FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TIRELLI, BICCHIELLI, CESA, PISANO

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza di discendenti di italiani emigrati in caso di perdita della documentazione probatoria

Presentata il 20 settembre 2023

Onorevoli Colleghi! — Il diritto di cittadinanza è disciplinato in Italia dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce il principio del cosiddetto ius sanguinis, prevedendo che sia cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Su questo principio si basa la possibilità del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei discendenti dei cittadini emigrati all'estero.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento consistono nella dimostrazione della discendenza dell'interessato da un soggetto originariamente possessore dello status di cittadino (l'avo emigrato) e nella prova dell'ininterrotta trasmissione della cittadinanza, ossia della mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio e dell'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione.
L'autorità competente a ricevere l'istanza e a effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza del richiedente. Per i discendenti di italiani residenti all'estero l'autorità di riferimento è il consolato competente.
La presente proposta di legge intende intervenire per trovare una soluzione alle situazioni che si determinano qualora i discendenti di italiani emigrati, che risiedono all'estero, non possono provare il proprio diritto di cittadinanza iure sanguinis a causa di fattori oggettivi dimostrabili, quali, ad esempio, la perdita o la distruzione dei documenti anagrafici dei propri ascendenti.
Il fenomeno migratorio italiano, iniziato nel XIX secolo, ha determinato la formazione di un'estesa comunità di italiani residenti all'estero.
In questa comunità esistono numerosi casi di persone le quali, nonostante abbiano un cognome italiano, siano note per essere parte della comunità italiana locale con la loro famiglia da generazioni e parlino l'italiano nonché, talvolta, anche il dialetto del paese di origine, non riescono a ottenere il riconoscimento del proprio diritto di cittadinanza per l'impossibilità di produrre, all'atto dell'istanza, tutti i documenti anagrafici comprovanti l'ininterrotta perpetuazione dello status di cittadinanza fino al capostipite cittadino italiano.
Questo accade perché, ad esempio, uno o più documenti dello stato civile richiesti dalla legge per la ricostruzione della cittadinanza, ossia il certificato di nascita, di matrimonio o di morte, sono andati distrutti o perduti a causa di eventi eccezionali: si pensi a incendi, alluvioni o terremoti ovvero anche ad eventi relativi alle due guerre mondiali.
Allorché sia obiettivamente e praticamente impossibile dimostrare l'ininterrotta trasmissione della cittadinanza, la presente proposta di legge attribuisce all'autorità consolare competente, che riceve la relativa istanza, la facoltà, una volta esperiti i necessari accertamenti, di adottare una dichiarazione autentica in luogo della certificazione mancante. Tale dichiarazione consente di sanare la procedura di ricostruzione della cittadinanza sostituendo, a tutti gli effetti, i certificati anagrafici e di stato civile mancanti e consentendo al console di esprimersi in senso favorevole sull'istanza.
L'autorità consolare può eseguire qualunque verifica ritenga necessaria per l'accertamento delle circostanze e degli elementi prodotti, anche chiedendo la collaborazione di altre autorità o amministrazioni.
Ne deriva che, in ogni caso di obiettiva e pratica impossibilità da parte di un discendente di italiani residente all'estero di dimostrare il proprio status di cittadino iure sanguinis perché i documenti anagrafici originali richiesti dalla legge sono irrecuperabili a causa di fatti riconducibili ad eventi eccezionali, come precedentemente esposti, l'autorità consolare competente ha la facoltà di adottare una propria dichiarazione autentica in luogo della certificazione mancante.
L'attribuzione all'autorità consolare di tale facoltà si fonda sulla sua vicinanza alla collettività italiana residente localmente, sulla conoscenza della storia delle famiglie che la compongono e sul possesso degli strumenti per valutare oggettivamente, sulla base della diretta esperienza e conoscenza della realtà in cui opera, le singole istanze per il riconoscimento della cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 17-quater. – 1. Qualora l'interessato, residente all'estero, non possa allegare all'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 1 e 17-bis, la certificazione comprovante la discendenza in linea retta da un soggetto cittadino per nascita, a causa della perdita o della distruzione degli atti anagrafici avvenuta a causa di eventi eccezionali, la competente autorità consolare ha la facoltà di attestare tale discendenza nonché ogni altro elemento, debitamente documentato, idoneo a provare la cittadinanza dell'ascendente i cui atti anagrafici non risultino disponibili o la discendenza da questo.
2. L'autorità consolare, per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, può eseguire qualunque verifica ritenga necessaria per l'accertamento delle circostanze e degli elementi prodotti, anche chiedendo la collaborazione di altre autorità o amministrazioni.
3. Qualora sulla base della documentazione presentata e degli elementi prodotti e accertati risulti sufficientemente provata la sussistenza dei requisiti prescritti per legge, l'autorità consolare competente per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza provvede in senso favorevole sull'istanza».

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