FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1091-1240-A

PROPOSTE DI LEGGE

1091

d'iniziativa dei deputati
ROMANO, BICCHIELLI, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI,
SEMENZATO, SOTTANELLI, TIRELLI

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

Presentata il 13 aprile 2023

e

1240

d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, MOLINARI, BARABOTTI, CAVANDOLI, CECCHETTI,
FURGIUELE, GUSMEROLI, IEZZI, OTTAVIANI, PIERRO, ZINZI

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

Presentata il 22 giugno 2023

(Relatore: TESTA)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 16 luglio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1091 e 1240. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1091 e n. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;

rilevato che:

il testo unificato consta di un unico articolo che, al comma 1, reca l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale prescrive in capo alla banca l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e il divieto di recesso in caso di saldi attivi, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e, al comma 2, abroga l'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che nel contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà di recesso senza preavviso da parte del professionista in caso di giustificato motivo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione);

per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

con riferimento all'obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, assume rilievo l'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica, come chiarito dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 268 del 1994, ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale – sulla quale l'obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica;

la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha tuttavia chiarito che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica «non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta» e che la sua compressione «non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge n. 1091 Romano e n. 1240 Bagnai, recante «Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente»,

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, introduce il nuovo articolo 1857-bis nel codice civile, recante l'obbligo della banca di stipulare contratti di conto corrente e il divieto in capo alla stessa di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, fermo restando l'obbligo della banca di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

l'articolo 1, al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1091 e n. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;

considerato che l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-bis, il quale, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, da un lato, stabilisce l'obbligo per gli istituti bancari di stipulare un contratto di conto corrente con qualunque soggetto ne faccia richiesta, e dall'altro lato, vieta il recesso unilaterale da parte della banca, nei contratti a tempo determinato e indeterminato, qualora sul conto risultino saldi attivi, salvo nei casi in cui ricorrano ragioni legate all'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, prevedendo inoltre che, in caso di diniego dell'apertura del conto o di recesso da parte dell'istituto, la banca sia tenuta a motivare tale decisione per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;

pur tenendo conto di talune potenziali criticità afferenti la compatibilità fra l'obbligo di comunicare le ragioni del diniego o recesso e il divieto di divulgazione previsto dall'articolo 39 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, la formulazione testuale delle norme appare comunque idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa antiriciclaggio nel presupposto che, in fase di concreta attuazione del comma 1 dell'articolo 1, lo stesso venga interpretato ed applicato in senso strettamente conforme alla disciplina eurounitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai principi generali che regolano i rapporti fra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, ai cui sensi, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il «professionista» (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

valutato che l'obiettivo della proposta di legge, orientato alla promozione dell'inclusione finanziaria e alla rimozione delle barriere di accesso ai servizi bancari di base, risulta coerente con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e riduzione delle disuguaglianze sociali, in particolare per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione;

rilevato pertanto che la proposta di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

richiamati l'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai cui sensi la BCE è consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze;

richiamati l'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali, che ribadisce dette previsioni specificando che la consultazione della BCE deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, la relativa decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, e il documento della BCE denominato «Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di richiedere il parere della Banca centrale europea sul provvedimento in esame, il quale disciplina profili afferenti i conti correnti bancari, riconducibili alle competenze della BCE.

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Art. 1.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

«Art. 1857-bis.(Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma».

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.

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