XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1146
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
QUARTAPELLE PROCOPIO, AMENDOLA, BOLDRINI, BONAFÈ, CUPERLO, DELLA VEDOVA, FASSINO, PORTA
Disposizioni in materia di rinnovo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno e di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i cittadini della Federazione russa esposti al rischio di persecuzione
Presentata il 9 maggio 2023
Onorevoli Colleghi! — Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la situazione delle libertà civili e politiche della Federazione russa ha subìto un ulteriore grave deterioramento. Lo testimoniano, a partire dalla fine di febbraio 2022, da un lato, le modifiche al codice penale in materia di diffusione di notizie false e offese alle forze armate, che hanno prodotto l'effetto di impedire la libera informazione sulla guerra e l'utilizzo dello stesso termine «guerra», e, dall'altro lato, l'inasprimento della legislazione sugli «agenti stranieri», sulla «propaganda gay», sulle organizzazioni «estremiste» e sulle manifestazioni non autorizzate (una legislazione che, nel suo complesso, limita pesantemente la libertà di associazione, di manifestazione e di espressione del pensiero in Russia). La mobilitazione parziale, avviata nel settembre 2022 e attuata con criteri aleatori e indefiniti, spesso a danno delle fasce più fragili della popolazione, come le minoranze etniche, pone poi per molte persone il rischio di essere sottoposte a procedimenti penali nel caso in cui tentino di sottrarsi agli obblighi militari. A questo si aggiunge infine la fuoriuscita della Federazione russa, a seguito dell'invasione dell'Ucraina, dal sistema di protezione dei diritti umani garantito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Risulta quindi importante fornire un sostegno alla società civile russa, minacciata dalla repressione del regime putiniano.
In quest'ottica, consta ai presentatori di questa proposta di legge che sia presente anche in Italia un numero non esiguo di cittadini della Federazione russa che sarebbero a rischio ove dovessero tornare nel proprio Paese, in quanto oppositori del regime. Sono giunte, a questo riguardo, segnalazioni di difficoltà burocratiche che queste persone starebbero incontrando: infatti, in molti casi queste persone non se la sentono di chiedere lo status di rifugiato, al quale pure avrebbero sicuramente diritto, per non perdere il passaporto russo e per non esporre i propri familiari in patria a rischi di ritorsione. Si riscontrano conseguentemente, ad esempio, casi in cui studenti e studiosi provenienti dalla Federazione russa, che hanno i loro visti e permessi di soggiorno scaduti dopo il 24 febbraio 2022, non possono rimanere legalmente in Italia e al tempo stesso non intendono rientrare in Russia perché a rischio di persecuzione. Analogamente, altri lavoratori russi presenti in Italia non intendono rientrare in Russia perché anch'essi a rischio di persecuzione ma, al tempo stesso, non possono sottoscrivere un regolare contratto di lavoro perché, in base agli articoli 21, 22 e 24 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dovrebbero invece trovarsi proprio in Russia al momento della presentazione della domanda per il nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro.
La proposta di legge intende intervenire su questi specifici aspetti.
In primo luogo, l'articolo 1 reca la definizione, ai fini della presente legge, di cittadino della Federazione russa esposto al rischio di persecuzione. Vengono ricondotti a questa fattispecie coloro che si siano sottratti agli obblighi militari o risultino comunque a rischio di essere sottoposti ad obblighi militari e per questo abbiano abbandonato la Federazione russa; coloro che facciano parte di organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come «agenti stranieri» o «estremiste» o abbiano un collegamento stabile con esse; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazione di diversi articoli del codice penale della Federazione russa, quali gli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284 in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.
L'articolo 2 interviene invece sulla situazione specifica di studenti e studiosi provenienti dalla Federazione russa che abbiano i loro visti e permessi di soggiorno scaduti dopo il 24 febbraio 2022, data di inizio del conflitto in corso, e non intendano rientrare in Russia perché a rischio di persecuzione. La norma prevede quindi la possibilità di una proroga dei permessi e dei visti di soggiorno fino al 30 giugno 2024, qualora i soggetti dimostrino alle autorità competenti di rientrare in una delle fattispecie di rischio di persecuzione indicate all'articolo 1. Per una valutazione degli elementi prodotti le autorità competenti richiedono un parere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che evidentemente, attraverso la rappresentanza diplomatica in Russia o attraverso altri canali, potrà acquisire informazioni sulle situazioni concrete dei richiedenti.
In maniera analoga, all'articolo 3 si interviene per altri cittadini russi presenti in Italia. In alcuni casi, come già si è ricordato, questi soggetti non intendono rientrare in Russia perché anch'essi a rischio di persecuzione ma, al tempo stesso, non possono sottoscrivere un regolare contratto di lavoro perché, in base agli articoli 21, 22, 24 e 26 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dovrebbero invece trovarsi, al momento della presentazione della domanda per il nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, proprio in Russia. L'articolo riprende quindi quanto previsto in generale per il 2022 dalla procedura di semplificazione della domanda di nulla osta al lavoro di cui all'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. In altre parole, fino al 30 giugno 2024, il rilascio del nulla osta al lavoro sarà consentito anche quando i cittadini russi risultino già presenti sul territorio nazionale e rientrino in una delle categorie a rischio individuate dall'articolo 1. Questo sia per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, disciplinati dall'articolo 22 del citato testo unico, sia per i contratti di lavoro stagionale disciplinati dal successivo articolo 24. Anche in questo caso è previsto un parere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruttoria della domanda.
L'articolo 4 rimette, infine, a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la definizione delle norme attuative della legge. Il decreto dovrà in particolare definire la procedura di verifica delle situazioni di rischio.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si considera esposto al rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:
a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;
b) faccia parte di organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come «agenti stranieri» o «estremiste», o abbia un collegamento stabile con esse;
c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale della Federazione russa: 208 e 275, in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e di collaborazione confidenziale con gli stranieri; 276, in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico; 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato; 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista; 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite;
d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;
e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;
f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.
Art. 2.
(Visti e permessi di soggiorno per motivi di studio o di ricerca a cittadini della Federazione russa)
1. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024, su richiesta del titolare, quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere esposto al rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi dell'articolo 1.
2. Ai fini del comma 1, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.
Art. 3.
(Regolarizzazione della posizione lavorativa di cittadini della Federazione russa)
1. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 24, in favore di cittadini della Federazione russa sono rilasciati anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere esposti al rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi dell'articolo 1.
2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta.
Art. 4.
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le norme attuative della medesima legge.