CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2025
XIX LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1074-A
EMENDAMENTI
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
Relatrice: MATONE.

N. 3.

Seduta del 28 maggio 2025

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici fino alla fine del periodo, con le seguenti: della Polizia giudiziaria, fatta salva l'applicazione dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   secondo periodo, sostituire le parole: dai predetti responsabili con le seguenti: dalla Polizia giudiziaria;

   terzo periodo, sostituire le parole: i responsabili dei citati uffici o comandi danno con le seguenti: la Polizia giudiziaria dà.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale fino alla fine del periodo con le seguenti: dei Questori, dei Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;

   terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.200. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi fino alla fine del periodo con le seguenti: del Questore, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;

   terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.1002. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sopprimere le parole da: indicati al comma 1 dell'articolo 226 fino alla fine del periodo.
1.1001. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
*1.1005. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Bellomo.
*1.1008. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero viene convalidato nel termine stabilito, i dati possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
1.1003. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti per effetto del decreto legittimamente emesso dal pubblico ministero possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto motivato del pubblico ministero di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis.1, aggiungere il seguente:

   «3-bis.2. Nell'ambito delle attività di soccorso pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, qualora si tratti di interventi finalizzati alla localizzazione e al salvataggio di persone disperse in situazioni di potenziale pericolo per la vita o l'incolumità fisica, il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a richiedere al pubblico ministero competente l'acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla localizzazione dell'interessato. In ragione dell'urgenza e dell'elevato rischio derivante dal ritardo, l'autorizzazione può essere conferita dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica, con successiva conferma mediante decreto motivato entro le quarantotto ore successive. Dell'avvenuta acquisizione è data notizia al Prefetto territorialmente competente. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente alle finalità di localizzazione per l'esecuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 3-bis e 3-bis.1 con le seguenti: 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2.
*1.1004. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.1006. Bagnai, Candiani.
*1.1007. Colombo.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)

(Votazione dell'articolo 2)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., primo periodo, sostituire le parole da: del pubblico ministero fino alla fine del capoverso con le seguenti: del giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis.
1.2. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, secondo periodo, sostituire le parole da: . Quando, in ragione fino alla fine del capoverso con le seguenti parole: , previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis. Se il presidente del tribunale non ritiene sussistere le esigenze di cui al periodo precedente nega l'autorizzazione o la convalida e i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
1.4. Boschi.

A.C. 1074-A
ORDINI DEL GIORNO
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

N. 4.

Seduta del 25 giugno 2025

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;

    in particolare, l'obiettivo è quello di consentire l'acquisizione dei dati «necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo»;

    i commi da 4-ter a 4-quinquies disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati;

    viene altresì introdotta, al secondo periodo, una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato;

    viene inoltre riconosciuta la facoltà all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica;

    rileva nello stesso senso, la modifica apportata in sede referente con il comma 2 dell'articolo 1, con cui viene modificata la legge n. 203 del 2012, per permettere l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati);

    alla luce delle modifiche proposte appare indispensabile garantire al personale delle forze dell'ordine al quale viene riconosciuta la facoltà di acquisire i dati, nonché al personale della polizia locale che verrà incaricato di accedere agli archivi del Centro di elaborazione dei dati, di usufruire del know how adeguato per la tipologia di attività che viene agli stessi assegnati,

impegna il Governo

per le finalità del provvedimento, a valutare con il primo provvedimento utile, di destinare specifiche risorse per la formazione del personale delle forze dell'ordine e di polizia giudiziaria come richiamato in premessa, nonché per l'assunzione presso i Ministeri interessati di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.
9/1074-A/1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;

    secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, la ratio della proposta è quella di consentire l'acquisizione dei dati necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo;

    l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati;

    la proposta di legge, all'articolo 1, mira ad ampliare le finalità per le quali tali dati possono essere acquisiti, introducendo una specifica deroga per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato, modifica che consentirebbe quindi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico non solo per indagini penali, ma anche quando ciò sia necessario per prevenire gravi pericoli per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa;

    l'acquisizione dei dati rimarrebbe subordinata all'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sussistenza di elementi concreti e specifici dai quali si possa desumere un pericolo attuale per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa e la proporzionalità dell'acquisizione dei dati rispetto alla finalità perseguita;

    nel corso del dibattito di Commissione sono state infatti respinte proposte emendative relative alla necessità che l'apposito decreto motivato del pubblico ministero dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;

    il provvedimento in esame introduce, infatti, una deroga alla disciplina attualmente vigente senza alcun limite,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure anche normative volte a rafforzare le garanzie rispetto alla delimitazione dei margini della deroga relativi all'ambito di applicazione dell'articolo 132 del codice Codice in materia di protezione dei dati personali, anche prevedendo che il decreto motivato del pubblico ministero rechi un preciso riferimento all'intervallo temporale di accesso ai dati in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
9/1074-A/2. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.

   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno delle persone scomparse in Italia rappresenta una realtà complessa e in crescita, con numeri significativi che destano preoccupazione. Le statistiche indicano che ogni anno migliaia di persone spariscono nel territorio nazionale e che una parte consistente di queste non viene più ritrovata;

    per contrastare la problematica è stato istituito da anni il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse: una figura preposta ad affrontare in maniera coordinata e strategica il complesso fenomeno delle persone scomparse in Italia. La sua attività si articola su numerosi fronti, con l'obiettivo primario di migliorare l'efficacia delle ricerche, fornire supporto alle famiglie e prevenire le scomparse;

    il provvedimento in esame mira a modificare, all'articolo 1, l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 («Codice della privacy») per consentire l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico anche al di fuori di procedimenti penali, qualora ciò sia necessario per tutelare la vita e l'integrità fisica di persone scomparse;

    tali modifiche, pur finalizzate a contrastare un fenomeno devastante per molte famiglie, ha però alcune evidenti criticità. Legiferando infatti al di fuori del perimetro dei procedimenti penali (che giustificano una conservazione più lunga dei dati di traffico telefonico e telematico) vi è il rischio di ledere il principio del ragionevole bilanciamento, in riferimento proprio all'acquisizione dei tabulati telefonici e all'individuazione dei soggetti coinvolti;

    la scomparsa di una persona può avere infatti numerose cause, anche volontarie: dati precisi, consolidati da alunne testimonianze, ci dicono proprio che la prima categoria di motivazione individuata è, con il 10 per cento dei casi, proprio l'allontanamento volontario;

    nel corso del dibattito di Commissione sono state respinte proposte emendative in tale direzione e relative alla necessità che l'apposito decreto del pubblico ministero, previsto dal provvedimento in esame, dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;

    in sintesi, pur prendendo atto che l'obiettivo prioritario del provvedimento in esame sia quello di fornire agli organi inquirenti e alle forze dell'ordine uno strumento più efficace e tempestivo per la ricerca di persone scomparse – qualora rimanesse questo impianto e non fossero quindi specificati alcuni limiti alle deroghe previste – il citato principio del ragionevole bilanciamento potrebbe rimanere quindi squilibrato a svantaggio della tutela della privacy, rischiando di procurare conseguentemente un evidente limite alle libertà personali,

impegna il Governo

ad adottare, in relazione a quanto espresso in premessa, iniziative normative volte a introdurre limiti specifici alle deroghe previste dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 196 del 2003 al fine di evitare che le azioni poste in essere per contrastare il fenomeno delle persone scomparse ledano il diritto alla privacy e le libertà personali.
9/1074-A/3. Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, in casi specifici, l'acquisizione di dati sensibili anche in assenza di un procedimento penale, con l'obiettivo di salvaguardare la vita o l'incolumità fisica delle persone;

    tale acquisizione può avvenire in via d'urgenza da parte dei responsabili degli uffici o comandi provinciali delle forze di polizia, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, con successiva conferma scritta entro 48 ore;

    tuttavia, la previsione di un'autorizzazione esclusivamente del pubblico ministero nei casi urgenti, senza successivo vaglio giurisdizionale, potrebbe risultare non pienamente conforme ai princìpi costituzionali e sovranazionali in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, in particolare ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di terzietà dell'autorità di controllo;

    l'introduzione di un meccanismo di convalida obbligatoria da parte del giudice per le indagini preliminari, da effettuarsi entro un termine massimo di quarantotto ore, rappresenterebbe una garanzia essenziale per il controllo giurisdizionale ex post dell'atto adottato in via d'urgenza;

    tale misura rafforza il bilanciamento tra le esigenze di tutela immediata di persone in pericolo e la protezione dei diritti fondamentali, assicurando che l'eccezionalità dell'intervento non si traduca in arbitrarietà o automatismi invasivi della sfera privata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, nei casi di acquisizione urgente di dati ai sensi del comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il pubblico ministero sia tenuto a richiedere, entro quarantotto ore, la convalida dell'acquisizione al giudice per le indagini preliminari, il quale decide, entro ulteriori quarantotto ore, con decreto motivato e che tale convalida si applichi anche qualora l'autorizzazione del pubblico ministero sia stata resa oralmente o per via telematica e successivamente confermata per iscritto.
9/1074-A/4. Boschi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 della proposta in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, al di fuori dei procedimenti penali, l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta per finalità di tutela dell'incolumità e della vita di persone in situazioni di pericolo;

    l'intervento normativo si fonda su finalità di interesse pubblico primario, ma incide su diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale e sovranazionale, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;

    l'esperienza maturata in ambito giurisprudenziale, anche europeo, evidenzia come le garanzie offerte da un controllo giurisdizionale preventivo e imparziale rappresentino una condizione essenziale di legittimità per l'accesso a dati sensibili in assenza di un procedimento penale;

    si ritiene pertanto necessario rafforzare il livello di garanzia procedurale, prevedendo che l'acquisizione di tali dati sia subordinata ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dal presidente del tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dell'interessato, quale figura terza e imparziale, anche al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti della persona;

    per contemperare le esigenze di prontezza operativa nei casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'acquisizione possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, si rende necessario richiamare, in tali casi urgenti, la procedura già prevista dal comma 3-bis dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria;

    infine, per garantire l'effettività del controllo giurisdizionale e prevenire abusi, si reputa opportuno stabilire che, in caso di diniego della convalida da parte del presidente del tribunale, i dati acquisiti non possano essere utilizzati né conservati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, sia richiesta l'autorizzazione preventiva del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato, ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto, si proceda con le modalità previste dal comma 3-bis, con obbligo di convalida da parte del medesimo presidente del tribunale, prevedendo altresì che, in caso di mancata convalida, i dati eventualmente acquisiti siano considerati inutilizzabili e distrutti.
9/1074-A/5. Giachetti.

A.C. 2189
ORDINI DEL GIORNO
S. 1233 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 25 giugno 2025

   La Camera,

   premesso che:

    tra gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, istituita dalla Convenzione oggetto di ratifica, vi è quello di rafforzare la circolazione sicura ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo, nonché quello di favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione ai predetti ausili (articolo 3 della Convenzione);

    lo sviluppo delle tecnologie relative al Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e ai servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) rappresenta un elemento centrale per la sicurezza e l'efficienza della navigazione moderna;

    la diffusione e l'impiego di questi sistemi consente una gestione più precisa del traffico marittimo, la riduzione dei rischi di collisione e un miglioramento della comunicazione tra navi e infrastrutture costiere;

    la standardizzazione e l'interoperabilità a livello internazionale dei sistemi AIS e VTS costituisce un obiettivo strategico per garantire comunicazioni fluide tra navi e stazioni costiere in acque appartenenti a regioni diverse del mondo;

    tali innovazioni contribuiscono anche alla sostenibilità ambientale, riducendo i consumi di carburante, le emissioni e i rischi di inquinamento in caso di incidenti,

impegna il Governo

in linea con le finalità della ratifica in esame richiamate in premessa, ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie basate sul Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e sui servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS), garantendo la standardizzazione e l'interoperabilità di tali sistemi a livello internazionale, al fine di assicurare una comunicazione efficace e sicura tra navi e infrastrutture costiere in ogni area geografica.
9/2189/1. L'Abbate.

A.C. 2384-A
EMENDAMENTI
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Relatrice: MATERA.

N. 1.

Seduta del 15 luglio 2025

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.1. Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , subordinatamente alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia occupazionale e di responsabilità sociale.
1.2. L'Abbate.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: , comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;

   sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 2, lettera a):

     1.1) l'alinea è sostituito dalla seguente:

   «a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile:»;

     1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;

     1.3) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;

     1.4) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

    «3) semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

    3-bis) istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;»;

   al numero 2), sostituire la parola: alla con le seguenti: al comma 2,.
1.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.7. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».
1.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

    «1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».
1.11. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».
1.12. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 19, comma 1:

    1) la lettera l) è abrogata;

    2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

   «m) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri;».
1.5. D'Alfonso.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

    5-bis) al fine di individuare specifiche forme di tutela dalle conseguenze dell'insolvenza privata, con specifico riferimento ai casi di sovraindebitamento connesso a ragioni di servizio, prevedere la possibilità di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di riconoscere una presunzione di meritevolezza, dunque l'assenza di colpa grave, mala fede e dolo, ogniqualvolta la situazione debitoria del personale dipendente, con particolare riferimento al personale delle Forze dell'ordine, sia connessa ad oggettivi eventi imputabili a ragioni di servizio.
1.3. Stefanazzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all'articolo 32 della Costituzione.
1.10. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

A.C. 1447-A
EMENDAMENTI
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
Relatrice: MATTEONI.

N. 1.

Seduta del 15 luglio 2025

ART. 1.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: anche in cooperazione fino a: operanti nel settore,.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzate in cooperazione e con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti, delle associazioni sindacali dei giornalisti e di singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.
1.1. Piccolotti.

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