XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1237
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI SANZO, AMENDOLA, BAKKALI, BONAFÈ, BRAGA, FORATTINI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI
Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza
Presentata il 21 giugno 2023
Onorevoli Colleghi! – I cambiamenti avvenuti nel corso del tempo e soprattutto degli ultimi decenni hanno portato a una maggiore mobilità delle persone, anche tra Stati diversi.
Tale situazione ha evidenziato la necessità di riformare le norme sulla cittadinanza per garantire alcuni diritti legati all'appartenenza a una comunità di origine, oltre che a quella di nuova residenza.
La Costituzione italiana, all'articolo 22, afferma che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». La cittadinanza esprime, anche in un contesto di spiccata internazionalizzazione delle comunità nazionali, l'appartenenza a uno Stato che conserva ancora la tradizionale competenza esclusiva nell'attribuzione e nella revoca della cittadinanza sulla quale si basano una serie di diritti.
Si tratta dell'espressione pubblica dell'appartenenza a una comunità di persone che costituisce la base sociale dello Stato, come espresso nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini, una comunità di valori e di culture che si riflette anche nella percezione della società circostante e nell'autopercezione stessa in relazione al contesto di vita. La cittadinanza rimane quindi al centro dell'identità di un soggetto ed è parte fondamentale della propria storia personale contribuendo a definire l'identità di ciascuno.
La Costituzione non specifica i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza e si limita ad affermare che non si può essere privati della cittadinanza per motivi politici, pertanto la relativa disciplina è rimessa a norme di rango legislativo. La disciplina sulla cittadinanza è rimasta a lungo quella contenuta nella legge 13 giugno 1912, n. 555, modificata dopo molti anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che ha finalmente consentito la cittadinanza plurima, rispondendo alle esigenze dei tanti cittadini italiani emigrati all'estero che fino a quel momento non potevano accedere alla cittadinanza del Paese di emigrazione se non rinunciando a quella italiana.
Prima della citata legge n. 91 del 1992, molti cittadini italiani hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana per integrarsi nel tessuto sociale del Paese ospitante, spesso per motivi legati al lavoro, avendo acquisito la cittadinanza del coniuge. Questi cittadini, che in origine erano italiani, si ritrovano quindi a essere cittadini stranieri, ma ancora oggi sentono profondamente l'attaccamento all'Italia e coltivano, spesso attraverso il prezioso ruolo dell'associazionismo italiano all'estero, le tradizioni dei luoghi di origine. Si tratta di ex cittadini italiani che sono cittadini italiani «di fatto», i quali si recano spesso in Italia e hanno mantenuto un legame molto stretto con i luoghi di provenienza e con le famiglie di origine rimaste nel nostro Paese.
Con la citata legge n. 91 del 1992 si era aperta la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17: «Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Tale disposizione è stata prorogata per due volte fino al 1997. Tuttavia, la scarsa diffusione della conoscenza di questa disposizione all'interno della comunità italiana all'estero ha impedito a molte persone di presentare la richiesta di riacquisto della cittadinanza, mediante la modalità semplificata di cui alla citata legge del 1992, nei tempi previsti.
Per tale ragione, la presente proposta di legge prevede la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana mediante una semplice richiesta amministrativa da presentare all'ufficio consolare italiano competente nel territorio estero di residenza. Tale diritto è già riconosciuto a chi presenta la propria richiesta in Italia presso i comuni e, pertanto, le disposizioni proposte si limitano a estenderlo consentendo la presentazione della richiesta presso le sedi di rappresentanza diplomatico-consolare.
Si tratta di un provvedimento che risponde alle esigenze di tanti ex cittadini italiani e che va a colmare un vuoto normativo imputabile solo alla scarsa conoscenza della riforma delle norme sulla cittadinanza nel periodo in cui tale riforma era stata approvata, ossia nei primi anni Novanta. Si auspica pertanto l'approvazione della presente proposta di legge al fine di poter restituire la cittadinanza ai cittadini italiani «di fatto», rendendoli tali anche di diritto.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, dopo l'espatrio dall'Italia, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso presso l'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero l'autorità consolare competente per il territorio di residenza estera, in conformità agli accordi internazionali vigenti. La richiesta di cui al primo periodo può comprendere i figli minorenni dell'istante.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
3. I figli maggiorenni di chi abbia riacquistato la cittadinanza italiana mediante la procedura di cui al comma 1 hanno diritto di chiedere la cittadinanza mediante la medesima procedura di cui al comma 1.
4. I figli maggiorenni di chi intenda riacquistare la cittadinanza italiana mediante la procedura di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di cittadinanza, contestualmente al genitore istante, mediante la medesima procedura di cui al comma 1».