N. 1.
Seduta del 13 ottobre 2026
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame riconosce il caregiver familiare quale nodo cruciale di integrazione tra le molteplici reti, formali e informali, nelle quali la persona fragile è inserita, valorizzandone l'esperienza e la competenza nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio, nel pieno rispetto della volontà della persona assistita;
il caregiver familiare rappresenta una figura di particolare rilevanza nella vita della persona assistita e della sua famiglia, per la generosità, la responsabilità e la continuità con cui si prende cura della fragilità di una persona cara;
l'attività di cura prestata all'interno della famiglia esprime una dimensione profondamente affettiva e relazionale e, al tempo stesso, costituisce un contributo di significativo valore sociale ed economico, che merita di essere riconosciuto, sostenuto e valorizzato dalle istituzioni;
la famiglia costituisce uno spazio fondamentale di solidarietà, prossimità e cura, nel quale la persona fragile può trovare continuità nelle relazioni, sostegno nella vita quotidiana e accompagnamento nei diversi percorsi di vita;
la valorizzazione della famiglia non deve comportare la sostituzione o la riduzione delle responsabilità del sistema pubblico, ma deve favorire una collaborazione equilibrata tra la rete familiare e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, nel rispetto della dignità, dell'autodeterminazione e della volontà della persona assistita;
il disegno di legge in esame interviene su un vuoto normativo che si protrae da decenni, dando un riconoscimento organico alla figura del caregiver familiare, già definita dalla legislazione nazionale a partire dalla legge di bilancio 2018;
il caregiver familiare accompagna e assiste la persona nel proprio ambiente domestico e nel contesto di vita, sostenendola nelle relazioni sociali, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, nei bisogni primari e nelle diverse incombenze, coordinandosi con gli strumenti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria previsti dal Progetto di vita e dal Progetto di assistenza individualizzato (PAI), nonché con gli ulteriori strumenti di intervento;
il riconoscimento del caregiver familiare deve essere accompagnato da misure concrete volte a prevenire il sovraccarico assistenziale, sostenere la conciliazione tra cura, lavoro e vita familiare e garantire al caregiver condizioni che consentano di svolgere il proprio ruolo senza compromettere la propria qualità di vita;
nel testo sono previsti strumenti di sostegno economico e di valorizzazione delle competenze maturate attraverso l'attività di cura, riconoscendo l'esperienza del caregiver anche ai fini formativi e professionali e favorendone, ove desiderato e possibile, l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro;
il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'esperienza di cura rappresenta altresì un modo concreto per attribuire valore sociale e culturale al lavoro di cura svolto quotidianamente all'interno delle famiglie;
particolare attenzione deve essere rivolta alla possibilità per il caregiver lavoratore di conciliare le responsabilità familiari con quelle professionali, attraverso una maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ove compatibile con la prestazione lavorativa, nonché attraverso gli strumenti di lavoro agile, modifica dell'orario e cessione gratuita di ferie e riposi previsti dalla legge;
la piena valorizzazione del caregiver familiare implica il riconoscimento della famiglia quale componente essenziale della rete di protezione e cura della persona fragile, senza che ciò determini una delega impropria alla famiglia delle responsabilità proprie delle istituzioni,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione alle disposizioni del disegno di legge all'esame, assicurando che il riconoscimento del caregiver familiare si traduca in misure effettive, accessibili e uniformi sul territorio nazionale;
a promuovere politiche che riconoscano e sostengano la famiglia quale luogo primario di relazione, prossimità, solidarietà e cura, valorizzandone il ruolo senza gravarla di responsabilità che devono essere condivise con la rete dei servizi pubblici;
a rafforzare l'integrazione tra famiglia, servizi sociali, sociosanitari e sanitari, affinché il caregiver sia adeguatamente accompagnato e non lasciato solo nella gestione della complessità assistenziale;
a favorire misure di sollievo e di conciliazione che consentano al caregiver di preservare la propria vita personale, familiare, sociale e lavorativa, prevenendo situazioni di isolamento e sovraccarico;
a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nell'attività di cura, anche attraverso percorsi formativi e professionali che possano favorire, quando richiesto dall'interessato, l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro;
a sostenere, nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie, una cultura della cura fondata sulla corresponsabilità tra persona, famiglia, comunità e istituzioni;
a riconoscere il valore sociale ed economico del lavoro di cura svolto dai familiari, affinché la solidarietà familiare non rimanga un impegno invisibile, ma costituisca una componente riconosciuta e sostenuta del sistema di welfare;
a promuovere ogni iniziativa utile affinché la persona fragile possa rimanere, quando ciò corrisponda alla sua volontà e alle sue condizioni, nel proprio ambiente familiare e di vita, garantendo al contempo alla famiglia il necessario sostegno economico, sociale, sanitario e assistenziale.
9/2789-A/1. Cesa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari;
in materia di sostegno e cura di soggetti fragili, l'evoluzione delle patologie psichiatriche, l'incremento delle condizioni di cronicità e l'allungamento dell'aspettativa di vita impongono un adeguamento del sistema di assistenza, al fine di garantire una concreta continuità terapeutica e di sostenere le famiglie, che troppo spesso costituiscono l'unico presidio di cura;
l'esperienza maturata negli ultimi decenni ha evidenziato carenze strutturali dei servizi territoriali, insufficienza dell'assistenza domiciliare, disomogeneità tra le diverse Regioni e un progressivo trasferimento del peso della malattia sulle famiglie;
particolarmente critica appare la situazione dei soggetti affetti da patologie psichiatriche severe caratterizzate dalla perdita della consapevolezza della malattia e dal conseguente rifiuto delle cure. In tali ipotesi, i familiari, pur segnalando il deterioramento clinico del proprio congiunto, si trovano frequentemente privi di strumenti efficaci per ottenere una rivalutazione specialistica e una tempestiva presa in carico;
numerosi episodi di cronaca hanno dimostrato come la mancata continuità terapeutica e l'assenza di monitoraggio possano determinare situazioni drammatiche, sfociate in suicidi, atti autolesivi, aggressioni e, in casi eccezionali, omicidi. Tali eventi hanno evidenziato quanto sia urgente una maggiore valorizzazione del ruolo delle famiglie e l'introduzione di strumenti di garanzia e controllo specifici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con interventi specifici volti a:
sostenere la figura dei caregiver familiari delle persone affette da disturbo psichiatrico, con particolare riguardo a servizi di sostegno psicologico, percorsi formativi, programmi di sollievo, misure di conciliazione tra attività lavorativa e assistenza;
potenziare le misure previste in materia di presa in carico e assistenza domiciliare dei soggetti affetti da disturbi psichiatrici, con il coinvolgimento della famiglia;
istituire la figura del Difensore Civico Nazionale per la Salute Mentale quale organismo indipendente di garanzia, tutela e vigilanza.
9/2789-A/2. Varchi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame declina le finalità del provvedimento richiamando principi di tutela, valorizzazione, supporto e prevenzione dell'isolamento, che tuttavia rimangono mere dichiarazioni di intenzione e pure affermazioni programmatiche;
all'interno dell'intero testo normativo non viene individuato un singolo meccanismo che renda tali finalità vincolanti per la pubblica amministrazione, per le aziende sanitarie o per gli enti locali, privando i caregiver familiari di qualsiasi azionabilità giuridica dei propri diritti;
la mancata riconduzione delle tutele e dei sostegni non monetari nell'alveo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, genera un vincolo programmatico debole che lascia l'effettività delle misure esclusivamente alla capacità organizzativa e finanziaria dei singoli contesti regionali e territoriali;
correlare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e la figura del caregiver familiare costituisce uno dei nodi giuridici, politici e sociali più importanti poiché significa comprendere la distanza profonda tra una concezione della cura intesa come mera «responsabilità privata e familiare» e una concezione fondata sui diritti sociali esigibili garantiti dallo Stato;
senza un esplicito e strutturale richiamo ai LEP ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tutte le misure, i sostegni non monetari e i servizi di sollievo destinati ai caregiver rischiano di rimanere puramente programmatici o disomogenei; l'effettività delle tutele verrebbe infatti lasciata esclusivamente alla capacità finanziaria e organizzativa dei singoli territori, creando intollerabili sperequazioni per cui un caregiver avrebbe diritti diversi a seconda della regione di residenza;
le recenti riforme strutturali per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità legano indissolubilmente i LEP alla valutazione multidimensionale e alla stesura dei piani personalizzati, rispettivamente il PAI e il Progetto di Vita e in questo contesto, le tutele del caregiver non possono essere slegate da tale architettura, ma devono esservi integrate per diventare esigibili;
introdurre i LEP per i caregiver non significa creare automaticamente e istantaneamente nuove spese incontrollate, ma stabilire un principio direttivo e un vincolo ordinamentale inderogabile per la programmazione statale e regionale; serve a vincolare la normazione secondaria affinché il lavoro di cura non ricada interamente sulle spalle delle famiglie come un onere ineludibile e non opzionabile;
riconoscere le prestazioni legate al caregiver (come gli interventi di sollievo programmati o in emergenza, il supporto psicologico continuativo, la formazione e la conciliazione) come livelli essenziali significa sottrarle alla discrezionalità dei bilanci locali o alle clausole di invarianza finanziaria e senza questa copertura, servizi vitali come la sostituzione temporanea del caregiver in caso di malattia o burnout restano mere enunciazioni teoriche subordinate alla disponibilità di cassa delle singole ASL o delle singole regioni;
in sintesi, l'assenza di un ancoraggio diretto ai LEP rischia di amplificare drammaticamente i divari territoriali già esistenti tra le diverse Regioni italiane, creando intollerabili discriminazioni tra cittadini assistiti e assistenti in base al luogo di residenza;
la totale assenza di parametri uniformi nazionali subordina la sopravvivenza quotidiana delle famiglie alle disponibilità di bilancio locale, calpestando il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale;
configurare il lavoro di cura informale senza alcuna garanzia di standard essenziali uniformi significa perpetuare una discriminazione di sistema nei confronti dei caregiver più vulnerabili e isolati,
impegna il Governo:
ad adottare adeguate e ulteriori iniziative normative volte a:
ricondurre espressamente le tutele, i sostegni e le prestazioni sociali e sociosanitarie destinate ai caregiver familiari nell'alveo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
a garantire una cornice nazionale uniforme che trasformi le tutele previste dal provvedimento all'esame in diritti soggettivi pienamente esigibili e vincolanti su tutto il territorio nazionale.
9/2789-A/3. Ascari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame si limita a prevedere un mero e riduttivo indennizzo assistenziale temporaneo ed incerto per il caregiver, determinando la totale e immediata interruzione di ogni continuità di reddito al momento del decesso della persona assistita;
attualmente l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, esclude dalla pensione di reversibilità il figlio unico, celibe o nubile, convivente, che abbia svolto in via esclusiva o prevalente attività domestica di cura e assistenza verso il genitore non autosufficiente;
l'autorevole ed essenziale sentenza n. 91/2026 della Corte costituzionale ha stabilito che la ragionevolezza di un trattamento normativo deve essere valutata anche in base al criterio dell'anacronismo e dell'obsolescenza della scelta legislativa passata alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento;
mantenere l'esclusione previdenziale del figlio caregiver sulla base di una formulazione del 1939 contrasta apertamente con i principi di ragionevolezza (articolo 3 Cost.), con i doveri inderogabili di solidarietà sociale (articolo 2 Cost.) e con la tutela della dignità e della salute (articoli 32, 36 e 38 Cost.);
la disparità appare ancora più irragionevole se si considera che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge unito da un solo giorno o addirittura divorziato (con assegno divorzile), mentre viene negata al figlio unico celibe/nubile ultra 50enne privo di reddito che ha assistito H24 il genitore vedovo disabile grave titolare di pensione reversibile;
l'assenza di un intervento correttivo esporrà l'INPS e lo Stato a un imponente e rovinoso contenzioso seriale diffuso su tutto il territorio nazionale, con l'inevitabile condanna al pagamento di arretrati e con la sussistenza di profili di danno erariale;
la parificazione del figlio unico caregiver al coniuge superstite risponde a criteri imprescindibili di equità, adeguatezza e ragionevolezza intrinseca, allineando l'ordinamento previdenziale ai più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza iniziative normative volte a modificare l'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, estendendo il diritto alla pensione di reversibilità o al trattamento indiretto al figlio unico convivente che abbia svolto in via prevalente ed esclusiva attività di cura e sia privo di altri redditi da lavoro.
a stanziare le risorse finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità di tale estensione, prevenendo il rischio di un contenzioso giudiziario sistemico ed erariale a carico dell'amministrazione previdenziale.
9/2789-A/4. Quartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame definisce la figura del caregiver familiare circoscrivendola con rigore escludente ai soli parenti entro il secondo grado (estensibili al terzo unicamente nelle ristrette e specifiche ipotesi previste dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992), al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto e all'affine entro il secondo grado;
tale impianto definitorio appare drammaticamente restrittivo, anacronistico, fortemente familistico e intrinsecamente discriminatorio; la scelta di ancorare lo status di prestatore di cura a una rigida griglia anagrafica esclude a priori amici, vicini di casa, reti umane e informali di prossimità, nonché relazioni di fatto che nella società contemporanea costituiscono spesso l'unico, reale e insostituibile pilastro di sostegno per milioni di persone sole, anziane o prive di un nucleo familiare di origine;
la norma pretende formalmente di valorizzare e tutelare l'attività di assistenza «quale espressione di solidarietà e responsabilità», ma sul piano pratico produce l'effetto diametralmente opposto poiché privatizza ed etichetta la cura come un mero dovere domestico obbligatoriamente vincolato al legame di sangue, al matrimonio o alla convivenza formale;
in innumerevoli contesti reali della nostra società, questa perimetrazione rigida genera pesanti storture, basti pensare all'ipotesi del caregiver non convivente, come il figlio o la figlia che, pur avendo un proprio nucleo familiare autonomo e una differente residenza anagrafica, si trasferisce quotidiana e instancabilmente presso l'abitazione del genitore anziano o disabile, che viene irragionevolmente penalizzato o del tutto escluso dal godimento delle tutele più incisive;
la definizione rigida e ciecamente burocratica proposta dal testo smentisce la complessa pluralità delle reti familiari, affettive e sociali concretamente esistenti nel Paese, lasciando completamente prive di qualsiasi riconoscimento giuridico ed economico figure di riferimento fondamentali per la sopravvivenza e il benessere degli assistiti;
ignorare la trasformazione e la complessità delle odierne strutture relazionali familiari significa calpestare la realtà fattuale dei legami di prossimità che sorreggono e salvano ogni giorno dal crollo l'intero sistema di welfare informale italiano;
subordinare l'accesso ai diritti sociali e civili al solo possesso di uno status formale di parentela produce un'odiosa ed inaccettabile discriminazione nei confronti di tutti coloro che esercitano i doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione al di fuori dei rigidi schemi della famiglia tradizionale,
impegna il Governo:
a riconsiderare le disposizioni recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame a tal fine adottando idonee iniziative legislative volte a modificare, in particolare, la definizione normativa della figura del caregiver familiare, sopprimendo i rigidi vincoli di parentela e il requisito della convivenza;
a riconoscere formalmente lo status di caregiver a chiunque assista in via continuativa e non professionale una persona non autosufficiente, sulla base di un comprovato e stabile rapporto affettivo o amicale.
9/2789-A/5. Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge in esame introduce una rigida e macchinosa tipizzazione dei profili di caregiver familiari, frammentando la figura dell'assistente informale in distinti scaglioni definiti esclusivamente sulla base delle ore di assistenza prestata su scala settimanale (ovvero configurando il profilo di caregiver prevalente per carichi pari o superiori a 91 ore settimanali, seguito dalle fasce intermedie da 30 a 90 ore e da 10 a 30 ore);
questa griglia oraria tradisce un approccio meramente ragionieristico, burocratico e quantitativo, del tutto inadeguato a cogliere la reale sostanza della presa in carico; assimilare la cura continua e sistematica a una sorta di «timbratura di cartellino» azzera la natura stessa dell'assistenza familiare, ignorando completamente la complessa dimensione emotiva, il logoramento psicologico, la costante disponibilità intellettiva e la responsabilità organizzativa h24 che la presenza accanto a una persona fragile necessariamente comporta;
la pretesa di fissare a 91 ore settimanali, equivalenti a oltre 13 ore al giorno ininterrotte per sette giorni su sette, la soglia d'accesso alle tutele e ai sostegni più incisivi rappresenta un parametro del tutto irrealistico, disumano e privo di qualsiasi fondamento scientifico, medico o sociale; un simile tetto cronometrico finisce per escludere a priori la stragrande maggioranza delle famiglie che affrontano gravissimi carichi assistenziali, penalizzando chiunque cerchi di conciliare l'assistenza con un minimo di autonomia personale, lavorativa o di riposo;
il rinvio, approvato durante i lavori in sede referente, a un successivo ed ulteriore decreto ministeriale per la definizione di dettaglio dei criteri di calcolo orario non risolve in alcun modo il nodo concettuale e politico di fondo; al contrario, affidare la misurazione della cura a norme secondarie attuative rischia unicamente di generare profonde difformità applicative tra i diversi territori regionali, aprendo la strada a un pervasivo contenzioso burocratico e amministrativo tra le famiglie e la pubblica amministrazione;
l'assistenza continuativa, la vigile prontezza all'intervento e la presenza relazionale e mentale non possono in alcun modo essere ridotte a un freddo calcolo algebrico o cronometrico e la reale intensità del lavoro di cura deve essere valutata esclusivamente in relazione alle condizioni cliniche, funzionali ed esistenziali dell'assistito e alla qualità della vita del caregiver, attraverso strumenti scientifici riconosciuti come le valutazioni multidimensionali socio-sanitarie;
la pretesa legislativa di quantificare matematicamente il carico assistenziale dimostra una totale cecità rispetto alla natura intrinsecamente dinamica, fluida e imprevedibile dell'assistenza domiciliare fornita a persone affette da gravi patologie neurodegenerative, demenze, disabilità gravissime o quadri di non autosufficienza complessa, dove l'emergenza e l'assorbimento di energie non sono programmabili per fasce orarie;
in definitiva, subordinare l'esigibilità dei diritti fondamentali della persona a parametri cronometrici arbitrari e astratti trasforma quella che doveva essere una grande riforma di civiltà sociale in un impenetrabile ginepraio burocratico, del tutto inconciliabile con la dignità del lavoro di cura e con il rispetto dovuto a chi dedica la propria vita all'assistenza dei propri cari,
impegna il Governo:
a riconsiderare l'impostazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 2 di cui in premessa adottando ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
eliminare dal quadro normativo la ripartizione dei caregiver per scaglioni di ore di assistenza prestata;
prevedere che l'attestazione dell'intensità del carico assistenziale sia determinata dalle Unità di valutazione multidimensionale sulla base degli indicatori contenuti nei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) e nei Progetti di Vita.
9/2789-A/6. Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 fotografa l'inconsistenza economica dell'intero provvedimento, quantificando gli oneri complessivi in somme del tutto inadeguate e irrisorie a fronte delle reali necessità assistenziali del Paese; affrontare la riforma dei caregiver familiari senza una dotazione finanziaria imponente e commisurata alla platea significa condannare la legge a rimanere una scatola vuota, incapace di incidere realmente sulle condizioni di vita delle famiglie e ridotta a mero esercizio di stile normativo;
il Governo dimostra una grave carenza di coraggio politico rifiutando di stanziare risorse aggiuntive derivanti dalla fiscalità generale o da nuove e stabili entrate pubbliche; anziché considerare la cura dei caregiver un pilastro fondamentale del welfare nazionale da finanziare con la fiscalità progressiva, l'esecutivo sceglie la strada dell'immobilismo economico, negando ogni immissione di «denaro fresco» nel circuito della protezione sociale;
la copertura finanziaria individuata dalla norma si regge interamente su una redistribuzione interna e su un taglio lineare delle risorse già esistenti, operando il definanziamento del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità e del preesistente Fondo caregiver; si tratta di un meccanismo contabile che sposta semplicemente i fondi da un capitolo all'altro senza aggiungere un solo euro, impoverendo i salvadanai storici della protezione sociale per finanziare una misura incapace di reggersi sulle proprie gambe;
tale impostazione contabile genera un cortocircuito etico e sociale inaccettabile, attuando una cinica operazione a somma zero che «spoglia un disabile per vestire un caregiver»; mettere in diretta concorrenza e in aperta contrapposizione i diritti fondamentali delle persone non autosufficienti con quelli dei loro familiari assistenti rappresenta un insulto alla coesione sociale e un arretramento drammatico nella tutela della fragilità;
una politica di welfare moderna, efficace e degna di questo nome non può essere edificata saccheggiando le risorse già risicate e insufficienti destinate alla disabilità e alla non autosufficienza e sottrarre fondi alla fragilità per finanziare un'altra fragilità significa fallire l'obiettivo primario di una Repubblica civile che vuole costruire un sistema di protezione universale che non costringa a scegliere quale diritto calpestare per poterne garantire un altro;
operare tagli e riduzioni su capitoli di spesa dedicati alla non autosufficienza configura una palese violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e dei principi costituzionali di tutela dei soggetti più vulnerabili; l'articolo 3 e l'articolo 38 della Costituzione impongono allo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e di garantire un'assistenza adeguata, obblighi che vengono clamorosamente traditi quando la copertura di una legge viene trovata impoverendo i capitoli di spesa dei soggetti non autosufficienti;
nessuna riforma che pretenda di regolare e valorizzare il lavoro di cura può fregiarsi dell'attributo di «civiltà» se edificata sulla sottrazione di risorse materiali indispensabili alla dignità e all'assistenza delle persone con disabilità; sacrificare l'autonomia e i diritti dei non autosufficienti per dare una risposta parziale e al ribasso ai caregiver significa fallire su entrambi i fronti, dimostrando l'assenza totale di una visione organica, universale e rispettosa della dignità umana,
impegna il Governo:
a rivedere le disposizioni relative alla copertura finanziaria di cui in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
eliminare qualsiasi norma che preveda la riduzione o il definanziamento del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità o di altri fondi sociali esistenti;
reperire le coperture finanziarie necessarie alla piena attuazione del provvedimento in esame mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale, dal contrasto all'evasione fiscale, dagli extraprofitti delle multinazionali farmaceutiche, bancarie assicurative e dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.
9/2789-A/7. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 riconosce un contributo economico diretto esclusivamente ai caregiver prevalenti (≥91 ore) che non svolgano attività lavorativa o percepiscano meno di 3.000 euro lordi all'anno;
la norma crea un perverso paradosso sociale: chi prova a lavorare part-time o a svolgere una piccola attività per far sopravvivere il proprio nucleo familiare viene punito con la perdita totale del contributo; l'importo previsto dal testo (massimo 1.200 euro a trimestre, ossia 400 euro al mese) è soggetto a ricalcoli e decurtazioni ed è condizionato a un rigido tetto di spesa complessivo;
la disposizione all'esame configura un sostegno economico talmente restrittivo da risultare iniquo, riconoscendo il contributo diretto esclusivamente a quella ristrettissima platea di caregiver definiti «prevalenti» (ossia gravati da un carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali);
tale impostazione cancella con un colpo di spugna il lavoro di cura prestato da chi, pur dedicando decine di ore settimanali all'assistenza di un proprio caro, non raggiunge la soglia cronometrica estrema stabilita dalla norma, escludendo arbitrariamente milioni di famiglie che affrontano quotidianamente la medesima solitudine e lo stesso logoramento psicofisico;
la disposizione introduce una sanzione di fatto inaccettabile contro la dignità della persona, imponendo l'assoluta assenza di attività lavorativa o fissando un limite reddituale capestro pari a un massimo di 3.000 euro lordi annui;
questa previsione genera un cortocircuito drammatico laddove il caregiver che tenta stoicamente di preservare un legame con il mercato del lavoro attraverso un impiego part-time o una minima attività autonoma per garantire la sopravvivenza economica del proprio nucleo familiare viene letteralmente punito dallo Stato con la perdita totale del contributo, subendo un ricatto intollerabile tra il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e il riconoscimento della cura;
l'ammontare del beneficio economico, previsto nel limite massimo teorico di 1.200 euro a trimestre (pari a 400 euro mensili), si rivela del tutto irrisorio e simbolico a fronte dei costi enormi, crescenti e insostenibili che le famiglie non autosufficienti devono sostenere per l'assistenza domiciliare, l'acquisto di presidi sanitari e la gestione delle emergenze;
per di più, l'applicazione di rigidi meccanismi di calcolo e decurtazione basati sull'ISEE riduce ulteriormente l'assegno effettivo per le fasce di reddito intermedie, trasformando un preteso sostegno in poche decine di euro al mese che offendono il valore sociale del lavoro di cura;
l'intero impianto economico dell'articolo 14 è assoggettato a un rigido e invalicabile limite di spesa complessivo programmato a bilancio, esplicitamente subordinato all'erogazione «nei limiti delle risorse disponibili»; questa clausola scarica cinicamente il rischio finanziario sulle spalle dei cittadini poiché qualora le domande presentate dai caregiver aventi diritto dovessero giustamente aumentare, l'importo pro-capite destinato a ciascun beneficiario subirà una riduzione automatica al ribasso, trasformando il sussidio in un indegno meccanismo di lotteria a somma zero in cui la platea dei bisognosi finisce per competere per le medesime risorse scarse;
la definizione della soglia d'accesso basata sull'indicatore della situazione economica equivalente si dimostra del tutto avulsa dalla realtà socio-economica del Paese, risultando incapace di intercettare le reali condizioni di impoverimento in cui precipitano le famiglie medio-basse;
sostenere un familiare non autosufficiente azzera i risparmi di una vita, disintegra la capacità di produzione di reddito del nucleo e genera costi vivi stratosferici che non vengono minimamente compensati da un filtro ISEE rigido e inadeguato alle spese reali imposte dalla disabilità grave;
subordinare l'erogazione del contributo a paletti reddituali così angusti e restrittivi equivale a decretare la condanna permanente alla marginalità sociale e alla dipendenza economica di chiunque cerchi di non recidere il proprio legame con la vita professionale;
anziché rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono la parità e il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.), lo Stato costringe il caregiver a scegliere tra l'isolamento lavorativo totale e la rinuncia a ogni forma di supporto pubblico;
siamo dinanzi ad una vera e propria degradazione di un diritto sociale a mera elemosina condizionata e incerta; l'architettura finanziaria e normativa delineata dall'articolo 14 cancella ogni prospettiva di certezza giuridica ed economica per le famiglie, azzerando la natura di diritto sociale esigibile che una misura di civiltà dovrebbe possedere;
il contributo è erogato «nei limiti delle risorse disponibili», se le domande di accesso dovessero aumentare, l'importo pro-capite erogato a ciascun caregiver scenderà automaticamente al ribasso, creando un'intollerabile lotteria tra poveri;
vincolare l'assegno a tetti di spesa inflessibili, a ricalcoli trimestrali variabili e a condizioni di indigenza assoluta significa ridurre un fondamentale riconoscimento pubblico a una misura di elemosina assistenzialista, precaria e condizionata, lontanissima da quel «Reddito di cura» universale e dignitoso che la Repubblica avrebbe il dovere costituzionale di garantire,
impegna il Governo:
a riconsiderare le disposizioni recate dall'articolo 14 di cui in premessa adottando ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
trasformare il contributo economico in un vero e proprio «Reddito di cura», inteso come riconoscimento del valore sociale dell'attività svolta;
garantire che tale misura sia erogata con cadenza mensile per importi compresi tra 600 e 1.200 euro, garantita per valori ISEE fino a 40.000 euro, esente da IRPEF e pienamente cumulabile con i redditi da lavoro e con le indennità di accompagnamento.
9/2789-A/8. Auriemma, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non affronta la materia della tutela previdenziale della figura del caregiver familiare, non prevedendo alcuna forma di contribuzione figurativa per i periodi dedicati all'assistenza; questa omissione rappresenta una lacuna incolmabile che condanna chi si prende cura dei propri cari a un futuro di totale insicurezza economica;
chi assiste un familiare non autosufficiente per anni o decenni è spesso costretto ad abbandonare il lavoro o a ridurlo drasticamente, accumulando vuoti contributivi incolmabili che lo condannano inesorabilmente a pensioni di povertà in età avanzata; il lavoro di cura si trasforma così in una trappola previdenziale irreversibile;
lo Stato sfrutta cinicamente il lavoro informale di cura gratuito prestato all'interno delle famiglie per risparmiare sulla spesa sociale e sanitaria pubblica e, successivamente, punisce i caregiver negando loro la minima tutela della vecchiaia; si realizza in questo modo un paradosso iniquo in cui l'abnegazione familiare viene ripagata con l'assenza di tutela previdenziale;
l'attività svolta dal caregiver possiede un carattere intrinsecamente usurante e continuativo che incide pesantemente sull'aspettativa, sulla salute psicofisica e sulla qualità di vita delle persone; ignorare il logoramento derivante da un impegno h24 significa negare la realtà di una fatica quotidiana equiparabile, per gravità, alle mansioni lavorative più gravose;
è dovere inderogabile della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona e garantire una pensione equa e dignitosa e tradire questo mandato costituzionale nei confronti di chi ha dedicato la propria esistenza alla cura di un familiare rappresenta una ferita inaccettabile per la giustizia sociale del Paese,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative legislative volte a:
riconoscere ai caregiver familiari la copertura contributiva figurativa a fini previdenziali per l'intero periodo di svolgimento dell'attività assistenziale;
prevedere canali di accesso al pensionamento anticipato senza penalizzazioni al raggiungimento di 30 anni di contributi o al compimento dei 60 anni di età in presenza di un periodo congruo di attività di cura.
9/2789-A/9. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame subordina le richieste di flessibilità oraria e di lavoro agile (smart working) del lavoratore alla clausola della «compatibilità con la natura della prestazione» e con l'organizzazione aziendale; la norma non configura un diritto soggettivo esigibile, ma una semplice facoltà di domanda la cui concessione rimane affidata alla discrezionalità del datore di lavoro; senza un vincolo procedurale stringente, le richieste di conciliazione dei caregiver rischiano di essere regolarmente respinte con motivazioni generiche;
la formulazione adottata svuota di fatto il contenuto protettivo della norma, poiché la converte in una petizione di principio priva di cogenza giuridica; la norma non configura in alcun modo un diritto soggettivo pieno ed esigibile in capo al lavoratore, configurandosi piuttosto come una semplice facoltà di domanda la cui concessione rimane interamente affidata alla totale discrezionalità e al potere organizzativo del datore di lavoro;
senza l'introduzione di un vincolo procedurale stringente, come l'obbligo di risposta scritta entro termini brevi e la motivazione tassativa del diniego basata esclusivamente su ragioni tecnico-organizzative insuperabili, le richieste di conciliazione dei caregiver rischiano di essere regolarmente respinte con motivazioni generiche, burocratiche o di comodo;
in questo modo, l'onere del bilanciamento tra l'attività professionale e il gravoso carico di assistenza familiare viene scaricato interamente sulle spalle del dipendente, il quale si trova costretto a subire un ricatto intollerabile: scegliere tra il mantenimento del proprio posto di lavoro e l'assistenza doverosa a un proprio caro malato;
questa distorsione strutturale colpisce in modo sproporzionato e prevalente le donne, madri, figlie, mogli o compagne, che costituiscono la stragrande maggioranza della platea dei caregiver informali nel nostro Paese, l'assenza di tutele lavorative rigide e azionabili alimenta così il drammatico divario di genere occupazionale, costringendo migliaia di donne a subire l'emarginazione professionale, la riduzione dell'orario di lavoro o le dimissioni forzate, con una conseguente e irreversibile condanna alla povertà economica e previdenziale,
impegna il Governo:
a riconsiderare le disposizioni in materia di lavoro subordinato di cui all'articolo 8 adottando a tal fine ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
sancire il diritto soggettivo pieno del caregiver richiedente all'accesso al lavoro agile e alla rimodulazione dell'orario di lavoro;
prevedere l'obbligo per il datore di lavoro pubblico e privato di fornire riscontro scritto e motivato entro trenta giorni in caso di diniego, ammettendo il rifiuto unicamente per comprovate ed insuperabili ragioni tecnico-organizzative.
9/2789-A/10. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame ignora colpevolmente la drammatica e silenziosa condizione di migliaia di adolescenti (talvolta bambini!) che, all'interno delle mura domestiche, si fanno carico in modo continuativo dell'assistenza a familiari non autosufficienti o con disabilità grave;
la condizione dei minorenni impegnati nella cura familiare determina altissimi tassi di dispersione scolastica, abbandono formativo, isolamento sociale e gravissimi rischi di burnout psicofisico e di compromissione dello sviluppo della personalità;
pur avendo timidamente introdotto in sede referente alcune blande tutele scolastiche per i minori conviventi, il provvedimento all'esame risulta del tutto privo di una cornice organica di diritti esigibili, di un sistema di riconoscimento formale dedicato e di risorse finanziarie mirate al sostegno dei minori;
sovraccaricare un minore di responsabilità di cura non retribuite e non supportate costituisce una palese violazione dei principi costituzionali di tutela dell'infanzia, del diritto all'istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) e del pieno sviluppo psicofisico della persona (art. 3 Cost. e Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia);
appare indispensabile colmare questo gravissimo vuoto normativo attraverso l'istituzione di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) specificamente dedicati ai giovani caregiver, garantendo loro tutele scolastiche cogenti, esenzioni, supporto psicologico gratuito e voucher di sollievo per preservare il loro diritto a essere bambini e studenti,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori e tempestive iniziative normative volte:
ad estendere le misure del provvedimento in esame anche ai minorenni, attraverso un riconoscimento formale, strutturato e non discriminatorio della figura dello Young Caregiver (minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni);
a definire specifici Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e patti formativi personalizzati all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo flessibilità negli orari, giustificazione delle assenze per documentate esigenze di cura, didattica inclusiva a distanza nei casi necessari e il riconoscimento dell'attività di cura ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
a stanziare risorse finanziarie adeguate per garantire ai minori caregiver l'accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico finalizzati alla gestione dello stress da assistenza e della «fatica della compassione», nonché l'istituzione di appositi voucher annuali destinati a coprire le spese per attività sportive, ricreative e soggiorni di sollievo che permettano loro di distaccarsi temporaneamente dal carico di cura.
9/2789-A/11. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
in Italia migliaia di minori (14-17 anni) e giovani studenti (18-24 anni) svolgono un ruolo continuo di cura e assistenza in favore di familiari non autosufficienti;
la condizione di young caregiver determina altissimi tassi di dispersione scolastica, disagio psicologico, isolamento sociale e abbandono degli studi universitari;
l'attenzione dedicata dal testo a queste categorie è del tutto marginale e priva di una rete integrata di sostegni materiali e psicologici;
è necessario garantire ai giovani il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, prevenendo situazioni di burnout precoce;
la conciliazione tra il percorso formativo e le responsabilità di cura rappresenta una condizione essenziale per assicurare pari opportunità nell'accesso al mondo del lavoro,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
introdurre una definizione formale di Young Caregiver e Young Adult Carer, definendo Livelli Essenziali delle Prestazioni scolastiche e accademiche in loro favore;
garantire agli studenti caregiver patti formativi personalizzati, flessibilità negli orari e nelle verifiche, accesso prioritario ai servizi di supporto psicologico, la gratuità delle tasse universitarie e l'erogazione di appositi «voucher sollievo esami» destinati a garantire la presenza di assistenti domiciliari durante le sessioni di studio.
9/2789-A/12. Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame declina sulla carta una serie di sostegni fondamentali e indifferibili, quali il supporto psicologico continuativo, l'assistenza e le visite mediche domiciliari, i servizi di telemedicina e le sostituzioni di emergenza da attivare tempestivamente entro 24 ore;
tuttavia, la portata realmente tutelante di queste previsioni viene del tutto vanificata dal successivo comma 3, il quale stabilisce espressamente che l'erogazione di tali interventi debba avvenire «a valere sul budget di progetto o di cura» e tassativamente «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
prevedere l'introduzione di prestazioni così complesse e ad alta intensità assistenziale senza stanziare un solo euro di finanziamento aggiuntivo significa scaricare la loro copertura economica sui bilanci già fortemente deficitari delle Aziende sanitarie locali e sui Dipartimenti di salute mentale, strutture attualmente allo stremo, cronicamente sottoorganizzate e drammaticamente deprivate di personale medico e specialistico;
questa finzione contabile riduce tutele vitali a mere enunciazioni di facciata, trasformandole in diritti puramente teorici, del tutto inapplicabili sul piano pratico ed esposti a lunghissime liste d'attesa che azzerano ogni possibilità di risposta tempestiva alle crisi familiari;
la gravità di tale impianto emerge in tutta la sua evidenza se si considera la condizione di strisciante e profondo logoramento emotivo vissuta dai caregiver familiari: chi assiste quotidianamente persone colpite da gravissime disabilità, patologie neurodegenerative o malattie cronico-degenerative affronta tassi elevatissimi di depressione, disturbi d'ansia strutturati e sindromi da burnout severo, che compromettono irreparabilmente l'equilibrio psicofisico dell'intero nucleo;
sottoporre la tutela della salute mentale e la prevenzione del crollo emotivo del prestatore di cura alla casuale disponibilità finanziaria o ai vincoli di cassa delle singole regioni e dei singoli territori configura un'intollerabile discriminazione geografica e una palese violazione dei principi di universalità, uguaglianza ed equità di accesso che fondano il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo:
a riconsiderare l'impostazione delle disposizioni recate dall'articolo 12 di cui in premessa adottando ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
eliminare dalle norme sulla tutela del benessere psicofisico del caregiver qualsiasi riferimento alla clausola di invarianza finanziaria;
istituire nel bilancio dello Stato un capitolo di spesa autonomo e vincolato destinato a finanziare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale i servizi di supporto psicologico continuativo e i servizi di sostituzione e sollievo d'emergenza.
9/2789-A/13. Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento centralizza le procedure di riconoscimento del caregiver affidandole a una piattaforma digitale gestita dall'INPS (il cui avvio è slittato al 2 gennaio 2027);
l'istanza richiede un'articolata autocertificazione comprendente dati anagrafici, profili assistenziali, verifiche di distanza chilometrica e riferimenti ai piani PAI o Progetti di Vita;
tale dipendenza esclusiva dalla digitalizzazione rischia di trasformarsi in un barriera insuperabile per i nuclei familiari più fragili, gli anziani soli e chi è privo di competenze digitali;
la complessità della procedura e l'introduzione di termini stringenti per i ricorsi amministrativi e per il silenzio-rigetto genereranno un pesante contenzioso burocratico;
è dovere delle istituzioni semplificare l'accesso ai diritti ed evitare che la burocrazia ostacoli il riconoscimento dei soggetti aventi titolo,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere espressamente che le procedure di accreditamento e registrazione sulla piattaforma INPS di cui all'articolo 4 possano essere svolte a titolo totalmente gratuito per l'utente presso tutti i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i Patronati;
a stipulare apposite convenzioni con gli enti di patronato e con le associazioni delle persone con disabilità per garantire la piena assistenza informatica e amministrativa ai nuclei familiari fragili.
9/2789-A/14. Aiello.
La Camera,
premesso che:
le patologie oncologiche, nella loro fase di acutizzazione e nel drammatico percorso di fine vita, esigono una presenza assistenziale costante, un monitoraggio clinico continuo e un supporto affettivo intensivo e ininterrotto da parte dei familiari caregiver;
tuttavia, l'attuale quadro normativo in materia di congedi straordinari risulta gravemente carente e anacronistico, poiché imbrigliato in rigidi vincoli di convivenza e in limiti temporali stringenti che non si adattano in alcun modo all'imprevedibilità, alla rapidità di evoluzione e alla gravità profonda delle crisi oncologiche;
di fronte a questa inadeguatezza legislativa, moltissimi lavoratori e lavoratrici si trovano costretti a esaurire ogni giorno di ferie o permesso accumulato, o peggio ancora a subire l'assenza di retribuzione pur di poter rimanere accanto ai propri cari durante gli ultimi e dolorosi mesi di vita;
la piena tutela del diritto alla cura e alla vicinanza affettiva nelle fasi terminali di una malattia così devastante rappresenta un principio fondamentale di civiltà giuridica e di solidarietà umana, che lo Stato non può continuare a ignorare; per questo motivo, risulta politicamente e socialmente imprescindibile garantire al lavoratore la totale sicurezza della propria posizione occupazionale, della continuità di reddito e della copertura previdenziale durante periodi di così drammatica gravità assistenziale, impedendo che al dolore della perdita si sommi l'incubo della precarietà lavorativa ed economica,
impegna il Governo:
ad accompagnare le disposizioni del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad integrare l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, garantendo il diritto a un congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa fino a un massimo di dodici mesi per i lavoratori che assistono un familiare in fase acuta o terminale di malattia oncologica;
a consentire la fruizione di tale congedo straordinario anche al lavoratore assistente non convivente con il paziente oncologico, sulla base della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
9/2789-A/15. Carmina.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame stabilisce che la persona assistita possa indicare un numero massimo di tre caregiver familiari, mentre l'articolo 4 introduce l'ulteriore requisito per cui il caregiver non convivente debba risiedere nello stesso comune dell'assistito oppure entro una distanza geografica massima di 40 chilometri;
fissare a tre il tetto massimo dei caregiver indicabili costituisce un limite del tutto arbitrario e burocratico, del tutto avulso dalla realtà sociale e demografica del nostro Paese; tale vincolo smentisce palesemente la dinamica delle famiglie articolate o numerose, all'interno delle quali il carico assistenziale viene spesso frazionato e condiviso tra più figli, nipoti o congiunti proprio per garantire la sostenibilità emotiva ed economica della cura, evitando il crollo psicofisico di un singolo punto di riferimento;
altrettanto irragionevole appare l'adozione di un criterio chilometrico rigido e vincolante come quello dei 40 chilometri; questa metrica geometrica ignora completamente la conformazione orografica del territorio italiano e risulta particolarmente penalizzante per chi vive e opera nelle aree interne, montane o peninsulari, dove la mera distanza chilometrica non corrisponde minimamente ai reali tempi di percorrenza e all'effettiva accessibilità infrastrutturale; in molte realtà territoriali, percorrere 30 chilometri su strade di montagna o secondarie richiede molto più tempo e fatica rispetto a spostamenti ben più lunghi lungo assi viari ad alta velocità;
l'insieme di queste rigidità burocratiche, metriche e numeriche produce l'effetto paradossale e ingiusto di escludere dall'accesso alle tutele normativamente previste soggetti che prestano una cura reale, quotidiana ed insostituibile, finendo per punire la solidarietà familiare anziché incentivarla e valorizzarla,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi degli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a:
sopprimere il limite numerico massimo dei tre caregiver indicabili per ogni persona assistita, consentendo il riconoscimento di tutti i soggetti che compongono la rete familiare di supporto;
rimuovere il vincolo chilometrico dei 40 chilometri per i caregiver non conviventi, sostituendolo con la semplice attestazione della compatibilità dell'assistenza prestata in relazione ai tempi di percorrenza e a quanto concordato nel Progetto di vita o nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI).
9/2789-A/16. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle persone che prestano attività di cura e assistenza in ambito familiare, prevedendo misure di sostegno sociale, lavorativo ed economico, graduate in relazione all'intensità del carico assistenziale;
l'articolo 14 disciplina una misura di sostegno economico destinata ai caregiver familiari in possesso di specifici requisiti assistenziali e reddituali, stabilendo, al comma 4, lettera a) la cessazione del diritto al contributo in caso di decesso della persona assistita;
l'attività di assistenza familiare, soprattutto quando prestata in maniera continuativa e prevalente, può determinare la riduzione o l'interruzione dell'attività lavorativa, la perdita di opportunità professionali e reddituali e un progressivo allontanamento dal mercato del lavoro;
il decesso della persona assistita, pur determinando la cessazione delle esigenze di cura, non comporta necessariamente il venir meno delle condizioni di fragilità economica e occupazionale maturate dal caregiver durante il periodo di assistenza;
al contrario, la cessazione improvvisa dell'attività di cura può determinare una condizione di particolare vulnerabilità, caratterizzata dalla contestuale perdita del sostegno economico, dalla difficoltà di reinserimento lavorativo e dalla necessità di affrontare le conseguenze psicologiche e sociali connesse alla conclusione di un percorso assistenziale spesso protrattosi per molti anni;
il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal caregiver familiare richiede pertanto di considerare non soltanto il periodo durante il quale viene assicurata l'assistenza, ma anche la fase successiva alla sua cessazione, al fine di prevenire nuove situazioni di povertà, esclusione sociale e marginalità lavorativa;
appare conseguentemente opportuno prevedere strumenti di accompagnamento temporaneo che favoriscano il recupero dell'autonomia economica e professionale del caregiver familiare, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e sostenibilità finanziaria,
impegna il Governo
ad integrare le misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione, nell'ambito dei prossimi interventi normativi, di iniziative normative volte a garantire una fase transitoria di tutela in favore dei caregiver familiari che, a seguito del decesso della persona assistita, cessano l'attività di cura, prevedendo, in particolare, forme temporanee di sostegno economico, graduate in relazione alla durata e all'intensità dell'assistenza prestata e alla condizione economica del beneficiario, nonché percorsi personalizzati di orientamento, aggiornamento delle competenze, formazione e reinserimento lavorativo, anche attraverso il raccordo con i servizi pubblici per l'impiego e con gli strumenti di politica attiva del lavoro già previsti dalla legislazione vigente.
9/2789-A/17. Lomuti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame riduce drasticamente il ruolo del caregiver all'interno delle Unità di valutazione multidimensionale, circoscrivendolo a una funzione meramente partecipativa, decorativa e consultiva; tale impianto svela una concezione burocratica e autoreferenziale dei servizi pubblici, i quali tendono a considerare la famiglia non come un partner strategico e paritario, ma come un mero esecutore passivo di decisioni calate dall'alto;
la disposizione proposta, infatti, omette colpevolmente di attribuire al caregiver qualsiasi potere decisionale effettivo o vincolante, mancando del tutto di prevedere strumenti di mediazione, tutele legali o meccanismi trasparenti di gestione dei conflitti nei frequenti casi di radicale disaccordo con le valutazioni, le riduzioni di budget o i tagli operati dai servizi sanitari e sociali territoriali;
questo approccio si rivela non solo ingiusto sul piano umano, ma profondamente fallimentare sul piano tecnico ed assistenziale; ignora il fatto che il caregiver costituisce di fatto l'insostituibile custode della memoria clinica, emotiva ed esistenziale dell'assistito ed è la figura che conosce in modo capillare, intimo e quotidiano i bisogni reali, le micro-variazioni sintomatologiche, le sofferenze indicibili e le dinamiche relazionali della persona non autosufficienti;
ridurre una competenza così vitale a una presenza simbolica ed accessoria significa condannare la progettazione socio-sanitaria a un totale distacco dalla realtà e l'effetto diretto di questa esclusione procedurale è la produzione di Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) e Progetti di Vita standardizzati, astratti e burocraticamente sterili, del tutto incapaci di rispondere alle vere emergenze quotidiane del nucleo familiare e della persona vulnerabile;
risulta pertanto improcrastinabile superare definitivamente ogni residuo di visione paternalistica e verticistica da parte delle istituzioni pubbliche, per abbracciare con coraggio un modello di co-progettazione, co-decisione e co-gestione reale e paritaria; solo attraverso l'integrazione strutturale tra la rete dei servizi pubblici e la rete di cura informale familiare e affettiva sarà possibile edificare un sistema di welfare che non si limiti a subire la disabilità, ma che la governi attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del sapere esperienziale di chi ogni giorno si prende cura dei più deboli,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rafforzare la posizione giuridica del caregiver nei processi di valutazione multidimensionale;
a garantire che l'elaborazione del Progetto di vita e del PAI avvenga d'intesa con il caregiver e con la persona assistita, richiedendo l'acquisizione del loro espresso assenso sulle modalità organizzative degli interventi stabiliti.
9/2789-A/18. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge A.C. 2789-A, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalla XII Commissione, collega il riconoscimento del contributo economico a requisiti reddituali e patrimoniali, prevedendo una soglia ISEE non superiore a 25.000 euro (articolo 14);
l'indicatore della situazione economica equivalente costituisce uno strumento generale di valutazione della condizione economica dei nuclei familiari, ma non sempre rappresenta in modo adeguato le spese aggiuntive connesse alla disabilità, alla non autosufficienza e all'assistenza continuativa;
famiglie con un indicatore economico formalmente superiore alla soglia prevista possono sostenere costi particolarmente elevati per assistenza personale, trasporti, dispositivi e ausili, adattamento dell'abitazione e prestazioni non disponibili attraverso il servizio pubblico;
il carico economico dell'assistenza può inoltre determinare la riduzione o l'interruzione dell'attività lavorativa di uno o più componenti della famiglia, con conseguenze che si manifestano nel tempo e che non sempre risultano adeguatamente rappresentate dall'ISEE riferito al momento della domanda;
la previsione di una soglia rigida rischia di determinare un'esclusione automatica di nuclei familiari che presentano bisogni assistenziali comparabili a quelli dei beneficiari, ma una condizione economica formalmente diversa;
il sistema di sostegno dovrebbe evitare che le famiglie siano costrette a sostenere integralmente costi assistenziali elevati fino al raggiungimento di una soglia economica particolarmente restrittiva;
la stessa disciplina del contributo, prevedendo una riduzione dell'importo per le fasce ISEE superiori a 15.000 euro e fino a 25.000 euro, conferma l'esigenza di un sistema che sappia distinguere tra condizione economica generale e spese specificamente determinate dall'attività di cura,
impegna il Governo
a riconsiderare l'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rivedere i criteri economici di accesso alle misure di sostegno per i caregiver familiari, prevedendo che la valutazione della condizione economica tenga conto anche dei costi documentati dell'assistenza e delle conseguenze economiche della riduzione o dell'interruzione dell'attività lavorativa.
9/2789-A/19. Iacono.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2789-A prevede, ai fini dell'accesso al contributo economico, condizioni relative allo svolgimento di un'attività lavorativa e al reddito che ne deriva, ammettendo, secondo il testo esaminato dalla XII Commissione, un reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro lordi annui (articolo 14);
tale impostazione rischia di penalizzare le persone che, pur prestando assistenza continuativa, cercano di mantenere un rapporto con il mercato del lavoro, anche attraverso occupazioni a tempo parziale, orari ridotti o attività discontinue;
la possibilità di conciliare lavoro e cura costituisce un obiettivo essenziale per prevenire l'impoverimento, preservare l'autonomia personale e ridurre le conseguenze previdenziali dell'assistenza familiare;
l'esclusione o la penalizzazione economica di chi riesce a svolgere un'attività lavorativa, anche limitata, può produrre un effetto disincentivante rispetto al mantenimento dell'occupazione e ai percorsi di reinserimento professionale;
il caregiver che conserva un impiego può sostenere contemporaneamente costi di cura, spese di trasporto, riduzioni dell'orario e difficoltà nell'organizzazione del lavoro, senza che la permanenza nell'occupazione implichi necessariamente una minore intensità del carico assistenziale;
la disciplina dovrebbe pertanto favorire la compatibilità tra attività di cura e lavoro retribuito, evitando di configurare il sacrificio dell'occupazione come condizione implicita per ottenere un sostegno pubblico;
il sostegno al caregiver deve contribuire a prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro, non consolidare una condizione di inattività forzata e dipendenza economica,
impegna il Governo
a riconsiderare le misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame adottando ulteriori iniziative normative volte a rivedere i criteri di accesso al contributo economico previsto per i caregiver familiari, superando le attuali limitazioni basate sul reddito da lavoro, al fine di evitare che lo svolgimento di un'attività lavorativa, anche parziale o discontinua, costituisca motivo di esclusione dal beneficio, e garantendo un sistema di sostegno che favorisca la conciliazione tra responsabilità assistenziali e attività professionale, promuova il mantenimento dell'occupazione e agevoli il reinserimento lavorativo dei caregiver che abbiano ridotto o interrotto la propria attività per esigenze di cura.
9/2789-A/20. Girelli.
La Camera,
premesso che:
l'assistenza continuativa a una persona con disabilità o non autosufficiente può richiedere un impegno quotidiano protratto per anni, con conseguenti rinunce lavorative, riduzioni dell'orario, interruzioni di carriera e difficoltà nel maturare una contribuzione previdenziale adeguata;
tali conseguenze ricadono in misura significativa sulle persone che assumono il ruolo di caregiver principale e che, in assenza di servizi sostitutivi, non dispongono di alternative concrete all'assistenza diretta del familiare;
la riduzione dei periodi di contribuzione può compromettere sia il raggiungimento dei requisiti pensionistici sia l'importo della futura pensione, esponendo il caregiver al rischio di una condizione di vulnerabilità economica nella fase successiva alla vita lavorativa;
il riconoscimento sociale del lavoro di cura non può prescindere dalla considerazione dei suoi effetti previdenziali, che possono protrarsi ben oltre il periodo in cui viene prestata assistenza;
il contributo economico previsto dal provvedimento non è, da solo, idoneo a compensare la perdita di reddito professionale e contributivo derivante da un'interruzione lavorativa di lunga durata;
la mancanza di una copertura previdenziale specifica determina un trasferimento sulle famiglie di una parte significativa dei costi sociali dell'assistenza, nonostante questa contribuisca alla continuità della cura e al funzionamento complessivo del sistema di welfare;
appare necessario riconoscere che l'attività di cura continuativa può rappresentare un impedimento oggettivo alla partecipazione piena al mercato del lavoro e che tale circostanza richiede strumenti di protezione previdenziale,
impegna il Governo:
a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a introdurre misure strutturali di tutela previdenziale a favore dei caregiver familiari che svolgono attività di assistenza continuativa, prevedendo il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi dedicati alla cura mediante il ricorso alla contribuzione figurativa o ad altri strumenti equivalenti, con particolare riguardo a coloro che abbiano dovuto ridurre, sospendere o interrompere l'attività lavorativa per far fronte alle esigenze assistenziali, al fine di evitare che l'impegno di cura determini una penalizzazione nella maturazione dei requisiti pensionistici e nell'importo dei trattamenti futuri;
ad avviare un approfondimento conoscitivo e una ricerca, anche attraverso il coinvolgimento degli enti previdenziali competenti e degli organismi di ricerca, volti ad analizzare l'impatto dell'attività di assistenza continuativa svolta dai caregiver familiari sulle carriere lavorative e sulle posizioni contributive, nonché a valutare la sostenibilità, gli effetti e le possibili modalità di attuazione di strumenti di riconoscimento previdenziale dei periodi dedicati alla cura, al fine di individuare soluzioni strutturali idonee a prevenire la penalizzazione pensionistica dei caregiver familiari.
9/2789-A/21. Scotto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2789-A riconosce, all'articolo 17, la possibilità per le regioni e le province autonome di adottare disposizioni specifiche in materia di caregiver familiari nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci;
tale previsione, se non accompagnata da standard nazionali vincolanti e da un adeguato finanziamento statale, rischia di determinare livelli differenti di tutela in funzione della capacità finanziaria e organizzativa dei singoli territori;
le differenze regionali nella disponibilità di assistenza domiciliare, servizi sociosanitari, sostegni psicologici, prestazioni di sollievo e personale specializzato possono incidere direttamente sulla quantità di lavoro che ricade sulle famiglie;
il caregiver che vive in un territorio dotato di servizi accessibili può beneficiare di opportunità di sostituzione e supporto non disponibili a chi risiede in aree caratterizzate da carenze strutturali dell'offerta assistenziale;
le disuguaglianze territoriali rischiano di sommarsi alle disuguaglianze economiche e familiari, aggravando la condizione delle persone che non dispongono di risorse sufficienti per acquistare privatamente le prestazioni mancanti;
il principio di uguaglianza richiede che situazioni assistenziali comparabili ricevano una tutela minima omogenea, indipendentemente dalla regione di residenza;
nel corso dell'esame in sede referente nella Commissione XII è stata inoltre sollevata la necessità che le risorse regionali siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle nazionali, per evitare che il finanziamento delle nuove misure comporti una riduzione delle risorse già destinate ad altri interventi per la disabilità e la non autosufficienza;
il riconoscimento del caregiver non può quindi essere affidato esclusivamente alla disponibilità dei bilanci territoriali, né può tradursi in un sistema nel quale l'accesso ai diritti dipenda dalla maggiore o minore capacità amministrativa locale,
impegna il Governo
a integrare l'articolo 17 del provvedimento in esame con l'adozione delle necessarie e ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a definire i livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi nazionali in materia di servizi e misure di sostegno ai caregiver familiari, assicurando un finanziamento statale adeguato, stabile e strutturale, al fine di garantire l'effettiva esigibilità delle tutele previste e pari condizioni di accesso agli interventi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza.
9/2789-A/22. Ciani.
La Camera,
premesso che:
il caregiver familiare che svolge contemporaneamente un'attività lavorativa è esposto a una condizione di particolare difficoltà, dovendo conciliare orari, obblighi professionali e responsabilità assistenziali che possono richiedere interventi frequenti, imprevedibili o non programmabili;
la necessità di accompagnare il familiare a visite, terapie e controlli, di intervenire in caso di aggravamento delle condizioni di salute e di garantire la continuità dell'assistenza può comportare assenze ripetute, riduzione delle opportunità professionali e difficoltà nel rispettare gli ordinari tempi di lavoro;
tali difficoltà possono tradursi in penalizzazioni economiche e professionali, rallentamento della carriera, rinuncia a percorsi formativi e, nei casi più gravi, abbandono dell'occupazione;
le misure di conciliazione attualmente disponibili non sempre risultano sufficienti a rispondere alle esigenze di chi assiste una persona con bisogni complessi, soprattutto quando non sia possibile programmare anticipatamente gli interventi di cura;
nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione sono state respinte proposte volte a rafforzare le priorità per l'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa previste dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, evidenziando la necessità di rendere più incisiva la tutela del caregiver occupato;
il riconoscimento del ruolo di caregiver non può limitarsi alla definizione della figura giuridica, ma deve contribuire a prevenire discriminazioni e svantaggi nell'accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro;
l'assenza di misure efficaci rischia di produrre un circolo vizioso nel quale il carico assistenziale determina la perdita del lavoro e la perdita del reddito riduce ulteriormente le possibilità della famiglia di acquistare servizi di supporto;
una disciplina adeguata deve consentire la conciliazione tra lavoro e cura senza imporre al caregiver la scelta tra la continuità assistenziale del familiare e la propria autonomia professionale ed economica,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a introdurre e rafforzare, nell'ambito della disciplina vigente in materia di lavoro, misure specifiche ed effettivamente esigibili di tutela dei caregiver familiari occupati, prevedendo strumenti di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione della prestazione lavorativa, forme di priorità nell'accesso al lavoro agile ove compatibile con le mansioni, nonché un rafforzamento dei permessi e degli altri istituti di conciliazione, al fine di evitare che l'assunzione di responsabilità assistenziali continuative comporti penalizzazioni professionali, riduzioni involontarie del reddito, interruzioni della carriera o l'uscita dal mercato del lavoro.
9/2789-A/23. Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
l'assistenza prestata da un minore a un familiare con disabilità, malattia cronica o non autosufficienza può assumere forme diverse, dal supporto nelle attività quotidiane alla sorveglianza, all'accompagnamento e alla partecipazione alle responsabilità familiari;
quando tale impegno diventa intenso, continuativo o sproporzionato rispetto all'età, può incidere sul percorso scolastico, sulla frequenza delle attività extrascolastiche, sulle relazioni con i coetanei e sullo sviluppo personale ed emotivo;
il fenomeno dei giovani caregiver rischia di rimanere poco visibile, poiché le responsabilità assistenziali vengono frequentemente considerate una questione privata della famiglia e non sono necessariamente individuate dai servizi territoriali o dalle istituzioni scolastiche;
il disegno di legge A.C. 2789-A, a seguito delle modifiche approvate in sede referente dalla XII Commissione, contempla anche specifiche misure destinate ai minori che convivono con persone in determinate condizioni assistenziali, ma ciò non esaurisce la necessità di individuare e proteggere i minori che svolgono direttamente attività di cura;
il riconoscimento della condizione di giovane caregiver deve essere accompagnato da strumenti di individuazione tempestiva, affinché la responsabilità assistenziale non si trasformi in una rinuncia implicita ai diritti connessi all'infanzia e all'adolescenza;
la scuola, i servizi sociali, i servizi sanitari e le reti territoriali possono svolgere un ruolo fondamentale nell'intercettare situazioni di sovraccarico e nell'attivare forme di sostegno adeguate, nel rispetto della riservatezza e della dignità del minore;
l'eventuale contributo del minore alla vita familiare non deve tradursi nell'assunzione stabile di compiti di cura che spettano agli adulti o che richiedono competenze professionali;
una politica efficace deve evitare sia l'invisibilità del fenomeno sia la stigmatizzazione delle famiglie, promuovendo invece interventi tempestivi e coordinati che consentano di mantenere la continuità assistenziale senza compromettere la crescita del minore,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a predisporre un programma nazionale per l'individuazione, il riconoscimento e la tutela dei giovani caregiver, fondato su protocolli di collaborazione tra istituzioni scolastiche, servizi sociali e servizi sanitari, che garantisca l'attivazione di interventi di sostegno e protezione in relazione all'età del minore e alla sua condizione personale e familiare, indipendentemente dal numero di ore dedicate all'attività di cura o dall'intensità dell'assistenza prestata, al fine di prevenire situazioni di sovraccarico e assicurare il pieno esercizio del diritto all'istruzione, alla socialità, al tempo libero e al benessere psicofisico, evitando che responsabilità assistenziali compromettano il percorso di crescita e sviluppo del minore.
9/2789-A/24. Manzi.
La Camera,
premesso che:
l'efficacia di una disciplina di sostegno ai caregiver familiari non può essere valutata esclusivamente sulla base dell'adozione delle disposizioni normative o dell'ammontare nominale delle risorse stanziate, ma richiede la verifica dei risultati concretamente raggiunti;
la presenza di requisiti economici, lavorativi, assistenziali e territoriali può determinare una distanza significativa tra il numero delle persone potenzialmente interessate e quello dei beneficiari effettivi;
l'entità della platea esclusa, le motivazioni delle domande respinte, i tempi amministrativi e gli importi realmente erogati costituiscono elementi indispensabili per valutare se le misure rispondano ai bisogni delle famiglie;
in assenza di dati omogenei, aggiornati e confrontabili, risulta difficile individuare le criticità applicative, valutare le disparità territoriali e stabilire se gli stanziamenti disponibili siano proporzionati alla domanda effettiva;
il monitoraggio dovrebbe inoltre consentire di distinguere le difficoltà derivanti dalla mancanza di requisiti individuali da quelle determinate dalla carenza di servizi, dalla complessità delle procedure o dall'insufficienza delle risorse;
una rendicontazione trasparente è necessaria anche per verificare l'effettiva aggiuntività delle risorse regionali, evitando che le nuove misure siano finanziate attraverso la riduzione di stanziamenti già destinati alla disabilità e alla non autosufficienza;
la valutazione dell'impatto dovrebbe considerare non soltanto il numero dei beneficiari, ma anche la capacità degli interventi di ridurre il sovraccarico assistenziale, favorire la permanenza nel lavoro e migliorare le condizioni di vita dei caregiver;
il Parlamento deve disporre di informazioni sufficienti per verificare l'attuazione della legge e valutare eventuali correttivi normativi e finanziari,
impegna il Governo
a prevedere la trasmissione annuale alle Camere di una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure di riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari, che consenta di verificarne l'effettiva efficacia e accessibilità, riportando, su base regionale e territoriale, il numero dei potenziali beneficiari e dei beneficiari effettivi, le domande presentate, accolte e respinte con le relative motivazioni, le risorse stanziate, ripartite ed effettivamente erogate, i tempi di conclusione dei procedimenti, le prestazioni garantite e le eventuali criticità riscontrate, nonché una valutazione dell'impatto degli interventi sulle condizioni economiche, lavorative e psicofisiche dei caregiver, al fine di individuare le disuguaglianze nell'accesso alle tutele e orientare i necessari interventi correttivi di natura normativa e finanziaria.
9/2789-A/25. Filippin.
La Camera,
premesso che:
l'attività di assistenza continuativa a una persona con disabilità o non autosufficiente comporta frequentemente un carico fisico, emotivo e organizzativo particolarmente gravoso, che può protrarsi per anni e incidere profondamente sulla salute e sulla qualità della vita del caregiver;
le responsabilità assistenziali comprendono spesso attività di sorveglianza, accompagnamento, supporto nelle funzioni quotidiane, gestione delle terapie e coordinamento dei servizi, con una conseguente riduzione del tempo disponibile per il riposo, le relazioni sociali e la cura della propria salute;
l'assenza di periodi di sollievo e di una rete di sostegno adeguata può favorire l'insorgenza di stress cronico, isolamento sociale, disturbi del sonno, esaurimento emotivo e difficoltà nel mantenere un equilibrio tra le esigenze della persona assistita e i bisogni personali;
la condizione del caregiver può essere ulteriormente aggravata dalla necessità di mantenere un'attività lavorativa, dall'insufficienza delle risorse economiche, dall'assenza di altri familiari disponibili e dalla difficoltà di accedere a servizi territoriali di supporto;
il disegno di legge in esame riconosce specificamente, all'articolo 12, l'importanza della tutela del benessere psicofisico esclusivamente con riferimento alla tipologia di caregiver individuata dall'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), senza estendere espressamente tale riconoscimento alle altre categorie di caregiver contemplate dalla medesima disposizione. Tale impostazione determina una disparità di tutela, in quanto non garantisce a tutti i caregiver familiari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, un pari riconoscimento del diritto alla salvaguardia della propria salute psicofisica e all'accesso tempestivo a interventi di prevenzione, sostegno e supporto adeguati al carico assistenziale sostenuto;
nel corso dell'esame in sede referente sono state sollevate criticità in merito al rafforzamento degli interventi di prevenzione e al ruolo della rete sociosanitaria nel sostegno ai caregiver, confermando la necessità di una disciplina che non si limiti a intervenire quando il disagio è già divenuto grave;
la tutela della salute del caregiver costituisce una componente essenziale della sostenibilità dell'assistenza: il deterioramento delle sue condizioni psicofisiche può infatti compromettere la continuità della cura e determinare conseguenze anche sulla salute della persona assistita;
non è accettabile che la capacità di continuare a prestare assistenza dipenda esclusivamente dalla resistenza individuale del caregiver, dalla disponibilità di risorse economiche private o dalla presenza di servizi nel territorio di residenza;
una politica pubblica efficace deve riconoscere il benessere del caregiver come elemento autonomo di tutela, prevedendo strumenti preventivi, accessibili e continuativi, anziché limitarsi a riconoscere il ruolo svolto all'interno della famiglia,
impegna il Governo:
a rivedere le misure recate dall'articolo 12 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a garantire a tutti i caregiver familiari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dall'intensità e dal numero di ore dedicate all'attività di cura, l'effettivo accesso a interventi di sostegno psicologico e di tutela del benessere psicofisico, attraverso i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, assicurando che la possibilità di usufruire di tali interventi non sia subordinata al livello di impegno assistenziale prestato, ma sia riconosciuta in ragione della condizione di caregiver e delle connesse esigenze di prevenzione e tutela della salute;
a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito della rete dei servizi territoriali, l'attivazione e il rafforzamento di gruppi di auto mutuo aiuto, percorsi di counselling individuale e di gruppo e altri interventi di supporto relazionale ed emotivo, favorendone l'accessibilità e la diffusione omogenea sul territorio nazionale, anche in collaborazione con gli enti locali, i servizi sociosanitari, le associazioni di caregiver e gli enti del Terzo settore, al fine di prevenire situazioni di isolamento e sovraccarico assistenziale, favorire la condivisione delle esperienze e delle strategie di gestione della cura e sostenere la capacità dei caregiver familiari di preservare il proprio equilibrio psicofisico nel tempo.
9/2789-A/26. Forattini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2789-A disciplina l'individuazione dei caregiver familiari e l'accesso alle misure previste dalla legge anche attraverso criteri relativi alla residenza e alla distanza tra il domicilio della persona assistita e quello del caregiver;
nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, il criterio territoriale è stato oggetto di discussione nell'ambito della discussione sull'articolo 4, e la distanza massima inizialmente prevista di 25 chilometri è stata portata a 40 chilometri attraverso una modifica approvata dalla Commissione;
l'ampliamento della soglia rappresenta una modifica migliorativa, ma non elimina il problema di fondo rappresentato dall'utilizzo di un criterio geografico rigido per individuare situazioni assistenziali che possono essere profondamente differenti;
la distanza chilometrica non costituisce, da sola, un indicatore attendibile dell'intensità del bisogno assistenziale, della frequenza degli interventi richiesti o del tempo effettivamente necessario per raggiungere la persona assistita;
la necessità di garantire un'assistenza continuativa può richiedere interventi frequenti, urgenti o non programmabili, per i quali il dato geografico non rappresenta adeguatamente la disponibilità effettiva del caregiver e la complessità delle responsabilità assunte;
il criterio territoriale rischia inoltre di penalizzare famiglie che, per ragioni lavorative, economiche o abitative, non possono risiedere nello stesso comune della persona assistita, pur garantendo una presenza costante e un contributo assistenziale determinante;
l'accesso alle misure dovrebbe fondarsi prioritariamente sull'effettività del rapporto di cura, sul carico assistenziale e sui bisogni della persona assistita, evitando che una soglia geografica determini l'esclusione automatica di situazioni sostanzialmente equivalenti;
la limitazione territoriale deve pertanto essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e dell'esigenza di evitare disparità ingiustificate tra caregiver che svolgono attività analoghe in condizioni logistiche differenti;
un sistema di riconoscimento realmente aderente alla realtà familiare dovrebbe consentire di considerare la distanza insieme alla frequenza dell'assistenza, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di servizi sostitutivi e alle caratteristiche del territorio,
impegna il Governo
a riconsiderare l'articolo 4 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rivedere i criteri territoriali previsti per il riconoscimento e l'accesso alle misure di sostegno in favore dei caregiver familiari, superando il ricorso a limiti chilometrici rigidi e generalizzati che rischiano di escludere situazioni di effettiva assistenza, e introducendo criteri di valutazione che tengano conto della continuità e delle modalità concrete dell'attività di cura, dei tempi effettivi di percorrenza, delle caratteristiche geografiche e infrastrutturali del territorio e dell'effettiva disponibilità di servizi di supporto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento e garantire che l'accesso alle tutele sia determinato dai reali bisogni assistenziali e non dalla mera distanza geografica tra caregiver e persona assistita.
9/2789-A/27. Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene sul riconoscimento e sulla tutela dei caregiver familiari, una categoria di persone che sostiene quotidianamente una parte rilevante del carico assistenziale del Paese, spesso a costo della propria autonomia economica, della continuità lavorativa e del benessere psicofisico;
il riconoscimento normativo del ruolo del caregiver non può considerarsi sufficiente se non è accompagnato da risorse finanziarie adeguate a garantire prestazioni concrete, continuative e accessibili a tutte le persone che ne hanno effettivamente bisogno;
le risorse destinate al sostegno dei caregiver familiari risultano insufficienti rispetto all'ampiezza della platea potenzialmente interessata, alla durata dell'impegno assistenziale e ai costi economici e sociali che ricadono sulle famiglie;
la limitatezza degli stanziamenti rischia di tradursi in contributi economici di importo inadeguato, in un accesso fortemente selettivo alle misure e nell'impossibilità di garantire servizi di sollievo, assistenza sostitutiva e sostegno psicologico in misura proporzionata ai bisogni rilevati;
l'introduzione di requisiti restrittivi per accedere ai benefici non può sostituire la necessità di un finanziamento adeguato, né può essere utilizzata per contenere la spesa pubblica a scapito delle persone che sostengono quotidianamente un carico assistenziale gravoso;
la previsione di misure di sostegno prive di una dotazione finanziaria congrua rischia di ridurre il riconoscimento del caregiver a un'affermazione prevalentemente formale, senza garantire un miglioramento effettivo delle condizioni di vita e senza compensare, neppure in parte, le conseguenze economiche derivanti dall'attività di cura;
l'insufficienza delle risorse finanziarie pubbliche trasferisce sulle famiglie una quota eccessiva dei costi dell'assistenza, costringendo molti caregiver a sostenere direttamente le spese per prestazioni private, trasporti, ausili e servizi che non trovano adeguata copertura nell'offerta pubblica;
tale situazione determina un aggravamento delle disuguaglianze sociali, poiché la possibilità di ottenere assistenza e sollievo finisce per dipendere anche dalla capacità economica del nucleo familiare e dalla disponibilità di servizi nel territorio di residenza;
la carenza di finanziamenti adeguati compromette inoltre la possibilità di sviluppare una rete stabile di servizi territoriali e di assicurare continuità agli interventi, lasciando i caregiver privi di strumenti sufficienti per conciliare le responsabilità assistenziali con il lavoro, la vita familiare e la tutela della propria salute;
appare pertanto necessario che il riconoscimento del ruolo del caregiver sia accompagnato da un impegno finanziario concreto, strutturale e proporzionato ai bisogni, evitando che la scarsità delle risorse determini una tutela differenziata in funzione della condizione economica delle famiglie o della regione di residenza,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad incrementare in misura significativa e strutturale le risorse finanziarie destinate alle politiche di riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari previste dal provvedimento in esame, al fine di stanziare fondi adeguati alla platea dei potenziali beneficiari e ai bisogni assistenziali effettivi, garantendo contributi economici congrui, servizi di sollievo, sostegno psicologico e interventi di assistenza concretamente accessibili, superando l'attuale insufficienza degli stanziamenti, che non consente di assicurare una risposta adeguata alle esigenze dei caregiver e delle persone assistite.
9/2789-A/28. Furfaro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene sul riconoscimento e sulla valorizzazione del caregiver familiare, figura essenziale per l'assistenza alle persone con disabilità e non autosufficienti e per il funzionamento del sistema di welfare;
il provvedimento rappresenta un primo intervento in materia, ma presenta rilevanti criticità e lacune rispetto alla necessità di assicurare ai caregiver familiari un sistema organico di riconoscimento, tutela e sostegno, capace di rispondere concretamente ai bisogni di chi svolge quotidianamente attività di cura;
il riconoscimento formale del ruolo del caregiver rischia di rimanere insufficiente qualora non sia accompagnato da strumenti concretamente fruibili, procedure semplificate e misure in grado di produrre benefici effettivi nella vita quotidiana delle persone interessate;
permangono esigenze di rafforzamento delle tutele sotto il profilo economico, previdenziale, lavorativo, psicologico e sociale, considerato che l'attività di assistenza continuativa può comportare rinunce professionali, riduzione del reddito, isolamento sociale, compromissione del benessere psicofisico e difficoltà nella conciliazione tra lavoro, cura e vita personale;
l'assenza di strumenti uniformi per identificare e riconoscere la condizione di caregiver nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, i servizi sanitari e sociosanitari e gli altri soggetti erogatori di prestazioni può determinare procedure frammentate, difficoltà di accesso alle misure disponibili e disparità legate al territorio di residenza;
il provvedimento necessita pertanto di essere accompagnato da strumenti operativi che rendano effettivo il riconoscimento del caregiver, evitando che gli oneri amministrativi e la frammentazione delle competenze si traducano in ulteriori difficoltà per persone già sottoposte a un significativo carico assistenziale;
l'istituzione di una Carta nazionale del caregiver familiare, dotata di validità su tutto il territorio nazionale, potrebbe rappresentare una misura concreta per rendere riconoscibile il ruolo svolto, semplificare i rapporti con le istituzioni e facilitare l'accesso ai servizi e alle opportunità di sostegno;
la Carta nazionale potrebbe inoltre costituire la base per la promozione di agevolazioni e convenzioni dedicate, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, contribuendo a ridurre gli oneri economici e organizzativi derivanti dall'assistenza;
è necessario evitare che il riconoscimento dei caregiver si traduca in una tutela disomogenea, subordinata alla disponibilità di risorse, servizi o iniziative locali, assicurando strumenti accessibili e criteri omogenei a livello nazionale,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative e amministrative volte a:
istituire la Carta nazionale del caregiver familiare, con validità su tutto il territorio nazionale e rilascio attraverso procedure semplici, accessibili e uniformi, in formato digitale e fisico, quale strumento di riconoscimento della condizione di caregiver nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti competenti, al fine di semplificare l'accesso ai servizi e alle misure di sostegno previsti dalla normativa vigente e ridurre gli adempimenti burocratici e le disparità territoriali;
promuovere, anche attraverso accordi con le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati, un sistema strutturato di agevolazioni e convenzioni dedicato ai caregiver familiari, con particolare riguardo alla mobilità, all'accesso ai servizi culturali e ricreativi e ad altre opportunità utili ad alleviare il carico economico e organizzativo dell'assistenza, individuando le modalità attuative necessarie e assicurando un'adeguata informazione ai destinatari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/2789-A/29. Stumpo.
La Camera,
il disegno di legge A.C. 2789/A interviene sul riconoscimento e sulla valorizzazione del caregiver familiare, una figura essenziale per l'assistenza alle persone con disabilità e non autosufficienti e per il funzionamento del sistema di welfare;
il provvedimento, pur rappresentando un intervento in materia, presenta criticità rispetto alla necessità di riconoscere pienamente la pluralità delle relazioni di cura esistenti nella società e di garantire una tutela fondata sull'effettività dell'assistenza prestata, anziché esclusivamente sulla natura del rapporto personale o familiare con la persona assistita;
l'attività di cura continuativa non si esaurisce necessariamente all'interno dei legami di parentela o del nucleo familiare convivente, ma può essere svolta in modo significativo, stabile e responsabile anche da persone prive di vincoli di sangue, da amici, da persone legate da rapporti affettivi e di solidarietà e da altri soggetti che abbiano assunto concretamente compiti di assistenza;
nella realtà sociale, infatti, numerose persone prestano assistenza quotidiana a persone con disabilità o non autosufficienti senza essere loro parenti e senza condividere la medesima abitazione, assumendo responsabilità che possono comprendere l'accompagnamento, il supporto nelle attività quotidiane, l'organizzazione delle cure, il rapporto con i servizi e il sostegno emotivo e relazionale;
la convivenza non costituisce necessariamente un indicatore attendibile dell'intensità e della continuità dell'assistenza, così come il vincolo di parentela non garantisce, di per sé, l'effettivo svolgimento di attività di cura;
un sistema di riconoscimento che attribuisca rilievo determinante ai vincoli familiari o alla coabitazione rischia pertanto di escludere persone che svolgono un ruolo assistenziale sostanziale, producendo disparità di trattamento e lasciando prive di adeguato riconoscimento situazioni di cura effettive;
il valore sociale dell'attività di cura risiede nella continuità, nella responsabilità e nella concretezza dell'assistenza prestata, nonché nel contributo fornito alla tutela della dignità, dell'autonomia e della qualità della vita della persona assistita;
il riconoscimento del caregiver deve pertanto rispondere a criteri inclusivi, capaci di valorizzare le diverse forme di solidarietà e di prossimità presenti nella società contemporanea, comprese le reti informali di sostegno che spesso suppliscono alla carenza o all'insufficienza dei servizi territoriali;
le criticità del provvedimento richiedono un rafforzamento della disciplina affinché il riconoscimento del ruolo sociale del caregiver non rimanga subordinato a requisiti formali che non riflettono necessariamente la realtà dell'assistenza, ferma restando la necessità di verificare l'effettività del ruolo svolto e di prevenire eventuali abusi,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le iniziative normative necessarie a garantire il riconoscimento del ruolo sociale del caregiver sulla base dell'effettività, della continuità e della responsabilità dell'attività di assistenza prestata, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela o di sangue e dalla condizione di convivenza con la persona assistita, valorizzando anche il contributo di amici, persone legate da rapporti affettivi e di solidarietà e altri soggetti che svolgano concretamente funzioni di cura, nel rispetto della volontà della persona assistita e secondo criteri trasparenti e verificabili;
a promuovere un modello di riconoscimento inclusivo e uniforme sul territorio nazionale, che consenta ai caregiver privi di vincoli familiari o di convivenza di accedere, in presenza dei requisiti previsti, agli strumenti di informazione, orientamento, sostegno e accompagnamento dedicati, e che eviti discriminazioni fondate esclusivamente sulla natura del rapporto con la persona assistita, assicurando altresì che le procedure di riconoscimento siano semplici, accessibili e coerenti con le diverse forme di assistenza presenti nella società.
9/2789-A/30. Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2789/A interviene sul riconoscimento e sulla valorizzazione del caregiver familiare, figura fondamentale per garantire continuità assistenziale, sostegno alla vita quotidiana e partecipazione sociale delle persone con disabilità e non autosufficienti;
il provvedimento presenta criticità rispetto alla necessità di assicurare un sistema di riconoscimento e tutela fondato sui bisogni effettivi della persona assistita e sulla complessità del lavoro di cura, evitando che l'accesso ai diritti e alle misure di sostegno sia subordinato a criteri quantitativi rigidi che non riflettono adeguatamente la varietà delle situazioni assistenziali;
il carico di cura non può essere misurato esclusivamente attraverso il numero di ore di assistenza diretta, poiché comprende anche attività di sorveglianza, coordinamento degli interventi, gestione delle terapie, accompagnamento, organizzazione dei servizi, supporto relazionale e interventi non programmabili connessi alle condizioni della persona assistita;
le esigenze assistenziali possono variare significativamente in relazione alla tipologia e alla gravità della disabilità, al livello di autonomia personale, alla presenza di bisogni complessi e alla disponibilità di servizi territoriali, senza che tali differenze siano necessariamente rappresentate dal numero di ore formalmente dedicate alla cura;
il Progetto educativo individualizzato (PEI), nell'ambito di propria competenza, e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, previsto dalla normativa in materia di disabilità, costituiscono strumenti fondamentali per individuare bisogni, obiettivi, sostegni e interventi necessari a garantire partecipazione, autonomia e inclusione della persona;
il riconoscimento del ruolo del caregiver dovrebbe pertanto essere coerente con il progetto di vita della persona assistita e, ove pertinente, con il PEI, valorizzando il contributo effettivamente prestato all'attuazione degli interventi e al raggiungimento degli obiettivi individualizzati;
l'introduzione di soglie orarie rigide come criterio determinante per l'accesso al riconoscimento o alle tutele rischia di produrre esclusioni ingiustificate, penalizzando caregiver che svolgono funzioni essenziali ma distribuite nell'arco della giornata, discontinue, imprevedibili o difficilmente quantificabili;
un sistema di tutela equo deve garantire universalità dei diritti e pari dignità delle diverse esperienze di cura, distinguendo, ove necessario, l'intensità e la tipologia dei sostegni da riconoscere senza trasformare il numero di ore in una condizione generale di accesso ai diritti;
la valutazione dei bisogni deve inoltre tenere conto della volontà e delle preferenze della persona con disabilità, della sua autodeterminazione e del contesto relazionale e assistenziale nel quale si realizza il progetto di vita, evitando automatismi che possano compromettere la personalizzazione degli interventi,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, al fine di adottare le iniziative normative necessarie affinché il riconoscimento del caregiver familiare e l'accesso alle relative misure di tutela siano fondati sulla valutazione complessiva dei bisogni della persona assistita, dell'effettività del ruolo di cura svolto e del contributo prestato alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, ove pertinente, del PEI, escludendo che il raggiungimento di una soglia minima rigida di ore di assistenza costituisca, di per sé, requisito generale per il riconoscimento dei diritti e delle tutele previsti;
a promuovere criteri nazionali omogenei di valutazione del carico assistenziale, che considerino, oltre all'assistenza diretta, le attività di sorveglianza, coordinamento, accompagnamento, gestione delle esigenze quotidiane e supporto relazionale, nonché la complessità e l'imprevedibilità dei bisogni, garantendo l'accesso alle misure di informazione, orientamento e sostegno sulla base delle esigenze effettive e assicurando che eventuali differenziazioni nell'intensità dei benefici siano proporzionate ai bisogni rilevati e non determinino esclusioni automatiche fondate sul solo numero di ore dedicate alla cura.
9/2789-A/31. Ghio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante «Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari», disciplina la figura del caregiver familiare, prevedendone, tra l'altro, la partecipazione ai processi di valutazione e pianificazione dei percorsi di cura e assistenza, nonché misure di informazione, supporto e tutela del benessere psicofisico;
tali previsioni, di carattere generale, richiedono di essere ulteriormente declinate con riferimento ai percorsi assistenziali caratterizzati da particolare complessità clinica e organizzativa e da un rilevante coinvolgimento del caregiver nella gestione quotidiana della persona assistita;
le patologie emato-oncologiche rappresentano un ambito ad elevata complessità clinica e assistenziale e interessano in misura significativa la popolazione anziana, frequentemente caratterizzata da comorbidità, fragilità e politerapie, che possono rendere necessario un supporto continuativo lungo il percorso di cura;
l'evoluzione delle opzioni terapeutiche per leucemie e linfomi e la crescente diffusione di modalità di cura ambulatoriali, territoriali e domiciliari hanno progressivamente trasferito una parte del carico assistenziale dall'ospedale al domicilio, attribuendo al caregiver un ruolo rilevante nella gestione della terapia, nel monitoraggio dei sintomi e degli effetti collaterali e nel sostegno all'aderenza terapeutica;
l'assenza o la fragilità del caregiver può incidere direttamente sulle scelte terapeutiche, in particolare nei pazienti anziani e fragili, limitando la praticabilità di trattamenti innovativi e orientando verso soluzioni meno efficaci o maggiormente ospedaliere, oltre a rendere talvolta più complessa la dimissione al domicilio, con conseguente prolungamento della degenza;
nella pratica assistenziale, tuttavia, l'identificazione e il coinvolgimento del caregiver nei percorsi emato-oncologici risultano ancora non sempre strutturati, con disomogeneità nell'accesso a formazione e strumenti di supporto; permane pertanto l'esigenza di tradurre tale riconoscimento in strumenti operativi adeguati alle specificità dei percorsi emato-oncologici, con particolare riferimento ai pazienti anziani e fragili, senza trasferire impropriamente sulle famiglie responsabilità assistenziali proprie del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto delle competenze regionali, indirizzi volti a favorire un coinvolgimento attivo e strutturato del caregiver familiare nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali relativi alle patologie emato-oncologiche, con particolare attenzione ai pazienti anziani e fragili e nel rispetto della volontà e dell'autodeterminazione della persona assistita;
a valutare l'opportunità di favorire, nell'ambito dei predetti percorsi assistenziali, iniziative di informazione, formazione e supporto rivolte ai caregiver familiari, con particolare riguardo alla corretta gestione della terapia, all'aderenza terapeutica, al riconoscimento dei sintomi e degli effetti collaterali, nonché alla conoscenza dei servizi, delle prestazioni e delle tutele disponibili, anche favorendo, ove possibile, l'accesso a forme di supporto psicologico;
a valutare l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza e in raccordo con le regioni, iniziative volte a favorire il coordinamento tra strutture ospedaliere, servizi territoriali e assistenza domiciliare nei percorsi emato-oncologici, anche attraverso la valorizzazione delle funzioni di raccordo e di case management già previste nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, al fine di assicurare continuità assistenziale nelle diverse fasi del percorso di cura;
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle competenze regionali, modelli organizzativi e assistenziali volti a ridurre, con particolare riferimento ai pazienti anziani e fragili, le difficoltà di accesso al percorso terapeutico più appropriato derivanti dall'assenza o dalla fragilità della rete familiare e assistenziale.
9/2789-A/32. Ciancitto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame riconosce il ruolo fondamentale del caregiver familiare nell'assistenza alle persone con disabilità e non autosufficienti;
l'interruzione improvvisa dell'attività di assistenza, dovuta a malattia, ricovero ospedaliero o altra situazione di emergenza del caregiver, può determinare gravi difficoltà per la persona assistita e per l'intero nucleo familiare;
la possibilità di sostituire temporaneamente il caregiver, secondo le previsioni dei progetti di vita e dei piani assistenziali individualizzati, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la continuità dell'assistenza,
impegna il Governo
a promuovere, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle rispettive competenze, la definizione di protocolli operativi territoriali che consentano l'attivazione tempestiva di interventi di sostituzione temporanea del caregiver familiare in caso di comprovata emergenza, anche attraverso il coordinamento tra servizi sociali comunali, distretti sanitari e soggetti accreditati, prevedendo modalità di accesso semplificate e procedure di attivazione urgenti, affinché la persona assistita non rimanga priva dell'assistenza necessaria.
9/2789-A/33. Cerreto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari rappresenta il primo tentativo di introdurre in Italia una disciplina organica della figura del caregiver familiare;
il disegno di legge riconosce il valore sociale ed economico dell'attività di cura e di assistenza svolta dal caregiver familiare prevedendone il coinvolgimento nella rete dei servizi e nella loro progettazione;
il provvedimento dispone che l'attività del caregiver, determinata nell'ambito del Progetto di Vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024, del Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 o nell'ambito di altri piani previsti dalla legislazione vigente, sia raccordata con gli strumenti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria destinati alla persona assistita, prevedendo inoltre la partecipazione del caregiver nelle procedure della valutazione multidimensionale;
tale raccordo, tuttavia, opera prevalentemente nella individuazione delle responsabilità di cura del caregiver mentre il sistema di tutele previsto per sostenerlo rimane limitato e difforme;
i servizi di sollievo, sostituzione, formazione e supporto psicologico, seppur previsti, sono individuati nei budget dei progetti personalizzati destinati all'assistito e dipendenti dalla differente capacità organizzativa e finanziaria dei territori e delle Regioni;
la piena valorizzazione del caregiver, tuttavia, richiede che la persona tenuta a prestare assistenza non sia considerata esclusivamente in relazione alla condizione della persona assistita, ma sia riconosciuta come titolare di diritti, bisogni e percorsi di vita propri;
ai fini di una piena e organica integrazione dell'attività del caregiver familiare nella rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, è pertanto opportuno individuare prestazioni pubbliche uniformi ed esigibili finalizzate alla condivisione, riduzione e, ove necessario, sostituzione dell'attività di cura familiare;
è altresì opportuno che la nuova disciplina sia coordinata con la programmazione già esistente, nazionale e regionale, in materia di non autosufficienza, garantendo continuità e complementarietà degli interventi di modo che l'integrazione dell'attività dei caregiver nel sistema dei servizi non determini un trasferimento di responsabilità pubbliche verso le famiglie e non figuri come sostitutiva dell'assistenza professionale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le disposizioni previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni sociali specificatamente rivolti ai caregiver familiari, individuando un nucleo di interventi quali, in particolare, quelli di sollievo, sostituzione, supporto psicologico, formazione e accompagnamento, al fine di renderne uniforme l'esigibilità sull'intero territorio nazionale;
ad assicurare, nel prossimo disegno di legge di Bilancio, risorse alle Regioni finalizzate all'attuazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni e al rafforzamento dei servizi territoriali rivolti ai caregiver familiari;
a garantire che il coinvolgimento dei caregiver nei Progetti di Vita, nei Progetti di assistenza individualizzato (PAI) o negli altri piani previsti dalla legislazione vigente, avvenga mantenendo in capo ai servizi pubblici la responsabilità della presa in carico e del coordinamento degli interventi di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria.
9/2789-A/34. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 14, una misura di sostegno economico in favore dei caregiver familiari;
tale contributo è destinato esclusivamente ai caregiver prevalenti, definiti all'articolo 2, comma 5, lettera a) come conviventi che dedicano almeno 91 ore settimanali alle attività di cura;
i soggetti aventi diritto al contributo devono, inoltre, non aver conseguito redditi da eventuali attività lavorative superiori ai 3.000 euro lordi annui e avere un ISEE non superiore alla soglia dei 25.000 euro, soglia precedentemente fissata a 15.000 euro ed estesa nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la XII Commissione;
l'insieme di tali requisiti restringe la platea dei beneficiari del contributo economico ai soli caregiver conviventi con la persona assistita, con un carico assistenziale estremamente gravoso e in una posizione di estraneità o marginalità rispetto al mercato del lavoro;
in particolare, il limite dei 3.000 euro lordi annui, rimasto invariato nonostante l'innalzamento della soglia ISEE, risulta in contraddizione con la finalità del provvedimento di favorire la permanenza o il reinserimento dei caregiver nel mercato del lavoro, rendendo nella sostanza il contributo incompatibile con impegni lavorativi che non siano di natura residuale ed occasionale;
il provvedimento quantifica gli oneri complessivi in 257 milioni di euro per il 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, destinando tali risorse a un insieme di misure contenute nel disegno di legge tra cui il contributo economico previsto dall'articolo 14;
l'importo del contributo economico, inoltre, non è predeterminato ma è definito trimestralmente nel limite delle risorse stabilite e in funzione del numero degli aventi diritti per un tetto massimo pro capite di 1.200 euro a trimestre;
per coloro i quali abbiano un ISEE compreso tra i 15.000 e i 25.000 euro, è altresì prevista una riduzione progressiva del contributo fino a rendere il beneficio estremamente esiguo in prossimità della soglia massima;
tali modalità di definizione del beneficio economico, rendono l'entità dell'importo estremamente incerta e variabile e, per chi si colloca tra i 15.000 e i 25.000 euro di ISEE, essa può ridursi al punto da risultare poco significativa per contrastare situazioni di vulnerabilità economica;
l'insieme delle condizioni riferite ai requisiti di accesso al beneficio, alla soglia reddituale per chi svolge un'attività lavorativa, all'ammontare complessivo delle risorse previste nonché al meccanismo di calcolo dell'importo rischiano pertanto di compromettere la possibilità di raggiungere la platea dei caregiver maggiormente esposti alle conseguenze economiche e occupazionali derivate dal lavoro di cura, rischiando di configurarsi peraltro come un disincentivo alla permanenza nel mercato del lavoro,
impegna il Governo:
a considerare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a:
incrementare significativamente, nel prossimo disegno di legge di bilancio, le risorse destinate alla misura economica rendendola congrua nei suoi importi ora insufficienti, e per l'attuazione di quanto recato dal disegno di legge in esame;
valutare una revisione dei criteri di accesso al contributo, sia attraverso l'innalzamento progressivo delle soglie economiche di accesso, sia attraverso l'estensione o graduazione delle misure di sostegno economico anche ai caregiver familiari che, pur non rientrando nella categoria del caregiver prevalente, svolgano un'attività di assistenza continuativa e documentata di significativa intensità;
valutare un innalzamento del limite del reddito da lavoro previsto per l'accesso al beneficio, al fine di favorire la permanenza nel mercato del lavoro anche per caregiver che abbiano una condizione lavorativa discontinua, a tempo ridotto, ma non meramente residuale;
valutare l'introduzione di criteri che assicurino maggiore stabilità, prevedibilità ed efficacia dell'importo del contributo, anche mediante la definizione di una base minima effettiva di sostegno per gli aventi diritto.
9/2789-A/35. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'attività di assistenza familiare può comportare una riduzione dell'attività lavorativa, l'abbandono del lavoro, una significativa riduzione del reddito e un progressivo impoverimento della persona che presta cura;
la condizione di caregiver può protrarsi per molti anni e incidere significativamente sulle opportunità lavorative, sulla carriera, sulla contribuzione previdenziale, sulla possibilità di accedere alla formazione e sulla partecipazione alla vita sociale;
il disegno di legge, in particolare all'articolo 8, introduce misure finalizzate alla conciliazione tre le attività di lavoro e le attività di cura e assistenza, prevedendo per il caregiver dipendente come definito all'art. 2, comma 5, lettere a) e b), la possibilità di richiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, anche attraverso il ricorso a lavoro agile e riconoscendo inoltre la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;
pur introducendo misure di conciliazione, il disegno di legge ne limita tuttavia il campo di applicazione ai soli caregiver che presentino carichi assistenziali particolarmente gravosi e che siano conviventi con l'assistito, come quelli definiti all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);
il disegno di legge, inoltre, non introduce adeguate tutele previdenziali per i periodi nei quali l'attività di cura e assistenza determini una riduzione o sospensione dell'attività di lavoro né prevede specifiche forme di flessibilità in uscita finalizzate a favorire l'accesso al pensionamento,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte all'estensione delle misure inerenti alla conciliazione tre le attività di lavoro e le attività di cura e assistenza anche a figure di caregiver che svolgano un'attività di assistenza continuativa e documentata di significativa intensità oltre quelle definite all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);
a prevedere ulteriori iniziative normative atte ad introdurre forme adeguate di copertura previdenziale per i periodi nei quali l'attività di cura e assistenza determini un'interruzione o riduzione significativa dell'attività lavorativa, nonché strumenti che permettano una maggiore flessibilità per l'accesso al pensionamento per i caregiver che sostengono carichi di cura significativi.
9/2789-A/36. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge, nelle finalità di cui all'articolo 1, riconosce il valore sociale ed economico dell'attività di cura e assistenza esercitata dal caregiver familiare, prevedendo strumenti di supporto e valorizzazione, nonché sostegni volti a prevenire situazioni di isolamento e discriminazione;
l'articolo 2, comma 5, definisce i profili dei caregiver familiari in funzione dell'impegno di cura, distinguendo il caregiver convivente di cui alla lettera b), la cui attività comprende un carico assistenziale uguale o superiore a trenta ore settimanali e inferiore a novantuno ore settimanali, dal caregiver non convivente con la persona assistita di cui alla lettera c), la cui attività comprende un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;
le tutele e misure più rilevanti previste dal provvedimento sono tuttavia destinate unicamente ai profili di cui alle lettere a) e b), tra queste, le misure in materia di conciliazione delle attività di cura e lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, comprendenti la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione o dell'orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile ove compatibile, la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al successivo ripristino del rapporto di lavoro tempo pieno;
analogamente, sono destinate unicamente ai profili di cui alle lettere a) e b) le misure relative alla tutela del benessere psicofisico di cui all'articolo 12, tra cui la sostituzione nell'assistenza e il sostegno psicologico, le visite domiciliari anche specialistiche, le televisite e il teleconsulto;
il caregiver non convivente di cui alla lettera c) risulta pertanto escluso da tutele rilevanti pur potendo trovarsi nella situazione di sostenere un carico assistenziale uguale o superiore a caregiver conviventi ammessi alle medesime tutele;
tale differenziazione assume rilevanza considerando i dati presenti nel Rapporto Istat 2026 «Aiuti dati, ricevuti e reti di solidarietà», secondo i quali nell'anno 2024 i caregiver non coabitanti che hanno prestato attività di cura sono stati il 19,4 per cento dei maggiorenni, pari a 9 milioni 600 mila persone, a fronte dei circa 4,4 milioni di caregiver che prestano assistenza a persone coabitanti con problemi di salute;
oltre tale differenziazione, il provvedimento delimita all'articolo 2, comma 1, la definizione di caregiver familiari esclusivamente a soggetti legati alla persona assistita da specifici rapporti familiari, comprendendo, tra gli altri, parenti entro il secondo grado e, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, con la conseguente esclusione dei caregiver che svolgono stabilmente attività di cura sulla base di relazioni affettive, amicali o solidaristiche ma non riconducibili a tali categorie;
anche in questo caso il medesimo Rapporto Istat documenta la crescente rilevanza delle reti di solidarietà che si estendono oltre la parentela;
tali limitazioni nell'accesso alle tutele, basate sulla convivenza o sulla sussistenza di specifici e tipizzati rapporti di parentela, finiscono pertanto per attribuire a tali criteri formali un valore predominante rispetto all'effettiva intensità, continuità e responsabilità dell'attività di cura,
impegna il Governo:
a valutare l'adozione di iniziative normative volte all'estensione delle principali tutele e sostegni previsti dal provvedimento anche ai caregiver familiari non conviventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), particolarmente quelle relative alle misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza di cui all'articolo 8, comma 1, e quelle relative alla tutela del benessere psicofisico di cui all'articolo 12;
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alla definizione di caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivederne la portata, al fine di ricomprendere, in presenza di attività di cura prestate in modo intensivo, continuativo e documentato, anche caregiver che intrattengono con la persona assistita comprovate relazioni affettive e amicali stabili, pur in assenza dei rapporti di parentale o giuridici attualmente previsti.
9/2789-A/37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene nell'ambito delle politiche di welfare a sostegno della non autosufficienza e dell'assistenza domiciliare, prevedendo il raccordo dell'attività dei caregiver familiari con gli strumenti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria destinati alla persona assistita e individuando altresì misure di sostegno e di sollievo a favore dei caregiver nell'ambito della presa in carico territoriale;
il progetto Home Care Premium (HCP), promosso e gestito dall'Inps, costituisce una misura fondamentale nell'ambito di tali politiche e si inserisce nel quadro dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione italiana, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l'uguaglianza sostanziale, il diritto alla salute e all'assistenza sociale;
i bandi HCP e LCT sono sistemi welfare riservati ai lavoratori pubblici e loro familiari che operano su un fondo gestito dall'INPS ma finanziato obbligatoriamente dai lavoratori pubblici attivi e opzionalmente dai pensionati, che supportano l'assistenza domiciliare per persone non autosufficienti e disabili erogando un contributo per l'assunzione di una assistente familiare;
i bandi Home Care Premium (HCP), gestiti dall'INPS, nascono come misura di sostegno alla non autosufficienza per i dipendenti e pensionati pubblici (e i loro familiari). Tuttavia, questa misura ha un impatto macroeconomico profondo che si riflette direttamente sul mercato del lavoro, agendo sia come impulso per la creazione di nuova occupazione regolare sia come scudo a tutela dei lavoratori esistenti;
mediante il contributo HCP, il lavoratore/caregiver può permettersi di delegare l'assistenza quotidiana a professionisti esterni, mantenendo il proprio impiego a tempo pieno e la propria indipendenza economica, riuscendo, tra l'altro, a rafforzare la conciliazione tra famiglia e il lavoro, tematica a cui è dedicato l'articolo 6 del provvedimento in esame. Detto articolo prevede il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro;
nel nuovo bando 2025-2028 l'INPS ha introdotto alcuni cambiamenti gestionali che secondo i sindacati dei pensionati hanno generato una serie difficoltà per le famiglie interessate, ad esempio, i pagamenti per l'assistente familiare sono passati da mensili a trimestrali dopo la verifica del versamento, da parte dei contribuenti interessati, dei contributi previdenziali ma molte famiglie che hanno versato i contributi trimestrali entro la scadenza, ancora non hanno ricevuto alcun ristoro;
i sindacati pensionati evidenziano il malfunzionamento della piattaforma telematica per l'inserimento dei dati, difficoltà nell'ottenere risposte dall'Istituto a telefono e per PEC, disservizi burocratici che provocano ritardi nell'accettazione delle domande;
il sistema HCP si coordina con gli interventi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con le misure di sostegno alla disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
anche il 27 aprile 2026 e il 18 agosto si sono registrati gravi disservizi, riconducibili a criticità amministrative e informatiche, che stanno colpendo simultaneamente famiglie beneficiarie e professionisti coinvolti nel progetto;
sul fronte delle famiglie, risultano ritardi significativi nell'erogazione dei contributi relativi al primo trimestre 2026, nonostante l'avvio delle procedure di sblocco da parte dell'Inps;
tali ritardi risultano aggravati da anomalie procedurali (IBAN non validati, ISEE non aggiornati, sospensioni comunicate tramite fascicolo previdenziale con termini ridotti per il riesame), che rischiano di compromettere l'accesso ai benefici;
sul fronte dei professionisti (educatori, psicologi, logopedisti e altri operatori), si registra il blocco della piattaforma «Gestione Benefici HCP – Professionisti», con impossibilità di programmare le attività e rendicontare le prestazioni;
tali malfunzionamenti configurano un pregiudizio economico e professionale per gli operatori, oltre a determinare interruzioni nei servizi essenziali per le persone fragili;
i disservizi segnalati evidenziano criticità strutturali nella gestione digitale delle prestazioni sociali, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione previsti anche dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
il diritto all'assistenza domiciliare e alla continuità delle cure rappresenta un livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
il protrarsi dei disservizi rischia di aggravare le condizioni di fragilità delle famiglie coinvolte che ricade sulle famiglie di lavoratrici e lavoratori, e compromette la sostenibilità del sistema di welfare territoriale, risulta quindi necessario un intervento urgente per garantire l'effettività dei diritti sociali e la piena funzionalità delle piattaforme digitali pubbliche,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative di competenza, volte:
a superare i disservizi riscontrati e procedere all'immediato pagamento di eventuali arretrati relativi al progetto Home Care Premium, garantendo continuità e certezza nell'erogazione dei contributi;
a intervenire presso l'Inps affinché siano risolti tempestivamente e definitivamente i malfunzionamenti della piattaforma «Gestione Benefìci HCP – Professionisti», assicurando il ripristino completo delle funzionalità operative;
a prevedere la proroga dei termini amministrativi, inclusi quelli relativi a riesami, aggiornamenti documentali e rendicontazioni, in applicazione dei principi di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
a rafforzare l'infrastruttura digitale dell'Inps, anche attraverso investimenti mirati e sistemi di monitoraggio preventivo, al fine di prevenire il ripetersi dei disservizi evidenziati;
a promuovere un monitoraggio costante, anche con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali e delle parti sociali, sull'impatto dei disservizi e sull'efficacia delle misure adottate.
9/2789-A/38. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Relatori: DE CORATO, per la I Commissione; GIOVINE, per la XI Commissione.
N. 1.
Seduta del 13 ottobre 2026
ART. 1.
(Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile)
Al comma 1, dopo le parole: delle strutture di protezione civile delle regioni, aggiungere le seguenti: dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
1.1000. Del Barba.
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo: Al fine dell'attuazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale.
1.1001. Del Barba.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8,.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, voce missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di cui al comma 1.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:
a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;
b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;
c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.
1.1. Zaratti, Mari.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8,.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: quanto a euro 30 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, quanto a euro 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:
a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;
b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;
c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.
1.2. Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Ai fini della valorizzazione professionale e delle specifiche indennità di funzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, da destinarsi, nell'ambito delle speciali sezioni contrattuali del comparto funzioni locali di cui al comma 1, a titolo di cofinanziamento, per la contrattazione integrativa delle regioni e degli enti locali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo, sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1,.
1.3. Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del personale del Dipartimento della protezione civile)
1. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri, ruolo speciale di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri può bandire procedure concorsuali, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, riservate al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, presso enti locali o strutture di protezione civile. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.01. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione dei volontari della protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.02. Scotto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.03. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la formazione e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)
1. Al fine di rafforzare la formazione e implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.04. Carotenuto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Aiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la formazione, la sicurezza e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato agli enti locali per l'attivazione di percorsi di formazione per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani per il coordinamento delle attività di protezione civile, con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Al fine di implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.05. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deroga ai limiti del trattamento accessorio)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato al trattamento accessorio del personale di protezione civile non soggetto ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.06. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sistema integrato di protezione civile)
1. Al fine di garantire uniformità operativa, efficacia degli interventi e coordinamento nelle prevenzioni ed emergenze, è promosso il rafforzamento del sistema integrato di protezione civile, attraverso:
a) il coordinamento operativo unitario delle componenti del Servizio nazionale;
b) la valorizzazione del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente;
c) l'integrazione delle strutture statali, regionali e locali, nonché del volontariato organizzato, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1.07. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tutele del volontariato di protezione civile)
1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:
a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;
b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;
c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.
1.08. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tutele del volontariato di protezione civile)
1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:
a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;
b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;
c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.
1.09. Scotto.
ART. 2.
(Trattamento economico del personale non dirigenziale)
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Trattamento giuridico del personale non dirigenziale)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime tutele sono garantite, altresì, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale per i volontari delle associazioni iscritte negli elenchi territoriali di protezione civile, con oneri a carico, nell'ambito delle proprie competenze, delle disponibilità di bilancio delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
3.1. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita anche durante le attività di formazione, addestramento, esercitazione, prevenzione e preparazione alle emergenze, purché svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali di protezione civile.
3.2. Benzoni.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al personale di cui al comma 1 impegnato nelle attività di protezione civile è assicurato un aggiornamento formativo obbligatorio, periodico e continuo, con particolare riferimento alla sicurezza operativa, alla gestione delle emergenze, all'impiego delle nuove tecnologie e al coordinamento interistituzionale.
3.3. Benzoni.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Trattamento economico del personale dirigenziale)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Trattamento giuridico del personale dirigenziale)
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione nelle attività di protezione civile)
Al comma 1, capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: 29 febbraio 2024, aggiungere le seguenti: fatte salve le normative settoriali delle singole strutture operative,.
6.1. Tucci, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Aiello.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: elaborate linee guida aggiungere le seguenti: , secondo il livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica,.
6.2. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida di cui al precedente periodo sono elaborate in maniera coordinata e sistematica al Piano di emergenza e protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, quale strumento di pianificazione strutturale per la definizione e l'individuazione delle attività da svolgere, nonché dei correlati bisogni formativi degli operatori di protezione civile.
6.4. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 42-ter».
6.5. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Nei casi di reato colposo, quando i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. Nei medesimi reati, l'autorità di protezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i fatti sono stati posti in essere a seguito di misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6.
4. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in considerazione dei quali sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, dello specifico ruolo svolto dall'agente in caso di cooperazione di più persone, di ogni altra circostanza rilevante per la concreta verifica di esigibilità della condotta, nonché dei limiti correlati alle disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In ogni caso non può mai essere ravvisata colpa grave quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino proporzionate e adeguate alle specificità del caso concreto.
6.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 1, dopo le parole: reato colposo, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei reati di omicidio colposo, cui all'articolo 589 del codice penale e dei reati di lesioni gravi e gravissime, di cui all'articolo 590 del codice penale,.
6.7. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i componenti dei centri di coordinamento operativo e il personale comunque impegnato dalle Autorità di protezione civile per la gestione e il superamento delle emergenze.
*6.10. Mari, Zaratti.
*6.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*6.1000. Del Barba.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ivi compreso il Sindaco.
6.12. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il volontario di protezione civile fino alla fine del comma, con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), rispondono sempre per colpa grave.
6.14. Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale di protezione civile cui si applicano le disposizioni di cui al presente comma è in ogni caso sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti di protezione civile regionali o comunali e non è mai esclusa la responsabilità civile e amministrativa.
6.15. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 42-ter», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, nell'individuazione della responsabilità si tiene conto del ruolo, delle competenze e delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell'evento, nonché dell'organizzazione dell'ente interessato e della necessità di assumere decisioni immediate in contesti emergenziali.
6.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in materia di continuità amministrativa)
1. Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in merito all'impiego di personale qualificato dei comuni da mobilitare, in occasione di eventi calamitosi che si verificano nel territorio di altri comuni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;
d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*6.05. Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.
*6.06. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*6.01001. Del Barba.
*6.01. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.
2. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.
6.07. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.
6.08. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.
6.09. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di spese in somma urgenza nelle attività di protezione civile)
1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento.».
6.010. Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Italia Sicura)
1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.
3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».
5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».
6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
b) al decimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».
6.01000. Del Barba.
ART. 7.
(Relazione biennale alle Camere)
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
(Votazione dell'articolo 8)
N. 1.
Seduta del 14 ottobre 2026
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, interviene su ambiti – quali il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego – che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile;
sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, il disegno di legge non appare sufficientemente coordinato con il quadro normativo vigente, in particolare con i principi e gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, né è previsto, in modo esplicito, un sistema strutturato di formazione e addestramento coerente con i rischi specifici delle attività svolte in un settore intrinsecamente ad alto rischio;
dall'esame del provvedimento è emersa con evidenza la necessità di rafforzare il collegamento tra pianificazione delle emergenze, valutazione dei rischi e formazione degli operatori, quale presupposto essenziale per garantire livelli adeguati di sicurezza,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, un esplicito coordinamento con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inserendo le attività di protezione civile nel sistema di prevenzione, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione e agli obblighi formativi.
9/3076/1. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, interviene su ambiti – quali il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego – che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile;
in particolare, l'articolo 1 del disegno di legge istituisce una sezione contrattuale speciale per il personale di protezione civile del comparto funzioni locali, demandando alla contrattazione collettiva la regolazione di aspetti essenziali del rapporto di lavoro;
il medesimo impianto normativo prevede l'introduzione di specifiche indennità e istituti economici senza l'individuazione di risorse aggiuntive, rinviando alla contrattazione collettiva la loro effettiva quantificazione, nei limiti delle risorse disponibili;
il provvedimento incide altresì su profili rilevanti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, prevedendo possibili deroghe alla disciplina generale in presenza di esigenze connesse alle attività di protezione civile;
risultano coinvolti, anche indirettamente, aspetti attinenti alla tutela della salute e sicurezza degli operatori, nonché alla formazione e all'addestramento del personale e dei volontari impiegati nelle attività di protezione civile;
la scelta di intervenire con fonte legislativa su materie tipicamente rimesse alla contrattazione collettiva rischia di alterare il corretto equilibrio tra fonti negoziali e fonti normative, con possibile compressione dell'autonomia contrattuale e con effetti distorsivi nella regolazione del rapporto di lavoro;
la previsione della clausola di invarianza finanziaria, unitamente al rinvio alla contrattazione collettiva «nei limiti delle risorse disponibili», comporta il rischio concreto che le nuove indennità e i nuovi istituti economici siano finanziati mediante redistribuzione delle risorse già esistenti, con possibili effetti penalizzanti per altri lavoratori del comparto e con conseguenti tensioni interne,
impegna il Governo:
nelle more del riordino della disciplina della protezione civile di cui all'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, evitando interventi legislativi che ne comprimano l'autonomia, e definire con maggiore chiarezza il perimetro delle materie demandate alla stessa, al fine di prevenire incertezze applicative e conflitti interpretativi;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse aggiuntive, evitando che gli oneri ricadano sulla contrattazione e sulle risorse già destinate al personale;
ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a definire criteri più puntuali e limiti chiari per l'applicazione di eventuali deroghe alla disciplina dell'orario di lavoro, della reperibilità e delle turnazioni, assicurando in ogni caso il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare in materia di riposo e tutela della salute.
9/3076/2. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene in ambiti differenti che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile, tra cui il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego;
in particolare, l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;
grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle al Senato, è stato ampliato il contenuto delle linee guida elaborate per l'esecuzione delle attività di protezione civile, prevedendo che esse definiscano anche gli standard minimi di formazione e di addestramento del personale di protezione civile e introducendo un termine di dodici mesi per la loro adozione, mentre il testo iniziale si limitava a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni per l'esecuzione delle attività di protezione civile;
è di tutta evidenza come una preparazione tecnica costante, omogenea e aggiornata da parte degli addetti della protezione civile risulti indispensabile per garantire interventi tempestivi, coordinati e in sicurezza, accrescendo al contempo la resilienza delle comunità locali e la consapevolezza dei rischi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, finalizzate alla promozione e al rafforzamento di percorsi di formazione certificati e standardizzati a livello nazionale destinati al personale della protezione civile, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche adeguate, al fine di garantire un'offerta formativa uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale e promuovere la cultura della prevenzione dei rischi.
9/3076/3. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo riconosce la specificità delle funzioni svolte dal personale della protezione civile e introduce specifiche disposizioni in materia di trattamento economico, formazione, tutela assicurativa e condizioni di lavoro;
tali misure costituiscono un riconoscimento necessario della particolare responsabilità e della complessità delle attività svolte dal personale della protezione civile;
tuttavia, è introdotta la clausola di invarianza finanziaria, con la conseguenza che le nuove misure dovranno essere attuate attraverso le risorse già disponibili, senza stanziamenti aggiuntivi;
una reale valorizzazione del personale non può prescindere dalla disponibilità di risorse adeguate, evitando che il riconoscimento della specificità della protezione civile si traduca in una mera redistribuzione di risorse già destinate al trattamento accessorio del personale degli enti interessati;
così come l'introduzione di specifiche indennità e il rafforzamento delle tutele non può prescindere dalla disponibilità di risorse adeguate;
il ricorso alle risorse già disponibili nei fondi accessori rischia di determinare effetti di concorrenza con altre esigenze del personale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a destinare risorse aggiuntive e strutturali al sistema nazionale di protezione civile, per garantire adeguate condizioni di lavoro, formazione, sicurezza e operatività del personale, scongiurando che le nuove misure di tutela gravino sulle risorse già disponibili, riducendole.
9/3076/4. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
i volontari costituiscono una componente essenziale e insostituibile del Servizio nazionale della protezione civile e sono chiamati a operare frequentemente in condizioni di particolare rischio e difficoltà;
il disegno di legge riconosce l'importanza della formazione e dell'addestramento degli operatori, prevedendo la definizione di standard minimi attraverso apposite linee guida;
la sicurezza degli operatori deve essere assicurata in via preventiva, attraverso una formazione effettiva e certificata, un adeguato addestramento e la disponibilità di attrezzature e dispositivi idonei allo svolgimento delle diverse attività;
la tutela dei volontari non può essere affidata esclusivamente alla disciplina della responsabilità successiva all'evento, ma deve fondarsi anzitutto sulla prevenzione dei rischi,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento utile o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a garantire, anche attraverso specifiche risorse finanziarie, che gli standard minimi di formazione e addestramento siano definiti e applicati in tempi certi e che le organizzazioni di volontariato della protezione civile possano disporre di aggiornamento professionale con puntuale verifica, di adeguate dotazioni, attrezzature nonché dispositivi di sicurezza
9/3076/5. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
la protezione civile costituisce un sistema nazionale nel quale devono essere garantiti livelli adeguati e omogenei di sicurezza e di capacità di intervento sull'intero territorio;
le differenze nella disponibilità di personale, competenze tecniche e risorse finanziarie tra gli enti territoriali possono determinare una diversa capacità di prevenzione e di risposta alle emergenze;
tale rischio risulta particolarmente rilevante nei piccoli comuni, sia quelli maggiormente esposti ai rischi naturali sia quelli che spesso dispongono di strutture amministrative e tecniche limitate e che, in occasione di un'emergenza, devono comunque garantire contemporaneamente le attività ordinarie e pienamente quelle di protezione civile;
occorre evitare che le differenze nella capacità amministrativa e finanziaria degli enti determinino livelli diversi di protezione per cittadini, operatori e volontari, rafforzando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per assicurare forme di supporto ai territori maggiormente fragili, evitando che il livello di protezione garantito ai cittadini dipenda dalla capacità economica dell'ente di appartenenza,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa di competenza utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a rafforzare gli strumenti di supporto tecnico, organizzativo e finanziario a favore dei comuni, con particolare attenzione ai piccoli enti e ai territori maggiormente esposti ai rischi, promuovendo altresì forme stabili di collaborazione e coordinamento tra amministrazioni per garantire standard omogenei di protezione civile su tutto il territorio nazionale.
9/3076/6. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
la piena efficacia del sistema di protezione civile richiede un'azione che non si limiti alla gestione dell'emergenza, ma sia orientata anche alla prevenzione e alla preparazione dei territori;
la conoscenza dei rischi, la pianificazione comunale, la formazione degli operatori e dei volontari e la consapevolezza dei cittadini costituiscono strumenti essenziali per ridurre l'impatto delle emergenze e rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi;
risulta, altresì, necessario rafforzare la capacità dei territori di affrontare le emergenze, assicurando agli enti locali strumenti adeguati e favorendo forme di collaborazione tra amministrazioni, soprattutto nei territori che dispongono di minori capacità organizzative,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a rafforzare, nell'ambito delle politiche nazionali di protezione civile, gli interventi destinati alla prevenzione e alla preparazione dei territori, sostenendo la conoscenza e la valutazione dei rischi, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, la formazione degli operatori e dei volontari e l'informazione e il coinvolgimento della popolazione, nonché favorendo forme di collaborazione tra i comuni per assicurare un'adeguata capacità di risposta alle emergenze.
9/3076/7. Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, intervenendo su aspetti rilevanti per il rafforzamento del Servizio nazionale della protezione civile e per la valorizzazione delle attività svolte sul territorio;
la prevenzione dei rischi naturali e antropici costituisce una componente essenziale del sistema nazionale di protezione civile e rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della vita umana, dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle comunità;
la diffusione della cultura della prevenzione deve iniziare fin dall'età scolastica, attraverso percorsi educativi capaci di fornire agli studenti conoscenze e competenze pratiche sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento calamitoso;
la conoscenza dei rischi idrogeologici, sismici, degli incendi e degli altri eventi emergenziali, nonché dei piani comunali di protezione civile, delle procedure di allertamento e delle misure di autoprotezione, costituisce un elemento indispensabile per accrescere la resilienza delle comunità;
la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, prevedendo espressamente, tra le tematiche oggetto di insegnamento, anche la protezione civile;
l'insegnamento dell'educazione civica prevede un monte ore annuale non inferiore a 33 ore, nell'ambito del quale possono essere sviluppati percorsi formativi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza;
appare opportuno assicurare una maggiore continuità e omogeneità delle attività educative dedicate alla protezione civile, superando il carattere episodico di molte iniziative e valorizzando le specificità dei rischi presenti nei diversi territori;
la conoscenza e la corretta interpretazione dei sistemi di allertamento della popolazione, incluso il sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, rappresentano competenze fondamentali per consentire ai cittadini, fin dalla giovane età, di riconoscere tempestivamente una situazione di pericolo e adottare comportamenti appropriati;
le esercitazioni pratiche costituiscono uno strumento essenziale per trasformare le conoscenze teoriche in comportamenti consapevoli e devono essere orientate anche ai rischi specifici del territorio, distinguendosi dalle ordinarie prove di evacuazione previste dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici;
il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile, delle strutture territoriali del Servizio nazionale, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato può contribuire a garantire agli studenti una formazione concreta, anche attraverso esercitazioni e simulazioni,
impegna il Governo
a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'inserimento strutturale e continuativo, nell'ambito del monte ore obbligatorio dell'educazione civica, di moduli formativi dedicati alla cultura della protezione civile, alla prevenzione dei rischi territoriali, all'autoprotezione, alla conoscenza dei piani comunali di emergenza e dei sistemi di allertamento, con particolare riferimento al sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, nonché a favorire lo svolgimento di almeno un'esercitazione pratica annuale in ciascuna istituzione scolastica, dedicata a un rischio specifico del territorio e distinta dalle ordinarie prove di evacuazione previste dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
9/3076/8. Colombo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni in materia di protezione civile», introduce importanti innovazioni finalizzate alla valorizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile, al riconoscimento della specificità delle relative funzioni e al rafforzamento delle tutele giuridiche per le autorità, gli operatori e i volontari impegnati nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze;
l'articolo 6 introduce significative disposizioni in materia di responsabilità penale colposa, valorizzando il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche operative e prevedendo specifiche tutele anche per i volontari e per i componenti dei gruppi comunali di protezione civile;
il sistema nazionale di protezione civile si fonda su una rete territoriale nella quale i comuni e le organizzazioni di volontariato svolgono un ruolo essenziale, assicurando il presidio del territorio e concorrendo alle attività di prevenzione, monitoraggio, assistenza alla popolazione e intervento in caso di calamità naturali e altre emergenze;
l'efficacia del sistema di protezione civile dipende non soltanto dal riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità degli operatori, ma anche dalla disponibilità di adeguate risorse economiche, strumentali e organizzative;
l'articolo 8 del provvedimento prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendendo pertanto necessario valutare ulteriori iniziative per sostenere il rafforzamento delle strutture territoriali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti di finanza pubblica, volte a prevedere risorse finanziarie dedicate al rafforzamento delle strutture comunali e territoriali di protezione civile, con particolare attenzione ai territori maggiormente esposti ai rischi naturali e ambientali;
a promuovere, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle rispettive competenze, un programma pluriennale di sostegno ai gruppi comunali di volontariato e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, finalizzato all'acquisto e al rinnovo di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e strumenti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività operative;
a favorire la definizione di percorsi uniformi di formazione continua, aggiornamento professionale e addestramento, sostenendo, nell'ambito delle competenze statali e in raccordo con le regioni, anche la partecipazione dei volontari alle attività formative, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 6 del provvedimento;
a valutare specifiche misure di sostegno finanziario e organizzativo per i comuni che assicurano servizi di protezione civile mediante personale dedicato, affinché l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali e il riconoscimento delle relative indennità non determinino disparità operative tra amministrazioni con differenti capacità di bilancio;
a promuovere il rafforzamento del coordinamento tra Dipartimento della protezione civile, regioni, enti locali e organizzazioni di volontariato, anche attraverso forme di collaborazione intercomunale e la condivisione delle risorse strumentali e delle competenze professionali, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei livelli di preparazione e capacità di intervento sull'intero territorio nazionale.
9/3076/9. De Palma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con specifico riferimento al personale delle strutture territoriali e allo svolgimento delle attività di protezione civile;
in particolare, l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, introducendo disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio delle medesime attività;
l'efficacia delle attività di protezione civile presuppone, accanto all'adeguatezza delle strutture operative e alla definizione delle relative responsabilità, la disponibilità di strumenti di allertamento tempestivi, affidabili e capaci di raggiungere la popolazione esposta ai rischi;
IT-Alert è il sistema nazionale di allarme pubblico basato sulla tecnologia cell broadcast, che consente di inviare messaggi direttamente e contemporaneamente a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area, senza necessità di registrazione, installazione di applicazioni o connessione dati;
in attuazione della direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, era stata prevista una progressiva sperimentazione del sistema, mediante utilizzo in casi reali o esercitazioni, per un massimo di ventiquattro mesi, successivamente prorogati di ulteriori sei mesi, fino al 1° agosto 2025, e poi di ulteriori sei mesi, fino al 12 febbraio 2026, allo scopo di verificarne l'applicabilità e l'efficacia per ciascuna tipologia di rischio, prevedendo, relativamente alle precipitazioni intense, la definizione con le regioni e le province autonome di un approccio metodologico che consentisse l'immediata entrata in operatività del sistema;
con l'articolo 20 del decreto-legge n. 25 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2026, il Governo, senza fornire adeguati elementi conoscitivi sugli esiti delle sperimentazioni effettuate, né sul nuovo approccio metodologico necessario per l'allertamento in caso di precipitazioni intense, ha previsto il ricorso a una specifica applicazione informatica in sostituzione della tecnologia cell broadcast, rinviandone peraltro l'operatività fino a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto;
le recenti precipitazioni intense verificatesi in Lombardia, così come il tornado di Marsala che ha messo a rischio la vita di bambine e bambini in una scuola, hanno evidenziato le criticità di un sistema che, nonostante anni di sperimentazione, non risulta ancora utilizzabile per una delle tipologie di rischio più frequenti, mentre l'applicazione destinata a sostituirlo non è ancora operativa;
durante l'esame del citato decreto-legge n. 25 del 2026, il Partito democratico, recependo anche le preoccupazioni dell'ANCI, aveva proposto di mantenere la tecnologia cell broadcast per le precipitazioni intense, evidenziando i limiti di un'applicazione subordinata alla disponibilità di una connessione dati e alla preventiva installazione da parte degli utenti;
l'articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972 consente il ricorso ad applicazioni basate su Internet soltanto a condizione che queste assicurino un'efficacia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti, compresi quelli temporaneamente presenti nell'area interessata;
appare pertanto necessario garantire che il sistema nazionale di allarme pubblico mantenga caratteristiche di universalità, tempestività ed efficacia, evitando che l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici determini una riduzione della capacità di raggiungere la popolazione in situazioni di emergenza,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena operatività del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert anche per il rischio da precipitazioni intense, riconsiderando la scelta di sostituire la tecnologia cell broadcast con un'applicazione informatica e prevedendo il mantenimento della predetta tecnologia quale strumento primario di allertamento della popolazione, anche attraverso il superamento delle criticità tecniche emerse durante la sperimentazione, nonché l'utilizzo dell'eventuale applicazione come strumento aggiuntivo e complementare, assicurando in ogni caso il rispetto dei requisiti di efficacia equivalente previsti dall'articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972.
9/3076/10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento al personale delle strutture territoriali e allo svolgimento delle attività di protezione civile;
il Servizio nazionale della protezione civile è chiamato a garantire prioritariamente le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze e il superamento delle stesse, attraverso un impiego efficace e continuativo delle proprie strutture operative e delle risorse umane e finanziarie disponibili;
negli ultimi anni, tuttavia, il Dipartimento della protezione civile è stato progressivamente coinvolto nell'organizzazione e nella gestione di grandi eventi pubblici, con il rischio di distogliere personale, mezzi e risorse dalle attività proprie del Servizio nazionale;
tale situazione desta particolare preoccupazione in un contesto caratterizzato dalla crescente esposizione del territorio nazionale a rischi naturali e dalla necessità di assicurare un presidio costante delle numerose situazioni di emergenza;
emblematico è il caso della crisi bradisismica dei Campi Flegrei, dove, a fronte del perdurare di fenomeni sismici significativi, sono emerse criticità, a partire dalla fine del 2024, riguardanti la continuità delle attività di prevenzione, pianificazione, informazione della popolazione e coordinamento tecnico-scientifico, che richiedono un impegno costante delle strutture di protezione civile;
appare pertanto necessario evitare che l'attribuzione al Dipartimento della protezione civile di compiti connessi alla gestione di eventi estranei alle sue finalità istituzionali possa compromettere la capacità di risposta del Servizio nazionale rispetto ai rischi e alle emergenze che interessano il territorio,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare che le strutture, il personale e le risorse del Servizio nazionale della protezione civile siano prioritariamente destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione delle emergenze, evitando che il coinvolgimento del Dipartimento nell'organizzazione e nella gestione di grandi eventi o di altre attività estranee a tali funzioni possa sottrarre risorse e capacità operative ai compiti propri del Servizio nazionale, anche attraverso una revisione delle modalità di attribuzione di tali incarichi e la previsione di adeguate garanzie organizzative e finanziarie.
9/3076/11. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a rafforzare l'organizzazione e l'efficacia del sistema nazionale di protezione civile, prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di linee guida recanti standard minimi di formazione e addestramento;
i volontari di protezione civile costituiscono una componente essenziale del sistema nazionale, soprattutto nelle attività di primo intervento e di assistenza alle comunità colpite da calamità;
nei piccoli comuni e nelle aree interne, caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative e logistiche, i gruppi comunali di protezione civile rappresentano spesso il primo presidio operativo a disposizione delle comunità locali;
l'adeguata formazione dei volontari e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale idonei ai rischi affrontati costituiscono condizioni fondamentali per la sicurezza degli operatori e per l'efficacia dei soccorsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, iniziative di competenza volte a favorire l'applicazione di standard omogenei di formazione, addestramento e dotazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari di protezione civile, prestando particolare attenzione ai gruppi comunali di protezione civile operanti nei piccoli comuni e nelle aree interne, anche attraverso la ricognizione dei fabbisogni e la valorizzazione delle forme di cooperazione intercomunale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9/3076/12. Cerreto, Maullu.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;
il comma 1 dell'articolo 3 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio;
l'articolo 5 disciplina il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile, con particolare riguardo alla tutela assicurativa per infortuni e malattie, nonché a quella legale per eventuali giudizi civili e penali, alla formazione professionale, al conferimento di incarico dirigenziale e all'orario di lavoro;
tuttavia, l'impianto normativo del provvedimento presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;
l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;
risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;
occorre salvaguardare il corretto equilibrio tra fonte legislativa e autonomia negoziale, evitando un'eccessiva rigidità normativa che potrebbe limitare l'efficacia della contrattazione collettiva;
emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;
appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
ad applicare anche ai volontari, durante le operazioni di soccorso, le disposizioni di cui al presente provvedimento, garantendo anche ad essi copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale, tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile e accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento;
a valutare l'introduzione di strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento, al fine di verificarne l'efficacia e l'impatto sul sistema di protezione civile.
9/3076/13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;
l'istituzione di sezioni contrattuali speciali per il personale delle strutture di protezione civile risponde a esigenze reali di valorizzazione professionale e rafforzamento della capacità amministrativa e operativa;
il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, siano istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione;
tuttavia, l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;
l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;
la gestione e l'adeguatezza dei fondi per la protezione civile in Italia restano temi centrali nel dibattito istituzionale. La situazione attuale evidenzia dinamiche complesse in cui la mancanza strutturale di risorse ordinarie contrasta con lo stanziamento di fondi straordinari ed emergenziali, spesso rallentati da colli di bottiglia burocratici;
inoltre, le autorità del settore hanno segnalato un limite invalicabile nelle capacità di spesa dello Stato rispetto alla frequenza dei disastri climatici. Di recente, il vertice della protezione civile ha invocato la necessità di una nuova cultura della prevenzione e una maggiore responsabilità da parte di enti locali e cittadini;
risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;
appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,
impegna il Governo:
a riconsiderare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a garantire lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione delle disposizioni in esso previste;
a prevedere, attraverso iniziative di natura normativa, forme di deroga ai limiti al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire l'effettiva erogazione delle indennità previste.
9/3076/14. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;
l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;
la carenza di fondi nel sistema della protezione civile, specificamente legata alle dotazioni strumentali, ai mezzi e ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) per i volontari, rappresenta una delle problematiche strutturali più critiche segnalate dalle associazioni di categoria. Nonostante il volontariato sia un pilastro operativo fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, la distribuzione delle risorse e le tempistiche burocratiche limitano fortemente la capacità di rinnovare e mantenere gli equipaggiamenti in modo tempestivo;
l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;
l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;
risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;
il rinvio alla contrattazione collettiva, pur corretto sotto il profilo metodologico, necessita di indirizzi più chiari da parte del legislatore, soprattutto in relazione alle specificità delle attività svolte in contesti emergenziali;
occorre salvaguardare il corretto equilibrio tra fonte legislativa e autonomia negoziale, evitando un'eccessiva rigidità normativa che potrebbe limitare l'efficacia della contrattazione collettiva;
emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;
appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile;
definire con maggiore precisione la platea dei destinatari delle disposizioni, includendo tutte le strutture regionali e locali effettivamente coinvolte nelle funzioni di protezione civile;
fornire indirizzi chiari alla contrattazione collettiva in merito alla disciplina delle attività svolte in contesti emergenziali, con particolare riferimento a turnazioni, reperibilità, missioni e orario di lavoro.
9/3076/15. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;
l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;
tuttavia, l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;
l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;
risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;
emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;
appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,
impegna il Governo:
a garantire il rispetto e la valorizzazione dell'autonomia della contrattazione collettiva, assicurando un corretto equilibrio tra fonte legislativa e fonte negoziale;
a promuovere il rafforzamento di un sistema integrato di protezione civile, fondato sul coordinamento tra le diverse componenti del Servizio nazionale, sulla valorizzazione del ruolo delle strutture operative e sull'uniformità degli standard di intervento sul territorio nazionale.
9/3076/16. Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla formazione, all'addestramento e alla tutela degli operatori e dei volontari;
l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli articoli 42-bis e 42-ter, prevedendo l'adozione di linee guida operative e una specifica disciplina della responsabilità penale colposa, che limita, nei casi previsti, la responsabilità dei volontari alla colpa grave;
la medesima disposizione stabilisce che, nella valutazione della colpa, si tenga conto anche dell'incertezza scientifica, della prevedibilità dell'evento, delle condizioni di urgenza, del ruolo concretamente svolto e della disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
il volontariato organizzato costituisce una componente essenziale del Servizio nazionale della protezione civile e opera nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i volontari, pur svolgendo la propria attività a titolo gratuito e senza un rapporto di lavoro professionale per tale attività, sono chiamati a intervenire anche in situazioni di particolare rischio, mettendo a disposizione tempo, competenze ed esperienza;
l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che tiene conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività;
la tutela della salute e della sicurezza dei volontari deve accompagnarsi alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari, evitando oneri non necessari che possano ostacolare l'attività delle organizzazioni, senza ridurre i livelli di protezione;
la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione (UE) 2019/420 e dal regolamento (UE) 2021/836, disciplina il Meccanismo unionale di protezione civile, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri anche attraverso rescEU;
l'articolo 13 della medesima decisione promuove, attraverso la rete unionale delle conoscenze in materia di protezione civile, programmi di formazione, esercitazioni e scambi di esperti e volontari con esperienza, al fine di migliorare il coordinamento e l'interoperabilità delle capacità di intervento;
l'articolo 7 del provvedimento prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge,
impegna il Governo
a includere nella relazione biennale prevista dall'articolo 7, anche ai fini della verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di tutela e responsabilità dei volontari, un quadro delle condizioni in cui operano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con particolare riferimento alla formazione ricevuta, alla disponibilità di mezzi e attrezzature, alle condizioni di sicurezza durante gli interventi, all'effettiva applicazione delle tutele previste dalla normativa vigente e alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari rispetto alla natura volontaria delle attività svolte, nonché alla partecipazione alle attività di formazione ed esercitazione e alla capacità di operare congiuntamente con altre strutture di protezione civile a livello nazionale ed europeo, in coerenza con il Meccanismo unionale di protezione civile e nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
9/3076/17. Gardini, Maullu.
N. 1.
Seduta del 13 ottobre 2026
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
Sopprimerlo.
1.1. Ghirra.
Al comma 1, sostituire la parola: incuria con le seguenti: desertificazione commerciale.
1.4. Ghirra.
Al comma 2, dopo le parole: artigianali aggiungere le seguenti: artistiche e creative, tipiche e tradizionali.
1.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si definisce bottega storica l'impresa commerciale o artigianale che rispetti i criteri di anzianità dell'attività, continuità merceologica e valore storico e identitario, secondo i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.01. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 2.
(Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)
Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, possono individuare ambiti territoriali all'interno del centro storico – sulla base dei criteri e requisiti individuati all'articolo 3 – ove sono applicabili peculiari misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2.1. Richetti, Benzoni.
Al comma 1, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: la Soprintendenza competente per territorio, nonché.
2.5. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 1, sostituire le parole: quelle rappresentative degli artigiani, con le seguenti: le associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*2.8. Benzoni.
*2.9. Peluffo, Pandolfo.
Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.
2.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.
Al comma 1, dopo le parole: possono individuare aggiungere le seguenti: , coerentemente con i piani comunali del commercio o analoghi strumenti di programmazione strategica,.
2.13. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni possono altresì prevedere misure di promozione e valorizzazione degli esercizi commerciali che realizzano interventi di efficientamento energetico, recupero e riuso di locali storici inutilizzati o manutenzione coerente con i caratteri storici, artistici e architettonici degli immobili ubicati negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3.
2.15. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle valutazioni effettuate dai comuni, di cui ai precedenti commi, essi vi provvedono secondo criteri autonomamente definiti nell'ambito degli strumenti urbanistici e commerciali comunali, tenendo conto del contributo delle imprese alla valorizzazione dell'identità urbana e della fidelizzazione dei servizi di prossimità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia locale.
2.20. Ruffino, Benzoni.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane con le seguenti: luoghi storici del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le attività riconosciute come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale.
3.3. Peluffo, Pandolfo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle attività storiche e artigianali tradizionali che contribuiscono alla conservazione dell'identità culturale e sociale dei centri storici.
3.4. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alla valorizzazione delle produzioni territoriali tradizionali e delle filiere locali.
3.5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Disciplina specifica degli ambiti territoriali)
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la riqualificazione di luoghi di proprietà pubblica da destinare a progetti integrati di cooperazione per la gestione di spazi multifunzionali di aggregazione e connessione di attività artigianali storiche, di profili creativi del territorio e di pratiche tecniche innovative, riconosciuti quali luoghi di valorizzazione sociale, culturale ed economica per la promozione identitaria della comunità e del territorio.
4.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) misure organizzative relative alla distribuzione urbana delle merci e alle attività di carico e scarico, orientate a criteri di sostenibilità ambientale e finalizzate alla tutela dell'ambiente urbano, della vivibilità e della sicurezza dei centri storici.
4.8. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) criteri di coerenza estetica e di qualità degli arredi esterni e delle insegne degli esercizi commerciali con il contesto storico-architettonico.
*4.9. Benzoni.
*4.10. Pandolfo, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) misure volte a contrastare fenomeni di desertificazione commerciale e perdita delle attività di prossimità nei centri storici.
4.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni possono prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici.
4.13. Pandolfo, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Hub per l'innovazione artigianale
e creativa nei centri storici)
1. I comuni, nell'ambito delle politiche di valorizzazione e di rigenerazione urbana degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, possono istituire hub per l'innovazione nel campo dell'artigianato artistico e creativo, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli hub di cui al comma 1 costituiscono strumenti organizzativi di coordinamento e facilitazione delle attività economiche, culturali e artigianali presenti negli ambiti di cui al comma 1 e perseguono le seguenti finalità:
a) promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche e creative;
b) promozione del trasferimento delle competenze e del passaggio intergenerazionale dei mestieri artigiani e delle tecniche artistiche;
c) sostegno ai processi di innovazione tecnologica e digitale delle imprese artigianali operanti nei centri storici;
d) promozione della rivitalizzazione e valorizzazione del territorio comunale attraverso la collaborazione con altre realtà locali.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i comuni possono stipulare accordi o intese con università e istituti tecnici superiori, enti pubblici di ricerca, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria comparativamente più rappresentative e soggetti del terzo settore.
5. Gli hub di cui al comma 1 possono accedere, nei limiti delle risorse già stanziate, agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente in materia di rigenerazione urbana, sostegno alle imprese, valorizzazione dei centri storici e digitalizzazione e innovazione delle piccole e medie imprese.
6. I comuni possono destinare, nei limiti delle proprie disponibilità, immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati alla realizzazione delle attività degli hub.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, monitora le esperienze degli hub ai fini della diffusione delle buone pratiche.
4.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Programmi per la digitalizzazione
e la formazione delle imprese artigiane)
1. Al fine di sostenere la competitività e la continuità dei mestieri artigiani tradizionali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi e bandi annuali finalizzati:
a) alla digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali delle imprese artigiane;
b) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore artigiano;
c) alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di lavoro per le imprese artigiane;
d) al trasferimento delle competenze e dei saperi tradizionali ai nuovi profili professionali artigiani e creativi.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coordinamento con i programmi nazionali ed europei destinati alla transizione digitale e alla formazione delle imprese artigiane.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.04. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
3. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.05. Ghirra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione dell'Albo locale
delle botteghe storiche e artigiane)
1. Presso ciascun comune, è istituito l'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le attività economiche che costituiscono patrimonio identitario e culturale del territorio e, in particolare, del commercio nei centri storici.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, i comuni definiscono i requisiti oggettivi, con particolare riferimento alla continuità temporale dell'attività, alla tipicità delle lavorazioni e delle tecniche adottate e alla rilevanza storica e culturale dei locali.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è gratuita, con procedura semplificata e garantisce la priorità nell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.
4.09. Ruffino, Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. I comuni possono promuovere accordi territoriali finalizzati a favorire condizioni di locazione sostenibili per le attività commerciali e artigiane nei centri storici, nonché prevedere agevolazioni sui tributi locali di propria competenza in favore dei proprietari che concedono in locazione a condizioni concordate immobili destinati ad attività commerciali e artigiane nei centri storici.
*4.011. Benzoni.
*4.012. Peluffo, Pandolfo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di recupero e riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani)
1. Al fine di rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale nonché di preservare il patrimonio culturale e architettonico attraverso il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.
2. Hanno accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 gli immobili che insistono nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 1, e non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.013. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
ART. 5.
(Clausola di salvaguardia)
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
(Votazione dell'articolo 6)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni delle imprese del commercio fino a: dei consumatori con le seguenti: d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
2.3. Richetti, Benzoni.
ART. 3.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane con le seguenti: luoghi storici del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le attività riconosciute come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale.
3.2. Benzoni.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni possono prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici.
4.12. Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una quota pari al 30 per cento della dotazione totale del fondo è riservata ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, ovvero a quelli contigui a città metropolitane e capoluoghi di provincia, con particolare attenzione ai territori a rischio di desertificazione commerciale.
4.06. Ruffino, Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Osservatorio nazionale sulle zone
del commercio nei centri storici)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo.
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI, delle regioni e prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche.
3. L'Osservatorio elabora annualmente un rapporto, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno, contenente la valutazione di impatto sulle misure adottate e sulla loro efficacia.
4.014. Ruffino, Benzoni.
N. 2.
Seduta del 14 ottobre 2026
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità e termini per l'attuazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. La Repubblica considera la risorsa umana e professionale centrale e strategica per l'attuazione dei principi dell'articolo 32 della Costituzione e a tal fine ne promuove la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello nazionale e regionale, valorizzandone la specificità, l'autonomia e la competenza professionale e garantendone la partecipazione al processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute in tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale stesso, nazionale, regionale e aziendale.
Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: dare attuazione al comma 01 e.
1.1. (ex 1.3.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, dopo le parole: potenziare il Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , tenuto conto dei nuovi bisogni della popolazione, a seguito dei cambiamenti demografici, epidemiologici, sociali e socio-economici, con particolare attenzione alla popolazione scolastica e alla popolazione con età maggiore di 65 anni,.
1.2. (ex 1.4.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, dopo le parole: bisogni del malato, aggiungere le seguenti: nonché del principio di interconnessione tra salute umana, animale e ambientale («One Health»).
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: dei medici aggiungere le seguenti: , dei veterinari e dei sanitari;
alla lettera g), dopo le parole: dei medici aggiungere le seguenti: , dei veterinari e dei sanitari e sopprimere la parola: medica;
all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) alla professione di veterinario, per garantire l'accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale di professionisti con specifica formazione post laurea in riferimento alle nuove competenze richieste in applicazione del principio di interconnessione tra salute umana, animale e ambientale («One Health»).
1.400. La Commissione
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: previo confronto preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1.5. (ex 1.9.) Zanella.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie.
1.6. (ex 1.10.) Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*1.8. (ex 1.12.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*1.9. (ex 1.17.) Sportiello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
1.12. (ex 1.20.) Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente Capo, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un apposito tavolo di monitoraggio cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di monitorare l'attuazione dei princìpi di cui al presente Capo e definire eventuali proposte di modifica al fine di adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo.
*1.14. (ex 1.22.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*1.15. (ex 1.23.) Zanella.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali)
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.3. (ex 2.4.) Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, coordinato con le politiche di mantenimento in servizio del personale di cui all'articolo 3, fondato su indicatori oggettivi e misurabili relativi alla dotazione di professionisti sanitari, sociosanitari, dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in rapporto alla popolazione, ai tassi di permanenza in servizio, al benessere organizzativo e alla sostenibilità dei carichi di lavoro, al fine di garantire standard di dotazione organica sicura e continuità assistenziale. Il Piano prevede una valutazione preventiva dell'impatto sulle risorse professionali validata dal Ministero della salute, sentite le società scientifiche di riferimento.
*2.7. (ex 2.9.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*2.8. (ex 2.10.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, basato su indicatori misurabili quali la densità di professionisti sanitari per abitante, i tassi di mantenimento del personale, gli indicatori di benessere organizzativo e gli standard di dotazione organica sicura, prevedendo altresì una valutazione d'impatto sulla forza lavoro validata dal Ministero della salute e dalle società scientifiche di riferimento.
2.9. (ex 2.11.) Faraone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, basato su indicatori misurabili quali la densità di professionisti sanitari per abitante, i tassi di fidelizzazione del personale, gli indicatori di benessere organizzativo e gli standard di dotazione organica sicura, prevedendo altresì una valutazione d'impatto sulla forza lavoro validata dal Ministero della salute e dalle società scientifiche di riferimento.
2.10. (ex 2.12.) Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) rendicontazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, mediante apposite relazioni annuali, delle misure adottate con i decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e agli obiettivi da perseguire.
2.11. (ex 2.13.) Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) assicurare che l'attuazione dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge risulti aderente alle peculiarità e caratteristiche proprie della professione veterinaria e del suo relativo ordinamento.
2.12. (ex 2.14.) Zanella.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei medici in formazione specialistica con le seguenti: dei laureati in discipline mediche e sanitarie iscritti a corsi di formazione specialistica.
3.2. (ex 3.4.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: anche attraverso un cambio d'inquadramento del medico in formazione specialistica,.
3.3. (ex 3.12.) Faraone.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un'unica modalità di impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale con la definizione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità pubblica, di un contratto di formazione-lavoro per questa tipologia di personale.
3.5. (ex 3.21.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un'unica modalità di impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale con la definizione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità pubblica, di un contratto di formazione-lavoro per questa tipologia di personale.
*3.6. (ex 3.22.) Zanella.
*3.7. (ex 3.23.) Marianna Ricciardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) superare l'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al fine di favorire l'integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera, prevedendo che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possano svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d'ufficio e previa comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.
3.8. (ex 3.24.) Bagnasco, Benigni, Casasco.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: mediante aggiungere le seguenti: incentivi alla permanenza minima presso strutture sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale,.
3.9. (ex 3.28.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.10. (ex 3.29.) Zanella.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) adottare misure finalizzate a contrastare la carenza strutturale di personale sanitario e socio-sanitario nelle aree disagiate e interne, compresi i territori delle isole minori marine, anche attraverso incentivi volti a favorire la permanenza nelle predette aree, garantendo l'equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale.
3.11. (ex 3.31.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tempi di permanenza minima obbligatoria con le seguenti: misure incentivanti, anche mediante criteri di priorità e punteggio nelle procedure di progressione e conferimento incarichi.
Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , lagunari e lacustri.
3.12. (ex 3.32.) Faraone.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate, con le seguenti: del Servizio sanitario nazionale.
3.13. (ex 3.33.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , vincolando tale permanenza al riconoscimento di specifiche forme di premialità nei punteggi delle graduatorie regionali di settore e prevedendo che il periodo di permanenza sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte degli enti locali, di locali ambulatoriali adeguatamente attrezzati a canone zero o calmierato al fine di ridurre i costi di avviamento dell'attività professionale.
3.15. (ex 3.35.) Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) favorire la permanenza in servizio del personale mediante interventi strutturali volti a migliorare le condizioni organizzative e i percorsi di sviluppo professionale;
c-bis) disciplinare il reclutamento internazionale di personale in via ordinaria, assicurando adeguate verifiche delle competenze e obblighi formativi;
c-ter) garantire altresì ai profili di interesse sanitario e al personale appartenente alle arti ausiliarie strumenti di riconoscimento professionale e formazione continua;
c-quater) prevedere l'istituzione di una categoria speciale dei professionisti della salute comprendente le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in quanto concorrenti all'attuazione del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, innovando le modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale attraverso:
1) un accordo quadro unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presìdi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private accreditate, finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel settore pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell'attuale molteplicità dei contratti;
2) l'articolazione del contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria, con un'area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute e un'area contrattuale delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
c-quinquies) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, valorizzandone le specificità professionali e organizzative, al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni assistenziali nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza e delle diverse tipologie di organizzazione del lavoro, attraverso istituti contrattuali adeguati alla funzione svolta;
c-sexies) promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche, sindacali e dei registri nazionali dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nel monitoraggio e nella verifica delle politiche sanitarie e sociosanitarie, garantendo a tutti i professionisti e operatori coinvolti un ruolo attivo e riconosciuto nei processi decisionali;
c-septies) prevedere strumenti di partecipazione consultiva e rappresentativa dei professionisti e degli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie, nei processi di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività delle aziende sanitarie, assicurando forme di tutela della libertà di espressione professionale e del dissenso motivato nell'esercizio delle funzioni;
c-octies) orientare le politiche di reclutamento del personale sanitario e sociosanitario nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie verso forme di lavoro stabile, limitando il ricorso a rapporti flessibili a situazioni eccezionali e temporanee connesse a emergenze sanitarie o eventi straordinari, promuovendo la riduzione del ricorso a forme di esternalizzazione del lavoro e favorendo il confronto con le rappresentanze sindacali nella programmazione delle assunzioni;
c-novies) prevedere misure volte a garantire equità e adeguatezza del compenso per i professionisti e gli operatori sanitari e sociosanitari nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgono attività libero-professionale o autonoma presso strutture pubbliche o private accreditate, promuovendo criteri di riferimento economico proporzionati alla responsabilità e alla qualità delle prestazioni, anche attraverso linee guida adottate dal Ministero della salute, d'intesa con le amministrazioni competenti e sentite le rappresentanze professionali e sindacali.
3.16. (ex 3.39.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l'adozione di piani strutturali di fidelizzazione che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale;
c-bis) disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario, garantendo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dell'Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche, l'iscrizione agli ordini professionali e l'obbligo di formazione continua, superando definitivamente il regime emergenziale e delle deroghe al riconoscimento dei titoli.
3.17. (ex 3.40.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere la redazione di una relazione annuale finalizzata all'individuazione delle criticità e delle necessità del personale sanitario che presta servizio in aree disagiate o in strutture caratterizzate da elevata affluenza, anche al fine di definire eventuali misure e incentivi volti al mantenimento in servizio. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
3.18. (ex 3.44.) Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: riconoscimenti professionali per lo sviluppo della carriera e l'individuazione di misure organizzative e riconoscimenti professionali con le seguenti: punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici e nelle procedure comparative bandite dal Servizio sanitario nazionale, titoli preferenziali per l'accesso a incarichi di responsabilità e coordinamento, priorità nelle procedure di mobilità volontaria, subordinatamente al rispetto di un periodo minimo di permanenza, nonché di valorizzazione dell'anzianità di servizio.
3.19. (ex 3.48.) Tucci, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro aggiungere le seguenti: , come i contesti di esposizione alle aggressioni,.
*3.20. (ex 3.50.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*3.21. (ex 3.51.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: isole minori marine aggiungere le seguenti: , prevedendo anche la possibilità di accesso ad appositi fringe benefit in materia di alloggi e trasporti.
3.23. (ex 3.53.) Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nell'ambito della riforma dell'assistenza territoriale, riconoscere il ruolo del pediatra di libera scelta come professionista responsabile della presa in carico della bambina o del bambino e dell'adolescente, integrato funzionalmente nelle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e nelle Case della comunità.
3.25. (ex 3.65.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) assicurare che l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge risultino aderenti alle peculiarità e caratteristiche proprie della professione veterinaria e del suo relativo ordinamento.
3.26. (ex 3.66.) Malavasi.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo espressamente il carattere usurante e ad alto rischio psicosociale dell'attività sanitaria e rafforzando la disciplina di prevenzione e contrasto delle aggressioni al personale sanitario, anche mediante il recepimento della raccomandazione del Ministero della salute n. 8 del 2007.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo espressamente il carattere usurante e ad alto rischio psicosociale dell'attività sanitaria e rafforzando la disciplina di prevenzione e contrasto delle aggressioni al personale sanitario, anche mediante il recepimento della raccomandazione del Ministero della salute n. 8 del 2007.
3.27. (ex 3.67.) Zanella.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tempi di lavoro aggiungere le seguenti: , anche mediante il sostegno all'adozione di strumenti di intelligenza artificiale finalizzati a tale obiettivo.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) prevedere l'acquisizione di competenze nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito sanitario, anche ai fini del supporto all'attività organizzativa e della semplificazione dei processi amministrativi.
3.28. (ex 3.68.) Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tempi di lavoro aggiungere le seguenti: , mediante l'adozione di standard minimi nazionali di interoperabilità dei sistemi informativi clinico-assistenziali e la definizione di indicatori di riduzione del tempo documentale, con monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute.
3.29. (ex 3.70.) Faraone.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tempi di lavoro aggiungere le seguenti: , prevedendo appositi e adeguati standard organizzativi e di personale amministrativo omogenei e uniformi sul territorio nazionale.
*3.31. (ex 3.76.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*3.32. (ex 3.77.) Quartini.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tempi di lavoro aggiungere le seguenti: e trasferendo le attività al personale amministrativo.
3.33. (ex 3.78.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , istituendo corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di de-escalation delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.
3.34. (ex 3.79.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3.35. (ex 3.84.) Zanella.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , all'appropriatezza prescrittiva e alla capacità di gestire in ambito ambulatoriale patologie croniche e/o acute, in raccordo con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.38. (ex 3.87.) Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) definire una metodologia per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, per ciascuna specializzazione medica, e di medici di medicina generale, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e introducendo un sistema di monitoraggio che consenta di intervenire negli ambiti in cui si registrano le carenze e di allineare i posti dei corsi di laurea delle università ovvero dei corsi di formazione in medicina generale all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sanitario, sociale e produttivo.
3.39. (ex 3.91.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) promuovere, per le specializzazioni mediche e delle altre professioni sanitarie, soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione, previsione e attuazione del numero dei medici e sanitari specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica e alla previsione che nelle specializzazioni pluriprofessionali i posti resi disponibili per un profilo professionale possano essere messi a disposizione di altro profilo professionale.
3.40. (ex 3.92.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: ovvero presso la regione o provincia autonoma territorialmente competente.
3.400. La Commissione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
i-bis) rivedere l'articolazione, la distribuzione e la numerosità delle 23 professioni sanitarie, evitando sovrapposizioni di ruoli e attività, in allineamento a quanto avviene a livello europeo, anche attraverso l'implementazione e lo sviluppo di percorsi formativi di II livello, master e lauree magistrali ad indirizzo clinico riguardanti le professioni sanitarie;
i-ter) promuovere la riorganizzazione dei sistemi assistenziali attraverso l'inserimento delle figure professionali di supporto socio-sanitarie, quali nuovo operatore socio-sanitario (OSS) e assistente infermiere, per una migliore organizzazione dei servizi, in risposta alle necessità di funzionamento delle strutture ed ai nuovi bisogni della popolazione, in linea con quanto già in essere negli altri paesi europei;
i-quater) promuovere la revisione dei modelli organizzativi e dei sistemi di cura e assistenza, in allineamento alle evoluzioni normative e formative che hanno riguardato le professioni sanitarie, nel rispetto delle caratterizzazioni e specificità professionali e dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.
3.41. (ex 3.95.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche e sindacali nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni nella programmazione, nell'elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti il loro protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute e per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità, adottando analoga procedura concertativa, consultiva e partecipativa a anche per gli specifici Piani e programmi sanitari e sociosanitari, garantendo alle rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti contribuenti all'elaborazione del Patto per la salute, di essere abilitate a richiedere, di norma annualmente, il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d'opera.
3.43. (ex 3.104.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche, sindacali e dei registri nazionali dei profili di interesse e del personale appartenenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nel monitoraggio e nella verifica delle politiche sanitarie e sociosanitarie, garantendo a tutti i professionisti e operatori coinvolti un ruolo attivo e riconosciuto nei processi decisionali.
3.44. (ex 3.105.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) quale naturale conseguenza ed evoluzione per il miglior funzionamento del Servizio sanitario nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, garantire lo sviluppo di una reale ed incisiva democratizzazione dell'attività professionale e dell'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende sanitarie, riformando il potere monocratico del direttore generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, proporre, verificare e, ove necessario, correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale sia all'interno dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale siano comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute.
3.45. (ex 3.106.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) riformare, potenziandone ruolo e funzioni, il Consiglio sanitario aziendale, i consigli di dipartimento e di distretto, con l'obiettivo di renderli elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti, garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attuazione del diritto alla salute, salvaguardando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente e garantendo ai professionisti eletti negli organismi di cui sopra la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero anche critico o di dissenso.
3.47. (ex 3.108.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, misure volte a garantire equità e adeguatezza del compenso per i professionisti e gli operatori sanitari e sociosanitari nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgono attività libero-professionale o autonoma presso strutture pubbliche o private accreditate, promuovendo criteri di riferimento economico proporzionati alla responsabilità e alla qualità delle prestazioni, anche attraverso linee guida adottate dal Ministero della salute, d'intesa con le amministrazioni competenti e sentite le rappresentanze professionali e sindacali.
3.48. (ex 3.109.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere che l'assunzione dei professionisti della salute sono di norma a tempo indeterminato, consentendo le assunzioni a tempo determinato o con rapporti di lavoro flessibile per un tempo limitato e solo con motivazioni di eccezionalità ovvero in casi di pandemia o catastrofi, sempre d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi del personale interessato, vietando in ogni caso l'impiego di personale attraverso agenzie o cooperative ovvero con forme di lavoro interinale, nelle dotazioni organiche delle aziende sanitarie e prevedendo, in caso di violazione, la decadenza dalla nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria.
3.49. (ex 3.112.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute per valorizzare l'esercizio di ciascuna professione intellettuale in grado di sviluppare l'intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario con l'obiettivo di garantire la migliore prestazione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, tenendo conto che gli stessi hanno tutti propri e autonomi ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici.
3.50. (ex 3.113.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) orientare le politiche di reclutamento del personale sanitario e sociosanitario nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie verso forme di lavoro stabile, limitando il ricorso a rapporti flessibili a situazioni eccezionali e temporanee connesse a emergenze sanitarie o eventi straordinari, promuovendo la riduzione del ricorso a forme di esternalizzazione del lavoro e favorendo il confronto con le rappresentanze sindacali nella programmazione delle assunzioni.
3.51. (ex 3.116.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, strumenti di partecipazione consultiva e rappresentativa dei professionisti e degli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie, nei processi di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività delle aziende sanitarie, assicurando forme di tutela della libertà di espressione professionale e del dissenso motivato nell'esercizio delle funzioni.
3.52. (ex 3.118.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) disciplinare il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia dipendente che convenzionato, per obiettivi di salute concordati, monitorati e verificati, con la conseguente individuazione di una parte della remunerazione legata al loro raggiungimento, tenendo conto delle situazioni avverse che non hanno consentito oggettivamente il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi quali ad esempio il sottorganico di personale, la minore dotazione strumentale e gli eventi pandemici e catastrofici.
3.53. (ex 3.120.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) promuovere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soluzioni volte a sviluppare una metodologia di pianificazione e previsione dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica e a migliorare l'attrattività delle specializzazioni meno scelte dai candidati, mediante interventi mirati quali incentivi economici, opportunità formative, percorsi di carriera e misure organizzative.
3.55. (ex 3.122.) Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo prevede misure minime nazionali per la prevenzione e la gestione delle aggressioni e degli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, socio-sanitario e di assistenza, anche tramite:
a) l'inclusione della violenza come rischio specifico nella valutazione dei rischi aziendali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con piani di prevenzione e formazione periodica obbligatoria;
b) l'adozione di protocolli organizzativi standardizzati di segnalazione, risposta e protezione, anche con uso di tecnologie di allerta e coordinamento con le Forze dell'ordine;
c) il monitoraggio con raccolta dati nazionale e la trasmissione biennale di una relazione alle Camere sulle dimensioni del fenomeno, gli esiti delle misure adottate e le eventuali azioni correttive da assumere, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3.57. (ex 3.133.) Faraone.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario con le seguenti: definizione puntuale e valorizzazione delle competenze e degli ambiti di intervento delle professioni sanitarie.
4.1. (ex 4.1.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuove tecnologie aggiungere le seguenti: , anche attraverso la razionalizzazione dei profili professionali delle professioni sanitarie e dei profili professionali di interesse sanitario, adeguandole ed implementandole di conseguenza;
al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, articolato in livelli generalisti, specialistici e avanzati, a carattere volontario e premiante, affidandone la validazione alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche accreditate, in accordo con gli enti di certificazione accreditati;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) disciplinare l'esercizio delle competenze specialistiche e di pratica avanzata per le professioni sanitarie, inclusa la prescrizione infermieristica di presìdi e farmaci, estendendo analoghi principi alle altre professioni sanitarie per gli ambiti di specifica competenza, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività di risposta ai bisogni di salute;
alla lettera f), dopo le parole: criteri aggiornati per la formazione manageriale aggiungere le seguenti: e per la leadership clinica ed organizzativa.
4.2. (ex 4.2.) Faraone.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico)
1. L'odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999, n. 42.
2. L'odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell'iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenza con le prescrizioni cliniche dell'odontoiatra.
3. L'odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.
4. L'odontotecnico collabora con l'odontoiatra solo all'interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all'odontoiatra.
5. L'odontotecnico è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell'attività didattica prevista dalla normativa vigente.
6. I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente per la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.
7. Il riconoscimento dell'odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l'esperienza acquisita.
4.3. (ex 4.3.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , degli operatori di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
4.5. (ex 4.8.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di tipicità delle professioni regolamentate.
4.7. (ex 4.12.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di un piano nazionale dei fabbisogni.
4.8. (ex 4.14.) Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , previa definizione dell'atto medico.
4.9. (ex 4.15.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) definire in modo tassativo gli atti riservati alle singole professioni sanitarie.
4.10. (ex 4.17.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, articolato in livelli generalisti, specialistici e avanzati;
c-bis) disciplinare l'esercizio delle competenze specialistiche e di pratica avanzata per le professioni sanitarie, estendendo analoghi princìpi alle altre professioni sanitarie per gli ambiti di specifica competenza, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività di risposta ai bisogni di salute.
4.12. (ex 4.19.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolato in livelli progressivi e differenziati, a carattere volontario e premiante, affidandone la validazione alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche accreditate, in accordo con gli enti di certificazione accreditati.
4.13. (ex 4.20.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per il settore sanitario, aggiungere le seguenti: gestito dalle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e quale evoluzione della formazione continua in medicina,.
4.14. (ex 4.21.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: assicurando il coordinamento con l'educazione continua in medicina, con i sistemi concorsuali e con l'autonomia degli ordini professionali, ed evitando duplicazioni di adempimenti. I criteri del sistema nazionale sono definiti previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4.15. (ex 4.22.) Faraone.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto del principio di tipicità delle professioni regolamentate.
4.18. (ex 4.27.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) disciplinare l'evoluzione delle competenze operative dei profili professionali di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività della risposta ai bisogni di salute.
4.20. (ex 4.29.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario aggiungere le seguenti: quale strumento di supporto e non sostitutivo del giudizio clinico da parte del professionista sanitario.
4.21. (ex 4.30.) Zanella.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo requisiti minimi nazionali di validazione, audit, tracciabilità delle decisioni e gestione degli aggiornamenti dei sistemi, nonché la chiara individuazione dei profili di responsabilità tra struttura, professionista e fornitore, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati.
4.24. (ex 4.35.) Faraone.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che assicuri un sistema di audit e tracciabilità delle decisioni cliniche e di trasparenza nei confronti del paziente.
4.25. (ex 4.37.) Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, la seguente:
f-bis) definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indirizzi di chiarimento del profilo professionale dell'osteopata e dei relativi ambiti di intervento, volti a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nonché prevedere modelli organizzativi per l'inserimento progressivo dell'osteopata nei setting territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale e presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, promuovendone l'integrazione nei team multiprofessionali e nei percorsi assistenziali, previsti dagli standard dell'assistenza territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, anche mediante protocolli operativi di raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e con il Piano nazionale della cronicità, nel rispetto dei profili di competenza delle altre professioni sanitarie e della sicurezza delle cure.
4.29. (ex 4.45.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
4.30. Berruto.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: e i fisioterapisti con le seguenti: , i fisioterapisti e i chinesiologi.
4.31. Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1 lettera h) dopo le parole: e i fisioterapisti aggiungere le seguenti: nonché dei chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate in possesso della laurea magistrale LM-67, quali professionisti non appartenenti alle professioni sanitarie, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
4.32. Berruto.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: definite dalla Federazione medico sportiva italiana con le seguenti: «elaborate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dalla Federazione medico sportiva italiana unitamente alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle altre professioni sanitarie coinvolte nel sistema di cui alla presente lettera, secondo un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, tenuto conto dei documenti di indirizzo del Ministero della salute sull'attività fisica.
4.33. Malavasi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo stabilisce che:
a) il sistema di formazione continua per il personale sanitario definito ECM – educazione continua in medicina è rinominato come formazione continua per le professioni sanitarie – ECPS;
b) sono introdotti meccanismi di attribuzione dei crediti ECPS tenendo conto dell'autoformazione nel corso dell'esperienza professionale, la ricerca, la formazione sul campo e le attività di supervisione;
c) sono previste regole premiali per gli ordini che svolgono attività di provider ECPS senza finanziamenti esterni, e che garantiscono corsi gratuiti per gli iscritti, riconoscendo l'alto valore pubblico di tale funzione.
1-ter. Per la professione di psicologo, il Governo provvede ad adeguare la disciplina dei corsi di laurea a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, tenendo conto della necessità di inserire detti corsi di laurea, con riferimento all'accreditamento universitario, nell'area A ovvero nell'area B per un corretto rapporto tra docenti ed iscritti.
*4.34. (ex 4.48.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
*4.35. (ex 4.49.) Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è in ogni caso assicurata la consultazione preventiva e favorevole con le federazioni degli ordini delle professioni sanitarie.
4.36. (ex 4.50.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è in ogni caso assicurata l'armonizzazione con i sistemi formativi europei.
4.37. (ex 4.51.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica)
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) definire nuovi criteri per la stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni, al fine di garantire la qualità formativa e l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, prevedendo:
1) la valorizzazione giuridica ed economica dell'attività di docenza e tutoraggio clinico svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale, riconoscendola come obiettivo istituzionale e titolo valutabile per il conferimento di incarichi gestionali e professionali;
2) l'istituzione di ruoli e incarichi congiunti che permettano l'interscambio tra personale accademico e personale del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai docenti universitari delle professioni sanitarie l'assunzione di responsabilità assistenziali e gestionali dirette e ai professionisti del Servizio sanitario nazionale l'accesso a funzioni accademiche di governo dei corsi di laurea;
3) il potenziamento dell'organico del personale docente e ricercatore afferente e della specificità dei settori scientifico-disciplinari, anche ai fini delle procedure di reclutamento mirate al conseguimento di un ottimale rapporto tra docenti e studenti, nonché alla costituzione di strutture didattico-organizzative specificamente dedicate alla formazione delle professioni sanitarie;
b) riformare il sistema di educazione continua in medicina, valorizzando le metodologie formative con utilizzo di tecnologie digitali ed il riconoscimento concreto dell'aggiornamento professionale nelle progressioni di carriera;
c) definire una specifica specializzazione universitaria per la formazione dei medici di medicina generale.
5.1. (ex 5.2.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni competenti con le seguenti: organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5.2. (ex 5.4.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: consentendo, anche ai fini dell'accesso alla professione di medico di medicina generale in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, anche la formazione specialistica universitaria attraverso l'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.
5.3. (ex 5.12.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) alla professione sanitaria di chimico e fisico, per ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e garantire il ricambio generazionale, rispondendo anche all'esigenza di disporre di professionisti nell'ambito dell'igiene pubblica a indirizzo ambientale, prevenzione e sicurezza sul lavoro;.
5.9. (ex 5.26.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e nell'ambito della biologia della riproduzione-embriologia clinica.
5.10. (ex 5.28.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) alla professione sanitaria di biologo, prevedendo l'istituzione di una scuola di specializzazione di area sanitaria dedicata alle applicazioni cliniche di cellule e tessuti umani con l'individuazione di percorso specifico per l'embriologo clinico onde garantire sistemi di qualità nelle fasi di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti, nonché la gestione del rischio biologico.
5.11. (ex 5.30.) Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) alla professione sanitaria di psicologo, per rispondere all'esigenza di disporre di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l'assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell'emergenza-urgenza, prevedendo la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
*5.12. (ex 5.33.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*5.14. (ex 5.35.) Zanella.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) alla medicina veterinaria, al fine di potenziare le scuole di specializzazione, prevedendo percorsi formativi specificamente dedicati alla formazione dei veterinari che intendano accedere al Servizio sanitario nazionale, con programmi adeguati e appositi, di durata congrua e comunque non inferiore a quattro anni, in analogia con le scuole di specializzazione di area medica, nonché mediante l'espressa classificazione delle predette scuole tra le specializzazioni di area medica.
5.15. (ex 5.37.) Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) alla professione sanitaria di ottico-optometrista, per valorizzare il loro contributo nella prevenzione e tutela della salute visiva, ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
5.16. (ex 5.41.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri, specifici princìpi e criteri direttivi per il potenziamento, la riorganizzazione e l'eventuale specializzazione dei percorsi formativi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi comprese le professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e la professione ostetrica, assicurando:
1) il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze avanzate e specialistiche;
2) la definizione di eventuali percorsi di formazione specialistica post-base, anche attraverso modelli di integrazione e di skill mix tra le diverse figure professionali, chiarendone finalità, ambito applicativo e impatto sull'assetto dei profili professionali;
3) la salvaguardia dell'autonomia e della specificità delle singole professioni sanitarie, evitando riduzioni o soppressioni non motivate dei profili professionali;
4) il coinvolgimento delle rappresentanze professionali e delle università nella definizione dei percorsi formativi e dei relativi sbocchi professionali nel Servizio sanitario nazionale.
5.17. (ex 5.43.) Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) promuovere lo sviluppo di percorsi formativi per i profili di interesse sanitario e per il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, anche attraverso gli istituti formativi del sistema sociosanitario, in coerenza con i fabbisogni assistenziali del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito di programmi di aggiornamento professionale continuo.
5.18. (ex 5.18.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie)
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando che le votazioni per l'elezione degli organi direttivi degli ordini professionali nazionali e territoriali e delle rispettive casse previdenziali durino da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgano anche in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza a tutti gli iscritti.
6.2. (ex 6.4.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle competenze dell'assemblea degli iscritti, con particolare riguardo all'approvazione del bilancio e della determinazione della quota di iscrizione.
6.5. (ex 6.7.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantire il principio di rappresentatività democratica e ricambio generazionale.
6.6. (ex 6.8.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6.7. Loizzo, Giagoni.
*6.8. Mazzetti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dopo la scadenza degli organi in carica, che si proceda con voto ponderato ai fini dell'elezione di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2024, n. 172, e che il numero dei voti attribuiti al presidente di ciascun consiglio territoriale, rispetti un principio di proporzionalità attenuata che garantisca adeguata rappresentanza ai consigli territoriali con minor numero di iscritti.
**6.9. Loizzo, Giagoni.
**6.10. Mazzetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.11. (ex 6.15.) Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) riformare funzioni e attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, garantendo l'incompatibilità con cariche elettive ordinistiche, per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo e stabilire che i suoi componenti, designati dal Ministro della salute siano tra professionisti di comprovata esperienza inseriti in un apposito elenco nazionale.
6.13. (ex 6.22.) Stumpo, Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) garantire la piena rappresentatività democratica, compresa la parità di genere, negli organi direttivi e la trasparenza degli ordini professionali con l'introduzione di norme in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità e conflitto d'interessi per tutti i componenti degli organi operativi.
6.14. (ex 6.28.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Modifiche al codice penale)
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)
Sopprimerlo.
*8.1. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
*8.2. Braga, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin, Bonafè, Ghio, Toni Ricciardi, Casu, Fornaro, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, De Maria.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 8)
ART. 9.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Relazione al Parlamento sul riordino delle professioni sanitarie)
1. Al fine di garantire trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate in materia di riordino delle professioni sanitarie, il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce, in particolare, un'analisi dettagliata:
a) dello stato di attuazione dei decreti legislativi adottati in materia di riordino delle professioni sanitarie, con riferimento alla revisione dei profili professionali, degli ordinamenti didattici e dei percorsi formativi;
b) delle misure volte alla valorizzazione delle competenze, allo sviluppo delle carriere, al riconoscimento delle specializzazioni e all'eventuale introduzione di nuove figure professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
c) dell'impatto del riordino sull'organizzazione dei servizi sanitari, sull'integrazione multiprofessionale e sull'efficienza dei modelli assistenziali, anche in relazione ai fabbisogni di personale;
d) delle iniziative adottate per migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza, l'attrattività delle professioni sanitarie e per contrastare fenomeni di carenza di organico e abbandono professionale;
e) delle eventuali criticità di natura organizzativa, finanziaria o normativa emerse in sede di attuazione, nonché delle misure correttive adottate o programmate;
f) delle ulteriori proposte o indirizzi di intervento finalizzati a rafforzare il ruolo delle professioni sanitarie, garantirne il pieno riconoscimento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e assicurare la qualità e la sicurezza delle cure.
9.01. (ex 8.02.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari)
1. Al fine di rafforzare la solidarietà sociale e contrastare la medicina difensiva, a decorrere dall'anno 2026, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, finalizzato ad indennizzare, in alternativa ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, i danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario derivanti da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti avvenuti nelle strutture ospedaliere e per i quali non sia evincibile una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative ed operative del Fondo di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.03. (ex 8.04.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
ART. 10.
(Disposizioni finanziarie)
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Clausola di salvaguardia)
(Votazione dell'articolo 11)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza aggiungere le seguenti: uniformemente sul territorio nazionale,.
1.3. (ex 1.5.) Zanella.
Al comma 1, dopo la parola: costituzionali aggiungere le seguenti: di legalità, determinatezza, proporzionalità e tutela effettiva del diritto alla salute,.
1.4. (ex 1.7.) Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.7. (ex 1.11.) Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
1.10. (ex 1.18.) Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica che dia conto, per ciascun criterio direttivo, delle disposizioni introdotte, nonché degli effetti attesi in termini di organizzazione dei servizi, fabbisogno di personale, contenzioso e impatto sui costi assicurativi delle strutture sanitarie. Le relazioni sono trasmesse alle Camere contestualmente agli schemi.
1.11. (ex 1.19.) Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente Capo, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un apposito tavolo di monitoraggio cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di monitorare l'attuazione dei princìpi di cui al presente Capo e definire eventuali proposte di modifica al fine di adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo.
1.13. (ex 1.21.) Quartini.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sostanziale.
*2.1. (ex 2.1.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
*2.2. (ex 2.2.) Zanella.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: adeguamento aggiungere le seguenti: , previo parere degli ordini professionali di riferimento,.
2.4. (ex 2.5.) Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e disciplinare.
2.5. (ex 2.6.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori e dei princìpi di proporzionalità, gradualità e tipicità della sanzione, salvaguardando le prerogative della contrattazione nazionale e decentrata e garantendo pienamente il diritto alla difesa, al contraddittorio e alla partecipazione.
2.6. (ex 2.8.) Zanella.
ART. 3.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici in formazione specialistica con le seguenti: le prestazioni lavorative consentite alle professioni mediche e sanitarie in formazione specialistica.
3.1. (ex 3.1.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compatibilmente con le esigenze di formazione con le seguenti: salvaguardando prioritariamente il percorso formativo.
3.4. (ex 3.16.) Zanella.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate, con le seguenti: pubbliche.
3.14. (ex 3.34.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro aggiungere le seguenti: , come i contesti di esposizione alle aggressioni,.
3.22. (ex 3.52.) Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sviluppare strumenti per l'equiordinazione normativa, giuridica ed economica della dirigenza e del personale appartenente ai comparti appartenenti delle professioni sanitarie, con la creazione di un sistema uniforme che valorizzi la gestione clinica e l'integrazione delle competenze assistenziali e organizzative, consentendo altresì l'estensione alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per palesi motivi di eguaglianza costituzionale e di sviluppo professionale.
3.24. (ex 3.60.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tempi di lavoro aggiungere le seguenti: , prevedendo appositi e adeguati standard organizzativi e di personale amministrativo omogenei e uniformi sul territorio nazionale.
3.30. (ex 3.75.) Zanella.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: promuovere la definizione di con la seguente: definire.
3.36. (ex 3.85.) Zanella.
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , nell'ambito della contrattazione sindacale collettiva di primo e secondo livello,.
3.37. (ex 3.86.) Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere l'istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute comprendente i profili professionali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in quanto assicurano l'attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, innovando la modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e di quello convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che preveda:
1) lo svolgimento della negoziazione presso il Ministero della salute attraverso una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro pro tempore o un suo delegato, da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della funzione pubblica e della Conferenza delle regioni, istituendo presso il Ministero della salute la specifica struttura dirigenziale per la gestione delle procedure e delle fasi contrattuali avvalendosi, se ritenuto necessario, anche di personale in comando o in mobilità dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC);
2) un Accordo quadro di filiera unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presìdi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private accreditate finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell'attuale molteplicità dei contratti in quest'ultimo settore;
3) l'articolazione del contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in: una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria, un'area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute, un'area contrattuale dei professionisti della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3.42. (ex 3.103.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere l'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, avendo come parametro di riferimento le tariffe professionali stabilite dal competente Ordine professionale ai professionisti sanitari che operino come liberi professionisti sia con partita IVA che con contratto d'opera, con strutture sanitarie private o pubbliche, cooperative o società di servizi sanitari, quali: aziende sanitarie pubbliche, ospedali privati accreditati, Residenze sanitarie assistenziali gestite da enti di grandi dimensioni, cooperative o società sopra le soglie fissate dalla legge di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, attraverso l'emanazione di linee guida emanate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentite la Conferenza delle regioni, le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
3.46. (ex 3.107.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) prevedere le modalità per le quali il personale dirigenziale e le elevate professionalità, nell'esecuzione della prestazione di lavoro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, non è condizionata dall'osservanza formale dell'orario di lavoro, secondo le modalità regolamentate dalla contrattazione collettiva, ferma restando la retribuzione distinta per le guardie, la reperibilità, il lavoro notturno e festivo.
3.54. (ex 3.121.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i-bis) riconoscere al lavoro medico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleta valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie dello specifico sapere ed agire professionale riducendo al massimo adempimenti non sanitari o non clinici che rientrano nei profili professionali degli altri ruoli.
3.56. (ex 3.125.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo assicura il monitoraggio periodico dell'attrattività del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'analisi dei livelli di copertura dei posti vacanti, dei tempi medi di reclutamento, dei flussi di mobilità verso il settore privato o l'estero e dei livelli di abbandono, con trasmissione di una relazione alle Camere con cadenza biennale.
3.58. (ex 3.134.) Faraone.
ART. 4.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: anche per favorire un'adeguata valorizzazione economica e corrispondenza tra percorsi formativi e percorsi professionali e di carriera nella contrattazione collettiva nazionale del personale.
4.4. (ex 4.6.) Zanella.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la razionalizzazione dei profili professionali delle professioni sanitarie e dei profili professionali di interesse sanitario, adeguandole ed implementandole di conseguenza.
4.6. (ex 4.11.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolato in livelli progressivi e differenziati;
c-bis) disciplinare l'evoluzione delle competenze operative dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività della risposta ai bisogni di salute.
4.11. (ex 4.18.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché dal personale di interesse sanitario e dal personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, valutando le modalità di estensione dell'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4.16. (ex 4.24.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , dal personale di interesse sanitario e dal personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevedendo le modalità di estensione della applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4.17. (ex 4.25.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previo concerto con le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e con il Ministero dell'università e della ricerca.
4.19. (ex 4.28.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel rispetto della normativa vigente in materia e con particolare riguardo al rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*4.22. (ex 4.32.) Zanella.
*4.23. (ex 4.34.) Di Lauro.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che non esoneri il professionista sanitario dalla responsabilità decisionale e professionale.
4.26. (ex 4.38.) Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: , nell'ambito di un Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
4.27. (ex 4.41.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: manageriale aggiungere le seguenti: e per la leadership clinica e organizzativa.
4.28. (ex 4.42.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
ART. 5.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) adottare misure finalizzate a realizzare lo svolgimento del tirocinio per la formazione specialistica universitaria in medicina generale anche all'interno della rete formativa delle aziende sanitarie, compresi gli studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, nonché nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
5.4. (ex 5.14.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) sviluppare e valorizzare la dirigenza delle professioni sanitarie attraverso un'articolazione organizzativa che preveda uno sviluppo a livello della direzione aziendale, dei singoli presìdi ospedalieri e a livello distrettuale, in maniera uniforme sul territorio nazionale, tenuto conto delle specificità e caratterizzazioni della dirigenza sanitaria e delle complessità organizzative delle strutture ospedaliere di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dei servizi territoriali di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.
5.5. (ex 5.15.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) adottare misure finalizzate a coordinare le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale a fini didattici e di ricerca, attraverso la creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, al fine di potenziare e adeguare l'assistenza primaria alla evoluzione del quadro demografico, epidemiologico e nosologico, rispondendo ai nuovi bisogni di salute individuale e collettiva e alle specifiche esigenze dei servizi sanitari regionali.
5.6. (ex 5.16.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai fini dell'esercizio dell'attività professionale aggiungere le seguenti: anche attraverso un'adeguata valorizzazione del sistema degli incarichi professionali nelle rispettive discipline contrattuali.
*5.7. (ex 5.23.) Marianna Ricciardi.
*5.8. (ex 5.24.) Zanella.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) alla professione sanitaria di psicologo, per rispondere all'esigenza di disporre di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l'assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell'emergenza-urgenza, prevedendo la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
5.13. (ex 5.34.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) promuovere lo sviluppo di percorsi formativi per i profili di interesse sanitario e per il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, anche attraverso gli istituti formativi del sistema sociosanitario, in coerenza con i fabbisogni assistenziali del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito di programmi di aggiornamento professionale continuo.
5.19. (ex 5.47.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la governance del Servizio sanitario nazionale.
5.20. (ex 5.48.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la formazione universitaria e i tirocini clinico-pratici delle professioni sanitarie di recente istituzione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, al fine di garantire la sostenibilità, la qualità e l'omogeneità della formazione universitaria professionalizzante delle professioni sanitarie di recente istituzione, con particolare riferimento alla professione sanitaria di osteopata:
a) prevedere, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri e standard nazionali per l'individuazione e l'accreditamento di una rete di sedi formative e tirocinanti, anche clinico-pratiche, presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, distretti, IRCCS, policlinici universitari, Case della Comunità e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, assicurando requisiti uniformi in termini di qualità, sicurezza, tutoraggio e supervisione;
b) favorire l'attivazione progressiva, nei policlinici universitari e nei servizi territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, di ambulatori e servizi dedicati o integrati funzionali allo svolgimento dei tirocini clinico-pratici e all'integrazione multiprofessionale in fase di training, anche in forma sperimentale, nel rispetto delle competenze delle professioni sanitarie e dei modelli organizzativi regionali;
c) prevedere protocolli operativi di collaborazione e supervisione multiprofessionale a tutela degli studenti e dei cittadini, anche al fine di assicurare coerenza tra obiettivi formativi, setting di tirocinio e percorsi assistenziali territoriali ed ospedalieri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.01. (ex 5.01.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
ART. 6.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative federazioni nazionali.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di criteri uniformi di trasparenza, pubblicità degli atti e prevenzione dei conflitti di interesse.
6.1. (ex 6.2.) Faraone.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle competenze dell'assemblea degli iscritti, con particolare riguardo all'approvazione del bilancio e della determinazione della quota di iscrizione.
*6.3. (ex 6.5.) Di Lauro.
*6.4. (ex 6.6.) Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) per la professione di psicologo, abrogare la sezione B dell'Albo e i riferimenti ad essa contenuti negli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché nel decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2024, n. 172, prevedendo la sola Sezione A. Sono attribuite agli psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo tutte le competenze professionali attribuite dalla normativa vigente agli iscritti alla sezione B. Gli iscritti alla sezione B dell'Albo degli psicologi sono collocati in un elenco ad esaurimento tenuto presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con la previsione di forme semplificate per gli iscritti da oltre cinque anni per il passaggio alla sezione A.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 28, comma 6, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) redige il Regolamento disciplinare per il funzionamento degli Uffici istruttori istituiti ai sensi del decreto 23 ottobre 2024, n. 172.».
6.12. (ex 6.17.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-sexies» con il seguente:
«Art. 590-sexies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, la punibilità è esclusa salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici.
Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.».
7.1. (ex 7.1.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 590-sexies», sostituire le parole: nell'esercizio dell'attività sanitaria con le seguenti: nell'esercizio di una professione sanitaria.
7.2. (ex 7.2.) Faraone.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Monitoraggio)
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero della giustizia, trasmette alle Camere, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sul contenzioso penale e civile in materia sanitaria e sull'andamento dei costi assicurativi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.
9.02. (ex 8.03.) Faraone.