FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1104

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BARZOTTI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche

Presentata il 18 aprile 2023

Onorevoli Colleghi! Nella precedente legislatura, la XI Commissione della Camera dei deputati ha esaminato alcune proposte di legge abbinate (atti Camera nn. 2098 Comaroli, 2247 Savino, 2392 Serracchiani, 2478 Rizzetto e Lucaselli e 2540 Segneri), accomunate dalla medesima finalità, cioè realizzare il miglior contemperamento possibile tra le esigenze lavorative e il diritto alla salute per i lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche, ossia malattie che obbligano a prolungate assenze dal lavoro, anche per l'effettuazione di visite ed esami periodici.
L'esame parlamentare si è concluso con la predisposizione di un testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione, e su cui è stato deliberato il mandato a riferire in Assemblea. La fine anticipata della legislatura ha interrotto la prosecuzione di un lavoro legislativo che si ritiene ancora e vieppiù fondamentale e urgente anche nella corrente legislatura. L'iniziativa muove infatti dall'esigenza di consentire ai lavoratori affetti da gravi patologie di conservare il posto di lavoro per un periodo ulteriore rispetto a quello attualmente previsto, cioè il cosiddetto periodo di comporto, nonché di far fronte alle necessità terapeutiche e ai percorsi di cura, spesso lunghi e complessi, pur proseguendo la propria attività lavorativa.
Quanto al primo aspetto, si rammenta, in premessa, che l'ordinamento annovera, all'articolo 2110 del codice civile, fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l'infortunio, la malattia, la gravidanza e il puerperio. Il lavoratore che non è nelle condizioni di garantire la prestazione lavorativa ha diritto alla corresponsione di una retribuzione o di un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalle altre fonti di diritto e alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo determinato.
Attualmente, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, è determinata dagli usi e secondo equità. Non vi sono, tuttavia, disposizioni di legge che riconoscano uniformemente a tutti i lavoratori le tutele supplementari di cui necessitano i pazienti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche. Da qui, la necessità di un intervento legislativo.
A tali fini, l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge riconosce ai lavoratori, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute ai sensi del successivo articolo 4, il diritto a chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a ventiquattro mesi. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente, quali dunque i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o dalla legge in via generale per i casi di malattia e infortunio.
Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere attività lavorativa che sia da considerare incompatibile con il proprio stato di salute. Tale congedo, infine, è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. L'articolo 1, comma 2, precisa che la certificazione di malattia, in questi casi, è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata.
L'articolo 1, comma 4, attribuisce inoltre ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, decorso il termine di congedo riconosciuto ai sensi della presente proposta di legge, l'accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove possibile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Con riferimento al lavoro autonomo, l'articolo 1, comma 3, prevede, al ricorrere delle suddette malattie, la possibilità per il lavoratore di sospendere l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo fino a duecentocinquanta giorni per anno solare. Questo è un elemento di innovazione perché la citata legge n. 81 del 2017, all'articolo 14, comma 1, prevede un periodo di sospensione di centocinquanta giorni.
L'articolo 2 interviene in materia di permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.
L'articolo 2, comma 1, conferisce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute ai sensi del successivo articolo 4, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, il diritto di fruire di un permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti fino a dieci ore annuali, aggiuntive rispetto a quelle riconosciute dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di pazienti di minore età i permessi sono attribuiti al genitore che accompagna il minore alle visite di controllo.
L'articolo 2, comma 2, dispone che per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale. Nel settore pubblico le amministrazioni sono tenute a provvedere alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria ai sensi dei provvedimenti previsti all'articolo 4 della presente proposta di legge, emanati in attuazione della norma in esame nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, agli oneri conseguenti, stimati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nell'ipotesi di fruizione irregolare le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
L'articolo 4, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge ai casi di malattie oncologiche sin dalla data della sua entrata in vigore, mentre per le malattie invalidanti o croniche occorre una preventiva definizione dell'elenco delle patologie al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi, da individuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione e l'integrazione dello stesso decreto.
L'articolo 4, comma 2, dispone, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga adottata la disciplina attuativa delle nuove disposizioni in materia di permessi di lavoro prevedendo, in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso; la cumulabilità del beneficio con altri benefìci riconosciuti per le medesime ragioni; i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o di giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche; gli oneri a carico del datore di lavoro privato; le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione e le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
Anche questo decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione e l'integrazione del decreto attuativo.
In definitiva, con la presente proposta di legge si introducono misure che rafforzeranno ulteriormente il diritto al lavoro e alla retribuzione dei malati gravi e alla conservazione del posto di lavoro, in particolare per quelli oncologici.
Si auspica un celere esame della presente proposta normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 4, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere attività lavorativa che sia da considerare incompatibile con il proprio stato di salute. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.
4. Decorso il termine di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario, ove possibile, alla modalità di lavoro agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 4, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti fino a un massimo di dieci ore annue, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di paziente minore di età, i permessi sono attribuiti al genitore che lo accompagna alle visite di controllo.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 4.
(Disposizioni attuative)

1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, con decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo al riconoscimento dei congedi e dei permessi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è adottata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, la cumulabilità del beneficio con altri benefìci riconosciuti per le medesime ragioni, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.

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