PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1111
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERRUTO, ANDREA ROSSI, ROGGIANI, TONI RICCIARDI, DI SANZO, MALAVASI, FORATTINI, CUPERLO, GIRELLI, CARÈ, ASCANI, PORTA, SERRACCHIANI, FERRARI, MANZI, ORFINI
Delega al Governo per l'adozione di norme volte a conciliare lo studio universitario con la pratica sportiva agonistica
Presentata il 20 aprile 2023
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge descrive una serie di misure per promuovere e sostenere lo sport agonistico tra gli studenti universitari.
Con il termine doppia carriera (dual career) degli studenti-atleti si è soliti fare riferimento al principio secondo il quale un atleta deve poter combinare, senza sforzi personali irragionevoli, la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile, mediante una formazione di alto livello al fine di tutelare i propri interessi culturali, educativi, professionali e insieme sportivi, morali e sanitari, senza compromettere alcun obiettivo, in quanto i risultati sportivi di alto livello devono poter essere abbinati all'istruzione e a una carriera che consentano agli atleti e alle atlete di far leva sui propri punti di forza per contribuire allo sviluppo della società. L'obiettivo della doppia carriera degli studenti-atleti, se correttamente inteso e contestualizzato, costituisce una particolare declinazione del diritto fondamentale allo studio e all'istruzione, del quale nessuno, tanto meno un atleta, può essere privato. E l'imminente modifica dell'articolo 33 della Costituzione volta a riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme impone un'ulteriore attenzione: nascerà, alla conclusione dell'iter, un vero e proprio «diritto allo sport» che, evidentemente, necessiterà di politiche pubbliche affinché quel nuovo diritto possa dialogare con il diritto allo studio e all'istruzione. La presente proposta di legge agisce in ambito accademico, con interventi che vedono coinvolti la rete composta da atenei, centri universitari sportivi, CONI, CIP e federazioni sportive. Si ritiene opportuno innestare queste misure su un'impalcatura in qualche modo esistente, ma che innerva in modo disomogeneo il Paese. La sensibilità degli atenei rispetto al mondo dello sport è certamente aumentata, così come sempre più studenti aspirano a coniugare la propria attività sportiva con gli studi universitari. Molti ragazzi e molte ragazze si trovano però in una fase della carriera sportiva e accademica dove si devono prendere decisioni sofferte: esclusi dagli arruolamenti nei gruppi sportivi militari, si trovano al bivio tra il buttarsi a capofitto sugli allenamenti, per tentare di ottenere risultati tali da poter ancora sperare sull'arruolamento, oppure dedicarsi con maggiore attenzione allo studio. Perché queste due alternative sembrano essere inconciliabili? Perché, al momento, tenere insieme la pratica sportiva e l'università è complicato. Complicato a livello didattico, a livello logistico e a livello economico. Tuttavia, i firmatari della proposta di legge sono convinti che proprio il mondo dell'università potrebbe prendersi carico di questa «middle class» di sportivi che, nonostante si trovino fuori dai circuiti sportivi di élite, sono silenziosi protagonisti di competizioni regionali e nazionali. Per evitare il ritiro (dropout) anticipato di questi atleti e per far sì che rimangano in qualche modo legati al mondo dello sport, è necessario mettere mano all'organizzazione della vita accademica e sportiva.
La presente proposta di legge, tuttavia, vuole offrire anche agli atleti di élite una possibilità: quella di poter impiegare una parte della loro vita all'inseguimento dei risultati sportivi più prestigiosi, per sé e per il nostro Paese, e di preparare contemporaneamente il proprio futuro post-agonistico, immaginando una laurea come punto di partenza. Si ritiene che questo sia il modo per alzare l'asticella del futuro di un atleta, di immettere nel mercato del lavoro uomini e donne la cui esperienza sportiva di alto livello, insieme al percorso accademico, rappresenterà senza dubbio un valore aggiunto e anche di costruire una nuova classe dirigente e di manager dello sport capace di veder valorizzate tanto le esperienze sul campo quanto la preparazione universitaria.
L'elemento decisivo di novità riguarda la proposta relativa agli sport di squadra da sviluppare presso gli atenei. Ci sono migliaia di atleti di sport dilettantistici di squadra (pallavolo, rugby, pallanuoto, pallamano) e di categorie inferiori di sport di squadra che prevedono il professionismo (calcio, pallacanestro) che non possono trovare spazio nei gruppi sportivi militari e che rischiano, al termine della loro carriera sportiva, di trovarsi in condizione di difficoltà circa l'inserimento nel mondo del lavoro. Serve quindi un cambio di paradigma che possa portare a competere, anche nell'altissimo livello, squadre composte da studenti-atleti che rappresentano il proprio ateneo, che possano creare senso di appartenenza, orgoglio e possano contribuire alla trasmissione di valori positivi, quali la cultura del movimento, il rispetto delle regole, i sani stili di vita.
Naturalmente la presente proposta di legge vuole tutelare allo stesso modo studenti-atleti con diverse abilità, proponendo gli stessi percorsi e gli stessi benefit per sportivi impegnati nelle discipline olimpiche come in quelle paralimpiche e vuole essere una risposta alle ambizioni, che in Italia faticano a trovare risposte, di quelle ragazze e quei ragazzi che hanno scelto di proseguire all'estero la loro carriera di studenti-atleti, in particolare negli Stati Uniti. Un fenomeno, quest'ultimo, che ha ormai preso le sembianze di un vero e proprio trend e che deve preoccupare la politica e il legislatore: nel 2022 erano più di cento le ragazze e i ragazzi espatriati negli USA per studiare e fare sport nella sola atletica leggera, a dimostrazione di una evidente debolezza del nostro sistema che oggi possiamo correggere valorizzando il ruolo dello sport nelle università e riconoscendo il ruolo e il valore degli studenti-atleti.
I cardini della proposta di legge sono definiti: dall'articolo 1, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni volte a garantire il diritto allo studio agli studenti-atleti, iscritti ad un corso di laurea universitario o di alta formazione artistica, musicale e coreutica che praticano attività sportive a livello agonistico; dall'articolo 2, che definisce lo status dello studente-atleta, diviso in tre fasce; dall'articolo 3, con il quale si definiscono le agevolazioni, in base alla fascia di appartenenza dello studente-atleta; dall'articolo 4 dove si definiscono gli impegni per mantenere e, di conseguenza, per revocare lo status di studente-atleta; vengono inoltre previsti degli stanziamenti, all'articolo 5 e 8, volti a sostenere gli atleti nello studio e a promuovere lo sport universitario.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni volte a garantire il diritto allo studio agli studenti-atleti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, un decreto legislativo recante disposizioni volte a garantire agli studenti iscritti ad un corso di laurea universitario o di alta formazione artistica, musicale e coreutica che praticano attività sportive a livello agonistico, disciplinate dalle federazioni di sport olimpici affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) attraverso le federazioni sportive nazionali, con l'esclusione degli atleti professionisti, di seguito denominati «studenti-atleti», la possibilità di seguire percorsi idonei a conciliare lo studio universitario con la carriera agonistica sportiva praticata, nel rispetto dell'autonomia dell'ateneo.
Art. 2.
(Definizione dello status dello studente-atleta)
1. Ai fini della presente legge, lo status dello studente-atleta è articolato nelle seguenti fasce in relazione alla qualità delle prestazioni sportive:
a) studente-atleta di III fascia, il quale ha conseguito un risultato sportivo nelle competizioni regionali;
b) studente-atleta di II fascia, il quale ha conseguito un risultato sportivo nelle competizioni nazionali;
c) studente-atleta di I fascia, il quale ha conseguito un risultato sportivo nelle competizioni internazionali nell'ambito della rappresentanza sportiva nazionale.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Il decreto di cui all'articolo 1 è adottato in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per gli studenti-atleti di I, II e III fascia:
1) prevedere che possano avvalersi di un calendario differenziato e flessibile delle lezioni, per consentire loro la frequenza, di un calendario concordato con i docenti che preveda appelli ad hoc in caso di impegni sportivi concomitanti, quali competizioni, allenamenti e relativi spostamenti, nonché della possibilità di sostenere gli esami tramite piattaforme digitali;
2) prevedere l'utilizzazione di schemi e metodi formativi analoghi a quelli impiegati per gli studenti ricoverati in strutture ospedaliere;
3) istituire la figura di un tutor accademico che indirizzi lo studente-atleta nella scelta dei percorsi di studio e di eventuali tirocini e stage, anche in previsione dell'attività professionale che lo studente intende svolgere dopo la carriera sportiva;
4) prevedere l'accesso gratuito dello studente-atleta agli impianti sportivi dei centri universitari sportivi (CUS) o convenzionati con l'ateneo, per lo svolgimento della sua attività sportiva principale e per lo svolgimento delle attività complementari, quali sale di muscolazione per la preparazione fisica;
b) per gli studenti-atleti di I e II fascia prevedere:
1) l'esenzione dalle tasse universitarie;
2) una riserva di posti, nei bandi degli enti per il diritto allo studio universitario, per l'assegnazione dei posti complessivamente disponibili nelle residenze universitarie;
3) l'accesso gratuito a centri di medicina dello sport e ai centri convenzionati con l'ateneo o con i CUS locali, per le visite di idoneità agonistica, nonché l'erogazione di servizi medici, diagnostici, terapeutici e massofisioterapeutici allo studente-atleta, al fine di controllare e migliorare il suo stato di salute e la sua condizione fisica;
4) la stipulazione gratuita di polizze assicurative sanitarie per il rischio di infortunio;
5) l'erogazione gratuita di un servizio di supporto psicologico da parte di uno psicologo dello sport;
6) l'erogazione di un servizio specifico di orientamento e di supporto alla gestione amministrativa della carriera universitaria.
2. Il decreto di cui all'articolo 1 è altresì adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, fruiscano delle agevolazioni previste per gli atleti di III fascia e dell'esenzione dalle tasse universitarie prevista per gli atleti di II fascia ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1);
b) prevedere che, per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, lo studente-atleta ottenga per ogni anno il numero minimo di crediti formativi universitari, stabiliti in sede di Conferenza dei rettori, sentiti i pareri delle rappresentanze studentesche in sede di Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del CONI e della Federazione italiana dello sport universitario (FederCUSI) e mantenga il livello dei requisiti sportivi, individuati dalle competenti federazioni sportive, di concerto con il CONI e la FederCUSI, nonché prevedere, in caso di comprovati periodi di interruzione dovuti a infortunio o cause di forza maggiore, che siano concesse deroghe, la cui durata è fissata dalle predette federazioni sportive, al mantenimento dei requisiti sportivi o accademici;
c) prevedere che gli studenti di cui all'articolo 1 che svolgono l'attività di arbitro o allenatore nell'ambito delle competizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possano accedere alle agevolazioni previste per gli studenti-atleti della corrispondente fascia.
Art. 4.
(Mantenimento o revoca dello status di studente-atleta)
1. Lo status di studente-atleta si rinnova su base annuale, previa verifica del rispetto dei requisiti minimi accademici e sportivi. Al fine di consentire un'adeguata flessibilità del sistema, la Conferenza dei rettori, sentiti i pareri delle rappresentanze studentesche in sede di CNSU, del CONI, del CIP, della FederCUSI e delle competenti federazioni sportive, in relazione a infortuni o comprovate situazioni personali critiche può concedere specifiche deroghe.
2. Lo status di studente-atleta è revocato per le seguenti cause:
a) mancato raggiungimento dei requisiti accademici minimi senza appropriata giustificazione;
b) mancato raggiungimento dei requisiti sportivi minimi senza appropriata giustificazione;
c) positività al doping;
d) falsificazione di risultati o di documenti, gravi infrazioni sportive o accademiche;
e) avvio dell'attività sportiva professionistica;
f) superamento dei parametri economici che determinino, secondo la disciplina vigente, il passaggio dallo status di studente-atleta a quello di studente-lavoratore;
3. Lo status di studente-atleta può essere mantenuto per la durata massima di 5 anni accademici per la laurea triennale, di 3 anni accademici per la laurea magistrale e di 7 anni accademici per la laurea magistrale a ciclo unico.
Art. 5.
(Fondo «studenti-atleti»)
1. Al fine di sostenere gli studenti atleti di I fascia, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), impegnati a conciliare l'attività sportiva e gli studi universitari, agli stessi è concessa una borsa di studio del valore massimo di euro 20.344,07 lordi annui. Le borse di studio sono erogate direttamente agli atenei dal Ministero dell'università e della ricerca e assegnate da una commissione composta da rappresentanti dell'ateneo e del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive, della FederCUSI e dei CUS locali.
2. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il fondo denominato «studenti-atleti» con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2.
4. Le risorse di cui al comma 2 eventualmente non utilizzate sono assegnate ogni anno agli atenei per il potenziamento dei CUS.
Art. 6.
(Anagrafe nazionale degli studenti-atleti)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca, è istituita una banca di dati nazionale digitale, denominata «Anagrafe nazionale degli studenti-atleti», nella quale sono iscritti gli studenti che fruiscono dello status di studente-atleta.
2. L'Anagrafe nazionale degli studenti-atleti è disponibile presso ogni ateneo e liberamente consultabile dal personale e dagli studenti, al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio degli eventuali abbandoni dell'attività sportiva.
Art. 7.
(Carta dei valori dello studente-atleta)
1. Lo studente che ha ottenuto lo status di studente-atleta e l'ateneo presso il quale è iscritto sottoscrivono una Carta dei valori per impegnare lo studente-atleta, su richiesta dell'ateneo e compatibilmente con gli impegni sportivi e universitari, a svolgere a titolo gratuito attività di comunicazione dello sport universitario, di partecipazione a eventi per la promozione della salute, della cultura del movimento e di sani stili di vita.
Art. 8.
(Manifestazioni di sport universitario e promozione di sani stili di vita e degli sport di squadra)
1. Gli atenei possono organizzare eventi sportivi universitari locali e garantire una partecipazione qualificata ai Campionati nazionali universitari e ai Giochi mondiali universitari.
2. Gli atenei possono altresì organizzare eventi legati alla promozione dello sport universitario e legati alla cultura del movimento, alla prevenzione, alla promozione della salute e dei sani stili di vita, all'interno dei quali si possono avvalere della testimonianza dei propri studenti-atleti con le modalità di cui all'articolo 7.
3. Gli atenei promuovono la partecipazione agli sport di squadra, in modo da favorire la partecipazione di squadre di ateneo ai migliori campionati nazionali federali delle discipline riconosciute come discipline olimpiche. Le squadre di ateneo sono composte dagli atleti di fascia II e I, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
4. Al fine di sostenere le attività di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il fondo per la promozione dello sport universitario, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3, è altresì istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, il fondo denominato «UniTeam sport», con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Art. 9.
(Parere parlamentare)
1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.