N. 2.
Seduta del 14 aprile 2026
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Oggetto e finalità)
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 7, 8, 9 e 10.
1.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: il disagio e l'emergenza abitativa con le seguenti: il disagio, l'emergenza e la precarietà abitativa.
1.1. Grimaldi, Bonelli.
Al comma, 1 dopo le parole: risparmio energetico aggiungere le seguenti: anche attraverso il sostegno alla creazione di comunità energetiche rinnovabili solidali.
1.3. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale nonché rilevazione del fabbisogno abitativo)
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 4 e 11.
2.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al presente comma è data evidenza nella proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici trasmessa alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.
2.1. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana.
Alla rubrica, dopo le parole: del patrimonio immobiliare aggiungere le seguenti: pubblico e privato.
2.2. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Banca di dati del patrimonio edilizio
inutilizzato)
Sopprimerlo.
3.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il censimento di cui al presente comma comprende altresì gli immobili ubicati nei comuni non capoluogo di provincia, a condizione che gli stessi risultino serviti da infrastrutture di trasporto pubblico locale che garantiscano adeguati livelli di accessibilità ai principali centri urbani di riferimento, secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 2.
Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il decreto di cui al primo periodo disciplina altresì le modalità con cui i comuni e gli enti territoriali accedono alla banca dati in forma disaggregata per ambito territoriale, al fine di disporre di informazioni aggiornate e verificabili a supporto della programmazione delle politiche abitative locali. La banca dati è interoperabile con i sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, del Catasto e degli osservatori regionali del mercato immobiliare.
3.1001. Onori, Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con il censimento di cui al comma 1, i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di recupero; in tale caso possono procedere alla variante del piano urbanistico comunale.
3.1. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4.1. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
4.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è realizzata con le modalità previste per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni al fine di realizzare prioritariamente gli interventi di cui al comma 1 nelle aree in cui si registra un'effettiva richiesta abitativa, con riferimento ai singoli contesti, in relazione alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
1-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i cui componenti sono individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali, sentite le associazioni per il diritto alla casa comparativamente più rappresentative a livello territoriale.
1-quinquies. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
4.4. Furfaro, Malavasi, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei conduttori come individuate dalla Convenzione nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4.5. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica)
Sopprimerlo.
5.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e di Bolzano,.
Conseguentemente, al comma 2:
primo periodo, sopprimere le parole: dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
5.1. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Monitoraggio e mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Sopprimerlo.
6.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo parere della.
6.1. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei conduttori e l'Associazione nazionale degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica,.
6.2. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, dopo la parola: mediante aggiungere le seguenti: il censimento biennale dei redditi e.
6.3. Grimaldi, Bonelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora l'assegnatario non possieda più i requisiti che giustificano la permanenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, il comune di riferimento, o l'ente gestore di edilizia residenziale pubblica, prima del rilascio dell'alloggi, propone il passaggio da casa a casa in alloggi di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 7 della presente legge.
6.4. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale)
Al comma 2, dopo le parole: finalizzato a incrementare e aggiungere le seguenti: , in via prioritaria, a.
7.1. Ruffino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma Abita promuove altresì il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili pubblici dismessi, con priorità per le ex caserme e gli ex edifici militari, destinandoli ad alloggi sociali, spazi di co-housing e co-living, servizi di prossimità e luoghi di inclusione sociale e partecipazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli insediamenti urbani e di valorizzare, ove pertinente, le potenzialità turistiche dei territori interessati.
7.1000. Onori, Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il programma Abita, al fine di evitare la concentrazione di nuclei abitativi in grandi complessi e di garantire soluzioni abitative dignitose e idonee a prevenire situazioni di disagio sociale, nell'elaborazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, privilegia modelli abitativi di piccola e media scala, diffusi e integrati nel tessuto urbano. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di soluzioni abitative che favoriscano la coesione sociale, l'integrazione urbana e l'equilibrio tra spazi residenziali, servizi di prossimità, infrastrutture e aree verdi, assicurando altresì il rispetto degli standard urbanistici e ambientali vigenti.
3-ter. È fatto divieto, per gli enti coinvolti nell'attuazione degli interventi del programma Abita, di destinare nuove aree alla realizzazione di insediamenti abitativi di edilizia residenziale pubblica e sociale che superino soglie dimensionali massime individuate con decreto di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) le soglie dimensionali massime degli insediamenti abitativi di nuova realizzazione, i criteri e i parametri per garantire la diffusione territoriale degli interventi e l'equilibrio urbanistico tra funzioni residenziali e servizi essenziali.
7.2. Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo sono progettati attribuendo carattere prioritario alla rimozione delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli alloggi e degli spazi comuni ai princìpi dell'accessibilità universale, in conformità ai requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, ed ogni altra normativa vigente in materia.
7.3. Ruffino.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: , anche del Terzo settore, con le seguenti: del Terzo Settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali.
7.4. Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La programmazione degli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo è definita previa intesa con i comuni, anche in forma associata, al fine di assicurare coerenza con le esigenze abitative e sociali del territorio di riferimento e garantire la sostenibilità ambientale e urbanistica degli interventi.
7.5. Ruffino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari a non meno del 50 per cento del totale, è costituita da unità abitative accessibili o adeguate alle esigenze delle persone con disabilità o con ridotta mobilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e dei principi di accessibilità universale.
7.6. Ruffino.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Comitato esecutivo per il programma Abita)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promuovere forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, attraverso modelli gestionali di partenariato pubblico-privato finalizzati alla riconversione e riqualificazione di immobili da destinare a interventi di edilizia residenziale sociale, anche mediante la partecipazione di imprese e organizzazioni del Terzo Settore;
8.1. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e degli inquilini con le seguenti: ,degli inquilini e per il diritto alla casa comparativamente più rappresentative.
8.2. Furfaro, Malavasi, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Girelli, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Fondo per il programma Abita)
Al comma 1, sostituire le parole da: 1.000 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni dei commi da 8 e 9 del presente articolo.
9.2. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: 1.000 milioni fino a: 2025 con le seguenti: 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027.
Conseguentemente:
sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono aggiunte le seguenti: «dagli intermediari finanziari,».
4. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
sopprimere i commi da 5 a 10.
9.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale)
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nell'alloggio sociale aggiungere le seguenti: ,assegnando priorità alle categorie sociali in condizione di fragilità, quali persone anziane sole, nuclei familiari monoreddito, giovani coppie e persone con disabilità,.
10.1. Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli alloggi di cui al comma 1 possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, anche a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei familiari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
10.2. Grimaldi, Bonelli.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modelli abitativi di piccola scala con spazi comuni per la promozione della socialità e dell'integrazione intergenerazionale)
1. Al fine di prevenire l'isolamento sociale, promuovere la coesione comunitaria nonché valorizzare il capitale umano locale mediante attività partecipative e iniziative di collaborazione tra residenti, nell'ambito della programmazione e progettazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui alla presente legge, gli enti competenti privilegiano modelli abitativi di piccola scala, costituiti da nuclei residenziali composti da non più di sei alloggi, dotati di spazi comuni destinati a funzioni collettive, quali cucine condivise, orti urbani, laboratori, sale studio e ambienti multifunzionali finalizzati all'incontro e alla condivisione tra residenti.
2. Gli spazi comuni di cui al comma 1 sono progettati e realizzati attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con imprese locali, cooperative di comunità e soggetti del terzo settore radicati nel territorio con il fine di favorire la socialità, l'integrazione intergenerazionale, la partecipazione attiva alla vita comunitaria e la gestione condivisa dei servizi di prossimità.
3. Le regioni, i comuni e gli enti territoriali competenti possono prevedere criteri premiali nell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 se destinate alla realizzazione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale che adottano i modelli abitativi di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri premiali di cui al comma 3.
10.02. Ruffino.
ART. 11.
(Interventi edilizi ammessi per la realizzazione o la riqualificazione degli alloggi e loro caratteristiche)
Al comma 1, dopo la parola: immobili aggiungere la seguente: pubblici.
11.1. Furfaro, Malavasi, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 5, sopprimere le parole: o situati nei centri storici ricadenti nelle aree omogenee «A» degli strumenti urbanistici vigenti o.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse equiparate ai sensi della normativa regionale o locale, e qualora interessino immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessaria la previa autorizzazione dell'ente competente preposto alla tutela. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
11.2. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. In conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite linee guida finalizzate a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione del calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.
11.3. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Al fine di ridurre il divario digitale tra aree urbane e territori montani e periferici e di favorire l'inclusione sociale e le opportunità di sviluppo economico, ogni intervento edilizio volto alla nuova realizzazione o riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, deve prevedere e assicurare l'accesso a internet e ai servizi digitali.
11.4. Ruffino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, ogni deroga agli strumenti urbanistici deve comunque rispondere a specifiche ragioni di interesse pubblico deliberate dal consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
11.5. Furfaro, Malavasi, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Girelli, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Efficientamento dei tempi per la ristrutturazione e riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di ridurre i tempi di ristrutturazione e di consentire un più rapido utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, gli enti gestori e i comuni possono adottare procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero e di riqualificazione degli alloggi sfitti, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia e degli appalti pubblici.
2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono termini massimi per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 e per la successiva assegnazione degli alloggi, provvedendo al monitoraggio dei relativi tempi medi e la pubblicazione periodica dei dati concernenti lo stato di avanzamento degli interventi in apposita sezione dei propri siti istituzionali.
3. Gli interventi finalizzati al recupero, al riutilizzo e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica già esistente sono destinatari, in via prioritaria, delle risorse finanziarie destinate ai programmi di edilizia residenziale pubblica rispetto agli interventi di nuova costruzione.
4. Ai fini di cui al presente articolo e al fine di rendere abitabili, in tempi brevi, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzati per ragioni manutentive è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la manutenzione rapida degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinato a finanziare interventi di importo inferiore a 50.000 euro.
5. Al fondo di cui al comma 4 è destinata una quota pari al 10 per cento del Fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di recupero che possono avere accesso al Fondo di cui al comma 4.
11.01. Ruffino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure a tutela dell'edilizia residenziale pubblica nei territori montani e nei piccoli comuni)
1. Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, le regioni e gli enti locali assicurano specifiche misure di tutela a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di garantire il mantenimento di una presenza abitativa stabile e continuativa nei territori interessati.
2. Gli interventi di recupero, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica situato nei territori di cui al comma 1, sono considerati prioritari ai fini dell'assegnazione delle risorse destinate ai programmi di edilizia residenziale pubblica stanziate dalla presente legge.
3. Ai fini di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia residenziale pubblica nei territori montani e nei piccoli comuni, finalizzato al finanziamento di progetti di recupero, riqualificazione energetica, miglioramento sismico e adeguamento funzionale degli alloggi esistenti.
4. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 3 privilegiano tecniche costruttive e soluzioni progettuali coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei territori interessati e favoriscono, ove possibile, forme di collaborazione con imprese locali, cooperative di comunità e soggetti del terzo settore radicati nel territorio.
5. Al fondo di cui al comma 3 è destinata una quota pari al 10 per cento del Fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione ed erogazione del Fondo di cui al comma 3.
11.010. Ruffino.
ART. 12.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.
12.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per l'utilizzo di materiali eco-compatibili e finalizzati alla riduzione delle emissioni;.
12.1. Ruffino.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le spese detraibili nella misura del 100 per cento rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili finalizzate agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche nel caso in cui ad esse non segua l'effettiva realizzazione degli interventi.
12.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Cessione del credito)
Al comma 1, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2027;
al comma 4, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
13.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
(Votazione dell'articolo 13)
ART. 14.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)
Sopprimerlo.
14.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: 15 milioni di euro fino a: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 15 milioni di euro fino a: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
14.1. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2024, fino a: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, con le seguenti: per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: per l'anno 2024, fino a: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, con le seguenti: per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.
14.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate.
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)
Sopprimerlo.
15.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026.
*15.1. D'Orso, Morfino, Ilaria Fontana.
*15.2. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: di 2.000 euro fino alla fine del comma, con le seguenti: stabilito con il decreto di cui al comma 5, differenziato per fasce territoriali in ragione del livello dei canoni di mercato rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate e comunque non inferiore a 2.000 euro né superiore a 4.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale a titolo di deposito cauzionale entro il limite massimo stabilito con il decreto di cui al comma 5, differenziato per fasce territoriali con le stesse modalità di cui al periodo precedente e comunque non inferiore a 3.000 euro né superiore a 5.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 5:
dopo le parole: stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia aggiungere le seguenti: , ivi inclusa la determinazione, per fasce territoriali omogenee individuate sulla base degli indici dei canoni di mercato rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, dei massimali delle garanzie di cui ai commi 1 e 2, aggiornati con cadenza biennale su proposta degli enti locali interessati e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La differenziazione territoriale stabilita dal decreto di cui al primo periodo tiene conto in particolare dei mercati locativi dei comuni capoluogo di città metropolitana e dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Al fine di garantire la piena operatività del Fondo nazionale di garanzia, gli enti locali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati aggiornati relativi al mercato delle locazioni nel proprio territorio, elaborati sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare e degli archivi comunali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma 5, stabilisce il formato standardizzato per la trasmissione dei dati di cui al presente comma.
15.1001. Onori, Ruffino.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 17, 18 e 19.
16.1000. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Alessandro Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)
1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 16 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 15 e 16 della presente legge, pari a 350 con le seguenti: dell'articolo 15 della presente legge, pari a 300.
16.1. Ruffino.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: 350 fino a: 2025 e con le seguenti: 370 milioni di euro a decorrere dall'anno
16.4. Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026.
16.5. D'Orso, Morfino, L'Abbate.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Verifiche fiscali e patrimoniali)
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 18.
(Disposizioni finali)
(Votazione dell'articolo 18)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
18.01. Manes, Schullian, Gebhard, Steger.
ART. 19.
(Disposizioni finanziarie)
(Votazione dell'articolo 19)
Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:
Art. 20.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sugli affitti a canone agevolato)
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Cedolare secca sugli affitti a canone agevolato) – 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento degli immobili adibiti ad uso abitativo può optare per il regime di cui al comma 2.
2. Esclusivamente in relazione ai contratti aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi a immobili ad uso abitativo, il canone di locazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca e con un'aliquota calcolata sul canone pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Tale aliquota può essere ulteriormente ridotta, fino al suo azzeramento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se il nucleo familiare del locatore ha un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 euro e l'immobile locato si trova nelle aree interne ovvero se l'immobile è locato con contratto stipulato e registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai soggetti in possesso dei requisiti in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero ai soggetti con sentenza esecutiva di sfratto.
3. Fermi restando gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, compreso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.»
Art. 21.
(Modifiche alla 9 dicembre 1998, n. 431)
1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Modalità di stipulazione e di rinnovo dei contratti di locazione) – 1. Le parti stipulano contratti di locazione, per immobili da adibire ad abitazione principale, di durata non inferiore a quattro anni, definendo il valore del canone e le altre condizioni contrattuali nel rispetto degli accordi definiti in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori più rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo ai sensi dell'articolo 4. Al fine di promuovere i suddetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le citate organizzazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. Alla prima scadenza, i contratti sono rinnovati per ulteriori due anni alle medesime condizioni, fatti salvi i casi in cui il locatore intende adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3. Alla scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo alle nuove condizioni determinate dagli accordi di cui al primo periodo.
2. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 1 i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) più favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione gli immobili a titolo di abitazione principale. A tale fine, i comuni possono derogare al limite minimo stabilito fino all'azzeramento dell'imposta stessa, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, per le medesime finalità di cui al primo periodo, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente alla data in cui le delibere stesse sono assunte, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione nell'anno di imposta precedente, ovvero non occupati stabilmente a titolo di abitazione principale dal proprietario.
3. I contratti di locazione rinnovati o stipulati da enti pubblici, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dalle casse professionali, da fondi immobiliari, dai soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà, definite ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per fasce di oscillazione e per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali sulla base di accordi integrativi locali. Alla definizione degli accordi integrativi partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede nazionale e locale.
4. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, in assenza di disdetta si rinnovano tacitamente e, in caso di rinnovo, si applicano le disposizioni del comma 1».
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Disdetta del contratto da parte del locatore) – 1. Alla scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, del convivente di fatto, della persona alla quale è legato da unione civile, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità e offra al conduttore un altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili;
e) quando l'immobile sia compreso in un edificio del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di un immobile situato all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili adibiti ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per il motivo di cui al comma 1, lettera g), è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio la notifica del compromesso e del diritto di prelazione. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di tre mesi.
7. Per i casi di morosità del conduttore si applicano le disposizioni dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392».
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Agevolazioni fiscali) – 1. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, a seguito di un accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 50 per cento. Per i contratti di cui al primo periodo, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura del 30 per cento.
2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti pubblici, con società di natura privata, fondi immobiliari e con altri soggetti pubblici e privati, nelle quali, a fronte di ulteriori interventi agevolativi di riduzione dell'IMU praticata, anche al di sotto dell'aliquota prevista per il settore in locazione, sono definiti importi del canone compresi nella fascia media prevista dagli accordi in sede locale, ovvero definiti attraverso gli accordi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 2, in relazione a conduttori con reddito non superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. A tale fine, il reddito imponibile del locatore, derivante dai contratti stipulati o rinnovati sulla base delle citate convenzioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento».
2. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dalla data della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
Art. 22.
(Locazione a libero mercato per gli immobili di pregio e di lusso)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere stipulati contratti di locazione, di durata non inferiore a quattro anni più altri quattro anni, con libera determinazione del canone di locazione tra le parti, esclusivamente e relativamente agli immobili di lusso e di pregio ovvero appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.
19.014. Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:
Art. 20.
(Finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica)
1. Finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica è garantire il diritto a un alloggio adeguato e salubre ai nuclei familiari e ai soggetti che, a causa di condizioni economiche e di situazioni di disagio o di altri impedimenti, non hanno la possibilità di accesso al mercato degli immobili adibiti ad uso abitativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica:
a) garantisce ai soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possono essere beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica il diritto di accedere a un alloggio adeguato alle loro esigenze, per il quale è richiesto il pagamento di un canone sociale determinato in base al reddito e stabilito dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate «leggi regionali»;
b) promuove altresì l'offerta di alloggi a canoni di locazione rapportati alle condizioni economiche dei soggetti che possiedono un reddito superiore a quello previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ma inferiore a quello stabilito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale.
3. L'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 costituisce servizio essenziale dell'intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica da garantire uniformemente nell'intero territorio nazionale.
4. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione e di definizione dei canoni di locazione, nell'edilizia residenziale pubblica è garantita l'applicazione di un canone di locazione determinato in base al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per gli alloggi sociali come definiti all'articolo 21 il canone di locazione è stabilito tramite appositi accordi integrativi stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 21.
(Definizione di alloggio sociale, criteri di accesso e definizione del canone di locazione)
1. Sono definiti alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica gli immobili, recuperati o acquisiti, adibiti ad uso residenziale in locazione permanente e assegnati ai soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono un servizio di interesse generale, riducendo il disagio abitativo a salvaguardia della coesione sociale. L'alloggio sociale in locazione permanente si configura come servizio di interesse generale essenziale e prioritario del sistema di edilizia residenziale pubblica, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie della collettività. Gli alloggi sociali non rientrano tra gli aiuti di Stato e non sono soggetti ai relativi obblighi di notifica previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Sono altresì definiti alloggi sociali gli immobili non di lusso realizzati attraverso nuove costruzioni o programmi di recupero da operatori pubblici e privati, con il ricorso ad agevolazioni o contributi pubblici, sui quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo non superiore a venticinque anni. Gli alloggi di cui al presente comma svolgono un servizio di interesse generale e devono essere assegnati ai soggetti di cui all'articolo 20 a un canone non superiore al 70 per cento di quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilito in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, con proprie leggi, le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi sociali di cui ai commi 1 e 2.
4. I canoni di locazione per gli alloggi sociali di cui al comma 2, tenuto conto dei redditi dei soggetti beneficiari, nonché dell'entità e dell'incidenza del sostegno pubblico ricevuto, sono definiti tramite appositi accordi integrativi con le organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia più rappresentative a livello nazionale, stipulati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
19.01. Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)
1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a erogare finanziamenti, in un'unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, per assicurare la loro totale accessibilità, sia con riferimento alle parti comuni sia alle singole unità abitative, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. L'ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra cinque e trenta anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a tasso fisso o a tasso variabile, con facoltà per la regione o il comune di chiedere il passaggio al tasso fisso.
19.02. Curti, Simiani, Furfaro, Evi, Ferrari, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Misure per la razionalizzazione del patrimonio degli alloggi a uso abitativo di proprietà pubblica)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni per il diritto alla casa comparativamente più rappresentative a livello territoriale, sono definite le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi situati nei condomìni misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 30 per cento e di quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma sono riversate in un fondo appositamente costituito e destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
19.03. Curti, Simiani, Furfaro, Evi, Ferrari, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Fondo per progetti pilota innovativi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per i progetti pilota innovativi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di progetti pilota volti alla sperimentazione di modelli innovativi di recupero, rigenerazione, gestione e utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché alla realizzazione di soluzioni abitative ad elevato impatto tecnologico, ambientale e sociale.
3. I progetti di cui al comma 2 sono sviluppati dagli enti territoriali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica in partenariato con cooperative sociali, università, enti di ricerca, start-up innovative, soggetti del terzo settore e altri operatori qualificati del territorio.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la selezione dei progetti, i requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti, le forme di collaborazione ammissibili e le modalità di monitoraggio dei risultati.
19.05. Ruffino.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Semplificazione delle procedure di partenariato pubblico-privato per il recupero di immobili pubblici destinati all'edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di accelerare gli interventi di recupero, riuso e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici dismessi o inutilizzati da destinare all'edilizia residenziale pubblica, le amministrazioni possono attivare procedure di partenariato pubblico-privato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni utilizzano, nella predisposizione degli atti di gara, gli schemi-tipo di disciplinare, capitolato, matrice dei rischi e documenti di gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'indizione della gara, l'acquisizione di pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati è effettuata mediante conferenza di servizi decisoria, svolta in modalità telematica, da concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla convocazione. Decorso inutilmente tale termine, gli atti si intendono acquisiti con esito positivo, fatti salvi i profili di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
4. Regioni ed enti locali predispongono elenchi degli immobili pubblici dismessi suscettibili di recupero mediante partenariato pubblico-privato, contenenti informazioni tecniche e urbanistiche minime, utili ai fini della presentazione e valutazione delle proposte.
19.06. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità delle strutture, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:
a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. Il fascicolo deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso la sede dell'ente proprietario e deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
19.07. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Esenzione IMU per gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale)
1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in-house providing, destinati a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica volto a soddisfare le esigenze abitative e di inclusione sociale di individui e nuclei familiari svantaggiati, sono equiparati agli alloggi sociali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ai fini dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria per il periodo di possesso durante il quale sono adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati dal minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al presente articolo.
19.08. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Rifinanziamento di fondi)
1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
3. La dotazione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementata di 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.
4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
5. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di edilizia e residenze universitarie, sono incrementate di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.
6. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari a 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede: quanto a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.09. Furfaro, Simiani, Malavasi, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni)
1. Al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti ed ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie, immobili da gestire, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie sociali per la casa istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.
3. I comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono procedere nell'istituzione, ove non già presente, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati anche enti o grandi proprietà che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.
4. Le Agenzie sociali per la casa, nel caso di gestione di alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati rappresentativi degli inquilini e delle associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa.
6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
19.010. Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Detrazioni fiscali per gli alloggi sociali)
1. Per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione dal reddito complessivamente pari a:
a) 1.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) 2.000 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.011. Evi, Simiani, Furfaro, Curti, Ferrari, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Incremento delle detrazioni per i conduttori di immobili in locazione)
1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200»;
d) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.012. Ferrari, Simiani, Furfaro, Evi, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Curti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Rifinanziamento Bonus affitti studenti fuori sede)
1. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 94 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.013. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Cauzione relativa ai contratti di locazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cauzione fino a un massimo di tre mensilità relativa ai contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, è versata dal conduttore in un apposito fondo istituito presso l'amministrazione comunale entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
2. La cauzione di cui al comma 1 è produttiva degli interessi legali annuali ed è restituita al conduttore con cadenza annuale ovvero alla scadenza del contratto di locazione, fatta salva la richiesta di rimborso da parte del locatore per i danni causati dal conduttore o per inadempienze contrattuali accertate nel verbale di rilascio controfirmato dalle parti.
3. Le risorse provenienti dal versamento delle cauzioni al fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, in misura non inferiore al 50 per cento, per sostenere interventi relativi alla costruzione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da locare a tempo indeterminato con canone definito dalla legge regionale, da assegnare a famiglie collocate utilmente in graduatoria e, in misura non superiore al 20 per cento, per promuovere interventi di recupero e di costruzione di alloggi di social housing da destinare a famiglie con reddito familiare superiore a quello previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ma inferiore a quello stabilito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale. Una quota delle risorse di cui al presente articolo è accantonata per essere destinata alla gestione dei contratti di locazione in scadenza.
4. Le amministrazioni comunali, con apposita delibera della giunta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con regolamento le modalità per il versamento delle cauzioni al fondo di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri di utilizzo della quota parte finalizzata agli interventi di cui al comma 3, dandone comunicazione all'assessorato regionale competente.
19.015. Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 20.
(Tracciabilità dei canoni di locazione)
1. Al fine della tracciabilità dei redditi derivanti da contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo del canone di locazione deve essere versato dal conduttore al locatore esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, o vaglia postale, ad esclusione dei canoni relativi alle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica o del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche e delle grandi proprietà edilizie, definite ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017. Il bonifico eseguito con tale finalità è esente da qualsiasi spesa, onere, tassa ed ove dovuto è detratto dall'ammontare del canone.
19.016. Grimaldi, Bonelli.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, dopo la parola: promuovendo aggiungere la seguente: prioritariamente.
1.2. Grimaldi, Bonelli.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con una dotazione iniziale fino alla fine del periodo con le seguenti: con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento vanno ad aggiungersi a quelle degli anni successivi.
4.2. Grimaldi, Bonelli.
Relatore: PALOMBI.
N. 1.
Seduta del 14 aprile 2026
ART. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«4-quater) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-sexies e 517-septies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-octies e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-novies.».
1.1. (ex 1.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«4-quater) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-novies.».
1.2. (ex 1.2.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:
«Art. 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali). – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;
b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:
«Art. 440-bis. – (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 440-ter. – (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.
Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.
Art. 440-quater. – (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
c) all'articolo 441:
1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;
d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:
«Art. 445-bis. – (Disastro sanitario). – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.
Art. 445-ter. – (Disposizioni comuni). – Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:
1) il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;
2) l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;
3) l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;
e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;
f) all'articolo 448:
1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;
2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;
g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».
1.3. (ex 1.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».
1.4. (ex 1.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), numero 1.1), dopo le parole: primo comma aggiungere le seguenti: le parole: «indicazioni geografiche» sono sostituite dalle seguenti: «segni di indicazione geografica» e.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: la cui indicazione geografica o con le seguenti: i cui segni di indicazione geografica o di.
1.5. (ex 1.6) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), numero 1.1), sostituire le parole: da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
1.6. (ex 1.8.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo le parole: detiene per la vendita aggiungere la seguente: somministra,.
1.7. (ex 1.10.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo la parola: circolazione aggiungere le seguenti: i medesimi.
1.8. (ex 1.11.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.
1.10. (ex 1.14.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», sopprimere le parole: introduce in custodia temporanea o in deposito doganale,.
1.11. (ex 1.15.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», dopo la parola: trasporta, aggiungere le seguenti: detiene per vendere, offre o.
1.12. (ex 1.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.
Conseguentemente, al medesimo numero 2), capoverso «Art. 517-septies», dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.
1.13. (ex 1.24.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: al fine di trarne profitto.
1.14. (ex 1.23.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies», dopo la parola: compratore aggiungere le seguenti: o il consumatore.
1.15. (ex 1.25.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».
1.16. (ex 1.27.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies», secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: protette dalle norme vigenti.
1.17. (ex 1.28.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 25-bis.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;
1.2) alla lettera a), le parole «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «517-sexies e 517-septies»;
1.3) alla lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-quater e 517-octies»;
2) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».
3) è inserito, in fine, il seguente comma:
«2-bis. – Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».
1.18. (ex 1.35.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;
1.2) alla lettera a), le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «517-sexies e 517-septies»;
1.3) alla lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-quater e 517-octies»;
2) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».
1.19. (ex 1.34.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 2, sostituire le parole: , 517-quater e 517-octies, quarto comma, con le seguenti: , 517-quater, 517-septies e 517-octies, quarto comma,.
1.20. (ex 1.33.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le parole: e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.
2.1. (ex 2.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».
2.2. (ex 2.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)
1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:
a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;
b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;
b) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;
c) gli articoli 12-ter e 12-quater sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
Art. 12-quater. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;
d) gli articoli da 12-quinquies a 12-novies sono abrogati.
2.01. (ex 2.03.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
ART. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza)
Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«5-ter. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico dell'autore della violazione o del reo, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».
9.1. (ex 9.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«5-ter. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».
*9.2. (ex 9.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*9.3. (ex 9.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)
Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o siano accompagnate da locuzioni negative.
10.1. (ex 10.2.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: idonee ad indurre in errore il consumatore attraverso informazioni non veritiere o in contrasto con la normativa europea.
10.2. (ex 10.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il meccanismo transitorio previsto dall'articolo 28.
10.3. (ex 10.5.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , come modificato dall'articolo 13, della presente legge,
13.1. (ex 13.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro della salute.
13.2. (ex 13.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.
13.3. (ex 13.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: quotidianamente.
*13.4. (ex 13.5.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.5. (ex 13.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: trasformazione aggiungere la seguente: , stoccaggio.
13.6. (ex 13.7.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture «fresco» ovvero «congelato» in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino.
13.7. (ex 13.8.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: controlli ufficiali aggiungere le seguenti: , basati sull'analisi dei rischi,
*13.8. (ex 13.9.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.9. (ex 13.10.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: verificando altresì aggiungere le seguenti: sia le quantità prodotte dalla stalla che.
13.10. (ex 13.11.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nella produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata».
13.11. (ex 13.14.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: delle foreste aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.
13.12. (ex 13.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità di funzionamento del sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione.
13.13. (ex 13.19.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, lettera l), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.
13.14. (ex 13.21.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 13)
ART. 14.
(Piano straordinario di controllo nazionale)
Al comma 1, dopo le parole: e delle foreste aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.
14.1. (ex 14.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Sopprimere il comma 2.
14.2. (ex 14.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.
6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.
6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro.
6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.
Conseguentemente, al titolo del Capo III, dopo le parole: e disposizioni in materia di controlli aggiungere le seguenti: , etichettatura e tutela del consumatore.
14.01. (ex 14.02.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Campagna informativa nazionale)
1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove annualmente, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
14.02. (ex 14.03.) Dori.
ART. 15.
(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)
Sopprimerlo.
*15.1. (ex 15.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*15.2. (ex 15.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata. Nei casi di inerzia l'organo accertatore.
15.3. (ex 15.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore.
15.4. (ex 15.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.
15.5. (ex 15.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)
Al comma 1, dopo le parole: e composta aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero della Salute,
16.1. (ex 16.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
16.2. (ex 16.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché da un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e da rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.
*16.3. (ex 16.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*16.4. (ex 16.5.) Gianassi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 18.
(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA)
(Votazione dell'articolo 18)
ART. 19.
(Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
(Votazione dell'articolo 19)
ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», secondo periodo, sopprimere le parole: o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza.
20.1. (ex 20.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13-decies» sopprimere il comma 6.
20.2. (ex 20.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Votazione dell'articolo 20)
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
20.01. (ex 20.02.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 21.
(Clausola di invarianza finanziaria)
(Votazione dell'articolo 21)
Relatori: BARELLIePERISSA.
N. 2.
Seduta del 14 aprile 2026
ART. 1.
(Modifica dell'articolo 114
della Costituzione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*1.1001. Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
al secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale;
al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;
al quarto comma:
al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;
al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;
all'articolo 2:
al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.
1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale.
1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere la parola: Capitale,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
al secondo comma, sopprimere la parola: Capitale;
al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;
al quarto comma:
al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;
al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;
all'articolo 2:
al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.
1.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale costituisce la sede di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi del presente articolo.;
all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: la potestà legislativa aggiungere le seguenti: , previo raccordo con gli enti locali della Città metropolitana,.
1.7. Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: disciplina l'ordinamento di Roma Capitale aggiungere le seguenti: e della Città metropolitana.
1.17. Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.
1.16. Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi. Attribuisce a Roma Capitale con la seguente: attribuisce.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: sulla base della legge dello Stato.
1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso «Art. 114» quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché forme di decentramento finanziario, assicurando alle articolazioni territoriali di Roma Capitale risorse proprie, certe, continuative e proporzionate alle funzioni attribuite, secondo criteri oggettivi e perequativi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: e finanziario.
1.1007. Grippo, Ruffino.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: condizioni peculiari fino alla fine del periodo con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica, della garanzia dell'erogazione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni di potestà legislativa conferite, nonché dell'articolo 119.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: condizioni peculiari di autonomia con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare,.
1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: di autonomia amministrativa e finanziaria con le seguenti: e strutturate di autonomia amministrativa e finanziaria, assicurate mediante risorse proprie, compartecipazioni certe al gettito di tributi erariali riferibili al territorio e meccanismi perequativi stabili,.
1.1005. Grippo, Ruffino.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge.
1.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riconosce la specialità di Roma Capitale e assicura ad essa le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in qualità di capitale della Repubblica.
1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
La legge dello Stato assicura a Roma Capitale compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturato nel proprio territorio, correlate all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica, con vincolo di destinazione al finanziamento delle medesime.
1.1006. Grippo, Ruffino.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il quinto comma con il seguente:
Lo Statuto di Roma Capitale prevede il pieno e concreto decentramento amministrativo in favore dei municipi sulla base della legge dello Stato.
1.1002. Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quinto comma, sostituire le parole: Roma Capitale attua con le seguenti: Lo Statuto di Roma Capitale, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina.
1.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», quinto comma, dopo le parole: decentramento amministrativo aggiungere le seguenti: in favore delle articolazioni territoriali.
1.1004. Grippo, Ruffino.
Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: 114, sesto comma,.
*1.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*1.1003. Zaratti.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione)
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, le Città metropolitane e Roma Capitale»;
c) al quarto comma, dopo la parola: «regioni,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,».
2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;
c) al quarto comma, dopo le parole: «alle Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, a Roma Capitale»;
d) al quinto comma, dopo le parole: «in favore di» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale e di»;
e) al settimo comma, dopo le parole: «Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale».
3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «di Roma Capitale,».
4. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «una legge regionale ecceda» sono sostituite dalle seguenti: «una legge regionale o una legge di Roma Capitale eccedano»;
b) al secondo comma, le parole: «dello Stato o di un'altra regione» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, di un'altra regione o di Roma Capitale».
5. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo capoverso, le parole: «dello Stato e delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, delle regioni e di Roma Capitale»;
b) al secondo capoverso, le parole: «tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e Roma Capitale, e tra le regioni e Roma Capitale».
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.
1.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
ART. 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge costituzionale, aggiungere le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui al quarto comma del predetto articolo nonché alla individuazione e alla copertura dei costi, unitamente alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni trasferite ai sensi della presente legge e comunque.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge dello Stato volta ad assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e a disciplinare i rapporti tra la regione Lazio, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, determinando le rispettive competenze in relazione alle funzioni di area metropolitana, nel rispetto dei princìpi di autonomia, sussidiarietà e leale collaborazione.
2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge costituzionale con le seguenti: della legge di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina in modo organico il coordinamento delle funzioni tra Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando coerenza e omogeneità tra le competenze attribuite ai vari livelli di governo e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della Regione Lazio, evitando, al contempo, duplicazioni di funzioni e antinomie normative.
1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis assicura, inoltre, l'integrazione delle funzioni di pianificazione e di coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di prerogative, funzioni e adeguate risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la ricognizione e la definizione, ovvero la revisione, dei relativi ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
2.1001. Grippo, Ruffino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non prima della data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina altresì, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo organico il coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni tra Roma Capitale, la regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite, gli ambiti territoriali di esercizio delle stesse e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della regione Lazio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, antinomie normative e duplicazioni di funzioni.
1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis provvede, altresì, al riordino dell'assetto istituzionale del territorio di Roma Capitale, assicurando l'unitarietà e l'integrazione delle funzioni di pianificazione e coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di funzioni e risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la definizione e l'eventuale revisione dei relativi ambiti territoriali, fermo restando il rispetto dell'articolo 133 della Costituzione per quanto attiene a eventuali processi di riorganizzazione dei livelli di governo locale.
2.3. Magi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa determinazione con legge dello Stato dei principi fondamentali della legge elettorale della regione Lazio volti a garantire un più equilibrato bilanciamento tra rappresentanza demografica e rappresentanza dei territori.
2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare il necessario coordinamento tra la regione Lazio e Roma Capitale ai fini del primo esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale nelle singole materie di competenza.
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni incompatibili con la predetta legge sono abrogate o disapplicate.
2.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
2.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 5.
2.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentite la Città metropolitana di Roma Capitale e
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: tra la Regione Lazio aggiungere le seguenti: , la Città metropolitana di Roma Capitale
*2.1002. Grippo, Ruffino.
*2.1000. Zaratti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina la trasformazione delle articolazioni territoriali di Roma Capitale in enti locali dotati di personalità giuridica propria, con bilancio autonomo, organi eletti direttamente dalla popolazione residente nel territorio di ciascuna articolazione, e potestà regolamentare nelle materie di competenza attribuita dalla legge stessa, prevedendo:
a) la determinazione dei confini di ciascun ente locale, che possono essere modificati rispetto agli attuali confini municipali, sentiti gli enti interessati, con procedura da definirsi nella medesima legge;
b) l'attribuzione a ciascun ente locale di una quota propria delle entrate tributarie maturate nel territorio, comprendente almeno una compartecipazione all'imposta municipale propria e alla tassa sui rifiuti, con clausola di perequazione obbligatoria tra enti locali ricchi e poveri gestita da Roma Capitale;
c) il trasferimento in proprietà o in diritto d'uso agli enti locali del patrimonio immobiliare e delle strutture necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite, con piano pluriennale di cessione definito dalla legge e approvato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima;
d) la costituzione di un ruolo di personale proprio di ciascun ente locale, con mobilità volontaria dal ruolo unitario di Roma Capitale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nel limite delle risorse già destinate alle funzioni trasferite;
e) forme di esercizio associato obbligatorio tra più enti locali per le funzioni che, per economie di scala, non possono essere efficacemente esercitate da un singolo ente, determinate dalla legge dello Stato previa intesa con Roma Capitale e con gli enti locali interessati;
f) meccanismi di perequazione fiscale orizzontale tra gli enti locali di Roma Capitale, gestiti da Roma Capitale con risorse proprie, in modo da garantire livelli minimi uniformi di servizio sul territorio, con particolare riferimento ai Municipi di periferia storicamente sotto-finanziati.
8. Gli enti locali di cui al comma 7 partecipano all'esercizio delle funzioni legislative di Roma Capitale nelle materie che producono effetti prevalentemente sul loro territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.
2.1003. Grippo, Ruffino.
(Votazione dell'articolo 2)