XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1074
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DI MATTINA, FURGIUELE, GIAGONI, GUSMEROLI
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato
Presentata il 4 aprile 2023
Onorevoli Colleghi! – Recenti fatti di cronaca hanno evidenziato il rischio che i dubbi interpretativi relativi alla corretta applicazione della disciplina concernente la protezione dei dati personali possano impedire l'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo.
La concorrenza della normativa di diritto interno e unionale e di competenze spettanti ad autorità diverse nonché la particolare delicatezza dei dati in questione possono, infatti, legittimamente indurre dubbi interpretativi circa l'ammissibilità dell'acquisizione dei tabulati utili nelle attività, demandate generalmente all'autorità di pubblica sicurezza, successive alla denuncia di scomparsa o, comunque, al di fuori di procedimenti penali, qualora i dati relativi alla sola ubicazione, acquisibili ai sensi degli articoli 126 e 127, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non siano sufficienti.
A tal fine, la presente proposta di legge modifica il citato codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 legittimando l'acquisizione, con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.
Naturalmente, nonostante l'intervento abbia ad oggetto la disposizione relativa alla conservazione «lunga» dei tabulati, per fini di giustizia, il principio della necessità di tutela circoscriverà l'acquisizione ai tabulati recenti, appunto, indispensabili all'effettuazione di ogni attività utile alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.
L'individuazione del pubblico ministero e non del giudice quale soggetto titolare del potere autorizzatorio è coerente con il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di terzietà rispetto al soggetto richiedente l'acquisizione in quanto, diversamente dal procedimento penale, nella fattispecie disciplinata dalla presente proposta di legge l'istanza acquisitiva proviene dall'autorità di pubblica sicurezza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-bis.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-bis ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, individuati con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza»;
b) al comma 3-quater, le parole: «e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 3-bis e 3-bis.1».