TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 415 di Giovedì 23 gennaio 2025

 
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS PER FINALITÀ DI CARATTERE TERAPEUTICO E RICREATIVO

   La Camera,

   premesso che:

    1) nel mese di giugno 2024 è stata presentata la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 (dati raccolti nel 2023), prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalla quale emerge che:

     a) le violazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale nel corso del 2023 sono state 34.679 e hanno riguardato 32.346 persone;

     b) quanto ai reati droga-correlati, nel 2023, sono state denunciate all'autorità giudiziaria complessivamente 27.674 persone, con un aumento di quasi il 3 per cento rispetto al 2022 (dati, tuttavia, in continuo aggiornamento) dopo un trend in diminuzione dal 2018: il 76 per cento delle sostanze riportate nelle segnalazioni riguarda cannabis e derivati, percentuale che raggiunge valori pari al 97 per cento fra i minorenni e al 78 per cento fra le persone straniere;

     c) sul totale delle operazioni di polizia svolte nel 2023, il 47 per cento ha riguardato la cannabis, con quasi 10 mila sequestri per circa 67 tonnellate requisite, cui si aggiungono 156 mila piante;

     d) per quanto riguarda la presa in carico degli utilizzi problematici, la cannabis risulta la minor causa di trattamenti sanitari, con il 12 per cento di utenza nei SerD, il 6 per cento dell'utenza presso strutture private e il 5 per cento di ricoveri presso i pronto soccorso;

     e) quanto alla componente economica la relazione informa che alla cannabis è riconducibile il 40 per cento degli oltre 16 miliardi di valore del mercato delle droghe illecite, pari a circa 6,5 miliardi;

    2) i numeri sopra richiamati sono la conseguenza di un quadro normativo e regolamentare sulla cannabis estremamente punitivo e in disequilibrio rispetto a un'analisi costi-benefici che sempre deve guidare il legislatore o il decisore pubblico in ordine ai fenomeni sociali che interessano la collettività tutta;

    3) i predetti dati dimostrano ancora una volta che una legislazione incentrata sulla repressione penale non consente di arginare un fenomeno ampiamente diffuso e con forti radicamenti sociali e culturali, la cui rilevanza richiede che siano disciplinati e regolamentati piuttosto che vietati o puniti;

    4) nel nostro Paese vige un quadro normativo di fatto punitivo, che discende già dalla fine degli anni '80 e che è stato ulteriormente aggravato nel corso degli anni, estendendolo non solo al commercio illecito ma anche al consumo personale di droga, prescindendo da una valutazione obiettiva e scientifica sulla effettiva pericolosità sociale e sanitaria delle diverse droghe o sostanze, soggette a una continua revisione della loro classificazione, assai spesso per ragioni ideologiche o propagandistiche invece che per ragioni scientifiche, di salute pubblica o di effettiva pericolosità sociale;

    5) nella storia del nostro Paese si sono dunque delineati diversi orientamenti o filoni di pensiero sulla necessità o meno di proibire ovvero legalizzare la cannabis e nel 1993 fu approvato un referendum popolare abrogativo che aveva mitigato l'impianto sanzionatorio allora vigente; con il referendum popolare il 55,3 per cento, oltre 19.000.000 di cittadini, si espresse contro la repressione penale del consumo;

    6) successivamente, nel 2014, sempre nell'acceso dibattito/confronto sulle diverse posizioni di legalizzazione e di proibizionismo, intervenne anche la sentenza della Corte costituzionale n. 32 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli della cosiddetta legge Fini-Giovanardi che aveva equiparato le droghe leggere, quali l'hashish e la marijuana, e quelle pesanti, come l'eroina e in genere gli oppiacei, la cocaina, le anfetamine e gli allucinogeni;

    7) la Suprema Corte di cassazione, in forza del principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale per cui una condotta non può avere rilevanza penale se non offende alcun bene giuridicamente protetto, ha consolidato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica» (confronta Sezioni Unite n. 12348/2020; terza sezione penale n. 20238/2022);

    8) con la su citata sentenza (n. 12348 del 16 aprile del 2020), le Sezioni Unite hanno sancito, inoltre, un nuovo fondamentale principio di diritto in materia di coltivazione e detenzione di cannabis a uso personale, stabilendo che dal reato di coltivazione di stupefacenti «devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell'ambito della norma penale: le attività di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore»;

    9) in senso conforme, sempre la Corte di cassazione (n. 20238/2022) ha rappresentato che «(...) dal punto di vista meramente economico, la produzione di un bene per il suo esclusivo autoconsumo è fattore che, lungi dall'incrementare la vivacità di un mercato, tende a deprimerlo (...)»;

    10) in sostanza, i giudici ermellini hanno più volte ritenuto che le attività di minima coltivazione non sono riconducibili nell'ambito di rilevanza penale perché prive di offensività, esattamente come avviene nelle ipotesi del consumo e della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente;

    11) grazie all'esito del referendum del 1993 e ai successivi orientamenti giurisprudenziali, attualmente il consumo e la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti non hanno rilevanza penale mentre la detenzione per uso personale può essere oggetto di sanzione amministrativa; tuttavia non risulta ancora conformato agli orientamenti giurisprudenziali il trattamento della coltivazione della cannabis, poiché la stessa è sanzionata penalmente la coltivazione di piante dalle quali possano estrarsi sostanze stupefacenti e a ciò consegue che nei casi di coltivazione per autoconsumo, anche terapeutico, possa essere instaurato un procedimento penale;

    12) dalle conclusioni della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze svoltasi nel 2021 è emersa forte l'esigenza di modificare l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti e, nello specifico, di sottrarre all'azione penale sia la coltivazione di cannabis a uso domestico sia la cessione di modeste quantità per uso di gruppo oltre che diverse misure di depenalizzazione;

    13) è necessario che il legislatore intervenga per armonizzare le diverse istanze sociali ben tradotte nei consessi giurisprudenziali e tuttavia rimaste disattese nelle norme vigenti, al fine di garantire il diritto ad accedere ai benefici terapeutici della cannabis per tutti i pazienti che lo richiedano e per escludere la criminalizzazione di una condotta che contempla l'uso ricreativo della cannabis, che non viene sentita o ritenuta illecita dalla maggioranza dei cittadini e che non è lesiva della salute pubblica;

    14) l'adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo stesso modo tutte le sostanze e punisce in modo analogo o identico tutti i consumatori, ha accresciuto in modo esponenziale i costi e quindi ha aggravato l'inefficienza delle legislazioni proibizioniste;

    15) ai firmatari del presente atto di indirizzo occorre ovviare al dispendioso quanto inefficace coinvolgimento dell'apparato giudiziario e burocratico che appare essere inadeguato, sproporzionato e talvolta anche dannoso nonché evitare processi giudiziari che intralciano la giustizia a discapito di ben più rilevanti necessità e che, ove riguardino giovanissimi, arrivano a criminalizzazioni più dannose che riparative;

    16) si consideri, infatti, che, sia in Italia che in Europa, le attività repressive sul traffico, lo spaccio e la detenzione di cannabis – che rappresenta certamente la sostanza meno pericolosa – impegnano sull'intero territorio nazionale (e non solo) un numero di appartenenti alle forze di polizia giudiziaria e di magistrati che è un multiplo di quello impegnato nelle azioni di contrasto all'eroina ovvero alla cocaina, alle droghe sintetiche, ben più micidiali;

    17) occorre contare sia le risorse impegnate nella repressione del traffico di cannabis attraverso interventi sul territorio, sia gli ufficiali di polizia giudiziaria che redigono le relative informative e verbali e, infine, carabinieri, finanzieri, poliziotti, quotidianamente impegnati nei tribunali per deporre in udienza;

    18) i sequestri di quantitativi di cannabis, sono, a seconda degli anni, 100 o 150 volte di più di quelli di eroina e cocaina e 8.000 volte maggiori dei sequestri delle droghe sintetiche; in pratica si sequestra in misura infinitamente più ampia la sostanza meno dannosa rispetto a quelle ben più nocive, se non letali;

    19) anche dai dati già citati emerge come, a fronte di un eccezionale impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, l'azione di contrasto del fenomeno non abbia invertito il trend relativo al consumo della sostanza;

    20) è necessario rescindere il legame illecito tra il consumatore e il fornitore, sottraendo alle organizzazioni criminali fonti illecite di guadagno, come più volte evidenziato dalla stessa Direzione nazionale antimafia (Dna), impiegando le risorse che si risparmierebbero per contrastare in maniera più diretta e più efficace i reati e le attività criminose legate al traffico illecito di sostanze stupefacenti;

    21) proprio la richiamata Direzione nazionale antimafia, nella relazione annuale afferente all'annualità 2017, aveva affermato che «sembra coerente l'adozione di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione della vendita della cannabis, accompagnata da una parallela azione a livello internazionale e in particolare europeo, che consenta la creazione, in prospettiva, di una più ampia aerea in cui il fenomeno sia regolato in modo omogeneo», pronunciandosi favorevole alla legalizzazione alla luce dei numeri, fatti, indagini e processi e del fallimento delle politiche proibizioniste e sottolineando la necessità di concentrare le risorse dello Stato sulla repressione di fenomeni più gravi ed allarmanti;

    22) in questo quadro fattuale, è stata proprio la Direzione nazionale antimafia, dunque, a proporre politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati «in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell'ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite»;

    23) nel nostro Paese solo nella XVIII legislatura è stato possibile affrontare il tema con un approccio più laico e proprio in questo ramo del Parlamento si è giunti ad una proposta di legge condivisa finalizzata a superare una legislazione orientata alla esclusiva repressione penalistica del fenomeno; segnatamente, il 29 giugno 2022 è stato avviato l'esame in Aula del provvedimento volto alla depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis per uso personale, già approvato dalla Commissione giustizia in sede referente (testo unificato Magi-Licatini A.C. 2307-A);

    24) il predetto provvedimento, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati, da un lato, ha recepito i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di produzione e detenzione di cannabis di lieve entità per uso personale, in modo da rendere lecita la coltivazione domestica di 4 piantine per uso esclusivamente personale, dall'altro, ha superato anche l'applicazione della sanzione amministrativa, in presenza di determinate condizioni fissate dalla legge; tra le novità introdotte, oltre alla riforma della disciplina sanzionatoria della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, vi è altresì la previsione di pene detentive più basse per i fatti più lievi – con una disciplina autonoma per i fatti di lieve entità – prevedendo, al contempo, l'esclusione del fatto di lieve entità nei casi di cessione di sostanze commessa nei confronti di un minore;

    25) l'approvazione in II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati del su citato provvedimento ha certamente rappresentato un fondamentale passo in avanti verso la depenalizzazione della coltivazione per uso personale della cannabis, specie a seguito della dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte costituzionale del referendum che proponeva l'abrogazione di alcune parti del testo unico in materia di stupefacenti, a febbraio 2022;

    26) non può non rilevarsi, invero, come vi sia stata una grande partecipazione della popolazione sul tema, in considerazione della circostanza che a sole 72 ore dal deposito del quesito referendario da parte dei promotori, fossero state raccolte già circa 330 mila sottoscrizioni, a riprova del forte interesse mostrato dai cittadini rispetto alla necessità di rimodulare la disciplina relativa al consumo di cannabis; tale istanza non può rimanere inevasa da parte del legislatore e dunque, appare opportuno che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità anche in questa legislatura e porti a termine il lavoro già iniziato nella precedente;

    27) in Europa e negli altri Paesi del mondo si sta affermando, in maniera sempre più estesa, il superamento del proibizionismo; in Germania, ad esempio, dal 1° aprile 2024 è entrata in vigore la legge che legalizza la cannabis, consentendo agli adulti sopra i 18 anni di coltivare legalmente un massimo di tre piante per il consumo privato e di possedere quantità limitate della sostanza, fino a un massimo di 25 grammi, consentendo la coltivazione anche ai cosiddetti «Cannabis club», associazioni senza scopo di lucro con non più di 500 membri; le persone con più di 21 anni potranno acquistare un massimo di 50 grammi al mese, mentre per i giovani tra i 18 e i 21 anni il limite è di 30 grammi; prima della Germania, altri Paesi come Malta e il Lussemburgo avevano già legalizzato la cannabis anche a scopo ricreativo: Malta nel 2023 e il Lussemburgo nel 2021; in Spagna la coltivazione personale e il consumo in casa sono legali solo per un massimo di 3 piante e fuori casa sono i social club ad offrire l'unica alternativa di consumo; in Portogallo, dal 2001, il consumo personale di cannabis è stato depenalizzato; in Francia e nel Regno unito è stata legalizzata la cannabis per uso medico-terapeutico;

    28) questo approccio pragmatico sulla legislazione delle droghe leggere ha riguardato anche gli Stati Uniti, dove è cresciuto rapidamente il numero degli Stati che hanno legalizzato la produzione e la vendita di cannabis per uso ricreativo, quali il Colorado, Washington, Oregon e Alaska e il distretto di Columbia;

    29) nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato sei raccomandazioni relative alla cannabis in cui raccomanda la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (che contiene le sostanze «particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto») e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa Convenzione (che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso); anche il tetraidrocannabinolo (Thc) viene rimosso dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della Convenzione del 1961;

    30) in sostanza l'Organizzazione mondiale della Sanità ha così riconosciuto le applicazioni mediche della cannabis e dei cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea e ha chiarito che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2 per cento di Thc, non devono essere sotto controllo internazionale;

    31) in seguito, le raccomandazioni dell'Oms sono state inoltrate alle Nazioni Unite per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna; la Commissione, nella sua riunione annuale, ha preso in considerazione, ed accolto, soltanto la raccomandazione del 2019 dell'Oms, che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze stupefacenti quali l'eroina e la cocaina;

    32) l'Italia ha legalizzato l'uso di cannabinoidi per finalità mediche nel 2006, tuttavia la prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia è stata disciplinata solo nel 2015 e riguarda l'impiego nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv; come stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette; le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono efficaci;

    33) con il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, della legge n. 172 del 2017, è stata poi disciplinata in maniera più organica la produzione di cannabis prevedendo che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices – GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici;

    34) per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, può altresì essere autorizzata l'importazione di quote di cannabis da conferire allo stesso Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie e qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis possono essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (Gacp);

    35) le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e la Commissione nazionale per la formazione continua (Ecm) deve prevedere l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella terapia del dolore, anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore;

    36) nonostante la maggiore organicità della disciplina della cannabis terapeutica e nonostante la Commissione nazionale Ecm abbia dato seguito alla predetta disposizione, tutt'oggi esistono ancora diffuse carenze formative e informative tra il personale medico e sanitario sulle potenzialità terapeutiche della cannabis ed ancora oggi è difficile trovare medici disposti a prescriverne la somministrazione;

    37) nel nostro Paese la carenza di cannabis terapeutica, la mancata continuità delle cure, unitamente al fatto che pochi medici ne conoscono la prescrivibilità, creano un allarme costante per i pazienti; oggi si aggiunge anche il fondato timore della chiusura della produzione presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, l'unico ad oggi autorizzato in Italia per questo tipo di produzione e vista l'insufficiente produzione interna, l'Italia continua ad importare prodotti a base di cannabis, in particolare dai Paesi Bassi e dal Regno Unito;

    38) occorre potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica per far fronte alla carenza di cannabis medica; tale carenza infatti è diventata sempre più una priorità, in quanto i pazienti evidenziano frequenti casi di indisponibilità del prodotto e rischia di non poter garantire la continuità terapeutica per i pazienti; tale difficoltà di reperimento risiede in parte nella incapacità del nostro Paese di produrre un quantitativo di cannabis che sia in grado di far fronte all'attuale domanda di prodotto e in parte proprio nel divieto di coltivazione personale per finalità terapeutiche;

    39) coltivare piante di cannabis con Thc superiore allo 0,6 per cento è infatti un reato, anche se in presenza di prescrizione medica; tuttavia su tale divieto è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 12348 del 2020 che renderebbe possibile che tale condotta non assuma rilevanza penale laddove la coltivazione domestica sia svolta in maniera rudimentale (senza una predisposizione sofisticata di mezzi e strutture), con un limitato numero di piante e finalizzata al solo consumo personale; ovviamente si tratta di condizioni e parametri fissati in via giurisprudenziale e non normativa, e che dunque non escludono la punibilità tout court;

    40) con legge n. 242 del 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», nel nostro Paese è iniziato il rilancio di un settore che per decenni era stato dimenticato, consentendo nuovamente la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per utilizzo agricolo e industriale;

    41) a seguito dell'approvazione di tale provvedimento, in Italia moltissime nuove aziende hanno avviato la propria attività, e tante imprese si sono specializzate nella trasformazione dei derivati: ad oggi parliamo di una filiera che vale mezzo miliardo di euro, con 3.000 aziende agricole e 30.000 posti di lavoro e un peso rilevante sull'innovazione green e sul rilancio delle zone interne;

    42) la succitata legge, tuttavia, reca ancora incertezze interpretative e vuoti legislativi, in particolare relativi alla possibilità di commercializzazione dei prodotti, che compromettono l'attività delle imprese agricole e commerciali coinvolte e che arrestano la crescita, lo sviluppo e la stabilità di un compartimento economico oggi di spicco;

    43) al riguardo, sono note le antinomie giurisprudenziali insorte nel corso del 2019, le quali hanno condotto la IV sezione penale della Corte di cassazione a emettere un'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite (ordinanza n. 8654 del 27 febbraio 2019) per risolvere proprio il contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione al dettaglio della «cannabis light»; da un lato, infatti, l'interpretazione restrittiva della norma ricondurrebbe astrattamente, ed in ogni caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 (tra cui, ad esempio, le infiorescenze di cannabis sativa L. o le resine) tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, dall'altro, l'opposto indirizzo, di tipo estensivo, stabilisce che la legge n. 242 del 2016, avendo lo scopo di promuovere e sostenere l'intera filiera produttiva della canapa industriale, contempla, come necessario corollario logico-giuridico, anche la commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale filiera, tra i quali rientrano ugualmente le infiorescenze;

    44) in un tale contesto, anche la Suprema corte, con la sentenza n. 4920 del 2019, si è espressa sia sulla possibilità di commercializzazione dei prodotti derivanti dalla stessa finalità della legge, sia sul contenuto di Thc degli stessi;

    45) diverse sono state le sentenze, nonché le circolari e le direttive ministeriali susseguitesi sui punti controversi nel corso degli anni e appare quindi evidente che – anche considerando l'attuale orientamento restrittivo del Governo relativo alla coltivazione e produzione della canapa – è quanto mai necessario e urgente apportare delle modifiche alla legge 242 del 2016, presupponendo anche la possibilità di commercializzare tali prodotti ed estendendo l'applicazione della legge anche alle infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento;

    46) è invece tra gli intendimenti dichiarati di questo Governo modificare il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;

    47) nelle ipotesi di modifica attualmente all'esame del Parlamento si prevede infatti l'applicazione delle sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

    48) con lo scopo evidente di rendere illegale la canapa light, si vogliono spostare i derivati della cannabis a uso terapeutico nella tabella B delle sostanze stupefacenti, con la conseguenza che anche per la cannabis terapeutica si determinerà una inevitabile compressione nella vendita o diffusione;

    49) sono inoltre diversi i tentavi ministeriali, sospesi ripetutamente dai tribunali amministrativi per carenza di evidenze scientifiche, di inserire le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (Cbd), ottenuto da estratti di cannabis, nella tabella B dei medicinali ossia nella tabella degli stupefacenti in modo da vietare la vendita nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai (ad esempio sotto forma di olio in gocce), ma solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile;

    50) a riguardo, gli operatori del settore sottolineano come le evidenze scientifiche internazionali, comprese quelle dell'Oms, dimostrano chiaramente che il cannabidiolo è una sostanza sicura senza rischio di abuso e dipendenza ed esprimono «seri dubbi sul fatto che questa serie di manovre legislative possa essere volta a favorire indebitamente le case farmaceutiche, consegnando loro un mercato dal grande potenziale economico. Questa preoccupazione nasce dall'apparente intenzione del Governo di restringere l'accesso al cannabidiolo attraverso la medicalizzazione forzata, un'azione che sembra avvantaggiare esclusivamente le grandi aziende farmaceutiche a discapito dei piccoli produttori e degli operatori del settore della canapa»;

    51) recentemente il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza stradale e modifiche al Codice della strada; il provvedimento si articola in due sezioni: la prima è dedicata alle modifiche specifiche al Codice della strada, la seconda riguarda un'ampia delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale; tra le variazioni introdotte nella prima sezione, vi è la modifica all'articolo 187, che omette – diversamente dall'articolo 186, relativo allo stato d'ebbrezza – la statuizione di principio riguardante il divieto di porsi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica, passando direttamente a incriminare (mediante una fattispecie contravvenzionale) la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

    52) il reato – prima dell'approvazione – consisteva appunto nel porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione della sostanza; essenziale per l'accertamento del fatto-reato è, dunque, l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo; la Cassazione è consolidata su questo orientamento (si veda da ultimo Cassazione, sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cassazione, sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora tribunale di Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129); i controlli per la rilevazione del principio attivo del tetraidrocannabinolo (Thc), vengono effettuati attraverso test salivari, che possono dare risultato positivo anche a tre giorni di distanza dall'effettivo uso della sostanza; stessa cosa, se si usano altri test: nelle urine ad esempio, il tetraidrocannabinolo rimane anche un mese dall'ultima assunzione, nel capello fino a tre mesi, nel sangue fino a tre settimane,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative volte a razionalizzare la disciplina sanzionatoria delle varie condotte illecite previste dall'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ridefinendo i fatti di lieve entità e stabilendo che non possa costituire illecito amministrativo la detenzione di prodotto derivante dalla coltivazione domestica di un numero definito di piante qualora si accerti che sia per uso esci usi esclusivamente personale;

2) ad adottare iniziative normative volte a legalizzare la cannabis per uso terapeutico e ricreativo, affermando e disciplinando la liceità della coltivazione della cannabis, da parte di soggetti maggiorenni, di un numero limitato di piante femmine e della detenzione per uso personale del relativo prodotto, condotta che non dovrà più essere considerata illecita, neanche dal punto di vista amministrativo;

3) ad adottare iniziative normative volte ad intervenire sul Testo unico stupefacenti, al fine di introdurre una disciplina di rango primario autonoma rispetto ai fatti di «lieve entità», prevedendo, nello specifico, limiti edittali inferiori in caso di produzione, acquisto e cessione illeciti considerati di «lieve entità», in base ai mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la quantità delle sostanze, distinguendo tra le droghe pesanti e le droghe leggere; escludendo, tuttavia, la sussistenza del fatto di lieve entità nei casi di cessione di sostanza commessa nei confronti di un minore;

4) ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una disciplina specifica per consentire, al giudice, ove il fatto lieve sia commesso da un tossicodipendente, la cui condizione sia stata certificata da una struttura sanitaria pubblica, di applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, insieme alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso strutture a ciò dedicate;

5) ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una riduzione di pena per coloro che si adoperano concretamente, insieme all'autorità giudiziaria, per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o associati, estendendo la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 73 Testo unico stupefacenti;

6) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per abrogare la norma che sanziona anche sul piano amministrativo il consumo di cannabis, se derivante dalla coltivazione che sarà considerata consentita;

7) ad adottare iniziative volte ad incrementare le risorse a favore delle investigazioni sul riciclaggio dei proventi del traffico, e, prima ancora, sui movimenti finanziari che muovono e alimentano i traffici, da svolgersi anche attraverso l'impiego delle operazioni sotto copertura in contesti economici e finanziari;

8) ad adottare iniziative di competenza volte a contrastare la vera criminalità legata al traffico di stupefacenti, reinvestendo i risparmi ottenuti dallo Stato, pari a circa 600 milioni l'anno, tra spese per forze di polizia, processi e carceri, conseguenti alla legalizzazione della cannabis per uso ricreativo e terapeutico e alla sottrazione alle mafie e alle organizzazioni criminali, per finanziare e potenziare le attività di contrasto e di indagine per le droghe pesanti;

9) ad adottare iniziative volte a reintrodurre, anche con futuri provvedimenti normativi, il nesso causale tra l'alterazione psicofisica e il divieto di porsi alla guida di un veicolo, evitando che vi sia una sanzione per mera assunzione contestata da soggetti deputati al rispetto delle regole della strada;

10) a facilitare l'introduzione di linee guida uniformi per le commissioni mediche locali, per coloro che utilizzano medicinali a base di cannabinoidi per fini terapeutici al fine di valutare l'idoneità alla guida;

11) ad adottare iniziative, con la necessaria urgenza, a tutela delle persone in cura con farmaci psicotropi, come la cannabis terapeutica, convocando il tavolo tecnico già istituito nel 2021 presso il Ministero della salute, per disciplinare adeguatamente le condizioni in base alle quali sia possibile consentire ai malati in cura con tetraidrocannabinolo (Thc) e cannabidiolo (Cbd) di poter guidare;

12) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare ulteriormente la formazione del personale sanitario ed in particolare dei medici di medicina generale e dei sanitari che operano nel territorio, avviando anche campagne informative sull'uso terapeutico della cannabis;

13) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, affinché l'uso, la produzione e la diffusione della cannabis non sia intaccata nei suoi obiettivi terapeutici, rendendo il suo impiego accessibile a chi ne ha bisogno per motivi di salute e ad assicurare una regolamentazione che sostenga la crescita sostenibile dell'industria della canapa in Italia, tutelando al contempo la salute pubblica con misure che siano in armonia con le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali;

14) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica per far fronte alla carenza di cannabis medica, garantendo la continuità terapeutica per i pazienti e rafforzando la capacità produttiva dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ovvero di altri soggetti produttori autorizzati e controllati dallo stabilimento medesimo secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017;

15) ad adottare iniziative, anche normative, volte a garantire che la fornitura dei farmaci e delle preparazioni a base di tetraidrocannabinolo (Thc) e cannabidiolo (Cbd) per le patologie per le quali è riconosciuto il valore terapeutico sia a carico del Servizio sanitario nazionale e il relativo trattamento sia incluso nei livelli essenziali di assistenza (Lea);

16) ad adottare iniziative normative volte ad ampliare il campo di applicazione della legge n. 242 del 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», in particolare intervenendo affinché il sostegno e la promozione riguardino la coltura della canapa finalizzata non solo alle attività di coltivazione e di trasformazione ma anche a quelle attinenti alla commercializzazione nonché estendendo la portata della stessa legge all'intera pianta, comprese le infiorescenze fresche o essiccate;

17) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche di carattere fiscale, al fine di regolamentare il circuito di commercializzazione della cannabis ad uso ricreativo, fatta salva la coltivazione per uso personale.
(1-00369) (Nuova formulazione) «Quartini, Baldino, D'Orso, Francesco Silvestri, Caramiello, Iaria, Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Fenu, Pellegrini, Torto, Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, Barzotti, Scutellà, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Carotenuto, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ascari, Giuliano».

(2 dicembre 2024)

   La Camera,

   premesso che:

    1) il XV Libro bianco sulle droghe è un rapporto indipendente che analizza gli effetti del testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), il sistema penale, i servizi, la salute delle persone che usano sostanze e alla società;

    2) la redazione del testo è promossa da numerosi soggetti: La società della ragione, Forum droghe, Antigone, Cgil, Coordinamento nazionale comunità accoglienti, Associazione Luca Coscioni, Arci, Lega italiana per la lotta contro l'Aids e Legacoopsociali, con l'adesione di A buon diritto, Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione pubblica Cgil, Gruppo Abele, Itardd, Itanpud, Meglio Legale e Eumans;

    3) l'edizione del Libro bianco del 2024 ha rilevato una situazione drammatica in merito agli effetti della legislazione in materia di droghe: a 34 anni dal testo unico sulle droghe i dati purtroppo sono sempre i medesimi che sono stati confermati dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia anno 2024;

    4) gli effetti penali, in particolare dell'articolo 73, sono devastanti e confermano come la legge «Jervolino-Vassalli» continui a rappresentare il principale veicolo di ingresso nel sistema della giustizia italiana e nelle carceri, tanto che in assenza di detenuti per articolo 73 o di quelli dichiarati «tossicodipendenti», non vi sarebbe il problema del sovraffollamento carcerario;

    5) su 40.661 ingressi nel 2023, ben 10.697 (il 26,3 per cento) erano dovuti alla violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe e 15.492 (il 38,1 per cento) erano le persone classificate come «tossicodipendenti»;

    6) i detenuti in carcere al 31 dicembre 2023 erano 60.166, di questi quasi 13.000 a causa del solo articolo 73 del testo unico, ovvero la detenzione a fini di spaccio; altri 6.575 erano detenuti in associazione con l'articolo 74, ossia associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; poco meno di 1.000 erano detenuti esclusivamente per l'articolo 74 (il 34,1 per cento del totale);

    7) pur in leggera diminuzione, i dati sugli ingressi e le presenze di detenuti definiti «tossicodipendenti» restano molto alti: lo è il 38,1 per cento di coloro che entrano in carcere, mentre al 31 dicembre 2023 erano presenti nelle carceri italiane 17.405 detenuti tossicodipendenti, che rappresentano il 28,9 per cento del totale, una presenza record in termini assoluti (dal 2006 a oggi), alimentata dal continuo ingresso in carcere di persone «tossicodipendenti» che, superati i due anni di pandemia, ha ripreso ad aumentare (+18,4 per cento rispetto al 2021);

    8) le segnalazioni ai prefetti per detenzione di sostanze per uso personale continuano a crescere implacabilmente, producendo più di tredicimila sanzioni l'anno, che per il 76 per cento si riferiscono a consumatori di cannabis, seguono a distanza cocaina, al 16,7 per cento, ed eroina al 3,7 per cento, dal 1990 oltre un milione di persone sono state segnalate per possesso di derivati della cannabis per quanto riguarda le segnalazioni e le sanzioni amministrative per il consumo di droghe illegali dal 2020 in poi, il numero di persone segnalate si aggira intorno alle 40.000;

    9) il 38 per cento delle segnalazioni finisce con una sanzione amministrativa, in genere la sospensione della patente (o il divieto di conseguirla) o del passaporto;

    10) è da segnalare, in particolare, come la repressione continui ad abbattersi sui minori, in aumento rispetto al 2022 (anche se non sono a disposizione dati consolidati), i minori, in tale contesto, entrano in un percorso sanzionatorio stigmatizzante e, come afferma il Libro bianco, desacralizzante e controproducente: significativo il fatto che il 97,3 per cento dei minori sia segnalato per cannabis;

    11) al 2022 le persone coinvolte in procedimenti penali pendenti per violazione dell'articolo 73 e 74 sono rispettivamente 180.621 e 46.003;

    12) appare irrilevante la vocazione «terapeutica» della segnalazione al prefetto: solo 327 persone sono state sollecitate a presentare un programma di trattamento sociosanitario, mentre nel 2007 erano 3.008: tali numeri confermano la preponderanza della questione sociale legata al consumo e al piccolo spaccio di droghe;

    13) si riscontrano, quindi, continui e perduranti effetti insalubri e criminogeni della legislazione italiana sugli stupefacenti, che richiedono una completa inversione di impostazione, che porti all'esclusione della detenzione carceraria in relazione alla cannabis;

    14) ciò, a maggior ragione, dopo che il 15 settembre 2024 è stato emanato il decreto-legge cosiddetto «Caivano», poi convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 («misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile»);

    15) con tale provvedimento, il Governo ha aggravato la pena detentiva prevista per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, la cosiddetta «lieve entità», ora punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni e non più da sei mesi a quattro anni, a questa disposizione si aggiunge quella in itinere in Parlamento, che vede nell'ambito del disegno di legge «sicurezza» equiparare la cannabis light a quella con capacità drogante;

    16) al 31 dicembre 2023, nei tribunali erano 81.904 i procedimenti penali pendenti per violazioni dell'articolo 73, per un totale di 170.292 persone coinvolte, di cui il 4,7 per cento di queste minorenni;

    17) 4620 erano invece i procedimenti penali pendenti ex articolo 74, a carico di 45.285 persone, dati che rappresentano un insostenibile carico per le aule di giustizia italiane, che potrebbero ulteriormente aggravarsi nel 2024, a causa dei probabili effetti della citata legge n. 159 del 2023;

    18) appare netta e consolidata la sproporzione tra persone con procedimenti pendenti ex articolo 73 (il 79 per cento) ed ex articolo 74 (il 21 per cento), e rappresenta il segnale che il contrasto alle droghe si concentra sui cosiddetti «pesci piccoli», tanto che gli imputati e condannati ex articolo 74 sono spesso ben lontani dal rappresentare il vertice della piramide criminale che gestisce il traffico nazionale e internazionale di stupefacenti;

    19) l'International independent expert mechanism to advance racial justice and equality in the context of law enforcement promosso dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel suo rapporto sull'Italia, a seguito della visita del maggio 2024, ha sottolineato come l'approccio punitivo dell'Italia all'applicazione della legge sulla droga sollevi notevoli preoccupazioni in materia di diritti umani e colpisca in modo sproporzionato gli africani e le persone di origine africana. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno rimarcato inoltre, come evidenziato da diversi casi individuali, che il profiling etnico è utilizzato nell'applicazione della legge sulle droghe e come le leggi restrittive sull'immigrazione abbiano aumentato la vulnerabilità dei migranti alle politiche di contrasto alla droga, costringendoli spesso alla clandestinità e a rivolgersi ai mercati illegali per sopravvivere, compreso il traffico di droga;

    20) il Comitato per i diritti economici e sociali delle Nazioni Unite, nella sua revisione sull'Italia del 2022, aveva già espresso «preoccupazione per l'approccio punitivo al consumo di droghe e per l'insufficiente disponibilità di programmi di riduzione e del danno» e raccomandato «che lo Stato riveda le politiche e le leggi sulle droghe per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani e alle migliori pratiche, e che migliori la disponibilità, l'accessibilità e la qualità degli interventi di riduzione del danno»;

    21) l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohcr), nel suo rapporto sulle implicazioni delle politiche sulle droghe globali sui diritti umani, ha chiesto agli Stati membri di «adottare alternative alla criminalizzazione, alla “tolleranza zero” e all'eliminazione delle droghe, prendendo in considerazione la depenalizzazione dell'uso; assumere il controllo dei mercati illegali delle droghe attraverso una regolamentazione responsabile, per eliminare i profitti del traffico illegale, della criminalità e della violenza»;

    22) la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 afferma che alla cannabis è riconducibile il 40 per cento degli oltre 16 miliardi di euro del valore di mercato delle droghe illecite, pari a circa 6,5 miliardi di euro;

    23) a livello internazionale, numerosi Stati hanno intrapreso la strada della legalizzazione della cannabis, negli Usa, 25 Stati federati hanno legalizzato la cannabis per tutti gli usi, oggi metà della popolazione statunitense vive in un regime legale per quanto riguarda la cannabis, un'industria che produce ricchezza e lavoro per quasi 450.000 lavoratori a tempo pieno, quanto paventato dal fronte proibizionista, dall'aumento del consumo giovanile a quello degli incidenti stradali, è smentito dai dati e dalle rilevazioni sui consumi, mentre nessuno Stato ha mai preso in considerazione di tornare indietro dalla legalizzazione della cannabis;

    24) in Canada la legalizzazione è avvenuta con il Canada cannabis survey del 2023 e i dati confermano il buon andamento del processo di sostituzione del mercato illegale, il 73 per cento dei consumatori acquista usualmente la cannabis nel mercato legale, il 69 per cento esclusivamente dal mercato legale, a cui vanno aggiunti coloro che la coltivano in autonomia, il 6 per cento, il 15 per cento che la ottiene dal mercato sociale, da amici, parenti e conoscenti, e il 2 per cento da altre fonti non meglio precisate: solo un 3 per cento oggi in Canada si rivolge abitualmente al mercato illegale per le proprie necessità d'uso;

    25) in Sud Africa, il Presidente Cyril Ramaphosa ha firmato a fine maggio il Cannabis for private purposes bill, che depenalizza il possesso, la coltivazione e l'uso personale di cannabis, a seguito di questo provvedimento, la fedina penale di chiunque sia stato condannato per possesso o uso di cannabis, in violazione di una legge che criminalizza l'uso e il possesso di cannabis, dovrà essere cancellata automaticamente dal Criminal record centre del South African police service. La citata legge ha seguito una sentenza dell'Alta Corte sudafricana, che nel 2018 aveva stabilito che l'uso privato di cannabis da parte di adulti è un comportamento costituzionalmente protetto. Circa il 13 per cento degli arresti in Sud Africa era correlato a reati inerenti alla cannabis;

    26) anche in Europa si assiste a primi passi positivi in materia di depenalizzazione delle droghe, Malta e Lussemburgo hanno regolamentato per primi la coltivazione e l'uso personale di cannabis e Malta ha previsto anche la coltivazione associata nei Cannabis social club;

    27) dal 1° aprile 2024 in Germania è in vigore il primo pilastro di un progetto di riforma complessiva del regime legale della cannabis: in questa prima fase è depenalizzato il possesso di un massimo di 25 grammi di cannabis, 50 grammi a casa, è consentita la coltivazione privata di un massimo di tre piante di cannabis per uso personale e stabilito un quadro di riferimento per i Cannabis Social Club, essi potranno avere al massimo 500 membri ai quali potranno cedere 30 grammi al giorno e massimo 50 al mese (30 grammi al mese, con Thc massimo al 10 per cento, per i più giovani), inquadrati come enti non profit, i club saranno l'unico canale legale di distribuzione della cannabis, inoltre è prevista la cancellazione dei precedenti penali legati alle condotte ora legali;

    28) si assiste, quindi, a un processo generale e ineludibile di riforma delle politiche sulle droghe a livello globale e la strada antiproibizionista della depenalizzazione dell'uso delle droghe nasce proprio dal fallimento della repressione;

    29) da non trascurare il fatto che ai costi umani e sociali derivanti dal proibizionismo si aggiunge anche un costo economico, diversi studi di economisti sostengono la superiorità degli strumenti fiscali per contenere il consumo di droghe rispetto all'applicazione di una normativa proibizionista;

    30) in Italia il consumo di tabacchi e di alcolici è, infatti, contenuto e scoraggiato attraverso un'elevata tassazione e stringenti norme sulla loro distribuzione e uso, oltre che da campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica che ne rafforzano il controllo sociale;

    31) uno studio condotto dal Professor Marco Rossi dell'Università La Sapienza di Roma ha stimato che le imposte che si potrebbero ricavare dalla vendita della cannabis, in modo legale e pubblico, qualora il mercato delle droghe fosse regolato come quello dei tabacchi, potrebbero essere di 5,5 miliardi di euro l'anno;

    32) per quanto riguarda le capacità terapeutiche della cannabis, l'uso va sostenuto e promosso garantendo una produzione che soddisfi le necessità dei pazienti, prevedendo la possibilità di produrre un quantitativo adeguato di cannabis a fini terapeutici, applicando anche le norme che prevedono l'apertura di bandi per la produzione da parte di soggetti privati;

    33) in definitiva, percorrere una politica antiproibizionista rappresenta una proposta concreta e praticabile con effetti positivi sul piano sociale, sanitario, di alleggerimento del carico di lavoro sui tribunali e riduzione del sovraffollamento delle carceri, nonché una dimostrabile efficienza sul piano fiscale e nel contrasto alle organizzazioni criminali,

impegna il Governo:

1) ad adottare apposite iniziative normative volte alla depenalizzazione e decriminalizzazione dei derivati dalla cannabis per uso personale e terapeutico;

2) a consentire, con apposite iniziative di carattere normativo, la regolamentazione legale della coltivazione della cannabis, definendo il numero di piante e di grammi del prodotto la cui detenzione per uso personale sia consentita, escludendo una ricaduta penale e l'eventualità di una sanzione amministrativa;

3) a promuovere un'iniziativa in sede di Unione europea al fine di rimuovere dalla decisione quadro 2004/757/GAI la cannabis dalle disposizioni riguardanti la criminalizzazione delle droghe, consentendo la regolamentazione legale della produzione, della distribuzione e del consumo di cannabis, superando gli ostacoli alla piena legalizzazione;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a favorire l'accesso alla cannabis terapeutica al fine di consentire ai pazienti che necessitano di trattamenti a base di tale sostanza di ottenere facilmente i prodotti prescritti, garantendo in tutte le regioni la copertura delle prescrizioni da parte del Sistema sanitario nazionale, come previsto dalle norme nazionali.
(1-00373) «Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti».

(5 dicembre 2024)

   La Camera,

   premesso che:

    1) la coltivazione, la vendita e il consumo di cannabis è un tema di rilevanza sociale che attraversa la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la ricerca scientifica, le libertà individuali e, soprattutto, la lotta alle mafie e al terrorismo;

    2) ogni politica pubblica di regolamentazione della cannabis, sia essa utilizzata per attività terapeutica, industriale o ludica, deve essere orientata a tutela della salute della persona;

    3) sono decine di migliaia i pazienti che necessitano e utilizzano cannabis terapeutica in Italia, spesso lasciati soli dallo Stato e nell'impossibilità di ricevere la terapia, nonostante la regolare prescrizione;

    4) sono 6 milioni i consumatori di cannabis in Italia e quasi 23 milioni nell'Unione europea;

    5) seppure nel Paese il tema della regolamentazione dei derivati della cannabis abbia acquisito consensi sempre più vasti, fino ad oggi la possibilità di un confronto pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana dall'ostruzionismo manifestato dalle posizioni più faziose;

    6) la questione se il regime di proibizione per la cannabis sia il più adatto a difendere la salute pubblica è stata affrontata a più riprese fin dal secolo scorso da commissioni di studio e comitati insediati dai Governi e dai Parlamenti in diverse parti del mondo;

    7) nonostante i rapporti di organismi istituzionali e le più importanti revisioni della letteratura scientifica siano convergenti nell'indicare il superamento o l'alleggerimento della proibizione in virtù delle particolari caratteristiche farmacologiche della sostanza e dell'uso moderato, la regolamentazione della cannabis ha, per lo più, incontrato ostacoli ideologici a livello politico internazionale e nei singoli Stati;

    8) tuttavia, negli ultimi anni si sono manifestati un'inversione di rotta e un cambiamento radicale di prospettiva. Sono molte le voci autorevoli che ormai certificano il fallimento della war on drugs, come testimonia il documento della «Commissione latino-americana su droghe e democrazia», un organismo di esperti promosso dagli ex Presidenti Cardoso del Brasile, Gaviria della Colombia e Zedillo del Messico, che chiedono un cambio di paradigma nella politica delle droghe; un altro organismo di indubbio prestigio è rappresentato dalla Global Commission on drug policy presieduta dall'ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, che chiede un cambio di passo nelle politiche internazionali e una scelta a favore della regolamentazione della cannabis;

    9) l'Alto commissariato per i diritti umani nel settembre 2023 ha rilasciato un rapporto nel quale chiede agli Stati di «adottare alternative alla criminalizzazione, alla “tolleranza zero” e all'eliminazione delle droghe, prendendo in considerazione la depenalizzazione dell'uso; assumere il controllo dei mercati illegali delle droghe attraverso una regolamentazione responsabile, per eliminare i profitti del traffico illegale, della criminalità e della violenza». L'Alto commissario, nelle scorse settimane, ha ribadito che «la guerra alla droga è fallita completamente e inesorabilmente», non avendo ridotto né l'uso di droghe né il crimine correlato, aggravando la situazione per le comunità più vulnerabili;

    10) si è davanti a un quadro internazionale molto diverso dal recente passato. Nel 2013 l'Uruguay ha legalizzato la produzione, la circolazione e il consumo dei derivati della cannabis. Il Canada ha regolamentato l'uso ricreativo nel corso del 2018. Negli Stati Uniti d'America – dove ben 24 Stati hanno, sino ad oggi, regolamentato la produzione e la vendita per qualsiasi tipo di consumo per gli adulti – la Camera dei rappresentanti ha votato per ben due volte (2020 e 2022) il More Act, una legge che toglie la cannabis dalla tabella nazionale delle droghe pericolose, cancellando le sanzioni federali e consentendone vendita e tassazione. Inoltre, il Presidente Biden ha avviato a fine 2023 il percorso di declassificazione della cannabis dalla tabella I alla III. Il processo terminerà a inizio 2025 ed è stato sostenuto anche dal Presidente eletto Trump;

    11) a dicembre 2020, con una decisione storica, la Commissione droghe delle Nazioni Unite ha votato per cancellare definitivamente la cannabis dalla tabella IV delle sostanze sotto controllo internazionale più pericolose e senza utilità medica, riconoscendone il potere terapeutico. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Commissione europea ha chiarito che i prodotti contenenti cannabidiolo (frutto di gambi, foglie e fiori della pianta) possono essere inseriti nella lista dei novel food (nuovi alimenti) dell'Unione europea, dando il via libera per il loro finanziamento con i fondi della politica agricola comune;

    12) altre riforme strutturali sulla cannabis avanzano in Australia, Israele, Georgia, Macedonia, Messico e Sudafrica, mentre nell'Africa subsahariana e in America latina molti Governi hanno adottato leggi per consentirne la produzione per fini terapeutici;

    13) per quanto riguarda i Paesi europei, in seguito alla recente svolta storica della Germania, che ha regolamentato la coltivazione – anche in forma associata – e il consumo della cannabis, il processo di legalizzazione nel vecchio continente non sembra arrestarsi;

    14) in particolare, Malta e Lussemburgo hanno legalizzato la cannabis anche a scopo ricreativo nel 2023; in Germania, da aprile 2024, è consentito coltivare fino a tre piante di cannabis per uso personale. Nei Paesi Bassi sono in corso sperimentazioni per regolarizzare la filiera che rifornisce i coffee-shop, con l'obiettivo di legalizzare la coltivazione, garantire un prodotto sicuro e recidere definitivamente il legame con il mercato nero; la Spagna ha un approccio unico alla cannabis rispetto all'Europa, in quanto, dal punto di vista legale, non vi è alcuna differenza tra uso ricreativo e terapeutico. In Portogallo, dal 2001, il consumo personale di cannabis è stato depenalizzato, con certe limitazioni circa la quantità, l'acquisto e la vendita (che rimangono illegali); in Francia, nel 2013, è stata legalizzata la cannabis per uso medicinale con prescrizione medica. Dal 2024 si è assistito a una legalizzazione anche del cannabidiolo;

    15) in Italia, nel 2021 fu promosso da varie associazioni, partiti e realtà del Paese – Associazione Luca Coscioni, Forum droghe, Società della ragione, Antigone, Arci, Meglio legale e altri – un referendum, che raccolse oltre 630 mila firme, con il quale si chiedeva di depenalizzare la cannabis per uso personale;

    16) il quesito referendario mirava a eliminare il reato di coltivazione, rimuovere la pena detentiva per qualsiasi condotta legata alla cannabis, con eccezione dell'associazione finalizzata al traffico illecito, e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida;

    17) nel febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il requisito referendario perché, per come era stato formulato – nella sua interpretazione – avrebbe violato gli obblighi internazionali, perdendo così un'occasione per cambiare una normativa che a livello politico è divisiva e conduce ad un confronto che il più delle volte è soffocato da pregiudizi antiscientifici;

    18) è ormai arrivato il tempo di predisporre un sistema di regolamentazione legale e sociale del fenomeno connesso all'uso della cannabis al fine di tutelare la salute dei consumatori, fino ad ora esposta ai rischi di un mercato libero e senza controlli, qual è quello illegale;

    19) il 25 giugno 2024 è stata pubblicata la nuova relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, ridotta rispetto al passato, con assenza o incompletezza di dati e informazioni e con incongruenza nelle statistiche illustrate;

    20) sul totale delle operazioni di polizia svolte nel 2023, il 47 per cento ha riguardato la cannabis, con quasi 10 mila sequestri per circa 67 tonnellate requisite, cui si aggiungono 156 mila piante;

    21) sebbene la relazione non fornisca statistiche specifiche sui consumi presso la popolazione adulta, prendendo in considerazione esclusivamente la popolazione studentesca il 22 per cento (550 mila persone) riferisce di aver consumato cannabis nell'ultimo anno, con quasi 70 mila studenti che ne hanno fatto consumo frequente (20 o più volte nel mese);

    22) si tratta della sola sostanza per la quale si è osservato un calo percentuale di utilizzo presso la fascia d'età più giovane, nonostante, prendendo in considerazione le segnalazioni riferite ai minori, la cannabis ricorra nel 97 per cento dei casi;

    23) la cannabis conferma la sua netta predominanza in merito alle sanzioni amministrative ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, testo unico stupefacenti. Circa le denunce per articoli 73 e 74, invece, la cannabis influisce per il 37 per cento;

    24) per quanto riguarda la presa in carico degli utilizzi problematici, la cannabis risulta la minor causa di trattamenti sanitari, con il 12 per cento di utenza nei SerD, il 6 per cento dell'utenza presso strutture private. Infine, il 6 per cento dei ricoveri ospedalieri per droghe è correlato alla cannabis, ovvero 393 casi su 6 milioni di consumatori;

    25) infine, rispetto alle stime economiche, la relazione informa che alla cannabis è riconducibile il 40 per cento degli oltre 16 miliardi di euro di valore del mercato delle droghe illecite, pari a circa 6,5 miliardi di euro, e resta la sostanza più sequestrata, con un dato costantemente superiore al 70 per cento;

    26) il narcotraffico è una delle attività più redditizie della criminalità organizzata e la stessa relazione della Direzione centrale antidroga nel 2021 affermava che il narcotraffico è «il principale motore di tutte le attività illecite svolte dai grandi sodalizi criminali»;

    27) deve chiarirsi, prima di tutto, che un'azione di contrasto efficace non è quella che tende al mero contenimento del fenomeno, bensì quella – ovviamente compatibile con le risorse del Paese – in grado di invertire il trend di continua crescita del narcotraffico, che, nel corso degli ultimi 40 anni, ha aumentato a dismisura il potere criminale e finanziario e che attualmente costituisce una preziosa risorsa anche per i terroristi;

    28) è stato già in passato evidenziato come il crimine organizzato si sia rafforzato negli anni, sia nel nostro Paese che nel mondo intero, grazie proprio al controllo di un mercato che vale, annualmente, circa 560 miliardi di euro a livello globale: ricchezza illecita inevitabilmente destinata a refluire in gran parte sul mercato finanziario ed economico legale, alterandone le regole essenziali e, fra queste, la più importante che è quella che, in un sistema liberal-democratico, assicura giustizia, equità e progresso sociale, ossia la parità di partenza fra i diversi operatori economici;

    29) sul punto, Unodoc (agenzia internazionale che si occupa di crimine organizzato) faceva proprio l'esempio della situazione italiana in cui le grandi organizzazioni mafiose mantengono intatte la loro capacità di condizionamento delle istituzioni pubbliche, proprio in quanto dispongono di risorse rilevanti provenienti dal traffico di stupefacenti;

    30) le politiche repressive in materia di consumo di cannabis per uso ludico si sono dimostrate nel corso dei decenni del tutto inefficaci rispetto agli obiettivi che intendevano perseguire. Il proibizionismo ha generato costi pubblici ingenti, ma non ha minimamente ostacolato oltre 6 milioni di consumatori che si approvvigionano nel mercato nero;

    31) si è infatti constatato che, sia in Italia che in Europa, le attività repressive sul traffico, sullo spaccio e sulla detenzione di cannabis hanno impegnano, come si evince anche dalla relazione presentata, sull'intero territorio nazionale (e non solo), un numero di appartenenti alle forze di polizia giudiziaria e di magistrati che è un multiplo di quello impegnato nelle azioni di contrasto all'eroina ovvero alla cocaina e alle droghe sintetiche, ben più pericolose;

    32) i sequestri di quantitativi di cannabis sono, a seconda degli anni, 100 o 150 volte di più di quelli di eroina e cocaina e 8.000 volte maggiori dei sequestri delle droghe sintetiche. In pratica è sequestrata in misura infinitamente più ampia la sostanza meno dannosa rispetto a quelle ben più nocive, che possono essere in alcuni casi letali;

    33) si impegna, sul fronte repressivo per il fenomeno cannabis, circa la metà delle forze che a disposizione sul campo per contrastare complessivamente il narcotraffico e il conseguente gravissimo fenomeno del riciclaggio;

    34) non solo, quindi, non sarebbe pensabile impiegare più uomini e mezzi nella repressione del fenomeno, perché ciò sottrarrebbe le residue risorse all'azione di contrasto contro fenomeni che lo stesso legislatore ritiene più gravi (traffico di droghe pesanti, riciclaggio, corruzione, contrasto alle mafie e al terrorismo ed altri), ma sarebbe necessario dirottare risorse ed energie dalla repressione di fenomeni meno gravi (fra cui quello della cannabis) verso quelli ben più gravi che sono stati indicati;

    35) la legislazione in Italia sulla cannabis è complessa e in continuo cambiamento e, nel nostro Paese, spesso non è possibile portare il discorso sulle sostanze illegali a un livello di dialogo razionale, che parli anche del coinvolgimento delle mafie nel traffico e nello spaccio;

    36) in Italia sono vietati la produzione, la lavorazione, il traffico e l'impiego di foglie, infiorescenze, olio e resina di cannabis e delle preparazioni che li contengono, in forza del testo unico sugli stupefacenti del 1990. Eccezioni a questo divieto riguardano la cannabis per uso terapeutico e la cosiddetta cannabis light (anche se qui la normativa è attualmente oggetto di revisione da parte del Governo);

    37) l'uso personale della cannabis rimane illegale in Italia. Il possesso di piccole quantità per uso personale è depenalizzato, il che significa che non comporta sanzioni penali, ma può comunque portare a sanzioni amministrative. Queste possono includere la sospensione della patente di guida, del passaporto o del permesso di soggiorno e la segnalazione alle autorità competenti;

    38) basta il possesso per definire il reato («o comunque illecitamente detiene» articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) e la distinzione fra possesso per uso personale e per spaccio è molto labile ed incerta. Essa dipende nella pratica dei tribunali da fattori sociali ed economici che fanno sì che soggetti, con minori risorse sociali, culturali ed economiche, siano più facilmente accusati di spaccio con quantitativi anche di molto inferiori rispetto ad altre persone maggiormente inserite nella società o che possano provare di avere le risorse per permettersi il consumo;

    39) nel suo rapporto sull'Italia l'International independent expert mechanism to advance racial justice and equality in the context of law enforcement promosso dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, tale organismo ha rilevato che l'approccio punitivo dell'Italia all'applicazione della legge sulla droga solleva notevoli preoccupazioni in materia di diritti umani;

    40) anche il Comitato per i diritti economici e sociali dell'Onu nella sua revisione sull'Italia del 2023 ha espresso «preoccupazione per l'approccio punitivo al consumo di droghe e per l'insufficiente disponibilità di programmi di riduzione e del danno», raccomandando «che lo Stato riveda le politiche e le leggi sulle droghe, per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani e alle migliori pratiche, e che migliori la disponibilità, l'accessibilità e la qualità degli interventi di riduzione del danno»;

    41) la coltivazione di piante di cannabis per uso personale è dunque anch'essa illegale e può comportare sanzioni penali, inclusa la reclusione. Tuttavia, ci sono stati recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno creato una certa ambiguità. Alcune sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito che la coltivazione di poche piante per uso strettamente personale potrebbe non costituire un reato penale, purché non vi sia alcun intento di spaccio;

    42) secondo la Corte di cassazione non integra il reato di coltivazione di stupefacenti una condotta di coltivazione svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto, se non ci sono significativi indici di un inserimento nel mercato illegale (Corte di cassazione, n. 12348 del 2020);

    43) in realtà, la materia è ancora nebulosa e non esiste, infatti, un numero preciso di piante che è possibile tenere in casa, anche se la sentenza della Corte di cassazione ha dettato dei parametri ai quali far riferimento;

    44) la Corte di cassazione ha infatti ritenuto che «integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali consentono l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale» (Corte di cassazione, n. 6599 del 2021);

    45) si tratta, però, di una singola pronuncia che non fa altro che alimentare il dibattito pubblico e legale sulla necessità di una riforma della normativa vigente;

    46) la cannabis light è invece definita dalla legge n. 242 del 2016, che consente la coltivazione e la lavorazione della cannabis sativa per produrre alimenti, cosmetici, materie prime per l'industria, per svolgere attività didattiche o di ricerca e come pianta ornamentale, a condizione che il contenuto di Thc e dei suoi derivati commercializzati sia non superiore allo 0,2 per cento, con un margine di tolleranza nelle coltivazioni in campo sino allo 0,6 per cento;

    47) in particolare, la legge n. 242 del 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», ha consentito in Italia la coltivazione della canapa (denominata scientificamente cannabis sativa L.) esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi dall'uso farmaceutico, con sementi certificate, in applicazione della normativa di settore, secondo le indicazioni dell'allora Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali. Le varietà di canapa che la legge consente di coltivare sono quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE. Tali piante non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope sopra richiamato, poiché hanno un tenore di Thc inferiore o uguale allo 0,2 per cento. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 242 del 2016, la coltivazione di tali varietà è consentita senza necessità di autorizzazione. I possibili usi del prodotto derivante dalla coltivazione senza la necessità di autorizzazione sono i seguenti: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, olio carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. Lo stesso articolo statuisce che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

    48) su tutto questo settore attualmente pende la scure della politica dell'attuale Governo, che prosegue la linea già tracciata dal decreto del Ministero della salute che aveva inserito le «composizioni per uso orale di cannabidiolo» tra le sostanze stupefacenti, decreto arrivato a inizio luglio 2024 dopo la sospensiva del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 ottobre 2023;

    49) la nuova normativa vuole proibire il commercio, la lavorazione e l'esportazione di foglie, infiorescenze, resine e di tutti i prodotti contenenti sostanze derivate dalla pianta di canapa, colpendo così diversi ambiti, dalla cosmesi all'erboristeria, dagli integratori alimentari al florovivaismo;

    50) con tale politica, di fatto, si vuole vietare tutto il settore della cannabis light, mettendo così in difficoltà anche le altre filiere produttive della canapa: alimentare, tessile, bioedilizia, energetica;

    51) anche il Forum droghe, l'associazione per la riforma delle politiche sulle droghe, ha pubblicato sul proprio sito un appello di 27 esperti di politiche sulle droghe, attivisti e organizzazioni non governative internazionali che chiedono all'Italia di fermare il provvedimento che vuole vietare la cannabis light;

    52) l'appello sottolinea come la nuova normativa «produrrebbe il paradossale effetto giuridico di punire con le sanzioni penali e amministrative previste per le sostanze psicotrope anche chi produce o utilizza infiorescenze prive di effetti psicoattivi», una palese violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e offensività del diritto penale ed un «insulto al buon senso e alla scienza»;

    53) le stesse associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, Coldiretti, Cia-Agricoltori italiani, Copagri, ma anche le associazioni di settore, tra le quali Assocanapa, Così, Federcanapa, Imprenditori canapa Italia, hanno espresso profonda preoccupazione per la nuova politica riguardante la cannabis light che renderebbe illegali le infiorescenze di canapa industriale e i suoi derivati con il rischio di colpire duramente non solo il settore alimentare (semi e proteine), ma anche quelli tessile ed edile, strettamente legati alla coltivazione della cannabis sativa industriale. L'effetto del divieto risulterebbe devastante, con la scomparsa nel nostro Paese di una filiera produttiva di eccellenza che impegna 3 mila aziende ed oltre 10 mila operatori, per un volume d'affari di 500 milioni di euro all'anno, con la particolarità che il settore si caratterizza per l'elevato impiego giovanile, anche imprenditoriale, e per la capacità di rivitalizzare aree rurali svantaggiate. Sarebbe, altresì, assurdo che l'eventuale coltivazione della canapa industriale fosse riservata solo al mercato estero, per poi vedere tornare nel nostro Paese la canapa trasformata, a costi decisamente maggiori, con qualità discutibili e con un mercato non certo a favore dei produttori e dei consumatori italiani;

    54) anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che la cannabis light, contenente principalmente cannabidiolo e con livelli di Thc inferiori allo 0,2 per cento, non ha effetti stupefacenti e non dovrebbe essere classificata come droga;

    55) al momento, quindi, le prospettive per il settore della canapa in Italia appaiono incerte e preoccupanti;

    56) per scopi medici, in Italia, l'uso della cannabis è legale dal 2007. Il decreto ministeriale n. 98 del 2007 riconosce le proprietà terapeutiche del Thc (Delta-9-tetraidrocannabinolo), il principale principio attivo della cannabis, e di altri due farmaci di origine sintetica (Dronabinol e Nabilone);

    57) tali sostanze sono elencate alla tabella II sezione B (articolo 2), che raccoglie le sostanze utilizzabili in terapia e prescrivibili ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del testo unico n. 309 del 1990 («È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto»);

    58) in Italia dal 2006 è consentito ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti sostanze vegetali a base di cannabis per uso medico, da prepararsi in strutture preposte, mentre dal 2023 è anche prescrivibile dai neurologi un prodotto registrato come medicinale a base di estratti di cannabis per ridurre gli spasmi dolorosi della sclerosi multipla;

    59) il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015 afferma che l'impiego per uso medico della cannabis è considerato «un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi psicologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali»;

    60) la legge consente, quindi, l'uso di cannabis terapeutica per alleviare i sintomi di varie condizioni mediche, come il dolore cronico, la sclerosi multipla, l'epilessia resistente ai trattamenti tradizionali e gli effetti collaterali della chemioterapia, e il decreto-legge n. 148 del 2017 dispone che le preparazioni magistrali a base di cannabis, prescritte dal medico per la terapia del dolore, nonché per gli altri impieghi previsti, siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

    61) nonostante questo, sono ancora poche le regioni che assicurano che la cannabis prescritta per le patologie previste sia rimborsabile dal rispettivo servizio sanitario regionale e, anche in quelle dove c'è una legge, spesso essa non copre tutte le patologie indicate dalla normativa nazionale;

    62) se da una parte della comunità scientifica – in particolare da chi si occupa di terapia del dolore – arriva la richiesta di estendere la possibilità di prescrivere i prodotti terapeutici a base di cannabis a tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, dall'altra non si può ignorare la necessità di una maggiore informazione che eviti speranze illusorie nei pazienti, riconduca su basi scientifiche l'impiego della cannabis, non ne sottostimi l'interferenza con altre terapie e supporti i medici in un percorso formativo ad hoc;

    63) è necessario, infatti, prevedere a livello nazionale una adeguata rete di formazione del personale medico e sanitario, sia dipendente che convenzionato, del sistema sanitario sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche;

    64) sempre il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015, con riferimento anche alla Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, individua lo Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze (Scfm) quale luogo di coltivazione e produzione della «sostanza attiva» che deve essere effettuata in conformità all'Active substance master file (Asmf) depositato presso l'Agenzia italiana del farmaco, con l'obiettivo di garantire unitarietà e sicurezza nella produzione e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali;

    65) secondo il decreto del Ministro della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2023, lo stabilimento di Firenze è autorizzato a produrre 400 chilogrammi di cannabis, pari a quella stabilita per il 2022 e il 2023, e in diminuzione rispetto a quanto stabilito nel 2021, anno in cui la produzione fu mantenuta a 500 chilogrammi. Lo Stabilimento non ha però mai centrato i suddetti obiettivi produttivi;

    66) gli accordi per l'importazione dall'estero della cannabis permettono di garantire una risposta rapida e concreta alle richieste dei pazienti; tuttavia, al fine di assicurare la continuità terapeutica, nonché un facile reperimento dei medicinali, risulta particolarmente opportuno adottare misure finalizzate ad incrementare la produzione nazionale di cannabis;

    67) nonostante la disciplina presente nell'ordinamento italiano, ancora oggi la possibilità di accedere alla cannabis terapeutica è, di fatto, pregiudicata da vincoli amministrativo-burocratici, per superare i quali è necessario un intervento legislativo di semplificazione delle procedure, sia per l'approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i pazienti, superando la disomogeneità del panorama legislativo regionale;

    68) insufficiente disponibilità (tra importazione e produzione) di cannabis medica, problemi di produzione o di consegna, code di attesa, ridotto numero di farmacie che fanno preparazioni galeniche, inaccuratezza delle quote annuali di cannabis stimate dalle regioni rappresentano ostacoli quotidiani che impediscono a migliaia di pazienti di ottenere la terapia o di ottenere una continuità terapeutica;

    69) di qui la conseguenza più naturale che è quella di spingere i pazienti a rivolgersi al mercato nero pur di alleviare le proprie sofferenze e trovare un po' di sollievo oppure, nel migliore dei casi, all'autoproduzione che lascia privi di tutela giuridica chi ne fa uso;

    70) è pertanto, necessario, regolamentare in maniera omogenea sul territorio nazionale il regime di produzione, prescrizione e dispensazione di farmaci a base di cannabis, facilitando l'accesso alle cure;

    71) è necessario partire dalla premessa che lo strumento sanzionatorio, penalistico e amministrativo è insufficiente da solo per disciplinare il fenomeno, in quanto agisce nella sua fase finale e non fornisce risposte significative alle diverse esigenze che sono alla base del fenomeno stesso;

    72) è necessario incidere in funzione preventiva, favorendo la promozione di meccanismi di riduzione dei rischi e di autoregolazione nel consumo di cannabis e la predisposizione di un sistema di regole cautelari che tutelino i beni giuridici fondamentali nella produzione e nel commercio;

    73) in definitiva, il dibattito sulla regolamentazione della cannabis in Italia è attivo e in continua evoluzione e, tra le argomentazioni a favore della legalizzazione, si possono annoverare i potenziali benefici economici, la riduzione del mercato nero e la promozione della sicurezza dei consumatori;

    74) tuttavia, la legalizzazione, per essere davvero funzionale, deve mantenersi in binari chiari e pragmatici e rifuggire da ipocrisie, ideologismi, prese di posizione, che sarebbero più dannosi che utili,

impegna il Governo:

1) ad avviare campagne di prevenzione e informazione per rendere consapevoli sugli effetti del consumo ludico-ricreativo, in particolare tra i giovani e gli adolescenti;

2) ad adottare iniziative volte a collaborare con le associazioni di categoria, le organizzazioni scientifiche e le comunità locali, sulla base delle evidenze scientifiche e degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità per diffondere una corretta informazione e promuovere una cultura del consumo responsabile;

3) ad adottare tutte le opportune iniziative normative al fine di modificare la disciplina attualmente vigente sulla cannabis, prevedendone la regolamentazione legale per permetterne la coltivazione, produzione, distribuzione e l'uso ludico-ricreativo, stroncando così anche il mercato illegale gestito dalla criminalità organizzata;

4) ad adottare iniziative volte a definire una normativa che regolamenti la coltivazione domestica di un numero limitato di piante per uso personale, definendo chiaramente i limiti quantitativi e qualitativi consentiti;

5) ad adottare iniziative volte a definire una normativa che escluda l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per chi coltiva o detiene cannabis per uso personale, senza intento di spaccio;

6) a promuovere un dibattito con gli altri Paesi dell'Unione europea finalizzato all'adozione di una disciplina normativa che permetta ai singoli Stati di esercitare la propria sovranità, così come previsto dalle convenzioni Onu, regolamentando secondo le proprie necessità il settore della cannabis;

7) ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di provvedere alla riorganizzazione organica della materia relativa alla filiera agroindustriale della canapa per garantire a tutti gli operatori del settore una normativa certa cui attenersi;

8) ad adottare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo del mercato della canapa industriale, soprattutto per le sue applicazioni benefiche per l'ambiente, senza esclusione di alcune parti della pianta come le inflorescenze;

9) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, che non equiparino la cannabis light a quella tradizionale, riconoscendo che il fiore di canapa industriale è un prodotto agricolo non stupefacente;

10) ad adottare iniziative volte ad assicurare in maniera omogenea sul territorio nazionale il regime di produzione, prescrizione e dispensazione di farmaci a base di cannabis, facilitando l'accesso alle cure;

11) ad adottare iniziative volte ad aumentare la produzione interna di cannabis, anche attraverso l'individuazione di nuovi poli di produzione e l'apertura di bandi a produttori privati nazionali, coinvolgendo piccole aziende agricole biologiche certificate, così da soddisfare la domanda di cannabis terapeutica, evitando allo stesso tempo di importarla dall'estero;

12) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere misure a livello nazionale, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, volte ad assicurare un'adeguata formazione del personale medico e sanitario, sia dipendente che convenzionato, con il Servizio sanitario nazionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche;

13) a promuovere e aumentare la ricerca scientifica e l'informazione sulla cannabis medica;

14) ad adottare iniziative di competenza volte ad assicurare l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme riguardo alla copertura da parte del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di cannabis terapeutica almeno per tutte le patologie già individuate dalle normative nazionali;

15) ad adottare iniziative normative volte a declassificare la cannabis terapeutica dalla tabella A alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», semplificando così le procedure di prescrizione e accesso;

16) ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle forze dell'ordine nei controlli sulla strada;

17) ad adottare iniziative normative volte ad apportare le opportune modifiche alle norme sul codice della strada, al fine di garantire un'efficace sicurezza stradale, ripristinando il principio che per essere sanzionati si debba dimostrare che la persona alla guida sia in uno stato psicofisico alterato, evitando così che chiunque possa essere punito per un uso passato di cannabis che non ha alcun rapporto con le condizioni effettive di guida.
(1-00383) «Furfaro, Vaccari, Gianassi, Forattini, Scarpa, Ferrari, Ghio, Roggiani, Gribaudo, Malavasi, Girelli, Stumpo, Di Sanzo, Fossi, Bakkali, Marino, Simiani, Scotto».

(8 gennaio 2025)

   La Camera,

   premesso che:

    1) nel 2019 il tasso di sovraffollamento carcerario è arrivato al 119 per cento, un dato in crescita continua dal 2020, e nell'ultimo anno si sono registrati 90 suicidi nelle carceri italiane, pari a uno ogni quattro giorni;

    2) in totale, i detenuti nel 2024 erano pari a 62.500, di cui quasi 13.000 a causa della detenzione di sostanze psicotrope a fini di spaccio, 6.575 per lo stesso reato associato al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e ulteriori 1.000 esclusivamente per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per un totale di circa 20.500 detenuti per i due reati in questione;

    3) i cittadini con processi pendenti per i suddetti reati sono oltre 200.000;

    4) il 29 per cento dei detenuti sono definiti come «tossicodipendenti», con dati in continua crescita dal 2020 ad oggi;

    5) il cosiddetto disegno di legge «sicurezza», approvato in prima lettura alla Camera e ora all'esame del Senato, prevede all'articolo 18 il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati;

    6) la rimozione delle infiorescenze durante la coltivazione, come previsto dal disegno di legge, è tecnicamente impraticabile e comporterebbe un aumento dei costi operativi, rendendo la coltivazione della canapa industriale non sostenibile economicamente;

    7) il divieto previsto, contrariamente a quanto affermato dal Governo, non attiene solamente alla cosiddetta cannabis light, ma tocca tutto il settore della canapa industriale, un prodotto in espansione per le sue caratteristiche eccezionali per fini agricoli e con un forte impatto positivo sulle economie rurali, come evidenziato dalle osservazioni riportate da Filiera Italia;

    8) in questo settore operano attualmente circa 3.000 imprese che impiegano circa 10.000 addetti, numero che sale fino a 30.000 lavoratori nei periodi di picchi occupazionali stagionali, di cui la maggior parte sono under 35, a dimostrazione del grande interesse dei giovani verso questo mercato;

    9) questo settore rappresenta un'eccellenza italiana in tutto il mondo, con il 95 per cento della produzione destinata all'export;

    10) uno studio economico condotto dall'Associazione nazionale canapa sativa Italia stima che il mercato interno delle infiorescenze potrebbe raggiungere un valore di circa 990 milioni di euro e che l'adozione del divieto metterebbe a rischio la sostenibilità economica di numerose aziende agricole e industriali, con possibili perdite occupazionali e ripercussioni negative sull'economia rurale;

    11) ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la previsione di cui all'articolo 18 potrebbe essere, inoltre, in contrasto con gli articoli 34 e 36 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantiscono la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e consentono restrizioni solo per motivi di interesse generale, purché proporzionate e non discriminatorie;

    12) la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza «Kanavape» (C-663/18), ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (cbd, derivato della canapa) legalmente prodotto in un altro Stato membro se non sussistono evidenze scientifiche concrete di rischi per la salute pubblica;

    13) attualmente non esistono studi scientifici che dimostrino rischi concreti per la salute pubblica associati all'uso di infiorescenze di canapa industriale con contenuto di Thc entro i limiti di legge ed inoltre l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il cannabidiolo non presenta potenziale di abuso o dipendenza e possiede un profilo di sicurezza elevato: dunque, il divieto sulle infiorescenze di canapa industriale previsto dal decreto in discussione potrebbe configurarsi come una violazione del diritto comunitario;

    14) in Italia l'uso terapeutico della cannabis è disciplinato dal decreto ministeriale del 9 novembre 2015, che ne consente la prescrizione da parte di medici abilitati per trattare specifiche patologie, come dolore cronico, spasticità nella sclerosi multipla, nausea da chemioterapia e altre condizioni, quando i trattamenti convenzionali risultano inefficaci;

    15) la cannabis terapeutica è disponibile sotto forma di infiorescenze essiccate o oli, preparati da farmacie galeniche o prodotti dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con possibilità di importazione se necessario, mentre la prescrizione avviene con ricetta non ripetibile e la rimborsabilità varia a seconda della regione, creando disparità nell'accesso;

    16) ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la carenza di cannabis terapeutica in Italia rappresenta una significativa violazione del diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione: nonostante l'aumento della domanda, la produzione nazionale e le importazioni non sono sufficienti a soddisfare le esigenze dei pazienti;

    17) come denunciato anche dall'associazione «Meglio legale», nel 2023, per la prima volta dal 2014, si è registrato un calo nella distribuzione di cannabis a uso terapeutico, con una riduzione delle importazioni da parte delle aziende sanitarie locali da 327 chili a 178 chili e una diminuzione della distribuzione dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare da 235 chili a 162 chili: questa insufficienza costringe molti pazienti a rivolgersi al mercato nero o a coltivare autonomamente la cannabis, esponendosi a rischi legali e sanitari;

    18) il caso di Walter De Benedetto, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, evidenzia questa problematica: a causa dell'impossibilità di ottenere legalmente la quantità necessaria di cannabis per alleviare il suo dolore, ha coltivato piante per uso personale ed è stato sottoposto a procedimento giudiziario, ma il tribunale di Arezzo ha di fatto riconosciuto che la coltivazione a scopo terapeutico, in assenza di adeguato approvvigionamento da parte del sistema sanitario nazionale, non costituisce reato;

    19) secondo l'ultima relazione annuale del Governo al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, circa 900 mila ragazzi tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver provato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita: di questi 700 mila studenti affermano di aver provato come sostanza la cannabis, un numero pari a circa il 28 per cento della popolazione studentesca;

    20) per circa 70 mila studenti il consumo di cannabis avviene frequentemente (20 o più volte al mese);

    21) i giovani percepiscono la cannabis come poco rischiosa: mentre la quota di studenti che associa un rischio elevato al provare sostanze come cocaina/crack, oppiacei, stimolanti, Nps e allucinogeni è pari a circa il 59 per cento, gli studenti che associano un rischio elevato al consumo occasionale di cannabis sono solo il 28 per cento, meno della metà;

    22) la cannabis è, inoltre, facilmente reperibile dai giovani: oltre un terzo degli studenti (35 per cento) afferma di potersela procurare facilmente, un valore molto più elevato rispetto a qualsiasi altra sostanza (la cocaina è considerata facilmente accessibile dal 10 per cento degli studenti, gli allucinogeni dal 7,4 per cento, gli stimolanti dal 6,8 per cento e gli oppiacei dal 4,3 per cento),

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative di depenalizzazione per ridurre il tasso di carcerazione dei consumatori di droghe, anche garantendo un accesso effettivo a misure alternative alla detenzione ed escludere l'irrogazione di sanzioni, sia penali che amministrative, per le condotte rientranti nella sfera del consumo personale;

2) ad adottare iniziative normative volte a introdurre una modifica del codice della strada per evitare sanzioni indebite nei confronti di chi utilizza legalmente a fini terapeutici sostanze rientranti nelle tabelle delle sostanze proibite rispetto all'uso ricreativo, ovvero di chi, pur risultando positivo al test per l'uso di cannabis, non si trovi in uno stato di accertata alterazione psico-fisica;

3) a rivedere il proprio orientamento in ordine al divieto relativo alla produzione, all'importazione, esportazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa;

4) ad adottare iniziative volte a prevedere delle misure di ristoro alle imprese che hanno fatto investimenti di lungo termine nella produzione della canapa secondo le normative vigenti e a tutelare gli oltre 10.000 addetti che oggi lavorano nella filiera della canapa;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire la produzione di quantità sufficienti di cannabis terapeutica per soddisfare la domanda, attraverso il potenziamento della capacità produttiva dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e facendo accordi con aziende private italiane, sotto stretta regolamentazione statale, per aumentare l'offerta senza compromettere la qualità;

6) ad adottare iniziative di competenza volte a uniformare il processo di rimborsabilità della cannabis terapeutica a livello nazionale, eliminando le disparità tra regioni affinché tutti i pazienti possano accedere al trattamento senza discriminazioni economiche o geografiche;

7) ad adottare iniziative normative volte a introdurre disposizioni, anche di carattere fiscale, al fine di regolamentare il circuito di produzione e commercializzazione della canapa e della cannabis utilizzata per prodotti destinati o destinabili ad essere fumati o inalati, anche assimilando gli stessi alla disciplina fiscale applicata nel nostro Paese ai liquidi da inalazione.
(1-00388) «Richetti, Pastorella, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Rosato, Ruffino, Sottanelli».

(15 gennaio 2025)

   La Camera,

   premesso che:

    1) i dati della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 evidenziano che la cannabis rappresenta una sostanza largamente diffusa, con un significativo impatto economico e sociale, rappresentando il 40 per cento del mercato delle droghe illecite per un valore di circa 6,5 miliardi di euro. Tale valore è attribuibile prevalentemente al consumo diffuso e al controllo da parte delle organizzazioni criminali, che traggono enormi profitti dal mercato illegale;

    2) l'attuale quadro normativo, caratterizzato da un approccio punitivo e proibizionista, si è dimostrato inefficace nel contrastare il fenomeno del consumo di cannabis. La criminalizzazione delle condotte legate a questa sostanza ha contribuito a generare costi sproporzionati per il sistema giudiziario, con il sovraffollamento delle carceri e la stigmatizzazione di consumatori, in particolare tra i giovani e i soggetti più vulnerabili;

    3) numerosi orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che internazionali, sottolineano l'opportunità di rivedere le politiche proibizioniste. La Corte di Cassazione italiana ha ribadito l'irrilevanza penale della coltivazione domestica per uso personale, quando questa non rappresenta un pericolo concreto per la salute pubblica. Organizzazioni come l'Onu e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno più volte raccomandato una regolamentazione equilibrata e basata su evidenze scientifiche;

    4) in Italia, l'uso terapeutico della cannabis è riconosciuto dal 2006. Tuttavia, permangono criticità significative legate alla produzione insufficiente, alla difficoltà di accesso per i pazienti che necessitano di cure e alla carenza formativa del personale sanitario. La mancanza di continuità terapeutica è ulteriormente aggravata dall'insufficiente produzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unico autorizzato alla produzione nazionale;

    5) la legalizzazione della cannabis in numerosi Paesi, tra cui Germania, Canada e Stati Uniti, ha dimostrato che regolamentare il mercato permette di ridurre significativamente il consumo illegale, generare entrate fiscali sostanziali e promuovere la salute pubblica attraverso controlli di qualità e campagne di sensibilizzazione;

    6) la filiera della canapa industriale in Italia, regolata dalla legge n. 242 del 2016, ha generato importanti ricadute economiche, con la creazione di oltre 30.000 posti di lavoro e un valore economico di mezzo miliardo di euro. Tuttavia, vuoti legislativi e nuovi interventi normativi come quelli inseriti nel decreto sicurezza, limitano la crescita del settore, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione delle infiorescenze e di altri derivati. Con grave danno per le imprese italiane che al momento rappresentano il 70 per cento delle esportazioni europee, per un settore che ha un giro di affari stimato di 1 miliardo di euro;

    7) il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada. Le modifiche introdotte all'articolo 187 prevedono il ritiro immediato della patente, la sospensione da uno a due anni e l'eventuale revoca per 3 anni (che si aggiungono all'arresto fino a 1 anno e alla multa fino a 6 mila euro) per il guidatore che risulti positivo a un test antidroga. Mentre per l'alcool bisognerà continuare a dimostrare il superamento di una soglia che prefigura lo stato di ebbrezza, per tutte le altre sostanze basterà la semplice positività ai test. Positività che non implica l'essere un pericolo alla guida, come ribadito da un'ampia letteratura giuridica in questi anni, e da ultimo da una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 40543 del 2021). Ciò vale specialmente nel caso dei cannabinoidi che con i test salivari sono rilevabili fino a 80 ore dopo l'uso, e addirittura sono riscontrabili, in determinate circostanze, falsi positivi con l'utilizzo di farmaci antinfiammatori e con canapa light (con Thc sotto lo 0,3 per cento, dunque non una sostanza psicotropa),

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative volte a depenalizzare la coltivazione domestica di cannabis per uso personale e terapeutico, garantendo che la detenzione di modeste quantità di sostanza derivata non costituisca illecito penale o amministrativo;

2) ad introdurre una disciplina che consenta la coltivazione, distribuzione e vendita regolamentata della cannabis per uso ricreativo e terapeutico, distinguendo chiaramente tra droghe leggere e pesanti e prevedendo sanzioni proporzionate per eventuali infrazioni;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare la produzione nazionale di cannabis terapeutica, coinvolgendo produttori privati autorizzati, al fine di garantire la continuità terapeutica per tutti i pazienti, semplificando altresì l'accesso alle prescrizioni di cannabis terapeutica per i pazienti, garantendo l'equità territoriale e l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza (Lea);

4) a promuovere una formazione approfondita per il personale medico e sanitario sull'utilizzo terapeutico della cannabis, attraverso corsi specifici e aggiornamenti professionali obbligatori;

5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a ridurre l'impegno in termini di risorse delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario nella repressione di condotte legate alla cannabis, destinando le risorse così risparmiate al contrasto del traffico di droghe pesanti e al rafforzamento delle indagini sul riciclaggio dei proventi illeciti;

6) a promuovere l'utilizzo delle risorse derivanti dalla tassazione della cannabis per finanziare programmi di prevenzione, educazione e trattamento delle dipendenze;

7) ad ampliare quanto previsto dalla legge n. 242 del 2016 «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» per includere la commercializzazione delle infiorescenze fresche o essiccate e dei loro derivati, garantendo controlli rigorosi per tutelare la salute pubblica, incentivando altresì la ricerca e l'innovazione della filiera della canapa, promuovendo pratiche sostenibili al fine anche di favorire il rilancio economico delle aree rurali;

8) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a modificare con urgenza la legge 25 novembre 2024, n. 177 «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», al fine di introdurre deroghe per quanti sono dotati di una prescrizione medica regolare per sostanze oggetto di test antidroga (cannabis, oppiacei, benzodiazepine e altro), ripristinando altresì il principio della guida in stato alterato, distinguendo così le condotte di chi mette a rischio la propria e altrui incolumità e di chi invece pur consumando sostanze psicoattive non mette in atto comportamenti pericolosi, stabilendo infine linee guida uniformi per valutare l'idoneità alla guida per i pazienti in trattamento con farmaci a base di cannabis;

9) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a modificare con urgenza la legge 25 novembre 2024, n. 177 «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» affinché siano introdotti nuovamente criteri oggettivi per accertare lo stato di alterazione psicofisica legato all'uso di cannabis, garantendo la sicurezza stradale, prevenendo abusi e stabilendo altresì livelli di rilevabilità certi e strumenti uniformi per garantire la certezza del diritto, come avviene in altri Paesi europei e come già accade in Italia per l'alcol;

10) a promuovere, in sede europea, la rimozione della cannabis dalla normativa che ne prevede la criminalizzazione, facilitando l'armonizzazione delle politiche tra gli Stati membri, partecipando attivamente al dibattito internazionale per promuovere modelli di regolamentazione responsabile della cannabis che siano basati su evidenze scientifiche e rispetto dei diritti umani;

11) ad adottare iniziative volte a istituire un sistema di monitoraggio continuo sugli effetti della regolamentazione, valutandone l'impatto sulla riduzione del mercato nero, sulla salute pubblica e sulle ricadute economiche;

12) a trasmettere annualmente e pubblicare una relazione al Parlamento con i risultati ottenuti e le eventuali criticità riscontrate, per garantire una gestione trasparente e adattabile alle esigenze del Paese.
(1-00389) «Magi, Schullian, Pastorino, Della Vedova».

(16 gennaio 2025)

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