TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 561 di Venerdì 7 novembre 2025

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo ha denunciato pubblicamente diversi episodi di violenza neofascista che si sono verificati nel mese di ottobre 2025;

   si tratta di una dichiarazione importante, che non deve essere sottovalutata;

   crescono nel Paese fenomeni di vera e propria eversione di estrema destra, come sempre più sono le occasioni in cui si manifesta esplicitamente l'apologia del fascismo;

   tutte le istituzioni e tutte le forze politiche sono chiamate a contrastare questi fenomeni e a difendere i valori costituzionali –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere in merito, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni.
(2-00707) «De Maria, Fornaro».

(29 ottobre 2025)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la legge 31 maggio 2022, n. 62, cosiddetta Sunshine Act, ha introdotto nel nostro ordinamento, tre anni or sono, un sistema organico di trasparenza dei rapporti tra le imprese che producono farmaci e dispositivi medici, da un lato, e gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, dall'altro, prevedendo l'obbligo di comunicare ogni erogazione in denaro, bene o servizio effettuata a titolo di contributo, sponsorizzazione o altra utilità economica;

   la medesima legge ha disposto l'istituzione, presso il Ministero della salute, entro il mese di dicembre 2022, di un registro telematico denominato «Sanità trasparente», destinato a raccogliere e rendere pubblici i dati relativi a tali erogazioni, con l'obiettivo di garantire la piena tracciabilità dei rapporti economici nel settore sanitario;

   l'istituzione del registro doveva essere preceduta da un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il mese di settembre, per la definizione degli aspetti tecnici inerenti alle modalità di trasmissione e inserimento dei dati economici richiesti;

   a oggi, a distanza di oltre tre anni – coincidenti, effettivamente, con l'avvio del mandato del Governo in carica – dall'entrata in vigore del «Sunshine Act», il registro non risulta istituito, il decreto non è stato emanato;

   l'assenza del registro e del relativo provvedimento attuativo determina di fatto l'inapplicabilità di tutta la disciplina e impedisce di perseguire la finalità di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse nel settore sanitario, come espressamente indicato dal legislatore;

   per chiarire ratio, portata e obiettivi della legge n. 62 del 2022, è opportuno rammentarne l'articolo 1, comma 1, il quale richiama «la tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, che determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute» nonché l'articolo 1, comma 2, il quale richiama espressamente «le finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa»;

   in risposta ad un omologo atto di sindacato ispettivo, presentato, al pari del presente, da deputati del Gruppo M5S, il Ministro interrogato rispondeva evidenziando il lavoro svolto da «un apposito gruppo», l'avvenuta elaborazione di «uno schema di decreto attuativo e il relativo disciplinare tecnico» e «l'avvio di una procedura pubblica di consultazione» degli stakeholder – era il 18 luglio dell'anno 2023, la consultazione pubblica si concluse nel giro dei due mesi successivi;

   ad avviso degli interpellanti, l'applicazione della legge n. 62 del 2022 è fondamentale per garantire trasparenza alla nostra sanità nell'ambito dei rapporti tra le imprese e i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, sia per quanto riguarda la produzione o l'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, sia con riferimento all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti, come richiesto dalla legge n. 62 del 2022;

   occorre considerare le finalità di trasparenza, prevenzione dei conflitti di interesse, contrasto della corruzione nel settore farmaceutico, occorre considerare, altresì, che, ai sensi dell'articolo 9, e richiesto un periodo di tempo non indifferente, rispettivamente due semestri e due anni, affinché si applichino gli obblighi di pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi tra le imprese e gli operatori e le organizzazioni sanitarie e gli obblighi di pubblicità delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale detenute, presso le medesime aziende, dagli operatori e dalle organizzazioni sanitarie –:

   per quali ragioni, a distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2022, non sia stato adottato il decreto attuativo di cui alla premessa e non sia stato istituito il registro telematico «Sanità trasparente», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, commi 1 e 7;

   quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere per dare effettiva e concreta attuazione alla legge, consentire l'avvio del registro telematico ivi previsto e la conoscibilità dei dati ivi raccolti;

   quali tempi siano stati definiti per la piena operatività del sistema di trasparenza disciplinato dal Sunshine Act.
(2-00708) «Alfonso Colucci, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Penza, Alifano, Gubitosa, Raffa, Carmina, Donno, Dell'Olio, Torto, Amato, Caso, Orrico, Bruno, Cantone».

(4 novembre 2025)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» prevede, all'articolo 16, che: «Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero»;

   l'ultima relazione trasmessa al Parlamento nel mese di febbraio 2025, dell'anno 2024, contiene in realtà i dati relativi all'anno 2022, ed è dal 1978 che non si registra un ritardo simile;

   la pubblicazione del 2024 dunque fa riferimento ai due anni precedenti, con un ritardo che non consente di avere un quadro aggiornato della situazione relativa all'attuazione della legge n. 194 del 1978; il ritardo nella pubblicazione non consente neanche di avere un quadro esaustivo sulla situazione dei consultori la cui progressiva riduzione del numero e dell'operatività sta di fatto sottraendo l'unico e fondamentale presidio che consente alle persone di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza;

   la riduzione dei consultori limita fortemente anche la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza farmacologica e alla contraccezione d'emergenza, riduzione che, unita all'altissimo tasso dell'obiezione di coscienza del personale sanitario nel nostro Paese, di fatto, frappone ostacoli rilevanti all'accesso sicuro all'interruzione volontaria di gravidanza;

   i numeri dell'obiezione di coscienza comportano, infatti, in alcune regioni e in alcuni territori, un'obiezione di struttura, in aperta violazione dell'articolo 9 della legge n. 194 che invece imporrebbe alle strutture sanitarie comunque di garantire l'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza con personale non obiettore;

   i dati evidenziano, a giudizio degli interpellanti, un'insopportabile sperequazione regionale e anche una difficoltà ulteriore nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza per le persone con background migratorio;

   secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità, la carenza di informazioni adeguate è un ostacolo all'esercizio del diritto di aborto libero, sicuro, gratuito; per accesso alle informazioni si intende sia la raccolta e la diffusione di dati da parte delle istituzioni preposte al rilevamento dei servizi, sia la disponibilità di strumenti di orientamento ai servizi;

   si ritiene dunque fondamentale avere dati aggiornati e aperti che consentano di rilevare anche i dati all'interno delle singole regioni e dei singoli territori, distinguendo opportunamente le tipologie di interruzione volontaria di gravidanza effettuate –:

   quando abbia intenzione di presentare al Parlamento, senza alcun ulteriore ritardo, le relazioni obbligatorie prescritte dalla legge n. 194 del 1978 con i dati del 2023 e del 2024;

   se ritenga di dover adottare le necessarie iniziative di competenza volte a rendere disponibili i dati sull'interruzione di gravidanza in formato aperto, realizzando un sito internet del Ministero della salute esplicitamente dedicato ai servizi per l'interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione, con informazioni e mappe dei servizi chiare e aggiornate in tempo reale, in più lingue e con un numero verde per le richieste di interruzione volontaria di gravidanza che risponda almeno 12 ore al giorno per orientare chi con urgenza cerca una interruzione volontaria di gravidanza.
(2-00709) «Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro».

(4 novembre 2025)

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