FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1045

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NISINI, TOCCALINI, ANDREA ROSSI, MARATTIN, OSNATO, PELLA, CAPARVI, GIACCONE, BENVENUTO, ANDREUZZA, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, LAZZARINI, MONTEMAGNI, ZINZI

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza nello sport

Presentata il 27 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – Purtroppo ancora troppo spesso, in concomitanza con eventi sportivi, le cronache narrano di gravi episodi di violenza nelle città e negli impianti sportivi nonché di violenze verbali e di violenza fisica che in alcune circostanze hanno causato la morte di uno o più soggetti coinvolti e il ferimento di moltissime persone. Purtroppo questi episodi si ripetono in occasione sia di competizioni di rilievo nazionale e internazionale sia di eventi sportivi riguardanti comunità locali e associazioni dilettantistiche.
Urge una riflessione profonda sul significato dello sport e sull'insieme dei valori positivi che esso rappresenta in tutte le forme, indipendentemente dalla disciplina sportiva e dalla tipologia della competizione sportiva.
A livello europeo il legislatore è intervenuto a più riprese per definire un quadro normativo rigido volto a garantire che le manifestazioni sportive potessero svolgersi in un clima sereno, da ultimo con la risoluzione 2006/C 322/01 del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra le Forze di polizia e di misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio in ambito internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.
Il legislatore nazionale ha introdotto numerose disposizioni in materia, in particolare, con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
Eppure il richiamato quadro normativo non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la violenza nello sport. Per questo è necessario avviare una profonda riflessione e un confronto di idee per promuovere l'educazione civico-sportiva nelle nuove generazioni a partire dalla memoria della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles nel quale il 29 maggio 1985 in occasione della partita di calcio tra la squadra italiana della Juventus e quella inglese del Liverpool morirono 39 tifosi, tra cui 32 italiani, e ne rimasero feriti oltre 600.
Per raggiungere questo obiettivo riteniamo necessario sviluppare progetti concreti, rivolti ai giovani per trasmettere loro i valori positivi che regolano la civile convivenza tra le persone. L'istituzione della Giornata nazionale contro la violenza nello sport, da un lato, vuole essere un segnale di attenzione al fenomeno da parte del Parlamento e, dall'altro lato, intende offrire uno strumento di riflessione su questo tema.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza nello sport)

1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno, data in cui cade l'anniversario della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, quale Giornata nazionale contro la violenza nello sport, di seguito denominata «Giornata nazionale», in memoria delle vittime di violenza perpetrata nello sport.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti a commemorare la memoria delle vittime di violenza perpetrata nello sport e a sensibilizzare la comunità sui valori positivi dello sport e sul contrasto a ogni forma di violenza nello sport, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati all'apprendimento dei valori positivi dello sport e al contrasto della violenza nella pratica sportiva.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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