Relatore: SASSO.
N. 1.
Seduta del 3 ottobre 2023
ART. 1.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del personale scolastico con le seguenti: e sul benessere della comunità scolastica.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del personale scolastico con le seguenti: e sul benessere della comunità scolastica.
1.100. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di rappresentanti di associazioni professionali e del terzo settore e di pedagogisti.
1.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di rappresentanti delle associazioni delle diverse categorie di lavoratori della scuola e delle associazioni di categoria pedagogiche.
1.6. Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di violenza aggiungere le seguenti: e bullismo.
1.10. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: ai danni del personale scolastico, aggiungere le seguenti: degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: in danno del personale scolastico, aggiungere le seguenti: degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,;
alla rubrica dopo le parole: personale scolastico aggiungere le seguenti: e di tutti i soggetti della comunità scolastica.
1.11. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) promuovere la sperimentazione di forme di sostegno pedagogico ed educativo alle famiglie favorendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa;.
1.15. Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostenere le scuole nel compito di adottare provvedimenti che abbiano finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;.
1.16. Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostenere progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale all'interno dell'offerta formativa;.
1.17. Piccolotti.
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , anche su indicazione del collegio dei docenti,.
1.22. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: per il personale scolastico aggiungere le seguenti: , per gli alunni e per gli studenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: con gli studenti aggiungere le seguenti: , con i docenti.
1.30. Amato, Caso, Cherchi.
Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al «principio della riparazione del danno» con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
1.27. Amato, Caso, Cherchi.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti.
1.28. Amato, Caso, Cherchi.
Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola.
1.101. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Corsi di formazione per il personale scolastico)
1. Per il personale scolastico sono previsti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto come attività obbligatorie, da effettuare in orario di servizio, nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le attività, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 7, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,.
1.01. Amato, Caso, Cherchi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione di corsi di formazione per il personale scolastico)
1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione.
1.0100. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
ART. 2.
(Promozione dell'informazione)
Al comma 1, sostituire le parole: del personale scolastico con le seguenti: della comunità scolastica.
2.100. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole da: , utilizzando le fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per potenziare il servizio di psicologia scolastica a supporto degli studenti e dei docenti, attraverso progetti integrativi, rivolti anche alle famiglie, che siano mirati all'educazione affettiva e alla sensibilizzazione verso le fragilità e le differenze.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di iniziative di psicologia scolastica.
2.2. Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: , utilizzando le fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per la valorizzazione della comunità educante, attraverso reti di relazione e cooperazione professionali tra i diversi soggetti, rimettendo al centro la collegialità e lavorando per garantire stabilità e continuità.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e valorizzazione del personale scolastico.
2.3. Piccolotti.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di educazione e prevenzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: dell'istruzione e della comunità educante, volta a sensibilizzare la popolazione al rispetto di tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e genitori.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Giornata nazionale dell'istruzione e della comunità educante.
3.101. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del personale scolastico con le seguenti: della comunità scolastica.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: il personale scolastico con le seguenti: la comunità scolastica;
alla rubrica, sostituire le parole: del personale scolastico con le seguenti: della comunità scolastica.
3.100. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale)
Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
4.102. Piccolotti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: 61,.
4.101. Boschi, Enrico Costa, Grippo, Giachetti.
Al comma 1, capoverso numero 11-novies), aggiungere, in fine, le parole: , a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
4.103. Miele.
Al comma 1, capoverso numero 11-novies), aggiungere, in fine, le parole: , a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
4.100. D'Orso, Amato, Caso, Cherchi, Orrico.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: , 336.
5.3. Boschi, Enrico Costa, Grippo, Giachetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le medesime pene di cui al comma secondo, si applicano nell'ipotesi di lesioni cagionate a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nello svolgimento di dette professioni e nell'esercizio o a causa di tali attività»;
b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «. Lesioni personali a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.2. Manzi, Gianassi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sostituire le parole: , 336 e 341-bis con le seguenti: e 336.
6.1. Boschi, Enrico Costa, Grippo, Giachetti.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: , amministrativo, tecnico o ausiliario con le seguenti: o amministrativo.
6.100. Miele.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 7.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)
1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
Art. 7-bis.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
(Votazione dell'articolo 7)