FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1030

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MASCARETTI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, CANGIANO, COMBA, DE CORATO, FRIJIA, LONGI, MAERNA, MAULLU, PELLICINI, PULCIANI, RAIMONDO, FABRIZIO ROSSI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, TRANCASSINI, TREMAGLIA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri mezzi a motore forniti di una o più ruote

Presentata il 22 marzo 2023

  Onorevoli Colleghi! – Il codice della strada è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di animali, pedoni e veicoli ovvero le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade e sono guidate dall'uomo.
  Tuttavia, le continue e rapide innovazioni tecnologiche nonché le mutate esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che vivono o lavorano nelle grandi città, hanno contribuito alla introduzione di nuovi mezzi di trasporto individuale motorizzati, prevalentemente ma non esclusivamente dotati di propulsione elettrica, che richiedono un'estensione e un adeguamento della disciplina contenuta nello stesso codice della strada per regolamentarne l'utilizzo al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, a partire dai più fragili e dai più esposti al rischio nel caso di incidenti.
  Appare davvero incomprensibile che per la circolazione su strada con un mezzo a motore non siano richiesti a chiunque, indipendentemente dal mezzo utilizzato, la conoscenza delle regole di circolazione (patentino), l'utilizzo della cintura di sicurezza o di un casco per la sicurezza del conducente e degli eventuali passeggeri, l'esposizione di una targa per consentire l'identificazione a vista del mezzo in caso di violazione di norme del codice della strada o di incidente e il possesso di un'assicurazione per il risarcimento di danni a cose, persone o animali in caso di incidente.
  Per tali motivi, poiché negli ultimi anni nelle grandi città italiane gli utilizzatori di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri mezzi forniti di una o più ruote si sono moltiplicati in assenza di adeguate regole per la circolazione, si ritiene opportuno non rinviare ulteriormente un intervento sul codice della strada, necessario a stabilire uguali condizioni di utilizzo per tutti i veicoli a motore a garanzia della sicurezza di tutti gli utilizzatori.
  La presente proposta di legge intende, quindi, apportare alcune modifiche al codice della strada introducendo regole uniformi per la circolazione dei veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i motoveicoli e ogni altro mezzo di trasporto comunque dotato di una o più ruote, nonché le biciclette a pedalata assistita, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e in generale tutti i veicoli, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione che non sia esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada. In particolare si prevedono requisiti di sicurezza sia per gli utilizzatori dei mezzi sia per i cittadini che circolano nel traffico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i motoveicoli, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, le biciclette a pedalata assistita e ogni altro mezzo fornito di una o più ruote, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione non esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada sono soggetti alle norme di comportamento di cui al titolo V e possono circolare nella carreggiata ove soddisfino i seguenti requisiti:

   a) siano provvisti, posteriormente, di una targa;

   b) il conducente sia in possesso di idoneo titolo abilitante alla guida analogamente a quanto previsto per i ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cc o potenza inferiore a 4 kW;

   c) siano dotati di dispositivi di sicurezza per il conducente e per gli eventuali passeggeri nonché, in ogni caso e indipendentemente dall'età, di:

    1) una cintura di sicurezza per i veicoli dotati di carrozzeria chiusa, compresi i veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash;

    2) un casco protettivo conforme ai tipi omologati e un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'articolo 162, comma 4-ter, per la guida in condizione di visione notturna per i veicoli privi di carrozzeria chiusa;

   d) siano dotati di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, di dispositivi retrovisori, di dispositivi di segnalazione acustica e di indicatori luminosi di direzione;

   e) siano provvisti di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi».

  2. All'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. Ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni ad essi riferibili, ai velocipedi si applicano le norme di cui al titolo III, capo III, sezione III, e al titolo IV del presente codice. Ai conducenti e agli eventuali passeggeri, indipendentemente dall'età, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati ai sensi dell'articolo 171, nonché un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'articolo 162, comma 4-ter, per la guida in condizione di visione notturna. La circolazione è in ogni caso vietata ai velocipedi sprovvisti di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, di dispositivi retrovisori, di dispositivi di segnalazione acustica e di indicatori luminosi di direzione di cui all'articolo 72 o sprovvisti di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 193».

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