XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1037
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MORRONE, BISA, BARABOTTI, CATTOI, CAVANDOLI, PRETTO
Modifiche all'articolo 146 del codice penale in materia di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
Presentata il 23 marzo 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira alla riforma dell'articolo 146 del codice penale in materia di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, al fine di disciplinare i casi in cui le donne che compiono borseggi in maniera abituale e professionale, a causa del loro stato di gravidanza o dell'essere madri di bambini piccoli, evitano il carcere e continuano a delinquere.
L'articolo 146 del codice penale prevede il differimento della pena che debba essere eseguita nei confronti di donna incinta, di madri con un figlio di età inferiore a un anno, di chi è affetto da AIDS o da altra malattia grave.
Da tempo, ormai, anche alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale fra cui «Striscia la notizia» hanno avviato una vera e propria crociata contro le borseggiatrici che si aggirano indisturbate nelle stazioni delle metropolitane sottraendo portafogli, denaro, documenti e altri averi ai malcapitati passeggeri.
Benché le autrici di questi reati siano ben note alle forze dell'ordine e vengano spesso colte anche in flagranza di reato, il giorno successivo o addirittura dopo poche ore esse sono di nuovo «sul campo» a operare e a mettere a segno una serie infinita di furti.
La questione delle borseggiatrici è diventata di tale rilievo da creare forti paure, allarmi e tensioni nei cittadini, soprattutto nei più anziani, ed è parte centrale del dibattito pubblico, anche se il problema è di difficile soluzione dal momento che le condizioni personali di tali donne consentono loro di evitare il carcere.
Le stesse non possono essere arrestate perché in stato di gravidanza o perché madri di bambini molto piccoli, come avviene nel film «Ieri, oggi, domani», dove Sophia Loren interpreta il personaggio di una venditrice ambulante di sigarette che sfugge sempre all'arresto perché incinta.
Diversi articoli di stampa, alcuni dei quali pubblicati dal quotidiano «Il Corriere della Sera», ipotizzano che i gruppi di borseggiatrici non agiscano autonomamente, ma facciano parte di un'organizzazione criminale più ampia che, sfruttando la condizione personale delle donne, le manda a commettere furti nei treni della metropolitana milanese, senza temere conseguenze.
In considerazione della delicatezza del problema e della necessità di adottare interventi di ampia portata e complessità, sembra preliminare a ogni altro intervento assicurare la certezza della pena, al fine, da un lato, di arginare il fenomeno criminale e tutelare i cittadini che sono vittime dei borseggi e, dall'altro lato, di attivare un processo di rieducazione nei confronti delle autrici di questi deprecabili reati.
In altri termini, il tema delle borseggiatrici incinte va affrontare cambiando l'approccio al problema evitando di considerare lo stato di gravidanza una scusa per evitare la pena: chi commette reati deve essere sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, compreso il nascituro.
Per la sicurezza dei cittadini e per la certezza della pena, la riforma proposta si rende necessaria affinché le borseggiatrici in stato di gravidanza non restino impunite e, sulla base della valutazione del magistrato, possano scontare la pena presso una casa famiglia o in un carcere per detenute madri.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve aver luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, il magistrato di sorveglianza può disporre che il differimento non operi o, se concesso, sia revocato. Qualora la persona detenuta sia recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, o delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 la pena è eseguita in un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Negli altri casi la pena è eseguita presso l'abitazione della persona condannata o in altro luogo di privata dimora ovvero in una casa famiglia protetta, ove istituita, o in un luogo di cura, assistenza o accoglienza»;
c) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se la persona è dichiarata decaduta».