N. 1.
Seduta del 25 novembre 2025
ART. 1.
(Dote educativa)
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1.1000. Cangiano.
Al comma 1, sostituire le parole: 2023-2024 con le seguenti: 2025-2026.
1.2. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 4, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata
1.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche operando un coordinamento con le modalità di assegnazione di altri benefìci similari e in particolare con le borse di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
1.4. Manzi.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Beneficiari)
Al comma 1, sostituire le parole da: alle studentesse e agli studenti fino a: istruzione con le seguenti: alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62
2.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, dopo le parole: secondo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti: , agli studenti minorenni iscritti ai corsi di istruzione per adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263,
2.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Utilizzo della Carta)
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.
3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio della spesa per un ammontare pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2026, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
4. Con appositi provvedimenti da adottare entro il 30 aprile 2026 sono disposte, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, misure per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare, tali da assicurare maggiori entrate, pari 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
3.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso di alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico per i quali è garantita la gratuità totale dei libri di testo;
3.4. Piccolotti.
Al comma 2, lettera e), premettere le parole: la partecipazione ai viaggi di istruzione e
3.6. Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti nel tragitto dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
3.7. Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono anche definite modalità di coordinamento con la Carta dello Studente prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
3.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Disposizioni finanziarie)
Al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2025
Conseguentemente al comma 2:
alla lettera a) sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2025, 2026 e 2027, le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2025-2027 e le parole: anno 2023 con le seguenti: anno 2025;
alla lettera b) sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2028.
4.1. Orrico, Caso, Amato.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Campagne informative)
Al comma 1, dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: il coinvolgimento divulgativo e di consulenza delle istituzioni scolastiche e.
5.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di diffondere in modo capillare le informazioni relative alla conoscenza e all'utilizzo della Carta, il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità per agevolare il più ampio coinvolgimento anche delle scuole, delle associazioni del terzo settore, delle associazioni studentesche e delle famiglie nell'attività di divulgazione e informazione della dote educativa.
5.2. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025
5.3. Orrico, Caso, Amato.
(Votazione dell'articolo 5)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Osservatorio nazionale sulla povertà educativa)
1. Al fine di rafforzare l'efficientamento delle misure a favore del diritto allo studio, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla povertà educativa che svolge funzioni di analisi dei dati relativi all'utilizzo della dote educativa. L'Osservatorio, inoltre opera una mappatura delle misure attualmente vigenti per favorire il diritto allo studio, sia a livello nazionale che territoriale, allo scopo di proporre l'armonizzazione delle stesse e consentire una programmazione equa delle risorse disponibili.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
5.01. Orrico, Caso, Amato.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)
1. Per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
5.010. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di editoria scolastica e di autoproduzione di materiali didattici digitali)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a regolamentare la produzione di libri di testo, favorire il riuso dei volumi scolastici e contrastare l'annoso fenomeno dei finti aggiornamenti editoriali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la produzione di libri di testo affinché siano annuali e non più triennali o quinquennali;
b) prevedere una validità dei testi pari ad almeno tre anni;
c) prevedere che eventuali integrazioni ai testi siano apportate attraverso fascicoli di aggiornamento in luogo di un'intera ristampa;
d) incentivare la diminuzione dei consumi di carta e l'utilizzo di inchiostri e altri materiali ad elevato impatto ambientale;
e) formare e incentivare gli insegnanti all'autoproduzione di materiali didattici digitali mediante la predisposizione, in coordinamento con le regioni, di corsi di formazione digitale per gli insegnanti stessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura.
4. Al fine di cui al comma 2, lettera e), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per lo sviluppo dei materiali didattici digitali», con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.020. Grippo.
ART. 6.
(Graduale estensione del tempo prolungato)
Sopprimerlo.
6.1000. Cangiano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)
1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale. Per lo svolgimento delle attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
2. È istituito il tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai collegi dei docenti che la elaborano sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di secondo grado, con le rappresentanze degli studenti. Il progetto formativo deve essere predisposto entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio nonché ad attività laboratoriali di ricerca e approfondimento per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il restante 40 per cento delle ore, i soggetti che partecipano al progetto formativo possono prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con soggetti esterni alla scuola e coerenti con il medesimo progetto formativo.
3. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e prolungato di cui ai commi 1 e 2, in ogni scuola o polo scolastico deve essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4. Per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto finanziario le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una proposta esecutiva.
5. I comuni, nel rispetto della propria autonomia, adottano azioni di coinvolgimento delle famiglie degli studenti per garantire l'ampliamento e la valorizzazione dell'offerta formativa.
6.1. Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: del primo ciclo di istruzione fino a: generalizzazione con le seguenti: del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono estesi, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo pieno e
Conseguentemente:
al comma 2 , sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni;
al comma 4, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni;
alla rubrica, dopo la parola: estensione aggiungere le seguenti: del tempo pieno e
6.2. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole da: è esteso fino alla fine del comma, con le seguenti: è istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale e il tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e del tempo prolungato di cui al comma 1, in ogni scuola o polo scolastico deve essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizione in materia di potenziamento scolastico.
6.3. Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: il tempo prolungato pomeridiano con le seguenti: il tempo pieno.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del tempo prolungato con le seguenti: del tempo pieno.
6.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2024 con le seguenti: dall'anno 2025
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: dall'anno 2024 con le seguenti: dall'anno 2025
6.5. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, sostituire le parole: n. 28 con le seguenti: n. 281
6.6. Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è previsto l'incremento della dotazione di organico docente e di personale ausiliare, tecnico amministrativo – ATA.
6.7. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)
1. Al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.
6.02. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
6.03. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Formazione delle classi)
1. Al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione degli alunni e delle alunne, di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, di garantire il successo formativo, nonché di evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.
6.04. Piccolotti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
1. Il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
6.01000. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
ART. 7.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)
Sopprimerlo.
7.1000. Cangiano.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2023 fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2025, in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
7.2. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative del territorio aggiungere le seguenti: nel confronto progettuale e programmatico con le realtà associative e del Terzo settore presenti nel territorio.
7.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: attraverso l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista con le seguenti: mediante la collaborazione multidisciplinare tra un pedagogista, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo e con la collaborazione l'intervento di mediatori linguistici e culturali e un rappresentante delle realtà associative e del Terzo settore coinvolte nel patto territoriale,.
7.4. Manzi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola nonché aggiungere le seguenti: a favorire il diritto allo studio e valorizzare ogni tipo di apprendimento formale, non formale e informale atto a sostenere il pieno sviluppo della persona, nel rispetto dei princìpi costituzionali, a realizzare sinergie tra le scuole, le famiglie, gli studenti e i servizi territoriali, al fine di promuovere strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta alla ricerca e alla sperimentazione innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico, e di sviluppare le reti di sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative territoriali e .
7.5. Manzi.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 8.
(Istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)
1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di educazione prioritaria e solidale, di seguito denominate «ZEP». Le ZEP sono istituite, prioritariamente, nelle aree montane e interne, nelle aree periferiche delle città e comunque nei territori che presentino le caratteristiche di cui al primo periodo, tenendo conto sia dell'indice di abbandono scolastico sia dell'indice di vulnerabilità sociale aggiornati, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'Istituto nazionale di statistica.
2. La definizione delle ZEP è demandata alle regioni, di concerto con le province, con la conferenza dei sindaci e con gli uffici scolastici regionali, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
Art. 9.
(Comitati di progetto e organici scolastici nelle ZEP)
1. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.
2. In ciascuna ZEP sono istituiti i comitati di progetto, costituiti dalla rete delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio della ZEP medesima. Il comitato di progetto è composto dai dirigenti scolastici, da almeno tre docenti eletti nei collegi dei docenti, dai rappresentanti della rappresentanza sindacale unitaria, dai rappresentanti dei genitori e, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti dei consigli d'istituto. Alle riunioni del comitato di progetto possono essere invitati il prefetto o un suo delegato, i sindaci o i loro delegati dei comuni o delle aree metropolitane situati nella ZEP, il presidente della provincia o un suo delegato, i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, le rappresentanze sindacali territoriali e confederali del mondo scolastico e le associazioni di categoria, il direttore dell'area vasta sanitaria di pertinenza, oltre ai rappresentanti delle associazioni culturali o formative ritenute utili alla progettazione partecipata.
3. Il comitato di progetto di cui al comma 2 ha il compito di elaborare un progetto per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto di ciascuna scuola compresa nella ZEP e di monitorarne lo stato di attuazione. Il progetto di cui al primo periodo ha una durata biennale e deve essere aggiornato, previa verifica della permanenza del territorio interessato nella ZEP.
7.01. Piccolotti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 8.
(Fondo per il trasporto pubblico scolastico)
1. Al fine di promuovere e garantire il collegamento sicuro, equo e sostenibili con le strutture scolastiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il trasporto pubblico scolastico, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti regionali e locali destinati all'istituzione o all'implementazione delle linee di trasporto pubblico di linea specificatamente indirizzate al trasporto degli studenti da e verso le strutture scolastiche, con particolare attenzione alle aree interne, alle zone montane e alle aree di crisi sociale complessa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere della Conferenza Unificata istituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e per la predisposizione dei progetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali beneficiari del finanziamento provvedono alla realizzazione e alla gestione delle linee di trasporto pubblico destinate al trasporto scolastico, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza e di accessibilità per gli studenti e promuovendo l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Ruffino, Grippo.
N. 4.
Seduta del 21 gennaio 2026
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato – più volte richiamato anche in sede parlamentare – secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle loro opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle aspettative di vita;
tale forma di povertà priva migliaia di minori della possibilità di accedere ai servizi educativi, acquistare materiale scolastico, frequentare attività culturali e sportive, determinando un circolo vizioso che lega le condizioni di partenza all'intero percorso di vita;
la proposta di legge in esame avrebbe rappresentato un'occasione utile per un confronto di merito tra maggioranza e opposizioni sulle misure più efficaci per rafforzare la dote educativa e contrastare le diseguaglianze;
il tema della povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, non riducibili a interventi spot;
una dote educativa pienamente efficace deve poggiare su servizi territoriali realmente accessibili e universali, in particolare per quanto riguarda nidi, mense scolastiche e tempo pieno;
servizi di refezione scolastica, in particolare nella scuola primaria, costituiscono un elemento essenziale per garantire pari opportunità e la piena attuazione del tempo pieno su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a reperire, nell'ambito della manovra di bilancio, risorse adeguate e permanenti per incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.
9/1367-A/1. Ferrari, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato – più volte richiamato anche in sede parlamentare – secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle loro opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle aspettative di vita;
tale forma di povertà priva migliaia di minori della possibilità di accedere ai servizi educativi, acquistare materiale scolastico, frequentare attività culturali e sportive, determinando un circolo vizioso che lega le condizioni di partenza all'intero percorso di vita;
la proposta di legge in esame avrebbe rappresentato un'occasione utile per un confronto di merito tra maggioranza e opposizioni sulle misure più efficaci per rafforzare la dote educativa e contrastare le diseguaglianze;
il tema della povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, non riducibili a interventi spot;
una dote educativa pienamente efficace deve poggiare su servizi territoriali realmente accessibili e universali, in particolare per quanto riguarda nidi, mense scolastiche e tempo pieno;
la povertà assoluta tra i minori priva molte famiglie della possibilità di sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, inclusi i libri di testo;
permangono differenze rilevanti tra territori e regioni nell'accesso alle misure di gratuità e sostegno economico per l'acquisto dei testi scolastici;
un welfare educativo nazionale richiede condizioni omogenee eque affinché il diritto allo studio sia effettivamente garantito,
impegna il Governo
ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame promuovendo misure per il sostegno al diritto allo studio, finalizzate all'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche attraverso l'aumento delle risorse nazionali destinate allo scopo, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.
9/1367-A/2. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato – più volte richiamato anche in sede parlamentare – secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle loro opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle aspettative di vita;
tale forma di povertà priva migliaia di minori della possibilità di accedere ai servizi educativi, acquistare materiale scolastico, frequentare attività culturali e sportive, determinando un circolo vizioso che lega le condizioni di partenza all'intero percorso di vita;
la proposta di legge in esame avrebbe rappresentato un'occasione utile per un confronto di merito tra maggioranza e opposizioni sulle misure più efficaci per rafforzare la dote educativa e contrastare le diseguaglianze;
il tema della povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, non riducibili a interventi spot;
una dote educativa pienamente efficace deve poggiare su servizi territoriali realmente accessibili e universali;
la spesa per il trasporto scolastico rappresenta per molte famiglie un costo significativo, soprattutto nelle aree interne, rurali o periferiche;
garantire l'accesso alla scuola implica anche rendere sostenibile e sicuro il tragitto casa-scuola;
la mobilità studentesca è parte integrante del diritto allo studio e della piena fruizione del sistema educativo,
impegna il Governo
a completare le misure recate dal provvedimento in esame con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico volto a coprire i costi sostenuti per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali e per il trasporto pubblico locale.
9/1367-A/3. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato – più volte richiamato anche in sede parlamentare – secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle loro opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle aspettative di vita;
tale forma di povertà priva migliaia di minori della possibilità di accedere ai servizi educativi, acquistare materiale scolastico, frequentare attività culturali e sportive, determinando un circolo vizioso che lega le condizioni di partenza all'intero percorso di vita;
la proposta di legge in esame avrebbe rappresentato un'occasione utile per un confronto di merito tra maggioranza e opposizioni sulle misure più efficaci per rafforzare la dote educativa e contrastare le diseguaglianze;
il tema della povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, non riducibili a interventi spot;
una dote educativa pienamente efficace deve poggiare su servizi territoriali realmente accessibili e universali;
la costruzione di una comunità educante stabile e diffusa sul territorio è un elemento centrale per il contrasto alla povertà educativa;
le reti tra scuole, enti locali, terzo settore, fondazioni, parrocchie e servizi sociali costituiscono un modello efficace per sostenere bambini e adolescenti in condizioni di fragilità;
gli istituti scolastici necessitano di risorse e personale adeguato a svolgere pienamente la loro funzione educativa e sociale,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa utile di competenza atta a garantire un maggior numero di insegnanti e presìdi territoriali, nonché l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità, finalizzati alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e al potenziamento del supporto di educatori e assistenti sociali.
9/1367-A/4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato – più volte richiamato anche in sede parlamentare – secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle loro opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle aspettative di vita;
tale forma di povertà priva migliaia di minori della possibilità di accedere ai servizi educativi, acquistare materiale scolastico, frequentare attività culturali e sportive, determinando un circolo vizioso che lega le condizioni di partenza all'intero percorso di vita;
la proposta di legge in esame avrebbe rappresentato un'occasione utile per un confronto di merito tra maggioranza e opposizioni sulle misure più efficaci per rafforzare la dote educativa e contrastare le diseguaglianze;
il tema della povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, non riducibili a interventi spot;
una dote educativa pienamente efficace deve poggiare su servizi territoriali realmente accessibili e universali;
la costruzione di una comunità educante stabile e diffusa sul territorio è un elemento centrale per il contrasto alla povertà educativa;
i più recenti dati sulla povertà assoluta minorile mostrano che oltre un milione di minori vive in condizioni tali da non poter accedere pienamente ai servizi scolastici essenziali, con effetti diretti sulla povertà educativa;
la fruizione del servizio di ristorazione scolastica rappresenta un elemento imprescindibile del welfare educativo, soprattutto per i minori appartenenti a nuclei familiari caratterizzati da condizioni di impoverimento, anche sopravvenuto durante l'anno scolastico;
l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha istituito un fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a reperire, nell'ambito della manovra di bilancio, risorse adeguate volte ad incrementare, la dotazione del fondo per il contrasto della povertà alimentare di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire ai comuni risorse adeguate per assicurare la continuità e l'accessibilità del servizio di ristorazione scolastica agli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica.
9/1367-A/5. Malavasi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
il testo intende istituire la dote educativa, rafforzare ed estendere progressivamente il tempo prolungato a scuola e consolidare la comunità educante per prevenire la dispersione scolastica e ridurre le diseguaglianze; tre pilastri intorno ai quali costruire un modello di scuola che renda il diritto allo studio non una spesa o un costo, ma un investimento per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese, garantendo a tutte e a tutti le stesse opportunità e gli strumenti di accompagnamento alla propria formazione;
in particolare, l'istituzione della dote educativa, è finalizzata a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, quale misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e al superamento delle diseguaglianze socioculturali e territoriali, anche al fine di prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica;
in Italia, i dati Istat ci consegnano un quadro che non lascia affatto sereni rispetto al numero di giovani che terminano il ciclo di studi, che arrivano alla laurea e che si inseriscono nel mondo del lavoro;
nel 2024, in Italia, il 66,7 per cento delle persone tra 25 e 64 anni ha almeno una qualifica o un diploma secondario superiore, una quota di 13,8 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea che è dell'80,5 per cento; ed i livelli più bassi si registrano nelle regioni del Mezzogiorno;
anche nell'istruzione terziaria (che comprende tutti i percorsi di studio a cui si accede dopo la scuola secondaria superiore), l'Italia è indietro rispetto alla media dei Paesi europei: nel 2024 i giovani tra 25-34 anni in possesso di un titolo terziario sono il 31,6 per cento contro la media europea del 44,1 per cento; anche in questo dato si legge poi una differenza tra una quota maggiore a Nord e più bassa nel Mezzogiorno;
oltre ai divari territoriali, ci sono poi quelli di genere con le donne laureate che sono più degli uomini (38,5 per cento contro 25 per cento);
tra i fattori che influiscono su questi dati, non può certamente essere sottovalutato quello della condizione socio-economica delle famiglie e il contesto sociale, economico e culturale nel quale crescono i ragazzi e le ragazze. L'analisi dei dati ci dice, infatti, che laddove i genitori hanno conseguito il diploma e la laurea, la probabilità che i figli seguano lo stesso percorso è nettamente superiore rispetto ad un contesto familiare dove non si è raggiunto neppure il titolo secondario. E ovviamente questo influisce anche sulla capacità dei ragazzi di raggiungere una posizione sociale ed economica migliore rispetto ai propri genitori; i figli di genitori poco istruiti hanno 3 volte meno probabilità di laurearsi;
la dispersione scolastica in Italia scende al 9,8 per cento, ma persistono i divari territoriali con un Sud che ha il 12,4 per cento di dispersione esplicita (ovvero ragazzi che lasciano la scuola dopo la licenza media) e un Nord con l'8,4 per cento: anche in questo caso l'abbandono scolastico è influenzato dal livello di istruzione dei genitori;
a questo si aggiunge la dispersione implicita, ovvero i ragazzi che non raggiungono il livello minimo di competenze di base dopo i 13 anni di scuola (comprensione della lingua scritta, della matematica e dell'inglese) e che sono a forte rischio di marginalità sociale. Anche su questi dati si conferma il divario Nord, Sud e di genere;
di fronte questo quadro, basato su numeri, si inserisce il provvedimento all'esame, finalizzato ad affrontare in modo sistemico i problemi, organizzando le risorse attraverso una visione di insieme;
tuttavia, la proposta all'esame, presentata il 4 agosto 2023, assegnata alla VII Commissione Cultura, che ne ha avviato l'esame nella seduta del 18 settembre 2024; durante la seduta del 18 novembre 2025, i componenti di maggioranza hanno approvato emendamenti soppressivi dell'intero testo, intendendosi così implicitamente conferito il mandato al relatore a riferire in senso contrario in Assemblea;
appare evidente che il tema dell'equità di fatto non vuole essere affrontato nelle politiche del governo e di conseguenza non ci sono investimenti strutturali sulla riduzione dei divari territoriali, sociali ed economici del Paese mentre le famiglie vengono lasciate sostanzialmente sole;
l'OCSE ci dice che l'Italia investe su istruzione circa il 3,9 per cento sul PIL contro una media europea del 4,7 per cento, con Università e ricerca all'1 per cento; in Italia, una scuola primaria su due non ha la mensa e anche in questo caso le disuguaglianze si accentuano a mano a mano che ci si sposta verso Sud;
appare più che mai urgente superare la mera retorica e intervenire in modo deciso, basandosi sui dati reali e con una visione di lungo termine,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
realizzare entro il 30 giugno 2026 una mappatura completa e trasparente dello stato di fruizione di tutte le attuali forme di sostegno al diritto allo studio, con dati dettagliati disaggregati per genere, territorio e condizioni socio-economiche, e a presentare questa relazione al Parlamento come base conoscitiva per politiche efficaci;
contrastare in modo sistemico le discriminazioni, i divari territoriali e di genere nell'accesso e nel proseguimento del percorso educativo lungo tutto il ciclo primario e secondario e per pianificare politiche di lungo termine orientate a ridurre le disuguaglianze in modo strutturale e non emergenziale;
promuovere una revisione globale che riconosca il diritto allo studio non più come costo ma come investimento strategico prioritario, affiancando alle misure economiche strumenti di accompagnamento culturale e sociale per ridurre le diseguaglianze di origine familiare e territoriale.
9/1367-A/6. Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
il testo intende istituire la dote educativa, rafforzare ed estendere progressivamente il tempo pieno a scuola e consolidare la comunità educante per prevenire la dispersione scolastica e ridurre le diseguaglianze; tre pilastri intorno ai quali costruire un modello di scuola che renda il diritto allo studio non una spesa o un costo, ma un investimento per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese, garantendo a tutte e a tutti le stesse opportunità e gli strumenti di accompagnamento alla propria formazione;
in particolare, l'articolo 6 prevede che, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione, sia esteso, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e sia altresì garantito il servizio di mensa scolastica;
la misura di cui alla missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense» del Piano nazionale di ripresa e resilienza mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico; con la misura si persegue la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico; il termine entro cui l'obiettivo finale deve essere raggiunto è il 31 giugno 2026 e le risorse associate all'investimento ammontano a 1.074,8 milioni di euro complessivi;
dunque, ci si attende che l'estensione del tempo scuola abbia un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico, ma in ordine allo stato attuale del servizio, appare rilevante sottolineare che la proposta di legge in esame mira a «garantire» il servizio di mensa scolastica;
l'VIII Indagine di Cittadinanzattiva sulle mense scolastiche, il cui report, disponibile sul sito web di Cittadinanzattiva, presenta anche una disamina dei fondi messi a disposizione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza nei vari territori per le mense scolastiche;
«Ogni giorno in Italia quasi 2 milioni di studenti usufruiscono della refezione scolastica, un settore che rappresenta un investimento strategico per la salute pubblica e per lo sviluppo economico del Paese. Tuttavia i dati Istat sulla povertà materiale di tante famiglie e di tanti minori, non possono lasciarci indifferenti e richiedono anzi risposte tempestive e concrete: parliamo nel 2024 del 23 per cento di famiglie a rischio povertà, percentuale che sale al 42 per cento – in aumento del 5 per cento rispetto al 2023 – per chi ha tre o più figli minori. Fra queste ultime il 10,4 per cento (era il 9,5 per cento nel 2023) si trova in grave deprivazione materiale e sociale. In particolare occorre prevedere interventi continuativi, per almeno un quinquennio, per sostenere le famiglie, ma anche potenziare il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, previsto dall'ultima legge di Bilancio e destinato ai comuni per l'erogazione di contributi per consentire l'accesso gratuito al servizio mensa agli studenti della scuola primaria appartenenti a famiglie in condizioni di difficoltà economiche.», dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva;
dai dati a disposizione riguardo le mense al Sud, si evince che il Piano nazionale di ripresa e resilienza solo in parte sana le carenze rispetto al resto del Paese;
secondo l'Anagrafe nazionale, più di un terzo degli edifici scolastici, ossia 13.865 su 40133, è dotato di locale mensa. La distribuzione però non è omogenea: infatti nelle regioni del Sud poco più di un edificio su cinque dispone di una mensa scolastica (22 per cento al Sud, 21 per cento nelle Isole) e la quota scende al 15,6 per cento in Campania e al 13,7 per cento in Sicilia. La differenza con le regioni del Centro (Umbria, Marche, Toscana, Lazio) e del Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto) è molto evidente: 41,2 per cento e 43,1 per cento rispettivamente sono gli edifici dotati di mensa scolastica in quelle aree. La regione con un numero maggiore di mense è la Valle d'Aosta (72 per cento), seguita da Piemonte (62,4 per cento), Toscana (59,6 per cento) e Liguria (59,1 per cento);
dalla piattaforma Regis, a dicembre 2024 risulta che, complessivamente, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati finanziati 961 interventi. Per colmare il divario territoriale circa il 58 per cento dei fondi sarebbe dovuto andare alle regioni del sud, ma, osservando le graduatorie finali, si evidenzia come le regioni del Sud e delle Isole prevedono complessivamente 489 interventi, pari al 50,88 per cento del totale. In termini di risorse economiche, però, al Sud e alle Isole vanno complessivamente il 37 per cento delle risorse impiegate, al Nord il 48 per cento, al Centro il 15 per cento;
poco più della metà degli interventi, 516, pari al 54 per cento, prevede la costruzione di nuove mense, di cui 228 (44 per cento) al Sud e nelle isole. Negli altri casi si tratta, dunque, di interventi di ampliamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico, manutenzione, e altro di mense preesistenti;
l'estensione del tempo scuola è fondamentale per garantire il diritto allo studio, promuovere l'inclusione e prevenire la dispersione scolastica, fenomeni che ancora oggi ostacolano il pieno successo formativo di molte studentesse e studenti nel nostro Paese;
l'ampliamento del tempo prolungato, accompagnato dal potenziamento del servizio mensa, costituisce una risposta concreta alle esigenze di molte famiglie, in particolare quelle economicamente vulnerabili, e si inserisce in un quadro di investimenti strategici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale misura non solo offre più tempo dedicato all'apprendimento e alle attività educative, ma contribuisce anche a garantire il benessere e la sicurezza alimentare degli studenti, elementi essenziali per il loro sviluppo e per contrastare la povertà educativa,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
garantire una estensione, anche graduale del tempo scuola, tempo pieno e tempo prolungato, al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
riconoscere le mense scolastiche come servizio pubblico essenziale al fine di impedire qualsiasi forma di esclusione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti le cui famiglie siano in condizioni di povertà, nonché uniformare le tariffe minime e massime, almeno per aree territoriali del Paese (Nord, Centro e Sud).
9/1367-A/7. Caso, Orrico, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
il testo intende istituire la dote educativa, rafforzare ed estendere progressivamente il tempo pieno a scuola e consolidare la comunità educante per prevenire la dispersione scolastica e ridurre le diseguaglianze; tre pilastri intorno ai quali costruire un modello di scuola che renda il diritto allo studio non una spesa o un costo, ma un investimento per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese, garantendo a tutte e a tutti le stesse opportunità e gli strumenti di accompagnamento alla propria formazione;
in particolare, l'articolo 7 del provvedimento prevede disposizioni finalizzate a realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, a promuovere reti di sussidiarietà e la corresponsabilità socioeducativa, a garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, a collaborare con i docenti, con il personale ATA e con i genitori nelle relazioni con gli studenti, a potenziare le reti educative con gli enti locali, con gli enti del Terzo settore e con tutti i soggetti che agiscono negli ambiti educativi;
la comunità educante, che consente di costruire un'offerta didattica ed extra didattica ai giovani, una progettualità di ampio respiro territoriale che pone la scuola al centro di una aggregazione di sapere, competenze e opportunità alle quali tutte e tutti i giovani possono accedere, viene istituita nel 2020 durante il secondo governo Conte e oggi, questo strumento, rappresenta per molti territori una risorsa indispensabile dove lo Stato non riesce a garantire il tempo pieno o prolungato, le palestre e le biblioteche pubbliche aperte, i teatri e i musei non ci sono, dove il tessuto economico è debole, dove il dimensionamento ha disgregato le collettività;
infatti l'obiettivo della proposta di legge è di rendere strutturale il finanziamento per le comunità educanti con 10 milioni di euro dal primo anno di entrata in vigore e 20 milioni per gli anni successivi;
appare indispensabile stanziare risorse a favore dei comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, al fine di supportare e potenziare le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti a prevenire e a recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale e di povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli studenti e delle studentesse, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso l'intervento dello psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psicoemotivo;
un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'articolo 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;
la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;
appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,
impegna il Governo
a completare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi.
9/1367-A/8. Amato, Orrico, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
il testo intende istituire la dote educativa, rafforzare ed estendere progressivamente il tempo prolungato a scuola e consolidare la comunità educante per prevenire la dispersione scolastica e ridurre le diseguaglianze; tre pilastri intorno ai quali costruire un modello di scuola che renda il diritto allo studio non una spesa o un costo, ma un investimento per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese, garantendo a tutte e a tutti le stesse opportunità e gli strumenti di accompagnamento alla propria formazione;
in particolare, l'istituzione della dote educativa, è finalizzata a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, quale misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e al superamento delle diseguaglianze socioculturali e territoriali, anche al fine di prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica;
il diritto allo studio non si limita alla frequenza delle lezioni ma comprende anche le condizioni materiali che permettono l'accesso all'istruzione, tra cui il trasporto degli studenti dalla propria abitazione alla scuola e viceversa;
numerose famiglie, soprattutto nelle aree extraurbane, periferiche o con minori disponibilità economiche, affrontano costi significativi per il trasporto dei propri figli, costi che possono rappresentare un ostacolo alla regolarità della frequenza scolastica e, in casi estremi, favorire la dispersione;
il trasporto scolastico è essenziale per garantire la piena partecipazione di tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità, che necessitano di servizi dedicati e adeguati a poter frequentare la scuola in condizioni di equità e autonomia;
appare più che mai urgente incentivare programmi di finanziamento per il trasporto scolastico, destinando risorse sia per il trasporto ordinario che per quello degli studenti con disabilità, con risorse adeguate e costanti a livello nazionale per uniformare e sostenere i servizi su tutto il territorio e per garantire l'effettiva fruizione di questi servizi anche da parte delle famiglie più fragili e dei territori più svantaggiati,
impegna il Governo
a completare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a stanziare risorse finanziarie adeguate e costanti a livello nazionale finalizzate a supportare le famiglie per i costi legati all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti nel tragitto dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, anche per sostenere i servizi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/1367-A/9. Morfino, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di sostenere le famiglie durante il percorso scolastico dei figli, e parliamo, quindi, dell'acquisto dei libri, del materiale di cancelleria e di tutto l'occorrente per poter ottenere un'istruzione di qualità;
l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. E stabilisce che «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.». Ciò implica che la scuola deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità;
nella scuola primaria, i libri di testo sono gratuiti per tutte le famiglie indipendentemente dall'ISEE (legge n. 719 del 1964). Il costo è sostenuto dai comuni che sono a loro volta rimborsati dal Ministero dell'istruzione e del merito;
nella scuola secondaria di I e II grado, invece, la spesa dei libri di testo è a carico delle famiglie. Solo per le famiglie meno abbienti lo Stato, per il tramite di regioni e dei comuni, eroga un contributo, al quale molte regioni aggiungono risorse proprie. Tuttavia, i rimborsi o i bonus forniti dalle regioni tramite i comuni variano di molto incrementando, così, le già esistenti disuguaglianze territoriali;
negli ultimi due anni le risorse messe a disposizione delle famiglie per l'acquisto dei testi per le scuole secondarie di primo e secondo grado ammontano a 133 milioni di euro. Il nuovo decreto (n. 58 del 19 marzo 2025) ne prevede 136 milioni per il prossimo anno scolastico, con un incremento quindi di tre milioni di euro;
ma la scuola continua a costare troppo. E questo, in una situazione di forte ristagno dei salari, mette molte famiglie italiane in una situazione di grande difficoltà. Secondo l'Osservatorio nazionale Federconsumatori quest'anno uno studente di prima nelle scuole superiori di I grado ha speso mediamente per i libri di testo e 2 dizionari 555,16 euro (con un aumento del 20,2 per cento rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti 658,20 euro per il corredo scolastico e i ricambi durante l'intero anno, per un totale di 1.213,36 euro. Un ragazzo di prima nelle scuole superiori di II grado ha speso per i libri di testo +4 dizionari 808,90 euro (+13 per cento rispetto allo scorso anno) e 658,20 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.467,10 euro,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a garantire agli alunni frequentanti la scuola secondaria appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui la totale gratuità dei libri di testo.
9/1367-A/10. Ghirra, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha tra i suoi obiettivi dichiarati un'istruzione adeguata e completa come uno degli strumenti più importanti per rendere concreta l'eguaglianza sostanziale tra cittadini, principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 3, secondo comma, perché permette di compiere scelte consapevoli e di costruire un'esistenza dignitosa;
i viaggi di istruzione, a differenza di quanto comunemente si crede, sono parte dell'offerta formativa, non sono un momento di svago. Sono un momento di istruzione e di educazione, nel quale si va a visitare una località che presenta vari elementi di interesse. Uscire dall'aula e viaggiare con i compagni offre agli studenti opportunità uniche di apprendimento sul campo: si visitano luoghi di interesse storico, artistico o scientifico, si entra in contatto diretto con culture e territori diversi, si impara a collaborare e a vivere insieme per qualche giorno fuori dalla routine quotidiana;
negli ultimi 4-5 anni i viaggi di istruzione hanno attraversato una crisi senza precedenti. Già il biennio della pandemia COVID-19 (2020-2021) aveva imposto uno stop forzato a qualsiasi viaggio. Ma anche con la ripresa delle attività in presenza, i numeri sono rimasti allarmanti: moltissime classi hanno rinunciato ai viaggi di più giorni fuori sede. Secondo un osservatorio annuale di Skuola.net, nel 2023 e 2024 circa la metà degli studenti delle scuole medie e superiori non ha partecipato ad alcun viaggio d'istruzione con pernottamento. In concreto, uno studente su due è rimasto a casa mentre i suoi compagni partivano o, più spesso, l'intera scuola ha evitato di organizzare viaggi di più giorni. Spesso si è ripiegato al massimo su uscite giornaliere locali, oppure si è rinunciato del tutto;
l'indagine evidenzia due motivazioni principali: la mancanza di docenti disponibili come accompagnatori e i costi troppo elevati per le famiglie. In quasi 4 casi su 10, infatti, le gite saltano perché non si trovano abbastanza professori disposti a prendersi la responsabilità di portare in viaggio decine di ragazzi. Parallelamente, circa 1 caso su 8 salta principalmente per ragioni economiche, con pacchetti viaggio divenuti troppo cari;
negli ultimi giorni è finita agli onori della cronaca la decisione di una scuola di Ferrara che ha stabilito che non tutti gli studenti possono partecipare al viaggio d'istruzione. I criteri fissati dalla dirigenza partono dall'esclusione di chi ha ricevuto provvedimenti disciplinari o un voto di comportamento inferiore a 8 nello scrutinio finale dello scorso anno, a cui successivamente è stata aggiunta una media scolastica almeno pari a 7;
nell'anno scolastico 2023/2024, il Ministro Valditara aveva stanziato 50 milioni di euro per le agevolazioni per viaggi di istruzione, ma poi l'anno seguente quei fondi sono scomparsi e c'è stato un corrispondente aumento di 50 milioni del fondo per le scuole paritarie e private;
è inaccettabile che una parte degli studenti venga esclusa perché più povera degli altri e nemmeno che sia usato il criterio del voto: il viaggio d'istruzione è parte dell'offerta formativa e, come tale, nessuno può essere escluso da questa attività,
impegna il Governo
ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado, i quali siano in grado di erogare contributi per gli studenti con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, garantendo la gratuità del viaggio agli studenti con ISEE inferiore ai 7.500 euro.
9/1367-A/11. Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha tra i suoi obiettivi primari la prevenzione della dispersione scolastica;
la quota di giovani che hanno lasciato la scuola prima del tempo è passata dal 14,2 per cento del 2020 al 9,8 per cento nel 2024, al di sotto del 10 per cento indicato negli obiettivi dell'agenda europea per il 2020 e in avvicinamento al nuovo obiettivo del 9 per cento per il 2030, ma si evidenzia il persistere di ampi divari territoriali fin dai primi gradi scolastici, che penalizza gli studenti delle aree più deprivate del Paese e su cui è necessario potenziare politiche e strumenti per garantire apprendimenti di qualità e ampliare l'offerta educativa;
secondo Save the Children, l'aumento della dispersione implicita tra il 2024 e il 2025 (8,7 per cento rispetto al 6,6 per cento del 2024), in particolare al Sud e nelle Isole (12,5 per cento rispetto al 9,2 per cento del 2024) è un segnale da attenzionare. Preoccupano, in particolare, le forti differenze territoriali che colpiscono tutti i cicli di istruzione. Già a partire dalla seconda classe della scuola primaria si osserva un forte svantaggio per le regioni del Sud e delle Isole con un punteggio in matematica inferiore di 7,3 punti percentuale;
nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica presso la 7a Commissione del Senato della Repubblica, la Dott.ssa Cristina Freguja, Direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche dell'Istat, ha affermato che il rischio di dispersione scolastica implicita è superiore tra i maschi rispetto alle femmine (13,8 per cento, +3 punti percentuali rispetto alle femmine) ed è più elevato tra gli studenti di prima generazione immigrata (22,5 per cento) rispetto sia agli studenti italiani (11,6 per cento) sia a quelli di seconda generazione (10,4 per cento). Se si considera il background socio-economico della famiglia, il rischio di dispersione scolastica implicita risulta più che doppio tra coloro che provengono da una famiglia svantaggiata;
bisogna adottare politiche e strumenti efficaci per contrastare la povertà educativa e ridurre le persistenti disuguaglianze territoriali. A questo proposito, è fondamentale potenziare l'offerta scolastica ed extra-scolastica, estendere il tempo pieno e promuovere l'accesso ad attività educative, ricreative, sportive e culturali di qualità. Per contrastare le disuguaglianze educative, è, inoltre, necessario intervenire fin dalla scuola primaria, estendendo il tempo pieno e garantendo a tutti i bambini il servizio della mensa scolastica;
secondo la VIII Indagine sulle mense scolastiche condotta da Cittadinanzattiva, 85 e 86 euro al mese è quanto una famiglia ha speso in media nell'anno scolastico 2024/25 per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell'infanzia e alla primaria;
ogni giorno in Italia quasi 2 milioni di studenti usufruiscono della refezione scolastica. Tuttavia i dati Istat sulla povertà materiale di tante famiglie e di tanti minori, non possono lasciarci indifferenti e richiedono anzi risposte tempestive e concrete: parliamo nel 2024 del 23 per cento di famiglie a rischio povertà, percentuale che sale al 42 per cento, in aumento del 5 per cento rispetto al 2023, per chi ha tre o più figli minori. Fra queste ultime il 10,4 per cento (era il 9,5 per cento nel 2023) si trova in grave deprivazione materiale e sociale. In particolare occorre prevedere interventi continuativi, per almeno un quinquennio, per sostenere le famiglie, ma anche potenziare il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, previsto dall'ultima Legge di Bilancio e destinato ai comuni per l'erogazione di contributi per consentire l'accesso gratuito al servizio mensa agli studenti della scuola primaria appartenenti a famiglie in condizioni di difficoltà economiche,
impegna il Governo
a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:
garantire, nel prossimo provvedimento utile, la gratuità delle mense scolastiche per tutti gli studenti che frequentano fino all'ultimo anno di obbligo scolastico e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro;
incrementare le risorse destinate al Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, istituito con la Legge di Bilancio 2025 per sostenere le famiglie che non riescono a far fronte al pagamento della retta della mensa nella scuola primaria.
9/1367-A/12. Borrelli, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il tempo pieno, introdotto in Italia nel 1971, rappresenta un modello educativo ormai consolidato, ma ancora non accessibile ovunque allo stesso modo. Secondo i dati del Ministero dell'istruzione, nel 2025/26 solo il 51,2 per cento degli studenti e delle studentesse frequenterà una scuola a tempo pieno, con forti disparità tra le regioni;
nel Lazio la percentuale raggiunge il 70,8 per cento, seguita dall'Emilia-Romagna con il 65,1 per cento e dal Piemonte con il 64,1 per cento. Al Sud, invece, le cifre si abbassano sensibilmente: in Calabria il tempo pieno coinvolge solo il 36,4 per cento degli alunni e delle alunne, in Puglia il 31,7 per cento e in Sicilia appena il 20,7 per cento. Il divario tra Nord e Sud è evidente. A influenzare questi dati non sono solo fattori culturali o sociali, ma soprattutto la reale disponibilità di strutture scolastiche, mense, personale e spazi adeguati;
oggi, teoricamente, le famiglie possono scegliere tra diversi modelli orari – 24, 27, 30 o 40 ore settimanali – come previsto dal decreto n. 89 del 2009. Ma nella pratica non è così: non tutte le scuole offrono il tempo pieno, e quindi non tutte le famiglie hanno davvero la possibilità di scegliere. Spesso questa opzione dipende dal territorio in cui si vive, dal numero di docenti disponibili, dalla presenza o meno di una mensa;
per l'anno scolastico 2025/2026 si raggiungerà il numero record di quasi 946.000 alunni e alunne iscritti al tempo pieno: un dato che conferma quanto questo servizio sia apprezzato dalle famiglie. Ma resta un fatto: più della metà degli iscritti e delle iscritte alla scuola primaria – oltre 2,2 milioni in totale – non potrà accedervi. Una questione non solo organizzativa, ma di giustizia sociale;
il tempo pieno non significa solo più scuola: significa anche più socialità, più opportunità, più sicurezza. È un tempo in cui si cresce insieme. Per tanti bambini e bambine, inoltre, è l'unico momento della giornata in cui si ha accesso a un pasto completo: in un Paese dove, secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, 1 minore su 4 è a rischio di povertà o esclusione sociale, non è proprio un dettaglio;
è importante estendere il tempo pieno su tutto il territorio nazionale dai 3 ai 14 anni. Non è giusto che il tempo scuola cambi radicalmente da una città all'altra, o da un quartiere all'altro. Non è accettabile che chi vive in una zona svantaggiata debba ricevere meno. Il tempo pieno deve diventare un diritto, non un privilegio,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a:
istituire il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato;
istituire il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado.
9/1367-A/13. Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, perseguendo l'obiettivo di contrastare le disuguaglianze educative e il disagio giovanile, anche attraverso misure di carattere economico, organizzativo e educativo;
in particolare, l'articolo 6 prevede l'estensione del tempo prolungato e il potenziamento dei servizi scolastici quale strumento di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, rafforzando il ruolo della scuola come presidio educativo e sociale;
l'articolo 7 istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, finalizzato, tra l'altro, a prevenire fenomeni di vulnerabilità sociale, disagio psicologico e povertà educativa, attraverso il coinvolgimento coordinato di scuole, enti locali e soggetti del territorio;
i recenti episodi di violenza tra minori, riconducibili a dinamiche di bullismo, baby gang e cybercriminalità, spesso aggravati dalla diffusione sui social network di video delle aggressioni, evidenziano la necessità di affiancare alle misure previste dal provvedimento ulteriori azioni di monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione;
il Governo ha già avviato politiche di contrasto al disagio giovanile e alla devianza minorile, promuovendo un approccio integrato fondato sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione educativa e sul coordinamento tra istituzioni,
impegna il Governo:
a rafforzare, ulteriormente, le iniziative già esistenti di prevenzione e di sensibilizzazione, in ambito scolastico ed extrascolastico, volte a intercettare precocemente situazioni di disagio giovanile, a contrastare la violenza tra pari e a favorire un uso consapevole e responsabile delle piattaforme digitali;
a continuare a sostenere specifiche attività di monitoraggio, a livello nazionale e territoriale, sul fenomeno delle aggressioni tra minori riconducibili a episodi di bullismo, baby gang e cybercriminalità, con particolare attenzione ai casi in cui tali condotte violente vengano riprese e diffuse attraverso i social network;
a valorizzare e rafforzare ulteriormente il ruolo della comunità educante, nonché il coordinamento tra istituzioni scolastiche, enti locali, servizi sociali e forze di polizia anche al fine di garantire un'adeguata tutela delle vittime e promuovere un'efficace azione di prevenzione dei fenomeni di violenza e marginalità minorile.
9/1367-A/14. Lancellotta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
secondo quanto riportato dall'ISTAT nel Rapporto annuale Istat 2025, la percentuale di giovani, tra i 18 e i 24 anni d'età, che hanno abbandonato precocemente gli studi è del 9,8 per cento (l'abbandono precoce degli studi caratterizza più i ragazzi, con il 12,2 per cento, delle ragazze, al 7,1 per cento, ed è più alto nel Mezzogiorno dove l'incidenza raggiunge il 12,4 per cento). Tale numero risulta in costante calo da anni (solo nel 2020 era pari al 14,2 per cento, nel 2023 era pari al 10,5 per cento), ma resta più alto rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, che in base ai dati forniti da Eurostat si attesta nel medesimo anno al 9,4 per cento. Va sottolineato, inoltre, che il benchmark europeo per il 2030 è fissato al 9 per cento dal Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;
il fenomeno della dispersione scolastica incide in misura sproporzionata sugli studenti provenienti da contesti socio-economici fragili e si manifesta frequentemente mediante assenze reiterate e progressivi cali del rendimento scolastico, unitamente a forme di disagio relazionale;
esperienze pilota e sperimentazioni territoriali hanno evidenziato che l'affiancamento personalizzato degli studenti a rischio, assicurato da figure educative specializzate e dedicate, può contribuire in modo significativo alla riduzione dei fenomeni di abbandono. Pertanto, l'introduzione di misure che agiscano anche in tale direzione, costituisce elemento indispensabile ai fini del contrasto del fenomeno,
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili e stanziate per il provvedimento in esame, l'attivazione, presso le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, di programmi di tutoraggio educativo individuale, destinati agli studenti a rischio di dispersione, anche mediante l'impiego di docenti con incarichi aggiuntivi, nonché di personale educativo o figure specialistiche già presenti nel sistema scolastico, e il raccordo operativo con i servizi sociali competenti e con le realtà del Terzo settore operanti sul territorio;
a monitorare e a rendere pubblici, con cadenza annuale, gli esiti delle misure oggetto del presente provvedimento, con particolare riguardo a frequenza, rendimento e permanenza nel percorso di studi degli studenti e delle studentesse beneficiari dei sostegni per il diritto allo studio.
9/1367-A/15. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto allo studio, a ridurre le diseguaglianze educative e territoriali e a prevenire la dispersione scolastica, anche attraverso il rafforzamento delle opportunità formative, culturali ed educative, dentro e fuori l'ambito scolastico;
il contrasto alla dispersione scolastica risulta particolarmente efficace quando affiancato da percorsi formativi innovativi, professionalizzanti e fortemente connessi alle vocazioni economiche, produttive e culturali dei territori;
è depositata presso la Camera dei deputati una proposta di legge (A.C. 2724) che prevede l'istituzione del Centro Studi e Documentazione Nazionale sulla Nautica e il Mare, con sede a Monte Argentario, quale polo pubblico di ricerca, formazione, divulgazione e innovazione nel settore marittimo, con una forte integrazione tra scuola, università e mondo del lavoro;
tale Centro è finalizzato, tra l'altro, alla promozione di percorsi formativi, tirocini, stage, attività laboratoriali e di orientamento professionale per studenti degli istituti nautici e delle scuole secondarie, nonché alla valorizzazione delle competenze legate all'economia del mare, alla sostenibilità ambientale e alla tutela degli ecosistemi marini;
questi obiettivi risultano pienamente coerenti con le finalità della proposta di legge in esame, che mira a sostenere il successo formativo, ad ampliare l'offerta educativa e a rafforzare le comunità educanti, anche attraverso attività culturali, scientifiche e formative extracurricolari,
impegna il Governo
a promuovere, per quanto di propria competenza, ulteriori iniziative, anche normative, volte all'istituzione del Centro Studi e Documentazione Nazionale sulla Nautica e il Mare di Monte Argentario, quale polo formativo territoriale capace di offrire percorsi educativi, culturali e professionalizzanti rivolti alle studentesse e agli studenti, in particolare nelle aree costiere e nei contesti a maggiore rischio di dispersione scolastica, favorendo l'orientamento, l'inclusione e l'inserimento nel mondo del lavoro.
9/1367-A/16. Simiani.
Relatori: AMORESE, per la VII Commissione; ANDREUZZA, per la X Commissione.
N. 3.
Seduta del 21 gennaio 2026
(Il fascicolo non comprende
gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Oggetto e finalità)
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Banca dati dei cammini d'Italia)
Al comma 2, alinea, dopo le parole: individuati aggiungere le seguenti: dal comma 2-bis e
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;
b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;
c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;
d) disponibilità di accoglienza a basso costo o «a donativo»: il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o «a donativo» in almeno il 50 per cento delle tappe;
e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;
f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai «contenuti» del cammino.
2.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto che i cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono.
2.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I cammini possono essere classificati in tre livelli:
a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;
b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei requisiti;
c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo.
2.4. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Amato, Caso, Orrico, Appendino.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 8:
al comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: cammini d'Italia, aggiungere la seguente: eventualmente.
3.1000. Orrico, Cappelletti, Amato, Caso, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale.
3.2. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della «carbon footprint».
3.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero della cultura, aggiungere le seguenti: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,.
3.6. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 4, dopo le parole: all'amministrazione aggiungere le seguenti: , di comprovata esperienza nel settore,
3.8. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: culturale e turistico, aggiungere le seguenti: i rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,.
4.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Campagne di promozione dei cammini)
Al comma 1, sostituire le parole da: promuovere fino a: sentita la cabina di regia con le seguenti: garantire le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini d'Italia inseriti nella banca dati, sono stanziati 500.000 euro dall'anno 2025 quale contributo statale in favore degli enti territoriali per le medesime attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori. Con decreto del Ministero del turismo, d'intesa la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei medesimi contributi statali e per l'eventuale loro revoca. Sono stanziati ulteriori 500.000 euro annui dall'anno 2025 per la promozione dei cammini inseriti nella banca dati al fine di incentivarne la fruizione e favorire lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. A tal fine il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia e d'intesa con le regioni interessate,
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamento dei cammini d'Italia)
7.1. Ghirra, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura promuovono la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, anche attraverso momenti dedicati di formazione lungo gli itinerari.
7.2. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'istruzione e del merito promuove attività di conoscenza dei cammini presso gli istituti scolastici, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione.
7.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Disposizioni finanziarie)
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Entrata in vigore)
(Votazione dell'articolo 9)
N. 3.
Seduta del 15 gennaio 2026
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale, con il compito, tra gli altri, di definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione;
durante l'esame in sede referente è stata introdotta una modifica secondo la quale per la definizione degli standard di qualità dei cammini d'Italia sia anche utilizzata la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione;
appare evidente che la disposizione introdotta durante l'esame in sede referente alla Camera non debba intendersi in senso impositivo rispetto alla segnaletica del CAI, ma nel senso che si debba ampliare la platea dei soggetti, in quanto va comunque garantita una segnaletica che rispecchi la specificità dei Cammini nati in contesti complessi;
la Rete Nazionale Cammini del Sud, che dal 2015 riunisce associazioni attive nella gestione di alcuni dei Cammini più frequentati in Italia, sottolinea con preoccupazione il rischio di assimilare i Cammini all'escursionismo, trascurandone la specificità culturale, sociale e organizzativa;
i Cammini si fondano su riferimenti normativi e culturali consolidati, come le risoluzioni 66 e 67 del 2013 del Consiglio d'Europa, la Dichiarazione di Santiago di Compostela del 1987 e la Convenzione di Faro, adottata dall'Italia. Oltre a essere un volano turistico per le aree interne e i periodi di bassa stagione, essi rappresentano un fenomeno di partecipazione comunitaria e di riscoperta del territorio, con modelli gestionali distinti da quelli dell'escursionismo classico;
per questo, appare necessario garantire la tutela dell'identità e della storia dei Cammini, evitando di applicare loro una segnaletica escursionistica che non tenga conto della loro storia e dell'esperienza pregressa;
pertanto appare necessario specificare che la disposizione di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) vada interpretato in senso ampio in modo che il CAI non sia esclusivamente l'unico soggetto coinvolto nel definire gli standard di qualità dei cammini, ma ci sia un coinvolgimento di tutti i soggetti gestori dei Cammini riconosciuti dalle regioni, che operano sul territorio con amministrazioni locali e regionali,
impegna il Governo
a precisare, anche in sede di adozione del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro della cultura che stabilisce l'istituzione della cabina di regia, che, nella definizione degli standard di qualità dei cammini d'Italia, siano altresì coinvolti tutti gli altri soggetti gestori dei cammini riconosciuti dalle regioni al fine di addivenire a degli standard comuni che riflettano sia lo spirito e l'esperienza accumulata da chi, negli anni, sul proprio territorio, ha pensato e realizzato un cammino, sia l'identità dei cammini medesimi e del loro valore sociale, storico e comunitario.
9/1805-A/1. Orrico, Cappelletti, Amato, Caso, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge A.C. 1805 introduce una disciplina organica per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una banca dati dei cammini presso il Ministero del turismo e di un programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini stessi;
l'articolo 1 valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, come strumento di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso e di sviluppo turistico dei territori interessati;
nei territori della provincia di Taranto e dell'area murgiana, tra Puglia e Basilicata, insistono itinerari storico culturali e religiosi identitari, che collegano aree interne e aree costiere, coinvolgendo borghi storici, parchi naturali, siti archeologici e paesaggi rurali di pregio;
tra questi itinerari riveste particolare rilievo il Cammino Materano, con la Via Ellenica, che interessa numerosi comuni compresi tra la Valle d'Itria, l'area murgiana e l'area ionica, tra cui Locorotondo, Alberobello, Martina Franca, Crispiano, Mottola, Massafra, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Laterza, Ginosa, Montescaglioso e Matera, collegando l'entroterra con la fascia costiera ionica;
il Cammino Materano, riconosciuto dal Ministero della cultura e dalla regione Puglia, socio fondatore della Rete nazionale Cammini del Sud e indicato come buona pratica a livello europeo nell'ambito di programmi dedicati al turismo sostenibile, rappresenta uno dei principali cammini nazionali di turismo lento nel Mezzogiorno e le Vie del Cammino Materano, Via Ellenica compresa, sono costruite sul modello degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa;
tali cammini jonico murgiani possono contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità e al contrasto allo spopolamento delle aree interne,
impegna il Governo:
a valorizzare, nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4, i cammini che collegano aree interne murgiane e aree costiere ioniche quali modelli di itinerari integrati da inserire nella banca dati dei cammini d'Italia, ove in possesso dei requisiti previsti, con particolare riferimento al Cammino Materano e alla Via Ellenica;
a tenere in specifica considerazione, in sede di predisposizione del programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5, gli itinerari che interessano i territori della provincia di Taranto e dell'area murgiana, promuovendo progetti pilota di turismo lento e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso, anche attraverso il rafforzamento del Cammino Materano e della Via Ellenica;
a prevedere, nell'ambito delle campagne di promozione di cui all'articolo 7, iniziative dedicate alla promozione dei cammini che collegano la costa ionica e l'altopiano murgiano, con specifica evidenza per il Cammino Materano e la Via Ellenica, anche in collaborazione con le regioni interessate, gli enti locali e gli operatori del settore.
9/1805-A/2. De Palma.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame si pone come obiettivo quello di promuovere e valorizzare cammini presenti sul territorio nazionale;
la provincia di Matera negli ultimi anni ha visto una notevole crescita di questo particolare segmento di turismo;
da alcuni anni operano alcune associazioni di camminatori che promuovono percorsi e cammini di altissimo interesse culturale;
la collina materana è un'area nella quale da tempo insistono percorsi paesaggisti e naturalistici che richiamano l'attenzione di appassionati,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del presente provvedimento a prevedere un apposto tavolo con il coinvolgimento di regione, enti e associazioni locali per la valorizzazione e la promozione di percorsi e cammini in provincia di Matera.
9/1805-A/3. Amendola, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 della proposta di legge in esame dispone la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia prevedendo che, al fine di incentivare la fruizione dei cammini inseriti nella banca dati nazionale e promuovere un modello di turismo lento, sostenibile e diffuso, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizzi e coordini campagne di promozione a livello nazionale e internazionale;
la conoscenza e la diffusione dei cammini d'Italia può essere ulteriormente potenziata attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, promuovendo percorsi educativi che valorizzino l'ambiente, la storia e le tradizioni locali;
gli istituti scolastici costituiscono un luogo privilegiato per sviluppare sensibilità e consapevolezza in merito alla fruizione sostenibile del territorio nazionale;
i viaggi di istruzione costituiscono uno strumento didattico fondamentale per l'integrazione e la crescita degli studenti,
impegna il Governo
a sostenere campagne di conoscenza dei cammini d'Italia, al fine di sensibilizzare e coinvolgere gli studenti attraverso attività di conoscenza nelle scuole anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione dedicati ai percorsi inseriti nella banca dati nazionale.
9/1805-A/4. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Assemblea promuove e valorizza i cammini d'Italia;
la valorizzazione dei cammini d'Italia rappresenta un atto di fondamentale importanza per rafforzare anche nel nostro Paese il turismo sostenibile e responsabile: un modo di viaggiare che pone l'attenzione sul rispetto dell'ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali, articolato attorno all'idea che siano la mobilità dolce e il basso impatto sui territori a renderlo possibile;
nel 2022 il Parlamento ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La promozione e la valorizzazione degli itinerari turistici e dei cammini è un atto positivo, proprio perché discendono esplicitamente da quei principi diventati costituzionali. Con l'approvazione del provvedimento in esame rivendichiamo l'impegno, messo in Costituzione, di preservare l'ambiente, anche valorizzando un modo di viaggiare che stimola la consapevolezza e la responsabilità dei viaggiatori;
bisogna, però, sottolineare che il patrimonio necessita di attenzione, di manutenzione, di risorse e programmazione da parte dello Stato, altrimenti il rischio è che l'entusiasmo iniziale per questo genere di infrastrutture leggere, di viabilità dolce, si scontri con difficoltà gestionali che rischiano di comprometterne la fruizione;
è importante mettere gli enti territoriali nelle condizioni di avere i contributi necessari per le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori,
impegna il Governo
nel prossimo provvedimento utile a stanziare risorse finanziarie adeguate da destinare agli enti territoriali al fine di garantire le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini d'Italia inseriti nella banca dati.
9/1805-A/5. Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante disposizioni in materia di «Cammini d'Italia», mira a definire un quadro organico di tutela, valorizzazione e promozione dei principali itinerari storici, culturali e spirituali del nostro paese, quali strumenti di sviluppo sostenibile, di coesione territoriale e di promozione culturale;
tra i cammini di maggiore rilevanza storica, culturale e internazionale rientra la Via Francigena, riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale Itinerario culturale del Consiglio d'Europa e Grande itinerario culturale europeo, nonché candidata a patrimonio mondiale dell'umanità;
la Via Francigena rappresenta un patrimonio diffuso che attraversa numerose regioni italiane, costituendo un volano per il turismo lento, il turismo culturale, la mobilità dolce, la valorizzazione dei borghi, delle aree interne e del patrimonio ambientale, storico e artistico;
la valorizzazione del cammino richiede interventi coordinati in materia di manutenzione dei tracciati, sicurezza, segnaletica, ricettività, tutela del paesaggio, promozione culturale e formazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico locale;
negli anni sono stati avviati rilevanti interventi a livello nazionale e regionale, ma permane l'esigenza di un riconoscimento strutturale e di risorse dedicate, nonché di un coordinamento nazionale stabile capace di intercettare anche fondi europei;
vanno sostenute le iniziative virtuose di alcune regioni, come ad esempio la Toscana. La regione Toscana svolge infatti da anni un ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione della Via Francigena, anche attraverso specifici stanziamenti finanziari dedicati, previsti nella programmazione regionale più recente, finalizzati alla manutenzione del tracciato, alla messa in sicurezza, al miglioramento della segnaletica e al sostegno della ricettività lungo il percorso;
è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della Via Francigena (C 2339) che, fra l'altro, prevede l'istituzione di un Fondo dedicato e di una governance multilivello che valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
l'inclusione piena e qualificata della Via Francigena in sede di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame sui «Cammini d'Italia» può rafforzare l'efficacia complessiva delle politiche pubbliche in materia di turismo sostenibile, cultura e sviluppo territoriale;
è necessario garantire continuità finanziaria, omogeneità degli standard di fruizione e sicurezza, nonché un'adeguata promozione nazionale e internazionale del percorso,
impegna il Governo
a garantire che, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame:
la Via Francigena sia riconosciuta come cammino di rilevanza strategica nazionale ed europea, assicurandole adeguata priorità nelle politiche di tutela e valorizzazione;
venga promosso un coordinamento stabile tra Stato, regioni ed enti locali interessati, finalizzato a interventi omogenei di manutenzione, sicurezza, segnaletica e fruibilità del tracciato, con particolare attenzione alla mobilità dolce;
siano sostenuti, anche attraverso l'accesso a risorse nazionali ed europee, progetti integrati di valorizzazione culturale, ambientale ed economica lungo la Via Francigena, con specifico riferimento ai piccoli comuni e alle aree interne.
9/1805-A/6. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Boldrini, Scotto, Di Sanzo, Furfaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 della proposta di legge in discussione prevede la promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia, comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, quale modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico degli stessi territori;
il successivo articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale con il compito di definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione mentre l'articolo 4 istituisce un tavolo permanente composto dai membri della cabina di regia, da esperti e da rappresentanti di istituzioni e associazioni attive nel settore culturale e turistico con la funzione di favorire la collaborazione interistituzionale per lo sviluppo dei cammini;
la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» mira a sostenere e promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, le eccellenze produttive e il patrimonio culturale del nostro Paese;
in particolare, l'articolo 40 della stessa legge n. 206 del 2023 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza;
le città di identità sono definite come «le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali»;
le città di identità, da cui, ad esempio, le Associazioni nazionali delle Città dell'Olio e del Vino, non sono soltanto simboli della qualità agroalimentare italiana, ma vere e proprie comunità che intrecciano tradizione, cultura e innovazione e svolgono attività di promozione del territorio;
l'Associazione nazionale delle Città dell'Olio contempla 540 città di identità e promuove l'evento annuale nazionale «camminata tra gli olivi» che invita a percorrere sentieri paesaggistici tra oliveti per scoprire la cultura dell'olio con degustazioni, visite a frantoi e attività didattiche per valorizzare il patrimonio olivicolo italiano e contrastare l'abbandono degli uliveti;
trentatré paesaggi in Italia sono stati ad oggi riconosciuti quali patrimonio nazionale ed iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della cui tutela e promozione culturale e turistica si occupa l'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
considerare il patrimonio agricolo nazionale, l'agricoltura storica ed eroica nonché i paesaggi rurali di interesse storico tra gli elementi di valorizzazione e individuazione dei Cammini d'Italia;
comprendere le Associazioni nazionali di promozione e valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni agricole storiche e di pregio tra i soggetti coinvolti nei lavori della cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge in esame.
9/1805-A/7. Bicchielli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame A.C. 1805 reca «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia»;
all'articolo 1 si prevede che «La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati»;
il territorio nazionale è storicamente caratterizzato dalla presenza di un'ampia e diffusa rete di fonti di acqua dolce e di acque minerali, che se pur non connessi alle acque fluviali e marine, sono spesso legate a percorsi di assoluto interesse paesaggistico, ambientale e culturale, costituendo, nel corso dei secoli, punti di riferimento per insediamenti umani, percorsi rurali e montani, nonché elementi identitari delle comunità locali;
l'inclusione di tali cammini nell'ambito della proposta di legge in esame agevolerebbe il riconoscimento e la promozione dei cammini d'Italia di itinerari legati alle fonti idriche naturali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, in coerenza con le finalità della legge richiamata in premessa, l'inclusione dei cammini connessi alle fonti di acqua dolce e alle acque minerali, quali itinerari di rilevante valore paesaggistico, storico, culturale e identitario, sostenendone il riconoscimento e la valorizzazione nell'ambito delle politiche di turismo lento, sostenibile e diffuso.
9/1805-A/8. Cerreto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, integrando una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore;
il medesimo articolo 2, al comma 4, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di linee guida, la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
la piena utilità della banca dati dipende dalla capacità di ricondurre a sistema e rendere omogenee e coerenti le informazioni sui cammini, alcune delle quali già disponibili in diverse fonti digitali online, evitando duplicazioni, disallineamenti e lacune informative;
la fruizione consapevole e sicura dei cammini, anche in chiave di promozione turistica sui mercati internazionali, richiede che le informazioni siano complete, aggiornate, facilmente consultabili, nonché accessibili anche a famiglie e persone con disabilità o con ridotta mobilità, e fruibili da turisti stranieri mediante adeguati contenuti almeno in lingua inglese;
una rappresentazione completa dell'offerta dei cammini richiede di includere, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 2, anche i tratti sul territorio italiano di itinerari e percorsi che si sviluppano oltre confine e che presentano una dimensione transfrontaliera, in coerenza con le finalità di promozione e valorizzazione anche a fini turistici;
è noto che analoghi tentativi di rendere disponibili online le informazioni e i percorsi riguardanti i cammini d'Italia hanno portato a risultati che oggi si possono ritenere fallimentari,
impegna il Governo:
a dare attuazione all'articolo 2 assicurando che, nell'ambito della realizzazione della banca dati dei cammini d'Italia, siano riordinate, integrate e rese coerenti anche le informazioni già presenti in diverse fonti digitali online, secondo criteri di completezza, aggiornamento e verificabilità, così da orientare efficacemente cittadini e visitatori;
ad intraprendere le opportune iniziative volte ad assicurare che la banca dati si traduca in un sito web pubblico, ovvero in una app, facilmente consultabile anche da dispositivi mobili e utilizzabile, oltre che in lingua italiana, almeno in lingua inglese, al fine di agevolare la fruizione dei cammini anche da parte di turisti stranieri presenti sul nostro territorio;
a garantire che la struttura della banca dati consenta di includere adeguatamente, per quanto di competenza sul territorio nazionale, anche i cammini a dimensione transfrontaliera e i relativi tratti insistenti sul territorio italiano che rispettino gli standard prefissati.
9/1805-A/9. Pastorella.
Relatori: GRIPPO, per la VII Commissione; PAOLO EMILIO RUSSO, per la XII Commissione.
N. 2.
Seduta del 21 gennaio 2026
ART. 1.
(Finalità)
Al comma 1, sostituire le parole: anche non formali con le seguenti: non formali.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: anche non formali con le seguenti: non formali.
1.1001. Bonetti.
Al comma 1, dopo le parole: della maggior età, aggiungere le seguenti: e di sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per l'introduzione di un contributo economico su base annua per le spese relative a servizi di baby-sitting e a servizi integrativi per l'infanzia in favore dei minori, compresi quelli erogati dai centri estivi, dai servizi socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.
1.1000. Di Biase, Ascani, Furfaro, Malavasi, Manzi, Girelli, Ciani, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: le scuole,.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.1001. Caso, Amato, Orrico, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari.
2.1000. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Amato, Caso, Orrico.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni per l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate anche per ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per i servizi e le attività educative non formali compresi i servizi dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale, nonché per l'introduzione di un contributo, su base annua, per le spese relative a servizi di baby-sitting, per quei nuclei familiari con i genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, che abbiano stipulato un contratto per i servizi di baby-sitting.
2.1002. Di Biase, Ascani, Furfaro, Malavasi, Manzi, Girelli, Ciani, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Utilizzazione degli spazi negli edifici scolastici)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale)
Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità con le seguenti: Ministro dell'istruzione e del merito;.
4.1000. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , i rappresentanti del corpo docente e le rappresentanze sindacali.
4.1001. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità mediante le quali è garantita la consultazione permanente del tavolo tecnico con i rappresentanti delle reti del Terzo settore.
4.1002. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 4)
N. 2.
Seduta del 15 gennaio 2026
La Camera,
premesso che:
le attività educative e ricreative non formali costituiscono una componente essenziale del diritto all'educazione e alla crescita equilibrata delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, integrando l'offerta scolastica e contribuendo in modo determinante allo sviluppo delle competenze sociali, relazionali, emotive e civiche;
tali attività rappresentano un fattore decisivo di inclusione e di contrasto alle disuguaglianze soprattutto nei territori caratterizzati da povertà economica, marginalità sociale e carenza di servizi educativi;
secondo i dati ufficiali, oltre un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta nel nostro Paese e una quota ancora più ampia è esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, con forti divari territoriali tra Nord e Sud e tra centri urbani e aree interne;
in molte aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e nelle periferie urbane, una parte significativa dei bambini e degli adolescenti non ha accesso ad attività sportive, culturali o ricreative extrascolastiche, con percentuali che risultano nettamente più elevate rispetto alla media europea;
i dati sulla dispersione scolastica indicano che circa il 10 per cento dei giovani abbandona precocemente i percorsi di istruzione e formazione, con punte sensibilmente superiori in alcuni contesti territoriali e sociali, mentre permane una diffusa dispersione scolastica implicita, legata alla qualità e continuità degli apprendimenti;
la carenza di opportunità educative non formali incide negativamente sul benessere psico-fisico dei minori, sull'autonomia personale e sulle prospettive future, contribuendo alla trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze;
le attività educative e ricreative non formali costituiscono un presidio educativo di prossimità, capace di intercettare il disagio prima che si traduca in esclusione, devianza o abbandono scolastico;
il rafforzamento delle comunità educanti, attraverso il coordinamento tra enti locali, scuole, Terzo settore e associazionismo, rappresenta una condizione indispensabile per garantire pari opportunità di crescita a tutte e a tutti;
il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, continuativi e orientati all'equità, fondati su un utilizzo mirato delle risorse pubbliche e su un monitoraggio costante dei risultati,
impegna il Governo:
a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità trasversale delle politiche pubbliche, riconoscendo alle attività educative e ricreative non formali un ruolo strategico nel ridurre i divari sociali e territoriali;
a orientare in via prioritaria le risorse disponibili verso i territori a maggiore fragilità educativa, con particolare attenzione alle periferie urbane, alle aree interne e al Mezzogiorno;
a garantire che tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti possano accedere, indipendentemente dalla condizione economica e dal luogo di residenza, a opportunità educative extrascolastiche di qualità, inclusive e continuative;
9/1311-A/1. Malavasi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;
la povertà educativa rappresenta un fenomeno complesso e multidimensionale, che incide profondamente sui percorsi di sviluppo, apprendimento e inclusione sociale dei minori, richiedendo un approccio integrato e coordinato tra i diversi livelli istituzionali e settori di intervento;
il sistema nazionale di istruzione svolge un ruolo centrale e strategico nella prevenzione e nel contrasto della povertà educativa, nonché nella promozione del benessere, delle competenze e delle opportunità educative dei bambini e degli adolescenti;
il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito appare essenziale al fine di assicurare il coordinamento delle misure previste dalla proposta di legge con le politiche educative e scolastiche già in essere, nonché per favorire l'integrazione tra attività educative formali e non formali,
impegna il Governo
a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, il pieno coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà educativa con il sistema nazionale di istruzione.
9/1311-A/2. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;
il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato, più volte richiamato anche in sede parlamentare, secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle prospettive di vita dei minori;
la povertà educativa priva un numero significativo di bambini e adolescenti dell'accesso ai servizi educativi, alla possibilità di acquistare materiale scolastico e di partecipare ad attività culturali, artistiche e sportive, alimentando un circolo vizioso di disuguaglianze che incide sull'intero percorso di vita;
il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, che superino la logica di misure episodiche o frammentarie e siano in grado di incidere stabilmente sui contesti di vita dei minori;
la costruzione e il rafforzamento di una comunità educante stabile e diffusa sul territorio costituisce un elemento centrale per il contrasto alla povertà educativa e per la promozione dell'inclusione sociale,
le reti tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore, fondazioni, parrocchie e servizi sociali rappresentano un modello efficace per sostenere i minori in condizioni di fragilità e per integrare le dimensioni educativa, sociale e culturale degli interventi,
le istituzioni scolastiche, quali presìdi fondamentali delle comunità educanti, necessitano di risorse adeguate e di personale sufficiente per svolgere pienamente la propria funzione educativa, formativa e sociale,
impegna il Governo
a garantire un maggior numero di insegnanti e presìdi territoriali, nonché l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità, finalizzati alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali e fondazioni e al potenziamento del supporto di educatori e assistenti sociali.
9/1311-A/3. Manzi, Malavasi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta una condizione essenziale per il benessere delle famiglie e per la piena partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro;
i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi educativi non formali, inclusi i centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, costituiscono un onere significativo, in particolare per i nuclei con figli minori e per quelli con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore;
la disponibilità e l'accessibilità economica dei servizi educativi e di cura incidono direttamente sulla possibilità per i genitori di conciliare le esigenze lavorative con i compiti di cura e di educazione dei figli;
una modulazione dei costi dei servizi educativi e ricreativi in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari può contribuire a ridurre le disuguaglianze e a favorire una più ampia fruizione delle opportunità educative;
il ricorso a servizi di baby-sitting rappresenta, per molte famiglie, uno strumento indispensabile di supporto all'organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, comportando tuttavia costi spesso difficilmente sostenibili,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo misure volte a ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi e alle attività educative non formali, inclusi i servizi dei centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, attraverso criteri di modulazione in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, anche attraverso l'introduzione di un contributo economico destinato a sostenere le spese relative ai servizi di baby-sitting.
9/1311-A/4. Di Biase, Ascani, Manzi, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali;
l'articolo 1 definisce i diversi obiettivi della proposta di legge in esame, quali: contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali che li riguardano e sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli;
le aree interne e montane sono realtà territoriali caratterizzate da fragilità demografiche, dispersione abitativa e carenza dei servizi educativi;
tale situazione necessità di opportuni correttivi a sostegno delle famiglie come l'implementazione di servizi di pre e post scuola, i quali contribuiscono a contrastare lo spopolamento, a garantire pari opportunità educative e a soddisfare i bisogni di conciliazione famiglia-lavoro;
tali servizi svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale, che va oltre la mera custodia dei minori, rientrando pienamente nell'ambito dell'educazione non formale;
il mancato riconoscimento strutturale di questi servizi ha spesso determinato discontinuità, precarietà organizzativa e difficoltà di accesso per le famiglie, le quali in territori così disagiati non possono fare a meno di tali presìdi fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei propri figli,
impegna il Governo
a riconoscere e valorizzare i servizi di pre e post scuola quali percorsi di educazione non formale, in particolare nelle aree interne e montane, sostenendone la continuità, la qualità e l'accessibilità attraverso adeguate misure di supporto organizzativo, formativo ed economico, in integrazione con la scuola e il territorio.
9/1311-A/5. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali che coinvolgono bambini e adolescenti. L'articolo 2 reca, nello specifico, diversi principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega al Governo per la promozione e la diffusione di opportunità educative rivolte al benessere dei minori;
da diverso tempo in Italia operano associazioni di volontariato che si occupano di accompagnare i giovani studenti negli istituti penitenziari. Queste iniziative costituiscono opportunità educative e formative essenziali per la crescita dei minori, oltre che costituire occasione di crescita per gli stessi detenuti in un contesto controllato e sicuro per tutti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, di sostenere le iniziative promosse dalle associazioni di volontariato volte a fare visitare, in modo istruttivo e formativo, gli istituti penitenziari da parte dei minori interessati dalle opportunità formative promosse dal provvedimento in esame.
9/1311-A/6. Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 l'adozione di iniziative finalizzate a promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
l'inserimento delle discipline linguistiche tra quelle prioritarie appare coerente con l'obiettivo di un'educazione integrale, multidisciplinare e inclusiva, contribuendo allo sviluppo delle competenze comunicative, interculturali e cognitive dei minori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa volta a promuovere e potenziare, accanto alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, anche le discipline linguistiche nei percorsi di sviluppo, crescita e promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del presente provvedimento.
9/1311-A/7. Polo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali ed è stata sottoscritta da rappresentanti di numerosi gruppi parlamentari;
tra le finalità espresse dall'articolo 1, vanno evidenziate: il contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale, favorire il protagonismo delle nuove generazioni e sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli;
purtroppo, durante l'esame del provvedimento, si è scelto di depotenziare la proposta di legge, che poneva degli obiettivi diretti, immediati e concreti, trasformandola in una legge delega, una delega molto ampia, generica, priva di una vera cornice vincolante, che rimanda tutto a ipotetici decreti legislativi futuri;
secondo dati Istat, nel 2024, in Italia, il 66,7 per cento delle persone di 25-64 anni ha almeno una qualifica o un diploma secondario superiore, quota di 13,8 punti percentuali inferiore alla media europea (80,5 per cento): si tratta di un gap particolarmente significativo, poiché questo titolo di studio è considerato il livello di formazione minimo indispensabile per una partecipazione al mercato del lavoro con un potenziale di crescita professionale. Tra le donne la quota raggiunge il 69,4 per cento, mentre si ferma al 64 per cento tra gli uomini; i livelli più bassi si osservano nel Mezzogiorno, in particolare in Campania (58,5 per cento), Puglia (56,9 per cento), Sardegna (56,8 per cento) e Sicilia (56,1 per cento). L'Italia risulta in ritardo rispetto agli altri Paesi europei anche con riferimento all'istruzione terziaria della popolazione più giovane: nel 2024, i 25-34enni in possesso di un titolo di studio terziario sono il 44,1 per cento nell'Ue27 e il 31,6 per cento in Italia; quote più elevate si osservano nel Nord (33,6 per cento nel Nord-ovest e 35,7 per cento nel Nord-Est), le più basse nel Mezzogiorno (26,9 per cento nel Sud e 23,7 per cento nelle Isole). Ai divari territoriali, si sommano quelli di genere: in questa stessa classe di età, le donne laureate sono il 38,5 per cento, contro il 25 per cento di uomini; inoltre, analizzando congiuntamente genere e territorio di residenza, la quota dei laureati varia tra il 42,6 per cento delle donne al Nord e il 21,1 per cento degli uomini nel Mezzogiorno;
all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, il 12,3 per cento degli studenti e delle studentesse del terzo anno della scuola secondaria di primo grado era a rischio di dispersione implicita. Sicilia (23,6 per cento), Calabria (21,2 per cento) e Sardegna (20,7 per cento) presentano i valori più elevati. Il rischio di dispersione scolastica implicita è superiore tra i maschi rispetto alle femmine (13,8 per cento, +3 punti percentuali rispetto alle femmine) ed è più elevato tra gli studenti di prima generazione immigrata (22,5 per cento) rispetto sia agli studenti italiani (11,6 per cento) sia a quelli di seconda generazione (10,4 per cento). Se si considera il background socio-economico della famiglia, il rischio di dispersione scolastica implicita risulta più che doppio tra coloro che provengono da una famiglia svantaggiata;
requisiti particolarmente efficaci per combattere le disuguaglianze educative sono il tempo pieno e il tempo prolungato. Restare a scuola per tempi prolungati contribuisce allo sviluppo delle competenze sociali ed emozionali, fondamentali per crescere ed avere una vita attiva in un mondo sempre più «connesso» ed in costante mutamento. Il tempo pieno e il tempo prolungato, soprattutto se garantito ai minori più svantaggiati, risultano quindi essere una delle misure più efficaci per combattere la dispersione scolastica;
a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, quando inizia il percorso formativo non obbligatorio, è possibile misurare anche il fenomeno della dispersione scolastica esplicita: permane un gap marcato a svantaggio dei ragazzi (12,2 per cento contro il 7,1 per cento delle ragazze) e dei residenti nel Mezzogiorno (12,4 per cento contro l'8,4 per cento del Nord). I ragazzi con cittadinanza straniera si trovano in una condizione molto più sfavorevole rispetto ai cittadini italiani (24,3 per cento contro l'8,5 per cento) e la quota di giovani che concludono precocemente il percorso di studio tra coloro che vivono nelle grandi città è sopra la media (10,9 per cento).
il testo iniziale prevedeva l'istituzione di un Fondo per le finalità di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori;
nel testo originario l'articolo 4 prevedeva l'Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale, composto da vari esperti e rappresentanti istituzionali, che avrebbe permesso di avere dati, di monitorare, di misurare l'impatto, di capire e diffondere le buone pratiche. Senza questo sarà più complicato farlo. Conoscere, monitorare per sapere come e dove intervenire è fondamentale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, al fine di modificare la disciplina introdotta, prevedendo, innanzitutto, che il Tavolo tecnico presenti annualmente una relazione alle Camere e, in un prossimo provvedimento utile, l'istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale.
9/1311-A/8. Zanella, Piccolotti.
Relatore: DE CORATO.
N. 1.
Seduta del 15 gennaio 2026
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e il disarmo.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del disarmo.
1.1001. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del disarmo.
1.1002. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , guerre e crimini di guerra.
1.1000. Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In previsione della ricorrenza della Giornata di cui al comma 1, alla luce dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce annualmente un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale per la realizzazione di un'opera di rappresentazione figurativa, fotografica o letteraria elaborata dai rispettivi alunni, nella quale sia espresso il tema dell'importanza della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, del ripudio della guerra e del disarmo nonché della protezione di tutti i bambini del mondo dai conflitti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità attuative del predetto bando e l'entità del rimborso delle spese sostenute e documentate da riconoscere agli istituti scolastici pubblici che vi partecipano. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: con esclusione del comma 4-bis,.
1.1003. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
N. 1.
Seduta del 15 gennaio 2026
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile volte a prevedere, sotto il profilo legislativo e amministrativo, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, nonché una rinnovata e rafforzata educazione scolastica volta a trasmettere una cultura di pace, solidarietà, pacifica convivenza e cooperazione tra i popoli, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione delle questioni relative al disarmo.
9/1579-A/1. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, del disarmo, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, sia rinnovata e rafforzata un'educazione scolastica improntata ad una cultura di ripudio della guerra e dei conflitti armati, in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione italiana.
9/1579-A/2. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché:
nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, sia rinnovata e rafforzata la conoscenza del nostro ordinamento costituzionale, basato sulla solidarietà e orientato alla pace e alla solidarietà tra le Nazioni e tra i popoli;
in occasione della ricorrenza del Giorno in parola, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi appositi spazi al ricordo dei bambini vittime di stragi, bombardamenti e crimini di guerra nonché alla divulgazione della cultura della pace, della solidarietà e della pacifica convivenza tra i popoli.
9/1579-A/3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, siano attivati e finanziati programmi e iniziative di promozione della cultura della pace e della giustizia tra i popoli che, in collaborazione con le suddette organizzazioni nazionali e internazionali impegnate a tali scopi, coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni.
9/1579-A/4. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha lo scopo di istituire il «Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla», volto a conservare e diffondere la memoria della tragedia che si è consumata nel quartiere milanese di Gorla il 20 ottobre 1944, quando un bombardamento alleato colpì la scuola elementare «Francesco Crispi» di Gorla, causando la morte di oltre duecento tra bambini e insegnanti;
la mattina di quel tragico 20 ottobre alcuni bombardieri americani B-24 decollarono dall'aeroporto di Castelluccio, nei pressi di Foggia, con l'obiettivo di colpire installazioni militari nell'area nord di Milano. A causa di un errore di calcolo, il bersaglio non fu raggiunto; tuttavia, venne comunque deciso di sganciare le bombe già armate. Furono così lanciate 342 bombe da 500 libbre sui quartieri milanesi di Gorla e Precotto, con oltre 80 tonnellate di esplosivo, causando la morte di più di 600 civili. Una delle bombe colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», penetrando nel rifugio antiaereo sotterraneo e provocando la morte di circa 184 bambini e di 19 insegnanti;
la seconda guerra mondiale è stata segnata da un numero enorme di vittime civili, in particolare sul territorio italiano, dove i bombardamenti aerei colpirono duramente le popolazioni inermi; tra le vittime, come dimostrano tragicamente i fatti di Gorla, vi furono soprattutto bambini e giovani;
quanto accaduto a Gorla, infatti, non è stato l'unico episodio di sofferenza e perdite civili che ha colpito la nazione durante la seconda guerra mondiale. Tra il 1943 e il 1944 il territorio del Cassinate fu teatro della sanguinosa battaglia di Montecassino, una delle più cruente combattute sul suolo italiano durante la seconda guerra mondiale. La città e il monastero furono pesantemente bombardati, causando migliaia di vittime civili e militari. Le forze alleate, tra cui il 2° Corpo d'Armata polacco, affrontarono una dura resistenza tedesca lungo la linea Gustav, fino alla conquista definitiva del territorio il 18 maggio 1944. La battaglia è ricordata anche attraverso la celebre canzone polacca «Czerwone maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino»), simbolo universale di memoria e sacrificio;
il 18 maggio di ciascun anno, sul territorio del Cassinate e segnatamente presso il Cimitero militare polacco di Montecassino, si svolgono le celebrazioni in ricordo della battaglia di Montecassino cui partecipano le Autorità italiane, i rappresentanti delle più alte cariche dello Stato polacco, i soldati del 2° Corpo d'Armata polacco residenti in Polonia e all'estero e le loro famiglie, i presidenti delle più grandi organizzazioni di veterani, nonché i rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche nazionali, segnatamente l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l'Associazione Nazionale Ciechi di Guerra; tuttavia, la giornata in ricordo della battaglia di Montecassino e della canzone «Czerwone Maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino») non è stata ancora istituita con legge;
tenere vivo il ricordo di fatti storici che hanno segnato irrimediabilmente la vita di intere popolazioni e nazioni è fondamentale per evitare il rischio che nel tempo essi si possano ripetere,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche normative, di competenza, volte a riconoscere il 18 maggio quale <<Giornata della battaglia di Montecassino e della canzone «Czerwone maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino») nonché di promuovere azioni dirette ad incrementare le attività di tutela, di conservazione e valorizzazione del Sito di interesse storico-artistico denominato «I luoghi delle battaglie su Montecassino».
9/1579-A/5. Vinci.
Relatore: PIETRELLA.
N. 1
Seduta del 20 gennaio 2026
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impatto dei dazi sulle PMI)
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dai rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese. Il tavolo tecnico è diretto ed effettuare il monitoraggio dell'impatto sulle piccole e medie imprese dell'introduzione di eventuali barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate nonché dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, per l'individuazione di politiche e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo del paese. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
01.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2028 con la seguente: 2030.
1.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o vi aderiscono con le seguenti: o hanno sottoscritto e aderiscono.
1.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 2.000.000.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50;
al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.5. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere un approccio sostenibile agli investimenti, le reti di imprese che fruiscono dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
1.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.7. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 20.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 20;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, sono favoriti la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
1.12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle reti di imprese cui fanno parte o aderiscono imprese attive nell'industria delle armi e della difesa o che riconvertono le proprie attività nei medesimi settori.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.
1.11. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese in beni materiali o immateriali idonei a conseguire la transizione verso la produzione di componentistica per veicoli a basso impatto ambientale fino a un massimo di 35.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è cumulabile ed utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 45.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incrementare la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 25.
1.15. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 3, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete» sono inserite le seguenti: «, anche costituita di soli lavoratori autonomi,».
1.16. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
1.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01009. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01000. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01002. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01050. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01005. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l'impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.01051. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher digitalizzazione)
1. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01006. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher intelligenza artificiale)
1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.01053. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI).
1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01008. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito lavorativo).
1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:
a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.
2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689.
3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01052. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sportello Unico per l'Intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese)
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy lo Sportello Unico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate.
2. Lo Sportello Unico assicura assistenza alle imprese nei seguenti ambiti:
a) identificazione delle soluzioni digitali e AI più adatte al contesto aziendale;
b) accesso a piattaforme e strumenti divulgativi e informativi;
c) supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;
d) promozione di progetti pilota, in collaborazione con università e centri di ricerca.
3. Le attività dello Sportello Unico possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dello Sportello Unico di cui al comma 1.
1.01054. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher Temporary Export Manager)
1. Al fine di consentire alle micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Temporary Export Manager (TEM)» destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli affari esteri.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 6-bis.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01007. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Bonus Export Digital Plus)
1. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Bonus Export Digitale Plus» per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01013. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda».
2. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01010. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01011. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1.01012. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 2.
(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)
Al comma 1, dopo le parole: di programmi di sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese aggiungere le seguenti: nonché programmi per la promozione del recupero, del riuso, dell'upcycling e del riciclo delle rimanenze di magazzino, per la valorizzazione del post-consumo, per la ricerca di nuovi filati ecosostenibili derivanti da materie prime organiche.
3.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: alla filiera della moda con le seguenti: ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
*3.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.3. Del Barba.
*3.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
3.5. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione e garantire la valorizzazione della produzione nazionale, l'impresa capofila dell'aggregazione assicura una produzione pari almeno all'80 per cento all'interno delle filiere italiane.
3.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: gli investimenti nella formazione continua dei lavoratori e.
3.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: l'utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e.
3.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e.
3.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: la distribuzione territoriale delle aggregazioni, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e lo sviluppo dei distretti produttivi esistenti,.
3.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.
*3.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: che garantiscono il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.
3.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei seguenti vincoli: a) mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali; b) utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e regolari; c) investimento nella formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; d) piena applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative.
3.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
*3.17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*3.18. Del Barba.
*3.19. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.
3.20. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2026, nelle modalità i stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 2-bis che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2-ter un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
2-quinquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 2-bis e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2-ter.
3.1012. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2026. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2026, ovvero entro il 31 ottobre 2035 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2026. A decorrere dal 1° novembre 2026, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo.
2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
3.1013. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare il rispetto di standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti tessili, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate specifiche linee guida per la progettazione e l'ingegnerizzazione di capi d'abbigliamento durevoli e riciclabili.
3.25. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono favorite, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzate alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
3.26. Ghirra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «15 addetti» sono sostituite dalle seguenti: «49 addetti».
3.27. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga Cassa integrazione per i lavoratori della moda)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), per l'anno 2026, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (Tac), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'Inps il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1 a 4, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono autorizzate dall'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'Inps, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'Inps provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1 a 4 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.01002. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)
1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy», con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01001. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3.01003. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
3.01007. Furfaro, Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01004. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il settore tessile, moda e accessori)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01005. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)
1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in misura pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 10 per cento» e le parole: «nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2026, a 160 milioni di euro per l'anno 2027, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01006. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.
3.016. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Potenziamento del Patent box)
1. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del made in Italy.
2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «110 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e del 150 per cento in caso di disegni e modelli»;
b) al comma 10-bis, le parole: «110 per cento» sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante.».
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01008. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Potenziamento regime Patent Box)
1. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «disegni e modelli,» sono inserite le seguenti: «marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,».
3.01051. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per la tutela e l'aggregazione delle imprese del settore della mitilicoltura)
1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto» nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01009. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)
1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, per:
a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;
c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;
d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;
e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Ice;
g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;
h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01010. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)
1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:
a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Ice;
c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01011. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per favorire la partecipazione a fiere internazionali)
1 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01014. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziare per l'aggregazione e il sostegno della filiera olivicola-olearia)
1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato, per l'anno 2026, per un importo pari a 10 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:
a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3.01015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie in favore delle imprese di fabbricazione di gioielli)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00».
3.01016. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
ART. 4.
(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)
Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori,.
4.1. Ghirra.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: distacco dei lavoratori, aggiungere le seguenti: ferma restando l'applicazione dei CCNL di settore, nonché l'obbligo di fornire tempestivamente informative alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori,.
4.2. Ghirra.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)
(Votazione dell'articolo 5)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni finanziarie per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)
1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.01000. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese».
5.01001. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione sui premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, sono aggiunte in fine le parole: «nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE».
5.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 6.
(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)
Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2026 e 2027 con le seguenti: per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: entro il 1° gennaio 2028 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2029;
al comma 5:
sostituire le parole: «e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2028»;
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
al comma 6:
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
sostituire le parole: e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 6,3 milioni di euro per l'anno 2028;
sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
6.1000. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 3.000 lavoratori.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027;
al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1001. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 2.000 lavoratori;.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1002. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 7, sostituire la parola: trentaquattro con la seguente: trentotto.
6.4. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 7, sostituire la parola: trentaquattro con la seguente: trentasei.
6.5. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui al presente articolo e incrementare l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che concordano con i lavoratori, ai sensi del comma 4, il regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione è riconosciuto, fino alla data del 31 dicembre 2027, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limite di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027.
11. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 9-bis spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 9-bis.
13. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1005. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana. A tal fine, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle attività artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;
b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di attività artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);
c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;
d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;
e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;
f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.
11. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d), sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi.
12. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.
6.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.
11. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi incentivi per finalità formativa a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 10, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, gli incentivi a finalità formativa sono integrabili con un contributo statale a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.
2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.
3. Le regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.
6.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.011. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*6.01001. Del Barba.
*6.01007. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Istituzione Fondo “Successione d'impresa”)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il “Fondo a sostegno della successione d'impresa” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;
b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;
c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:
a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);
c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).
4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01002. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Prestito d'onore e incentivi al credito)
1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.
6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.
6.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:
a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;
b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimento di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01004. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)
1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;
f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;
g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;
h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;
i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;
l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;
m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;
n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop – Società finanza cooperazione e CFI – Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.
2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
6.01005. Pavanelli, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
6.01006. Appendino, Aiello, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01008. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01009. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 7.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi)
1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;.
7.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle piccole e medie imprese;.
7.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili nel rispetto della normativa comunitaria vigente;.
7.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;.
7.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per l'iscrizione aggiungere le seguenti: e anche per la permanenza.
Conseguentemente:
alla medesima alla medesima lettera:
sopprimere le parole: stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e;
aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione al medesimo albo sia disposta solo se il volume di attività finanziaria sia diminuito per più esercizi in misura significativa;
alla lettera d):
sostituire la parola: revisione con la seguente: ampliamento;
sopprimere le parole: con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare;
aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo che l'esercizio delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e delle attività indicate nel comma 2 di detto articolo 106, ferme le autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni previste, possano essere realizzate con il solo limite dello svolgimento prevalente a favore delle imprese consorziate e socie.
7.1000. Squeri, Rubano.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'albo di cui all'articolo 106 con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 112-bis.
Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;.
7.7. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al parametro dimensionale relativo al volume di attività finanziaria,.
7.8. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;.
*7.9. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*7.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la previsione di specifici criteri premiali.
7.11. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «microimpresa e di piccola e media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «piccola e media impresa»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziare riferite a» sono inserite le seguenti: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a».
*7.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*7.01005. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)
1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Al fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.
*7.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*7.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.
7.01003. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.
7.01004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.».
7.01006. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy.».
7.01007. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 8.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro».
8.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 8)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01000. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «agricole» è sostituita dalle seguenti: «operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».
2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
8.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti in innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire, in raccordo con le Case del Made in Italy operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 9.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
Sopprimerlo.
9.1. Ghirra.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», primo periodo, dopo le parole: portuali e aeroportuali aggiungere le seguenti: e per i veicoli non immatricolati.
9.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», sopprimere il secondo periodo.
9.3. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.
4-quinquies. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti.
9.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)
1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
9.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,».
9.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 10.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: l'Inail, aggiungere le seguenti: sentita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro, di cui all'articolo 6 del presente decreto,.
10.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU.
10.3. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.4. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
10.5. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
«13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2026.».
10.1003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in materia di formazione «16 ore MICS»)
1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.
3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*10.02. Del Barba.
*10.03. Ghirra.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.».
10.04. Del Barba.
ART. 11.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)
Sopprimerlo.
11.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
11.2. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», dopo le parole: di un'informativa scritta aggiungere le seguenti: , anche in modalità digitale,.
11.3. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.
11.4. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
2. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.1002. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Verifiche di attrezzature)
(Votazione dell'articolo 12)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.01003. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del Turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.
12.09. Del Barba.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».
12.01005. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01001. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la parola: «b)» è soppressa ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, parte 1, Sezione I, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
12.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01050. Del Barba.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Istituzione del Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere)
1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a sostenere programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'adozione di tecnologie digitali e di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo:
a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
b) i titolari o gestori di strutture ricettive extralberghiere, ivi comprese le attività di bed and breakfast, come disciplinate dalle normative regionali vigenti, purché operanti in forma d'impresa.
3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) attività formative, in presenza o a distanza, concernenti competenze digitali di base e avanzate, trasformazione digitale dei processi aziendali, utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, cybersecurity, commercio elettronico, gestione digitale dei flussi turistici e delle prenotazioni;
b) interventi di affiancamento e assistenza tecnica connessi alla diffusione della cultura digitale e all'introduzione di strumenti tecnologici nelle attività dei beneficiari;
c) progetti di formazione erogati da organismi accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le regioni e le autonomie locali e previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori del commercio e delle attività ricettive, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le priorità di finanziamento, anche sulla base della dimensione aziendale, del territorio e dei livelli di digitalizzazione;
c) le procedure per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la rendicontazione delle spese;
d) le modalità di monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati degli interventi finanziati;
e) le forme di integrazione con risorse europee, nazionali e regionali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.».
12.01006. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di Alta Gamma)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
12.01007. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septies decies, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 2-octies decies.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».
12.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 13.
(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: della distribuzione di prodotti fino a: e li vende con le seguenti: economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
dopo la parola: banqueting aggiungere le seguenti: , ristorazione collettiva;
sopprimere le parole: e assimilabili.
13.1. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
3. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia
13.1001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale HO.RE.CA. in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2026 e 2027 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 2-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611:
1) all'alinea le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;
2) alla lettera c) le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;
c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1002. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
3. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori».
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1003. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
3. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;
b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;
c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;
e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio.
13.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera Horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera Horeca, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1006. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore HORECA, ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto HORECA, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera HORECA.
*13.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*13.9. Pavanelli, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Tavolo di Filiera HORECA)
1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, il Tavolo di Filiera HORECA, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito «Tavolo».
2. Il Tavolo:
a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;
b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HoReCa a livello nazionale, regionale e locale;
c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;
d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;
e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.
3. Il Tavolo è composto da:
a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;
b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) rappresentanti delle imprese del settore HORECA;
d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;
4. La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.
5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.
7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.
8. Dall'istituzione e dallo svolgimento delle attività del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.05. Ghirra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sportello Unico Integrato)
1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Sportello Unico Integrato) – 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (Suap), dello sportello unico per l'edilizia (Sue) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (Sui).
2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;
c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.».
13.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con Scia, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
13.016. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01000. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese termali)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.
13.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)
1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».
13.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)
1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2026 e 2027, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01003. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13 , aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Cedolare secca per i piccoli negozi delle aree interne e periferiche)
1. Fino al 31 dicembre 2030 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01005. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)
1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01006. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di attività di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 841, le parole: «per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno»;
b) il comma 842, è sostituito dal seguente:
«842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard;
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2;
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20;
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90;
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70;
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60»;
c) il comma 843 è sostituito dal seguente:
«843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.»;
d) al comma 844, dopo le parole: «sono riscossi» sono inserite le seguenti: «su base giornaliera o annuale».
13.01007. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione delle zone franche montane)
1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le Mpmi che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.
4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2026 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 14.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
14.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;
b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
14.011. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
14.012. Del Barba.
ART. 15.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 8 agosto 1985, n. 443, aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni vigenti in materia di limiti dimensionali e occupazionali dell'impresa artigiana,.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati,.
15.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ideativa,.
15.2. Ghirra.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)
(Votazione dell'articolo 17)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3 al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
v) cancellazione della partita IVA;
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze di cui al comma 7-bis, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, è abrogato.».
2. Al Libro V, Titolo II, Capo III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 le parole: «il giudice del registro può ordinarla con decreto» sono sostituite con le seguenti: «il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione».
b) all'articolo 2191 le parole: «il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione».
c) l'articolo 2192 è sostituito dal seguente: «Ricorsi – Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro».
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese, ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio, e per l'intera durata, dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefìci economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefìci di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefìci. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefìci maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)
1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della Guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 18.
(Finalità)
Al comma 1, dopo le parole: ha l'obiettivo di aggiungere le seguenti: promuovere recensioni trasparenti e affidabili e.
18.1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
(Votazione dell'articolo 18)
ART. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
Sostituire il comma 1 con il seguente: Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite).
19.2. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha effettivamente utilizzato i servizi o le prestazioni cui si riferisce, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La recensione online è illecita, per significativa mancanza di attualità, trascorsi due anni dalla pubblicazione, esclusivamente quando la struttura recensita dimostri cambiamenti rilevanti che rendono tali recensioni non più pertinenti. In tali casi, la struttura recensita può richiedere esclusivamente la rimozione dell'insieme delle recensioni pubblicate antecedenti ai due anni.;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per la procedura di invio delle segnalazioni finalizzate alla rimozione di recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
19.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.
19.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: un anno.
*19.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*19.6. Ghirra.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.
19.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19.8. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*19.9. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
*19.10. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**19.11. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
**19.12. Ghirra.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: in ragione della significativa mancanza di attualità con le seguenti: conseguentemente all'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi due anni dalla sua pubblicazione con le seguenti: in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà.
19.14. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.
19.15. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.
19.16. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.
19.17. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi di adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.18. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.
19.19. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
19.21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
(Votazione dell'articolo 19)
ART. 20.
(Divieti)
Al comma 1, sostituire le parole: l'acquisto e la cessione con le seguenti: l'acquisto, lo scambio e la cessione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
20.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, dopo la parola: online aggiungere la seguente: false.
20.2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
20.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 18, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.
20.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente:
«bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.».
20.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
(Votazione dell'articolo 20)
ART. 21.
(Linee guida e monitoraggio)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Costituzione del Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)
1. Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.
3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;
b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;
c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;
4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.
5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:
a) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;
b) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;
c) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;
d) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.
6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.
7. Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.
8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:
a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;
b) verifiche svolte sulle piattaforme;
c) contributi e posizioni delle associazioni;
d) modifiche proposte e implementate;
e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.
9. Il rapporto di cui al comma 8 viene trasmesso al Ministero delle imprese e made in Italy e reso disponibile sul portale AGCM. Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.
10. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 in materia di segnalatori attendibili. In particolare, ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22.
21.1. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice di Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale.
21.2. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria,.
21.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, dopo le parole: regolamento (UE) 2022/2065 aggiungere le seguenti: e, se delegate dal legale rappresentante della struttura recensita, presentare richiesta di rimozione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge.
21.4. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
(Votazione dell'articolo 21)
ART. 22.
(Disposizioni transitorie)
Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle recensioni già pubblicate alla con le seguenti: si applicano una volta trascorsi dodici mesi dalla.
22.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
(Votazione dell'articolo 22)
ART. 23.
(Clausola di invarianza finanziaria)
(Votazione dell'articolo 23)
ART. 24.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni: 1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo; 2) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa; 3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali; 4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1000. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)
1. Al fine di sostenere le start-up e le piccole e medie imprese innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o piccole e medie imprese innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e piccole e medie imprese innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e piccole e medie imprese.
24.1002. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.22. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle piccole e medie imprese garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese.
24.24. Ghirra.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, valorizzando il ruolo delle Associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.
24.25. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*24.1010. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*24.1018. Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di start-up e di piccole e medie imprese innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.
24.31. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato.
24.33. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle piccole e medie imprese, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.
24.34. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.
24.35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione.
24.36. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e.
24.37. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative.
24.38. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e piccole e medie imprese innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative.
24.1015. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, da ripartire per le seguenti finalità:
a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);
b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento «de minimis» ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative.
24.1016. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.1017. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
(Votazione dell'articolo 24)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)
1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01004. Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Caramiello.
ART. 25.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per la valutazione ex ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks”, di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).».
25.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato italiano per le piccole e medie imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea» e
25.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche con l'avvalimento di esperti di settore, aggiungere le seguenti: e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 18.
*25.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*25.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Votazione dell'articolo 25)
ART. 26.
(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)
(Votazione dell'articolo 26)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle reti dotate di soggettività giuridica.
1.18. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1.013. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Industria 5.0)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere un dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.01003. Del Barba.
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia)
1. Alle piccole e medie imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-ter.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 ottobre 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 ottobre 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2027.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.01004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.
3.21. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3.018. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della ceramica artistica tradizionale)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, il fondo di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico del 31 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01012. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: «costituiti tra imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «, o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,».
5.03. Del Barba.
ART. 8.
Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis): alla lettera b), le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».
8.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 7.1, comma 1, dopo le parole: «disposizioni dell'autorità competente» sono inserite le seguenti: «o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti», e le parole: «aventi sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile».
8.2. Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora il soggetto nominato come asset manager ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter., del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1000. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
8.5. Del Barba.
ART. 10.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
10.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
10.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.07. Del Barba.
ART. 13.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;
b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;
c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali;
d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;
e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;
f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;
g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.
13.017. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
13.018. Del Barba.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».
14.05. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».
14.07. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.09. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di semplificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
14.01000. Del Barba.
ART. 19.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
19.4. Del Barba.
ART. 24.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.23. Del Barba.
N. 1.
Seduta del 21 gennaio 2026
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta la prima attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, disposizione che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa» (uno «Small Business Act» per l'Europa), prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;
il Made in Italy rappresenta uno dei principali asset strategici dell'economia nazionale ed è oggi il terzo brand più conosciuto al mondo, costituendo un patrimonio immateriale di credibilità, fiducia e competitività dell'Italia sui mercati internazionali;
il valore del Made in Italy non risiede esclusivamente nella qualità estetica e commerciale del prodotto finito, ma deve comprendere la qualità complessiva dei processi produttivi, il rispetto della legalità, la tutela della dignità del lavoro, la sicurezza dei lavoratori e la correttezza delle retribuzioni lungo l'intera filiera;
negli ultimi anni, in alcuni comparti strategici, e in particolare nella filiera della moda, si sono affermati modelli produttivi distorti, caratterizzati da un ricorso eccessivo alla subfornitura e da pratiche di dumping sociale, che hanno determinato un abbassamento inaccettabile degli standard di qualità, sicurezza e tutela del lavoro, penalizzando le piccole e medie imprese sane e gli artigiani italiani;
la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha svolto una approfondita indagine conoscitiva sul Made in Italy, che ha posto le basi per l'approvazione della prima legge organica in materia e per una più ampia assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni nella difesa del valore reputazionale del Paese;
il Parlamento ha recentemente ribadito, anche attraverso atti di indirizzo approvati, la necessità di evitare qualsiasi forma di deresponsabilizzazione dei grandi committenti, riaffermando il principio secondo cui chi trae maggiore beneficio economico dalla filiera deve assumersi una corrispondente responsabilità nel controllo della stessa; in particolare, si ricorda l'ordine del giorno n. 9/2682/15, prima firma del sottoscritto e accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza 2025, volto a rafforzare e gli organi ispettivi preposti, l'azione di contrasto alle sacche di illegalità e sfruttamento nella filiera produttiva, a tutelare il buon nome del Made in Italy nella filiera della moda, nonché a garantire per il consumatore finale la certezza che l'acquisto di un prodotto italiano corrisponda al pieno rispetto della dignità lavorativa e della legalità;
i grandi marchi e i grandi brand operanti nei settori ad alto valore aggiunto dispongono delle risorse economiche, organizzative e contrattuali necessarie per esercitare un controllo effettivo e costante sulle proprie filiere produttive;
la tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole, dei contratti e degli standard etici rappresenta una condizione essenziale per la salvaguardia della concorrenza leale e della qualità del Made in Italy,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
disciplinare in modo chiaro e strutturato la certificazione delle filiere produttive del Made in Italy, assicurando che tale certificazione rappresenti uno strumento effettivo di trasparenza e legalità e non un mero adempimento formale;
prevedere obblighi stringenti di controllo e responsabilità in capo ai grandi committenti e ai grandi brand, proporzionati alla loro capacità economica e al loro potere contrattuale, lungo l'intera catena della subfornitura;
valorizzare e sostenere le piccole e medie imprese e le realtà artigiane che operano nel rispetto di elevati standard qualitativi, ambientali, sociali ed etici, riconoscendo tali requisiti come elemento distintivo e competitivo del Made in Italy;
introdurre sanzioni severe, efficaci e dissuasive nei confronti dei soggetti che violano sistematicamente tali standard, prevedendo, nei casi più gravi, l'impossibilità di utilizzare il marchio Made in Italy in etichetta, quale misura di tutela della credibilità del Paese e dei consumatori;
garantire che ogni intervento normativo in materia di filiere produttive sia orientato a rafforzare la legalità, la qualità e la dignità del lavoro, evitando qualsiasi forma di dumping sociale o di concorrenza sleale a danno delle imprese sane.
9/2673-A/1. Barabotti.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel Capo VI del testo, in materia di certificazione di conformità delle filiere della moda, introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso la IX Commissione del Senato della Repubblica e poi stralciate in sede di esame presso la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati erano comunque state accolte favorevolmente dalle associazioni di rappresentanza del settore quale strumento per promuovere legalità, trasparenza e tracciabilità nei processi produttivi;
tuttavia è opportuno riconoscere la necessità che la certificazione debba valorizzare non soltanto il marchio e il prodotto finale, ma anche l'intera filiera produttiva, considerando anche chi genera il vero valore aggiunto e cioè le imprese artigiane e manifatturiere, che costituiscono l'elemento principale del Made in Italy;
le micro e piccole imprese sono soggetti tutt'altro che marginali della manifattura italiana; piuttosto sono dei veri e propri pilastri integrati stabilmente nelle catene produttive dei grandi marchi, che garantiscono qualità, occupazione e valore economico sui territori, pur operando spesso in condizioni contrattuali squilibrate e con margini ridotti;
è dunque opportuno che la certificazione non debba limitarsi a verifiche formali sulla conformità del processo, bensì renda trasparente l'intera capacità produttiva della filiera, avvalorando le competenze e le risorse reali delle imprese artigiane e garantendo la tracciabilità completa di ogni fase produttiva e di ogni soggetto coinvolto nella filiera, superando le attuali asimmetrie informative e assicurando visibilità a tutti gli attori, dai subfornitori ai committenti;
è altresì necessario, per rendere il processo realmente sostenibile, che la certificazione debba tenere conto degli audit e delle certificazioni già in essere presso le imprese, attraverso una standardizzazione degli audit in generale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni con le verifiche già effettuate dai brand committenti, ciò al fine di tutelare le micro e piccole imprese di filiera già sottoposte a numerose richieste documentali e verifiche da parte dei capofiliera;
è, infine, fondamentale tener conto anche della problematica relativa alla giustizia contrattuale, affinché la certificazione non sia solo burocrazia ma invece uno strumento concreto di valorizzazione del comparto e dell'intera filiera. Oggigiorno, infatti, sussiste l'assenza di una disciplina contrattuale chiara e vincolante tra i soggetti di filiera e le relazioni tra committenti e subfornitori si fondano su capitolati e codici etici non contrattualizzati, privi di tutele effettive. Senza una piena applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla subfornitura, che stabilisce principi di chiarezza e determinatezza dei corrispettivi, a tutela della parte più debole della filiera, le imprese committenti, spesso multinazionali o grandi gruppi, continuano a sottrarsi a qualsiasi responsabilità sulle condizioni di lavoro e sui tempi e costi imposti ai subfornitori, con la conseguenza di spostare il peso della legalità esclusivamente sulle piccole imprese manifatturiere, creando un sistema di doppio controllo – pubblico e privato – che moltiplica gli adempimenti per chi già opera nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali e giuslavoristiche, senza colpire le sacche di irregolarità,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
definire, nell'ambito del tavolo moda già istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un modello di certificazione concretamente utile e condiviso che costituisca uno strumento di valorizzazione autentica della filiera, evitando sovrapposizioni con piattaforme e banche dati già attive, assicurando l'interoperabilità e la condivisione delle informazioni tra istituzioni e soggetti privati, graduando adempimenti e costi in base alla dimensione e alla complessità organizzativa, riconoscendo semplificazioni e benefici certificativi ai committenti che garantiscono adeguata remunerazione ai fornitori;
garantire la piena applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, vincolando i committenti al rispetto di contratti chiari, con prezzi equi e tempi di pagamento certi.
9/2673-A/2. Nisini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame attua l'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto «Statuto delle imprese»), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo del 25 giugno 2008, che stabilisce una serie di princìpi pensati per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea (UE) e la crescita delle piccole imprese;
tra i princìpi della Comunicazione di rilievo sono quelli che invitano gli Stati a formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo» e a dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
nel settore del commercio al dettaglio si assiste a una crisi senza precedenti che ha preso il nome di «desertificazione commerciale». Secondo i dati recentemente diffusi dalle associazioni di settore negli spariti 12 anni sono sparite oltre 140 mila attività di commercio e ci sono oltre 105 mila negozi sfitti. Ogni saracinesca abbassata significa meno servizi, meno sicurezza, meno attrattività, meno socialità;
nelle città medio-grandi la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti: un calo di quasi il 20 per cento. La riduzione di negozi è più marcata nei centri storici e la gran parte delle chiusure riguarda attività considerate storiche o tradizionali;
è necessario sostenere il commercio di vicinato e valorizzare il ruolo delle imprese del terziario di mercato come motore di sviluppo e coesione, mediante progetti di logistica urbana sostenibile, welfare territoriale, partenariati con il mondo immobiliare, corretto bilanciamento tra grandi infrastrutture di vendita e negozi di vicinato;
con la crescita delle grandi strutture di vendita assumono crescete rilevanza i rapporti del commercio retail con le proprietà di tali strutture e i rapporti di lavoro con il personale addetto alla vendita, 700 mila di addetti diretti, che va tutelato in termini di durata dell'orario di lavoro e periodi di riposo,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
prevedere che i soggetti titolari o gestori delle strutture immobiliari di cui all'articolo 4 comma 1, lettera g), del testo unico commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (centri commerciali, parchi outlet e gallerie commerciali) non possano imporre contrattualmente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4 (commercio al dettaglio) operanti nell'ambito della struttura, orari superiori alle 10 ore giornaliere, fatta salva per tali attività di arrivare all'attuale limite massimo previsto dalle norme di 13 ore di apertura;
introdurre disposizioni che attuino il diritto di conciliare il proprio lavoro con le esigenze di vita familiare secondo modalità da stabilire nei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero nelle contrattazioni di secondo livello ovvero negli accordi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, prevedendo che i lavoratori possano usufruire di un numero di riposi settimanali domenicali non inferiore a un terzo delle domeniche nell'anno, con eventuale maggior tutela per i lavoratori con figli minori.
9/2673-A/3. Tassinari.
La Camera,
premesso che:
la legge annuale sulle piccole e medie imprese è attuativa della Comunicazione della Commissione europea Small Business Act del 2008, volto a dar vita a un contesto in cui piccoli imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
nella relazione introduttiva il Governo dichiara che le PMI, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limitano l'innovazione e la crescita;
con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, tramite una modifica all'articolo 2477 del codice civile, si è disposto l'obbligo di nomina di un organo di controllo (sindaco unico o revisore legale) per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che superano, per due esercizi consecutivi determinate soglie dimensionali (almeno 1 delle seguenti condizioni: attivo dello stato patrimoniale e ricavi superiori a 4 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti superiore a 20);
l'obiettivo primario della citata riforma della crisi d'impresa è l'introduzione di «assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati» (articolo 2086 del codice civile, comma 2) e l'istituzione di un sistema di allerta precoce per prevenire la crisi d'impresa;
l'obbligo di nomina è stato criticato per la sua sproporzione rispetto alle dimensioni delle imprese coinvolte. Si è osservato che per molte S.r.l. che superano di poco le soglie, il costo fisso derivante dalla nomina di un revisore o di un sindaco (onorari, adempimenti, responsabilità) può rappresentare un onere significativo, talvolta sproporzionato rispetto ai benefici attesi in termini di prevenzione, della crisi;
la dottrina ha osservato che l'obbligo di dotarsi di «assetti adeguati» è dovere generale dell'imprenditore, e che appare troppo rigido la previsione di dover nominare un organo di controllo in forza del superamento di determinate soglie arbitrarie: l'adeguatezza degli assetti dovrebbe essere valutata caso per caso, e non automaticamente presunta;
con il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 219, sono state introdotte misure per la tutela delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, mediante la costituzione di uno specifico Albo nazionale volto a valorizzarne la valenza culturale e merceologica;
tali attività sono caratterizzate dall'alta affidabilità non solo per il settore merceologico di competenza, ma anche sotto il profilo della assoluta correttezza nel rispetto delle regole fiscali, dei rapporti commerciali e di quelli con il personale dipendente;
in considerazione dei rigorosi criteri che devono essere rispettati per l'accesso all'Albo e in particolare per l'accesso all'elenco delle attività storiche di eccellenza, che sono quelle con oltre 70 anni di attività, appare non coerente imporre un organo di controllo esterno alle attività storiche costituite in forma di società a base personale come la S.r.l., in quanto si impongono significativi costi fissi, mentre invece l'obiettivo delle tutele introdotte è quello di ridurre gli impatti burocratici,
impegna il Governo
nel quadro delle iniziative volte a favorire le PMI, a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a escludere dall'obbligo di nomina di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile le attività storiche e in particolare quelle di eccellenza costituite sotto forma di S.r.l., di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, ovvero iscritte negli Albi regionali o comunali della stessa natura già esistenti, in considerazione della loro elevata affidabilità.
9/2673-A/4. Tenerini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
le micro, piccole e medie imprese stanno affrontando una rivoluzione digitale che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la strategia aziendale. La digitalizzazione rappresenta ormai un processo fondamentale per migliorare l'efficienza, abbattere le barriere geografiche e sostenere la crescita e la competitività, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'impresa;
risulta dunque indispensabile garantire incentivi che consentano alle piccole e medie imprese l'accesso immediato a risorse, anche di entità contenuta ma in grado di produrre un effetto moltiplicatore, come ad esempio il cosiddetto «voucher digitalizzazione» previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, molto apprezzato dalle imprese per rapidità ed efficacia;
occorre inoltre prevedere politiche agevolative specificatamente dirette a sostenere la trasformazione digitale delle micro e piccole imprese al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi aziendali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad individuare le risorse necessarie a ripristinare, anche con carattere permanente, l'erogazione di un voucher per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga.
9/2673-A/5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
incrementare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una politica lungimirante di sostegno al tessuto produttivo nazionale, in particolare in un contesto geopolitico come quello attuale che rischia di generare effetti distorsivi fortemente penalizzanti per le imprese più fragili;
molte piccole imprese italiane già competono con un certo successo sui mercati internazionali, puntando sull'elevata qualità dei prodotti, sull'artigianalità, la capacità di adattamento e la flessibilità. È oggi indispensabile fornire alle imprese, ed in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, tutto il sostegno necessario per l'apertura a nuovi mercati internazionali e per il consolidamento delle presenze già esistenti;
il disegno di legge in esame manca completamente di prevedere misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
in passato diversi strumenti agevolativi hanno rappresentato un volano fondamentale per la pianificazione delle strategie di internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto Bonus export digitale plus che ha introdotto specifici contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'export, alle agevolazioni per le consulenze di Temporary Export Manager, che hanno consentito alle imprese di dotarsi di professionalità esperte nella pianificazione strategica delle dinamiche di competizione economica internazionale o al bonus che ha consentito una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri mediante l'introduzione di specifiche agevolazioni per le spese relative all'acquisto soluzioni digitali per l'export, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia ICE e per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
9/2673-A/6. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure finanziare per l'aggregazione e per il sostegno del settore della moda;
il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero rappresenta un comparto strategico per l'economia, con fatturati di forte impatto per il PIL del Paese;
il modello produttivo predominante del settore tessile si basa su un sistema lineare di sovrapproduzione e sovraconsumo mediante il quale, ogni anno, vengono immessi sul mercato oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento. La maggior parte dei prodotti tessili oggi immessi sul mercato è caratterizzata da scarsa durabilità, difficoltà di riparazione e limitata riciclabilità, contribuendo ad un grave problema di rifiuti tessili: in Europa vengono scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di abiti ogni anno, pari a una media di 11 kg pro capite, mentre in Italia i rifiuti tessili urbani hanno superato le 171,6 mila tonnellate nel 2023, senza considerare il fenomeno della raccolta indifferenziata non tracciata;
la delocalizzazione produttiva ha favorito la violazione dei diritti dei lavoratori, con salari spesso inferiori all'1-3 per cento del prezzo finale dei prodotti e condizioni di lavoro precarie, in particolare per le lavoratrici, che costituiscono circa l'80 per cento della manodopera tessile nei paesi produttori terzi, generando una concorrenza sleale per le imprese italiane che operano secondo standard più elevati;
è ormai urgente promuovere un cambio di paradigma verso un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare, che valorizzi il Made in Italy, tuteli i lavoratori e l'ambiente, e promuova un consumo consapevole,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:
promuovere ogni iniziativa utile a garantire la trasparenza e la conformità di standard ambientali, sociali e di governance riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con certificazioni verificabili che attestino condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi lungo l'intera filiera produttiva della moda;
sviluppare politiche integrate di supporto alla transizione ecologica e sociale del comparto tessile italiano, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare, tutela ambientale e diritti dei lavoratori;
adottare linee guida di eco-design, volte a favorire la progettazione di capi durevoli, riparabili e riciclabili, basate su una valutazione sistemica della qualità e delle prestazioni ambientali in funzione della destinazione d'uso.
9/2673-A/7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca misure per l'accompagnamento alla pensione e per il ricambio generazionale;
nel corso della fase di audizioni è emersa con chiarezza l'esigenza di promuovere la diffusione di specifici corsi di formazione continua che accompagnino i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze favorendone l'adattamento ai processi di innovazione e trasformazione digitale in atto;
l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma comporta anche impatti potenzialmente rilevanti sui diritti dei lavoratori, sulle modalità organizzative e sulla qualità del lavoro stesso;
è più che mai necessario monitorare gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti produttivi delle MPMI, con particolare riferimento agli impatti occupazionali, alla qualità del lavoro e alla distribuzione territoriale delle trasformazioni tecnologiche e promuovere la piena applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'accountability e l'impatto etico dei sistemi di intelligenza artificiale sul lavoro,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad individuare le risorse necessarie per la pianificazione di una strategia di formazione continua dei lavoratori dipendenti di MPMI, con particolare attenzione sia all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, sia all'acquisizione di nuove competenze professionali per affrontare i cambiamenti organizzativi, quale strumento essenziale per una transizione digitale giusta e sostenibile.
9/2673-A/8. Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni finalizzate a rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane tramite agevolazioni fiscali, incentivi per reti d'impresa nonché semplificazioni per l'accesso al credito e ai Confidi, con l'obiettivo dichiarato di aumentare la competitività del tessuto produttivo nazionale;
a partire dall'introduzione e dal rafforzamento delle misure tariffarie adottate dall'amministrazione statunitense nei confronti di prodotti europei, il commercio internazionale è stato caratterizzato da una crescente incertezza e da un aumento dei costi di accesso ai mercati esteri, con effetti asimmetrici che hanno colpito in misura maggiore le micro, piccole e medie imprese italiane, in particolare quelle che svolgono un ruolo determinante nei flussi di esportazione del Paese nei settori manifatturieri a medio-alto valore aggiunto e nelle filiere del Made in Italy, risultando tuttavia strutturalmente più esposte, rispetto alle grandi imprese, agli effetti delle politiche commerciali restrittive, all'aumento dei costi di accesso ai mercati esteri e all'incertezza derivante da mutamenti improvvisi del quadro tariffario internazionale;
le istituzioni europee hanno più volte sottolineato come l'inasprimento delle barriere tariffarie a livello globale rappresenti un fattore di rischio per la crescita economica e per la tenuta del mercato unico, evidenziando la necessità di politiche di accompagnamento e di sostegno mirato alle imprese di minori dimensioni, maggiormente vulnerabili agli shock derivanti dalle dinamiche del commercio internazionale;
analisi ufficiali del Centro Studi di Confindustria, basate su dati ISTAT, stimano che uno scenario di dazi persistenti anche per tutto il 2026 si tradurrebbe in un rallentamento delle esportazioni nette e in un impatto negativo cumulato sui livelli di PIL e produzione industriale, con riduzioni stimate delle esportazioni e degli investimenti rispetto a uno scenario senza misure tariffarie introdotte da Paesi terzi;
sostenere e compensare economicamente le imprese dalle conseguenze sfavorevoli dei dazi risulta, pertanto, cruciale al fine di attenuare i contraccolpi sulla competitività del tessuto produttivo nazionale, soprattutto in un contesto internazionale, come quello attuale, caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e da tensioni sui mercati globali, con effetti negativi sulle catene di approvvigionamento, sui costi energetici e sulla competitività delle esportazioni italiane,
impegna il Governo:
ad accompagnare le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a compensare economicamente, rispetto all'imposizione di dazi sulle merci italiane, le perdite subite dalle imprese e, in generale, dal tessuto economico-produttivo nazionale;
ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a contrastare l'aumento generalizzato del costo della vita e la conseguente erosione del potere d'acquisto delle famiglie, fenomeni rispetto ai quali l'incremento dei costi di produzione e di esportazione rischia di determinare effetti indiretti di trasferimento sui prezzi finali dei beni e dei servizi;
ad adottare le opportune iniziative per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese dell'introduzione o del rafforzamento di barriere doganali e dell'incremento delle imposte applicate alle merci esportate, nonché all'analisi dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, al fine di individuare tempestivamente politiche di mitigazione e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo nazionale.
9/2673-A/9. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a rafforzare la competitività, la capacità di innovazione e la resilienza del tessuto produttivo nazionale, costituito in larga parte da micro, piccole e medie imprese;
l'articolo 3 del reca misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda, finalizzate a sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI appartenenti alla filiera della moda, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
il settore tessile rappresenta una filiera strategica dell'economia nazionale, caratterizzata da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese e da una struttura produttiva articolata lungo più fasi della catena del valore;
in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e in territori come la Puglia, il settore tessile presenta una forte concentrazione di micro, piccole e medie imprese, maggiormente esposte a processi di crisi produttiva e di riconversione industriale;
l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile comporta nuovi obblighi organizzativi e gestionali che incidono in modo significativo sulle imprese di minori dimensioni;
l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR richiede investimenti in competenze, sistemi organizzativi e strumenti di gestione che possono risultare particolarmente onerosi per le micro, piccole e medie imprese;
la transizione verso modelli produttivi basati su eco-design, durabilità, riuso e riciclo dei prodotti tessili costituisce una leva di competitività per le PMI del settore, ma necessita di adeguati strumenti di accompagnamento e incentivazione;
il rafforzamento delle attività di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nel comparto tessile può favorire l'adozione di soluzioni industriali più efficienti e sostenibili, con ricadute positive sull'intera filiera e sul posizionamento competitivo delle imprese,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure di sostegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile finalizzate a facilitare l'adeguamento di queste ultime agli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), assicurando un approccio proporzionato e coerente con le caratteristiche dimensionali delle medesime;
a promuovere strumenti di incentivazione, anche di natura fiscale, destinati alle PMI della filiera tessile pugliese che investono in eco-design, nella progettazione di prodotti durevoli, riparabili o riciclabili e nell'utilizzo di materiali riciclati o rigenerabili, valorizzando tali interventi nell'ambito dei programmi di sviluppo sostenuti dal Fondo per la crescita sostenibile;
sostenere iniziative di ricerca applicata e innovazione tecnologica nel comparto tessile, per la regione Puglia, con particolare riferimento alle tecnologie di riciclo delle fibre e al miglioramento dei processi produttivi, favorendo il coinvolgimento delle imprese della filiera e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo.
9/2673-A/10. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame riguarda le modalità di utilizzo delle risorse (100 milioni di euro) messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse e per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI della filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese;
l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile è finalizzata a promuovere la sostenibilità della filiera e a migliorare la gestione del fine vita dei prodotti tessili, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare;
l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR comporta, in particolare per le micro, piccole e medie imprese del settore tessile, oneri organizzativi ed economici legati a consulenze tecniche, sistemi di tracciabilità, adempimenti amministrativi e attività di formazione del personale;
il comparto della raccolta, selezione e valorizzazione del rifiuto tessile si trova in una fase di crisi strutturale, aggravata dall'aumento esponenziale della produzione di rifiuti tessili, a causa del fast fashion e ultra fast fashion;
secondo le analisi presentate dalle associazioni, i costi per raccogliere i rifiuti tessili variano tra i 306 e i 366 euro a tonnellata. Contemporaneamente, i prezzi di vendita del materiale agli impianti di selezione sono scesi sotto i 300 euro a tonnellata;
diversi Paesi europei hanno introdotto misure per fronteggiare la crisi e a sostegno della filiera, anche con riferimento al supporto necessario per attuare gli adempimenti necessari ad attuare l'EPR;
è in corso di attuazione l'atto delegato previsto dal Regolamento Ecodesign (regolamento UE 2024/1781), che definirà i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, e che, tra l'altro, introduce requisiti vincolanti in materia di durabilità, riparabilità e riciclabilità dei materiali. L'entrata in vigore di tale atto non renderà possibile l'immissione nel mercato dell'Unione europea di prodotti del fast fashion e ultra fast fashion,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di iniziative normative volte a introdurre misure di sostegno economico a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile per accompagnare l'adeguamento da parte di tali soggetti agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), orientando tali iniziative a sostenere le spese connesse agli adempimenti tecnici e organizzativi necessari all'attuazione del nuovo regime, al fine di garantire una transizione sostenibile ed equilibrata per l'intero comparto.
9/2673-A/11. Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità ed i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese;
il settore della moda sta fronteggiando uno stato di profonda crisi che si è, ormai, trasformata in strutturale;
recenti inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno, tra l'altro, portato alla luce fenomeni reiterati di grave sfruttamento lavorativo con forme di vero schiavismo all'interno della filiera produttiva, anche legata a marchi del lusso, con particolare riferimento all'impiego di manodopera spesso straniera in condizioni di illegalità e sicurezza precaria;
il ricorso ad appalti e subappalti nella filiera della moda da parte dei marchi del lusso ha creato le condizioni per una produzione basata su un massimo profitto e sullo sfruttamento estremo dei lavoratori coinvolti;
tali circostanze rendono indispensabile un intervento volto a garantire la trasparenza dell'intera capacità produttiva della filiera, valorizzando le competenze e le risorse effettive delle imprese, senza limitarsi a verifiche meramente formali sulla conformità dei processi, ma fondato su un sistema di controllo idoneo a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei diritti dei lavoratori e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali;
ad aggravare le criticità che interessano l'intero settore della moda intervengono fattori congiunturali, quali l'attuale contesto geopolitico – con particolare riferimento ai conflitti in corso e all'innalzamento dei dazi con evidenti ripercussioni sugli export verso gli Stati Uniti – nonché i mutamenti nei comportamenti di spesa dei consumatori, soprattutto a seguito del vertiginoso incremento dei consumi registrato nel periodo post-pandemico, che ha determinato una fase di saturazione del mercato,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure in materia di certificazione del prodotto e del marchio «Made in Italy», concertate con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali di categoria, volte a rafforzare il sistema di controllo sull'intera filiera produttiva della moda e del tessile, affinché la valorizzazione e la tutela del marchio non si limitino alla qualità del prodotto finale – con riferimento sia ai materiali impiegati sia ai profili di sostenibilità ambientale – ma riguardino l'intero processo produttivo, includendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei diritti dei lavoratori, dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e dei princìpi di concorrenza leale tra le imprese;
a porre in essere ogni attività necessaria a contrastare il grave fenomeno di sfruttamento e di violazione dei più elementari diritti dei lavoratori, che avvengono in particolare negli appalti e subappalti ai quali i committenti delegano la produzione nella filiera della moda, nonché a prevedere in futuri atti normativi di sua competenza misure che garantiscano il pieno coinvolgimento responsabile delle società committenti anche alla luce dalle disposizioni in tema di responsabilità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9/2673-A/12. Ghirra, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Piccolotti, Zanella, Zaratti.