FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CERRETO, ALMICI, AMICH, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CIABURRO, DEIDDA, DONDI, FOTI, GIORGIANNI, IAIA, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MATERA, POLO, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VARCHI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari

Presentata il 16 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – Mangiare bene ed essere correttamente informati sono un diritto.
Eppure, la debolezza del sistema economico, la lontananza delle fasi di produzione allestite in aree geografiche distinte dai luoghi di trasformazione, l'aggressività della comunicazione commerciale e la stessa facilità di accedere a tecniche di manipolazione del cibo sono tutti fattori che concorrono a mettere a rischio, sempre più spesso, tale diritto, assolutamente non rinunciabile sia per la perdita di fiducia del cittadino-consumatore sia per la sicurezza degli alimenti.
Oltre a ciò, la considerazione che il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento delle risorse della criminalità organizzata, come emerso dai dati del 6° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia del 2019, a cura di Eurispes, Coldiretti e dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare: il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie nel nostro Paese si stima in misura pari a 24,5 miliardi di euro, in crescita del 12,4 per cento.
La crescita delle frodi alimentari sembra non risentire delle crisi e delle tensioni internazionali. La rete criminale si inserisce nella filiera del cibo, dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l'interesse di organizzazioni che vestono il «doppiopetto» della rispettabilità, approfittando dei vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell'economia e della finanza.
Le eccellenze agroalimentari italiane, contraddistinte dal marchio made in Italy, rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove i marchi italiani sono riconosciuti e apprezzati in quanto espressione di elevata qualità e tipicità, come certificato dai prodotti esportati nel 2021 per un valore pari a circa 52 miliardi di euro.
In questo scenario, tuttavia, i prodotti agroalimentari italiani, con particolare riguardo ai prodotti di qualità e a marchio protetto, sono sottoposti ad un alto rischio di contraffazione, con riferimento all'origine geografica del prodotto o alla denominazione di origine, e di imitazione, quest'ultima riconducibile al più generalizzato fenomeno di Italian sounding, ossia la commercializzazione di prodotti che, attraverso l'impiego di simboli, nomi, marchi, immagini, richiamano in modo ingannevole all'italianità, ancorché privi di qualunque legame col nostro Paese. A rischio, ovviamente, sono anche la qualità e la sicurezza alimentare con la vendita di prodotti alimentari indicati come made in Italy ma ottenuti in realtà con materie prime importate, speso di bassa qualità. Sono numerosi i casi di frode riconducibili a pratiche di sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni degli alimenti, che vanno dalla modifica della loro composizione originale fino alla sostituzione della data di scadenza in etichetta e alla rigenerazione di prodotti deteriorati, con la conseguenza di comprometterne il valore nutrizionale e le caratteristiche igienico-sanitarie.
Alla luce di tali brevi considerazioni e consapevoli della necessità di articolare una risposta adeguata ai fini del contrasto dei fenomeni di contraffazione e frode, la presente proposta di legge si propone di riorganizzazione in modo sistematico la categoria dei reati in materia alimentare al fine di intervenire a tutela della salute e a salvaguardia del patrimonio agroalimentare e di fronteggiare le condotte offensive anche riconducibili a gruppi organizzati, le cosiddette «agromafie o agropiraterie», confermando e rafforzando, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità.
In particolare, la presente proposta di legge trae origine dal testo formulato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015, e riprende il disegno di legge presentato nella XVIII legislatura (atto Camera n. 2427), nella quale, però, non si è giunti alla sua approvazione definitiva.
In linea generale, la presente proposta di legge mira a introdurre disposizioni tese ad affrontare in modo adeguato i diversi fenomeni criminali che rientrano nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sotto il profilo sanzionatorio, con la possibilità di utilizzare più incisivi strumenti di indagine e di fare ricorso a misure cautelari personali o reali in caso di rischio immediato di prosecuzione delle attività criminali, sia sotto il profilo dell'estensione della sfera repressiva, a fronte di attività illecite che, oggi, non risultano punibili o lo sono solo grazie a interpretazioni giurisprudenziali che hanno esteso al massimo l'ambito di punibilità dei reati di cui agli articoli 515 e 516 del codice penale.
La prospettiva dalla quale muove la riforma mira a incidere in modo diverso sul settore degli alimenti, posto che il tema delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche o l'origine geografica dell'alimento, di per sé o in quanto garantite dalla denominazione protetta o dal marchio del produttore ovvero dall'attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione, come avviene nel caso della produzione «biologica», attualmente priva della tutela di previsioni penalistiche. Oggi è prioritario il valore assunto dall'«identità» del cibo quale parte irrinunciabile e insostituibile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare».
Le modifiche recate dall'articolo 1 della presente proposta di legge riguardano i delitti contro la salute pubblica:

1) articolo 439 (Avvelenamento di acque o di alimenti): con la sostituzione integrale del presente articolo si è voluto ridefinire l'ambito di applicazione dell'articolo 439 del codice penale, che punisce ogni condotta di avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione, senza distinguere la tipologia delle acque oggetto della condotta, in relazione alla loro destinazione o al momento del loro prelievo, o degli alimenti rispetto ai quali interviene, per lo specifico disvalore che di per sé connota quell'azione e per la diffusività del pericolo che la condotta può cagionare;

2) articolo 440 (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali): la sostituzione integrale del presente articolo comporta, in primis l'introduzione della previsione della contaminazione, al fine di colmare un grave vuoto normativo costituito dall'assenza di una fattispecie adatta ai casi di contaminazione. Inoltre, potendo queste condotte essere commesse anche in fase di produzione, si è deciso di collocare in questa stessa norma anche le ulteriori condotte che possono essere commesse dal produttore nell'esercizio della sua attività, dalle quali, in ragione della violazione della disciplina di settore o dell'inidoneità o nocività del prodotto, potrebbe scaturire il medesimo pericolo per la salute pubblica;

3) articolo 440-bis (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi): la nuova fattispecie raggruppa tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle azioni di cui agli articoli 439 e 440 del codice penale. Inoltre, si evidenzia che la norma di cui all'articolo 440-bis punisce la commercializzazione di tutte le sostanze, compresi i medicinali, già oggetto delle condotte di cui all'articolo 440, sanzionandola anche in questo caso in maniera identica;

4) articolo 440-ter (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi): si configura una nuova fattispecie a condotta omissiva necessariamente dolosa, che può essere realizzata anche a prescindere dalla circostanza che il prodotto sia pericoloso per effetto delle condotte di cui agli articoli 440 e 440-bis del codice penale. L'omissione di cui all'articolo 440-ter del codice penale è attribuita specificamente a un soggetto definito come operatore del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, a qualunque operatore del commercio, ossia un soggetto che ha la disponibilità dei beni per ragioni connesse alla loro commercializzazione, il quale, avendo in buona fede acquisito la detenzione o proseguito nell'alienazione di alimenti destinati al consumo, in un secondo momento sia venuto a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo del prodotto senza intervenire a neutralizzarla di sua iniziativa o secondo le indicazioni fornite dalla norma medesima;

5) articolo 440-quater (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose): con l'introduzione del nuovo articolo si è voluto adeguare il codice penale alle più recenti riforme, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento (CE) n. 178/2002. La pubblicità incriminata dal nuovo articolo 440-quater del codice penale potrebbe essere radicalmente «falsa» nei contenuti informativi che veicola. La costruzione di un'ipotesi delittuosa presuppone una condotta strutturalmente dolosa che può essere ascritta a soggetti titolari di un'attività di comunicazione pubblicitaria non necessariamente connessa all'attività di produzione di ciò che viene pubblicizzato;

6) articolo 445-bis (Disastro sanitario): la nuova fattispecie nasce dalla necessità di una maggiore precisazione legislativa della nozione stessa di disastro sia sotto il profilo della sua determinatezza testuale sia sotto quello della sua verificabilità empirica. La figura che si propone muove, infatti, da una descrizione più tassativa di quella del disastro ambientale introdotta nel 2015 all'articolo 452-quater del codice penale, e, al tempo stesso, si distingue come ipotesi aggravata e autonoma dai singoli «mini-disastri» che la precedono, allo scopo di rafforzare la tutela in questi settori rispetto ai casi di difficile prova della causalità individuale;

7) articolo 445-ter (Disposizioni comuni): la nuova disposizione persegue una pluralità di obiettivi definitori; in primo luogo, per chiarire la prospettiva della tutela, si stabilisce che, agli effetti della legge penale, il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque, dei medicinali o degli alimenti già distribuiti o venduti, con l'ulteriore precisazione che l'evento di pericolo per la salute pubblica deve essere accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo dei predetti alimenti; in secondo luogo si è inteso chiarire, in considerazione dell'esistenza di un diffuso contrasto giurisprudenziale, che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta, che in forza della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti, assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione dell'alimento, tutte le volte in cui sono utilizzate sostanze non consentite o comunque in quantità non consentite dalla normativa vigente; infine, si è definita la nozione di alimento inadatto al consumo umano, attingendo a quanto disposto dall'articolo 14 del citato regolamento (CE) n. 178/2002, ma al contempo offrendone una formulazione più tassativa;

8) articolo 446 (Confisca obbligatoria): la previsione dell'applicazione della confisca obbligatoria delle cose indicate al primo comma dell'articolo 240 del codice penale nel caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440 e 441 dello stesso codice, qualora dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, viene estesa alle fattispecie incriminatrici introdotte dagli articoli 440-bis e 440-ter del medesimo codice;

9) articolo 448 (Pene accessorie): l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo e della pubblicazione della sentenza di condanna viene prevista nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis del codice penale;

10) Articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica): al fine di correggere le attuali sperequazioni sanzionatorie, l'articolo è stato sostituito integralmente provvedendo a una graduazione scalare dei livelli edittali.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si interviene nel settore delle frodi nel commercio di prodotti alimentari, così riformulando, in primis, la rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare». Nella misura in cui mira a proteggere una pluralità indeterminata di consociati da forme di aggressione a interessi economici, infatti, tale disposizione incrimina una frode commerciale incentrata su un singolo episodio di slealtà del venditore o del commerciante, che patisce un'evidente ineffettività sul piano applicativo, data anche l'assenza di una definizione normativa di «genuinità». L'opzione politico-criminale mira, dunque, da un lato a riversare all'interno del nuovo articolo 5-ter della legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotto dall'articolo 6 della presente proposta di legge le specifiche esigenze di tutela sottese al vigente articolo 516 del codice penale, quanto alla genuinità degli alimenti, dall'altro a individuare in questa stessa sede la prima fattispecie, scalarmente meno offensiva, residuale ma di portata generale per il comparto di riferimento, incriminante le frodi commerciali nel settore alimentare.
L'articolo 517-quater del codice penale (Contraffazione dei segni di denominazione protetta e di indicazione geografica dei prodotti agroalimentari) viene modificato con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui è previsto l'incremento, in ragione del disvalore delle condotte, prevedendo per gli alimenti a denominazione protetta una più incisiva tutela del marchio. Inoltre, rispetto alla precedente versione della norma, si è incentrata la protezione sul segno che contraddistingue la denominazione o l'indicazione geografica, in ragione del fatto che l'interesse protetto attiene a segni indicativi di prodotti che sono tutelati in quanto espressione di valori rilevanti come la comunità dei produttori locali, trattandosi di alimenti che costituiscono un'espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza.
Il nuovo articolo 517-quater.1 (Agropirateria) è funzionale a incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. In tal modo si è ritenuto di soddisfare l'esigenza politico-criminale di reprimere efficacemente le fattispecie in cui i traffici di alimenti contraffatti o alterati siano posti in essere da soggetti che, pur agendo in modo organizzato o sistematico, non siano riconducibili a un'associazione per delinquere. Si è quindi introdotto un reato abituale, per il quale la punibilità di più persone, ove non organizzate in una vera e propria associazione criminale, è collegata alla condivisione del dolo del delitto abituale, ricorrendo altrimenti i comuni strumenti penali di cui agli articoli 81 e 110 del codice penale con riguardo alle fattispecie monosoggettive indicate nel corpo della norma. L'introduzione della fattispecie si giustifica in ragione della ricorrenza del fenomeno, che presuppone accordi, anche occasionali, tra produttori e distributori e la ripetizione delle condotte.
Nella presente proposta di legge l'articolo 517-sexies del codice penale (Frode nel commercio di alimenti) diviene, così, un'ipotesi speciale rispetto alla comune e invariata frode nell'esercizio del commercio, di cui all'articolo 515, in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell'oggetto materiale, sia dall'ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola o industriale ovvero anche di intermediazione. In particolare, rispetto all'immutato articolo 515, la portata punitiva dell'articolo 517-sexies si estende a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono dalla fase di negoziazione. Si propone, infatti, di punire chi, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
Il nuovo articolo 517-septies del codice penale (Commercio di alimenti con segni mendaci) incrimina l'ipotesi di vendita di alimenti con segni mendaci, che ricalca l'attuale previsione della «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» di cui all'articolo 517 del codice penale ovvero l'ipotesi in cui la frode viene attuata inducendo, con segni diversi dai marchi registrati, l'acquirente a ritenere una diversa qualità del bene acquistato. Nel settore alimentare, l'introduzione di una simile fattispecie acquisisce un significato ben diverso, a partire dal bene tutelato che non è più l'economia pubblica, bensì la fiducia del consumatore. In tale modo si consente un più facile intervento degli organi di controllo in qualsiasi fase della commercializzazione, anche temporalmente e spazialmente distante dalla vendita finale. Si è, di conseguenza, previsto un reato a dolo specifico, risultando quest'ultimo necessario per connotare la condotta in grado di ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività di immissione in commercio, per i beni importati, già con la spedizione in transito o l'introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, secondo uno schema già presente nell'ordinamento. Le condotte punite consistono nell'utilizzazione di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, e, quindi, realizzate con un dato confezionamento.
Allo scopo di assicurare una più intensa risposta punitiva e di adeguare il codice penale ai fenomeni criminali più frequenti registratisi nella casistica giudiziaria in materia di frodi alimentari, il nuovo articolo 517-octies prevede nuove circostanze aggravanti che tengano conto delle nuove esigenze politico-criminali.
Infine, in considerazione dell'esigenza di rafforzamento del complessivo apparato sanzionatorio, l'articolo 518 prevede l'ulteriore pena accessoria della pubblicazione della sentenza, di cui si aggiorna il contenuto, inserendovi le fattispecie di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies ed eliminando il riferimento al delitto di cui all'articolo 516.
Si prevede, poi, l'introduzione dell'articolo 518-bis in materia di sanzioni interdittive o sospensive, finalizzate a fare sì che gli autori di tali reati siano impossibilitati a proseguire le predette attività illecite. La necessità politico-criminale di valorizzare il ricorso a misure finalizzate all'ablazione dei proventi illeciti derivanti dalle frodi in commercio di alimenti induce a prevedere l'introduzione dell'articolo 518-ter, concernente la confisca obbligatoria e per equivalente, per la cui disciplina si è ritenuto di effettuare un richiamo integrale dell'articolo 474-bis dello stesso codice allo scopo di perequare la disciplina tra due fattispecie analoghe.
Con l'articolo 3 della presente proposta di legge si modifica l'articolo 240-bis del codice penale. Tenuto conto dell'esigenza di rafforzare gli strumenti patrimoniali di contrasto delle forme più gravi e allarmanti di frodi alimentari, si è ritenuto opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della cosiddetta «confisca per sproporzione» anche ai casi di condanna, o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di associazione criminosa finalizzata al compimento dei reati di cui agli articoli 517-sexies, 517-septies e 517-quater del codice penale; si tratta di una misura ulteriore che convive con la confisca obbligatoria anche per equivalente.
L'articolo 4 della presente proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Traendo spunto dalla prassi operativa, spesso caratterizzata da onerosi sequestri di alimenti oggetto di accertamento giudiziale, anche a fini acceleratori si è prevista una nuova ipotesi di anticipazione della prova peritale, destinata a svolgersi, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, già in fase di indagine, in tutti i casi di sequestro, probatorio o preventivo, di alimenti, ancorché non deperibili, disposto nella fase delle indagini preliminari. Si è proceduto all'inserimento del nuovo articolo 86-quater per consentire la destinazione a scopo benefico dei prodotti alimentari di cui sia accertata l'idoneità al consumo umano o di animali. La previsione in esame ha lo scopo di evitare sprechi di beni che possano avere una meritevole utilità.
L'articolo 5 della presente proposta di legge reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Qualunque prospettiva di riforma della disciplina penale degli illeciti alimentari non può prescindere dalla valorizzazione politico-criminale della funzionalità preventiva della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi. In particolare, la necessità di inquadrare anche gli organismi pluripersonali quali centri di imputazione diretta di sanzioni è l'occasione per inserire nel decreto legislativo n. 231 del 2001 una nuova disposizione, con la quale si intende rivolgere specifica attenzione a situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, sicché all'ente possa risultare garantita l'impunità una volta che sia accertata l'assenza di colpa riconducibile all'aver adottato o aggiornato un modello organizzativo ritagliato sulle specifiche caratteristiche del settore di produzione alimentare, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento (CE) n. 178/ 2002, modulato sulle dimensioni dell'organismo produttivo.
Sotto il primo profilo, si provvede a riempire di contenuto e a concretizzare la figura generale e astratta del modello organizzativo sul quale si impernia il criterio «soggettivo» di imputazione della responsabilità amministrativa: si stabilisce, infatti, che il modello di gestione e di organizzazione, idoneo ad assumere valenza esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti predetti, debba essere adottato e attuato nell'ambito di un sistema aziendale in grado di assicurare l'adempimento di obblighi giuridici nazionali e sovranazionali inerenti a una serie di attività analiticamente indicate nella disposizione in esame: ad assumere rilievo sono gli obblighi relativi, ad esempio, alle attività di verifica sui contenuti pubblicitari, di vigilanza sulla rintracciabilità, di controllo della qualità, sicurezza e integrità degli alimenti, di procedure di ritiro, di valutazione del rischio, eccetera.
Si dispone, inoltre, che il predetto modello di organizzazione e di gestione speciale debba necessariamente prevedere ulteriori adempimenti, da calibrare in rapporto ai profili dimensionali e tipologici dell'ente che opera nel settore alimentare e consistenti, in primo luogo, nella predisposizione di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte, di un'articolazione interna di funzioni idonea al processo di valutazione e di gestione del rischio e di un congruo apparato disciplinare in chiave preventiva e punitiva. Funzionale a porre i presupposti per l'efficiente realizzazione del modello è, in secondo luogo, la creazione di una posizione di garanzia «collettiva», tramite un idoneo sistema di vigilanza e di controllo interno all'ente, in grado di operare i necessari controlli e di formalizzare le proposte dirette alla gestione delle attività. Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti di prevenzione, si prevede, inoltre, che, negli enti che hanno le dimensioni delle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari possano essere affidate anche a un solo soggetto, purché esterno, esperto anche nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Si stabilisce che tale soggetto sia individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy. Nella prospettiva della razionalizzazione e della semplificazione dell'adempimento del dovere di prevenzione degli illeciti alimentari, si prevede, infine, che il legale rappresentante o il delegato di enti di minori dimensioni, perché aventi meno di dieci dipendenti addetti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, a condizione che abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva, qualora organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio. In tal caso, viene meno l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.
Le disposizioni introdotte con i nuovi articoli 25-bis.2 (Frodi nel commercio di prodotti alimentari) e 25-bis.3 (Delitti contro la salute pubblica) del decreto legislativo n. 231 del 2001 incidono sulla cosiddetta «parte speciale» dello stesso decreto legislativo sia in chiave di adeguamento alle innovazioni apportate dalla presente proposta di legge alla disciplina delle frodi nel commercio di alimenti sia attraverso l'inserimento degli illeciti contro la salute pubblica nel catalogo dei cosiddetti «reati presupposto».
Dal primo punto di vista, l'articolo 25-bis.2 ha ad oggetto i reati presupposto inerenti alle frodi nel commercio di alimenti di cui agli articoli 515 e seguenti del codice penale, variamente modulati sotto il profilo del quantum della sanzione pecuniaria, in dipendenza dal livello di gravità della violazione, e con la previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo, con riferimento al più grave reato presupposto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale.
Dal secondo punto di vista, l'articolo 25-bis.3 ha ad oggetto i reati presupposto inerenti ai delitti contro la salute collettiva, di cui agli articoli 439 e seguenti del codice penale e 5 della legge n. 283 del 1962, variamente modulati sotto il profilo del quantum della sanzione pecuniaria e con la costante previsione della sanzione interdittiva dall'esercizio dell'attività. In entrambi i casi, si prevede che, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in esame, si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
L'articolo 6 della presente proposta di legge reca modifiche alla citata legge 30 aprile 1962, n. 283, un testo normativo di rilevanza fondamentale nell'ambito della disciplina degli illeciti alimentari. È inserito l'articolo 1-bis, che disciplina la delega di funzioni nel settore alimentare, volta a soddisfare esigenze di certezza e di uniformità in sede applicativa e a presidiare la garanzia della personalità della responsabilità penale. È sostituito l'articolo 5 in materia di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti inadatti al consumo umano. La costruzione del delitto risponde al principio di offensività, in quanto la condotta tipica è incentrata su una descrizione delle fasi commerciali in cui si possono innestare le condotte illecite, nonché sull'indicazione delle possibili violazioni in materia alimentare, ma con l'aggiunta ulteriormente tipizzante che dalle predette condotte sia derivata la nocività dell'alimento. In questo modo si è inteso sanzionare un evento di rischio, prodromico rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 440-bis del codice penale, nella quale le medesime condotte devono, invece, aver raggiunto un livello di sviluppo del rischio tale da concretizzarsi nel più grave evento di pericolo per la salute pubblica. In questo stesso contesto si è ritenuto, data l'ipotesi già richiamata di informazioni commerciali false o incomplete di cui all'articolo 440-quater del codice penale, di sanzionare, anche in questo contesto meno grave, il caso in cui il consumo dell'alimento risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, a causa dalla falsità o incompletezza delle informazioni commerciali. Per tutte le condotte si è altresì prevista una responsabilità colposa, avendo ritenuto indispensabile gravare l'operatore del settore di un onere di attenzione e cautela, attesi i beni coinvolti, ma con degradazione del reato a un'ipotesi contravvenzionale. Tutte le condotte sono in ogni caso riferite ad attività di impresa.
Al comma 4 si è ritenuto di prevedere anche rispetto alle condotte dolose descritte dall'articolo 5 in esame che, se da esse derivi un disastro sanitario, trovi applicazione anche in tale caso il delitto aggravato proposto nella nuova versione dell'articolo 445-bis del codice penale. Si tratta di una norma di grande valenza preventiva, dato che anche morti a distanza di anni per effetto di accertamenti epidemiologici possono rientrare in questa fattispecie: si pensi ai tumori o ad altri eventi patologici derivanti da alimenti nocivi la cui pericolosità con effetto cumulativo sia stata celata fraudolentemente. Resta ferma comunque in tal caso la necessità di dare prova del nesso causale rispetto a patologie gravi afferenti a un numero tassativo di vittime reali, oltre che di analoghi pericoli per altri soggetti, anche se non necessariamente identificati.
Sono introdotti i nuovi articoli 5-bis, che contempla violazioni in materia di utilizzo di alimenti che risultano in contrasto con le disposizioni attuative del principio di precauzione, e 5-ter che disciplina la vendita di alimenti non genuini. Le ipotesi di frode, ossia di non genuinità, o le violazioni in materia di mera igiene, non riguardando le fattispecie che attentano alla salute umana, sono disciplinate a parte rispetto alle vigenti previsioni dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962. Con l'introduzione delle nuove previsioni sopra illustrate, l'attuale disciplina della «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine», che nel sistema originario del codice penale era considerata come una particolare ipotesi di frode in commercio, di cui all'articolo 516 del codice penale, viene a perdere il suo significato di «frode». Quanto al concetto di «genuinità» si è inteso specificare il significato in modo sostanzialmente conforme all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità: la genuinità è quindi indicata sia secondo il concetto «naturale» sia in base al criterio giuridico-formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di alimento. Nell'ambito della stessa disposizione si è ritenuto necessario recuperare sotto il profilo sanzionatorio anche le condotte, non caratterizzate da eventi dannosi, che già costituivano oggetto di tutela nell'ambito del vigente articolo 5 della legge n. 283 del 1962.
L'articolo 7 della presente proposta di legge modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, consentendo operazioni sotto copertura per i più gravi delitti in materia di frodi agroalimentari.
L'articolo 8 interviene sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. La violazione degli obblighi relativi al sistema di rintracciabilità degli alimenti, di cui all'articolo 18 del citato regolamento (CE) n. 178/2002, è attualmente sanzionata ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 190 del 2006 con la mera sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro, la cui competenza, peraltro, è rimessa ai comuni, con notevole incertezza applicativa e sostanziale ineffettività delle procedure sanzionatorie. Poiché si tratta di una «violazione spia», spesso sintomatica di frodi più gravi operate sull'origine degli alimenti mediante falsificazione della filiera, si propone di trasformare in reato e, segnatamente, in contravvenzione la condotta impeditiva realizzata dagli operatori del settore alimentare nei confronti degli organi di controllo chiamati a ricostruire il sistema di rintracciabilità obbligatorio. In tal modo, facendo salva la sussistenza di più gravi reati, si rafforza la risposta sanzionatoria in senso special-preventivo, coniando un'ipotesi di reato ostativo in funzione dei compiti di vigilanza e di repressione delle autorità di controllo, senza tuttavia intervenire penalmente, quindi, su violazioni meramente formali. Inoltre, con la contestuale introduzione del meccanismo estintivo per i reati alimentari mutuato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, anche la contravvenzione di nuovo conio è suscettibile di oblazione, a seguito di adempiute prescrizioni verificate dalla polizia giudiziaria operante.
L'articolo 9 modifica l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). La modifica di quest'ultima disposizione, che consiste nell'inserimento o nella soppressione di alcune parole nei commi 49 e 49-bis, è funzionale all'esclusione dell'applicabilità della disciplina ivi prevista agli alimenti.
L'articolo 10 della presente proposta di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, si stabilisce che la disciplina ivi prevista trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agroalimentare.
L'articolo 11 della presente proposta di legge interviene sul decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, introducendo tre articoli. L'articolo 1-bis, al comma 1, provvede a conformare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva alle designazioni e alle definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Al comma 2 è riproposta, in modo più chiaro, la disposizione relativa alla «non commestibilità» di taluni oli, già contenuta nella legge 13 novembre 1960, n. 1407. Al comma 3 si specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta illecita sanzionata. L'articolo 1-ter, al comma 1, prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea. Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; si prevede inoltre che, entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Si prevede, altresì, che i recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati rechino una dicitura che evidenzi che il prodotto è in attesa di classificazione. Il comma 3 prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che di detenere per la vendita o ad altri fini commerciali, compreso, ad esempio, l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla vendita, oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili, riprendendo il divieto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 1407 del 1960. Si prevede, altresì, il divieto di vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria. Al comma 4 è stato ripreso quanto già previsto all'articolo 2, sesto comma, della citata legge n. 1407 del 1960 relativamente al divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. Si è reso necessario ampliare tale divieto a tutti gli stabilimenti oleicoli, oltre che alle raffinerie come prima previsto, dove si detengono oli destinati ad uso alimentare, in quanto il processo di esterificazione non è consentito per tali oli.
L'articolo 12 della presente proposta di legge contiene le norme transitorie e indica le abrogazioni espresse, con riguardo a disposizioni che si rivelano superflue, superate o in contraddizione con la nuova normativa.
L'articolo 13 della presente proposta di legge prevede la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica»;

b) la rubrica del capo I del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»;

c) la rubrica del capo II del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali»;

d) l'articolo 439 è sostituito dal seguente:

«Art. 439. – (Avvelenamento di acque o di alimenti) – Chiunque avvelena acque o alimenti è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo»;

e) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali) – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione o alimenti, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti o acque destinati all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica.
La pena è aumentata se sono contaminati, adulterati o corrotti medicinali»;

f) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-bis. – (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 440-ter. – (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare, farmaceutico o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali. Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.
Art. 440-quater. – (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica) – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

g) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

h) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-bis. – (Disastro sanitario) – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.
Art. 445-ter. – (Disposizioni comuni) – Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

i) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

l) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di cui al secondo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, o la revoca di autorizzazioni, licenze o qualunque provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

m) l'articolo 452 è sostituito dal seguente:

«Art. 452. – (Delitti colposi contro la salute pubblica) – Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 438 e 439 è punito con la reclusione:

1. da due a sei anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439;

2. da uno a quattro anni nel caso di cui al primo comma dell'articolo 439.

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

b) dopo l'articolo 517-ter è inserita la seguente rubrica: «Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare»;

c) all'articolo 517-quater:

1) al primo comma, le parole: «di prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agro-alimentari» e le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agro-alimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine è contraffatta o alterata»;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, le parole: «dei prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti agro-alimentari»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari»;

d) dopo l'articolo 517-quater è inserito il seguente:

«Art. 517-quater – (Agropirateria) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.
Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518-bis, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti»;

e) al capo II-bis, dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-sexies. – (Frode nel commercio di alimenti) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.
Art. 517-septies. – (Commercio di alimenti con segni mendaci) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Art. 517-octies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti, se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, o se i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento. Se concorrono due o più delle circostanze previste dal primo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

f) la rubrica del capo III del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti»;

g) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis,»;

h) al capo III del titolo VIII del libro secondo, dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 518-bis. – (Ulteriori pene accessorie) – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater.1, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal citato articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518-ter. – (Confisca obbligatoria e per equivalente) – Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies si applicano le disposizioni dell'articolo 474-bis».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 240-bis del codice penale)

1. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «e 517-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «, 517- quater, 517-sexies e 517-septies,».

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-ter è inserito il seguente:

«Art. 86-quater. – (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) – 1. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, deteriorati e in linea con i termini di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, ad enti territoriali, ad enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
2. Qualora si tratti di prodotti alimentari idonei al consumo animale, un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 può essere adottato a favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi»;

c) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice».

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare) – 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive. Il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità»;

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), le parole: «, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e 515»;

c) dopo l'articolo 25-bis.1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis.2. – (Frodi nel commercio di prodotti alimentari) –1. In relazione alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 517-quater, la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-bis.3. – (Delitti contro la salute pubblica) – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

a) per i delitti di cui agli articoli 438 e 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

b) per il delitto di cui all'articolo 440, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

c) per il delitto di cui all'articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;

d) per il delitto di cui all'articolo 440-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

e) per il delitto di cui all'articolo 440-quater, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

f) per il delitto di cui all'articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

g) per il delitto di cui all'articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti all'articolo 5, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano dannosi per la salute, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
4. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista, ridotta di due terzi.
5. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;

c) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi oppure in seguito a putrefazione o decomposizione»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500.
Art. 5-quater. – 1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti»;

d) gli articoli da 12-quinquies a 12-nonies sono abrogati.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater, 517-quater.1, 517-septies,».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono puniti con l'ammenda da euro 600 a euro 6.000».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari»;

b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies»;

b) nella rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies».

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – (Categorie di oli e definizioni) – 1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico.
Art. 1-ter. – (Divieti e obblighi a carico degli operatori) –1. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali. Le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.
2. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.
3. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli non commestibili, anche in miscela con oli commestibili. È altresì vietato vendere o detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea.
4. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.
Art. 1-quater. – (Sanzioni amministrative pecuniarie) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Se il fatto riguarda una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate, la sanzione è raddoppiata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede alla classificazione degli oli entro il termine di cui all'articolo 1-ter, comma 2, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 2, terzo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o mette in commercio oli in violazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali ed è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000».

Art. 12.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Gli articoli 442, 444, 516, 517-bis e 517-quinquies del codice penale sono abrogati.
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
3. Gli articoli 6, 12, 12-bis e 18 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono abrogati.
4. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».
5. Le disposizioni della presente legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2, 4, comma 1, e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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