a monte, i mutamenti più significativi e incisivi investono la rappresentazione sociale delle violenze maschili contro le donne, la costruzione sociale e simbolica: in crescita è la comunicazione, interazione, consapevolezza e conoscenza sul tema, ormai entrato nelle agende e nel vocabolario collettivo. Anche e innanzitutto su questo occorre lavorare per fare prevenzione;
61) quella culturale è certamente la sfida più grande da vincere, come si evince anche dalla narrazione che i media fanno della violenza sulle donne che è ancora pervasa da stereotipi e sessismo. Spesso le notizie contengono elementi che giustificano gli uomini autori di violenza e il sensazionalismo mediatico accende i riflettori sul fenomeno ma non aiuta ad andare a fondo, a capire le radici strutturali del problema e quindi a risolverlo. La donna diventa così vittima due volte: del reato e del racconto che di quella violenza viene fatta pubblicamente;
62) la violenza maschile contro le donne chiama in causa la relazione tra donne e uomini. L'educazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e le bambine a creare rapporti sani, in particolare insegnando il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, il rispetto della libertà delle donne;
63) è fondamentale anche lavorare sulla formazione per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale di tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;
64) è quindi importante favorire, attraverso strumenti, anche normativi, buone prassi e formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul), dunque una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto è l'esposizione della donna in sede dibattimentale alle videoregistrazioni previste dall'articolo 510 del codice di procedura penale: esse inibiscono la vittima e la intimidiscono, rendendo così la sua deposizione più fragile. A questo fenomeno si potrebbe far fronte tramite sistemi che rendano non visibili gli apparecchi di riproduzione audiovisiva alla parte offesa;
65) purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che, uniti all'assenza di stigma sociale verso chi commette violenza sulle donne, possono comportare una errata valutazione del rischio da parte degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con conseguente assenza di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza il femminicidio;
66) il contrasto a qualsiasi forma di violenza sulle donne, in ogni sua forma, si deve sostanziare in un'irrinunciabile, costante e continua attività di prevenzione dal punto di vista educativo, formativo e di concreto sostegno alle medesime che consenta loro una reale emancipazione e completa consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società. Tale azione deve, poi, essere seguita dal supporto reale alla scelta delle donne vittime di violenza di affidare il racconto della propria dolorosa storia alle autorità, alle quali si deve consentire di affrontare tali vicende con elevato grado di specializzazione e professionalità: la richiesta di aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, il rafforzamento della presenza e professionalizzazione dei diversi soggetti istituzionali che sono chiamati a interagire con le donne nella fase patologica della loro vicenda segna la differenza nel prosieguo del percorso di rinascita della vittima,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee ed internazionali di riferimento al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;
2) ad adottare le iniziative necessarie a promuovere e a sostenere, attraverso azioni sistematiche assicurando che il personale che entra nelle scuole possieda i requisiti adeguati, percorsi formativi all'educazione al rispetto della donna finalizzati a: educare tutti i cittadini, a prescindere dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come persona titolare di diritti e doveri al pari dell'uomo;
3) a promuovere tra le ragazze e i ragazzi in età scolare, ad iniziare dai più piccoli, l'educazione all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto verso ogni persona, per favorire la capacità di stare in relazione con l'altro;
4) a valutare l'opportunità di avviare in via sperimentale, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, la progettazione di presidi territoriali di esperti psicologi, a supporto delle istituzioni scolastiche, volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di sana socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica, per prevenire e contrastare l'acquisizione di modelli relazionali distorsivi tra i generi;
5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche autonome affinché le metodologie didattico-educative utilizzate offrano costantemente occasioni di riflessione per contrastare le discriminazioni legate al genere, promuovendo una cultura del dialogo, delle relazioni, dell'amicizia e della non violenza;
6) ad assumere iniziative volte ad adottare tutti i decreti attuativi previsti dalla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», al fine di garantire un flusso informativo strutturato, continuo e rigoroso sulla violenza contro le donne, poter mettere a punto politiche efficaci di prevenzione e contrasto, monitorando il fenomeno e consentendo di stimare la parte sommersa dei diversi tipi di violenza – fisica, sessuale, psicologica, economica – considerando anche l'eventuale presenza di figli minori;
7) a proseguire le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;
8) a proseguire nell'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, valutando altresì l'opportunità di riferire al Parlamento sugli esiti della stessa;
9) a proseguire nel potenziamento dei servizi specializzati a supporto delle donne vittime di violenza, a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio sensibilizzando tutti gli attori istituzionali affinché adottino un sistema di monitoraggio che assicuri l'efficacia in termini temporali, burocratici e finanziari anche al fine di assicurare un'adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale;
10) a proseguire nell'attuazione di iniziative specifiche a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza e con disabilità, volte al superamento delle discriminazioni cui le stesse vanno incontro nel corso della vita lavorativa;
11) a dare piena attuazione alla Convenzione Ilo n. 190 e valutando l'opportunità di adottare adeguate iniziative normative in materia;
12) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, anche mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
13) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
14) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a prevedere in favore delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di riferimento, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio il gratuito patrocinio in sede civile indipendentemente dal reddito, al pari di quanto attualmente previsto per gli orfani di femminicidio;
15) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione, anche attraverso il coinvolgimento dei mass media e della carta stampata;
16) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, finalizzate alla promozione di una cultura sociale e in ambito giudiziario maggiormente centrata sulla tutela della vittima e sulle esigenze di tutela e protezione, anche attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei luoghi di socialità, di svago, di cura e benessere delle donne, agevolando, altresì, l'emersione dei casi di violenza domestica;
17) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire la promozione, da parte dei media, della soggettività femminile, favorendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, estendendo tali progetti anche alla comunità educante in senso largo, ivi incluse le associazioni sportive, culturali, religiose;
18) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per potenziare il raccordo fra scuola e servizi territoriali per intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze;
19) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del Rapporto sull'applicazione del «Codice Rosso»;
20) a promuovere la specializzazione del personale delle forze dell'ordine in relazione alla raccolta delle notizie di reato attinenti a delitti di violenza di genere;
21) a pervenire rapidamente all'adozione del nuovo Piano nazionale antiviolenza;
22) a promuovere azioni per potenziare le politiche e le risorse necessarie, destinate a realizzare e implementare progetti e percorsi di educazione finanziaria per le donne che hanno subìto violenza, con l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza economica, nonché di sostenere l'autonomia, l'emancipazione e l'inserimento lavorativo delle donne, accompagnandole nel percorso di uscita dall'esperienza di violenza;
23) a proseguire nel rafforzamento di forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso modalità di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
24) a promuovere iniziative utili a incoraggiare le donne a denunciare, garantendo loro una rete di protezione che nasca e operi nell'ambito di una fattiva ed effettiva collaborazione interistituzionale;
25) a proseguire nel rafforzamento di politiche volte a garantire la piena parità di genere nel mondo del lavoro e a continuare con iniziative per incrementare l'occupazione femminile, obiettivi fondamentali per la liberazione delle donne dalla violenza;
26) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on-line, comprese le molestie on-line e l'istigazione all'odio verso le donne;
27) a proseguire nella predisposizione di strumenti di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, anche mediante idonei impulsi all'attività del tavolo inter-istituzionale, per l'individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
28) a valutare la possibilità di attuare iniziative per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, nonché per modificare il sistema attualmente vigente nel processo penale, al fine di consentire l'ingresso nel procedimento al difensore della vittima nei termini più ampi possibili rispetto all'attuale disciplina;
29) ad assumere sempre nuove iniziative volte a potenziare i percorsi di assistenza e di supporto psicologico per le donne che hanno subìto una violenza e per i loro familiari, con particolare attenzione per i minori vittime di violenza assistita, anche attraverso lo sviluppo di una capillare rete di servizi socio-sanitari e assistenziali dotati di specifiche professionalità, come psicologi e psicoterapeuti;
30) ad adoperarsi al fine di favorire lo sport come veicolo di inclusione sociale, di prevenzione ai disagi giovanili e alle forme di violenza e discriminazione contro le donne;
31) a monitorare i risultati raggiunti dai centri per uomini autori di violenza e, a seguito del monitoraggio, a valutare l'opportunità di favorire la presenza degli stessi in ogni regione per potenziare gli strumenti di prevenzione dei reati di violenza su tutto il territorio nazionale;
32) a valorizzare il ruolo degli enti locali nel contrasto alla violenza sulle donne, sostenendo la presa in carico complessiva ed integrata delle donne, ed eventualmente dei loro figli e promuovendo protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore, tramite la valorizzazione delle «buone pratiche» introdotte a livello regionale, favorendone l'adozione anche a livello nazionale e centrale;
33) a promuovere ogni iniziativa di competenza affinché chiunque, proveniente da altre aree del mondo, transiti o risieda nel nostro Paese operi nel rispetto della cultura e delle regole del rispetto nei confronti delle donne, delle loro libertà e della loro integrità fisica, psicologica e sociale.
(1-00356) (Nuova formulazione) «Polidori, Battilocchio, Deborah Bergamini, Boscaini, Dalla Chiesa, De Monte, Patriarca, Rossello, Saccani Jotti, Tassinari, Tenerini».
(5 novembre 2024)
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) la violenza sessuale sulle donne è purtroppo un tema di estrema attualità, considerato che, da dati rinvenibili dal sito del Ministero dell'interno, le violenze sessuali da gennaio a giugno 2024 sono state pari a 2.923, di cui il 91 per cento a danno di donne;
3) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche nella XIX legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere e garantire con decisione politiche la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;
4) negli ultimi dieci anni è stata introdotta, attraverso molteplici disposizioni di legge, una normativa di settore con la finalità dell'eliminazione della violenza sulle donne;
5) già a far data dalla direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, emanata da parte degli organi dell'Unione europea 29/2012 UE (recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015), nonché dalla Convenzione di Istanbul, sono state delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali, in particolare, le donne vittime di violenza di genere;
6) in considerazione della spinta comunitaria e internazionale, in Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il cosiddetto codice rosso contenente una modifica delle norme e l'inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale a tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti;
7) di tal guisa è stata approvata la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» con la quale il Parlamento italiano è intervenuto per rafforzare le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica;
8) ancora, per le medesime finalità, la legge 8 settembre 2023, n. 122, è intervenuta per esplicitare la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso;
9) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare inoltre la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
10) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio evidenzia come il legislatore «in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica»;
11) la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete, al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza correlarla al tema della parità di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi che necessitano ancora di uno sforzo comune per essere pianamente raggiunti;
12) i dati sopra riportati non forniscono, comunque, una rappresentazione totale del fenomeno, stante le difficoltà per molte vittime di violenze di attivarsi e di denunciare i fatti per la vergogna e per la paura di ritorsioni;
13) il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sul dispositivo Next generation EU, rappresenta l'occasione anche per recuperare i ritardi che penalizzano storicamente il nostro Paese. Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve promuovere le pari opportunità, con particolare attenzione al mondo del lavoro: la mobilitazione delle energie femminili, così come dimostrato da numerosi studi internazionali, è fattore dirimente per una reale ripresa economica del Paese e, per questo motivo, occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, al fine di liberarne tutto il potenziale inespresso;
14) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
15) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
16) alla già pesante condizione fisica e psicologica a cui è soggetta la persona vittima di una violenza sessuale, si aggiunge poi il pericolo della cosiddetta vittimizzazione secondaria della persona, sia nella fase processuale sia, più in generale, all'interno della società;
17) la complessità relativa alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive, ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato all'aggressione sessuale facilitata da droghe (Dfsa), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali sono favoriti dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, dichiarata o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;
18) alle sostanze illegali classiche (cosidette droghe di abuso) si sono aggiunte, come «droghe da stupro», altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ-idrossibutirrato (Ghb), γ-butyrolactone (Gbl), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;
19) la lotta contro la droga così definita «da stupro», presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione dell'estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia dell'accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;
20) di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all'accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e, quindi, appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni/tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;
21) le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un protocollo designato come «codice rosa»;
22) al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali e/o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle «date rape drugs», la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (Dfsa);
23) si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea, utilizzando e armonizzando i protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolarmente ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;
24) la scuola rappresenta il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi, nel quale l'educazione alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi trasversali e fondativi, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro. Educare le nuove generazioni al rispetto in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti è diventata un'emergenza sociale anche per contrastare gli episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne;
25) occorre che le istituzioni scolastiche, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, siano chiamate a promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basate su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati, con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli in ambito socio-professionale e familiare, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro;
26) dal punto di vista anche delle risorse impiegate, sono di rilievo gli interventi operati in sede di legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) sul fondo per le pari opportunità, che prevedono, tra le altre cose, un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2027 in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'incremento da 1 a 4 milioni di euro della quota del fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza sulle donne; il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, delle risorse del fondo destinate alla realizzazione di centri antiviolenza nei confronti delle donne; l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative;
27) a tutto ciò va aggiunta la disposizione prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, che ricomprende tra nuclei familiari in condizione di svantaggio beneficiari del reddito di inclusione, le donne vittime di violenza; questo, unito alla compatibilità con il nuovo reddito di libertà, rappresenta un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza economica e consentire una concreta prospettiva di emancipazione della donna;
28) sui congedi parentali, il Governo di centrodestra ha reso strutturale il beneficio dell'innalzamento dell'indennità di congedo parentale all'80 per cento per 3 mesi, anziché per i 2 previsti dalla precedente legge di bilancio per il 2024,
impegna il Governo:
1) a proseguire le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima: polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale socio-sanitario;
2) a valutare la possibilità di adottare iniziative normative per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
3) ad adottare opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, anche mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale;
4) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del rapporto sull'applicazione del codice rosso;
5) a promuovere la specializzazione del personale delle forze dell'ordine in relazione alla raccolta delle notizie di reato attinenti a delitti di violenza di genere;
6) a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;
7) a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l'uso degli stupefacenti, con un focus sulle droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
8) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando seguito alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
9) a proseguire nelle iniziative, anche di carattere normativo, improntate a un approccio paritario tra madre e padre relativamente all'accesso ai congedi parentali e a continuare a livello nazionale a sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione vertenti sui benefici dell'utilizzo dei congedi riservati ai padri e dell'accudimento paterno fin dai primi mesi di vita di figli e figlie;
10) a valutare iniziative anche di carattere normativo finalizzate all'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, intesa quale processo di crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
11) ad adottare le iniziative necessarie per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno dilagante della diffusione delle cosiddette «droghe da stupro», che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattivo sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia;
12) ad adottare le iniziative necessarie per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata;
13) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a prevedere, in favore delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di riferimento, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il gratuito patrocinio in sede civile indipendentemente dal reddito, al pari di quanto attualmente previsto per gli orfani di femminicidio.
(1-00365) «Ravetto, Bisa, Matone, Molinari, Andreuzza, Angelucci, Bagnai, Barabotti, Bellomo, Benvenuto, Davide Bergamini, Billi, Bof, Bordonali, Bossi, Bruzzone, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Coin, Comaroli, Crippa, Dara, Di Mattina, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giagoni, Giglio Vigna, Gusmeroli, Iezzi, Latini, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Ottaviani, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Sudano, Toccalini, Ziello, Zinzi, Zoffili».
(19 novembre 2024)
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea), inserendolo tra i valori (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le donne che hanno subito violenza;
3) in tale contesto un riferimento fondamentale continua a essere rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione, oltre a intervenire specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, quale fenomeno non concernente solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela, specifica i seguenti obiettivi: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
4) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza all'interno di tutto il territorio europeo;
5) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
6) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro tre anni. Scopo dichiarato della direttiva è quello di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione» (considerando 1). Con tale intervento, l'Unione europea sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. La nuova direttiva prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subito tali reati; in particolare, il considerando 46 della direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, informando le donne che hanno subito violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;
7) in adempimento agli obblighi internazionali, già a partire dall'introduzione del reato di stalking nel 2009, l'Italia ha adottato numerosi provvedimenti atti a prevenire il fenomeno della violenza domestica;
8) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata;
9) a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche delle violenze di genere, e, dall'altro, con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha, poi, introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, patrocinio a spese dello Stato, dovere del giudice di fornire informazioni rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere che hanno subito violenza domestica slegato dal permesso del marito;
10) con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», sono state novellate alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
11) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «codice rosso», contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, poi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (cosiddetto omicidio di identità); il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
12) sul versante dei giudizi civili, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia), ha introdotto, nel codice di procedura civile, la sezione «Della violenza domestica o di genere», con l'obiettivo di scongiurare, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, fenomeni di vittimizzazione secondaria; la mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto Grevio adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020 all'esito dell'attività del gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Per contrastare questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata creata una sorta di «corsia preferenziale e differenziata» per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve essere trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità, al fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato. Particolare attenzione, poi, è dedicata allo svolgimento dell'udienza ove il rischio di vittimizzazione secondaria è altissimo: la vittima di violenza non può essere costretta ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele; non può essere tentata la conciliazione (considerata anche la posizione di subordinazione di una parte rispetto all'altra nelle relazioni contraddistinte da violenza); non è consentito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e sono previsti particolari accorgimenti per l'ascolto del minore;
13) quanto alla materia penale, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), sono stati esclusi, dall'ambito di operatività dell'articolo 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto), i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall'articolo 19, comma 5, della legge 22 maggio 1978, n. 194);
14) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Nella medesima legge sono stati introdotti in modo strutturale i finanziamenti per l'attuazione di tale piano e quelli alla rete dei centri anti-violenza;
15) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare, inoltre, la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
16) la legge 8 settembre 2023, n. 122 (cosiddetto codice rosso rafforzato), ha attribuito ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali presso le corti d'appello un potere di vigilanza sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni dalle donne che hanno subito violenza domestica e di genere, assicurando una più piena tutela e garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato;
17) nel mese di settembre del 2023, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ribadito l'importanza di garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario alle condotte riconducibili alla violenza di genere, manifestando, in relazione al nostro Paese, preoccupazione per i dati che riflettono una percentuale costante di procedimenti sulla violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo della loro violazione;
18) nella legge 24 novembre 2023, n. 168 («nuovo codice rosso»), che si pone in linea di continuità con tali interventi normativi, vi sono espressamente la violenza sulle donne, nelle sue molteplici declinazioni, fino al cosiddetto femminicidio, e la violenza domestica, concettualmente distinta dalla prima – anche se i due fenomeni sovente si sovrappongono – e forse più insidiosa, perché nel contesto delle «relazioni strette» le dinamiche di ambivalenza che talora innervano le condotte e la dipendenza affettiva, psicologica, spesso anche economica, della vittima dall'autore finiscono con l'indebolire la capacità reattiva della prima, rendendola particolarmente vulnerabile. Nello specifico, il legislatore ha introdotto nuove procedure e strumenti per la tutela delle donne che hanno subito violenza per consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva. Si tratta di misure che, non solo, potenziano l'intervento delle forze dell'ordine nella delicatissima fase iniziale delle indagini – in cui, dati alla mano, le donne sono maggiormente esposte –, ma addirittura anticipano le tutele in funzione della maggior sicurezza delle persone potenzialmente esposte a pericolo. L'istituto dell'ammonimento del questore è stato opportunamente esteso ai «reati spia», nella nuova consapevolezza che quei reati, tradizionalmente considerati minori, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, assumono valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone. Al fine di interrompere tempestivamente il cosiddetto «ciclo della violenza», sono state estese le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti semplicemente indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. La velocità di intervento, fondamentale in relazione a questi fenomeni delittuosi, ha informato l'intero provvedimento, come confermato dalla trattazione prioritaria dei processi anche per i reati spia e dalla maggiore celerità nella trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare. Quanto alle misure «precautelari», si è consentito l'arresto in flagranza differita superando così le difficoltà operative che l'arresto ha sino ad oggi incontrato con riferimento a reati, quali lo stalking e i maltrattamenti in famiglia, che, avendo natura abituale, devono comporsi di una pluralità di atti non sempre accertabili dalle forze dell'ordine in occasione del loro intervento. Sempre nell'ottica della prevenzione, cruciali sono le norme sul rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico. Ispirata dalla ratio di massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimità, la legge n. 168 del 2023 ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento. La possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico – cosiddetto braccialetto elettronico – ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari. Il controllo elettronico è stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con l'inserimento dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ad opera dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo originario dell'articolo 275-bis rimetteva l'applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche («salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie»), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli «semplici» l'eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769). Quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operatività pratica. Invero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto è un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell'ordine di monitorare un'eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso è un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. Il divieto di avvicinamento può essere sia un divieto «fisso», riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – luoghi che occorre dunque indicare nell'ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) –, sia un divieto «mobile», riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso l'avvicinamento può dipendere anche dalla casualità degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela vieppiù essenziale in funzione di allerta. All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, la misura cautelare del divieto di avvicinamento può essere adottata per i seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo 570 del codice penale); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); tentato omicidio (articolo 575 del codice penale); lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (articolo 582 del codice penale); deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale); prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale); detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale) anche aggravata (articolo 609-ter del codice penale); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale); minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale). La misura coercitiva, per questi reati, deve essere sempre accompagnata dall'imposizione – in precedenza facoltativa – delle modalità di controllo a distanza con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Per effetto della riforma è inoltre ora previsto che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari; il giudice, poi, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, può applicare, anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo a distanza ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica;
19) con sentenza 4 novembre 2024, n. 173, la Corte costituzionale ha reputato infondati i dubbi sulla legittimità della previsione di una distanza minima di 500 metri e dell'obbligo di applicazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. Per la Corte costituzionale, tale dispositivo, di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi, non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dall'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46). Se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex articolo 283 del codice di procedura penale), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex articolo 282 del codice di procedura penale);
20) l'aumento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (se ne contano circa 4.800) ha comportato il naturale incremento dei casi di malfunzionamento, per lo più «falsi allarmi», solitamente correlati alla mancanza di copertura di rete (non sono mancati casi, sporadici, in cui la mancata attivazione dell'allarme è dipesa da un errato uso del dispositivo da parte della persona offesa). Negli altri Paesi europei il numero dei braccialetti elettronici antistalking attivi è in numero assai più contenuto e ci si avvale di operatori esterni con il compito di filtrare le segnalazioni, avvisando la persona offesa e le forze dell'ordine solo in presenza di reali allarmi. In Francia, dal 2019, è attivo il cosiddetto bar, «bracelet anti-rapprochement». Si tratta di un dispositivo di sorveglianza elettronica mobile che consente: di geolocalizzare in tempo reale una persona da proteggere e una persona da sorvegliare (autore accertato o presunto) in un contesto di «violenza coniugale» in senso lato; di beneficiare di una zona di protezione, composta da una zona di pre-allerta («distance de pré-alerte») e di una zona di allerta. La zona di pre-allerta è il doppio della distanza di allarme: se l'uomo soggetto a misura supera il perimetro di «pre-alert», gli viene inviato un avviso e viene contattato dall'operatore addetto alla sorveglianza invitandolo ad allontanarsi. Se viene superata la distanza di allarme, il teleoperatore avverte la donna e le forze dell'ordine perché possano intervenire. Se la persona protetta si sente minacciata: può attivare il pulsante «sos» sulla sua unità mobile in qualsiasi momento (7 giorni su 7 e 24 ore su 24), così da essere contattata dal teleoperatore responsabile dei bar; può fare una richiesta di richiamo sulla sua unità mobile e, anche in questo caso, viene contattata dal teleoperatore responsabile dei bar e può inviare richieste di modifiche al magistrato incaricato della misura (Procureur/JAP/JAF). Nel 2023, i bar in uso erano 1.000. Oltre al bar, il sistema francese prevede anche un dispositivo telefonico di assistenza di protezione delle persone in grave pericolo, chiamato «tgd» («téléphone grave danger») che riguarda solo la vittima;
21) la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a differenza della misura cautelare degli arresti domiciliari – in relazione alla quale non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (articolo 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale) –, può essere concessa anche a chi è stato condannato in precedenza per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); è opportuno valutare una modifica dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale per rendere ostativa l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'autore di condotte di violenza domestica e di genere che, nei cinque anni precedenti, ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale o 385 del codice penale, mercé l'introduzione di una presunzione di inadeguatezza di tale misura cautelare;
22) il 31 luglio 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, al fine di restituire sistematicità al quadro normativo a tutela delle donne che hanno subito violenza, implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia e rendere più agevole la conoscenza dell'impianto legislativo predisposto dal nostro ordinamento. Come evidenziato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel parere n. 929 del 15 aprile 2016, «quello del testo unico compilativo è un importante strumento di qualità della regolamentazione (cosiddetta better regulation), sinora poco quando non per nulla utilizzato (non constano testi unici redatti ai sensi del citato articolo 17-bis), e che andrebbe, invece, debitamente valorizzato». Esigenza, questa, che si rende tanto più impellente quanto più ci si riferisca a materie particolarmente delicate, quale quella del contrasto alla violenza di genere, in cui è fondamentale garantire la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti e dei concreti strumenti messi a disposizione da parte dello Stato a favore della collettività. Alla luce dell'insieme delle disposizioni già introdotte negli ultimi anni in materia di violenza contro le donne, la predisposizione di un testo unico di carattere compilativo risponde ad un'esigenza di organicità e di effettività dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire che le disposizioni vigenti possano trovare una sede comune utile sia per le donne, per rafforzarne la consapevolezza del valore della loro scelta di denuncia e di autodeterminazione, sia per gli addetti ai lavori chiamati ad assicurare la piena tutela della persona offesa, grazie ad un quadro più efficace nell'assicurare reale conoscibilità e quindi effettività delle norme;
23) nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della XVIII legislatura, che, tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;
24) al fine di garantire che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, è necessario che lo Stato garantisca, stanziando adeguate risorse finanziarie ed organizzative, che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, personale della pubblica amministrazione – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Anci, Upi, Uncem, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez Pa e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;
25) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è, dunque, il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. Quella economica è la forma più subdola di violenza, finora non adeguatamente indagata nella sua portata pervasiva e di potenziamento dello squilibrio e delle disuguaglianze nel rapporto dell'uomo e della donna. In realtà, è una forma di violenza che ha già trovato riconoscimento proprio nella Convenzione di Istanbul. La tematica, peraltro, si sposa e si lega a quella della formazione: è necessario lavorare sulla consapevolezza femminile delle opportunità di riscatto e crescita, incoraggiando le donne a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo estremamente importante. La violenza economica affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Partendo dalle singole realtà dei nuclei familiari, sono spesso e troppo radicati atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. Gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza, soprattutto allorché provengano da un contesto familiare e culturale in cui viene assunta quale fondamento del buon funzionamento della famiglia tradizionale. La violenza economica, non percepita o tollerata, con il passare del tempo impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento, non essendo autonoma ed essendo invece tagliata fuori dal mondo del lavoro, subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta a un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fisica. La violenza economica non è solo la condotta del «capo famiglia» che nega ai componenti del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo un'attività lavorativa, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito oppure quella che vieta di destinare le autonome risorse secondo la volontà del familiare, ma è anche il non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma – o, peggio ancora, in cui si appone falsamente la firma – celandone i rischi debitori e le motivazioni. Alcune importanti misure sono state già introdotte dal legislatore: è il caso dell'istituzione del «reddito di libertà», introdotto nel 2020 e reso strutturale a partire dal 2024, un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne che hanno subito violenza e che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato poi istituito l'assegno di inclusione con l'obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Da tale percorso sono esonerati i componenti della famiglia inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne che hanno subito violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
26) in questo contesto, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che prevede il diritto a un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere, rappresenta un'importante misura di sostegno, contribuendo a offrire un'opportunità di protezione e di ripresa per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà;
27) di estrema importanza sono per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza si sono anche introdotti sgravi contributivi: l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Completa il quadro il microcredito di libertà, strumento finanziario innovativo introdotto dal 2020, per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. L'indipendenza economica alle donne che hanno subito violenza di genere, tuttavia, deve essere assicurata agevolando l'inserimento – o il reinserimento – delle stesse nel mondo del lavoro e, al contempo, prevedendo il riconoscimento di un «beneficio fiscale» temporaneo che consenta loro di rendersi autonome nella delicatissima fase che segue alla denuncia e all'inizio del procedimento penale; autonomia che diventa ancora più importante quando sono presenti uno o più figli minori a carico della vittima. Tale risultato può essere raggiunto attraverso l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere – beneficiarie di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale da aumentare in base al numero di figli minori a carico della lavoratrice. Il suddetto regime premiale beneficerebbe anche i datori di lavoro, in termini di minori oneri fiscali e contributivi a loro carico, in ragione della riduzione del cuneo fiscale, da aggiungersi agli sgravi contributivi già esistenti;
28) la legge 5 marzo 2024, n. 21, ha inserito l'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. In questo modo, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo scolastico la finanza, il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. Il Ministero dell'istruzione e del merito definirà le linee guida per lo studio dell'educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, la Banca d'Italia e la Consob sottoscriveranno appositi accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Occorre continuare questo percorso intrapreso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo che l'insegnamento scolastico dell'educazione civica assuma come riferimento il tema dell'educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell'educazione finanziaria, l'autonomia economica del singolo familiare o convivente, con l'adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta all'educazione affettiva e a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia. La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere un'autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto. Il principale obiettivo dell'educazione all'autonomia finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone un'indipendenza economica;
29) il Piano nazionale antiviolenza, adottato per la prima volta nel 2015, rappresenta un elemento portante delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne in Italia. Sin dalla sua prima attuazione, il Piano ha sviluppato un approccio strutturato e integrato, mirato non solo alla protezione delle vittime, ma anche alla prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e cultura della parità. Un ruolo cruciale in questa strategia è svolto dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che offrono supporto immediato e a lungo termine alle vittime, fornendo protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento;
30) si evidenzia, altresì, il contributo dei centri per uomini maltrattanti, strutture che mirano a far riflettere e rieducare gli autori di violenza, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Tali strumenti contribuiscono al contrasto alla violenza sulle donne in modo completo, supportando sia le vittime che intervenendo sugli autori, affinché si riduca il rischio di nuovi episodi di violenza;
31) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
32) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
33) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali e culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee e internazionali di riferimento, al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul anche in quelle parti oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane da organismi internazionali;
2) a dare piena attuazione alle misure in materia previste per legge, operando tempestivamente nell'adozione dei decreti attuativi previsti;
3) a potenziare la protezione delle vittime di violenza in occasione dell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza (cosiddetto braccialetto elettronico), mettendo in atto iniziative per risolvere le criticità che sono emerse nell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza;
4) a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
5) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando attuazione alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
6) ad adottare iniziative volte a raccogliere sistematicamente, in applicazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», dati e informazioni puntuali sul fenomeno, che permettano di intervenire tempestivamente e di adottare misure appropriate;
7) a favorire iniziative anche di carattere normativo per incentivare l'inserimento delle donne che hanno subito violenza nel mondo del lavoro, valutando altresì l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere, beneficiarie con i loro figli di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale;
8) ad assumere iniziative per stanziare e investire adeguate risorse finanziarie ed organizzative finalizzate ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio continuo e permanente, destinata agli operatori delle forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado e al personale della pubblica amministrazione, che può entrare in contatto con la vittima, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno per un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168;
9) ad adottare iniziative volte a prevedere e sostenere nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'adozione di progetti e percorsi strutturati di educazione alla parità, all'affettività e all'indipendenza economica;
10) ad adottare iniziative volte ad aumentare le risorse strutturali destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, e a dare piena attuazione al processo di monitoraggio previsto sull'utilizzazione delle risorse da parte delle regioni, potenziando la governance centrale del sistema, anche al fine di evitare disparità a livello territoriale;
11) ad adottare iniziative per incrementare ulteriormente le risorse destinate al fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e il fondo per il sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere alle famiglie affidatarie, al fine di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un femminicidio;
12) ad adottare iniziative volte a garantire adeguati stanziamenti finanziari per i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, ulteriori rispetto a quelli prioritari riservati ai centri antiviolenza;
13) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a potenziare il reddito di libertà, incrementando le risorse e facilitando l'accesso a tale misura, al fine di offrire un concreto supporto economico alle donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di autonomia e reinserimento sociale;
14) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse destinate al Piano nazionale antiviolenza, assicurando i fondi necessari per migliorare le azioni di prevenzione, protezione e supporto alle vittime, con particolare attenzione al sostegno dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini maltrattanti;
15) a valutare l'opportunità di adottare le necessarie e opportune iniziative di competenza per la formazione di un data base a livello regionale e nazionale, dove, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali e dei dati giudiziari, vengano raccolti e conservati, per un adeguato lasso temporale, quelli di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale;
16) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, valutando altresì anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
17) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
18) ad adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on line, comprese le molestie on line e l'istigazione all'odio verso le donne;
19) a valutare la possibilità di attuare iniziative di competenza anche di carattere normativo per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, valutando altresì la modifica del sistema attualmente vigente nel processo penale.
(1-00366) «Ghio, Bonetti, Zanella, Boschi, Ferrari, Forattini, Braga, Faraone, Ghirra, Piccolotti, Richetti, Andrea Rossi».
(19 novembre 2024)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
ZANELLA, FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto, oltre che nei confronti di Mohammed Deif (ucciso secondo fonti israeliane), comandante militare di Hamas per la strage nel sud di Israele del 7 ottobre 2024, anche per il Premier israeliano Netanyahu e l'ex Ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi nell'ambito di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza;
Netanyahu e Gallant sono ritenuti responsabili di aver affamato la popolazione civile palestinese come metodo di guerra, di aver causato intenzionalmente «grandi sofferenze, gravi lesioni al corpo o alla salute o trattamenti crudeli», di «dirigere intenzionalmente attacchi contro una popolazione civile»;
gli Stati Uniti hanno respinto la decisione della Corte, ribadendo sostegno incondizionato a Israele, e il Premier dell'Ungheria Orban, Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha definito oltraggiosa la richiesta, invitando Netanyahu in Ungheria, mentre l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, ha affermato: «non è una decisione politica, ma la decisione di un tribunale, la Corte penale internazionale, e le decisioni dei tribunali devono essere rispettate e applicate»;
il Ministro e Vice Presidente del Consiglio dei ministri Salvini ha affermato la pericolosità della decisione «perché Israele non difende solo sé stesso ma difende anche le libertà, le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni Paesi islamici che sono maggioranze in alcune istituzioni internazionali»; il Ministro interrogato e Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che «noi sosteniamo la Corte penale ma è importante che agisca secondo il diritto e non secondo la politica» e il Presidente Meloni ha dichiarato che «le motivazioni della Corte penale internazionale dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica»;
dubitare della terzietà della Corte penale internazionale vuol dire minare principi condivisi, nonché un organismo di cui 124 Paesi si sono dotati per perseguire individui (e non gli Stati) autori di gravi crimini;
occorre una posizione chiara ed univoca del Governo rispetto alle decisioni della Corte penale internazionale e alla strage di civili a Gaza che per il diritto internazionale è crimine di guerra, senza l'ambiguità di attribuire alla stessa una natura politica –:
se il Governo intenda adempiere agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria con la Corte penale internazionale derivanti dall'emissione dei mandati di arresto nei confronti del Premier israeliano Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
(3-01577)
(26 novembre 2024)
RICCARDO RICCIARDI, FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, PELLEGRINI e LOMUTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
dopo oltre sei mesi dalla richiesta del Procuratore Karim Khan, il 21 novembre 2024 la Camera preliminare della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di Roma, ha emesso i mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della difesa Yoav Gallant, per «crimini contro l'umanità e crimini di guerra», e Mohammed Deif, capo delle Brigate al-Qassam nella Striscia di Gaza;
i giudici dell'Aja, nel motivare la decisione, affermano di aver trovato «motivi ragionevoli» per ritenere che Netanyahu e Gallant siano responsabili di crimini quali l'uso della fame come metodo di guerra e di «omicidio, persecuzione e altri atti disumani», allo scopo di rendere praticamente impossibile la sopravvivenza dei civili di Gaza;
la Corte penale internazionale ha accusato inoltre il Premier israeliano e l'ormai destituito Ministro della difesa di aver autorizzato bombardamenti che hanno preso di mira deliberatamente la popolazione civile, causando morti e sofferenze atroci, senza risparmiare i bambini;
i 124 Paesi firmatari dello Statuto di Roma, che ha istituito la Corte penale internazionale, hanno l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti della Corte, inclusi i mandati di arresto e le sentenze di condanna, ovunque nei loro territori;
a seguito della pronuncia della Corte penale internazionale, il Ministro interrogato ha rilasciato dichiarazioni ad avviso degli interroganti palesemente antitetiche con il rispetto del diritto internazionale, volte a trovare degli appigli per non eseguire il mandato d'arresto, di fatto obbligatorio per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Ha infatti dichiarato: «noi sosteniamo la Corte penale internazionale, ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda»;
l'Alto rappresentate dell'Unione europea, Josep Borrell, ha invece dichiarato che: «non è qualcosa che si può scegliere: quando la Corte è andata contro Putin siamo rimasti in silenzio. Questo è un tipico esempio del “due pesi e due misure”. Ho chiesto agli Stati membri dell'Unione europea di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione della Corte dell'Aia e dal diritto internazionale, che piacciano o meno» –:
come intenda conciliare l'obbligo di dare esecuzione ai mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionale, come previsto dallo Statuto di Roma, e le dichiarazioni esposte in premessa, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di diritto internazionale.
(3-01578)
(26 novembre 2024)
PROVENZANO, BRAGA, BOLDRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PORTA, GHIO, FERRARI, FORNARO, CASU e AMENDOLA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della difesa Yoav Gallant e il leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri – noto come Deif – per crimini di guerra e crimini contro l'umanità per la guerra a Gaza e gli attacchi dell'ottobre 2023 che hanno scatenato l'offensiva di Israele nel territorio palestinese. I mandati erano stati richiesti anche contro gli altri due principali leader di Hamas, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, ma sono entrambi rimasti uccisi nel corso della guerra in atto;
la Corte penale internazionale fu istituita con il Trattato di Roma nel 1998 ed è entrata in vigore nel luglio 2002. Ne sono membri 124 Stati, tra cui l'Italia e 33 dall'Africa, 19 dall'Europa orientale e 25 dall'Europa occidentale e altri come il Canada. Gli Stati Uniti e Israele non sono membri e non riconoscono dunque la giurisdizione della Corte;
l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Borrell, ha più volte ribadito in questi giorni, che le decisioni della Corte penale internazionale sono vincolanti per gli Stati membri dell'Unione europea e si è detto anche «allarmato dall'estrema politicizzazione delle reazioni alla decisione della Corte», ribadendo che la decisione della Corte penale internazionale «non ha nulla a che fare con l'antisemitismo e non è una decisione politica»;
il Ministro interrogato ha affermato che l'Italia «rispetta e sostiene la Corte penale internazionale, ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico. Esamineremo le carte per capire quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte a fare questa scelta»;
inoltre, nei giorni precedenti, lo stesso Ministro ha dovuto specificare che «la posizione dell'Italia su questo punto è quella espressa da Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», a seguito delle dichiarazioni dell'altro Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Matteo Salvini, che ha dichiarato che il Premier israeliano «sarebbe il benvenuto se venisse in Italia»;
lunedì è cominciato il G7 dei Ministri degli esteri e il Ministro interrogato ha detto di voler prendere «le decisioni insieme ai nostri alleati», pur se gli Stati Uniti, membri del G7, non lo sono della Corte penale internazionale ed hanno contestato la sentenza della Corte –:
se l'Italia ottempererà alla decisione della Corte penale internazionale in virtù del proprio obbligo di cooperazione da parte degli Stati membri come previsto dallo Statuto di Roma, senza improprie considerazioni politiche che minerebbero il principio fondante per cui la legge, anche internazionale, è uguale per tutti.
(3-01579)
(26 novembre 2024)
DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
gli Stati Uniti sono tra i partner commerciali più importanti per l'Italia, assieme a Francia e Germania;
Sace, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze specializzata nel sostegno alle imprese italiane nel mondo, riporta che nel 2023 l'Italia ha esportato beni negli Stati Uniti per oltre 67 miliardi di euro, a fronte di importazioni per circa 25 miliardi: il nostro Paese esporta più di due volte e mezzo di quello che importa;
anche a livello europeo, la bilancia commerciale con gli Stati Uniti è notevolmente a favore dell'Unione europea, con un'eccedenza di 156 miliardi di euro nel 2023;
parte integrante e fondamentale della campagna elettorale di Donald Trump, neoeletto Presidente degli Stati Uniti, è una politica commerciale protezionista, fondata sui dazi imposti ai mercati di Europa e Asia; il Presidente eletto ha più volte minacciato dazi per la Cina fino al 60 per cento, per l'Europa fino al 20 per cento;
la politica commerciale della piattaforma di Trump si preannuncia essere ben più dura e aggressiva di quella messa in atto durante la sua prima presidenza, che comunque inflisse all'Italia e all'Europa danni non irrilevanti, nell'ordine di miliardi di euro;
Goldman Sachs, a luglio 2024, stimava che la vittoria di Trump e la conseguente politica doganale da lui impostata costerebbe all'Eurozona la riduzione di circa un punto percentuale di prodotto interno lordo;
i settori di export italiani che verrebbero più colpiti – macchinari industriali, prodotti chimici e farmaceutici, prodotti alimentari, moda e abbigliamento – sono tra i settori più importanti e rappresentativi del nostro Paese e del cosiddetto made in Italy;
si è consapevoli che la politica commerciale è un'esclusiva competenza dell'Unione europea;
si è consapevoli che le materie di politica commerciale sono passate dall'ex Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) al Ministero degli affari esteri e che detto Ministero partecipa, si legge sul sito, «ai lavori in ambito di Unione europea a tutti i livelli, fornendo i necessari contributi alla definizione della politica commerciale comune e rappresentando gli interessi dei settori produttivi nazionali» –:
quale sia la stima, effettuata dal Ministero, del potenziale costo del danno inflitto alle aziende italiane, al made in Italy e alla diplomazia economica italiana dalla guerra commerciale promessa da Donald Trump all'Europa e all'Italia.
(3-01580)
(26 novembre 2024)
ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, SERGIO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 25 e 26 novembre 2024 il Ministro interrogato ha presieduto a Fiuggi e Anagni una nuova riunione dei Ministri degli esteri del G7, in una fase di accresciuta tensione del quadro politico internazionale, segnato dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e dal perdurante arco di instabilità che abbraccia l'intera area del «Mediterraneo allargato»;
l'apertura dei lavori è stata dedicata proprio alla situazione in Medio Oriente, a testimonianza della centralità che riveste la regione nell'agenda della Presidenza italiana del G7; tra i temi affrontati, figurano la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, con immediato rilascio degli ostaggi, l'accesso degli aiuti umanitari, la fine delle ostilità in Libano, l'impegno del G7 per la de-escalation;
la riunione ha offerto l'occasione per ribadire il sostegno del G7 all'Ucraina, anche in vista della futura ricostruzione;
la riunione di Fiuggi e Anagni ha rappresentato un modello nella costruzione di nuovi partenariati del G7 con i principali attori regionali e globali; ai lavori della ministeriale sono stati infatti associati attori chiave nello scacchiere mediorientale, come il Segretario generale della Lega degli Stati arabi e i Ministri degli esteri del «Quintetto arabo» (Giordania, Egitto, Qatar, Emirati arabi uniti, Arabia Saudita);
una sessione di lavoro è stata inoltre dedicata al rafforzamento della cooperazione e della connettività con l'Indopacifico, con la partecipazione dei Ministri degli esteri di India, Repubblica di Corea, Indonesia e Filippine;
il G7 di Fiuggi e Anagni, preceduto dai «Dialoghi mediterranei», importante piattaforma di discussione sulla situazione politica in Medio Oriente, si inserisce nel quadro di un'intensa attività di mediazione che il Governo italiano ha portato avanti fin dall'inizio della crisi in stretto coordinamento con i principali partner internazionali e con i Paesi arabi moderati –:
quali siano i principali esiti della riunione ministeriale del G7 di Fiuggi e Anagni in relazione agli sforzi della comunità internazionale per giungere ad una de-escalation del conflitto in Medio Oriente e alle iniziative, attuate in tale consesso, finalizzate a rafforzare il dialogo e la collaborazione con i partner globali.
(3-01581)
(26 novembre 2024)
GIACHETTI, FARAONE e GADDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
venerdì 15 novembre 2024 durante un evento per presentare un nuovo modello di auto per la polizia penitenziaria, Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario del Ministero della giustizia con delega al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel commentare le nuove vetture che verranno adibite al trasporto dei detenuti in regime di 41-bis, ha dichiarato: «Sarò forse anche infantile, un po' fanciullesco, ma l'idea di vedere sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia... è sicuramente per il sottoscritto una intima gioia»;
le affermazioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove rappresentano un fatto di assoluta gravità, profondamente lesivo della dignità dei detenuti e del gravoso e serio lavoro svolto dalla polizia penitenziaria, del tutto incompatibile con il ruolo e le attribuzioni istituzionali che egli ha assunto;
collegare il vanto di «togliere il respiro» ai detenuti alla presentazione di vetture che, grazie a sistemi di sicurezza innovativi, altro scopo non hanno se non quello di garantire la sicurezza e l'incolumità degli agenti della polizia penitenziaria, dei detenuti e dei cittadini, evidenzia l'attitudine del Sottosegretario a interpretare il sistema penitenziario in termini repressivi e prevaricatori, in maniera del tutto incompatibile, cioè, con i principi costituzionali che governano anzitutto l'agire delle istituzioni;
un simile contegno è stato mostrato anche nell'agosto del 2024, quando il Sottosegretario, durante una visita nelle carceri di Brindisi e Taranto, si è rifiutato di incontrare i detenuti, giustificando il fatto con l'apodittica affermazione che il proprio servizio è preordinato alla polizia e non ai detenuti;
il disprezzo manifestato dal Sottosegretario nei confronti dei detenuti si innesta in un anno già drammatico per il sistema carcerario, che vede registrare 81 suicidi, sovraffollamenti, condizioni igienico-sanitarie e sistemi di contenimento e costrizione indegni e del tutto incompatibili con la funzione rieducativa della pena sancita in Costituzione;
le dichiarazioni e il contegno del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove rendono perciò ancor più evidente l'incompatibilità della sua persona rispetto al ruolo di Governo e istituzionale rivestito –:
se, alla luce di quella che gli interroganti ritengono l'indegnità morale e istituzionale dimostrata nel corso del suo mandato, non ritenga doveroso sollecitare le dimissioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove.
(3-01582)
(26 novembre 2024)
LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 27 della Costituzione sancisce che le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
il 19 novembre 2024 nel carcere di Genova Marassi si è consumato l'ottantunesimo suicidio di un detenuto dall'inizio del 2024;
la maggior parte dei suicidi in carcere riguarda persone tra i 26 ed i 39 anni e circa due terzi dei casi erano soggetti accusati, o condannati, per reati contro le persone;
ai suicidi dei detenuti si sommano anche i suicidi degli agenti di polizia penitenziaria, sette dall'inizio del 2024, i quali hanno subito inoltre circa 2.000 aggressioni;
i dati registrano un netto aumento rispetto ai numeri del 2023 e le cause si riscontrano facilmente nelle condizioni in cui versano le carceri e, in particolare, nel sovraffollamento;
a livello nazionale il sovraffollamento medio è del 133,25 per cento, con 62.323 detenuti rispetto ad una capienza regolamentare di 51.162;
dagli ultimi dati disponibili dell'associazione Antigone risulta che in Italia vi siano 31.068 agenti di polizia penitenziaria, il 16 per cento in meno della dotazione necessaria, con una media di 1,96 detenuti per ogni agente a fronte di 1,5 previsti;
il dato nazionale mostra come le carceri più grandi siano anche quelle con minor numero di agenti rispetto ai detenuti;
si riscontra che sono sempre di più i poliziotti di polizia penitenziaria che decidono di lasciare il lavoro: nel 2022 si sono registrate 1.000 dimissioni, di cui 900 solo nei primi mesi dell'anno;
dei nuovi agenti assunti, uno su quattro sceglie di dimettersi entro il primo anno di servizio e molti abbandonano già durante il corso di formazione dopo il tirocinio in istituto; l'ultimo corso, che vendeva banditi circa 1.750 posti, ha visto soltanto 1.300 persone terminare il percorso;
le condizioni critiche di molti immobili che ospitano istituti penitenziari provocano spesso rivolte o tensioni all'interno delle carceri –:
quali azioni intenda intraprendere per tutelare sia i detenuti sia gli agenti di polizia penitenziaria, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi.
(3-01583)
(26 novembre 2024)
GRIPPO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 69 del 1963 reca norme ormai anacronistiche per quanto riguarda il sistema e le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti nei venti consigli regionali e nel Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
l'introduzione, da parte del decreto-legge n. 137 del 2020, del voto elettronico per le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, tra cui l'ordine dei giornalisti, ha rappresentato senz'altro una soddisfacente innovazione;
tuttavia, essendo rimasta immutata la disciplina recata dalla legge n. 69 del 1963, il voto on line è rimasto molto complesso e sono emerse diverse criticità;
su queste c'è stato un lungo lavoro degli ordini professionali dei giornalisti e della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) per arrivare ad una richiesta unitaria di modifiche tecniche atte a semplificare tali procedure;
tali indicazioni sono state acquisite in modo positivo da tre progetti di legge depositati alla Camera dei deputati da gruppi di maggioranza e opposizione;
a tal proposito, il Sottosegretario all'editoria, Alberto Barachini, ha pubblicamente dichiarato che il Governo ha avviato un'interlocuzione con la Federazione nazionale stampa italiana e con l'ordine per accelerare queste procedure e finalizzare con il Parlamento una riforma che le recepisca;
lo stesso Ministro interrogato, in risposta all'interrogazione n. 4-02341, si era impegnato ad accompagnare una modernizzazione dei procedimenti elettorali nell'ambito di una riforma più complessiva dell'ordine stesso in tempo utile per le nuove elezioni che dovevano tenersi a breve;
l'autodichia dell'ordine è fondamentale: il diritto di informare e di essere informati è un diritto costituzionale che deve essere garantito dalle istituzioni, anche in virtù delle mozioni votate all'unanimità dalla Camera sull'indipendenza dell'informazione;
tardivamente Fratelli d'Italia ha proposto un nuovo testo, determinando così un ritardo dell'iter e riaprendo la discussione su modifiche unanimemente condivise;
in una recente nota, il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, assieme al comitato esecutivo, ha affermato – con riferimento ad una tardiva proposta di legge del gruppo Fratelli d'Italia – che quest'ultima non semplificherebbe le già «complicate e costose norme che costringono i giornalisti italiani a votare in più turni» e introdurrebbe invece «dei meccanismi inutili e di dubbia applicabilità» e non idonei a rinnovare le procedure dal punto di vista tecnico;
alla luce di tali ritardi e della riapertura della discussione rispetto a modifiche condivise, l'ordine ha deciso di convocare le elezioni con la vecchia modalità, segnando così un grave, ma obbligato, passo indietro con oneri aggiuntivi e un ritorno a sistemi ormai anacronistici –:
come intenda, per quanto di competenza, sostenere una rapida semplificazione dei meccanismi di elezione in oggetto, anche a garanzia dell'autonomia stessa dell'ordine dei giornalisti.
(3-01584)
(26 novembre 2024)
FOTI, ROTELLI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MATTIA, MILANI, BENVENUTI GOSTOLI, IAIA, LAMPIS, FABRIZIO ROSSI e RACHELE SILVESTRI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la Cop 29 ha stabilito di limitare l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi centigradi;
in tema di obiettivi di finanza climatica è stato raggiunto l'importante obiettivo di triplicare i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo, passando da 100 miliardi di dollari annui a 300 miliardi di dollari annui entro il 2035, utilizzando risorse sia pubbliche che private;
è stata altresì stabilita la piena operatività del Loss and damage fund, terzo pilastro delle politiche climatiche atteso da tempo dai Paesi in via di sviluppo;
si segnala un'ulteriore importante obiettivo conseguito, ovvero l'attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, consentendo a ciascuno Stato promotore di progetti per la decarbonizzazione in altri Paesi di contribuire ai propri target di riduzione, generando anche a livello internazionale uno scambio delle emissioni;
è risultato particolarmente significativo il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio dei ministri Meloni e dal Ministro interrogato perché l'accordo raggiunto, quasi insperato, ha reso manifesto il contributo dell'Italia per la riuscita della Cop 29:
il negoziato, condotto dall'Unione europea, ha visto il Governo italiano protagonista avendo indicato una strategia maggiormente efficace, alla luce dei nuovi equilibri globali, proponendo obiettivi specifici: estendere la platea dei contributori coinvolgendo Paesi precedentemente non donatori; contabilizzare i contributi delle banche multilaterali di sviluppo; incoraggiare le iniziative filantropiche; favorire meccanismi che, partendo dai contributi degli Stati, spingano i grandi investitori a finanziare progetti di decarbonizzazione come motore di sviluppo nei Paesi più vulnerabili mediante partenariati paritari e non predatori –:
se intenda promuovere ulteriori iniziative finalizzate a far emergere l'importanza della neutralità tecnologica, a livello nazionale e internazionale, considerata l'attuale indisponibilità di un'unica fonte energetica in grado di assicurare l'approvvigionamento energetico necessario a cittadini e imprese.
(3-01585)
(26 novembre 2024)
SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
si apprende dalla stampa che all'Università di Sassari si tengono seminari pubblici sul tema «Chi ha paura del gender» al fine – parole del docente di filosofia politica che li ha organizzati – di fare «una lucida provocazione nei riguardi di coloro che attaccano il gender, verso Stati, partiti e movimenti antidemocratici, neoconservatori e, sostanzialmente, autoritari», cui partecipano anche deputati di opposizione;
nello stesso ateneo si tiene il corso «Teorie di genere e queer» con cui si ottengono crediti formativi universitari validi per conseguire la laurea in scienze politiche, studiando su un testo che a giudizio degli interroganti giustifica, anzi quasi caldeggia, la pedofilia e senza che ci sia alcuna affinità con la restante parte degli insegnamenti previsti dal corso di studi;
l'università Roma Tre ha proposto un laboratorio per bambini trans e gender creative «per ascoltare e raccogliere le storie» di giovanissimi condotto da ricercatori e da insegnanti, in programma in uno spazio dell'università ma che, in seguito alle proteste di alcune associazioni contrarie, si è realizzato in luogo nascosto;
è evidente a parere degli interroganti che si tratti di iniziative ideologiche che si inseriscono fra le azioni che l'opposizione ha annunciato contro l'approvazione della risoluzione in VII Commissione della Camera dei deputati, a prima firma del deputato Sasso, che impegna il Governo a promuovere un confronto con tutti i soggetti interessati sulle tematiche dell'educazione affettiva e sessuale al fine di adottare linee guida valevoli per tutto il sistema nazionale d'istruzione;
lo spazio universitario deve restare autonomo ma è indubbio che debba rappresentare tutte le opinioni presenti nel dibattito pubblico, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, senza cadere in eccessi demagogici ed evitando strumentalizzazioni di gruppi di pressione;
in definitiva, a parere degli interroganti, l'università pare essere, ancora una volta, al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico e istituzionale per parlare dalle aule a una platea di qualità e ottenere così maggiore risonanza –:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda avviare affinché nelle sedi universitarie, luoghi di formazione e di diffusione del sapere, sia sempre favorito il confronto e il contraddittorio, specie laddove si tocchino temi di enorme delicatezza che possono avere ricadute sui minori, quali quello di cui in premessa, e sia comunque evitato di dare risonanza a posizioni estremamente ideologiche, a parere degli interroganti non fondate su solide basi scientifiche.
(3-01586)
(26 novembre 2024)