FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1421

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TIRELLI, BICCHIELLI, CESA, PISANO, SEMENZATO

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di attribuzione della cittadinanza alle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e ai loro discendenti

Presentata il 20 settembre 2023

Onorevoli Colleghi! – Ancora oggi nell'ordinamento italiano esiste un'anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in contrasto palese con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale e eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 della Costituzione): tale discriminazione giuridica si riscontra, in particolare, nei confronti di quelle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, per effetto della legge 13 giugno 1912, n. 555, in materia di cittadinanza italiana, allora vigente.
Il principio fondamentale per l'attribuzione originaria della cittadinanza italiana per nascita cui era ispirato il dettato legislativo era quello dello ius sanguinis o diritto di sangue, non estendendo però il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero, considerando quindi «la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica» (si veda B. Nascimbene, «Acquisto e perdita della cittadinanza. Una riforma auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza», in «Il Corriere Giuridico» n. 5, 1992).
Il figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano solo se il padre era ignoto o apolide oppure se, in base alle leggi vigenti nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di tale Stato.
In pratica, tale disposizione normativa era impostata sul principio della prevalenza dell'unità della cittadinanza in seno alla famiglia e della «supremazia» della figura del padre-marito.
Ciò ha comportato per decenni una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna, ancora più evidente dopo l'introduzione nell'ordinamento italiano della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna, nell'ambito dei rapporti familiari.
Nonostante questa fondamentale innovazione del nostro codice civile, si è dovuto ancora attendere alcuni anni perché questo principio fosse esteso anche alla legislazione sulla cittadinanza.
Infatti, è solo con la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 28 gennaio 1983 che l'articolo 1 della citata legge n. 555 del 1912 è dichiarato incostituzionale, laddove non riconosce come cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana sono italiani.
Tale sentenza è fondamentale e opera come «apripista» per l'approvazione, nello stesso anno, della legge 21 aprile 1983, n. 123, che consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana ai figli anche per via materna, introducendo il principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna nell'ordinamento italiano, con riguardo alla trasmissibilità di tale diritto ai figli.
Tuttavia, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha lasciato inalterate alcune situazioni discriminatorie, consentendo in pratica l'attribuzione della cittadinanza italiana «solo ai figli di madre italiana e di padre straniero nati dopo il 1 gennaio 1948» (si veda H. Guillén, «La Cittadinanza trasmessa per via materna: lo jus sanguinis e la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione» in «Semplice», anno III, n. 3 marzo 2006, Demografici associati).
In base al parere del Consiglio di Stato n. 105 del 15 aprile 1983, la retroattività dell'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge n. 555 del 1912 non può andare oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge (o di atto avente forza di legge) – anteriore all'entrata in vigore della Costituzione – dichiarata illegittima e la norma o il principio della Costituzione.
In tempi più recenti, la citata legge n. 91 del 1992 ha recepito definitivamente il principio della parità di trattamento, ammettendo l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o di madre italiana.
La legge, tuttavia, non avendo effetti retroattivi, ha lasciato inalterata la situazione – perpetuando il trattamento discriminatorio – per il periodo che va dal 1912 al 1948, sia tra le donne e gli uomini italiani emigrati, sia tra gli stessi fratelli, figli della stessa madre italiana, ma nati prima e dopo il 1948 che, rebus sic stantibus, non godono dello stesso diritto di cittadinanza.
Nel 1996, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6297 del 10 luglio 1996, emessa dalla prima sezione civile, ha ridato fiducia a tanti cittadini figli di donne italiane emigrate nel secolo scorso. Infatti, modificando radicalmente l'orientamento espresso in altre pronunce, la Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato da un cittadino argentino figlio di madre italiana contro il Ministero dell'interno, che aveva rigettato la sua richiesta di attribuzione della cittadinanza per linea materna, appunto perché nato prima del 1948.
Tuttavia, la successiva circolare del Ministero dell'interno del 10 dicembre 1996, sostenendo che la decisione della Suprema Corte si pone in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che la stessa costituisce un caso isolato, che non può estendersi a tutti i casi analoghi, anche se consente di sperare in un esito positivo per ogni singolo ricorso.
Non vi è dubbio che, malgrado i tentativi finora compiuti, non si è ancora giunti a una definizione della materia che possa considerarsi soddisfacente sotto il profilo del dettato costituzionale, ma anche sotto quello delle norme internazionali: norme internazionali come la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, con la quale gli Stati parte della Convenzione si sono impegnati a «perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente a eliminare la discriminazione nei confronti della donna».
Ecco perché oggi, con la presente proposta di legge che, modificando l'articolo 1 della citata legge n. 91 del 1992, estende il diritto di cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948, proponiamo un intervento legislativo volto a eliminare una volta per tutte la disparità di trattamento tra cittadini, tuttora presente nel nostro ordinamento, che ha finora mantenuto viva la discriminazione tra uomo e donna.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.
1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser