FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TRANCASSINI, AMICH, COLOSIMO, DEIDDA, DI MAGGIO, GIORGIANNI, KELANY, LANCELLOTTA, LONGI, MAERNA, PALOMBI, PERISSA, ROSCANI, VOLPI, ZUCCONI

Modifiche al titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di adozione dei minori

Presentata il 26 giugno 2023

  Onorevoli Colleghi! – La Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha profondamente mutato la sfera dei diritti dei minori a livello internazionale e può a ragione essere considerata il principale strumento di salvaguardia di quello che è divenuto il principio cardine di ogni legislazione in materia di infanzia e adolescenza nonché il riferimento imprescindibile per guidare e sostenere ogni iniziativa normativa in materia: il principio del superiore interesse del minore. L'articolo 3 della Convenzione stabilisce infatti che «In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione».
  In ambito europeo rileva poi l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che specifica che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
  Il legislatore italiano, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha operato una scelta significativa sancendo, all'articolo 1, il «diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia».
  Tuttavia, esistono situazioni particolarmente gravi per le quali la permanenza presso la famiglia d'origine, nonostante l'attivazione di interventi di supporto, può compromettere gli importanti e imprescindibili diritti del minore. In questi casi, nel delicato bilanciamento tra i diritti, si rende necessario il temporaneo allontanamento del minore dal nucleo familiare, al fine di garantirgli un'adeguata protezione da situazioni pregiudizievoli, sostenendo la famiglia per il tempo necessario al superamento delle problematiche che hanno portato all'allontanamento, e disponendo eventualmente l'affidamento a un'altra famiglia o, in via residuale, l'inserimento in una struttura residenziale per minorenni.
  La legge consente poi il ricorso all'istituto dell'adozione nei casi di minori abbandonati, privati di assistenza morale e materiale e nei casi in cui gli operatori, a seguito di adeguati accertamenti, riscontrino la presenza di una situazione familiare che rischia di minare la salute psicofisica del minore senza possibilità di recupero.
  Attraverso il meccanismo dell'adozione si vuole quindi garantire al minore che si trova in una delle condizioni sopracitate il diritto a essere inserito in un contesto più idoneo, in grado di garantirgli l'educazione, le cure, l'assistenza morale e materiale necessarie alla realizzazione del suo preminente interesse.
  L'analisi statistica elaborata nell'aprile 2022 sulla base dei dati forniti dalla direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, che cura le rilevazioni statistiche presso gli uffici giudiziari, disegna un quadro delle adozioni nel nostro Paese non certo edificante. I dati, raccolti presso i tribunali per i minorenni, forniscono una serie di informazioni sui procedimenti e sui provvedimenti in materia di adozione nazionale e internazionale nel periodo 2001-2021.
  Pur registrando un lieve aumento delle domande di adozione nazionale e internazionale nell'anno 2021, dopo un andamento regressivo che durava da diverso tempo e che è stato acuito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2020, le statistiche evidenziano un andamento negativo delle adozioni anche nel 2021.
  Indizio evidente del fatto che le famiglie disponibili ad adottare siano decisamente più numerose dei minori dichiarati adottabili e ancora di più delle adozioni andate a buon fine.
  È importante quindi che il legislatore adotti un approccio critico di fronte a questi dati e intervenga con decisione per introdurre i correttivi necessari a migliorare taluni aspetti della disciplina vigente, pur riconoscendone il valore innovativo e determinante che ha avuto e in parte tuttora ha.
  La presente proposta di legge apporta talune modifiche al titolo II della legge n. 184 del 1983, relativo all'adozione.
  In primis, le modifiche proposte mirano alla maggior tutela del minore in stato di adottabilità, al fine di consentirgli maggiori e più certe garanzie di essere inserito in un ambiente che, seppur diverso da quello naturale, risponda alle preminenti esigenze di ricevere l'educazione, le cure, l'assistenza morale e materiale necessarie alla piena realizzazione della sua personalità.
  A tal fine, l'obiettivo è quello di semplificare e accelerare le procedure per l'adozione, che oggi rappresentano, con la farraginosità e i tempi dilatati e incerti che ne contraddistinguono gli attuali meccanismi, l'ostacolo principale e più sconfortante per le famiglie desiderose di adottare un bambino e di assicurargli una crescita in un ambiente accogliente e protetto.
  Si ritiene oramai imprescindibile intervenire per adeguare i meccanismi procedurali vigenti alla realtà di oggi. I profondi cambiamenti dovuti all'innovazione tecnologica anche nel sistema delle pubbliche amministrazioni e degli enti che con esse collaborano, devono spingere a un ripensamento delle procedure sotto il profilo della maggiore agilità e rapidità al servizio dei cittadini.
  La proposta di legge consta di due articoli.
  L'articolo 1, attraverso interventi puntuali di modifica della legge n. 184 del 1983, si propone di incidere sui tempi, che mira a ridurre e a rendere certi, e sulle maggiori garanzie offerte ai minori e alle famiglie nel percorso di adozione.
  In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 6, comma 1, della legge n. 184 del 1983, relativamente ai requisiti dei coniugi che intendono adottare, ritenendo congruo, ai fini del requisito della stabilità del rapporto, un periodo di due anni di durata del matrimonio o del periodo di convivenza stabile prima del matrimonio, e aumentando a cinquant'anni la differenza di età tra gli adottanti e l'adottando, in linea con la crescente aspettativa di vita e con l'aumento dell'età di filiazione naturale delle famiglie.
  La lettera b) interviene sull'articolo 9, comma 2, stabilendo l'improrogabilità del termine di sei mesi per la presentazione, da parte degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare, dell'elenco di tutti i minori collocati presso i medesimi istituti o comunità con l'indicazione specifica, per ciascuno dei minori inseriti nell'elenco, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia di origine e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Questa precisazione si rende necessaria di fronte al mancato rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione di dati costantemente aggiornati e affidabili. Va infatti sottolineato come proprio l'inadeguatezza del sistema di raccolta di taluni dati di tipo quantitativo e qualitativo sulla prevenzione dell'allontanamento dalle famiglie di origine, sull'affidamento familiare, sull'accoglienza nei servizi residenziali e sul numero e sulle condizioni dei minori dichiarati adottabili e delle famiglie, con riferimento all'adozione sia nazionale sia internazionale, anche in presenza di una normativa regionale differenziata in materia di accoglienza e di protezione dei minorenni, rappresenta una criticità ampiamente riconosciuta e talvolta denunciata dagli organismi internazionali competenti a vigilare sull'adeguatezza dei meccanismi di tutela dei minori. Si introduce poi un nuovo periodo che consente al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di procedere a ispezioni straordinarie, in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
  Le modifiche apportate dalla lettera c) all'articolo 10 della legge n. 183 del 1984 riguardano i termini e le modalità delle procedure di accertamento delle condizioni del minore.
  La lettera d) modifica l'articolo 12 della legge n. 183 del 1984, fissando un termine di trenta giorni per la comparizione dinanzi al giudice di eventuali genitori o parenti e affini entro il quarto grado. Si prevede anche la presenza di uno psicologo durante gli accertamenti periodici da eseguire direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali al fine di garantire più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
  Anche la lettera e), intervenendo sull'articolo 14 della legge n. 183 del 1984, riduce i termini attualmente previsti per la sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità del minore; inoltre, si imprime un'accelerazione alle procedure, stabilendo la tempestività delle iniziative che i servizi sociali devono adottare in questi casi.
  La lettera f) incide sul comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 184 del 1983, richiedendo al tribunale per i minorenni la tempestività nell'adozione dei provvedimenti opportuni nell'interesse del minore successivamente alla notifica della sentenza di adottabilità.
  Con la lettera g) si dispone la riduzione a quarantacinque giorni dei termini per la fissazione dell'udienza di discussione dell'appello avverso la sentenza di adottabilità del minore.
  Le modifiche all'articolo 22 della legge n. 183 del 1984 sono previste alla lettera h).
  Oltre alla riduzione di alcuni termini, la proposta interviene, in particolare, su un aspetto fondamentale del procedimento di adozione, ossia la conoscenza, in qualsiasi momento, da parte di coloro che intendono adottare, di tutte le informazioni relative al procedimento al fine di consentire loro una partecipazione attiva al medesimo. Le coppie adottanti, infatti, fin troppo spesso lamentano una scarsa condivisione delle informazioni da parte degli uffici e degli enti preposti, che alimenta il senso di scoramento e di impotenza degli adottanti. Il numero 3 della medesima lettera h) prevede poi che l'individuazione della coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore debba essere deliberata dal tribunale per i minorenni con provvedimento motivato.
  Gli interventi sugli articoli 25 e 26 della legge n. 183 del 1984 si concentrano essenzialmente sulla riduzione dei termini attualmente previsti in tema di dichiarazione di adozione.
  Da ultimo, l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che dall'attuazione della medesima legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

     1.2) il secondo periodo è abrogato;

    2) al comma 3, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;

    3) al comma 4:

     3.1) le parole: «e continuativo» sono soppresse;

     3.2) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

     3.3) le parole: «la continuità e» sono soppresse;

   b) all'articolo 9:

    1) al comma 2:

     1.1) al primo periodo, la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni sei mesi, improrogabilmente,»;

     1.2) al secondo periodo, dopo la parola: «chiede» è inserita la seguente: «tempestivamente»;

    2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, anche senza preavviso»;

   c) all'articolo 10:

    1) al comma 1, secondo periodo, la parola: «immediatamente» è sostituita dalla seguente: «contestualmente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze di tali accertamenti sono trasmesse al presidente del tribunale per i minorenni o al giudice da lui delegato entro il termine perentorio di tre mesi, salvo motivato provvedimento di proroga»;

    2) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Con decreto motivato,»;

   d) all'articolo 12:

    1) al primo comma, dopo le parole: «congruo termine,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a trenta giorni,»;

    2) al quarto comma:

     2.1) le parole: «, ove ne ravvisi l'opportunità,» sono soppresse;

     2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali accertamenti è presente anche uno psicologo»;

   e) all'articolo 14:

    1) al comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

    2) al comma 2, dopo la parola: «adottino» è inserita la seguente: «tempestivamente»;

   f) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «adotta» è inserita la seguente: «tempestivamente»;

   g) all'articolo 17, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

   h) all'articolo 22:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il tribunale per i minorenni è tenuto, in ogni momento, a fornire tempestivamente a coloro che intendono adottare notizie sullo stato del procedimento, se richieste»;

    2) al comma 4, le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

    3) al comma 5, le parole: «effettuate, sceglie» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate, con provvedimento motivato, individua»;

    4) al comma 8, secondo periodo, le parole: «, se del caso,» sono soppresse;

   i) all'articolo 25:

    1) al comma 1, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi» e dopo la parola: «tutore» sono inserite le seguenti: «, lo psicologo»;

    2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «di nove mesi»;

   l) all'articolo 26:

    1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «La Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

    2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;

    3) al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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