FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSATO, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, ONORI, PASTORELLA, RUFFINO, SOTTANELLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata il 7 giugno 2023

Onorevoli Colleghi! – Il 13 ottobre 2015 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge di riforma della cittadinanza, cosiddetta «ius culturae», con un voto trasversale di 310 favorevoli, 66 contrari e 83 astenuti. Si è trattato di una pagina di storia, anche perché quel voto era stato lungamente atteso dalla politica e da centinaia di migliaia di giovani nuovi italiani nel nostro Paese.
Quel testo, che in questa sede viene ripresentato, non è diventato legge dello Stato perché non venne approvato in tempo dal Senato della Repubblica nella XVII legislatura (atto Senato n. 2092). A distanza di oltre sette anni da quel tentativo, è giunto il momento di riproporre il tema nel dibattito politico, ma – e questa è una condizione ineludibile – allo stesso tempo è necessario fermare lo scontro ideologico. Quella per la cittadinanza ai nuovi italiani non deve tradursi in una battaglia identitaria di una parte politica ma deve costituire una delle urgenze che il Parlamento nella sua interezza deve affrontare quanto prima.
La presente proposta di legge non può essere ritenuta perfetta o esaustiva, ma intende avviare nella corrente legislatura una discussione sul tema della cittadinanza di chi nasce e cresce nel nostro Paese, nella speranza che tutte le forze politiche, mettendo da parte le rispettive posizioni ideologiche, decidano di collaborare per trovare una sintesi che possa risolvere finalmente questo vulnus giuridico.
Com'è noto, nel nostro ordinamento, la cittadinanza italiana – che è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – si acquisisce iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Non rileva ai fini del diritto alla cittadinanza l'essere nati o cresciuti nel territorio nazionale e l'unica ipotesi di acquisto della cittadinanza iure soli riguarda il caso in cui si nasca in Italia da genitori apolidi o da genitori ignoti o che non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
La legge attuale consente allo straniero nato in Italia di acquisire la cittadinanza italiana solamente al compimento della maggiore età e a condizione che abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento dei diciotto anni nel territorio nazionale e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Sebbene il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, che disciplina i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, abbia disposto come termine di conclusione del procedimento due anni dalla presentazione dell'istanza, l'orientamento della giurisprudenza ormai consolidato ha sempre ritenuto tale termine a carattere non perentorio. Recentemente peraltro, questo termine è stato modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e aumentato a tre anni dalla presentazione dell'istanza. Tuttavia, i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza italiana si concludono in tempi ben più lunghi di quelli fissati dalla legge e verosimilmente in quattro anni circa, a fronte di una complessa istruttoria finalizzata a verificare il sussistere di molteplici indici, non ultimo quello concernente il reddito.
A fronte di questo quadro, appare evidente la discriminazione subita da centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese che non sono riconosciuti come cittadini dallo Stato nonostante facciano di fatto pienamente parte della comunità nazionale. Si tratta di circa 800.000 giovani, espressione della cosiddetta «seconda generazione», che sono pienamente integrati nella società, che non si considerano stranieri e che sentono l'Italia come il loro Paese ma ai quali manca il riconoscimento giuridico della cittadinanza. Una generazione dimenticata dallo Stato, complice un quadro normativo non al passo con i cambiamenti sociali intervenuti negli anni. Una generazione vulnerabile e vitale per il nostro futuro, alla luce della diminuzione delle nascite che si registra costantemente nel nostro Paese.
Ricordiamo che la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, impegna anche il nostro Stato ad adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori». Non si può ritenere rispettato questo enunciato di fronte al quadro normativo attuale.
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, la presente proposta di legge ripropone il testo approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura.
L'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita. Si prevede che acquisti la cittadinanza per nascita, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), reca una novella alla normativa vigente concernente l'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio nazionale.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), reca una fattispecie nuova di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo. Beneficiario è il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che acquista di diritto la cittadinanza qualora abbia frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Tale formazione consiste in: uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), riguarda una diversa fattispecie di concessione della cittadinanza, cosiddetta «naturalizzazione». Beneficiario è lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età ove risieda legalmente da almeno sei anni.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), esonera dal pagamento del contributo di cui all'articolo 9-bis le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza concernenti i minori.
L'articolo 1, comma 1, lettera g), sopprime il requisito della convivenza con il genitore.
L'articolo 1, comma 1, lettera h), introduce gli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter alla legge n. 91 del 1992, che recano alcune disposizioni interpretative ai fini dell'applicazione della legge e disciplinano gli obblighi di comunicazione dell'ufficiale di anagrafe, il termine per la dichiarazione di volontà relativa alla cittadinanza nonché il caso di persona interdetta in via giudiziale, introducendo altresì in capo ai comuni la competenza a promuovere iniziative e attività di educazione alla cittadinanza.
L'articolo 2 reca alcune disposizioni di coordinamento e finali. In particolare, il comma 1 chiarisce che l'autorità cui presentare la domanda di concessione della cittadinanza è il prefetto o la competente autorità consolare. Il comma 2 abroga le norme dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Il comma 3 dispone che i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile siano esclusi da quelli per il cui rilascio è necessaria l'esibizione da parte dello straniero del permesso di soggiorno. Il comma 4 autorizza il riordino delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza con regolamento governativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e – come indicato nel successivo comma 5 – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
L'articolo 3 dispone che le disposizioni della legge si applichino anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti previsti, purché non abbiano compiuto il ventesimo anno d'età.
L'articolo 4 reca alcune disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 riguarda l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche a chi ha superato il limite dei venti anni d'età purché sia in possesso dei requisiti al momento della data di entrata in vigore della legge e risieda legalmente e ininterrottamente nel territorio nazionale da cinque anni. Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di cui al comma 1. Il comma 3 esonera l'interessato dal pagamento del contributo di 250 euro per le istanze concernenti i minori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. — 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 3.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.

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